Petition struck out after withdrawal in health insurance dispute

36.1999.37Altro tribunale26 mar 1999Withdrawn

Sintesi

The Ticino Cantonal Insurance Court dealt with a petition challenging the cancellation of supplementary health insurance coverage. After the insurer indicated willingness to accept the cancellation and the applicant stated he was prepared to withdraw the petition, the court treated this as a withdrawal. The case was therefore struck from the docket. The court ordered that no justice fee be collected and that the costs be borne by the State.

Regest

Art. 23 LPTCA; art. 352 CPC: withdrawal or acquiescence terminates the proceedings and requires the court to take note of it by striking the case from the docket. In such a procedural termination without a merits ruling, the court may forgo a justice fee and allocate costs according to the circumstances, here to the State.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.1999.37

Data decisione, Autorità: 26.03.1999, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.99.00037

grw/nh

Lugano 26 marzo 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sulla petizione del 22 febbraio 1999 di

__________,

contro

__________,

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto - che, con petizione 22.2.1999 __________ ha adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da lui stipulate presso la __________ (I);

  • che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);

  • che, con atto 18.3.1999, l'attore - facendo riferimento allo scritto 12.3.1999 con cui la __________ gli ha comunicato di "essere disposta ad accettare la sua disdetta per il 31.12.1998 anche per le assicurazioni che non hanno subito un aumento" viste alcune circostanze particolari (cfr Vbis) - ha comunicato quanto segue al TCA:

" Con la presente mi permetto rimettere la risposta che ho ricevuto dalla Cassa malati __________ in relazione alla mia petizione del 22 febbraio 1999 e la mia accettazione della risoluzione presa dalla suddetta assicurazione... " (V)

  • che tale atto va considerato come la manifestazione della volontà di ritirare la petizione visto il contenuto della lettera 12.3.1999 della __________ ("la preghiamo di comunicarci senza indugio se date le circostanze è disposto a ritirare la petizione", cfr Vbis in fine) e visto quanto da lui dichiarato nella lettera 18.3.1999 inviata alla __________ in risposta ( "..sono disposto a ritirare la petizione presso il TCA...", cfr doc Vter);

  • che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giovanna Roggero-Will

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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