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Numero d'incarto:
35.2005.1
Data decisione, Autorità:
15.02.2005, TCA
Titolo:
stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito del ritiro del ricorso, è divenuta priva di oggetto
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.1
dc/gm
Lugano
15 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 dicembre 2004
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 3 febbraio 2005 dell'CO 1
del seguente tenore:
" (...)
In ordine la convenuta contesta la tempestività del
ricorso.
Come si evince dalle
attestazioni della Posta (doc. 26, 27, 28 e 29), la decisione su opposizione
del 15 settembre 2004 (doc. 22) è stata ritira personalmente dal ricorrente in
data 17 settembre 2004, e non quindi il 23 settembre 2004 come sostenuto dallo
stesso (atto di ricorso, p. 2).
1.1.
Il termine di tre mesi di
cui all'art. 106 LAINF per inoltrare il ricorso ha pertanto cominciato a
decorrere, conformemente al principio procedurale di portata generale, in data
18 settembre 2004, ossia il giorno seguente.
1.2.
In merito alla scadenza del
termine, la convenuta evidenzia che, nel caso in cui il termine ricorsuale è calcolato in mesi, esso scade il giorno che
corrisponde a quello della notificazione della decisione. In effetti se
il termine scadesse il giorno corrispondente a quello successivo alla
notificazione, esso si troverebbe senza
ragione prolungato di un giorno.
Tale soluzione risulta
essere pure quella adottata dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 37 ss.; 103 V 159 s., consid. 2b).
Tale modo di computo dei termine
corrisponde peraltro a quello previsto dal codice delle obbligazioni, cfr. art.
77 ch. 3 CO; P. Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2 ed., Berna 1997, p. 627).
1.3.
Visto quanto sopra esposto,
nel caso concreto il termine trimestrale ha iniziato a decorrere il 18 settembre 2004 ed è scaduto il 17 dicembre 2004.
Atteso che il ricorso del ricorrente è stato inoltrato il 29 dicembre
2004, lo stesso è tardivo e quindi irricevibile.
Per evidenti ragioni di
economia procedurale, la convenuta non si esprime sul merito della causa.
Nella denegata ipotesi in cui il
ricorso fosse dichiarato ricevibile, la convenuta chiede a che il Tribunale le
fissi un nuovo termine per introdurre il complemento del proprio memoriale di
risposta relativo al merito della causa. (...)" (cfr. Doc. VI)
richiamato lo scritto del 14 febbraio 2005 dove
il rappresentante dell'assicurato si è così espresso:
" Con
riferimento a quanto discusso telefonicamente con il signor __________ vi
confermiamo la nostra intenzione di ritirare il ricorso presentato il 29
dicembre 2004.
Il nostro associato,
contrariamente a quanto riferitoci inizialmente, ha effettivamente ritirato la
decisione su opposizione il 17 settembre 2004.
Il ricorso è quindi da considerare tardivo e
conseguentemente irricevibile. (...)" (cfr. Doc. VIII);
rilevato che di conseguenza la causa è
divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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