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Numero d'incarto:
36.1999.113
Data decisione, Autorità:
07.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00113
grw/nh
Lugano
7 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 1999 di
__________,
contro
la decisione del 6 luglio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 31.5.1999, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva
il sussidio per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 6.7.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione
1.2. __________
ha interposto ricorso contro la citata decisione su reclamo riproponendo le
proprie richieste e affermando quanto segue:
" …Un
primo problema riguarda la tassazione del periodo fiscale 97/98. La medesima è stata allestita dall'autorità di tassazione
sulla base dei dati notificati ed accertati dall'autorità fiscale.
Da questa notifica, che allego in fotocopia, risultano i seguenti
fattori Reddito imponibile: -.--
Sostanza imponibile: -.--
Questi dati tuttavia non devono essere letti a sè stanti ma
nell'insieme di quelle altre indicazioni che figurano sulla stessa notifica di
tassazione. Nel periodo di computo ho esplicato una attività di indipendente
quale gerente di un esercizio pubblico che, come risulta, mi ha semplicemente
permesso di vivere.
Durante questo periodo vivevo in economia domestica propria
dividendo con la convivente le spese per l'affitto dell'appartamento
sovrastante l'esercizio pubblico. In questi due anni di attività ho accumulato
debiti verso terzi, riconosciuti dall'Autorità fiscale, per Fr. 40'000 importo
questo che figura sulla notifica di tassazione che ho allegato alla domanda.
Pertanto se non dovesse essere accolta la mia domanda di sussidio
oltre ad essermi caricato di debiti per aver tentato, senza fortuna, di
intraprendere un'attività in proprio, mi vedrei penalizzato ulteriormente
poiché non potrei beneficiare del sussidio sui premi della Cassa malati.
Nella sua valutazione del reddito determinante, il cui conteggio
malgrado la richiesta non mi è stato reso noto, l'Autorità cantonale ha
semplicemente calcolato il guadagno attuale senza tener conto:
a. che avendo
assunto un'attività di agente ausiliario, non mi è affatto garantito un salario mensile ma
è solamente
sicuro il salario orario. Infatti non viene assolutamente garantito un numero
di ore di lavoro giornaliero, settimanale o mensile poiché questo dipende dalle
esigenze e necessità .
b. la tabella di
conversione annua utilizzata (di cui non ne conosco l'esistenza), non tiene in
considerazione il fatto che durante le ferie o i periodi di assenza più o meno prolungati
a dipendenza delle necessità di servizio, non mi viene corrisposto alcun
salario;
c. il reddito
utilizzato non è il
medesimo di quello determinante per gli altri beneficiari del sussidio per i
quali applicando i valori risultanti dalla notifica 97/98 fa stato il reddito
degli anni 95/96;
d. non ultimo ma
per questo meno importante, sicuramente nel loro conteggio per il calcolo dei
reddito determinante l'Istituto cantonale delle Assicurazioni non ha tenuto
conto del debito accumulato nel biennio in discussione e del suo rimborso.
… " (I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art.
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr.
art. 1 lett. c D.E. 18.11.1997).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato
dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (art. 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).
Giusta
gli art. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito
prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento: é dato, in questi casi, diritto al sussidio
qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-.
2.2. In concreto,
non é contestato che, per il periodo determinante giusta l'art. 30 LCAMal, il
ricorrente ha avuto un reddito lordo ai fini fiscali nullo.
Applicabile
al caso é, dunque, di principio, l’art. 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per
l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il
proprio mantenimento.
2.3. Il principio
stabilito dall'art. 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il
legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art. 32 cpv. 3).
Facendo
uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato gli art. 52-54 RegLCAMal (in
seguito: Reg).
In particolare,
l'art. 52 Reg recita quanto segue:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e
il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate
lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione."
2.4. In
applicazione di tale disposto, occorre, dunque, accertare l'entità delle
entrate lorde che il ricorrente aveva nell'anno 1999.
Gli art. 69 a
72 RegLCAMal definiscono le modalità di accertamento autonomo del reddito
determinante .
Ai
salariati, l’art. 69 impone la presentazione di un certificato di salario
(lett. a) e di una dichiarazione attestante eventuali altre entrate (lett. b).
L’art. 69
precisa, inoltre, che l’IAS allestisce un modulo ufficiale per l’accertamento
del reddito e che applicabili per analogia sono le “direttive di applicazione
dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati”
emanate dall’Amministrazione delle contribuzioni.
L’art. 72
indica, infine, che l’IAS, in collaborazione con l’Amministrazione delle
contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo
accertato in reddito imponibile.
In
concreto, il ricorrente lavora quale dipendente della __________.
Egli ha
prodotto il conteggio del salario percepito nel febbraio 1999 da cui risulta un
importo netto pari a fr. 3.612,35 (salario lordo orario: fr. 22,40).
Ciò
corrisponde, secondo le tabelle di conversione, ad un reddito imponibile per
persona sola che esclude il ricorrente dal diritto al sussidio.
Il ricorrente
ha sostenuto, però, che quanto percepito nel febbraio 1999 non può essere
ritenuto indicativo della sua reale potenziale possibilità di reddito per
l’anno 1999 essendo egli “assunto a ore e su chiamata” dalla __________ e,
quindi, non avendo alcuna garanzia in merito al reddito che subirebbe notevoli
variazioni .
La
censura non è meritevole di accoglimento.
In
effetti, richiesto dal TCA di produrre tutti i certificati di salario relativi
all'anno 1999 (V), il ricorrente ha prodotto il certificato allestito dalla
__________ per la dichiarazione d'imposta da cui risulta che, nel 1999, egli ha
percepito un salario lordo di fr. 50.974.- (doc. _) che corrisponde, così come
indicato dall'ICAS a titolo di osservazioni, "ad un reddito lordo mensile
medio di fr. 4247,80 (quindi, un reddito medio superiore a quanto percepito nel
febbraio 1999).
Trasformato
tale reddito secondo la tabella ufficiale di conversione ne è risultato un
reddito imponibile annuo pari a fr. 40.000.-" (VIII).
E'
tuttavia vero che - come sostenuto dal ricorrente - tale trasformazione
"non ha tenuto conto del debito accumulato nel biennio in discussione e
del suo rimborso".
Fare
astrazione da alcune particolarità non ritenute nell'ambito delle tabelle
d'imposta non è corretto.
In
effetti, la Direttiva concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti
senza permesso di domicilio - dichiarata applicabile per analogia dall'art 69
RegLCAM - prevede espressamente la possibilità di tener conto di deduzioni
individuali:
"
Il riconoscimento di eventuali deduzioni
individuali non considerate nell'ambito delle singole tabelle d'imposta a cui
il contribuente ha diritto deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio
delle imposte alla fonte.
….
Rientrano in particolare in questo contesto gli interessi
per debiti privati, (sott. del redattore), le quote per la previdenza
individuale vincolata (III. pilastro), le prestazioni di sostentamento o
mantenimento di figli e persone a carico precedentemente non considerati, la
deduzione per figli agli studi e gli alimenti versati al coniuge divorziato o
separato…" (Direttiva n. 1/1998 pag. 12)
In
applicazione di questa direttiva, l'IAS avrebbe dovuto verificare il reddito
imponibile tenendo conto, in particolare, degli interessi dovuti dal ricorrente
sul debito che gli è stato riconosciuto dall'autorità fiscale nella notifica di
tassazione per il biennio 1997/98 (doc. __).
Pertanto,
la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati all'IAS affinchè
accerti l'importo del reddito determinante in considerazione di quanto sopra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione 6.7.1999 è annullata e gli atti sono rinviati all'IAS
affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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