AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.2
Data decisione, Autorità:
13.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.2
mm/tf
Lugano
13 luglio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 10 ottobre 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
aprile 1998, RI1 - all'epoca dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di copritetto e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso l'CO1 - ha urtato il ginocchio sinistro contro una trave, procurandosi
una rottura posteriore del menisco mediale.
Tale
lesione è stata sanata mediante artroscopia con meniscectomia mediale parziale,
a cui l'assicurato è stato sottoposto il 14 maggio 1998.
L'CO1 ha
riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
L'assicurato
è stato dichiarato nuovamente abile al lavoro a far tempo dal 1° luglio 1998.
1.2. Il 13 marzo
2002, l'assicurato - che nel frattempo era entrato alle dipendenze della ditta __________
di __________ - è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico.
In
effetti, egli è scivolato da un tetto, subendo un trauma contusivo/distorsivo
al ginocchio sinistro.
Il caso,
assunto dall'Istituto assicuratore, ha potuto essere chiuso già a far tempo
dall'8 aprile 2002.
1.3. In data 3
aprile 2003, nell'inginocchiarsi per raccogliere dell'erba presso il proprio
orto, RI1 ha risentito un forte dolore nella zona della rotula del ginocchio
sinistro.
L'esame
di risonanza magnetica a cui egli è stato sottoposto il 9 maggio 2005 ha
evidenziato la presenza di un'incipiente gonartrosi ponderata mediale e di
un'incipiente artrosi femoro-patellare, in stato dopo meniscectomia del corno
posteriore del menisco mediale ed in assenza di lesioni del menisco residuale-rigenerato
(cfr. doc. 4 - inc. CO11).
1.4. Con
decisione formale del 4 giugno 2003, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi notificatigli nel corso del
mese di maggio 2003, giacché, da un canto, in data 3 aprile 2003, RI1 non
sarebbe rimasto vittima né di un infortunio né di una lesione parificata ai
postumi di un infortunio e, d'altro canto, le patologie diagnosticate al
ginocchio sinistro non costituirebbero una naturale conseguenza degli infortuni
assicurati (cfr. doc. 8 - inc. __________ 1).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 9 e 11 - inc. __________
1), l'CO1, in data 10 ottobre 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 20 - inc. CO1 1).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 12 gennaio 2004, RI1, patrocinato dal lic. iur. __________,
ha chiesto che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere
le proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 3 aprile 2003,
argomentando:
" 1. La
particolarità della presente procedura consiste nel fatto che
la __________ detiene il potere
decisionale in prima istanza e su opposizione, stabilendo una rendita che ella
medesima decide secondo criteri che la LAINF e le normative affini le
attribuiscono. Se consideriamo come la __________ chieda al Governo federale un
aumento delle aliquote assicurative quando versa in difficoltà di liquidità,
appare evidente al comune cittadino che l'Istituto abbia un indiretto
interesse a decidere in una maniera piuttosto che in un'altra. A
ciò aggiungasi la constatazione che i periti dell'Istituto si rendono
personalmente a casa di un assicurato e che l'Istituto si fonda su pareri
medici da esso stessi designati, risulta imprescindibile la necessità di
rendere - fra gli altri - credibile l'obiettività e la seria analisi delle
decisioni e degli infortuni presentati.
Il signor RI1ritiene che questi
criteri siano almeno in parte venuti meno.
1.1 In primo luogo l'elencazione dei fatti lascerebbe
trasparire che il
caso sia stato trattato in sede di
opposizione con una certa superficialità. In effetti, il signor RI1aveva
(sempre) dichiarato di avere sentito l'improvviso dolore (e cedimento) al
ginocchio mentre stava innaffiando l'orto e più precisamente volendo togliere
dell'erba mentre svolgeva predetta attività. Viceversa, nei fatti la __________
sostiene genericamente che l'assicurato stesse "lavorando nell'orto"
(pag. 2).
Orbene, dalla descrizione dei fatti
quo ad un lavoro nell'orto trapela la sensazione che il redattore della
decisione (rispettivamente ogni lettore della stessa) comprenda che il signor RI1stesse
con ogni probabilità effettuando dei lavori pesanti (zappatura, aratura,
opera di recinzione, falciatura, ecc.): in realtà egli stava semplicemente
innaffiando l'orto e, volendo togliere un po' d'erba, è rimasto vittima
dell'evento mentre stava per inginocchiarsi.
La differenza tra le due situazioni è
evidente poiché i fatti descritti nella decisione lascerebbero credere che
l'evento possa essere correlato con un'attività tecnicamente e potenzialmente
più pericolosa e pesante, accrescendo così il nesso tra l'evento e l'azione.
Altrimenti detto: se è forse più
probabile un cedimento del ginocchio già provato con lavori pesanti (ad esempio
il trasporto di una rete di recinzione per l'orto), ciò è del tutto inusuale
per una semplice e normale azione di inginocchiamento.
Nella descrizione dei fatti, dunque,
la __________ ha teso a minimizzare l'evento quo alla sua causalità.
1.2 Come detto, ed ammesso nella decisione stessa, la __________
si è
fondata su rapporti medici effettuati
da periti da essa stessa designati e senza possibilità di contraddittorio.
Secondo la giurisprudenza (DTF 122 V
160 consid. 1c) i criteri determinanti per apprezzare il valore probatorio di
una perizia medica sono i seguenti:
-
uno studio minuzioso;
-
esami completi;
-
presa in considerazione delle lamentele del paziente;
-
totale conoscenza del dossier;
-
descrizione chiara delle procedure mediche;
-
conclusioni ben motivate.
Se alcuni dei citati criteri vengono
a mancare nel contenuto del rapporto medico, esso non può essere considerato
quale prova su cui fondare una comprovata diagnosi.
Certo, il medico di circondario della
__________ (Dr. __________) e quello della Divisione medicina infortunistica
della stessa __________ (Dr. __________) avranno forse effettuato una perizia
approfondita per il proprio datore di lavoro, rispettivamente mandante.
Tuttavia, la mancanza di qualsiasi
contraddittorio o la possibilità di appellarsi ad un medico esterno neutro non
permettono di concludere che i criteri di obiettività siano stati rispettati
sino in fondo.
Ne è una riprova che a tutt'oggi il
signor RI1non conosce ad esempio le "conclusioni ben motivate".
Nel caso concreto i rapporti medici
di parte sono stati citati nella decisione ma non mostrati e ancora meno
sottoposti a contraddittorio. La __________ va persino oltre: sostiene che
l'assicurato avrebbe dovuto dimostrare le circostanze del nesso di causa (pag.
4 della decisione) ma non ha neppure lasciato allo stesso il tempo di preparare
la propria difesa, in particolare in modo da opporre le proprie giuste
argomentazioni ai due medici di parte che si sono espressi dopo l'opposizione.
1.3 Giova
rilevare che la prima decisione della __________ risalga al 4 giugno 2003
mentre il rapporto (recte: apprezzamento) del medico commissionato
dall'Istituto è datato 24 luglio 2003, mentre il rapporto del
medico della __________ risale all' 8 ottobre 2003.
Questo significa che:
- i pareri medici (che si ribadiscono di parte) sono
stati effettuati
solamente dopo la decisione di prima istanza
documenti determinanti per la decisione - avrebbero
dovuto
essere sottoposti all'assicurato. Basti pensare al
fatto che il
rapporto del Dr. __________ è di due soli giorni
precedente alla
decisione prolata!
Esiste dunque una palese violazione
del diritto di essere sentito anche sulla scorta del trattamento dei fatti e
dei mezzi di prova utilizzati. L'assicurato non poteva sapere che la decisione
di opposizione si sarebbe fondata su questi nuovi mezzi di prova, dacché la
violazione del diritto di essere sentito con conseguente annullamento della
decisione impugnata è pacifico (anche STF del 4 luglio 2003 in re A.,
cons. 2.3).
- Non è
senz'altro usuale che ad una persona ceda improvvisamente il ginocchio mentre è
intenta ad effettuare la semplice azione di innaffiamento del giardino.
L'evento come tale è pacifico ed incontestato. Quello che in sostanza la __________
nega è il nesso causale con i precedenti interventi, in particolare quello del
Guardacaso si tratta però dello stesso
arto ed allo stesso luogo dell'evento del 1998 e - ancora - del 2002. Tale
fattispecie è inconfutata poiché pure ripresa nella descrizione dei fatti dalla
decisione impugnata.
In sede di opposizione è stato
rimproverato al signor RI1 di non avere dimostrato con atti medici il nesso
causale (pagina 4). Come visto, a tale conclusione essa giunge dopo avere fatto
allestire a posteriori due pareri medici di parte, senza possibilità di
contraddittorio alcuno (pagina 6).
Questa unilaterale procedura pare
quantomeno contraddittoria poiché tale agire in corso di procedura in cui si
priva della necessaria informazione l'assicurato non pecca per limpidezza.
Piuttosto, vi è da chiedersi come mai
la __________ esclude a posteriori un nesso causale dopo essersi però dapprima
premurata di chiedere due pareri medici di parte. A guardarne bene essa non si
esprime in modo convincente sulla questione.
Tale atteggiamento dimostra nondimeno
che è chiaro alla stessa __________ che la probabilità che un evento come
quello occorso al signor RI1avvenga realmente sia estremamente infima se la
persona non avesse avuto da lamentare precedenti infortunistici!
Di conseguenza, la presunzione che il
fatto sia da ascrivere all'evento del 1998 (e del 2002) può essere accettata, a
maggior ragione laddove osserviamo che la stessa __________ di fatto lo ammette
quando chiede nientemeno che due (!) pareri di parte e per di più all'insaputa
dell'assicurato!
Ne è dunque che la tesi della __________ non convince
affatto.
In ragione di quanto esposto anche al
punto 1.1 quo alla necessità di un'istruttoria obiettiva, la decisione sembra
piuttosto essere stato il tentativo a volere confermare una propria decisione
che non l'esito di un'istruttoria oggettiva.
Del resto, detto di transenna, al
signor RI1- che non è persona del ramo - non è stato minimamente detto quali
mezzi di prova la __________ si attendesse da lui.
Toccava quindi alla __________
rendere credibile con maggiore obiettività e convinzione che l'azione di
innaffiare il giardino potrebbe comportare conseguenze come quelle occorse al
signor RI1 anche ad una persona che non aveva mai vantato incidenti o infortuni
nel passato.
La presunzione e l'usuale esperienza
di vita indicano che l'evento sia giocoforza da ricollegarsi con qualche cosa
avvenuto in precedenza: i fatti del 1998 e del 2002, appunto.
A titolo marginale e con riferimento
all'articolo 10 LPTCA, si ritiene opportuno chiedere al giudice delegato
l'allestimento di una perizia neutra.
(…).
- E'
pacifico che l'evento abbia cagionato conseguenze quantomeno perduranti. Anche
il generico invito a rivolgersi alla Cassa malati (pag. 6) non convince, vuoi
perché detta indicazione non vincola la Compagnia assicurativa, vuoi perché la
situazione risulta essere ben diversa quo alle prestazioni assicurative. A tale
proposito si compiega pure il certificato medico di inabilità lavorativa del 3
ottobre 2003 (doc. F), ovvero emesso subito prima della decisione qui
avversata.
Il signor RI1ritiene che il nesso tra
l'evento occorsogli e i precedenti siano chiaramente dati e che per questa ragione
il ricorso debba essere accolto"
(I).
1.6. L'assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.7. In replica,
l'assicurato ha preso posizione in merito agli argomenti sviluppati
dall'Istituto assicuratore nella propria risposta di causa, in particolare per
quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito (cfr. VI).
In data
12 febbraio 2004, l'CO1 ha formulato le proprie osservazioni al proposito (cfr.
VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con il
proprio ricorso, l'assicurato ha preteso di essere rimasto vittima di una violazione
del diritto di essere sentito, per il fatto che l'CO1 non gli avrebbe accordato
la facoltà di esprimersi sul contenuto della valutazione 24 luglio 2003 del
dott. __________, rispettivamente, 8 ottobre 2003 del dott. __________, prima
che venisse emanata la decisione su opposizione del 10 ottobre 2003 (cfr. I, p.
6).
La
censura si rivela infondata.
La
giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.),
in particolare, il diritto per l'amministrato di spiegarsi prima che una
decisione sia presa a suo sfavore, quello di fornire delle prove sui fatti
suscettibili di influenzare l'esito della decisione, quello di avere accesso
all'incarto, quello di partecipare all'amministrazione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle prospettive di successo del ricorrente (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 361, p. 39s., il TFA ha stabilito che i
medici al servizio dell'amministrazione viste le loro conoscenze specifiche,
partecipano alla preparazione delle decisioni. Tuttavia, anche se le opinioni
da loro espresse costituiscono un elemento essenziale per la decisione e dal
punto di vista materiale hanno il carattere di perizia, non sono referti
peritali. Sotto l'aspetto del diritto probatorio, sono piuttosto da paragonare
ai rapporti forniti dagli uffici. Non sono applicabili le particolari norme di
procedura relative alla prova peritale (cfr. gli art. 37, 39 a 41 e 43 a 61 PCF
in relazione con l'art. 19 PA), che tutelano tra l'altro il diritto di essere
sentito.
Più di
recente, in una sentenza del 13 novembre 2002 nella causa B., U 45/02, la
nostra Corte federale ha lasciato aperta la questione a sapere se la suevocata
giurisprudenza torni applicabile anche qualora l'CO1 abbia raccolto il parere
della propria Divisione medica nel corso della procedura di opposizione.
In
effetti, il TFA ha ritenuto che un'eventuale violazione del diritto di essere
sentito è in ogni caso stata sanata, nella misura in cui al ricorrente è stata
concessa facoltà di prendere visione dell'incarto dopo l'emanazione della
decisione su opposizione e ha potuto fare valere le proprie ragioni dinanzi ad
un'autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo (l'istanza
cantonale e, in seguito, lo stesso TFA).
In una
successiva sentenza del 10 marzo 2003 nella causa B., U 116/02, il TFA ha
stabilito che l'CO1 non ha violato il diritto di essere sentito non concedendo
all'assicurato, prima di emanare la decisione su opposizione, la possibilità di
esprimersi sul contenuto dell'apprezzamento stilato dalla propria Divisione
medica.
Da un
lato, esso non conteneva alcun rilevante nuovo elemento riguardante i punti in
contestazione, dall'altro, la motivazione ivi contenuta non si discostava dalla
documentazione medica già presente agli atti.
In
concreto, l'assicuratore LAINF convenuto non ha consentito all'assicurato di
prendere posizione sulle citate certificazioni dei suoi medici fiduciari,
interpellati nel corso della procedura di opposizione.
Nondimeno,
pur volendo ammettere che il diritto di essere sentito di RI1 sia stato leso,
tale lesione risulta sanata, tenuto conto, da una parte, che il suo
patrocinatore, nel termine di ricorso di tre mesi, su semplice richiesta
avrebbe avuto la possibilità di consultare l'intero incarto e, d'altra parte,
che il TCA gode di un pieno potere cognitivo.
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di maggio 2003, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Oggetto del
contendere è, in primo luogo, la questione a sapere se il 20 aprile 2003 RI1 è
rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno
localizzato al ginocchio sinistro è o meno parificabile ai postumi di un
infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
In caso
di risposta negativa, il TCA dovrà valutare se il citato danno si trova in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con i due pregressi infortuni
assunti dall'Istituto assicuratore convenuto.
2.5. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.6. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.7. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid.
2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.8. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9. Nella
concreta evenienza, sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto
in data 15 luglio 2003, l'insorgente ha così descritto l'evento occorsogli il
20 aprile 2003:
"
Il fatto mi è capitato s.e. il 20.4.2003 nel mio
orto di __________.
Stavo innaffiando l'orto, ad un certo momento
nell'inginocchiarmi per raccogliere l'erba, senza che mi sia successo nulla di
particolare, ho sentito un forte dolore nella zona della rotula del ginocchio
sinistro.
Confermo che non sono scivolato, non ho urtato il
ginocchio sinistro da nessuna parte. Nell'atto di inginocchiarmi il ginocchio
ha ceduto e si è stortato verso l'esterno. Non riuscivo a caricare la gamba
sinistra, il ginocchio in seguito si era anche gonfiato sul davanti.
(…)"
(doc. 11
Da quanto
precede si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale
esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato
impatto né con altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un
movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Scartata
a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di
valutare se il danno al ginocchio sinistro di RI1 sia o meno da imputare ad un
movimento scoordinato o incongruo del corpo.
Perché
una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio
ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr.
A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
Dalla
descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente si evince che il tutto si é
svolto in condizioni di assoluta normalità, senza che il normale decorso del
movimento sia stato disturbato da circostanze esterne manifestamente insolite e
fuori programma, ragione per la quale non può essere ammessa l'esistenza di un
movimento scombinato del corpo e, in ultima analisi, di un infortunio ai sensi
dell'art. 4 LPGA.
2.10. Occorre
dunque esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO1 possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.11. Nel caso di
specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal
referto relativo all'esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 9
maggio 2003 - si evince che l'assicurato è portatore di una, citiamo:
"incipiente gonartrosi ponderata mediale e incipiente artrosi femoro-patellare.
In stato da meniscectomia corno posteriore menisco mediale, non lesioni del
menisco residuale-rigenerato" (cfr. doc. 4 - inc. CO11).
Ora, le
citate alterazioni degenerative non rientrano fra le diagnosi esaustivamente
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr., del resto, il doc. 13 - inc. CO11:
"Non siamo quindi in presenza né di una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF
…") e, dunque, non possono essere assunte
dall'CO1 neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
2.12. A questo
Tribunale non resta che da valutare se il danno localizzato al ginocchio
sinistro, oggettivato grazie alla RM del 9 maggio 2003, costituisce una
conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio del 24 aprile 1998 e/o di
quello del 13 marzo 2002.
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.13. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.
3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.14. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.15. Dalle tavole
processuali emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare
l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi insorti il 20
aprile 2003 ed i due pregressi infortuni, fondandosi sulle valutazioni dei
propri medici fiduciari.
In data
28 maggio 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha risposto
negativamente alla questione a sapere se la gonalgia a sinistra accusata
dall'assicurato, risultante dalla presenza di un'artrosi femoro-patellare,
costituisce una ricaduta dell'evento del 1998 e/o di quello del 2002 (cfr. doc.
7 - inc. CO1 1).
Lo stesso
dott. __________, nuovamente interpellato nel corso della procedura di
opposizione, ha confermato la natura morbosa-costituzionale della diagnosticata
artrosi femoro-patellare:
" L'assicurato
afferma, con il suo scritto del 15.7.2003 di aver sentito un forte dolore nella
zona della rotula al ginocchio sinistro il 20.4.2003, quando stava per
innaffiare il suo orto, nell'atto di inginocchiarsi per raccogliere dell'erba.
L'esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 9.5.2003
(di alta risoluzione) ha evidenziato un grossolano osteofita marginale alla
faccetta patellare laterale, risp. incipiente gonartrosi ponderata mediale e
incipiente artrosi femoro-patellare.
Si riconosce pure uno stato dopo regolarizzazione del corno
posteriore al menisco mediale, senza alcuna rilesione.
Effettivamente il medico curante aveva inviato l'assicurato per un
tale accertamento, onde sapere se siamo in presenza di una nuova lesione meniscale
o di gonartrosi.
La risposta quindi è chiara: abbiamo a che fare con un incipiente gonartrosi,
segnatamente a livello femoro-patellare, ciò che corrisponde anche con i
disturbi accusati dall'assicurato (disturbi in sede para-rotulea).
Non siamo quindi in presenza né di una diagnosi giusta l'art. 9/2
OAINF né di una ricaduta di un precedente infortunio della __________,
segnatamente non del caso 1998, in quanto a suo tempo il corno posteriore del
menisco mediale regolarizzato a regola d'arte, senza rilesione (come
evidenziato dall'attuale esame di risonanza magnetica).
L'artrosi femoro-patellare costituisce un fattore costituzionale-morboso,
soprattutto in questo assicurato che risulta già portatore di una patella
bipartita!"
(doc. 13 - inc. CO1 1).
Un'analoga
opinione è stata espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso
la __________, il quale ha sottolineato come i disturbi al ginocchio sinistro
debbano essere ricondotti ad una preesistente deformazione della patella
(patella bipartita):
"
Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten
und Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert, insbesondere auch die
aktuellen MRI-Aufnahmen des linken Knies vom 09.05.2003.
Am 20.04.2003 war der Unfallbegriff offenbar nicht
erfüllt (juristische Frage). Eine UKS-Diagnose gemäss Liste wurde ebenfalls
nicht nachgewiesen, speziell nicht ein Rezidiv des 1998 operierten
Meniskus-Risses am Hinterhorn medial.
Die geklagten Patella-Beschwerden lateral sind
eindeutig Folge der vorbestehenden Missbildung (Patella bipartita links),
welche radiologisch schon am 27.04.1998 dokumentiert wurde. Es besteht kein
wahrscheinlicher Zusammenhang mit den Unfällen vom 24.04.1998 + 13.03.2002
oder der Operation vom 14.05.1998 (partielle meniskektomie)"
(doc.
18 - inc. CO11)
2.16. RI1 ha, da
parte sua, genericamente contestato la decisione dell'CO1, sostenendo, in
particolare, che, citiamo: "la presunzione e l'usuale esperienza di vita
indicano che l'evento sia giocoforza da ricollegarsi con qualche cosa avvenuto
in precedenza: i fatti del 1998 e del 2002, appunto" (cfr. I, p. 8). In
effetti, sempre secondo l'assicurato, "non è senz'altro usuale che ad una
persona ceda improvvisamente il ginocchio mentre è intenta ad effettuare la
semplice azione di innaffiamento del giardino" (cfr. I, p. 6).
Attentamente
vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per
scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc. 7
e 13 - inc. CO11) e __________ (cfr. doc. 18 - inc. CO11) - a mente dei quali
le alterazioni artrosiche localizzate al ginocchio sinistro, responsabili dei
disturbi apparsi nel mese di aprile 2003, sono riconducibili ad una patologia
di natura squisitamente morbosa, specificatamente ad una preesistente
deformazione della rotula. A tale proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr.
STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002
nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Questa
Corte è dell'opinione che la valutazione riguardante l'eziologia dei disturbi
al ginocchio sinistro espressa dai medici di fiducia dell'CO1 - entrambi
specialisti in chirurgia con alle spalle un'ampia esperienza professionale nel
campo della medicina infortunistica - sia corretta e che adempia i presupposti
stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un
rapporto medico.
In
particolare, va ricordato che l'infortunio del 1998 ha provocato una lesione meniscale,
concretamente una rottura posteriore del menisco mediale, trattata con successo
dal dott. __________ mediante intervento artroscopico di meniscectomia (cfr.
doc. 7 - inc. __________ 3). L'esame di risonanza magnetica del 9 maggio 2003
ha, da parte sua, messo in luce un menisco mediale residuale-rigenerato, in
assenza di un qualsiasi nuovo danno morfologico (cfr. doc. 4 - inc. __________
1).
Per
quanto concerne invece l'evento infortunistico del 2002 - all'origine di una
inabilità lavorativa di breve durata (13 marzo-8 aprile 2002) - non risulta che
esso abbia causato una qualsiasi lesione strutturale a livello del ginocchio
sinistro (cfr. doc. 9 e 10 - inc. __________ 2).
È
peraltro importante segnalare - visto che il ricorrente ha più volte sollevato
tale argomento - che il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio,
ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato
da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In conclusione, questa Corte non ritiene provato, perlomeno secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che fra i disturbi al
ginocchio sinistro, relativamente ai quali RI1 pretende avere diritto alle
prestazioni LAINF, e l'infortunio del 24 aprile 1998 e/o quello del 13 marzo
2002 esista un nesso di causalità naturale.
2.17. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 9).
2.17.1. Come già
indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.
2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.
6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18
giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.17.2. In concreto,
dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria si
evince che RI1 è divorziato ed ha tre figlie (la prima nata nel 1983, la
seconda nel 1988 e l'ultima nel 1990) che vivono nella sua stessa economia
domestica.
La prima
figlia, maggiorenne, svolge un tirocinio di venditrice e percepisce un salario
mensile lordo di fr. 790.--/mese (cfr. doc. I 8).
Le altre
due, ancora minorenni, si trovano attualmente agli studi.
Il
ricorrente è rimasto alle dipendenze della ditta __________ di __________ fino
all'8 aprile 2002.
A
dipendenza di un (nuovo) infortunio occorsogli in data 28 giugno 2003,
l'assicurato ha beneficiato delle indennità giornaliere dell'Istituto
assicuratore convenuto sino al 31 dicembre 2003 (cfr. XII, doc. L6-12).
A partire
dall'8 aprile 2004 egli ha inoltre esaurito il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione (termine quadro: 8 aprile 2002-7
aprile 2004; cfr. XII, doc. L1-L5).
Con
decisione del 17 luglio 2003, al ricorrente è stato concesso un assegno
familiare integrativo di fr. 505.--/mese per il periodo 1° giugno 2003-31
maggio 2004 (cfr. doc. I 7).
Visto che
già solo l'importo base mensile per il debitore monoparentale con obblighi di
mantenimento, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera
di esecuzione e fallimento (CEF) quale autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore a far tempo dal 1° gennaio 2001, ammonta a fr. 1'250.--, ai quali va
peraltro aggiunto l'importo di fr. 1'000.-- al mese - ossia fr. 500.-- ciascuna
- per le due figlie minorenni, l'indigenza dell'insorgente appare manifesta.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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