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Numero d'incarto:
35.2005.66
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto confome alla situazione di fatto e di diritto.
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.66
dc/gm
Lugano
12 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 23 agosto 2005
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 28.9/3.10.2005 le
parti hanno raggiunto un accordo transattivo del seguente tenore:
" 1. Con
decisione del 26 aprile 2005 la convenuta ha rifiutato l'erogazione di
un'indennità per menomazione dell'integrità per i postumi alla spalla destra
conseguenti all'infortunio di cui alla pratica n. __________. Tale posizione è
stata mantenuta in sede di decisione su opposizione del 24 maggio 2005.
-
Il
ricorrente ha per contro preteso un'indennità per menomazione dell'integrità di
almeno il 15%.
-
Visto
la non convergenza in merito a tale pretesa, il ricorrente ha adito il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino.
-
LCO
1 è d'accordo di annullare la propria decisione del 26 aprile 2005, come pure
la decisione su opposizione del 24 maggio 2005. Essa emanerà pertanto una nuova
decisione relativamente all'indennità per menomazione dell'integrità,
riconoscendogliela nella misura del 10%.
-
La
ricorrente rinuncia alle maggiori pretese fatte valere nel suo gravame del 23
agosto 2005, ossia ad un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il
15%.
-
Ciascuna parte sopporta le proprie spese,
compensate le ripetibili.
-
Con
la conclusione di questa pattuizione, le parti si dichiarano completamente
tacitate delle loro rispettive pretese. Le parti richiamano la ratifica della
presente transazione ad opera del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del
Cantone Ticino con contestuale stralcio dai ruoli della causa incarto n.
35.2005.66.
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore
è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I
capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e
nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la
transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e
di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della
causa (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa B., K 29/05; STFA del 15 giugno
2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00;
STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA
del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV
Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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