Strike-out after withdrawal of appeal; case became moot

35.2005.1Altro tribunale15 feb 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Insurance Court dealt with an appeal against an opposition decision in accident insurance. After the insurer challenged timeliness, the appellant’s representative confirmed in writing that the appeal was withdrawn because it was in fact late and thus inadmissible. The court therefore held that the case had become moot and ordered it struck from the docket, with no fees or costs charged.

Massima Omnilex

Art. 106 LAINF; withdrawal of appeal and mootness: where the appellant withdraws the appeal, the proceedings become devoid of object and the court strikes the case from the docket without examining the merits. In such a situation, the court may order that no fees or costs be levied (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 35.2005.1

Data decisione, Autorità: 15.02.2005, TCA

Titolo: stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito del ritiro del ricorso, è divenuta priva di oggetto

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.1

dc/gm

Lugano 15 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 29 dicembre 2004 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 3 febbraio 2005 dell'CO 1 del seguente tenore:

" (...)

In ordine la convenuta contesta la tempestività del ricorso.

Come si evince dalle attestazioni della Posta (doc. 26, 27, 28 e 29), la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 (doc. 22) è stata ritira personalmente dal ricorrente in data 17 settembre 2004, e non quindi il 23 settembre 2004 come sostenuto dallo stesso (atto di ricorso, p. 2).

1.1.

Il termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF per inoltrare il ricorso ha pertanto cominciato a decorrere, conformemente al principio procedurale di portata generale, in data 18 settembre 2004, ossia il giorno seguente.

1.2.

In merito alla scadenza del termine, la convenuta evidenzia che, nel caso in cui il termine ricorsuale è calcolato in mesi, esso scade il giorno che corrisponde a quello della notificazione della decisione. In effetti se il termine scadesse il giorno corrispondente a quello successivo alla notificazione, esso si troverebbe senza ragione prolungato di un giorno.

Tale soluzione risulta essere pure quella adottata dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 37 ss.; 103 V 159 s., consid. 2b).

Tale modo di computo dei termine corrisponde peraltro a quello previsto dal codice delle obbligazioni, cfr. art. 77 ch. 3 CO; P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ed., Berna 1997, p. 627).

1.3.

Visto quanto sopra esposto, nel caso concreto il termine trimestrale ha iniziato a decorrere il 18 settembre 2004 ed è scaduto il 17 dicembre 2004. Atteso che il ricorso del ricorrente è stato inoltrato il 29 dicembre 2004, lo stesso è tardivo e quindi irricevibile.

Per evidenti ragioni di economia procedurale, la convenuta non si esprime sul merito della causa.

Nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato ricevibile, la convenuta chiede a che il Tribunale le fissi un nuovo termine per introdurre il complemento del proprio memoriale di risposta relativo al merito della causa. (...)" (cfr. Doc. VI)

richiamato lo scritto del 14 febbraio 2005 dove il rappresentante dell'assicurato si è così espresso:

" Con riferimento a quanto discusso telefonicamente con il signor __________ vi confermiamo la nostra intenzione di ritirare il ricorso presentato il 29 dicembre 2004.

Il nostro associato, contrariamente a quanto riferitoci inizialmente, ha effettivamente ritirato la decisione su opposizione il 17 settembre 2004.

Il ricorso è quindi da considerare tardivo e conseguentemente irricevibile. (...)" (cfr. Doc. VIII);

rilevato che di conseguenza la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:

  1. non si prelevano né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

social insuranceaccident insuranceappeal withdrawalmootnessstrike-outcourt coststimeliness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it

Decisione estratta

Yes. Because the appeal was withdrawn, the case had become devoid of object and had to be struck from the docket.

Motivazione estratta

The court noted the appellant's written withdrawal and therefore considered the proceedings moot; no merits review was needed.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged

Decisione estratta

No. The court ordered that no fees or costs be levied.

Motivazione estratta

Given the strike-out and the procedural posture, the court exercised its procedural power to waive charges.

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