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Numero d'incarto:
35.2006.4
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli per intervenuta transazione, omologata dal TCA.
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.4
dc/MM/gm
Lugano
8 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 6 dicembre 2005 del TFA nella causa promossa con ricorso del 24 giugno 2004
(inc. n. 35.2004.58) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
preso atto dello scritto del 12 gennaio
2006 del Tribunale al Dr. med. __________ (Doc. II) e della relativa risposta
del 17 gennaio 2006 (cfr. Doc. III);
richiamati il verbale di audizione del Dr.
med. __________ e la successiva discussione di causa durante l'udienza del 6
marzo 2006 (cfr. Doc. XII);
ritenuto che, al termine dell'udienza, il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione
transattiva:
" - l'assicurato
è indennizzato sulla base di una incapacità lavorativa del 30% (indennità
giornaliera) fino al 30 giugno 2003;
- l'assicurato rinuncia alle ripetibili." (cfr.
Doc. XII)
rilevato che l'assicurato e il suo
patrocinatore hanno accettato seduta stante tale proposta;
preso atto che l'avv. __________ della RA 2,
con lettera del 7 marzo 2006, ha pure aderito alla proposta transattiva (cfr.
Doc. XIII);
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore
è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I
capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e
nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la
transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e
di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della
causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03;
STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella
causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa
B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213;
SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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