AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.82
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.82
mm
Lugano
10 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2002
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 14 agosto 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
marzo 1996, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di carpentiere e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso l'__________ - nel sollevare una pesante persiana, ha lamentato un
dolore lancinante al ginocchio sinistro ed è caduto a terra.
Accertamenti
diagnostici successivamente predisposti, hanno permesso di mettere in luce
lesioni meniscali e legamentarie.
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore a titolo di lesione parificata ai
postumi d'infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.
1.2. Per tener
conto dei postumi residuali dell'evento assicurato, __________ è stato posto al
beneficio di una rendita di invalidità del 35% a contare dal 1° maggio 1999,
nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 20%.
La
decisione su opposizione dell'_______ è stata confermata, in ultima istanza,
dal TFA, con pronunzia del 24 aprile 2002.
1.3. Dalle tavole
processuali emerge che, nel frattempo, l'assicurato aveva annunciato 3 ricadute
dell'infortunio del marzo 1996 (9 maggio 2000, 2 aprile 2001 e 19 settembre
2001), relativamente alle quali l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.4. L'__________,
con decisione formale del 2 aprile 2002, ha dichiarato __________ abile al
lavoro nei limiti della rendita di invalidità di cui è al beneficio (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 14 agosto 2002, ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 31 ottobre 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto il riconoscimento di una rendita di invalidità d'entità
indeterminata ma, in ogni caso, superiore a quella di cui è già al beneficio
(cfr. I, p. 10).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…)
Nella decisione qui impugnata, la __________
sostiene che i medico di circondario ha constatato nella visita del 31 gennaio
2002 che la situazione, rispetto a quella del dicembre 1998 non ha registrato
alcun peggioramento. Per cui l'assicurato è da ritenersi abile in misura
completa nei limiti della rendita di cui egli è già precedente a beneficio.
Innanzitutto l'assicurato accusa, dal profilo
soggettivo, dei dolori diffusi, non solamente al ginocchio sinistro, ma anche a
quello destro, all'anca e alla schiena; lamentele queste che non erano state
evidenziate in occasione della visita medica del 7 dicembre 1998.
In secondo luogo, l'esame radiologico al
ginocchio sinistro AP e laterale del 31 gennaio 2002 ha messo in evidenza
un'artrosi, soprattutto al compartimento mediale, con un grande osteofite
esistente dal 1999. In altre parole il grande osteofite è stato riscontrato
dopo la visita del 7 dicembre 1998.
Inoltre è lo stesso medico di circondario ad
ammettere, nel suo esame medico del 31 gennaio 2002 (pag. 5), che vi è stato un
peggioramento, seppure di lieve entità.
Inoltre il dott. __________ rileva un'atrofia
muscolare alla coscia sinistra con una lieve riduzione dell'estensione non
registrata nel 1998.
Mal si comprende quindi come la __________ possa
concludere che la situazione valetudinaria dell'assicurato sia rimasta la
stessa dal 1998.
Nel rapporto 31 gennaio 2002, allestito dal
signor __________, risulta che il dott. __________ nega che i disturbi alla schiena,
alle anche e l'artrosi siano da mettere in relazione con l'infortunio. Questa
tesi, oltre ad essere poco credibile, non risulta suffragata da alcun dato
medico concreto. Per cui viene recisamente contestata, già per il semplice
fatto che __________ non aveva mai sofferto di artrosi in precedenza.
Del resto, sarebbe interessante sapere se
un'instabilità così complessa al ginocchio non sia tale da propiziare
espressioni degenerative di natura artrosica come quelle riscontrate al
ginocchio dall'assicurato, così come l'andatura innaturale a cui __________ è
costretto a causa del danno al ginocchio non sia tale da creare nel tempo dei
dolori alle anche e alla schiena, con sviluppi di fenomeni degenerativi.
Gli atti della __________ non rispondono a questi
interrogativi. La documentazione medica è pertanto incompleta.
Il ricorrente ha già sollevato tutti questi
elementi in sede di opposizione.
Malgrado ciò l'Ente assicuratore non ha ritenuto
di doverle approfondire.
L'assicurato si vede quindi costretto a
ripeterle, chiedendo nel contempo l'erezione di una perizia giudiziale,
volta ad acclarare questi aspetti." (I)
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 29
novembre 2002, il ricorrente ha versato agli atti il certificato 21 novembre
2002 del dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a ____________ e,
d'altra parte, ha nuovamente postulato che il TCA abbia ad ordinare una perizia
medica (cfr. V + allegato).
1.8. In duplica,
l'Istituto assicuratore convenuto si è essenzialmente riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta
notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure
soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal
mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età
(cfr., su questo aspetto, STFA del 31 dicembre 1991 nella causa C.V., non
pubblicata).
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'_________, indipendentemente dal
fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF
(RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.5. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.7. In concreto,
il TCA deve esaminare se il grado di invalidità del ricorrente é notevolmente
mutato, così come richiesto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo ad un
raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della rendita
con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la decisione su
opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA del 28 luglio 1999 nella causa
V. d. P.-D. consid. 1b in fine, U 95/99, e giurisprudenza ivi
menzionata).
2.8. Con giudizio
del 17 aprile 2000, questa Corte - fondandosi
essenzialmente sulle risultanze della visita medica di chiusura del 7 dicembre
1998, effettuata dal medico di circondario supplente, il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia - ha accertato che __________, malgrado i postumi
infortunistici presentati, era ancora in grado di mettere a frutto la sua
capacità lavorativa residua in attività alternative a quella di carpentiere,
originariamente svolta.
Dalla
sentenza citata è utile riprendere qui le seguenti considerazioni:
"
(…)
In concreto, in data 7 dicembre 1998, ha avuto
luogo la visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario dell'__________,
il dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Questo lo status oggettivamente costatato dal
dottor _________ a livello dell'arto inferiore sinistro:
“ Oggettivamente esiste un'instabilità
complessa rotatoria del ginocchio sinistro con instabilità nel piano frontale e
sagittale e nell'asse verticale. Esiste un deficit di flessione di 25°.
Esistono segni di risparmio della gamba sinistra.
Il paziente è costretto a portare una ginocchiera per la
deambulazione.
Il paziente non vuole più farsi operare. Crede che deve cambiare
mestiere“ (doc. _).
Il medico di circondario ha poi discusso, nel
dettaglio, la questione relativa all'esigibilità lavorativa:
“ L'assicurato riscontrerà difficoltà alla deambulazione e quando
dovrà portare pesi.
Il
paziente può ancora molto spesso camminare fino e oltre 50 metri, talvolta
camminare per lunghi tragitti, ma non più camminare sul terreno accidentato.
Talvolta può salire e scendere scale, ma non può più salire scale a pioli.
L'assicurato può ancora molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità,
spesso maneggiare attrezzi di media entità e di rado maneggiare attrezzi di
pesante entità, ma non è più in grado di maneggiare attrezzi di molto pesante
entità.
Può ancora molto
spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino ai fianchi, talvolta sollevare
pesi da 5 fino a 10 kg fino ai fianchi, di rado portare pesi da 10 fino a 25 kg
fino ai fianchi, ma non più portare pesi da 25 fino a 45 kg e oltre fino ai
fianchi.
Talvolta può ancora
sollevare pesi sopra l'altezza del petto fino a 5 kg. Solamente di rado può
ancora sollevare pesi sopra il petto oltre i 5 kg“ (doc. _, p. 4s.).
L'Istituto assicuratore convenuto ha, quindi,
stabilito il grado d'invalidità facendo riferimento al mercato generale del
lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Seguendo le indicazioni fornite dal dottor __________ - il quale, con rapporto
7 dicembre 1998, ha, come visto, descritto gli impedimenti funzionali che
l'assicurato presenta, a fronte dei postumi dell'evento del marzo 1996 - l'__________
ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un
completo rendimento, attività professionali fisicamente leggere, quali
l'autista addetto al servizio benne presso la __________, l'impiegato presso la
__________, il bobinatore presso la __________, l'impiegato presso la
__________ e, infine, il venditore presso il Garage __________ (cfr. doc. _).
Con il proprio gravame, l'insorgente ha fatto
valere che i postumi dell'evento 24 marzo 1996, rispettivamente, la propria
formazione professionale, non gli consentirebbero di svolgere, a tempo pieno e
con un completo rendimento, le attività alternative indicate dall'__________.
In particolare, relativamente all'attività d'autista, egli ha osservato di non
essere in possesso della richiesta patente di tipo "C". Riguardo,
invece, alle professioni d'impiegato d'ufficio presso la __________,
rispettivamente, presso la __________, l'assicurato ne ha contestato
l'esigibilità, avendo egli frequentato soltanto la scuola dell'obbligo (cfr.
VIII).
Lo scrivente TCA non può che condividere il
parere secondo cui non è ragionevolmente esigibile che __________ eserciti la
professione d'impiegato presso la ditta __________, e ciò nella misura in cui
"… si richiede la capacità di scrivere a macchina, di saper usare il
computer e di avere conoscenze commerciali" (cfr. DPL 4790). A questo
riguardo, va rammentato che la formazione scolastica dell'assicurato si è
interrotta alla terza media e che, successivamente, egli ha sempre svolto delle
attività di tipo manuale (cfr. doc. _).
Altrettanto non può essere detto a proposito
della professione d'impiegato presso la __________: dalla descrizione del posto
di lavoro risulta, in effetti, che saper utilizzare il computer non è
assolutamente indispensabile, poiché i cosiddetti "lavori di supporto
informatico" sono chiaramente alternativi ai "semplici lavori
d'ufficio come classare o imbustare", questi ultimi senz'altro esigibili
dall'assicurato (cfr. DPL 2443).
Trattandosi delle attività di venditore presso il
Garage __________ e di bobinatore presso la __________, questa Corte -
attentamente esaminate le relative descrizioni - ritiene che le stesse siano
senz'altro compatibili tanto con gli impedimenti fisici, quanto con
l'istruzione e le conoscenze professionali del ricorrente (cfr. DPL 2454 e
2308).
A questo punto, può anche rimanere insoluta la
questione di sapere se da __________ si possa o meno esigere il conseguimento
della patente di tipo "C", allo scopo di svolgere l'attività di
autista presso la ditta __________ (cfr. DPL 5015).
Non va, infatti, dimenticato che le opportunità
per un adeguato reinserimento professionale dell’assicurato, non si esauriscono
certo nelle occupazioni elencate - a titolo esemplificativo - dall’__________.
A questo preciso proposito, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano
generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre
attività fisiche (P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a). Nella
sentenza non pubblicata 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI, la
nostra Corte federale ha, ciò nondimeno, precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività.
Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego
della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano
viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA
23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, sono
aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il
caso per il settore delle prestazioni di servizio.
A mero titolo d'esempio, possono essere citate le
seguenti attività sostitutive, confacenti ad un assicurato che presenta delle
difficoltà deambulatorie nonché nel trasporto, rispettivamente, nel
sollevamento di pesi relativamente importanti: l’attività di addetto all'assemblaggio
di componenti elettroniche presso la ditta __________ (cfr. DPL 2488), quella
d'operaio addetto all'assemblaggio di orologi presso la ditta __________ (cfr.
DPL 2417) oppure, ancora, quella d'operaio addetto al controllo delle punte dei
trapani per dentisti presso la ditta __________ (cfr. DPL 2597).
A notare che il concetto di mercato del lavoro
equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la
domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta
un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le
condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione
fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
__________ sembrerebbe rimproverare all'Istituto
assicuratore convenuto d'aver ottenuto soltanto a posteriori l'avallo del
proprio medico di circondario, quo all'adeguatezza delle attività sostitutive
proposte (cfr. I, p. 7s. e VIII).
Tale obiezione - anche qualora dovesse rivelarsi
fondata - non potrebbe, comunque, essere di nessun soccorso all'insorgente.
Compito del medico è, in effetti, quello di valutare lo stato di salute
dell’assicurato e d’indicare in quale misura egli é capace d’esercitare le
attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100). Spetta però all’assicuratore indicare le possibilità
di lavoro concrete entranti in considerazione per l’assicurato, per poi
determinare, fondandosi sulle stesse, il guadagno che questi potrebbe
realizzare sul mercato generale del lavoro (Estr. INSAI delle sentenze del TFA
1989 n. 3; 1984 n. 4).
Relativamente alle attività ancora esigibili
nonostante i postumi infortunistici occorre, dunque, far capo alle valutazioni
- circostanziate ed approfondite - dell’__________, senza che si riveli
necessario dare seguito al provvedimento probatorio chiesto dall'assicurato
(cfr., per la valutazione anticipata delle prove, RCC 1986 pag. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 in re A. B. P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.,
STFA del 13 maggio 1991 in re A. A., STCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 e pag. 177; per l’attendibilità dei rapporti medici interni
all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali
rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5
aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30ss.; DTF 122 V 157ss.;
RAMI 1996 U252, pag. 191ss.)"
(STCA
succitata, consid. 2.3.3.).
In
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi - facendo
riferimento all'allora vigente propria giurisprudenza secondo la quale un uomo,
costretto a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non
qualificate, svolte a tempo pieno e con un rendimento completo, avrebbe potuto
conseguire un reddito lordo annuo pari a fr. 35'000.-- - lo scrivente TCA ha
finalmente fissato al 44% il grado dell'invalidità presentata da
__________ (cfr. STCA succitata, consid. 2.3.4. e 2.3.5.).
Statuendo
su di un ricorso interposto dall'Istituto assicuratore, il TFA, con la
pronunzia del 24 aprile 2002, U 240/00, ha, da un canto, esplicitamente
confermato la circostanza che, malgrado i postumi residuali dell'evento
traumatico del marzo 1996, l'assicurato è ancora in grado di svolgere - a tempo
pieno e con un rendimento normale - lavori leggeri confacenti (cfr. STFA del
24.4.2002, consid. 2).
D'altro
canto, però, la Corte federale si è scostata dalla suevocata prassi cantonale
in materia di reddito da invalido, confermando il relativo valore e, in ultima
analisi, anche il grado di invalidità ritenuto dall'Istituto assicuratore
convenuto con la decisione su opposizione del 22 novembre 1999:
"
(…)
3.- a) Ai fini di stabilire le
ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare ad
esercitare la professione di carpentiere, le istanze inferiori hanno fatto capo
a un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già
citato.
Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di
quanto disposto nella decisione amministrativa impugnata e avvalendosi della
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'000.--, corrispondente alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999.
Orbene, la questione dei salari medi
fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza di questa Corte pubblicata
in DTF 126 V 75.
b) In tale sentenza di principio è stato
in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'assicurato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale
misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente.
Questa Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25 % del salario statistico permette di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro.
c) Ora, la prassi ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze
poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenza del 30
giugno 2000 in re B. consid. 5, I 411/98, più volte riconfermata in seguito).
Le considerazioni espresse dal giudice
cantonale in merito alla retribuzione conseguibile dall'assicurato
nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rilevano pertanto insostenibili.
Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
d) Per determinare il reddito ancora
esigibile dall'assicurato, l'___________ ha compiuto in sede amministrativa
degli accertamenti presso diverse aziende ticinesi. Dai medesimi emerge in
particolare che nelle tre attività leggere che l'assicurato, a mente della
Corte cantonale, dal profilo medico e avuto riguardo alle sue capacità
professionali, sarebbe senz'altro in grado di esercitare a tempo pieno e a
rendimento normale (DPL 2454, 2443 e 2308), i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 1999, un reddito annuo pari a fr. 40'266.80.
L'importo citato, che differisce solo
di poco da quello di fr. 40'280.-- ritenuto dall'_______, appare plausibile ai
fini della determinazione del guadagno ipotetico d'invalido. Esso non risulta
certo svantaggioso per l'assicurato alla luce sulla struttura dei salari editi
dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua
media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno di riferimento a fr.
53'810.-- (fr. 4268.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,3 %; sulla priorità, in linea di
massima, dei dati nazionali rispetto a quelli regionali cfr., fra le altre, la
sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00) - quando si
consideri come, ai sensi della surricordata giurisprudenza DTF 126 V 75, le
specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare, se
realizzate, comunque, tutte le premesse, una riduzione del salario statistico
fino al limite massimo del 25 %.
Le critiche sollevate a questo
riguardo con la risposta dell'assicurato al ricorso di diritto amministrativo
non permettono di pervenire a diverso risultato." (doc. _)
2.9. Quelle
esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che
giustificarono, a suo tempo, l'assegnazione all’assicurato di una rendita di
invalidità del 35%.
Non
resta, dunque, che esaminare la situazione esistente nell'agosto 2002.
Dagli
atti di causa si evince che, posteriormente all'emanazione della decisione su
opposizione del 22 novembre 1999, all'assicuratore LAINF convenuto sono state
annunciate tre ricadute dell'evento del marzo 1996, interessanti, tutte, il
ginocchio sinistro.
La prima
ha comportato un'inabilità lavorativa dall'8 al 21 maggio 2000 (cfr. doc. _),
la seconda dal 3 aprile al 1° maggio 2001 (cfr. doc. _) e, infine, la terza dal
20 settembre al 7 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di gennaio 2002, __________ ha fatto stato di un notevole
peggioramento delle sue condizioni di salute, postulando una revisione della
rendita di invalidità assegnatagli (cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore convenuto ha, da parte sua, predisposto degli accertamenti
d'ordine medico, sottoponendo il ricorrente ad una visita di controllo da parte
del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha
sostanzialmente confermato l'esigibilità lavorativa stabilita in occasione
della visita di chiusura del dicembre 1998:
"
(…)
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Accusa dolori dappertutto, non solamente al
ginocchio sinistro, ma anche a quello destro, al basso schiena e ha problemi anche
con le mani per via dell'artrosi. Per quanto concerne il ginocchio sinistro
accusa sempre dolori anche di notte e non riesce a trovare la posizione giusta.
Riesce a camminare per 100 metri, ma dopo deve
sedersi.
La mattina ha qualche problema alla messa in moto
però in seguito con la ginocchiera fino alle ore 10°° di mattina va abbastanza
bene. Ogni tanto il ginocchio cede e accusa problemi per salire e soprattutto
per scendere.
Attualmente lavora in qualità di magazziniere,
però non riesce neanche a guidare bene la macchina.
STATO GENERALE
Assicurato 45enne, in buone condizioni generali,
di corporatura atletica.
Altezza: 172 cm.
Peso: 86 kg.
Buona collaborazione.
STATO LOCALE
Alla deambulazione non notiamo nessun accenno di
zoppia, pochi problemi all'andatura sulle punte dei piedi e sui talloni.
L'asse del ginocchio sinistro è diritto, le
conture dell'articolazione sono tozze, la cicatrice longitudinale anteriormente
dorsalmente è calma.
Alla palpazione si nota un netto versamento
intrarticolare al ginocchio sinistro. L'esame del ginocchio è un po’ difficile
da eseguire, poiché l'assicurato accusa forti dolori nella regione della
caviglia a causa di una tromboflebite cronica.
La flessione/estensione 100-0-5° con un cassetto
anteriore ++ senza arresto duro. Il Lachmann ++, senza arresto duro, segni
meniscali assenti, un'importante instabilità mediale o laterale non è
evidenziabile.
Circonferenze sinistra destra
15 cm sopra il bordo sup.
della rotula 52 cm 56 cm
sopra il ginocchio 41
cm 43 cm
10 cm sotto il bordo inf.
della rotula 39 cm 41 cm
Alla tibia fino alla caviglia medialmente si
trova un'iperpigmentazione ed una forte dolenzia alla palpazione.
Colonna vertebrale
Il segmento lombare presenta un moderato
raddrizzamento della lordosi fisiologica senza deviazioni scoliotiche o
componenti rotatorie significative.
La muscolatura paravertebrale è moderatamente
tesa ad entrambi i lati e viene dichiarata poco dolente alla palpazione.
La motilità è leggermente ridotta in
retroflessione di 15° con un dolore terminale, in questa posizione lo
scuotimento è positivo.
Il Bending è bilateralmente 30°, però senza
movimenti nella colonna lombare, la distanza dita-suolo di 30 cm.
In questa posizione si vede una buona funzione
della colonna lombare.
Il bacino è orizzontale, un accorciamento della
gamba non è evidenziabile.
Esame radiologico sinistro AP e laterale del
31.01.2002: artrosi soprattutto al compartimento
mediale con un grande osteofite però già esistente nel 1999.
Globalmente è solo lieve.
DIAGNOSI
Instabilità complessa del ginocchio sinistro
dopo iniziale lesione del legamento crociato anteriore, lesione della
cartilagine e lesione del menisco mediale del 24.3.1996 e pangonartrosi
soprattutto al compartimento mediale.
Stato dopo artroscopia con meniscetomia mediale
parziale e lisciaggio cartilagineo del ginocchio sinistro il 22 luglio 1996.
Stato dopo medializzazione della tuberositas
tibiale il 12 dicembre 1996.
Stato dopo artroscopia con plastica del
legamento crociato anteriore mediante un terzo del legamento patellare il 22
luglio 1997.
Stato dopo osteotomia di valgizzazione di 8°,
interposizione con due trapianti cortico-spongiosa della cresta iliaca
sinistra, applicazione di una placca Orazco modificata, plastica del legamento
crociato anteriore, plastica del legamento crociato posteriore con
semitendinoso, rispettivamente tendine Grazilis, plastica del legamento
collaterale esterno (con tendine di quadricipite con blocco osseo) il 26 maggio
1998.
Stato dopo amputazione dell'indice destro il 15 gennaio
1983 con riamputazione fino all'articolazione interfalangeale prossimale il 21
novembre 1983.
Stato dopo contusione/distorsione della schiena
il 13 maggio 1985, trattata conservativamente.
Stato dopo contusione della colonna
lombo-sacrale il 22 novembre 1992, trattata conservativamente.
Stato dopo contusione della colonna lombare il
21 dicembre 1993, trattata conservativamente.
Diagnosi assicurativa: menomazione all'integrità del 5% per gli esiti all'indice destro
con amputazione fino all'articolazione interfalangeale prossimale del 30 maggio
1984.
VALUTAZIONE
L'assicurato attualmente asserisce un fastidio al
ginocchio sinistro, lamenta sempre un dolore e non riesce a camminare oltre 100
metri.
Clinicamente si
nota un'atrofia muscolare alla coscia sinistra con una lieve riduzione
dell'estensione.
Il ginocchio è completamente instabile nella
sagittale, per contro nella frontale un'impressionante instabilità non è
evidenziabile.
Tutti i dati e l'esame radiologico non sono
diversi da quelli riscontrati nell'esame di chiusura avvenuto nel 1998.
Anche per quanto concerne l'esigibilità, non
vi è un peggioramento, confermato tra l'altro anche dall'assicurato stesso in
data odierna.
In conclusione, l'assicurato rimane abile al
lavoro nella misura della rendita"
(doc. _,
p. 4-6 - la sottolineatura è del redattore).
Fondandosi
sulle considerazioni espresse dal medico di circondario, l'__________, con
decisione formale del 2 aprile 2002, ha respinto l'istanza di revisione della
rendita di invalidità, osservando che "… la situazione, rispetto alla
visita del dicembre 1998, non ha riscontrato un peggioramento. Pertanto la
informiamo che dobbiamo considerare il suo patrocinato ulteriormente abile al
lavoro al 100%, ossia nei limiti della rendita di cui è già al beneficio"
(doc. _).
Il dott.
__________ ha avuto modo di ribadire la propria tesi, prendendo posizione in
merito al contenuto dell'atto di opposizione presentato dal rappresentante di
__________:
"
Risposta alla lettera dell'Avv. __________
Dopo nuovo esame della cartella clinica insieme
con la chiusura del 31.1.2002 e la chiusura avvenuta nel 1998 devo affermare
che la situazione è invariata.
Può essere che l'assicurato soggettivamente
accusa dolori un po’ diffusi rispetto a prima però, oggettivamente, dal lato
clinico e radiologico, la situazione è invariata.
Sotto l'esame radiologico ho scritto che
globalmente esiste un peggioramento solo lieve che concerne l'osteofite, il
quale è diventato magari un po’ più grande, però alla funzione dell'arto,
questo osteofite non cambia nulla.
È ben conosciuto che soltanto un accorciamento di
una gamba di più di 6 cm può provocare dolori alla schiena oppure all'altra
gamba.
Inoltre ho discusso la situazione attuale e
quella precedente con l'assicurato, il quale ha affermato che la situazione,
per quanto concerne le esigenze fisiche, non è cambiata.
Devo quindi confermare la nostra decisione che
la situazione non si è aggravata in modo tale da raggiungere un cambiamento
della rendita"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Nel corso
del mese di ottobre 2002, l'assicurato è stato visitato presso la __________,
dove i sanitari, a fronte dell'instabilità di cui egli è portatore, hanno
proposto l'esecuzione di un intervento di artroplastica al ginocchio sinistro
(cfr. doc. _, p. 2).
In sede
di risposta di causa, l'Istituto assicuratore ha manifestato la propria
disponibilità ad assumere i costi dell'operazione, ad indennizzare la relativa
inabilità lavorativa e, alla chiusura della ricaduta, a riesaminare l'entità
dell'incapacità lucrativa (cfr. III, p. 2).
Va ancora
osservato che, in sede di replica, è stato prodotto un certificato medico,
datato 21 novembre 2002, del dott. __________, specialista in ortopedia e
traumatologia a __________, il quale - contrariamente agli specialisti della
__________ - ha giudicato prematuro intervenire chirurgicamente sul ginocchio
sinistro:
"
Postumi svariati interventi al ginocchio destro
[recte: sinistro, n.d.r.] (trapianto crociato ant. - osteotomia -
meniscectomia - trasposizione rotulea).
Attualmente cedimenti da rottura del crociato
trapiantato - grave artrosi - ipotrofia muscolare della coscia.
La situazione di continui cedimenti e l'artrofia
muscolare provocano un difetto deambulatorio con successiva ripercussione
statica al rachide lombare che presenta segni di artrosi.
Al momento attuale non sono indicati interventi
chirurgici. Attendere almeno 4-5 anni per una soluzione artroprotesica del
ginocchio"
(V 1).
2.10. Con il
proprio gravame, __________ sostiene che il medico di circondario stesso
avrebbe riscontrato, in occasione della visita di chiusura del 31 gennaio 2002,
un certo peggioramento nelle sue condizioni di salute (osteofite presente nel
compartimento mediale del ginocchio sinistro e ipotrofia muscolare della coscia
sinistra).
D'altro
canto, all'Istituto assicuratore convenuto rimprovera di non avere
sufficientemente approfondito la questione a sapere se i disturbi localizzati
al rachide lombare ed al ginocchio destro costituiscano o meno una conseguenza
indiretta dell'evento infortunistico del 24 marzo 1996 (cfr. I, p. 8s.).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata che - rispetto alla situazione
esistente in occasione della visita medica di chiusura del 7 dicembre 1998 -
l'assicurato lamenta oggi dei disturbi, non soltanto al ginocchio sinistro, ma
pure all'arto inferiore destro nonché in sede lombare.
Al
proposito, l'insorgente ha ipotizzato che fra questi ultimi disturbi e
l'infortunio del marzo 1996 esista un legame causale indiretto, nel senso che
essi sarebbero stati provocati, con il passare del tempo, dalla "andatura
innaturale" determinata dal danno al ginocchio sinistro.
Tale
tesi, perlomeno per quanto concerne i disturbi al rachide lombare, appare
supportata dalla certificazione 21 novembre 2002 del dott. __________, secondo
il quale "la situazione di continui cedimenti e l'atrofia muscolare
provocano un difetto deambulatorio con successiva ripercussione statica al
rachide lombare che presenta segni di artrosi" (V1 - la sottolineatura
è del redattore).
Il
sanitario privatamente consultato dal ricorrente non ha per contro fatto alcun
accenno ai disturbi all'arto inferiore destro.
Da parte
sua, il dott. __________ ha negato che possa esistere una qualsiasi relazione
fra, da un canto, il danno al ginocchio sinistro e, dall'altro, i disturbi
dorsali ed all'arto inferiore destro (cfr. doc. _: "È ben conosciuto che
soltanto un accorciamento di una gamba di più di 6 cm può provocare dolori alla
schiena oppure all'altra gamba").
Questa
Corte - allineandosi all'opinione manifestata dal dott. __________ - non può
condividere l'opinione secondo la quale i disturbi
alla colonna lombare sarebbero stati indirettamente provocati dal danno
riportato dal ricorrente all'arto inferiore sinistro. Questa opinione trova
piena conferma in diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre
procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza del 4
maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, dottori __________ e
__________, ambedue __________ presso la Clinica di chirurgia ortopedica
dell'Ospedale __________, hanno indicato che solo in casi eccezionali lo zoppicare possa
condurre ad un sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass
es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall
T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie
beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die
Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.
ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz
und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der
Wirbelsäule feststellbar"
(perizia
7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'____________,
p. 8s.).
Il caso
di __________ non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e
__________.
Da un
lato, dagli atti di causa non risulta che l'assicurato presenta un arto
inferiore più corto dell'altro (cfr. doc. _, p. 5: "Il bacino è
orizzontale, un accorciamento della gamba non è evidenziabile").
Dall'altro, i disturbi in sede lombare sono apparsi - al più tardi - nel corso
del 2002, quindi a distanza di circa 6 anni dall'infortunio (cfr. doc. _, p. 4:
"Accusa dolori dappertutto, non solamente al ginocchio sinistro, ma anche
a quello destro, al basso schiena e …" - la sottolineatura è del
redattore).
Al
riguardo, va sottolineato che nella fattispecie poc'anzi evocata, la sindrome
lombare è insorta circa 8 anni dopo l'evento traumatico che ha
interessato il piede destro e quindi ne è stata negata la natura traumatica.
Per
quanto riguarda invece i disturbi localizzati al ginocchio destro, va
considerato quanto segue.
Dagli
atti all'inserto risulta che, nel mese di aprile 1999, __________ é rimasto
vittima di un cedimento/distorsione proprio a questo livello (cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
Già
all'epoca, l'insorgente aveva ipotizzato che tali disturbi potessero dipendere
dallo stato del ginocchio opposto (cfr. doc. _, p. 2: "Questo ginocchio
gli procura però problemi da un paio d'anni a questa parte. Disturbi che
attribuisce al fatto che dovendo risparmiare in modo rilevante l'arto sinistro
fa gravare tutto il peso su quello destro").
Con
decisione informale del 15 luglio 1999, l'__________ ha dichiarato estinto il
proprio obbligo prestativo a decorrere dal 21 giugno 1999, giacché i residui
disturbi presenti al ginocchio destro - sede di una preesistente instabilità
(cfr. doc. _) - non potevano più essere ritenuti una naturale conseguenza né
dell'infortunio del 22 aprile 1999, né di quello del 24 marzo 1996 (cfr. doc.
_).
Secondo
la giurisprudenza, qualora un assicurato non intenda accettare una decisione
informale, é tenuto a comunicarlo, in un modo o nell'altro,
all'amministrazione. Una volontà produce infatti effetti giuridici solo se
manifestata senza equivoci. Ciò deve nondimeno avvenire entro un termine
ragionevole di riflessione e di esame, in difetto di che si considera cresciuta
in giudicato la decisione de facto. Ignorare tale regola equivarrebbe a
disattendere la sicurezza del diritto, il principio della buona fede, nonché le
esigenze di una sana gestione amministrativa. Sapere se l'assicurato ha
manifestato il proprio dissenso entro un termine ragionevole è una questione
che dipende dalle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 122 V 367, consid. 3
e giurisprudenza ivi menzionata; STFA del 12 dicembre 2000 nella causa P., U
295/00, consid. 2a).
Ad
esempio, nella DTF 106 V 240, il TFA ha considerato come ancora adeguato un
termine di 1 anno. È parimenti stato giudicato ragionevole un termine di 11
mesi (cfr. RAMI 1988 K 783, p. 396s.). Per contro, la Corte federale ha
ritenuto eccessivamente lungo un termine di poco superiore ai 2 anni (cfr. DTF
102 V 16 consid. 2b), rispettivamente, di 5 anni (cfr. DTF 104 V 166 consid.
3).
In
casu, non risulta affatto che, ricevuta la comunicazione del 15 luglio
1999, __________ (oppure il suo patrocinatore) abbia manifestato, in qualche
modo, il proprio dissenso.
Del
resto, neppure con il ricorso del 3 febbraio 2000, l'assicurato ha preteso che,
nella determinazione della rendita di invalidità e dell'indennità per
menomazione all'integrità, si dovesse tenere conto, oltre che dei disturbi al
ginocchio sinistro, anche di quelli presentati dal ginocchio destro.
Soltanto
nell'ambito della presente procedura ricorsuale - dunque a distanza di più di 3
anni dalla notifica della decisione de facto del 15 luglio 1999 -
__________ ha fatto valere che potrebbe esistere un nesso causale indiretto fra
l'infortunio del marzo 1996 e la problematica presente a livello dell'arto
inferiore destro.
Ne
discende che, in applicazione della giurisprudenza citata, la decisione
informale a suo tempo emanata dall'assicuratore LAINF convenuto, é da
considerare cresciuta in giudicato.
Da notare
ancora che, in sede di decisione su opposizione 14 agosto 2002, l'__________
aveva esplicitamente invitato l'assicurato a comprovare, mediante la produzione
di un certificato medico, l'esistenza, oltre che della già nota instabilità, di
una eventuale altra patologia a livello del ginocchio destro.
Esso si
era peraltro dichiarato pronto a valutarne la natura, traumatica oppure
morbosa.
Con il
proprio gravame, __________ non ha dato seguito all'invito formulatogli
dall'Istituto assicuratore, limitandosi ad affermare, in termini generici, di
accusare, da un profilo soggettivo, diffusi dolori, fra l'altro, anche
al ginocchio destro (cfr. I, p. 8: "Innanzitutto l'assicurato accusa, dal
profilo soggettivo, dei dolori diffusi, non solamente al ginocchio sinistro, ma
anche a quello destro, …").
D'altra
parte, l'ortopedico interpellato dall'assicurato, nel certificato del 21
novembre 2002, non ha fatto alcun accenno all'esistenza di problemi al
ginocchio destro (cfr. V 1).
È qui
opportuno ricordare che la giurisprudenza federale esige, affinché venga
riconosciuta la responsabilità dell'assicuratore, che i disturbi accusati
dall'assicurato possano essere ascritti, da un profilo medico, ad un danno alla
salute ben distinto e, d'altro canto, che esista una relazione di causa ad
effetto fra questo danno e l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1997 U 275, p.
188ss., consid. 3a). In questo senso, semplici lamentele dell'assicurato a
proposito di diffusi disturbi non sono sufficienti da un punto di vista
probatorio (cfr. DTF 119 V 335ss., consid. 2b/bb).
2.11. Assodato che
né i disturbi alla colonna lombare, né quelli all'arto inferiore destro, sono
di pertinenza dell'assicuratore infortuni convenuto, occorre esaminare se, per
rapporto al mese di dicembre 1998, la situazione a livello del ginocchio
sinistro si è aggravata a tale punto che __________ non sarebbe più in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, le attività alternative
prese in considerazione per la costituzione della rendita di invalidità.
Dopo
attenta valutazione dell'insieme delle tavole processuali, questa Corte ritiene
che l'opinione del dott. __________ possa validamente costituire da supporto
probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario compiere
degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 nella causa S., 5 aprile 1984 nella causa M. e
2 novembre 1983 nella causa M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. RAMI 1991 p. 311 consid. 1; RAMI
1996 p. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29
settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo
specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________ (cfr. consid.
2.9.) - che non è peraltro stato sconfessato da nessun altro sanitario.
Pertanto,
tenuto conto delle sequele infortunistiche interessanti il ginocchio sinistro,
occorre ritenere dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che nulla é mutato per quel che riguarda la valutazione
dell'esigibilità lavorativa: in effetti, ora come nel 1998, l'insorgente è da
considerarsi totalmente inabile nella sua originaria professione di
carpentiere, mentre per attività confacenti - ossia per delle attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, da esercitare in una posizione prevalentemente
seduta - vi è sempre una capacità lavorativa integra.
L'assicurato
non può trarre alcun vantaggio dal fatto che il medico di circondario stesso,
in occasione della visita di controllo del 31 gennaio 2002, ha constatato,
all'esame radiologico, un lieve peggioramento dello stato del ginocchio
sinistro (cfr. doc. _, p. 5) e, all'esame clinico, un'atrofia muscolare alla
coscia sinistra con una lieve riduzione dell'estensione (cfr. doc. _, p. 5; da
notare, comunque, che già il dott. __________ aveva osservato dei segni di
risparmio alla gamba sinistra, cfr. doc. _, p. 4), nella misura in cui - ciò
che è finalmente determinante - questi reperti non sono stati giudicati
suscettibili di incidere negativamente sulla capacità lavorativa di __________
(cfr. doc. _: "Devo quindi confermare la nostra decisione che la decisione
non si è aggravata in modo tale da raggiungere un cambiamento della
rendita").
Parimenti,
al ricorrente non può essere di soccorso la circostanza che le sue condizioni
di salute gli consentano di esercitare l'attività di magazziniere soltanto in
modo molto limitato (cfr. doc. _), siccome essa non appare affatto confacente
al suo stato di salute.
In queste
condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1998,
l'esigibilità lavorativa è rimasta la medesima - occorre concludere che non
sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della rendita
di invalidità ex art. 22 LAINF.
Infine,
non può neppure essere validamente sostenuto che, rimasto immutato il danno
alla salute, quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa
dell'assicurato, aspetto che il ricorrente, del resto, non ha nemmeno ritenuto
di affrontare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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