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36.1999.126 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of prior objection decision
36.1999.126Altro tribunale5 ott 1999Inadmissible
The appellant sought annulment of a 1 July 1999 decision refusing a sickness-insurance subsidy for 1999 and filed directly with the Ticino Insurance Court. The court held that, under the cantonal sickness-insurance rules, an objection must first be lodged with the issuing authority and only the objection decision is appealable to the court. It therefore declared the appeal inadmissible. The file was transmitted ex officio to the competent social-insurance office for further handling, and no court fee was levied.
Art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal; Art. 4 LPAmm; admissibility of an appeal filed directly with the cantonal insurance court against a decision in sickness-insurance subsidy matters. Where the cantonal scheme requires a prior objection before the issuing authority, the direct appeal is inadmissible. The incompetent authority must transmit the file ex officio to the competent authority and notify the party; filing with the wrong authority preserves time limits if made within the statutory period (consid. on competence and referral duty).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.126
Data decisione, Autorità: 05.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00126
grw/tf
Lugano 5 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 19 luglio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 1° luglio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto,
con ricorso 19 luglio 1999 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 1 luglio 1999 con cui l'UAM ha respinto la sua istanza di essere messa al beneficio del sussidio previsto dalla LCAMal per l'anno 1999 (I, doc _)
che, giusta l'art 76 cpv 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù di tale legge è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse e che, soltanto contro la decisione su reclamo, è data facoltà di ricorso allo scrivente TCA (art 76 cpv 2 LCAMal);
che, giusta l'art 4 LPAmm (cfr art 76 cpv 3 LCAMal), l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente dandone comunicazione alla ricorrente, ritenuto, inoltre, che i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente (art 4 cpv 2 LPAmm)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono trasmessi all'ICAS/UAM affinchè proceda secondo le sue competenze.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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