AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.3
Data decisione, Autorità:
11.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.3
mm
Lugano
11 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 20 settembre 2002
emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di dicembre 2001, la ditta , ha annunciato all' un
evento che ha visto protagonista il proprio dipendente, __________, posatore di
marmi, il 9 novembre 2001:
" …
__________, dopo aver posato lastre di marmo, venerdì 9.11.2001 è andato dal
dottore per i dolori alla schiena lunedì 12.11.2001. Vedere la sequenza dei
certificati." (doc. _)
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 3 giugno 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente al danno alla salute localizzato al rachide lombare, siccome
esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di
legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un
infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ), nonché
dalla __________ (cfr. doc. ), l'________, in data 20 settembre 2002, ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 dicembre 2002, __________ ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata, osservando:
"
(…).
Con la presente inoltro regolare opposizione alla
decisione stabilita dalla __________ in data 20.9.2002. In allegato copia della
decisione stessa.
Il caso occorsomi in data 9.11.01 è chiaramente
specificato nell'incarto citato.
Ribadisco i fatti reali: mi trovavo solo sul cantiere
poiché il mio collega si era assentato per effettuare un acquisto al figlio.
Dovevo sistemare una grande lastra il cui peso era di ca. 50 kg. Perdevo
l'equilibrio, e per non farla andare a pezzi sono stato costretto ad un gesto
corporale inadeguato. Dopo quell'atto sono cominciati i problemi alla mia
schiena, problemi che sussistono ancora oggi.
La mia opposizione intende contrapporre la
decisione decretata in quanto non prende veramente in considerazione ciò che mi
è capitato." (I)
1.4. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.5. Il 23,
rispettivamente, il 24 gennaio 2003, il ricorrente ha trasmesso al TCA alcuni
documenti già presenti all'inserto (cfr. V + allegati e VI).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato ad
indicare come __________ gli aveva descritto le circostanze secondo le quali
erano insorti i disturbi in sede lombare (IX).
Il dott.
__________ ha risposto in data 31 marzo 2003 (cfr. XI).
L'__________
ha preso posizione il 3 aprile 2003 (cfr. XIII), mentre l'insorgente lo ha
fatto in data 22 aprile 2003 (cfr. XIV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 20
settembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale
parificata ai postumi di un infortunio.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e
riferimenti; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4,
una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
2.7. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.8. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116
V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,
Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid.
4b).
2.9. In concreto,
il datore di lavoro di __________, nel compilare l'annuncio di infortunio del
10 dicembre 2001, ha così descritto l'evento occorsogli il 9 novembre 2001:
"
… __________, dopo aver posato lastre di marmo,
venerdì 9.11.2001 è andato dal dottore per i dolori alla schiena lunedì
12.11.2001. Vedere la sequenza dei certificati." (doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che, in data 12 novembre 2001, l'assicurato ha
consultato il suo medico curante, dott. __________, per una "lombalgia
acuta" (cfr. doc. _).
Interpellato
al riguardo dal TCA (cfr. IX), il dott. __________, il 31 marzo 2003, ha
riferito di essere effettivamente stato consultato per dei dolori alla colonna
lombare, attribuiti dal paziente "ad uno sforzo eseguito il 09.11.2001
mentre sollevava una lastra di granito particolarmente pesante" (cfr. XI).
Il 3
dicembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da
parte del dott. __________, medico fiduciario della __________.
Dal
relativo suo referto risulta, a proposito dell'evento del 9 novembre 2001, la
seguente dinamica:
"
Il 09.11.01, mentre stava sollevando una lastra
di granito particolarmente pesante, senza che si verificasse nulla di
particolare, ha accusato un improvviso intenso dolore in sede
lombosacrale."
(doc. _).
Con
scritto del 21 dicembre 2001, l'__________ ha comunicato all'assicurato il
proprio rifiuto ad assumere il caso annunciatogli il 10 dicembre 2001 (cfr.
doc. _).
All'inizio
del mese di gennaio 2002, __________ ha privatamente consultato il dott.
__________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia.
In questa
occasione, l'assicurato ha così descritto quanto accadutogli il 9 novembre
2001:
"
Il 12 novembre sul lavoro il paziente ha alzato
del granito e mentre stava posandolo (lastra oltre 50 kg) gli è sfuggita e lui
ha dovuto fare un brusco movimento in flessione rotazione. Subito dopo ha
risentito un dolore a livello lombare." (doc. _)
Il 5
marzo 2002, l'assicurato è stato sentito da un ispettore dell'assicuratore
LAINF convenuto.
Questo,
in particolare, il contenuto del verbale steso in quell'occasione:
" Il caso mi
è successo venerdì 9.11.01 nel cantiere __________, posta __________ centro di
__________. Stavo posando delle lastre di granito sul marciapiede antistante
l'immobile situato in via della __________. In quel momento ero solo. Dovevo
inserire una lastra di granito di due metri di lunghezza, larghezza di circa 30
centimetri e spessore sicuramente superiore ai 10 centimetri. Il suo peso era
certamente superiore ai 50 chilogrammi. Era l'ultima lastra che dovevo posare
ed inserirla nel risparmio già esistente dentro il vano, ma non mi ero accorto
che il livello non era giusto e l'avevo dovuto togliere. Per inserirla l'avevo
fatta scorrere su dei tubi metallici. Mentre la stavo riposizionando, ero
curvato in avanti e tenevo la lastra sollevata da un lato, ho perso leggermente
l'equilibrio e stavo per cadere in avanti ed ho quindi fatto un movimento per
trattenermi e non far cadere la lastra che dal lato in cui la tenevo si trovava
a circa 40 centimetri dal suolo. Ci sono riuscito, non sono caduto e non ho
urtato la schiena, ma facendo questo sforzo ho avvertito un dolore al centro
della schiena all'altezza della cintura. Ho terminato il lavoro in corso. Sono
poi rientrato a casa. La sera avevo dolori abbastanza forti, dolori che sono
rimasti anche il giorno seguente ed il lunedì non ho potuto riprendere il
lavoro ed ho dovuto recarmi dal dottor _________. Al medico dissi che avevo
dolori al dorso senza spiegargli nei dettagli cosa mi era successo. Lui pure
non mi chiese i particolari dei fatti. (…)" (doc. _)
Nel
referto relativo alla visita fiduciaria del 6 marzo 2002, il dott. __________
ha sottolineato il fatto che, nel frattempo, l'assicurato aveva fornito una
versione diversa dei fatti (cfr. doc. _: "In un primo tempo il paziente
aveva dichiarato che in quel momento non si era verificato nulla di
particolare. Successivamente ha fornito una versione diversa, come risulta
anche dal rapporto __________ del 05.03.02 …").
Con
scritto del 27 marzo 2002, l'ex datore di lavoro dell'insorgente ha comunicato all'__________
che quest'ultimo, citiamo:
"
… in data 9.11.01 ha posato soglie in pietra
naturale. Tale posa è stata eseguita in collaborazione con il collega
__________ e con l'ausilio di "tondini" di ferro per i relativi
spostamenti; considerate le dimensioni ed il peso delle soglie, il lavoro non
poteva che essere eseguito da 2 persone in sintonia. A conferma di quanto sopra
alleghiamo il rapporto giornaliero del 9.11.01 stilato dai capi operai dove si
potrà constatare che __________ e __________ hanno lavorato tutto il giorno in
coppia.
Da un colloquio avuto con il nostro dipendente
__________, possiamo in aggiunta confermare che lo stesso __________ non
ricorda di avere visto ________ infortunarsi né tantomeno ricorda che lo stesso
si sia lamentato per dei dolori accusati durante l'espletazione dei lavori. Una
dichiarazione firmata da _________ su quanto riportato potrà essere da noi
presentata in ogni momento. (…)"
(doc. _)
In data
29 aprile 2002 ha avuto luogo un incontro, al quale hanno preso parte, oltre ad
un ispettore dell'__________, anche l'assicurato ed alcuni dirigenti della
ditta __________.
Dal
relativo verbale è utile riprendere i seguenti passaggi:
"
(…).
Ho dato conoscenza del rapporto del 5.3.2002. Il
contenuto dello stesso non viene messo in discussione per ciò che riguarda la
fattispecie. Il signor __________ precisa però che la lastra delle dimensioni
indicate non pesa poco più di 50 chili ma si aggira attorno ai 150-180 chili.
Per tale ragione è per loro incomprensibile il fatto che il signor __________
abbia compiuto da solo la manovra tanto più che sul cantiere, appunto per i
pesi elevati, dovevano operare in due persone. Il signor __________ spiega che
il collega __________ aveva lasciato il posto di lavoro in anticipo perché
doveva andare ad acquistare un ciclomotore per il figlio. Inoltre non doveva
sollevare la lastra che da un lato e quindi l'operazione non risultava
impossibile anche per una sola persona. Resta comunque inspiegabile come abbia
fatto ad estrarre da solo la lastra dal risparmio per riposizionarla nel modo
da lui indicato.
Il signor __________ mi da conoscenza di una
circolare della quale ogni dipendente deve prendere nota, nella quale sono
contenute le indicazioni come devono comportarsi in caso d'infortuni. In
particolare, devono immediatamente recarsi in ufficio ed informare il signor
__________. Quest'ultimo asserisce che il signor __________ gli disse
semplicemente di aver avvertito dolori al dorso facendo degli sforzi ed in base
alla diagnosi medica (lombalgia) ritenne giusto l'annuncio alla CM e non alla
__________." (doc. _)
In sede
di opposizione (cfr. doc. _, p. 2), rispettivamente, di ricorso (cfr. I),
__________ ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente analoga a quella
contenuta nel rapporto ispettivo del 5 marzo 2002, ossia perdita
dell'equilibrio e "colpo di reni" per non cadere ed evitare che la
lastra di granito finisse a terra.
2.10. Con
l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha
negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato
da __________, dando la priorità a come quest'ultimo aveva inizialmente
descritto l'evento del 9 novembre 2001, evento non costitutivo di un infortunio
ai sensi di legge e, in subordine, alla luce di quanto dichiarato dall'ex
datore di lavoro, considerando che lo stesso assicurato non avrebbe reso
verosimile l'esistenza di un infortunio (cfr. doc. _, p. 6).
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18
dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).
Tale
principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa
S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce
pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Tutto ben
considerato, nella concreta evenienza, questa Corte, in ossequio ai principi
giurisprudenziali poc’anzi evocati, reputa di potere fondare la propria
valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche)
indicazioni contenute nell'annuncio di infortunio del 10 dicembre 2001 (cfr.
doc. _), nel referto 3 dicembre 2001 del dott. __________ (cfr. doc. _), nel
rapporto 31 marzo 2003 del dott. __________, sanitario che venne consultato da
__________ appena tre giorni dopo il preteso infortunio (cfr. XI), nonché nel
verbale relativo all'incontro del 29 aprile 2002, da cui risulta che, al
momento in cui notificò in ditta l'accaduto, l'assicurato riferì semplicemente
di "avere avvertito dolori al dorso facendo degli sforzi …" (cfr.
doc. _).
In tutti
questi documenti non vi è nessun riferimento ad un movimento scombinato del corpo
compiuto dal ricorrente con lo scopo evitare di perdere l'equilibrio.
A tali
dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto
fatto valere in occasione del consulto presso il dott. __________ del 10
gennaio 2002 (disturbi insorti dopo avere compiuto un movimento di ripresa di
una lastra di granito che stava per sfuggirgli di mano, cfr. doc. _), dunque
soltanto dopo avere preso conoscenza della posizione di rifiuto assunta
dall'Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. _).
Da notare
che, successivamente, per la precisione in occasione dell'incontro del 5 marzo
2002 con l'ispettore dell'__________, __________ ha di nuovo mutato la propria
versione dei fatti, dichiarando che i disturbi sarebbero apparsi in coincidenza
con un brusco movimento effettuato onde evitare di cadere in avanti (cfr. doc.
_).
2.11. Nel caso di
specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre
persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se si possa invece ammettere che vi é stato un movimento
scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Così come
dimostrato al considerando 2.10., può già sin d’ora essere scartata l’ipotesi
di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale
dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della
LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit.,
p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui soddisfatti.
La
giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario
quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno
sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle
circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso
concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855,
p. 19).
Un esame
della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o
spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati
esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr.
STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op.
cit., p. 241).
In
casu, __________ ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di
ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un
peso di circa 50 kg.
In
occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio
della ditta __________, signor __________, ha affermato che il peso di una
lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno
ai 150-180 kg (cfr. doc. _).
Al
riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la
lastra in questione aveva il peso indicato dal signor __________, non sarebbe
comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza,
nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era
nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da
un lato (cfr. doc. _).
D'altronde,
simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo
un’attività quale quella esercitata da __________, ovvero l'operaio addetto
alla posa di marmi.
A
proposito dell'affermazione secondo cui anche i dott. __________ e __________
hanno attribuito il danno alla salute lamentato dall'assicurato ad un evento di
natura traumatica (cfr. doc. _, p. 1 e XIV), occorre sottolineare che, secondo
la giurisprudenza federale, la
carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un
infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura
medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono
soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un
evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato
che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica
d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa,
tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge -
altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr.
STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266,
p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
In esito
ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
2.12. Si tratta ora
di esaminare se l’obbligo contributivo dell'_______ possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt
somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors
zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt"
(DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p.
5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i
principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la
modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit
Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt
notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung
mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen,
um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen
Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen
in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen
zu vermeiden. Die von der __________ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder
dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h
UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten
Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden
müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung
vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten
nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1
UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten
Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen
im Spiel."
(RAMI
succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno
2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata
pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
- Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.)
fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un
particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si
troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed
auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo
specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un
fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un
caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni
è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser,
il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle
prove: ogni qualvolta un assicurato dimostra, con il grado della
verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un
obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una
controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile
a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra,
A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung
des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.13. Nel caso di
specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal
referto relativo all'esame TAC a spirale del 12 novembre 2001 - si evince che
__________ è portatore di una iniziale spondilosi che interessa il segmento
L4-5, di una lieve moderata spondilartrosi L4-5 e L5-S1, nonché di una minima protusione
dorso-laterale a sinistra del disco L5-S1 senza segni di compressione
radicolare (cfr. doc. _).
Ora, le suenumerate
alterazioni vertebrali non rientrano fra le diagnosi esaustivamente enumerate
all'art. 9 cpv. 2 OAINF e, dunque, non possono
essere assunte dall'_______ a titolo di lesione parificata ai postumi
d'infortunio.
Occorre
inoltre ricordare che il TFA ha già avuto modo di negare che un’ernia del
disco, rispettivamente, una "lombalgia" (o "lombaggine"),
possano essere ritenute lesioni parificate ai postumi d’infortunio ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 145ss., 116 V 152ss. consid. 5; RAMI
1988 U 58, p. 376 consid. 2c).
2.14. Sulla scorta
di quanto precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato
di corrispondere le prestazioni assicurative a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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