AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.70
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.70
mm/sn
Lugano
10 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2002
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 6 giugno 2002 emanata da
rappr.__________
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
agosto 1998, __________ - dipendente della fisioterapista __________ in qualità
di aiuto-fisioterapista e, perciò assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la __________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A seguito
di questo sinistro, l'assicurata ha riportato un trauma d'accelerazione al rachide
cervicale.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare fatta allestire
una perizia da parte del PD dott. __________ (cfr. doc. _), l'assicuratore
LAINF, con decisione formale del 1° marzo 2002, ha posto __________ al
beneficio di una rendita di invalidità del 10% a far tempo dal 1° febbraio
2002, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità di uguale entità
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. ), in data 6 giugno 2002, l'_________, rappresentata dalla
__________, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 settembre 2002, __________, sempre patrocinata
dall'avv. __________, ha chiesto che l'assicuratore convenuto venga condannato
a riconoscerle spese di cura medica dal 24 agosto 1998 in poi, indennità
giornaliere corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa per il periodo
24 agosto 1998-31 gennaio 2002, una rendita d'invalidità del 100% a contare dal
1° febbraio 2002 e, infine, una IMI del 100% (cfr. I, p. 8).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
- Contrariamente
a quanto si afferma nella decisione qui impugnata, l'opposizione
dell'assicurata, benché succinta, è stata sufficientemente motivata.
In questa sede si ribadisce pertanto e
per prima cosa che i disturbi lamentati dall'assicurata e chiaramente indicati
agli atti sono in stretta correlazione con il sinistro del 24.8.1998 (causalità
naturale e adeguata).
La valutazione eseguita dal Dr. med.
, di conseguenza le decisioni dell' e
della __________ su cui si basano, non ha ritenuto sufficientemente e
correttamente l'anamnesi della ricorrente, la quale prima del sinistro che ci
occupa non ha mia sofferto alcun disturbo di quelli sorti dopo lo stesso, come
pure è attestato da tutto le cartelle mediche riguardanti il caso.
Senza l'infortunio che ci occupa, i
danni che l'assicurata risente non si sarebbero, prodotti.
Non bisogna nemmeno dimenticare la
giovane età della stessa, elemento trascurato dal Dr. __________,
che accresce sensibilmente il fondamento di queste considerazioni.
Non può quindi essere negato che il
legame di causalità tra sinistro e disturbi è nel nostro caso più che
probabile: l'infortunio è stato infatti l'evento idoneo a generare i problemi
di salute riscontrati e tuttora presenti.
- Dovendo
analizzare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova a nostra disposizione,
sulla base degli elementi qui indicati e ricordati non può essere negata la
presenza di un nesso naturale e adeguato tra sinistro e disturbi.
La decisione qui contestata si avvale
del giudizio del Dr. __________ che non ha eseguito un simile apprezzamento
oggettivo di tutti gli elementi in presenza; egli inoltre si è basato soltanto
su certe opinioni e studi medici senza però dare sufficienti ragioni a sostegno
delle sue scelte di analisi e relative conclusioni (cfr. DTF 125 V. 352).
Non è stato invece per nulla
accertato, in tutti i casi non in maniera sufficiente, che i danni alla salute
si sarebbero manifestati anche senza il detto infortunio.
Al contrario è risaputa che le
sintomatologie risentite dall'assicurata sono abitualmente conseguenze da
trauma di accelerazione della colonna cervicale come quello subito
dall'assicurata.
Pure per quanto riguarda la sindrome
di Raynaud deve essere riconosciuto il legame con l'incidente del 1998: non
sussistono in effetti sufficienti elementi per sostenere che questa
problematica si sarebbe manifestata anche senza infortunio.
D'altronde tale possibilità non è mai
stata scartata da chi in precedenza si è chinato sul caso della signora
__________.
Non è infatti possibile escludere la
causalità naturale e adeguata tra sinistro e disturbi soltanto perché in una
determinata casistica non si è mai riscontrato un altro simile caso.
Le
difficoltà di diagnosi delle cause di un danno alla salute, dovute all'attuale
stato della scienza medica, non possono andare a scapito del paziente nella
misura in cui per negare delle prestazioni assicurative ci si deve basare in
larga misura su semplici supposizioni.
Nella nostra fattispecie altre
considerazioni e elementi, come quelli sopra ricordati, devono pertanto essere
ritenuti.
- Sia la
gravità delle lesioni risentite, la durata dei trattamenti medici; i dolori
persistenti, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, permettono
inoltre di confermare l'esistenza della detta causalità adeguata.
Anche i recenti importanti problemi di
natura psichica che risente l'assicurata, di cui all'annessa documentazione,
confermano tali considerazioni.
Una nuova. perizia medica da svolgere
nell'ambito della presente procedura giudiziaria s'impone pertanto anche alla
luce di questi recenti riscontri.
- Si
ribadisce che l'assicurata non può svolgere alcuna concreta e fattibile
attività professionale a causa dei problemi di salute sorti a seguito del
sinistro del 24.8.1998.
Come è stato regolarmente attestato
dai medici curanti, in situazione chiaramente migliore per valutare l'effettiva
capacità dell'assicurata a riprendere anche parzialmente uri attività lavorativa, la maniera con cui
si sono. manifestati e si manifestano tuttora i problemi di salute non
permettono all'assicurata di svolgere alcuna concreta e fattibile attività
professionale.
In questo senso le conclusioni cui
giunge il Dr. __________, riprese e avallate nella
decisione qui impugnata, sono contestate e anche le teoriche indicazioni
espresse da questo perito non sono per nulla applicabili alla realtà.
Non è infatti immaginabile svolgere
delle attività nella maniera indicata dal perito e nemmeno sorto ravvisabili in
concreto delle attività adatte alla signora __________.
Si
noti che già soltanto i problemi legati alla "sindrome di Raynaud" si
presentano anche allorquando l'assicurata non svolge alcuna attività "a
rischio" come quelle indicate dal Dr. __________ (v. doc.
fotografica annessa).
Inoltre,
per una corretta analisi dell'incapacità lavorativa, i vari problemi di salute
non possono essere analizzati separatamente l'uno dall'altro, come svolto dallo
stesso, ma in correlazione tra gli stessi,
come d'altronde si presentano
nella realtà.
Già
preso singolarmente, il problema della sindrome cervicale caratterizza
un'incapacità lavorativa, rispettivamente un grado d'invalidità e un'indennità
per menomazione dell'integrità almeno del 30%.
- Si
ribadisce pure che l'effettiva visita del 24.01.2002 presso il Dr. __________, non
evidentemente il lungo tempo in cui l'assicurata è dovuta rimanere a
disposizione ed in attesa dello stesso, si è svolta in maniera assai succinta
rispetto a quanto può risultare dal referto medico di quest'ultimo.
Lo
stesso non ha avuto il tempo per soffermarsi sufficientemente sulle
problematiche brevemente esposte e proprie all'assicurata.
Lo
stesso ha pure interpretata in maniera errata quanto a più riprese indicava la
signora __________ in merito a quello che di volta in volta risentiva e alla
corrispondente impossibilità di svolgere totalmente o parzialmente un'attività
professionale.
- L'assicurata, nelle dichiarazioni di volta
in volta rilasciate agli enti assicurativi, ha a volte messo l'accento sui
principali problemi di salute che a un dato momento erano preponderanti, senza però escludere l'esistenza e/o
la concomitanza di altri sintomi o problematiche che pure non le permettevano o
non le avrebbero in altro momento permesso una ripresa adeguata dell'attività
lavorativa.
Si ribadisce pertanto la contestazione
di quelle relazioni e annotazioni interne dell'__________ nella misura in cui
riportano valutazioni, impressioni e conclusioni di parte che non corrispondono
a quanto ha voluto esprimere l'assicurata e, in tutti i casi, nella misura in
cui vanno a scapito della stessa.
Le argomentazioni contenute nella
decisione su opposizione nulla tolgono a questa fondata critica.
- Si rileva
inoltre e di nuovo, a titolo abbondanziale, che la decisione 1.3.2002 dell'__________,
confermata nella decisione della __________ qui contestata, prevede la
copertura medica soltanto fino al 31.01.2002, quindi con un effetto retroattivo
sulla cui base sia l'assicurata sia la datrice di lavoro, alle quali non sono
state date tempestive comunicazioni, non hanno potuto prendere adeguati
provvedimenti dì loro spettanza.
A titolo cautelativo viene pure
contestato il calcolo della rendita d'invalidità, causa impossibilità di
consultare tutti dati alla base dello stesso" (I).
1.4. L'assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.3. Nondimeno, è
utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Diversa invece
è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico,
dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe
psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente
formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa
importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine
in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una
classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché
fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il
trauma.
Il TFA
conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio
(Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis),
valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo
in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid.
5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per
contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la
causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da
ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione
costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente
categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute
psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la presenza,
cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. Anche in materia
d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una
particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni
visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in
generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo
che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
- senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni
radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata
era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di
quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente
confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V
98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI
1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime
pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna
cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di
anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti
casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli
attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri
disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare
un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit
funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa
l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un
profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere
qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una
tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli
difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro
clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.7. Alla luce
dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi
confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é
necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio
e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch
zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die
natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem
konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso
aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen
zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR
1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze,
presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V
415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12
maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso,
la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro
accumulazione (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p.
29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand
der Diskussion, in SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998
del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR
1997 UV 85, p. 310).
2.8. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale
(cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
2.9. Nella
presente fattispecie, __________, in data 24 agosto
1998, é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto
in territorio del Comune di __________.
Dalle
tavole processuali emerge che l'assicurata, al volante di una __________, si
trovava ferma in colonna, quando è stata tamponata dall'automobile che la
seguiva (cfr. doc. _: rapporto di polizia del 26 settembre 1998).
Il giorno
successivo all'infortunio, __________ si è recata presso il Servizio di PS
dell'Ospedale regionale di __________, dove i sanitari - constatata la presenza
di dolori alla palpazione della colonna cervicale e di una rigidità della
muscolatura paravertebrale a destra - hanno diagnosticato una lesione del tipo
"colpo di frusta" al rachide cervicale. Dal profilo terapeutico, le è
semplicemente stato prescritto l'utilizzo di un collare morbido (cfr. doc. _).
La
ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa del 100% sino al 31 agosto
1998, del 50% dal 1° al 28 settembre 1998, di nuovo totale fino al 5 ottobre
1998 e, da lì in poi, del 50% (cfr. doc. _).
In
ragione della persistenza dei disturbi (sindrome cervicovertebrale e
cervicotoracale, vertigini, cefalee croniche, tinnito all'orecchio destro e,
soprattutto, una sindrome di Raynaud alle estremità superiori), l'assicurata è
stata sottoposta a numerosi accertamenti specialistici.
In
particolare, a cavallo fra i mesi di luglio ed agosto 2000, __________, su
ordine dell'assicurazione per l'invalidità, è stata periziata presso il
__________ (cfr. doc. _), e ciò dal profilo psichiatrico (a cura del dott.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia), neurologico (a cura del
dott. __________, spec. FMH in neurologia), reumatologico (a cura del dott.
__________, spec. FMH in reumatologia) ed internistico (a cura del Prof. dott.
__________, spec. FMH in medicina interna e nefrologia).
Per quel
che concerne precisamente la sindrome di Raynaud, dagli atti di causa emerge
che la questione concernente la sua eziologia è stata oggetto di una diatriba
fra i medici fiduciari dell'__________: da un lato, il dott. __________, il
quale ha, al riguardo, negato qualsiasi ruolo causale all'evento traumatico
dell'agosto 1998 (cfr. doc. _) e, dall'altro, il dott. __________, il quale ha
difeso la tesi opposta (cfr. doc. _).
Allo
scopo di chiarire questa specifica problematica (cfr. doc. _), l'assicuratore
LAINF, nel corso del mese di novembre 2001, ha ordinato una perizia a cura del
PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Con il
proprio referto del 30 gennaio 2002 - servito da base per l'emanazione
dell'impugnata decisione su opposizione - lo specialista ha negato la natura
traumatica, nell'ordine, alla sindrome di Raynaud (cfr. doc. _, p. 22:
"Nachdem indessen weder gestützt auf die medizinische Erfahrung, noch
gestützt auf das Schriftum, ein Zusammenhang zwischen HWS-Belastungstrauma und
Auftreten einer Raynaud-Krankheit im posttraumatischen Verlauf bekannt ist, ist
die Unfallkausalität des Leidens vorbehaltlos abzulehnen und
stattdessen von einer zeitlichen Koinzidenz auszugehen"), al tinnitus
all'orecchio destro (cfr. doc. _, p. 24: "Der natürliche
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 24.08.1998 und der
im Laufe des September/Oktober 1999 aufgetretenen otovestibulären Störung
rechts - vordergründig Pfeifgeräusch - ist vorbehaltlos abzulehnen"),
ai disturbi alla spalla destra (doc. _, p. 26: "Es ist umbestritten, dass
die Patientin an einem Scapulaknarren leidet, einem Phänomen, das sich bei der
Elevation/Abduktion des Armes über die Horizontale in Zusammenhang mit der
zwangsläufigen Rotation und Drehung des Schulterblattes auf der Thoraxwand
einstellt. Dieses Phänomen ist bei der Patientin nicht auf den Verkehrunfall
vom 24.08.1998 zurückzuführen, sondern ist auf eine Störung des
scapulothoracalen Gleitapparates bei konstitutionell schlechter Polsterung
des Scapulabettes durch dünne Muskulatur zurückzuführen") e, infine, ai
disturbi al braccio destro (cfr. doc. _, p. 26: "Est ist wenig
wahrscheinlich, dass diese Nerven-Kompressionssyndrom unfallkausal entstanden
ist, etwa durch Anschlagen des Handgelenkes rechts am Steuerrad wie später,
anlässlich der neurologischen Untersuchung von Dr. __________ spekuliert
werden").
Per
contro, il Prof. __________ ha ammesso l'esistenza di una relazione di
causalità naturale - perlomeno parziale - fra l'incidente della circolazione
dell'agosto 1998 e la sindrome cervicale, alla quale sono associate delle
residuali cefalee nonché una sintomatologia brachiale a destra (cfr., ad
esempio, doc. _, p. 27).
Il
sanitario interpellato dall'assicurazione ha quindi sostenuto che le attuali
condizioni di salute di __________ possono essere considerate ormai stabilizzate
(cfr. doc. _, p. 31, risposta al quesito n. 7).
Secondo
il dott. __________ - ad essere rigorosi - l'insorgente, a partire dall'inizio
del mese di marzo 1999, non ha più presentato un'incapacità lavorativa da
ricondurre ai postumi dell'infortunio assicurato. Volendo invece largheggiare,
tenuto conto della residuale sindrome cervicale, può essere riconosciuta una
limitazione durevole del 10% dell'abilità lavorativa, imputabile alla necessità
di introdurre delle pause nonché a dei tempi di recupero più lenti (cfr. doc.
_, p. 32, risposta al quesito n. 8.1.: "Aus Sicht der Patientin sind die
Unfallfolgen - residuelle Cervicocephalgie - im Februar 1999 soweit abgeklungen
gewesen, dass sie nicht länger als Ursache für die fortbestehende Arbeitsunfähigkeit
haben angesehen werden können. Im weiteren Krankheitsverlauf haben sich keine
neuen Gesichtspunkte ergeben, die als Unfallfolgen anzusprechen wären. Somit
kann ab März 1999 bis heute unfallbedingt streng beurteilt keine
Arbeitsunfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit geltend gemacht werden. Bei
weitherziger Betrachtungsweise kann aufgrund des Cervicalsyndroms eine
dauerhafte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der Grossenordnung von 10%
beurteilt werden, zurückzuführen auf die Notwendigkeit vermehrter Ruhepausen
und verlängerter Erholungszeiten").
Infine,
lo specialista in chirurgia ha valutato nel 10% la menomazione all'integrità
fisica di cui è portatrice __________ (cfr. doc. _, p. 33, risposta al quesito
n. 9: "Die Integritätseinbusse beläuft sich auf 10% -
leichtgradiges residuelles Cervicalsyndrom mit (cervico-)cephaler und
rechtsseitiger (cercico-)brachialer Komponente").
Con
l'impugnata decisione su opposizione, a conferma della decisione formale del 1°
marzo 2002, l'assicuratore LAINF - tenuto conto unicamente della sindrome
cervicale, considerata la sola conseguenza dell'infortunio del 24 agosto 1998
(cfr. doc. _, p. 7: "Restano ora da valutare le conseguenze sulla capacità
lavorativa da parte dei disturbi salutari in nesso causale con l'evento del
24.08.1998. Il perito medico definisce gli stessi quali una residue sindrome
cercicale con mal di testa residui e una sintomatica brachiale destra …")
- ha dichiarato __________ in grado di svolgere ulteriormente la sua abituale
attività lavorativa con tuttavia un lieve scapito di rendimento, quantificato
in un 10%.
La
ricorrente è quindi stata posta al beneficio di una rendita di invalidità del
10% a decorrere dal 1° febbraio 2002, nonché di un'IMI, anch'esso, del 10%
(cfr. doc. _).
2.10. Fra gli atti
presenti all'inserto, figura il rapporto 28 giugno 2002 della dott.ssa
, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato all'
(cfr. doc. _).
Da questo
documento risulta, segnatamente, che __________ si trova in sua cura dal 30
aprile 2002, per il trattamento di un episodio depressivo grave, i cui sintomi
sarebbero apparsi verso la fine del 2001:
"
(…).
L'attuale patologia depressiva è insorta in
maniera larvata dopo un incidente stradale avvenuto il 24.08.1998, quando alla
guida della propria auto, ferma ad uno stop, fu tamponata da una vettura. Pur
avendo la cintura di sicurezza e l'appoggia testa, subì un trauma a livello
della colonna cervicale. Da allora riferisce una sintomatologia costituita da
dolori alla nuca, al polso destro, cefalea continua e gravativa con parestesie
ai due arti superiori (secondo il suo racconto).
Nell'inverno successivo la paziente presentò una
sintomatologia di Raynaud e successivamente presentò acufeni all'orecchio
destro con una sindrome vertiginosa.
Il 27.04.2001 la paziente presentò un episodio di
tachicardia con formicolio agli arti superiori intensa e grave con consecutiva
vasculite. Dal mese di novembre/dicembre 2001, la paziente riferisce apatia,
abulia, disforia, astenia, insonnia, cefalea gravativa, dolore agli arti
superiori e alla colonna cervicale.
Coinvolta in numerose vertenze assicurative, la
paziente da mesi non svolge più nessuna attività lavorativa, a causa di una
sindrome apatico-abulica-anedonica con facile esauribilità.
Dal momento della mia valutazione, la paziente
non ha presentato nessun miglioramento della sintomatologia depressiva.
A livello finanziario riceve solo fr. 800.00
dall'invalidità, e 247 fr. dalla cassa malati, vivendo quindi prevalentemente
grazie all'aiuto dei genitori.
La personalità precedente viene descritta come
normale; era attiva, dinamica, indipendente, socievole, stimata a livello
lavorativo. Lavora da 13 anni come aiuto fisioterapista presso la fisioterapia
__________ con soddisfazione.
Allo status psichiatrico la paziente non presenta
nessun disturbo cognitivo; non sono presenti disturbi psicotici; non presenta
turbe percettive; nega allucinazioni visive e uditive. Il tono dell'umore é
fortemente deflesso, con idee suicidali passive. Il corso del pensiero è
rallentato, emergono idee di rovina e di sfiducia.
Attualmente la paziente è in terapia con Fluctine
cp 20 mg 2 1 0 0, Valium cp 2 mg 1 1 1 1.
Vista la gravità della patologia psichiatrica
presentata, ho ritenuto la paziente inabile al lavoro al 100% a partire dal 30
aprile 2002.
L'inabilità lavorativa attuale è giustificata dal
quadro apatico abulico e anedonico.
Ritengo che non possa essere recuperata una
abilità lavorativa parziale a medio termine; considerando inoltre le altre patologie
presentate dalla paziente chiedo la rivalutazione del suo caso per una rendita
di invalidità totale."
(doc. _)
Stando
alla certificazione della dott.ssa __________, __________ - al momento
determinante dell'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione (giugno
2002) - presentava dunque una totale incapacità lavorativa di origine psichica
(la suddetta psichiatra ha infatti dichiarato l'assicurata inabile al lavoro a
far tempo dal 30 aprile 2002, cfr. doc. _).
Come si
evince dal considerando 2.9., l'assicuratore convenuto ha sì approfondito, in
primo luogo grazie alla perizia allestita dal PD dott. __________, la questione
riguardante l'eziologia dei diversi disturbi somatici accusati
dall'assicurata, tuttavia, esso ha omesso di valutare l'aspetto psichico,
scegliendo di semplicemente ignorare il contenuto del referto datato 28 giugno
2002 della psichiatra curante, trasmessogli dal TCA unitamente all'ordinanza
del 9 settembre 2002 (cfr. II e IV).
Va
ricordato, a quest'ultimo proposito, che, in base all'art. 3a cpv. 1 LPTCA,
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta di causa,
riesaminare la decisione impugnata.
Così
facendo, l'assicurazione convenuta ha manifestamente violato il proprio obbligo
di accertare le circostanze dell'infortunio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAINF e A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 261s.).
2.11. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza é stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560.
L’autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
é compito dell’assicuratore accertare d’ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata é - secondo l’autore - quello di ribaltare
tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura,
di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente
o per leggerezza (art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF) - costi che, invece, incombono
agli assicuratori.
Nemmeno
l’argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all’assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d’altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l’assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
Del
resto, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,
pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato -
facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 -
che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha
constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il
tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Pertanto,
in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all'assicuratore LAINF convenuto, affinché abbia a valutare -
sottoponendo preliminarmente la pratica ad uno specialista di sua fiducia -
l'esistenza di turbe psichiche e, nell'affermativa, la loro causalità, naturale
ed adeguata, con l'evento infortunistico occorso a __________ il 24 agosto
1998.
Successivamente,
l'assicuratore infortuni dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione
formale, mediante la quale determinarsi in merito al diritto a prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato
all'assicuratore LAINF affinché proceda ad un complemento di istruttoria ai
sensi dei considerandi e renda, se del caso, una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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