AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.8
Data decisione, Autorità:
05.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.8
mm/cd
Lugano
5 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2003
di
contro
la decisione del 22 ottobre 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
maggio 1999, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso
l'__________ - è rimasto vittima di una caduta da un'altezza di alcuni metri,
riportando la frattura bilaterale dei calcagni.
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 13 settembre 2002, l'__________ ha
posto __________ al beneficio di una rendita di invalidità del 19% a far tempo
dal 1° settembre 2002 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 20%
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore
LAINF, in data 22 ottobre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 20 gennaio 2003, __________ ha chiesto che l'__________
venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità corrispondente ad
un'incapacità lucrativa del 100% a far tempo dal 1° settembre 2002 nonché
un'IMI del 45% (cfr. I, p. 13).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
- A
seguito di quanto precede ed in particolare anche a dipendenza della situazione
medica messa a nudo da parte dello psichiatra dott. __________, come già detto
al punto precedente, le valutazioni odierne divergono rispetto a quanto era il
caso al momento dell'opposizione.
A
mente dell'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno nella misura del
10% a seguito di infortunio ha diritto ad una rendita di invalidità.
Il
grado di invalidità è determinato paragonando il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità rispetto a quello che
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 18 cpv. 2
LAINF).
Dagli
atti medici in possesso della __________, rispettivamente
da quelli prodotti con il presente ricorso e che verranno senza dubbio
confermati dalla perizia giudiziaria, che viene esplicitamente richiesta, la
capacità lavorativa residua del signor __________ è nulla in qualsiasi tipo di
attività, ciò che, forzatamente, porta a concludere come anche la sua capacità
di guadagno sia assolutamente inesistente, ragione per la quale, in
considerazione del raffronto dei redditi egli è da considerare invalido nella
misura del 100%.
Per
quanto attiene alla causalità dei postumi psichici invalidanti di cui al
certificato medico del dott. __________ si fa notare in particolare quanto
segue.
Conformemente
alla pratica del Tribunale federale delle assicurazioni, ben riassunta in DTF
115 V 133 ss., una causalità naturale è data allorquando il danno alla salute
non si sarebbe prodotto o non si sarebbe prodotto nello stesso modo e/o colla
stessa intensità senza l'evento infortunistico.
La
valutazione va fatta coll'usuale criterio della probabilità preponderante.
Nel
caso concreto è pacifico che, senza l'evento infortunistico, il signor
__________ non avrebbe sviluppato una sindrome ansioso-depressiva, per cui la
causalità naturale è senz'altro data. Non vi sono indizi di sorta secondo cui
un simile stato patologico si sarebbe sviluppato senza l'incidente, né vi erano
turbe di questo tipo prima dell'infortunio.
Per la
causalità adeguata il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato dei
criteri d'apprezzamento secondo cui, nell'ambito delle reazioni ansioso-depressive,
la causalità adeguata è sempre da ammettere nei casi di incidenti gravi, mentre
non va di principio ammessa per infortuni leggeri. Per la fascia intermedia ("mitterer Bereich") una valutazione deve
invece essere fatta di caso in caso, in considerazione di ulteriori elementi
oggettivi, che sono in relazione coll'infortunio.
E'
indubbio che, nel caso concreto, si tratta di un infortunio di quelli da
considerarsi come gravi, ragione per la quale la causalità adeguata dei
disturbi psichici deve chiaramente essere ammessa.
Tuttavia,
anche nella denegata ipotesi in cui non si volesse considerare l'infortunio
occorso all'assicurato fare parte di quelli da classificare come gravi - ciò
che tuttavia ci sembra essere il caso (si rammenta che i calcagni sono stati
considerati "frantumati/fracassati") - lo stesso, nella peggiore
ipotesi per l'assicurato, andrebbe comunque collocato al limite superiore del
cosiddetto "mittlerer
Bereich". Inoltre, i criteri oggettivi richiesti dal Tribunale
federale sono chiaramente desumibili dagli atti medici e dalla perizia che
verrà esperita. Trattasi in particolare del lungo iter di cura medica, della
lunga degenza ospedaliera (dal 12.5 al 1.7.99 e dal 24.10.2000 al 10.11.2000, e
delle degenze in clinica: __________ dal 03.11.99 al 23.12.99 e __________ dal
16.11.00 al 13.12.00), dei dolori duraturi ed importanti, della menomazione
durevole con importante zoppia dovuta all'artrodesi del piede sinistro, con
evidente deficit motorio, dell'artrosi al piede destro e quella progressiva che
si prevede si instauri anche ad entrambi gli arti a livello tibiotarsico.
Tutto
ciò conferma che anche i disturbi psichici del ricorrente (chiaramente
oggettivati dal Dr. __________), con carattere invalidante in misura totale,
sono in relazione causale adeguata con l'infortunio subito.
Tutto
ciò potrà essere accertato ulteriormente dalla perizia giudiziaria che si
chiede di voler esperire.
Tuttavia,
anche nella denegatissima ipotesi in cui non si verificasse quanto sin qui
preteso, per quanto riguarda le presunte attività esigibili da parte
dell'assicurato senza i disturbi psichici va ribadito una volta ancora che
quelle considerate dalla __________ non sono in realtà compatibili con la sua
formazione scolastica e professionale, la sua predisposizione psichica ed
intellettuale, per cui non v'è da ritenere che egli sia in grado di esercitarle
(DTF 102 V 167). Alcune delle attività considerate addirittura non sono
compatibili nemmeno con il quadro tracciato dal medico di circondario.
(…).
- Guadagno assicurato
Il guadagno assicurato del signor
__________, determinante per il calcolo della rendita, è quello da lui
conseguito durante il periodo di un anno direttamente precedente all'infortunio
(art. 22 cpv. 4 OAINF).
Orbene, in base alla documentazione
che si produce (doc. _) risulta che lo stesso, contrariamente a quanto ritenuto
dalla __________, non fosse di soli Fr. 43'570.-- come, supposto, bensì di ben Fr. 48'163.--. Infatti, è questo il guadagno realizzato
dal signor __________ nel periodo 1.5.1998-30.04.1999.
In considerazione di quanto precede,
la rendita di invalidità dovrà ammontare, conformemente all'art. 20 cpv. 1
LAINF all'80% di
Fr. 48'163.--, vale,
a dire: Fr. 3'211.-- mensili, oltre al rincaro (art. 34 LAINF e 44 OAINF) di
Fr. 47.--, per una rendita mensile, a far tempo dall'1.9.2002, di Fr. 3'258.--.
(…).
- IMI
In allegato si produce il referto
datato 17.01.2003 del dott. __________ della Clinica __________, il quale
attesta da parte sua un'IMI complessiva, per i due arti, del 45%, data dalla
somma del 15% dovuta all'artrodesi all'arto sinistro, oltre al 30% per
l'artrosi all'arto destro.
In ragione di quanto precede si
chiede il riconoscimento quindi di un'IMI (art. 24 s. LAINF, 36 OAINF con
allegato 3 all'OAINF) nella misura del 45% complessivamente per Fr. 43'740.--.
Anche qui, una perizia potrà certo
confermare questo grado di IMI tenendo conto anche delle tabelle di cui al doc.
_."
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 5
febbraio 2003, l'Istituto assicuratore convenuto ha prodotto copia del referto
9 dicembre 2002 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr.
VI + allegato).
Chiamato
a prendere posizione al riguardo (cfr. VIII), __________ ha essenzialmente
sottolineato al necessità che il TCA ordini l'allestimento di una perizia
medica (cfr. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22
ottobre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro
continuazione
non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Nondimeno, è
utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché
esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di
disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe
psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente
formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa
importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine
in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una
classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché
fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il
trauma.
Il TFA
conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio
(Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis),
valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo
in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid.
5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per
contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la
causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da
ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione
costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente
categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute
psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro
idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.7. Nella
presente fattispecie, __________, in data 12 maggio
1999, é rimasto vittima di una caduta da un'altezza di alcuni metri, a seguito
della quale egli ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta dei due
calcagni (cfr. doc. _).
L'assicurato
è rimasto degente presso l'Ospedale regionale della __________ fino al 18
maggio 1999, quando è stato trasferito all'Ospedale regionale di __________. In
questo nosocomio, l'assicurato ha soggiornato sino al 1° luglio 1999. I
sanitari hanno segnatamente proceduto alla ricostruzione dei calcagni mediante
osteosintesi (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che, a causa dei persistenti disturbi a livello
calcaneare, l'insorgente, in data 25 ottobre 2000, è stato sottoposto ad un
intervento di artrodesi sottoastragalica a sinistra nonché di asportazione del
materiale di osteosintesi bilateralmente, presso la Clinica ortopedica
dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. _).
In data
12 dicembre 2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott.
__________, spec. FMH in chirurgia.
Il medico
di circondario dell'__________ - tenuto conto dei postumi infortunistici
residuali interessanti le estremità inferiori - ha così apprezzato
l'esigibilità lavorativa:
"
(…).
Il signor __________, per le conseguenze
infortunistiche non è più idoneo per le mansioni di manovale, ma adibito a
delle attività professionali adeguate, può lavorare nella misura completa
sull'arco di tutta la giornata, senza pause supplementari.
Trattasi dei lavori da svolgere in posizione
seduta o a carico alternato, senza l'obbligo di alzare dei pesi elevati (non
superando i 25 kg) e senza dover spostarsi su del terreno accidentato o scale a
pioli. Può salire le scale, camminare anche 10 minuti di fila. Può lavorare con
le braccia sopra la testa.
Nessuna limitazione per quanto riguarda
l'agibilità delle mani o precisioni delle dita.
Può lavorare in posizione inginocchiata o con il
tronco chinato. Non può guidare la macchina (non per motivi di salute, bensì
per mancanza della patente)"
(doc. _,
p. 4).
Egli ha
pure proceduto a valutare la menomazione all'integrità fisica di cui è
portatore __________ (cfr. doc. _).
Sulla
base delle risultanze della visita medica di chiusura, l'assicuratore LAINF
convenuto ha concluso che l'originaria attività di manovale non appariva più
ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 3).
L'__________
ha, quindi, stabilito il grado di invalidità facendo riferimento al mercato generale
del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Seguendo le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l'Istituto
assicuratore ha ritenuto che l'assicurato possa ancora esercitare, a tempo
pieno e con un completo rendimento, un lavoro più leggero dal profilo
dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta o con carico alternato e
che non comporti l'obbligo di portare dei pesi, quali l'aiuto magazziniere
presso la __________, l'aiuto meccanico presso la __________, l'operaio di
fabbrica presso la __________, l'operaio addetto al controllo delle punte
destinate ai trapani utilizzati dai dentisti presso la __________ e, infine, il
cassiere presso la __________, e conseguire in questo modo un reddito medio annuo
pari a fr. 41'237.25 (reddito da invalido, cfr. doc. _).
Raffrontato
quest'ultimo valore al reddito che l'assicurato avrebbe realizzato qualora non
fosse rimasto vittima dell'infortunio del maggio 1999 (reddito da non invalido,
fr. 50'894.--), il tasso dell'invalidità presentata dal ricorrente è finalmente
stato fissato al 19%.
D'altro
canto, sempre dando seguito alle indicazioni del dott. __________, __________ è
pure stato posto al beneficio di un'IMI del 20% (di cui il 15% per il calcagno
sinistro [stato dopo artrodesi] ed il 5% per l'artrosi localizzata al calcagno
destro).
2.8. Fra gli atti
presenti all'inserto, figurano due rapporti, datati, rispettivamente, 9
settembre 2002 e 15 gennaio 2003, del dott. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. _).
Da questi
documenti risulta, in sostanza, che __________ si trova in sua cura dal 25
maggio 2002, su segnalazione del medico curante, per il trattamento di una
reazione mista ansiosa-depressiva (in presenza di un pregresso abuso etilico),
patologia invalidante reputata essere una naturale conseguenza dell'evento
traumatico assicurato.
Stando
alle certificazioni del dott. __________, __________ - al momento determinante
dell'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione (ottobre 2002) -
presentava dunque una totale incapacità lavorativa di origine psichica (il
suddetto psichiatra ha infatti dichiarato l'assicurato inabile al lavoro a far
tempo dal 25 maggio 2002, cfr. doc. _).
Come si
evince dal considerando 2.7., l'assicuratore LAINF convenuto ha valutato il
diritto alla rendita di invalidità ed all'IMI tenuto conto unicamente della
situazione esistente a livello degli arti inferiori, senza esaminare se dovesse
pure essere considerata la componente psichica (e, nell'affermativa, con quali
conseguenze sull'entità della rendita di invalidità e dell'IMI).
Ora, alla
luce della giurisprudenza federale, non é corretto valutare il diritto alle
prestazioni che potrebbe derivare dal danno somatico separatamente da
quello che potrebbe invece risultare dalle sequele psichiche.
In
effetti, nella DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,
disgiungere le cause possibili di invalidità - danni fisici da un lato e danni
psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della carenza di opposizione
contro detto atto, escludente la sua responsabilità per una delle cause
solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita:
"
1.- La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de
l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la
raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était
définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.
En effet, selon le système légal, il appartient à
l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la
capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour
arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en
considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu
de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une autre
pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier, d'autre
part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent
imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le départ entre
l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une atteinte physique
assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une composante psychique
ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis,
conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant deux procès: l'un
sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des atteintes
psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit assumer
les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, à tort, a
considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à ses maux
physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits au
moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera
souvent le cas, en pratique.
Vu ce qui précède, il se justifie donc de
réexaminer l'ensemble des troubles présentés par Raphaël C. et leurs
répercussions sur sa capacité de travail et de gain"
(DTF
succitata - la sottolineatura è del redattore).
Pertanto,
in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all'assicuratore LAINF convenuto, affinché abbia a valutare -
sottoponendo preliminarmente la pratica ad uno specialista di sua fiducia -
l'effettiva esistenza di turbe a livello psichico e, nell'affermativa, la loro
causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico occorso a
__________ il 12 maggio 1999.
Al
riguardo, occorre già sin d'ora sottolineare che l'assicuratore infortuni
convenuto non può essere seguito allorquando sembra mettere in dubbio l'esistenza
di difficoltà a livello psichico, per il semplice fatto che il dott.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, non ne ha fatto alcun accenno
nel suo rapporto del 9 dicembre 2002 (cfr. VI). Decisivo è in effetti il parere
espresso dallo specialista in psichiatria.
Successivamente,
l'assicuratore infortuni dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione
formale, mediante la quale determinarsi in merito al diritto a prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata e l’incarto é rinviato all'__________
affinché proceda ad un complemento di istruttoria ai sensi dei considerandi e
renda, se del caso, una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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