AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.19
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.19
mm/sn
Lugano
6 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2003 di
contro
la decisione del 18 dicembre 2002 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
aprile 2002, nel corso di una partita a tennis, __________ - stando perlomeno a
quanto risulta dall’annuncio d’infortunio-bagatella dell'8 aprile 2002 - ha
risentito una fitta dolorosa al ginocchio sinistro (doc. _).
Accertamenti
diagnostici successivamente posti in atto, in particolare l'esame di risonanza
magnetica eseguito l'11 aprile 2002 presso la Clinica __________ - hanno
permesso di mettere in luce una condropatia rotulea, in assenza di
lesioni meniscali e legamentari (doc. _).
Il caso é
stato annunciato alla __________ i, assicuratore contro gli infortuni del
datore di lavoro di __________.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 18 ottobre 2002, ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al ginocchio
sinistro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un
infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), la
__________, in data 18 dicembre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 marzo 2003, __________ ha chiesto che venga
constatata la natura infortunistica del danno alla salute di cui è portatore,
osservando:
" (…)
In data 2.4.2002 l'Assicurato subisce un
infortunio al ginocchio giocando a tennis (allegato _, bagattella e
descrizione infortunio). Lo stesso ginocchio sinistro si era infortunato nel
1997 ed era stato curato dal dott. __________ (danno cartilagineo, al quale non
è seguito nessun infortunio fino al 2.4.2002).
In data 9.4.2002 l'Assicurato si reca dallo stesso medico curante
dottor __________ per verificare l'entità di quanto accaduto il 2.4.2002.
A più riprese l'Assicurazione si è opposta al riconoscimento della
natura infortunistica dell'evento (in favore della malattia) adducendo come
motivazione le modalità con cui l'Assicurato ha descritto l'evento stesso:
"durante il gioco allungavo la gamba sinistra in avanti piegando e
torcendo il ginocchio sinistro".
Queste motivazioni, pur interessanti ed articolate distolgono
l'attenzione dal fatto che nell'evento in oggetto il dubbio tra malattia e
infortunio non può sussistere.
Facciamo infatti presente al Tribunale delle Assicurazione del Canton Ticino che il medico curante Dott. __________, nella
piena conoscenza dell'infortunio al ginocchio sinistro del 1997, nel referto
medico del 09.04.2002 diagnostica in maniera inequivocabile la natura
infortunistica, dell'episodio in oggetto: "distorsione al ginocchio
sinistro 2.4.02 sospetta lesione meniscale anteromediale".
Si legge infatti dal REFERTO del primo medico curante Dott.
__________ (allegato _):
9-APR.2002 "in data 2.4.02
giocando a tennis all'improvviso dopo un passo falso sente una forte
fitta al gin.sin in zona anteromediale. Da allora riappare quando sforza o fa
rotazione a piede fermo. All'esame clinico a 7 giorni dall'infortunio
dolenzia alla rotazione int. In flessione che fa sospettare una lesione
meniscale. Non versamento non instabilità
…
Diagnosi: st. dopo
distorsione gin. sin. 2.4.02 sospetta lesione meniscale anteromediale"
…
L'Assicurato, __________ chiede che il presente RICORSO contro la
"Decisione su Opposizione" della __________ venga accolto dal
Tribunale delle Assicurazione del Canton Ticino e che la
natura infortunistica dell'evento, come riportato nel referto del medico
curante Dott. __________, venga confermata e riconosciuta." (I)
1.4. L'assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 18
dicembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale
parificata ai postumi di un infortunio.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina,
involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e
riferimenti; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4,
una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.7. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti
esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di
sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.8. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116
V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,
Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid.
4b).
2.9. In concreto,
il datore di lavoro di __________, nel compilare l'annuncio di infortunio
dell'8 aprile 2002, ha così descritto l'evento occorsogli il 2 aprile 2002:
"
Giocando a tennis, ho riscontrato una fitta
dolorosa al ginocchio sinistro."
(doc. _).
In data 9
aprile 2002, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia.
Dalla
cartella clinica versata agli atti, risulta la seguente descrizione:
"
In data 2.4.02, giocando a tennis,
all'improvviso dopo un passo falso, sente una forte fitta al gin. sin. in zona anteromediale." (doc. _)
Il 12
aprile 2002, la __________ ha invitato l'assicurato a fornire una, citiamo:
"descrizione esatta e dettagliata dell'evento a lei occorso con cause e
circostanze (attività al momento dell'infortunio; dinamica dello stesso;
persone, macchine, attrezzi, veicoli o sostanze coinvolti)" (cfr. doc. _).
Questa è
stata la risposta fornita da __________ il 27 aprile 2002:
"
In data 2.4.2002 alle ore 21 stavo giocando a
tennis amatorialmente presso il centro sportivo di __________ in viale
__________. Durante il gioco allungavo la gamba sinistra in avanti piegando
e torcendo il ginocchio sinistro. Durante quel movimento ho avvertito una
fitta acuta e dolorosa al ginocchio stesso. Il giorno successivo ho deciso di
contattare il dottor __________ che si era già occupato dello stesso ginocchio
nel 1997 per verificare l'entità di quanto accaduto"
(doc.
_ - la sottolineatura è del redattore).
2.10. Nella
concreta evenienza, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno.
Il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si può ammettere che vi é stato un
movimento scombinato o uno sforzo eccessivo.
2.11. La dinamica
dell’evento, così come l’assicurato stesso l’ha puntualmente descritta nella
lettera del 27 aprile 2002 indirizzata alla __________ (cfr. doc. _), permette
già di per sé di scartare l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo
(cfr. consid. 2.7.).
Il
carattere infortunistico all’avvenimento in questione potrebbe quindi essere
riconosciuto solo se il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in
maniera manifestamente insolita, fuori programma (cfr. A. Bühler, op. cit., p.
245).
Tutto ben
considerato, lo scrivente Tribunale ritiene che non siano realizzate, in
concreto, le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno: il
brusco movimento compiuto da __________ non si é infatti prodotto in
circostanze esterne manifestamente insolite, fuori programma.
Il tennis
é infatti un gioco estremamente veloce che richiede, quindi, prontezza di
riflessi, ciò che implica, allo scopo di riuscire a colpire la palla, il
frequente compimento di movimenti repentini e scoordinati del corpo.
Del
resto, in una sentenza del 27 dicembre 1999 nella causa M., U 20/99, il TFA - a
conferma del giudizio pronunciato da questa Corte - è pervenuto ad una identica
conclusione, trattandosi di un assicurato che, mentre si apprestava a
rispondere ad un tiro degli avversari andando incontro la rete, ha effettuato
un movimento brusco verso il basso e, contemporaneamente, anche verso sinistra,
risentendo, in quel frangente, una fitta sopra la natica sinistra. Accertamenti
successivamente eseguiti hanno evidenziato la presenza di un'ernia discale
extraforaminale L3/L4 a sinistra con compressione prevalente di L3 e tangenza
di L4.
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dalla nostra Corte federale:
"
(…).
2.- a) Nel caso in esame merita adesione anche il
modo in cui la Corte cantonale ha applicato i suddetti principi alla
fattispecie concreta. Essa ha in sostanza rettamente considerato che doveva
essere scartata l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, ritenuto come
simile circostanza non potesse essere dedotta dalle descrizioni della dinamica
dell'evento date dall'assicurato nel verbale d'audizione dell'11 aprile 1997.
Fondandosi su tali indicazioni e sugli atti medici all'inserto, la precedente
istanza ha pure negato in modo convincente che il normale decorso del movimento
fosse stato disturbato in maniera manifestamente insolita e fuori programma.
Infatti, l'insorgente medesimo ha dichiarato di aver effettuato un movimento
brusco verso il basso e contemporaneamente verso sinistra, venendo così a
trovarsi in una situazione di precario equilibrio in quanto ebbe ad effettuare
una repentina correzione a sinistra all'ultimo momento. Egli ha però anche
soggiunto, in modo del tutto pertinente, che "un movimento di correzione
brusco, con conseguente appoggio precario sulle gambe, (è) insito a volte nel
gioco del tennis". Correttamente la giurisdizione cantonale ne ha dedotto,
ricordato essere il tennis gioco estremamente veloce, richiedente prontezza di
riflessi ed il frequente compimento di movimenti repentini e scoordinati di
torsione del tronco, che l'evento descritto come origine del danno alla salute
non si caratterizzava quale infortunio, trattandosi appunto di circostanze
manifestamente non estranee a tale sport.
b) Con il ricorso di diritto amministrativo
l'insorgente contesta essere i movimenti richiesti per giocare al tennis
scoordinati, trattandosi al contrario di sport che presuppone movimenti precisi
e ben coordinati. Nel suo caso, l'esecuzione del movimento sarebbe avvenuta in
modo coordinato, con una sollecitazione della schiena usuale. Solo in un
secondo frangente egli avrebbe perso inaspettatamente il controllo dello
svolgimento del proprio movimento, che era divenuto scoordinato, sottoponendo
così la schiena ad uno sforzo eccessivo e del tutto anormale, straordinario
anche nel gioco del tennis.
L'argomento sostenuto, secondo il quale il
movimento in discussione dovrebbe in un simile caso essere scisso nel
susseguirsi di due episodi, uno normale prima e quello straordinario dopo,
esprime un ragionamento artificioso della fattispecie, la cui applicazione
renderebbe impossibile ogni chiara delimitazione tra un evento qualsiasi ed un
infortunio ai sensi di legge. Esso deve pertanto essere disatteso"
(STFA
succitata, consid. 2a) e b)).
Da notare
che il TCA ha deciso in questo stesso modo in una sentenza del 15 marzo 1999
nella causa K., inc. n. 35.1998.43 - confermata dal TFA con pronunzia del 28
luglio 1999, U 128/99 - riguardante un assicurato che, nel compiere un
movimento brusco per cercare di colpire la pallina da tennis, si era procurato
una lesione parziale del menisco interno del ginocchio sinistro.
Così come
correttamente affermato dall’assicuratore LAINF convenuto, l’evento descritto
come origine del danno alla salute non si caratterizza, pertanto, quale
infortunio ai sensi della LAINF.
Infine, a
proposito dell'affermazione secondo cui anche il dott. __________ avrebbe
attribuito il danno alla salute lamentato da __________ ad un evento di chiara
natura traumatica (cfr. I), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza
federale, la carente dimostrazione
di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia
sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel
quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un
indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.
RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di
trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento
traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre
all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non
presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio
2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).
2.12. Si tratta ora
di esaminare se l’obbligo contributivo della __________ possa eventualmente
essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad
infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es
genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne
eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen
Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p.
5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi
di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra
l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen Unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV
ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV
aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder
degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI
succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza
è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio,
STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella
causa S., U 158/00).
La
suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche
Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS
45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto
per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del
"fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte
federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi
osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile
attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo
dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza
valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un
importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un
assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante,
l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico
dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il
danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni
degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler,
Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:
n. 20, p. 999s.).
2.13. Nel caso di
specie, dalla documentazione medica presente all'inserto si evince che
__________ è portatore di una condropatia rotulea (cfr. doc. _), ossia di un
danno alla cartilagine, peraltro già noto prima dell'evento in discussione
(cfr. doc. _).
Ora, la
condropatia rotulea non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate
all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. _) e, dunque, non
può essere assunta dalla __________ a titolo di lesione parificata ai postumi
d'infortunio.
In una
sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. n. 35.2001.49, il TCA ha già
avuto modo di stabilire - sentito il parere del Servizio medico dell'__________
- che una lesione cartilaginea non costituiva una lesione parificata ad
infortunio, tenuto conto che la giurisprudenza federale vieta tassativamente
ogni interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr.
DTF 114 V 298, consid. 3e).
2.14. In esito ai
precedenti considerandi, è a ragione che la __________ ha rifiutato di
corrispondere le prestazioni assicurative a __________
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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