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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.9
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.9
mm
Lugano
10 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2003
di
rappr. da: avv. __________
contro
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - con ricorso del
30 gennaio 2003, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha adito
questa Corte, censurando l'agire dell'Istituto assicuratore (cfr. I);
-
l’art. 99
LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e
alle pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno
notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il
rimedio giuridico;
-
ai sensi
dell’art. 105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate
entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;
-
giusta
l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la
richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su
opposizione (cpv. 2), l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto
contro le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù
dell’art. 105 LAINF;
-
dunque,
l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso
giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 286).
Con la
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, questa regola è stata ribadita
per l'assicurazione contro gli infortuni ed estesa ad altre branchie delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 52 LPGA);
-
nel caso
di specie, l'__________, sulla questione portata all’attenzione del TCA, non ha
ancora provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può essere
considerata la comunicazione datata 18 dicembre 2002 (doc. _);
-
d'altro
canto, non appaiono soddisfatti i presupposti per potere applicare il cpv. 2
dell'art. 106 LAINF (ricorso per denegata o ritardata giustizia), ciò che del
resto neppure __________ pretende.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
sono retrocessi all'__________ affinché abbia ad esprimersi - senza indugio -
sulla questione sollevata dall’assicurato, mediante l’emissione di una
decisione formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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