AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.119
Data decisione, Autorità:
25.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00119
MB/nh
Lugano
25 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 17 giugno 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel __________, coniugato con un figlio, ha risieduto nel Comune di
__________, in base ad un permesso di dimora, fino al 1986. Da quella data egli
non risulta essere in possesso di alcuna autorizzazione di soggiorno in
Svizzera (doc. ____).
1.2 La Cassa
malati __________ sostiene che, con effetto dal 1 marzo 1983, l'assicurato è
affiliato a questo Istituto assicurativo (doc. _). Durante l'affiliazione
l'assicurazione ha rimborsato all'interessato diversi costi di malattia (doc.
_).
A partire
dal 1993 __________ ha omesso ripetutamente di pagare i premi, motivo per cui
la __________ ha avviato una procedura esecutiva (doc. _).
Il 3
settembre 1997 l'interessato si è impegnato a tacitare ratealmente il debito,
in rate mensili di fr. 1'000 (scritto allegato al doc. _).
1.3 In data 3
marzo 1998 l'assicurato ha chiesto alla Cassa Malati __________ la restituzione
dei premi pagati indebitamente dal 1 marzo 1983, in quanto egli non sarebbe
stato domiciliato in Svizzera e quindi non avrebbe dovuto essere assicurato
contro le malattie nel nostro paese.
La
__________ ha evidenziato che, essendo socio facoltativo, l'interessato avrebbe
potuto inoltrare le dimissioni dalla Cassa (doc. _).
In un
successivo scritto __________ i ha chiesto l'emanazione di una decisione
formale (doc. _).
In data 2
aprile 1998 la __________ ha comunicato a __________ che è stato affiliato alla
Cassa dal 1 marzo 1983 al 31 dicembre 1995, ha pagato i premi fino al 1993 e
ricevuto prestazioni dal 1991 al 1995, di conseguenza il rapporto assicurativo
dev'essere considerato esistente, anche se il documento di ammissione alla Cassa
non può più essere prodotto (doc. _).
Il 7
aprile 1998 __________ ha contestato la presa di posizione della Cassa.
1.4 Con
decisione formale dell'11 maggio 1998 la __________ ha statuito quanto segue
(doc. _):
"• Si
constata che, dal 1° marzo 1983 al 31 dicembre 1995, tra la __________ e il
Signor __________ esisteva un contratto assicurativo nell'ambito della Legge
federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMI) ed il Signor __________,
per questo periodo, era debitore dei premi nei confronti della __________.
• Non sussiste
alcun diritto al rimborso dei premi versati per il periodo dal 1° marzo 1983
al 31 dicembre 1995.
• La presente
decisione acquista forza di cosa giudicata se, nel termine di 30 giorni dalla
sua ricezione, non sarà oggetto di opposizione presso la __________.
L'opposizione
conterrà un'esposizione concisa dei fatti, le conclusioni e una breve
motivazione ed, in allegato, una copia della presente decisione formale."
Al
provvedimento __________ ha interposto opposizione in data 28 maggio 1998,
ribadendo di non aver mai concluso un contratto di assicurazione
rispettivamente di non aver mai disdetto l'assicurazione, in quanto ha sempre
ritenuto fosse obbligatoria. Egli ha pure precisato di essere assicurato
tramite il proprio datore di lavoro (doc. _).
1.5 In seguito
al ricorso presentato da __________ in data 12 aprile 1999 per diniego di
giustizia in virtù dell'art. 86 cpv. 2 LAMal, la __________ ha emanato la
decisione su opposizione del 17 giugno 1999, decretando di respingere
l'opposizione, con le seguenti motivazioni
"2.3 Innanzitutto
bisogna rilevare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazione (TFA), il rimborso delle quote pagate a torto dall'assicurato
soggiace alla prescrizione di 5 anni come previsto nell'art. 16 cpv. 3 LAVS
(DTF 122 V 331ss cons. 3c, 119 V 300 cons. 4). Secondo l'art. 16 cpv. 3 LAVS il
diritto alla restituzione di contributi indebitamente pagati si prescrive in
un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha
avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni, a
contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento
indebito.
2.4 Nell'evenienza concreta la richiesta di rimborso è stata
fatta nel 1998. Dunque, per l'eventuale rimborso di premi, entrano in linea di
conto i premi pagati negli anni 1995, 1994 e 1993. I premi precedenti al 1993
invece non sono da considerare soggiacenti alla prescrizione. Dunque
effettivamente la lite si restringe alla questione del rimborso di quote per
gli anni 1995, 1994 e 1993.
2.5 Contrariamente all'opinione dell'assicurato, nel periodo in
lite, per lo meno però per il periodo dall'01.01.1993 al 31.12.1995, costui era
assicurato presso la __________. Per tale periodo esisteva un rapporto
contrattuale tra l'assicurato e la __________. La __________ deve ammettere,
come fa notare l'assicurato, di non essere più in grado di produrre la domanda
di ammissione dell'assicurato dell'anno 1983, in quanto ‑ attenendosi alla
prescrizione di 10 anni del codice delle obbligazioni (art. 127 CO) ‑
tale documento è stato liquidato dagli archivi della __________. La __________
non è neppure in grado di presentare i certificati d'assicurazione
dell'assicurato precedenti al 1988 inquanto, il sistema informatico è stato
introdotto solamente nel detto anno. La __________ invece, a prova
dell'esistenza del contratto assicurativo tra essa e l'assicurato, è in grado
di riprodurre i certificati d'assicurazione a partire dal 1988. L'assicurato ha
ricevuto per ogni anno un certificato d'assicurazione dante informazione sul
tipo di copertura assicurativa e i premi mensili da pagare per tale copertura.
Con il pagamento dei premi mensili per la sua assicurazione, l'assicurato ha
confermato di fatto l'esistenza del contratto assicurativo conforme ai
certificati d'assicurazione emessi per gli anni dal 1988 al 1995.
2.6 Come altra prova dell'accettazione del contratto assicurativo
da parte dell'assicurato, si deve qualificare il fatto che costui nel periodo
in cui era assicurato presso la __________ ha riscosso delle prestazioni
assicurative.
2.7 L'assicurato neppure ha disdetto le assicurazioni presso la
__________ nel periodo in lite."
1.6 Con
tempestivo ricorso 19 agosto 1999 __________, rappresentato dall'avvocato
__________, ha chiesto al TCA di condannare la __________ alla restituzione di
un importo non quantificato, pari ai premi assicurativi indebitamente percepiti
nel periodo dal 1 marzo 1983 al 30 dicembre 1995, oltre a interessi del 5%.
A detta
dell'assicurato, egli non si sarebbe mai affiliato alla __________, in quanto
non fu mai stipulato un contratto tra le parti e che quindi la Cassa avrebbe
percepito a torto i premi versati.
Inoltre
ritiene inapplicabili le disposizioni sulla prescrizione di cui alla LAVS, in
quanto il termine di cinque anni di cui all'art. 16 cpv. 3 riguarda il rimborso
dei premi pagati da persone assicurate o tenute ad esserlo.
1.7 Con risposta
di causa 5 ottobre 1999 la Cassa malati convenuta ha dichiarato che i premi non
sono stati pagati a torto e quindi non vanno restituiti. Secondo la convenuta
"2.6 La
presente fattispecie, essendo in lite il rimborso dei premi fino all'anno 1993
risp. 1995, soggiace alle disposizioni della LAMI allora vigenti. Secondo la
dottrina, il rapporto giuridico tra un assicurato e una cassa malati
nell'ambito della LAMI, qualora la cassa malati ha scelto l'associazione come
forma giuridica, non si qualifica come rapporto contrattuale bensì come
affiliazione ad un'associazione. Del resto il rapporto assicurativo è definito
dalle disposizioni della LAMI e dalle disposizioni statutarie della cassa
malati (Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversiche- rungsrecht, 1° volume,
Berna 1983, pag. 258 e 2° volume pag. 293ss.). Conformemente a tale
costatazione il rapporto assicurativo è basato sull'affiliazione e non
sull'esistenza di un contratto assicurativo.
Quindi nella fattispecie è determinante sapere, se nel
periodo in cui il ricorrente fa valere il rimborso dei premi, tra la
__________ e costui esisteva un rapporto associativo o meno.
L'associazione ad una società nasce tramite il trattato
d'accessione (Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, 1996 Basilea, A. Heini, art. 70 CC, annotazione a margine
31, pag. 451). La venuta in essere del trattato d'accessione presuppone delle
dichiarazioni di volontà concordanti delle parti. Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, la volontà di concludere un contratto può essere espresso
manifestamente o per atti concludenti. Una manifestazione di volontà per atti
concludenti richiede un comportamento univoco, un modo di fare che non desse
adito a ragionevoli dubbi interpretativi. Di regola un comportamento puramente
passivo non può essere ritenuto come manifestazione di volontà per atti
concludenti. Sono da ritenere atti concludenti l'adempimento della propria
prestazione in relazione ad una controprestazione reclamata, l'accettazione,
rispettivamente l'esazione della controprestazione da parte della controparte
(TF 123 III 59 cons. 5c; Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht
I, 1996 Basilea, E. Bucher, art. 1 CO, annotazione a margine 17ss, pag. 33).
(…)
2.13 Da quanto esposto risulta che anche se la __________ non è in
grado di produrre la domanda d'ammissione il ricorrente tramite manifestazione
di volontà per atti concludenti ha dichiarato l'associazione presso la
__________. I fatti esposti non possono essere interpretati in un altro modo.
Quindi per tale periodo è esistito un rapporto assicurativo nell'ambito della
LAMI rispettivamente della LAMal. Conseguentemente i premi non sono stati
pagati a torto, così che non sussiste un diritto al rimborso di premi da parte
del ricorrente.
2.14 Nel caso in cui il lodevole tribunale dovesse concludere che
il ricorrente abbia pagato a torto i premi assicurativi e che conseguentemente,
trattandosi di un rapporto assicurativo nell'ambito del diritto sociale, costui
abbia un diritto al rimborso di tali premi, la __________ rinvia alla
giurisprudenza del TFA in materia di prescrizione. Secondo tale giurisprudenza,
basata sull'art. 16 cpv. 3 prima frase LAVS, il diritto alla restituzione dei
contributi indebitamente pagati nell'ambito dell'assicurazione malattia si
prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i
contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque
anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento
indebito (TFA 119 V 298).
2.15 Dalla documentazione risulta che il ricorrente a partire dal
20.03.1998 fa valere un rimborso dei premi.
Quindi, essendo stato disciolto il rapporto assicurativo al
31.12.1995, i premi da rimborsare, al massimo comprendono il periodo dal
20.03.1993 al 31.12.1995."
In data 6
ottobre 1999 la __________ ha prodotto un complemento alla risposta di causa.
1.8 Con
osservazioni 20 ottobre 1999 l'avvocato __________ ha chiesto al TCA di
estromettere i documenti allegati alla risposta, in quanto tardiva, e di chiedere
alla convenuta di produrre la documentazione necessaria a quantificare la somma
da restituire a __________.
La
__________ ha, dal canto suo, chiesto al TCA di emanare una decisione
incidentale sulla tempestività dell'atto di causa.
Con
decreto 24 gennaio 2000 l'allora vicepresidente del TCA ha accertato
l'intempestività della risposta, acquisendo però agli atti la documentazione
prodotta, nella misura giudicata rilevante ai fini del giudizio. La decisione è
stata dedotta dinanzi al TFA che, con sentenza 30 novembre 2000, ha dichiarato
irricevibile il ricorso presentato dalla __________ contro la stessa.
1.9 Pendente
causa il TCA ha chiesto alla __________ la trasmissione delle condizioni
generali applicabili a partire dal 1983. I documenti sono stati trasmessi al
ricorrente, per presa di posizione.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la restituzione a __________, da parte della __________, dei premi
pagati a favore dell'assicurazione malattia dal 1 marzo 1983 al 31 dicembre
1995, in quanto non sarebbero dovuti. Il ricorrente contesta la propria
affiliazione alla Cassa malati, sostenendo di non averla mai disdetta, in
quanto aveva ritenuto di essere obbligato ad assicurarsi.
Per
quanto riguarda il diritto applicabile si rileva che l'assicurazione contro le
malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata
sostituita, dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione
malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile
e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
2.2 Trattandosi
di una fattispecie iniziata e conclusa precedentemente all'entrata in vigore
della LAMal - la restituzione dei premi è chiesta fino al 31 dicembre 1995 -
si deve quindi applicare la LAMI.
Nel
valutare infatti quale diritto sia applicabile subentrando una modifica delle
basi giuridiche, vale il principio secondo il quale sono determinanti i
disposti legali vigenti al momento in cui si verifica la fattispecie da
disciplinare o che ha comportato delle conseguenze giuridiche (DTF 119 Ib 110,
113 Ib 249 consid. 2a, 112 Ib 42 consid. 1c).
2.3 Secondo il
TFA, anche nell'ipotesi in cui la legge non lo preveda espressamente (come ad
esempio, in ambito LAMI o LPP), le prestazioni versate a torto da
un'assicurazione sociale devono essere restituite. L'Alta Corte ha, infatti,
considerato l'obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente ricevute
come un principio generale non scritto delle assicurazioni sociali (cfr. RAMI
1990 p. 80; DTF 119 V 35 consid 7).
Dello
stesso avviso è la dottrina dominante ( Locher, Bundes-
sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 87; U. Kieser/
G.
Riemer-Kafka, Tafeln zum schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, Zurigo
1994, Tavola 72, p. 104; Widmer, Die Rückerstattung unrechtsmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 33ss; J-L Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 632, N. 1026).
Secondo
il TFA, in ambito LAMI, in difetto di disposizione espressa della cassa, le
prestazioni indebitamente versate devono essere reclamate e rimborsate secondo
l'art. 47 cpv. 1 LAVS, applicato per analogia (RAMI 1982, 136ss, consid. 1b;
conferma della giurisprudenza).
2.4 Per quanto
riguarda l'obbligo di restituire premi pagati in più né la LAMal né la
LAMI regolamentano la materia. La giurisprudenza applica per analogia l'art.
47 cpv. 1 LAVS. È stata infatti riconosciuta l'esistenza di una lacuna
impropria (cfr. Eugster,
p. 185 N
340 e DTF 119 V 301; cfr. nel caso di premi pagati a torto, per annullamento ex
nunc dell'affiliazione, DTF 101 V 225; DTF 102 V 99; DTF 115 V 118; consid. 3b;
DTF 112 V 194; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996
p. 146).
Secondo
la giurisprudenza relativa all'art 47 LAVS, la restituzione è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 107 V 181; SVR 1995
ALV n° 53 pag. 162; U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 473 e seg).
L’amministrazione
può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui la stessa sia senza
dubbio errata e la correzione abbia un’importanza rilevante oppure se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi si può procedere ad una
restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Il TFA
ha, in particolare, avuto modo di stabilire che un errore manifesto é dato
anche quando delle disposizioni determinanti non sono state applicate o lo sono
state in modo errato (SVR 1995 ALV n° 53).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS è analogo a
quanto stabilito nel diritto civile (disposizioni miranti ad evitare
l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO).
2.5 Per quanto
riguarda la perenzione della pretesa di restituzione il TFA ha pure già
decretato che si applica per analogia l'art. 16 cpv. 3 prima frase LAVS. In
effetti la LAMI non prevede alcuna disposizione in proposito (DTF 119 V 299
consid. 2; 301; DTF 115 V 118; consid. 3b; DTF 112 V 194). Il TFA ha quindi
armonizzato gli ordinamenti relativi alla restituzione in ambito di prestazioni
e contributi. Le pretese di restituzione delle Casse malati e degli assicurati,
sottostanno, quindi, alle medesime disposizioni (DTF 119 V 301).
Per
l'art. 16 cpv. 3 prima frase LAVS
"
Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente
pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a
pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso
in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il
pagamento indebito."
La
disposizione prevede un temine di perenzione relativo di un anno e uno assoluto
di cinque (DTF 119 V 300; DTF 111 V 137).
Il TFA ha
statuito nello stesso senso per quanto riguarda la restituzione di premi pagati
a torto, cioè nel caso di affiliazione ingiustificata presso la Cassa (cfr. DTF
119 V consid. 3 e DTF 101 V 225). In quel caso l'affiliazione è stata
considerata annullata ex tunc e le parti obbligate a restituire quanto versato
a torto (DTF 101 V 125).
Il
termine di perenzione applicabile dovrebbe quindi essere di cinque anni sia
per contributi pagati in più, quando cioè la persona è assicurata,
rispettivamente per il caso in cui la persona è stata considerata a torto
assicurata.
Tuttavia
in materia AVS il TFA ha sancito quanto segue
"
Beiträge, die von nicht beitragspflichtigen
Personen zu Unrecht bezahlt worden sind, müssen zurückerstattet werden. Weil
Art. 16 Abs. 3 AHVG nur die versicherten Personen betrifft, beträgt die
absolute Verjährungsfrist grundsätzlich zehn und nicht fünf Jahre (Bestätigung
der Rechtsprechung; DTF 110 V 155 Consid. 4a).
precisando
che ci si trova confrontati con una lacuna legislativa.
La
questione di sapere qual è il termine di perenzione applicabile al caso di
specie può tuttavia restare indecisa. Alla luce della documentazione assunta
agli atti l'assicurato va infatti considerato affiliato a titolo facoltativo
alla Cassa a partire dal 1 marzo 1983 (cfr. consid. 2.8-2.10).
2.6 Secondo
l'art. 5 cpv. 1 LAMI, ogni cittadino svizzero ha il diritto di far parte di una
cassa quando soddisfi le condizioni richieste dallo statuto per l'ammissione.
I Cantoni
hanno facoltà di dichiarare obbligatoria l'assicurazione contro le malattie, in
generale o per certe classi di assicurazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LAMI).
Dal 1
gennaio 1987 l'assicurazione malattia è stata dichiarata obbligatoria nel
Canton Ticino per le persone sole e le famiglie domiciliate o dimoranti nel
Cantone ed i lavoratori stagionali residenti nel Cantone (art. 2 e 51 della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, RU 341).
La
normativa ha abrogato la legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria e
facoltativa del 7 novembre 1962 (art. 50 della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986).
Secondo
l'art. 1 della legge, nel tenore in vigore dal 1979,
"
L'assicurazione contro le malattie è dichiarata
obbligatoria in conformità della presente legge per le famiglie domiciliate o
residenti con permesso di dimora annuale nel Cantone il cui reddito complessivo
non supera 18000 franchi (lett. a) e per le persone sole domiciliate nel
Cantone il cui reddito annuo non supera fr. 18000 (lett. b)."
I limiti
di reddito vengono adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo dal
Consiglio di Stato (cpv. 2).
L'applicabilità
di questa norma è stata sospesa nel 1984 dal decreto legislativo del 2 febbraio
1984.
Risulta
quindi che nel 1983 l'assicurazione malattia era obbligatoria solo per le
famiglie e le persone sole con redditi particolarmente bassi.
2.7 La questione
di sapere se la famiglia del ricorrente era assicurata obbligatoriamente ai
sensi della citata norma a far tempo dal 1983 fino alla fine del 1986 - fatto
che neppure la Cassa malati non ha mai addotto - può anch'essa rimanere
indecisa. In effetti ai sensi della LAMI era possibile un'affiliazione
facoltativa (consid. 2.8 ss).
2.8 Vigente la
LAMI valeva il principio secondo cui le Casse malati potevano determinare nelle
proprie disposizioni generali a quali condizioni le persone interessate
potevano essere ammesse nell'assicurazione malattia (cfr. art. 5 LAMI
succitato; cfr. art. 1 cpv. 2 in fine LAMI). Solo la legge, infatti, limitava
l'autonomia delle Casse, prevedendo delle disposizioni imperative circa le
condizioni di ammissione (cfr. art. 5 LAMI, A. Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, BD II, Besonderer Teil, Bern 1981, p. 293; Borella,
L'affiliation a l'assurance maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 115). In
ogni caso, nel far uso di tale facoltà, le casse dovevano rispettare i principi
generali del diritto delle assicurazioni sociali, così come quelli derivanti
dal diritto amministrativo e dal diritto costituzionale (RAMI 1982, p. 155ss,
consid. 1).
In simili
condizioni, quindi, se un cittadino svizzero (art. 5 cpv. 1 LAMI) adempiva gli
ulteriori presupposti previsti negli statuti della Cassa, doveva essere ammesso
nell'assicurazione malattia, lo stesso non valeva invece per cittadini
stranieri se la Cassa malati non disponeva in tal senso.
L'assicurazione
malattia secondo la LAMI era, quindi, essenzialmente facoltativa (Borella, op.
cit., Losanna 1993,
p. 161).
Il
rapporto assicurativo nasceva in pratica a seguito della dichiarazione di
affiliazione della persona interessata nei confronti della Cassa malati.
Trattandosi di un'offerta essa doveva essere accettata dalla Cassa. Se
l'assicurazione non intendeva, ad esempio, assicurare un richiedente
quest'ultimo poteva pretendere l'emanazione di una decisione formale (art. 30
cpv. 1 LAMI; Maurer, op. cit. p. 293; Borella op. cit. p. 165,166).
2.9 Secondo la
Cassa l'assicurato è affiliato dal marzo 1983.
L'art. 7
cif. 1 delle condizioni generali in vigore a quella data, intitolato
"conseguimento del societariato", precisa che (XXVIII).
"
Ne può diventare membro ogni persona che risiede
o lavora nel raggio di attività della Cassa."
Per
l'art. 8 delle condizioni generali
"1. L'ammissione
è da farsi per Iscritto su modulo rilasciato dalla Cassa. Per le persone che non
hanno l'esercizio dei diritti civili, la domanda d'ammissione dev'essere
firmata dal rappresentante legale. Il candidato o il rappresentante legale
deve rispondere in modo veritiero e completo alle questioni postevi; viene
avvertito sulle conseguenze dell'inosservanza di queste prescrizioni (art. 15,
cifra 4 e art. 28, cifra 1).
- Con la firma
della domanda d'ammissione, il candidato riconosce gli statuti e i regolamenti
della Cassa e accetta gli obblighi che ne derivano per tutta la durata del suo
societariato. La domanda d'ammissione firmata equivale dunque a un
riconoscimento di debito in conformità dell'art. 82 della legge federale
sull'esecuzione e sul fallimento."
Secondo
l'art. 10
"
L'ammissione è sancita dall'amministrazione
centrale su proposta della sezione oppure dalla sezione, con l'autorizzazione
dell'amministrazione centrale."
2.10 L'assicurato
sostiene di non aver mai sottoscritto una dichiarazione di adesione alla Cassa
malati, mentre quest'ultima ammette di non poter produrre tale documento,
essendo nel frattempo trascorsi dieci anni.
Secondo
questa Corte il fatto che l'offerta di affiliazione sottoscritta dal ricorrente
non sia più reperibile, è in ogni caso irrilevante ai fini dell'esito della
vertenza e meglio dell'accertamento dell'affiliazione all'assicurazione
malattia da parte dell'interessato con effetto dal marzo 1983. In effetti,
malgrado non vi sia la prova documentale che l'assicurato abbia aderito alla
Cassa malati, presumibilmente a titolo facoltativo (cfr. consid. 2.3 in fine)
alla data menzionata, può senz'altro essere considerato verosimile (SVR 1996 KV
Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI
1994 p. 210/211) che l'affiliazione si sia realizzata, in ogni caso, per atti
concludenti.
In
effetti, se l'assicurato non avesse effettivamente mai dichiarato la propria
adesione alla Cassa, sarebbe del tutto incomprensibile, trattandosi di
un'affiliazione facoltativa, non solo l'avvenuta fatturazione dei premi da
parte di quest'ultima, ma anche il pagamento degli stessi, da parte
dell'interessato e ciò per ben dieci anni (fino al 1993), così come la
richiesta di rimborso dei costi di malattia. Non è infatti pensabile ed è del
tutto improbabile, secondo la generale esperienza della vita, trattandosi di
un'assicurazione facoltativa, che la Cassa abbia affiliato di sua iniziativa
l'assicurato e gli abbia addebitato i premi, senza alcuna precedente
contrattazione, in particolare relativa al tipo di contratto e all'ammontare
dei premi e comunque senza reticenza alcuna da parte del ricorrente. Se così
fosse stato infatti l'assicurato avrebbe reagito ben prima all'affiliazione,
soprattutto ritenuto che, a suo dire, era ampiamente assicurato tramite il suo
datore di lavoro all'estero. Questa circostanza, così come il fatto di aver
percepito regolarmente le prestazioni erogate dalla Cassa, indica una chiara
volontà di aderire alla __________.
Secondo
questa Corte è inoltre giustificato affermare che in quegli anni era fatto
notorio che l'adesione ad una Cassa malati in Svizzera aveva carattere
facoltativo, come è invece attualmente notoria l'obbligatorietà
dell'affiliazione. Il fatto quindi che il ricorrente abbia sostenuto di non
essere al corrente dell'inesistenza di un obbligo assicurativo, non è
verosimile. Del resto, anche se così fosse, secondo costante giurisprudenza
federale nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei
vantaggi (cfr. DTF 113 V 88; DTF 111 V 338 consid. 4 e 343 consid. 3).
Le
ipotesi ricorsuali non reggono per un altro motivo. Pur ammettendo che
l'interessato abbia creduto nell'esistenza di un obbligo assicurativo in
Svizzera, motivo per cui non ha disdetto l'assicurazione, ciò vale al massimo
fino al momento in cui era in possesso del permesso di residenza in questo
paese, non però dopo il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Da
quel momento infatti __________ doveva informarsi della sua situazione
assicurativa, ritenuto che era già assicurato anche all'estero. Egli poteva
sciogliere il rapporto assicurativo con la __________.
Ma vi è
di più. Dagli atti emerge che nel corso del 1997 (consid. 1.2) il ricorrente
aveva proposto alla __________, che aveva avviato delle procedure esecutive per
il mancato pagamento dei premi, di far fronte ratealmente al debito,
riconoscendo quindi espressamente di dover versare i premi rimasti impagati e
quindi riconoscendo il motivo del pagamento e meglio l'avvenuta affiliazione
(allegato doc. _). Solo nel 1998, dunque ben due anni dopo l'entrata in vigore
della LAMal che ha reso obbligatoria in Svizzera l'assicurazione malattia, il
ricorrente ha sostenuto per la prima volta la tesi secondo cui non avrebbe mai
disdetto l'assicurazione avendola ritenuta obbligatoria (doc. _). Alla luce
delle circostanze concrete la tesi di __________, vista anche la tardività con
la quale è stata sollevata, non è credibile.
Per gli
stessi motivi non è credibile la tesi sostenuta dall'assicurato, per la prima
volta nel 1998, secondo cui non si sarebbe mai affiliato. Questa
argomentazione, che poteva essere sollevata al momento della richiesta da parte
della Cassa di pagamento dei premi arretrati, appare strumentale ed è in netto
contrasto con la proposta, avanzata in precedenza, di tacitare ratealmente il
debito.
Alla luce
di queste circostanze le tesi del ricorrente appaiono inverosimili ed il suo
comportamento contraddittorio e contrario ai principi della buona fede.
Secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni
sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208
consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) appare che __________ si è affiliato
facoltativamente alla Cassa malati __________ dal marzo 1983, come sostenuto
dalla convenuta.
Su questo
punto il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.
2.11 Per quanto
riguarda la fine del rapporto assicurativo, vigente la LAMI, la legge non
disponeva alcunché a proposito delle condizioni d'uscita dalla Cassa. Di
conseguenza le modalità, in particolare i termini di disdetta, potevano essere
previsti liberamente negli statuti. L'assicurato poteva, ad esempio, essere
obbligato ad uscire dalla Cassa in quanto non adempiva più i presupposti
statutari avendo trasferito il proprio domicilio all'estero (Maurer, op. cit.,
p. 297). A dipendenza del regolamento gli affiliati potevano essere esclusi se
non pagavano i premi o se violavano delle norme legali ecc. Il rapporto
assicurativo terminava, infine, automaticamente, con la morte dell'assicurato.
Possibile era pure una fine automatica dell'affiliazione, senza che vi fosse la
necessità di una dichiarazione di parte, in caso di trasferimento all'estero
del domicilio (Maurer, op. cit. p. 298). Terminato il rapporto associativo
l'assicurato non poteva più avvalersi del diritto a prestazioni (RAMI 1975 p.
67ss).
2.12 Dagli atti
risulta che l'assicurato ha beneficiato di un permesso di dimora fino al 1986,
mentre in seguito non risulta essere stato in possesso di alcuna autorizzazione
di residenza in Svizzera (consid. 1.1).
Per
l'art. 15 delle condizioni generali in vigore dal 1986, intitolato fine del
societariato,
"1. La qualità
di membro si perde con il decesso, le dimissioni o l'esclusione.
-
Le dimissioni
possono essere date, in ogni tempo, per la fine d'un mese, con un mese di
preavviso. Non sono ammesse dimissioni con effetto retroattivo. Le dimissioni
devono essere indirizzate per lettera raccomandata alla sezione d'appartenenza
del membro.
-
Sono considerate
simili alle dimissioni l'esplicita o la tacita rinunzia al mantenimento del
societariato, quando non sono adempiute le condizioni dell'art. 3, cifra 3‑5,
come pure quelle previste dall'art. 14, cifra 3 e 7.
…..
- I membri
dimissionari o esclusi non hanno diritto alcuno sul patrimonio della Cassa.
Invece queste persone devono pagare le quote fino alla scadenza del
societariato, le partecipazioni, la franchigia e le eventuali altre spese.
Inoltre sono tenute a rimborsare le prestazioni illegalmente riscosse. Il diritto
alle prestazioni cessa alla fine del societariato.
…..
- Quando un membro
lascia la Cassa riceve un certificato d'ascrizione, redatto secondo il modello
ufficiale, non appena egli avrà adempiuto i suoi obblighi verso la Cassa.
L'art. 14 cif. 3 prevede
che
"
Il membro che non si annuncia partente presso la
vecchia sezione o che, in occasione dell'avviso di partenza non comunica il suo
nuovo indirizzo, deve annunziare lui stesso il suo arrivo al gerente della
sezione del nuovo domicilio.
Se ciò non vien fatto nei tre mesi seguenti
l'abbandono del vecchio domicilio, il societariato si estingue"
La
disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto non si tratta di
cambiamento di sezione in Svizzera.
La
cif. 7 prevede invece che
"
In caso di trasferimento di domicilio
all'estero si applicheranno le disposizioni del relativo regolamento"
secondo
cui:
"
I membri che si recano all'estero per un periodo
superiore a 3
mesi, ma al massimo per 5 anni, possono
sospendere oppure
mantenere la loro assicurazione con diritto alle
prestazioni" (art. 1, Soggiorno all'estero di oltre 3 mesi).
Detta
regolamentazione è stata richiamata d'ufficio agli atti dal TCA e sottoposta al
ricorrente per le osservazioni.
"
Per l'art. 2 (sospensione dell'assicurazione)
Se l'assicurazione dev'essere sospesa, il membro lo comunicherà prima della sua
partenza per l'estero alla sezione cui appartiene. Durante la sospensione del
societariato il membro non ha diritto alle prestazioni della Cassa e non deve
pagare le quota.
Al ritorno dall'estero, le assicurazioni che esistevano prima della sospensione
sono rimesse in vigore senza nuova riserva e nello stesso gruppo d'età di
prima, a partire dal mese in cui l'assicurato ha di nuovo il suo domicilio in
Svizzera, a condizione che si annunci alla Cassa entro 2 mesi dalla ripresa del
domicilio in Svizzera (art. 2, .
Secondo l'art. 3 (mantenimento
dell'assicurazione)
I membri che, durante la permanenza all'estero, vogliono continuare
l'assicurazione con diritto alla prestazioni e che hanno avvisato la loro
sezione prima di partire per l'estero, saranno affiliati alla sezione dei
membri isolati, presso l'amministrazione centrale, dal mese che segue la
partenza dalla Svizzera; essi dovranno pagare la quote dell'assicurazione della
cura medica e dei medicamenti dei membri isolati; per gli altri rami
d'assicurazione, pagheranno le quote ordinarie;
hanno
la libertà di completare o ridurre la loro assicurazione.
l membri assicurati secondo la cifra 1 hanno diritto alle seguenti prestazioni:
a) nell'assicurazione della cura medica e dei medicamenti, agli
importi che vengono pagati ai membri domiciliati alla sede della Cassa;
b) nell'assicurazione per un'indennità giornaliera, in caso di
inabilità al lavoro attestata dal medico, all'indennità giornaliera assicurata,
se degenti in uno stabilimento ospedaliero o in uno stabilimento cri cura
sotto direzione medica; in caso di cura ambulatoriale, hanno diritto ad un'indennità
giornaliera di fr. 2.‑ al giorno;
c) nelle assicurazioni supplementari, alle prestazioni assicurate.
Se un membro assicurato secondo cifra 1, si reca in Svizzera per una cura
medica o si ammala durante il suo congedo in Svizzera, ha diritto, senza
restituzione, alla prestazione della cassa secondo gli statuti.
Le quote devono essere pagate per 3 mesi in anticipo. In caso dì ritardo di
pagamento di 6 mesi, la Cassa ha il diritto di considerare il societariato
estinto."
2.13 Dal tenore
delle disposizioni succitate risulta chiaramente che, in caso di trasferimento
all'estero del domicilio, l'affiliazione non terminava automaticamente. La
persona interessata aveva infatti la possibilità, in caso di assenza superiore
a tre mesi e della durata massima di 5 anni, di sospendere (art. 2 cif. 1)
rispettivamente di mantenere l'assicurazione (art. 2 cif. 1), oltre che
evidentemente di disdire l'assicurazione ai sensi dell'art. 15 cif. 1 e 2 in
ogni tempo con il preavviso di un mese e per la fine di un mese, essendo questa
facoltativa.
Nel caso
di mancata disdetta rispettivamente mancata sospensione dell'assicurazione,
nell'ipotesi di partenza all'estero l'assicurato rimaneva affiliato alle
precedenti condizioni.
Poiché,
in concreto, è incontestato che l'assicurato non ha disdetto né optato per una
delle possibilità previste dal regolamento in caso di partenza per l'estero, se
ne deve dedurre che egli è rimasto affiliato alle precedenti condizioni a
titolo facoltativo alla __________ anche dopo la partenza per l'estero.
Nessuna
delle disposizioni applicabili prevede infatti la decadenza dell'affiliazione,
nell'ipotesi in cui l'assicurato non opti per una delle soluzioni di cui
all'art. 2 e 3 del regolamento citato.
Il fatto
che l'assenza all'estero si sia protratta oltre cinque anni non muta l'esito
della vertenza in quanto l'assicurato non ha postulato l'applicazione di una
delle due facoltà previste all'art. 2 e 3 del regolamento, ma è rimasto
affiliato facoltativamente alle precedenti condizioni e quindi trattato come
una persona residente in Svizzera.
Alla luce
di quanto precede si deve concludere che l'assicurato è stato regolarmente
affiliato alla Cassa dal 1983 e l'affiliazione non è decaduta con la partenza
per l'estero. Di conseguenza egli non ha pagato indebitamente i premi che erano
dovuti.
La
richiesta di restituzione, essendo infondata, dev'essere respinta e la
decisione su opposizione confermata.
2.14 Visto l'esito
della procedura non si assegnano spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
§ La
decisione su opposizione del 17 giugno 1999 è confermata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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