AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.65
Data decisione, Autorità:
07.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.65
mm/DC/fe
Lugano
7 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 21 luglio 2003 emanata
da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19
dicembre 2002, il __________ ha annunciato alla Cassa malati __________ che in
data 15 dicembre 2002 il suo titolare, __________, era rimasto vittima di un
incidente della circolazione stradale avvenuto presso lo svincolo autostradale
di __________, a causa del quale egli aveva riportato delle lesioni
all'estremità superiore destra ed al capo (cfr. doc. _).
Al
riguardo, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Con
decisione formale del 12 marzo 2003 - confermata con la decisione su
opposizione del 21 luglio 2003 (doc. _) - la __________ ha comunicato
all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state ridotte del 10%
per negligenza grave (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 3 ottobre 2003, __________, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto l'annullamento dell'impegnata decisione su opposizione,
argomentando:
"
(…).
D/ Nel verbale dì contestazione n° __________, allestito
il 15.12.2002 alle ore 13.25 dalla Polizia stradale di __________, si imputa al
sig. __________ di aver violato l'art. 141 comma 3 - 8 del
Codice Stradale, per "aver circolato ad una velocità non commisurata alla
circostanza di luogo e climatica, percorrendo una curva sinistrorsa a visuale
preclusa, con manto stradale bagnato dalla pioggia in atto, sbandando ed
urtando un guardrail". Si tratta ovviamente di deduzioni dei funzionari di
polizia, intervenuti a cose fatte, affatto suffragate dal benché minimo
riscontro oggettivo. Non v'è traccia di testimonianze, perché i funzionari di
cui sopra non si sono preoccupati di verbalizzare la versione della signora
__________, che aveva assistito, da posizione privilegiata, all'evento. Nel
medesimo verbale, il ricorrente (ferito alla testa e quindi probabilmente
ancora sotto schock), ha comunque asserito, a sua
giustificazione, che "è stato tutto improvviso, l'asfalto era
sporco". Intendendo con questo sottolineare di esser stato sorpreso
dall'improvvisa presenza di sporcizia sulla strada, che ne ha reso scivolosa la
carreggiata. Sicuramente anche questo Collegio giudicante conosce l'uscita
autostradale di __________, e sa quindi che si tratta di una curva ad ampio
raggio, dotata di buona visibilità (contrariamente a quanto sostengono gli
agenti di polizia), del tutto simile a tanti svincoli autostradali che si
possono percorrere in Ticino. Ora, affrontare tali uscite autostradali,
ancorché in presenza di pioggia, ad una velocità "non superiore a 40 km/h"
(secondo quanto dichiarato dalla teste __________), non costituisce certo una
colpa, tanto meno grave (come preteso a torto all'Ente convenuto). E nemmeno si può imputare al sig. __________, di non aver
previsto l'improvvisa presenza di sporcizia sul manto stradale (che lo ha reso
scivoloso), poiché di regola, gli svincoli autostradali dovrebbero esser
mantenuti in uno stato consono all'importanza del traffico che vi scorre. Né
emerge dagli atti della Polizia stradale che il 1512.2002, nella zona imperversavano nubifragi, tali da
giustificare l'esistenza di una situazione eccezionale, con conseguente
presenza di detriti sulla carreggiata. Di modo che il sig. __________ non
doveva (né avrebbe dovuto) considerare "pericoloso" il tratto di
strada in questione. Dal profilo oggettivo vale la pena di ricordare che il
ricorrente (classe __________), non è
un pivellino fresco di patente, ma conduce ogni sorta di veicolo da decenni,
senza aver mai infranto il codice stradale. Nella circostanza specifica poi,
egli rientrava da un funerale di un carissimo amico, per cui è inimmaginabile
pensare che l'insorgente si trovasse in uno stato d'animo, tale da indurlo a
pigiare sull'acceleratore. Contrariamente a quanto pretende la Cassa
resistente, la testimonianza rilasciata dalla signora __________ è
perfettamente valida, anche se prodotta con l'opposizione del 10 aprile 2003. Del resto il sig. __________ non aveva
alcun motivo di raccoglierla prima, visto che l'obiezione di colpa grave gli
era stata comunicata solo il mese precedente. Peraltro __________ non spiega
meglio per quali ragioni la dichiarazione in oggetto non dovrebbe esser
considerata ai fini del giudizio. Anzi tale prova è l'unica che consenta di
valutare il presente caso con la necessaria equidistanza.
E/ La fattispecie all'esame è del tutto analoga a quella decisa
dal TFA il 9.12.1949, pubblicata in
EVGE 1949, pagg. 133 e rel. (richiamata in Rumo-Jungo, op. cit., pag. 214), ove
la colpa grave era stata negata. In ambedue i casi gli assicurati hanno perso
la padronanza del proprio veicolo, abbordando una curva ad una velocità non
superiore a 40 km/h, in condizioni di
carreggiata precarie. Nel caso illustrato nella succitata decisione,
l'automobilista, ha sbattuto contro un autocarro proveniente in senso inverso,
finendo all'ospedale. In quello che ci occupa, il sìg. __________ ha urtato
contro una barriera metallica, riportando lievi lesioni alla testa e la rottura
della mano destra. Nel litigio giudicato dal TFA la strada era ghiacciata e
coperta da un sottile strato di neve. In quello all'esame la carreggiata era
bagnata e sporca. In entrambi i casi i rispettivi protagonisti non dovevano
comunque attendersi una situazione di pericolo. Ambedue i conducenti erano
seguiti da automobilisti, che hanno confermato le loro dichiarazioni circa la
velocità ante sinistro. Entrambi si sono visti intimare una contravvenzione per
non aver adattato la velocità alle condizioni stradali, infrazione che essi non
hanno contestato. II sig. __________ ha pagato una multa di Euro 65, l'altro un'ammenda di Fr. 50.- (nel 1948!).
Nel caso giudicato dal TFA, il comportamento tenuto dal conducente era
stato ritenuto inadeguato, lievemente imprudente, come può capitare a qualsiasi
automobilista ragionevole. È a tale, identica conclusione che sarebbe dovuta
giungere pure la Cassa convenuta nel caso di specie; ammettendo, a carico del
ricorrente, semmai una lievissima colpa (qualora ne dovesse sussistere una),
che comunque non potrebbe giustificare una diminuzione delle prestazioni
pecuniarie, quand'anche nella misura ridotta del 10 II non averlo fatto
configura una violazione del diritto federale, che comporta la riforma
dell'impugnata decisione"
(I).
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato la signora __________, autrice della
dichiarazione 28 marzo 2003 agli atti, alla quale sono state poste alcune
domande attinenti all'incidente della circolazione occorso all'assicurato (V).
La
risposta della signora __________ è pervenuta il 17 marzo 2004 (VI).
La
__________ ha preso posizione il 26 marzo 2004 (cfr. VIII), mentre l'assicurato
è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI
1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a
tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03, consid.
1.1).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che il preteso agire gravemente
negligente dell'assicurato avrebbe avuto luogo in data 15 dicembre 2002, agire
che, a mente della Cassa, giustificherebbe una riduzione delle prestazioni
assicurative, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, bensì le norme della LAINF valide
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 37 cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza
grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione
contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due
anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà
dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve
provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto
a rendite per superstiti.
Il cpv. 3
recita, da parte sua, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o
rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato
l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al
massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, doveva provvedere
al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per i
superstiti ovvero s’egli muore dei postumi dell’infortunio.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza
degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a
coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni
assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 144s.).
2.4. Secondo la
giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona
ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe
rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo
l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT
II- 1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105
V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid.
2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die
Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,
p. 145).
Per
contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che
l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o
di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza
prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure
la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi
oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.
cit., p. 170).
Se i
primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,
rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne
invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,
da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è
bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un
delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V
224, consid. 2c).
Se ne
deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex
specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato
per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova
applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento
punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è
contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2
LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
2.5. Nel campo
della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art.
37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una
violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2
LCStr).
Già
l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un
semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato
allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p.
343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce,
secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale
vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76).
La
nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più
ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un
comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una
colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 p. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V
305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, ad art. 37 LAINF, p. 200).
Non
sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella
leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali
comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente
colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 148).
In una
recente sentenza del 2 aprile 2004 nella causa A., inc. n. __________, il TCA,
facendo proprie le constatazioni compiute dalla Polizia stradale italiana, ha
giudicato grave la colpa commessa da un motociclista che, a causa di una
velocità non adeguata alle circostanze, non aveva potuto evitare di collidere
con un'autovettura che si era immessa sulla strada principale, uscendo da un
parcheggio.
Questa
Corte ha pure ammesso l'esistenza di una negligenza grave in una sentenza del 2
giugno 2003 nella causa S., inc. n. __________, concernente un automobilista
che, nel compiere una manovra di sorpasso ad una velocità dichiarata di circa
90/100 km/h all'interno della galleria autostradale del San Salvatore, aveva
perso la padronanza del proprio veicolo a causa della presenza di una chiazza
d'acqua sulla carreggiata. Allo stesso risultato il TCA è giunto in una
sentenza del 28 novembre 2001 nella causa G., inc. __________, riguardante
un'assicurata che, nel percorrere un tratto di strada in salita ed in curva
marcato con la linea di sicurezza, aveva iniziato a sorpassare il veicolo che
la precedeva. Notando che una vettura giungeva in senso opposto, per non
collidere frontalmente con la stessa, si era spostata sulla destra, aveva
urtato la fiancata dell'auto che stava sorpassando ed aveva finalmente perso il
controllo del proprio veicolo.
Ad
identica conclusione questo Tribunale è giunto in una sentenza del 26 febbraio
1999 nella causa S., inc. __________, concernente un'assicurata che,
nell'affrontare una curva ad ampio raggio piegante per lei a destra ad una
velocità dichiarata di circa 60 km/h, a causa del fondo stradale ghiacciato perdeva
la padronanza del proprio veicolo. In questo frangente si spostava a sinistra e
oltrepassava la linea di sicurezza, invadendo la corsia opposta alla sua e
collidendo frontalmente con un automezzo che circolava regolarmente.
2.6. Per quanto
concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una
riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel
caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in
seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso
provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme
della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90
cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal
TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994
p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un
caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà
(1.77‰), aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada
riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti
gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto
ai sensi dell'art. 9 CP.
Il nesso
causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio
era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori
(estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di
alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a
causare la perdita di padronanza di un veicolo.
2.7. Nell'evenienza
concreta, a proposito dell'incidente della circolazione che lo ha visto
protagonista il 15 dicembre 2002 all'uscita autostradale di __________,
__________ ha sempre riconosciuto di avere perso la padronanza del proprio
veicolo, sostenendo che ciò sarebbe accaduto a causa del fondo stradale sporco
e bagnato (cfr. doc. _).
Da quanto
precede, va quindi considerata accertata la circostanza che l'incidente
stradale in questione è avvenuto a causa di una perdita di padronanza del
veicolo da parte del ricorrente.
Si tratta
ancora di esaminare se questa perdita di padronanza è imputabile ad una negligenza
grave dell'assicurato, poiché solo in questo caso si giustificherebbe
una riduzione delle prestazioni in virtù dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Al
proposito, la Cassa malati __________, con particolare riferimento a quanto gli
agenti della Polizia stradale di __________ hanno contestato all'assicurato,
sostiene la tesi della colpa grave, ritenuto come la velocità dell'autovettura
da lui condotta non sarebbe stata adeguata alle condizioni climatiche (fondo
stradale bagnato a causa della pioggia) e di luogo (curva sinistrorsa a visuale
preclusa), altrimenti egli "… non avrebbe perduto la padronanza del
veicolo" (III, p. 3).
Da parte
sua, l'insorgente fa invece valere di avere perso la padronanza del veicolo
poiché "… sorpreso dal tratto stradale, rivelatosi improvvisamente
bagnato, sporco e per nulla segnalato" (doc. _, p. 2).
D'altro
canto, l'affrontare un'uscita autostradale quale quella di __________ ad una
velocità non superiore ai 40 km/h, così come dichiarato dalla testimone oculare
signora __________ (cfr. doc. _), non configurerebbe una colpa, tanto meno
grave.
Secondo
__________, a supportare la sua tesi vi sarebbe una sentenza federale del 9
dicembre 1949, pubblicata in STFA 1949, p. 133ss., riguardante una fattispecie
analoga a quella sub judice, in cui la Somma Istanza ha giudicato
soltanto lieve la colpa commessa dall'assicurato.
2.8. Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che la Polizia stradale di
__________, intervenuta sul luogo del sinistro, ha contestato all'assicurato il
fatto che egli non aveva adattato la velocità della sua autovettura alle
circostanze di luogo e climatiche, infliggendogli una multa di 65 euro.
Dal
relativo verbale risulta che l'automobile dell'insorgente è uscita di strada
nell'affrontare una curva piegante verso sinistra, in presenza di un manto
stradale bagnato dalla pioggia in atto:
"
(…) circolava alla guida del veicolo di cui
sopra ad una velocità non commisurata alla circostanza di luogo e climatica.
Nella circostanza percorreva una curva sinistrorsa a visuale preclusa con manto
stradale bagnato dalla pioggia in atto, sbandando e urtando un guard-rail.
Accertato a seguito di sinistro stradale sullo
svincolo __________ di __________
"
(doc.
_).
ha di fatto riconosciuto la propria responsabilità, considerato come egli abbia
regolato seduta stante la multa inflittagli, rinunciando ad inoltrare ricorso
al Prefetto oppure a presentare delle osservazioni su quanto contestatogli
dagli agenti (cfr. doc. _).
D'altro
canto, questo Tribunale ritiene non sufficientemente comprovata l'affermazione
del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato sorpreso dalla presenza di
sporcizia sulla carreggiata.
In primo
luogo, l'assicurato ha sempre parlato in termini generali di "sporcizia",
senza mai precisarne la natura.
In
secondo luogo, tale circostanza non è stata riportata né dagli agenti di
polizia intervenuti sul luogo del sinistro, benché l'insorgente ne avesse fatto
loro esplicito accenno (cfr. doc. _:"Il trasgressore dichiara: è stato
tutto improvviso, l'asfalto era sporco"), né dalla signora __________,
testimone oculare che ha prestato i primi soccorsi al ricorrente (cfr. doc. _).
D'altronde,
la stessa signora __________, interpellata al riguardo dal TCA (cfr. V, quesito
n. 1), si è limitata a dichiarare di presumere che il fondo stradale,
che risultava bagnato e particolarmente viscido, fosse, citiamo; "…
cosparso di sale (cloruro di sodio/calcio) o altro per scongiurare il rischio
di gelo" (cfr. VI).
Per
contro, è provato che, al momento in cui è avvenuto l'incidente in questione,
il fondo stradale era bagnato.
Tale
circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla teste __________, la
quale, rispondendo alle domande postele dal Tribunale, ha parlato di un manto
stradale "bagnato e particolarmente viscido", rispettivamente, con
riferimento al preciso momento in cui è successo il sinistro, di una tipica
pioggerellina autunnale in atto (cfr. VI).
Ciò non
può però avere colto di sorpresa l'insorgente, nella misura in cui non risulta
dagli atti che abbia iniziato a piovere solo in quel momento e solo in quel
punto.
Tutto ben
considerato é pertanto plausibile che l'uscita di strada del veicolo sia stata
causata da una velocità inadeguata alla configurazione dei luoghi ed allo stato
della carreggiata, così come hanno rilevato gli agenti della Polizia stradale
di __________ nel verbale di contestazione del 15 dicembre 2002 (cfr. doc. _).
Ben
conosciuto, in caso di pioggia, è il fenomeno dell'aquaplaning: il sottile
strato di acqua che si viene a creare fra il fondo stradale ed i pneumatici fa
sì che questi ultimi perdano aderenza, provocando la perdita di controllo
dell'autovettura.
Ora, è
risaputo che l'aquaplaning può essere evitato riducendo la velocità del
veicolo.
Del
resto, è noto a questa Corte che all'imbocco dello svincolo autostradale di
__________ è stato posto un segnale che limita la velocità a 40 km/h, accanto
ad un altro che vieta il sorpasso.
Ciò
significa che, in determinate circostanze (ad esempio, in caso di fondo
stradale bagnato), la prudenza dovrebbe suggerire all'utente della strada
ragionevole di ridurre ulteriormente la velocità del proprio veicolo.
L’adeguare
la velocità in simili circostanze è una regola elementare di prudenza che ogni
automobilista normalmente ragionevole deve osservare, conformemente a quanto il
TFA ha stabilito in una sentenza del 21 marzo 1985 nella causa W., U 68/83,
menzionata in DTF 114 V 315ss., riguardante un conducente la cui autovettura,
all'uscita da una curva adeguatamente segnalata, è sbandata sulla carreggiata
bagnata dalla pioggia:
"
(…).
Les premiers juges ont exposé de manière
pertinente les raisons pour lesquelles cette perte de maîtrise du véhicule doit
être imputée à une faute grave de la part de son conducteur. Sur ce point, il
convient dès lors de renvoyer aux considérants du jugement entrepris, ausquels
la Cour de céans ne peut que se rallier. Il est en effet évident que l'accident
est la conséquence adéquante d'une vitesse excessive eu égard à la
configuration des lieux, aux conditions atmosphériques et à l'état de la
chaussée. Il convient de préciser, à cet égard, que le principe selon lequel
"la vitesse doit toujours être adaptée aux circostances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi au'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité" (art. 32 al. 1 LCR) ou -
pour reprendre les termes de l'art. R 10 du Code français de la route - le
principe que le conducteur doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la
chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles,
constitue indiscutablement une règle légale fondamentale mais aussi une
règle de prudence élémentaire au sens de la jurisprudence précitée.
Prétendre, comme le fait l'assuré, qu'il n'assume
aucune responsabilité dans l'accident - ce qui revient à dire, en l'occurence,
qu'il est une victime du hasard ou du destin - est insoutenable, et frise la
témérité.
Les conditions d'une réduction des prestations
d'assurance au sens de l'art. 98 al. 3 LAMA sont dès lors remplies"
(STFA
succitata, consid. 3a - la sottolineatura è del redattore).
Di
conseguenza, ad __________ non può che essere addebitata una negligenza grave
ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.
D'altro
canto, la stessa Corte federale, in una sentenza del 27 dicembre 1976, citata
anch'essa in DTF 114 V 315, ha ammesso l'esistenza di una grave negligenza nel
caso di un automobilista che aveva perso la padronanza del veicolo a causa del
fondo stradale ghiacciato mentre procedeva ad una velocità di 50 km/h,
sottolineando come la prudenza imponga, in certe situazioni, di ridurre la
velocità di guida addirittura a quella del passo di un uomo:
" (…).
Dans ces circonstances, R. ne saurait contester
avoir commis une faute grave. Alors que les dangers du verglas font chaque
année l'objet d'innombrables mises en garde, que sa voiture était équipée de
pneus ordinaires et qu'il est un chauffeur expérimenté, il a roulé, selon son
dire, à 60-70 km/h sur une route verglacée, puis n'a réduit sa vitesse qu'à 50
km/h pour prendre un virage dont il reconnaît qu'il le tenait pour spécialement
mauvais. En ce faisant, il a omis une règle de prudence élémentaire, qui
consiste à rouler sur le verglas à une allure extrêmement lente, qui, suivant
les circonstances, doit être celle d'un homme au pas (cf. p. ex. RO 101 IV
221)"
(STFA del
27.12.1976 nella causa R., citata in DTF 114 V 315)
La
sentenza del 9 dicembre 1949, richiamata dal ricorrente, presenta sì delle
analogie con il caso sub judice, ma pure diverse sostanziali differenze.
In
particolare, in quella fattispecie, il TFA ha ammesso che, tenuto conto della
configurazione della strada percorsa, l'assicurato possa non avere previsto lo
stato della carreggiata nel luogo in cui è avvenuto il sinistro ("Nicht
bewiesen ist, dass Scheibler schon vor dem Unfall die Strassenverhältnisse als
sehr schlecht beurteilt habe oder hätte beurteilen müssen: die Strasse war mit
dünnem Schneebelag bedeckt. Da sich der Unfall an einer leicht abfallenden
Kurve ereignete, ist wohl möglich, dass die Vereisung der Strasse am Unfallort
etwas stärker war als auf der Strecke bis dorthin. Vor allem ist durch den
vorinstanzlichen Augenschein festgestellt, dass in der Fahrrichtung des Klägers
nur der Anfang der Rechtskurve sichtbar war, nicht aber deren Verlauf und vor
allem nicht das Ausmass des Gefälles der Strasse, …").
D'altra
parte, lo stesso assicurato, che viaggiava su una strada larga da 7,1 fino a
7,5 metri, è stato colto di sorpresa dall'improvvisa comparsa di un autocarro
sulla corsia di contromano, ciò che l'ha portato a frenare sul ghiaccio e,
quindi, a perdere la padronanza del proprio veicolo.
In queste
condizioni, la decisione della Cassa malati __________ di procedere ad una
riduzione delle prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque
che l'art. 37 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999,
limita la riduzione delle indennità giornaliere ai primi due anni
successivi all'infortunio.
Per
quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può
superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF).
Nel
decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener
conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della
gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione
economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale
apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla
valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V
217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va,
comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento
effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il
giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a
quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U
301/00; STFA del 22 maggio 200, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.;
DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V
315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
147).
Nei casi
di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri
giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del
10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;
RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V
315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF,
p. 174ss.).
In
concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro
costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster