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Numero d'incarto:
36.1999.41
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00041
grw/nh
Lugano
4
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 25 gennaio 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. La famiglia __________ () é
stata assicurata contro le malattie presso la __________ Assicurazioni dal
1.1.1990 al 31.12.1998.
Dal giugno 1993 la
copertura della famiglia __________ comprendeva unicamente l'assicurazione
obbligatoria .
Il premio relativo
all'assicurazione della famiglia __________ viene pagato dall'Ente pubblico
nell'ambito delle prestazioni complementari.
1.2. I rapporti fra le parti non
sono stati dei più semplici relativamente alle questioni di dare e avere.
Con scritto 24.1.1998 il
responsabile per il Ticino della __________ ha proposto a __________ di
concludere la seguente transazione:
" ... In allegato le faccio
pervenire, come d'accordo, uno specchietto riassuntivo della situazione
contabile che si riferisce a lei ed alla sua famiglia.
Dallo stesso si
evince che, una volta introdotti nel sistema anche gli importi relativi alle
fatture trasmesseci durante l'incontro, risulta un saldo a suo favore di fr.
229.35.
Con la presente le
propongo di effettuare la seguente transazione:
-
azzeramento
del debito nei nostri riguardi
-
annullamento
dell'attestato carenza beni e della richiesta d'esecuzione in
corso
-
versamento
su un conto che ci vorrà comunicare della somma in eccedenza...." (doc
A2)
L'accordo si riferiva,
evidentemente, alla situazione di dare/avere esistente al 31.1.1998 con riserva
delle prestazioni non ancora fatturate alla Cassa malati (X).
In seguito, il 2.2.1998,
la __________ ha inviato all'assicurato un nuovo conteggio in cui veniva
diminuito l'importo a favore dell'assicurato di fr. 42.-: si trattava di due
posizioni (fr. 40.- e fr. 2.-) inerenti a pagamenti non a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Secondo l'affermazione
della cassa - contestata dal ricorrente (cfr V punto 2) - l'assicurato avrebbe
verbalmente dato il suo accordo alla regolamentazione dei rapporti nel senso
proposto dalla Cassa e, pertanto, questa ha provveduto a versare , il 9.6.1998,
sul conto bancario dell'assicurato l'importo di fr. 743,35 (doc 4) così
composto:
fr. 1814,45
(cfr doc 3 e 3a)
fr. 1581,75 (cfr doc 5, partecipazioni ai costi dovute
dall'assicurato per prestazioni ottenute sino a marzo 1998 ed elencate nel doc
6)
fr. 743,35
1.3. Con precetto esecutivo No.
__________ intimato il 7.12.1998 la __________ ha chiesto a __________ il
pagamento di fr. 400,50 oltre interessi dal 11.8.1998.
Lo stesso giorno alla
moglie di __________ é stato intimato il precetto esecutivo No. __________ per
il pagamento di un'identica somma.
L'importo posto in
esecuzione si componeva nel seguente modo:
" ...
fattura no. 0202305
del 23.04.98 scaduto 25.05.98
fattura no. 0162817
del 07.05.98 scaduto 08.06.98
fattura no. 0188516
del 11.06.98 scaduto 13.07.98
fattura no. 0203243
del 18.06.98 scaduto 20.07.98
fattura no. 0222915
del 02.07.98 scaduto 03.08.98"
(doc. 20)
Per i dettagli,
confrontare i doc. da 21 a 29.
Ai due precetti gli
escussi hanno fatto opposizione.
L'opposizione interposta
ai precetti esecutivi No. __________ e __________ é stata rigettata dalla cassa
con decisione 17.12.1998.
Tale decisione é stata
confermata con decisione su opposizione 25.1.1999 in cui la cassa, dopo avere
precisato che il rigetto veniva deciso "per un importo totale di fr.
400,50 + fr. 35.00 spese esecutive", ha osservato quanto segue:
" ... Come potrà verificare
dalle copie allegate, è stato avvisato per ben due volte sulle partecipazioni
scadute e più precisamente il 14.07.98 e l'11.08.98.
Su quest'ultimo
richiamo sono state giustamente aggiunte le spese amministrative e di richiamo,
cosa che non sarebbe avvenuta se lei avesse provveduto a saldare lo scoperto.
Pertanto le
comunichiamo di aver RIGETTATO L'OPPOSIZIONE DA LEI INOLTRATA.
Desideriamo inoltre
precisarle che, in caso di una procedura di esecuzione contro un coniuge per un
contratto assicurativo sottoscritto durante il periodo matrimoniale, la legge
prescrive (Art 68a Legge Federale Esecuzione e fallimenti) che la procedura
esecutiva sia aperta anche contro l'altro coniuge.
E' per questa
ragione che lei ha ricevuto due procedure esecutive, una a suo nome e una
invece a nome di sua moglie __________.
La somma che viene
richiesta è però sempre la stessa (fr. 400.50), che ci dovrà versare una volta
sola, più le spese esecutive in doppio... " (doc. A1)
1.4. Con tempestivo ricorso
__________ ha impugnato la citata decisione su opposizione affermando di non
ritenersi debitore della Cassa malati __________ (I).
In risposta la __________
ha chiesto la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Secondo quanto stabilito da
tale legge , in aggiunta ai premi assicurativi (art 61 LAMal), a norma dell'art
64 LAMal gli assicuratori devono imporre agli assicurati una partecipazione ai
costi delle prestazioni ottenute.
La partecipazione ai costi
comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10% dei costi eccedendo
la franchigia (aliquota percentuale)
Franchigia e importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale sono stabiliti dal Consiglio federale (art
64 cpv 2 e art 103 - 105 OAMal).
Per quanto concerne, poi,
l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109ss; RAMI 1983, p.294 = DTF 109 V 46; RCC 1984,
p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un P.E. con una decisione formale riferentesi
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura
esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in
merito alla propria pretesa.
La Cassa malati, in tali
casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione a sensi dell'art. 80 LEF.
2.3. In concreto, con il precetto
esecutivo in discussione, la cassa ha chiesto il pagamento di fr. 400,50
corrispondenti a partecipazioni ai costi di prestazioni ottenute dalla famiglia
__________ negli anni 1997 (in fine) e 1998 ma fatturati alla Cassa soltanto
dopo febbraio 1998 (cfr. doc. 21 a 29).
Il ricorrente non
sostiene di avere pagato le partecipazioni ai costi richiesti con il precetto
esecutivo no. __________ dell'UEF di Bellinzona.
Egli sembra affermare,
invece, di voler compensare il credito della Cassa con quanto quest'ultima gli
dovrebbe.
A tal proposito va
osservato che il TFA ha stabilito che, pur se le casse malati riconosciute -
poco importa se organizzate secondo il diritto privato o pubblico - possono
compensare prestazioni assicurative scadute con crediti di pagamento di quote o
partecipazioni arretrate (con la riserva, in Ticino, dell'art 22 lett. c
LCAMal secondo cui l'assicuratore non può praticare la compensazione dei
crediti scoperti con la trattenuta di prestazioni a favore dell'assicurato),
pari diritto non spetta agli assicurati (RAMI 1985, p. 12ss, consid. 2 e 3; DTF
110 V 185 consid 2; RAMI 1992 pag 139 consid 3a e b; STFA 9.4.1997 in re G.).
Il ricorrente - e la
questione della quantificazione e, persino dall'esistenza del credito da lui
vantato può rimanere aperta - non può, dunque, proprio in forza della non
compensabilità del credito della Casse malati, pretendere di estinguere il
proprio debito giusta gli art. 120ss CO.
2.4. Va, ancora, rilevato che la
messa a carico dell'assicurato in mora delle spese amministrative causate dal
suo ritardo é stata giudicata dal TFA conforme al diritto federale (RAMI 1988,
p. 431ss).
L'importo richiesto a tale
titolo risulta, peraltro, rispettoso del principio della proporzionalità (RAMI
1988 cit.).
Pertanto, legittimamente
la Cassa ha preteso il pagamento forzato dell'importo che risulta tuttora
scoperto e delle spese amministrative causate dal ritardo nel
pagamento.
-
- Nella procedura di ricorso
l'oggetto controverso è determinato dalla decisione impugnata. In particolare
il giudice non è tenuto ad esaminare questioni che non rientrano nel
dispositivo della decisione contestata e deve, di regola, valutare la
decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; RCC 1989, pag. 41).
Pertanto, non si entra nel
merito delle questioni sollevate nel ricorso che non hanno attinenza con
l'oggetto della decisione impugnata il cui contenuto é limitato alle partecipazioni
ai costi di cui s'é detto.
2.6. Al ricorrente rimane la
facoltà di chiedere alla cassa convenuta l'assunzione dei costi delle
prestazioni che non sarebbero state riconosciute dalla cassa convenuta.
Dovesse la cassa negare il
proprio obbligo contributivo o rifiutare di determinarsi al riguardo, al
ricorrente sarà aperta la via del ricorso allo scrivente TCA in applicazione
dell'art 86 LAMal
Nel suo ricorso il
ricorrente afferma, pure, di poter "documentare con un classeur pieno di documenti
che la __________ non é in grado (o ev. non disposta) di amministrare
veramente una cassa malati" (I pag 2).
Censure di questo genere
sono, in questa sede, irricevibili. Esse vanno rivolte - se del caso -
all'autorità di vigilanza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Per
quanto ricevibile, il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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