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36.1999.173 ΓÇó First-instance party costs set at CHF 1,500 after federal remand
36.1999.173Altro tribunale1 apr 2003Granted
Following a remand by the Federal Insurance Court, the Ticino Cantonal Insurance Court fixed the first-instance party costs payable by the social insurance office to the appellant at CHF 1,500, VAT included. The court also ordered that no court fees or expenses be collected. The decision was made by the delegated judge Ivano Ranzanici.
Procedural law of 6 April 1961; party costs after federal remand. Where the Federal Insurance Court remands a social-insurance case solely for determination of costs and expenses, the cantonal court must reassess ripetibili in light of the federal outcome and the relevant cantonal judgment. In fixing the amount, the court may rely on the case outcome, the scope of the proceedings, and applicable federal practice; absent special circumstances, a moderate flat amount may be awarded. If the decree so provides, no court fees or expenses are levied.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.173
Data decisione, Autorità: 01.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.1999.173
IR/fz
Lugano 1 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 9 dicembre 1999 interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 4.11.1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 25 aprile 2000 /
26 aprile 2000 con cui il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 23.12.02 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
considerato quanto esposto al considerando 4 della sentenza federale secondo cui
" Per quanto attiene all'applicazione dei summenzionati disposti al caso di specie, la Corte cantonale ha ammesso essere evidente che l'affiliazione della ricorrente non era stata tempestiva e che di conseguenza a ragione l'autorità competente aveva affiliato __________ alla Cassa malati __________ con effetto dal 1° ottobre 1999. Tale conclusione risulta corretta e merita conferma. Dev'essere però precisato che l'insorgente non ne ha contestato la pertinenza nel suo gravame."
mentre l'Alta Corte federale ha evidenziato che erroneamente l'allora vicepresidente del TCA
" … si è ritenuta competente per statuire sul tema di sapere se a ragione il ritardo di affiliazione fosse stato qualificato come ingiustificabile. Ha invece considerato, per quanto riguardava le altre questioni suesposte, premessa l'incompetenza dell'UAM/ISA a vagliarle, non potersi pronunciare sulle stesse per carenza di decisione vincolante. Ora, sia il tema relativo al carattere ingiustificato del ritardo che le questioni riguardanti il supplemento di premio richiesto e la proporzionalità di tale misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA. La precedente istanza non avrebbe quindi dovuto statuire sul primo tema né limitarsi ad accertare nei considerandi del proprio giudizio che quelli del supplemento di premio richiesto e della proporzionalità della misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA, bensì avrebbe dovuto accogliere il gravame della ricorrente. …"
alla luce di ciò il TFA ha accolto il gravame della signora __________ "a prescindere dal tema di cui al consid. 4" ordinando all'Ufficio dell'assicurazione malattia di versare alla ricorrente CHF 2'500.-- a titolo di ripetibili ed ordinando al TCA di statuire sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza alla luce della sentenza federale;
considerato il tenore della sentenza cantonale, l'esito del gravame a livello federale, nonché il tenore del considerando della sentenza del TFA appare giustificato fissare l'importo delle spese ripetibili in CHF 1'500.--, ciò anche alla luce della prassi federale in questa materia (v. TFA 18 febbraio 2003, K 151/01 in re DH);
viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1. la Istituto Assicurazioni Sociali, Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona verserà alla parte ricorrente 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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