AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.27
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00027
grw/nh
Lugano
4
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 15 febbraio 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________ era
assicurata contro le malattie presso la __________.
Oltre all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, __________ aveva le seguenti
assicurazioni complementari:
Categoria B -
Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria M - Complementare
(rischio d'infortunio incluso)
Categoria L - Cura di
lunga durata stazionaria
1.2. Verso la metà del mese
d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza
d'assicurazione valida per l'anno 1999.
I premi delle
assicurazioni cat. M e L sono passati da fr. 6.30 e 1.60 per il 1998 a fr. 9.40
e 1.95 per il 1999.
Il premio per
l'assicurazione cat. B è, invece, rimasto invariato.
1.3. Con lettera datata 12
novembre 1998 __________ ha comunicato alla __________ quanto segue:
" Disdetta del contratto
d'assicurazione
no. di famiglia:
__________ N. assicurato: __________
Egregi signori,
con la presente vi
inoltro regolare disdetta del contratto di assicurazione (legge
sull'assicurazione malattie, art 7 cpv 2) per la fine del mese di dicembre 1998
..." (doc 2)
1.4. Con risposta 23.12.1998 la
__________ ha comunicato all'assicurata che, non avendo essa rispettato il
termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare
"ambulatoriale II" (cat. B) sarebbe rimasta in vigore anche per il
1999 (doc H).
Per contro, la disdetta
delle assicurazioni cat. M e L - i cui premi avevano subito un aumento - è
stata ritenuta tempestiva dalla Cassa: tali assicurazioni hanno, così, avuto
fine al 31 dicembre 1998 (cfr. V e VI).
1.5. Con petizione 15.2.1999,
__________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto che venga accertata
" la validità della disdetta
inoltrata dalla signorina __________, alla __________ per le prestazioni
complementari.
E' di conseguenza
accertato che il contratto di assicurazione (N. di famiglia. __________ N. di
assicurato: __________) per le prestazioni complementari non é più in vigore
dall'1.1999" (I)
A sostegno di tale
richiesta, nel ricorso si legge, in particolare, quanto segue:
" ... In caso di aumento dei
premi all'assicurato è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto. Così
ha fatto la signorina __________ in data 12.11.1998, pur utilizzando, per
errore, il solo riferimento LAMal (doc. D), così ha ribadito con la disdetta a
mano 30.12.1998 all'Agenzia di __________ della __________ (doc. I). E' di
conseguenza pacifico che l'assicurata è liberata dalle assicurazioni Cura di
lunga durata stazionaria passata da fr. 1.60 a fr. 1.95 mensili così come
dall'assicurazione Complementare II passata da fr. 6.30 a fr. 9.40.
Anche se la __________ si oppone a detta disdetta la stessa va ratificata per
il 31.12.1998 e non per il 31.12.1999.
Punto più
controverso è invece sapere se la disdetta ha efficacia anche per
l'assicurazione Ambulatoriale II il cui contributo di fr. 15.60 mensile
è rimasto invariato. In forza di un parere espresso dall'ufficio cantonale
dell'assicurazione malattia il contratto per la assicurazioni complementari
costituirebbe un tutt'uno che gli assicurati accettano in blocco e che possono
quindi anche lasciare in blocco se una delle coperture subisce un aumento (cfr.
la Borsa della Spesa, agosto 1998 pag. 3, doc. M). In effetti la stessa
assicurazione non indica "premi mensili" bensì di "premio
mensile netto". Prova ne sia la notifica di premio 1.12.1998 che
indica un premio mensile netto di fr. 26.95. Tale premio risulta
complessivamente maggiore di fr. 3.45 rispetto a quello dell'anno precedente.
Ne consegue un aumento che permette all'assicurato di esercitare il diritto di
disdetta... " (I)
1.6. In risposta, la __________ ha
postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
1.7. Rispondendo ad una richiesta
del TCA, la __________, il 23.3.1999, ha comunicato quanto segue:
" Le comunichiamo che
accettiamo la disdetta della ricorrente per le categorie assicurative
"L" e "M", con effetto al 31 dicembre 1998. L'agenzia
competente procederà nei prossimi giorni alla relativa mutazione." (VI)
Tale comunicazione è stata
intimata all'attrice (VII).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le
malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata
sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto
dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto
succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse
malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
2.3. Dal profilo procedurale, la
LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione
malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie
di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss
LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau
régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/
Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le
contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p.
256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4
della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti
d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal),
per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta
il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia
il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della
parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone
che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la
legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.4. Il contratto d'assicurazione
può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o
dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51,
53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon,
Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag
153 e 154)
2.4.1. Con riserva di una clausola di
tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in
quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto
d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere
la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni
di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data,
l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza
di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des assurances
privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag
88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC
Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer, Privatversicherungsrecht, ed Stämpfli
Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée,
Ed universitaires Fribourg, 1994, pag 62).
In concreto, le Condizioni
generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia
complementari della __________ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che,
riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive,
l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la
risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che
l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un
preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una
prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale
periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che
l'assicurata, con la disdetta 12.11.1998, non ha rispettato il termine di tre
mesi di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per
valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se
sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurata
facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso
che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla
liquidazione di un sinistro.
Occorre, dunque, ancora
verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di
modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art
4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede la
facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari
relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione
dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher,
Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce,
Zurich, pag 87 e 88).
In caso di modifica delle
condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:
" La __________ comunica le
nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata
in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in
corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida
la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del
semestre civile.
In mancanza di una
tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in
modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la
possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del
termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli "parti del
contratto interessate dalla modifica", cioé alle sole categorie
assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara:
l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare
a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili
all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle
prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in
concreto, la categoria d'assicurazione Ambulatoriale II non ha subito un
aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modifica), non entra in
considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto
contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non
ha, per essa, avuto effetto al 31.12.1998.
2.4.2. L'assicurata, sulla scorta di
un parere dell'Ufficio cantonale di assicurazione malattia, sembra sostenere
l'inapplicabilità dei citati disposti delle CGA della __________ affermando che
essi sono in contrasto con l'art 12 LCA.
A torto.
L'art 12 LCA prevede che,
quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi
colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro
4 settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si
ritiene da lui accettato.
Questo disposto non ha in
alcun modo effetto né sulla conclusione né sulla fine del contratto
d'assicurazione né sul contenuto di tale contratto liberamente deciso, nei
limiti della LCA, dalle parti.
Vedi al proposito quanto detto
da B. Viret e da M. Kuhn:
" ... L'établissement
de la police d'assurance est donc une obligation légale née d'un contrat déjà
conclu: la police n'est pas un élément constitutif du contrat, mais un effet de
celui-ci. L'inexécution par l'assureur de l'obligation de remettre une police
ne fonde pas le droit pour le preneur de faire invalider le contrat; celui-ci
dispose en revanche d'une action en justice visant à la remise de ce
document..."
" ... La
délivrance de la police constatant le contrat d'assurance n'est pas un acte de
droit dispositif. La police matérialise la déclaration de volonté des parties.
De ce fait, elle ne représente pas un autre contrat qui viendrait remplacer
celui qui a été conclu auparavant. La police matérialise exclusivement
l'expression d'une déclaration de volonté déjà donnée.
Elle
n'est donc rien d'autre qu'un titre probatoire, soit un document qui peut être
produit comme moyen de preuve.... "
Il diritto concesso allo
stipulante dall'art 12 LCA non modifica in nulla il diritto delle parti di
proporre delle modifiche del contratto (cfr B. Viret, op. cit. pag 86).
Con l'art. 7.1. CGA la
______ si é espressamente riservata tale diritto concedendo - secondo i
principi generali del diritto delle obbligazioni - allo stipulante di
dipartirsi dal contratto prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte.
L'art 12 LCA non ha, in
quest'ambito, applicazione poiché si limita a concedere all'assicurato il
diritto di esigere dall'assicuratore la consegna di un documento probante circa
il contenuto del contratto concluso. Nulla più.
Parte integrante di tale
contratto sono le CGA e le CCA (condizioni complementari attinenti ad ogni
categoria assicurativa).
Queste condizioni - non
contrarie alla LCA - sono state accettate dalla stipulante: questa non può,
ora, pretenderne la disattenzione.
2.4.3. Nessuna delle ipotesi di
estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di
disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto,
realizzate.
La petizione non può, dunque,
che essere respinta (cfr., per casi analoghi di identica soluzione, STCA
7.4.1998 in re I. c. __________; stca
7.4.1998 in re G.B. c. __________; ... ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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