AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.4
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.4
mm/sn
Lugano
6 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2003 di
contro
la decisione dell'8 ottobre 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
novembre 2000, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
autista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- ha battuto violentemente l'occhio sinistro contro lo spigolo del portellone
di una autovettura, riportando una perforazione bulbare.
Il caso é
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 21 agosto 2002, l'assicurato è
stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 13% a contare dal 1°
agosto 2002 nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ),
l'_________, in data 8 ottobre 2002, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 gennaio 2003, __________ ha chiesto l'annullamento
dell'impugnata decisione su opposizione, osservando:
"
(…).
In data 03.11.2000 ho avuto un incidente nel
quale ho picchiato l'occhio sinistro nello sportello posteriore del veicolo.
Causa questo incidente non sono più in grado di
svolgere l'attività lavorativa che esercitavo.
La __________ mi riconosce una incapacità
lavorativa del 13% che per me non è accettabile con il ritiro della patente di
giuda categoria C, D e D1.(…)"
(cfr. I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: l'8
ottobre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
2.3. L’oggetto
della lite é circoscritto al tasso della rendita di invalidità spettante a
__________.
2.4. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo
permanente o per un periodo rilevante".
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
2.5. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90
consid. 2b; DTF 115 V 133)
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30
giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.6. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di dicembre 2001,
__________ è stato periziato presso la Clinica oftalmologica dell'Ospedale __________.
In particolare, egli è stato sottoposto ad un esame del campo visivo e ad un
esame angiografico florescente dell'occhio sinistro.
Sulla
scorta delle risultanze dei summenzionati accertamenti, gli specialisti
__________ si sono così espressi a proposito della capacità dell'assicurato di
continuare a condurre veicoli a motore:
"
(…).
Aufgrund des Visus (Prüfung vom
20.8.01) und dem eingeschränkten Gesichtsfeld ist. der Patient nicht
berechtigt, Fahrzeuge der Kategorie C (Motorfahrzeug/LKW zur Güterbeförderung
mit über 3,5 t Gewicht, der Kategorie D 1 (MFZ für berufsmässigen
Personentransport bis 3,5 t Gewicht, unabhängig von Personenzahl und Kategorie
D (Busse für berufsmässigen Personentransport über 3,5 t Gewicht, unabhängig
von Personenzahl) zu führen.
Das Führen von Fahrzeugen der Kategorie A und A 1
(Motorräder), A 2 (Motorfahrzeuge mit Leergewicht bis 550 kg), B
(Motorfahrzeuge mit Gesamtgewicht bis 3,5 t und maximal 9 Personen), C 1 (PKW,
Feuerwehr- und Wohnmobile über 3,5 t Gewicht), D 1 (Motorfahrzeuge für nicht
berufsmässigen Personentransport bis 3,5 t Gesamtgewicht, unabhängig von der
Personenzahl), Kategorie F (Motorfahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 45
km/h) ist gestattet"
(doc. _).
Quindi,
il medico di circondario dell'__________, il dott. __________, ha proceduto a
valutare l'esigibilità lavorativa.
Questo il
contenuto del suo referto datato 21 febbraio 2002:
"
L'assicurato, già vittima di una perforazione
corneale dell'occhio sinistro in precedenza (caso non di pertinenza
__________), per le conseguenze dell'infortunio del 30.11.2000 può lavorare
normalmente come venditore di macchine e autista per le seguenti categorie: A,
A1, A2, B, C1, D1.
In sostanza è esclusa la guida dei camion o dei
bus.
Nell'ambito delle categorie menzionate,
l'assicurato può lavorare sull'arco di tutta la giornata, al 100%, senza pause
supplementari. Può essere adibito al trasporto, scarico e carico di merce,
senza limitazione, per quanto riguarda l'impegno fisico.
Può lavorare su del terreno sconnesso, camminare
anche per dei chilometri di fila, lavorare su dei ponteggi, salire le scale,
anche a pioli (erette secondo le norme di sicurezza vigenti) e con dei pesi a
carico.
Nessuna limitazione per quanto riguarda l'alzare
e trasportare dei pesi.
Può lavorare in posizione inginocchiata,
accovacciata, con la schiena curvata o in torsione, pure in modo duraturo.
Nessuna limitazione per l'impiego degli arti
superiori (sopra la testa, maneggio anche di picco e pala, martello pneumatico
e simile).
Sono esigibili dei lavori che richiedono anche
una grande agilità delle mani e precisione delle dita"
(doc. _).
Sulla
base delle indicazioni fornite dal dott. __________, l'assicuratore LAINF
convenuto ha concluso che l'originaria attività di autista di autobus non
appariva più ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 3).
L'__________
ha, quindi, stabilito il grado di invalidità facendo riferimento al mercato
generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi.
Seguendo
le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l'Istituto
assicuratore ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e
con un completo rendimento, tutte quelle attività che non comportano la guida
di un camion o di un autobus, quali l'operaio presso la __________, l'operaio
presso la __________, l'operaio presso la __________, l'operaio-bobinatore
presso la __________ e, infine, l'operaio presso la __________ (cfr. doc. _).
Da parte
sua, l'insorgente non contesta l'apprezzamento espresso dal medico di
circondario dell'__________, dalla quale neppure il TCA ha, del resto, ragioni
per scostarsi.
Relativamente
all’attività ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre,
dunque, fare capo alle valutazioni - circostanziate ed approfondite - dell’__________,
senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori
(cfr., per la valutazione anticipata delle prove, STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001
nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01;
STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.;
STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa
M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117; per l’attendibilità dei rapporti medici interni
all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali
rapporti, cfr. DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 p. 1341ss.).
2.7. L'assicuratore
LAINF convenuto, allo scopo di stabilire il reddito che __________ potrebbe
realizzare nonostante i postumi dell'infortunio assicurato (reddito da invalido),
ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino
(__________, __________, __________, __________ e __________),
pervenendo alla conclusione che l’insorgente potrebbe
conseguire un reddito annuo medio pari a fr. 39'862.-- (cfr. doc. _).
Per
questa Corte si tratta ora di stabilire se tale valutazione sia o meno
attendibile.
2.7.1. Per
quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido
conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e
non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato
del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti,
ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55
pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Nel passato, questi parametri
sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata
in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001,
p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'_______, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso di recente, diverse sentenze in materia d'assicurazione contro
gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'__________ sulla base dei dati
risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno
2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B.,
U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001
nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U
142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00.
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'__________, dopo avere anche
verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie,
l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei
dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario
statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive
l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il
reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito
nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di
fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la
questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta
prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75
segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere
quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, art. cit., p. 604-605).
Nel caso
di specie, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre,
dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Dalla tabella TA1 risulta
che un uomo, svolgendo nel 2000 un'attività semplice e ripetitiva in Svizzera,
avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr.
4'437.-- (considerando soltanto il settore privato, più favorevole
all'assicurato), quindi, riportandolo su 41.8 ore (cfr., per quest'ultimo
aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c) aa)), a
fr. 4'636.-- oppure a fr. 55'632.-- per l'intero anno (fr. 4'636 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., p. 5 consid. 3a).
Va,
tuttavia, segnalato che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del
diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. DTF
128 V 174).
In casu, il diritto
alla rendita è iniziato il 1° agosto 2002 (cfr. consid. 1.2.), perciò vanno
considerati i dati concernenti l'anno 2002.
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; per
l'adeguamento 2002, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque
indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini
nominali fra i primi 3 trimestri del 2001 ed i primi 3 trimestri del 2002, cfr.
tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2003, p. 83) - si
ottiene, per il 2001, un reddito mensile di fr. 4'750.90 e, per il 2002, di fr.
4'836.40 oppure di fr. 58'036.80 per l'intero anno (fr. 4'836.40 x 12).
Come
visto (cfr. consid. 2.6.), l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore
convenuto è pari a fr. 39'862.--.
Questo Tribunale non ha
motivi per non fare propria la valutazione del guadagno ipotetico da invalido
operata dall'__________, quando si consideri come, ai sensi della
giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico
fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr.
58'036.80 corrisponde a fr. 43'527.60; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI
c/ P.S., U 235/00; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00;
STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; STFA del 21 giugno
2001 nella causa R., U 349/98; STFA del 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99).
Infatti, in concreto, il
reddito statistico risulterebbe ridotto di circa il 32% (fr.
39'862.-- rappresentano infatti circa il 68% di fr. 58'036.80).
2.7.2. Va
ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.7.1., il TFA ha
proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente
percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una
donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
Il TCA, ha avuto modo
d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la
Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per
gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute.
In
questo ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella
causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 -
successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17 aprile
2001 nella causa B. c/ INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA
Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del ___________
dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
__________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente
tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il
dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei
salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello
nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per
singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di
qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I
valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per
l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al
livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome
la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale
statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un
uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per
utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un
risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;
DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo
giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui
opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné";
sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag.
185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al
riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del
Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato
del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto
1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare,
dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in
considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta
di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes.
(…)" (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel presente caso - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4
settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR
2001 IV nr. 35 - a questa Corte sembra più coerente determinare il reddito
ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori
specifici per il Cantone Ticino (cfr. STFA del 30 novembre 2001 nella causa
R., I 226/01 e D. Cattaneo, op. cit., p. 605).
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA13 per il settore
privato, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e
ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 50'498.--
(fr. 4'027.-- : 40 x 41.8 x 12). Adeguando questo reddito al 2002, si ottiene
un salario annuo di fr. 52'681.10.
Tale importo -
analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 e adeguato per il
2002 (cfr. consid. 2.7.1.) - dimostra, tenuto
sempre conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere
ridotto a seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del
reddito di fr. 39'862.-- considerato dall'Istituto
assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 52'681.10 leggermente
superiore al 24%).
2.8. In
esito ai considerandi che precedono, il grado di invalidità di __________ -
determinato confrontando i fr. 39'862.-- con il reddito
che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio
(reddito da valido), e cioè fr. 45'600.-- (cfr. doc. _)
- risulta effettivamente essere del 13%.
Di conseguenza,
l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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