AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.62
Data decisione, Autorità:
21.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.62
rs/sc
Lugano
21 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2002 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione dell'11 aprile 2002 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20 luglio
1992 __________ è rimasto vittima di un infortunio che gli ha provocato un
trauma distorsivo della colonna lombare con ernia discale L4-L5 paramediale a
destra e compressione della radice L5. E' stato curato conservativamente,
mantenendo una capacità lavorativa dapprima del 50% e successivamente del 75%
nella sua professione originaria con compiti di carico e scarico (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dalla __________, assicuratore LAINF dell'interessato al momento
dell'evento traumatico (cfr. doc. _).
1.2. In data 11
giugno 1999 l'assicurato - alle dipendenze della __________ quale autista e
quindi assicurato obbligatoriamente presso la __________ - scaricando un camion
è scivolato ed è caduto dalla relativa rampa, riportando una commozione
cerebrale, una contusione lombare e il distacco posteriore del corpo vitreo
dell'occhio sinistro (cfr. doc. _).
Il Centro
sinistri __________ per la __________ ha corrisposto regolarmente le
prestazioni assicurative, più precisamente ha fatto fronte alle spese di cura e
ha erogato le indennità giornaliere al 100% a partire dal 14 giugno 1999 (cfr.
doc. _).
1.3. Con
decisione formale del 17 settembre 2001 la __________ ha negato il diritto alle
prestazioni a contare dal 19 giugno 2000, affermando che a partire da quella
data l'infortunio non ha più avuto alcun ruolo causale con i disturbi lamentati
da __________. A mente dell'Istituto assicuratore è infatti stato raggiunto lo stato
quo ante rispettivamente quo sine (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, la __________, l'11 aprile 2002,
ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
Al
riguardo va osservato che anche le casse malati __________ e __________ hanno
inoltrato opposizione contro il provvedimento del 17 settembre 2001. Tuttavia
esse hanno ritirato tali opposizioni il 20, rispettivamente il 22 febbraio 2002
(cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che
la __________ venga condannata a corrispondergli le prestazioni assicurative
anche dopo il 19 giugno 2000.
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa:
"
(…)
- ,
cittadino italiano, ha lavorato alle dipendenze di __________ e pertanto era
assicurato contro il rischio d'infortunio presso la "".
II
ricorrente ha subito un infortunio professionale il 20 luglio 1992, allorché è
rimasto schiacciato da una paletta di 12 quintali e una trave del camion, a
seguito del quale ha lamentato dolori ingravescenti, acuti in sede lombare. Le
diagnosi sono sfociate nella diagnosi di ernia discale L4-L5
paramediana dx con compressione plausibile della radice L5. La causalità è
stata ritenuta probabile-preponderante e l'interessato ha potuto mantenere una
capacità lavorativa del 75% nella professione. L'allora assicuratore Lainf
(__________) non ha mai definito il caso dal profilo dell'assegnazione di una
rendita, ancorché sia stata accertata un'inabilità lavorativa del 25%.
- L'11
giugno 1999 l'assicurato ha subito un nuovo infortunio professionale, con
caduta da una rampa mentre era intento a scaricare un camion. La caduta avvenne
"di piatto", ovvero con trauma lungo tutta la colonna vertebrale.
II
Centro sinistri __________ per la "__________" quale assicuratore
Lainf ha assunto le prestazioni di legge, segnatamente le spese di cura e
l'indennità giornaliera per l'incapacità lavorativa al 100% dal 14 giugno 1999
al 19 giugno 2000.
- II 19 giugno
2000 l'assicurato è stato peritato dal dr. med. __________. Quanto agli esiti,
egli ha segnatamente confermato la riacutizzazione
della sindrome lombare sulla conosciuta protrusione discale L4-L5,
stenosi del canale vertebrale. II professionista ha ritenuto esaurita la
causalità naturale, osservando come si fosse in presenza di fattori estranei
all'evento, segnatamente una degenerazione segmentale L4-L5-S1 con protrusioni
discali e stenosi del canale spinale. II signor __________ è stato pertanto
ritenuto inabile al lavoro in misura del 25%, percentuale già presente prima
del trauma, con l'avvertenza che il caso poteva essere assunto
dall'assicuratore Lainf sino al 19 giugno 2000, dopo di che esso doveva
ritenersi chiuso per i postumi dell'infortunio dell'11 giugno 1999 avendo
l'interessato raggiunto lo stato quo sine. II professionista lo ha nondimeno
ritenuto inabile al lavoro in misura completa per motivi rilevanti da malattia.
Tali
conclusioni sono state per intero assunte con decisione del 17 settembre 2001.
- Con decisione del 17 settembre 2001, la
"__________" ha posto termine al versamento delle prestazioni con
effetto retroattivo al 19 giugno 2000, siccome l'evento dell'11 giugno 1999 ha
semplicemente cagionato un peggioramento transitorio, comunque nessuna lesione
traumatica, in quanto la degenerazione segmentale L4-L5-S1 con protrusioni
discali e stenosi del canale spinale sarebbero elementi già conosciuti in
precedenza.
II
ricorrente ha inoltrato tempestiva opposizione cautelare il
18
ottobre 2001, che ha indi motivato in data 23 gennaio 2002 tosto ricevuto
l'incarto, che è stata respinta con la decisione qui dedotta in giudizio. La
medesima si fonda sul referto del dott. med. __________ del 18 luglio 2000, il
quale ritiene esaurita la causalità naturale derivante dall'infortunio dell'11
giugno 1999 dacché si è in presenza di uno stato quo sine. L'infortunio non era
suscettibile di provocare una degenerazione segmentale L4-L5-S1, e questo
nonostante gli esiti dell'infortunio del luglio 1992.
-
Giusta l'art. 36 cpv. 1 Lainf, le
prestazioni sanitarie, i rimborsi spese, le indennità giornaliere e gli assegni
per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte
conseguenza dell'infortunio. La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare a
questo riguardo che quando uno stato di malattia preesistente è aggravato o
appare consecutivamente ad un incidente, il dovere dell'assicurazione infortuni
di riconoscere delle prestazioni cessa se l'incidente non costituisce la causa
naturale (e adeguata) del danno, sia allorché quest'ultimo è la risultante di
cause estranee all'incidente. Questo è il caso quando lo stato di salute
dell'assicurato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'incidente (statu quo ante) oppure a quello che sarebbe sopraggiunto presto
o tardi anche senza l'incidente a seguito di uno sviluppo ordinario (statu quo
sine) (cfr. RAMA 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b). A contrario, fintanto che
lo statu quo sine vel ante non è ristabilito, l'assicuratore-incidenti deve
assumere il trattamento dello stato di malattia preesistente, nella misura in
cui è stato cagionato o aggravato dall'incidente.
-
Nella concreta evenienza, dalla documentazione
medica si evince che l'ernia discale
L4-L5 paramediana destra è apparsa
immediatamente dopo l'infortunio del 20 luglio 1992 (cfr. referto dr. med.
__________ 31.10.1995). Prima dell'evento del 20 luglio 1992 il ricorrente non
presentava sintomi di ernia discale
L4-L5 paramediana dx, per cui tali
postumi rilevano dall'incidente del 20 luglio 1992. II legame di causalità
naturale è stato pertanto riconosciuto in misura probabile-preponderante (cfr.
il cennato referto, pag. 3), il che significa che, senza l'evento
infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto
allo stesso modo. Per contro, la giurisprudenza non chiede che l'infortunio sia
la causa unica ed immediata del danno alla salute. Ora, a più di otto anni
dall'evento evocato e dopo un nuovo infortunio intervenuto l'11 giugno 1999, è altamente verosimile, nel senso della probabilità
preponderante, che sia comparsa un'erniazione più importante con migrazione
mediale e sinistra atta a spiegare l'aggravamento delle condizioni
dell'assicurato, del resto ritenuto inabile al lavoro in misura completa. Da
questo profilo, la perizia medica è del tutto silente e si limita a riferire
che lo stato attuale di salute dell'assicurato sarebbe comunque sopraggiunto
anche senza l'infortunio a seguito di uno sviluppo ordinario (stato quo sine).
In tali circostanze, vi è motivo per ammettere che la caduta dalla rampa
dell'11 giugno 1999 ha aggravato lo stato preesistente del ricorrente ai sensi
dell'art. 36 cpv. 1 Lainf. Ne segue che l'assicurazione infortuni è tenuta ad
assumere i costi cagionati dai trattamenti che si sono resi necessari e dalla
relativa inabilità lavorativa. II presente ricorso dev'essere pertanto accolto
e l'impugnato giudizio annullato.
Prove: perizia medica atta a determinare
l'esistenza di un eventuale stato anteriore degenerativo della colonna
vertebrale." (Doc. _)
1.5. La
__________, tramite l'avv. __________, in risposta, ha postulato un'integrale
reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.6. L'avv.
__________, il 4 novembre 2002, ha trasmesso al TCA una relazione medica del
Prof. Dr. med. __________ dell'8 novembre 1994 (cfr. doc. _) e ha rilevato:
"
(…)
Controparte si oppone all'allestimento di una perizia medica,
siccome tale conclusione sarebbe di parte non suffragata da alcun supporto
medico. A torto. In un referto 8.11.1994, il prof. dr. med. __________ ha, fra
l'altro, consigliato "un nuovo controllo TAC per escludere che nel frattempo
sia comparsa un'erniazione più importante con migrazione mediale e sinistra che
spieghi le particolarità del quadro clinico constatato. D'altra parte vale
sicuramente la pena di investigare il grado di insufficienza segmentaria per il
tramite di uno studio standard e funzionale del segmento lombare in incidenza
laterale". Tali accertamenti non sono mai stati predisposti dal dr. med.
__________, per cui non si può apoditticamente escludere l'esistenza di un
nesso causale naturale tra l'evento assicurato e il danno alla salute.
Viene pertanto ribadita
l'assunzione della prova dell'accertamento peritale medico atto a determinare
l'esistenza di un eventuale stato anteriore degenerativo della
colonna vertebrale." (Doc. _)
1.7. Il doc. _ e
il relativo allegato sono stati trasmessi all'avv. __________, al quale è stato
assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr.
doc. _).
Il
rappresentante dell'Istituto assicuratore è tuttavia rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore
convenuto ha o meno correttamente posto termine al proprio obbligo contributivo
a contare dal 19 giugno 2000.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti
previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso
d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie
professionali.
2.4. Secondo
l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha
diritto alla rendita d’invalidità.
2.4.1. Va comunque
ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nell'evenienza
concreta, con l'impugnata decisione su opposizione, la __________, fondandosi
sul parere espresso dal Dr. med. __________, incaricato dalla stessa di
allestire una perizia in merito al caso dell'assicurato (cfr. doc. _), ha
ritenuto che a decorrere dal 19 giugno 2000 il ricorrente avesse raggiunto lo
status quo sine, ovvero che si fosse ritrovato, dopo un aggravamento momentaneo
del suo stato di salute a seguito dell'evento dell'11 giugno 1999, in quella
situazione che si sarebbe presentata anche qualora non fosse sopraggiunto tale
infortunio (cfr. doc. _).
__________,
dal canto suo, sostiene che a più di otto anni dal primo infortunio del 1992 e
dopo il nuovo evento traumatico dell'11 giugno 1999 è altamente verosimile che
sia comparsa un'erniazione più importante con migrazione mediale e sinistra
atta a spiegare l'aggravamento delle sue condizioni. Egli è del resto stato
ritenuto inabile al lavoro in misura completa. L'assicurato ha inoltre asserito
che da questo profilo la perizia è silente.
Il
ricorrente ritiene dunque che la __________ debba assumere il caso anche dopo
il 19 giugno 2000, visto che la caduta dalla rampa dell'11 giugno 1999 ha
aggravato il suo stato di salute preesistente ai sensi dell'art. 36 cpv. 1
LAINF (cfr. consid. 1.4.).
2.6. L'11 giugno
1999 __________ ha subito un infortunio professionale; mentre stava scaricando
un camion egli è infatti scivolato dalla relativa rampa (cfr. doc. _).
L'assicurato,
il medesimo giorno, si è recato all'Ospedale __________ dove gli hanno
diagnosticato una commozione cerebrale e una contusione lombare. Egli è rimasto
degente in tale nosocomio, presso il Servizio di Chirurgia, fino al 12 giugno
1999 (cfr. doc. _).
Il 2
luglio 1999 il ricorrente è stato visitato dalla Dr. Med. __________,
specialista FMH oftalmologia, la quale ha riscontrato:
"
(…)
Pressione endooculare 14mm. Hg ai due occhi.
Segmento anteriore perfettamente caldo. Cristallino bilateralmente chiaro.
Fondo dell'o.s. in midriasi con lente a contatto papilla ben colorata a bordi
netti, regione maculare pulita vasi a calibro regolari, periferia nessuna
alterazione sospetta per lacerazione, corpo vitreo leggermente distrutto e
distaccato alla base posteriore. Quest'ultimo referto può spiegare le
"mouches volantes" descritte dal paziente." (Doc. _)
Il Dr.
med. __________, medico curante dell'insorgente, il 6 settembre 1999, ha
invitato il Prof. Dr. med. __________, primario di neurochirurgia dell'Ospedale
__________, a convocare __________ per una visita, indicandogli quanto segue:
"
(…)
Diagnosi
Esiti di trauma contusivo colonna lombare con
protrusione discale
L5-S1 (referto RMI 5.8.1999).
Anamnesi patologica
Sindrome lombovertebrale cronica recidivante in
stato dopo trauma distorsivo della colonna lombare nel 1992, con
lombosciatalgia a dx e discopatia a livello L4-L5 a dx.
Osservazioni
Ricordo che questo paziente ha già subito nel
1992 un trauma distorsivo della colonna lombare, con ernia discale L4-L5
paramediale a dx e compressione della radice L5, è stato curato
conservativamente e con una ripresa del lavoro al 75% come autista della __________
(visitato anche da lei).
Al 11.06.1999 cade dalla rampa del proprio camion
(altezza ca. 1.5 m) e all'__________ viene diagnosticata una commozione
cerebrale, una contusione lombosacrale. Gli esami ragiologici della colonna
lombare e bacino sono normali e decorso senza complicazioni.
In seguito peggioramento della sindrome
lombosacrale, con disturbi sciatalgici bilaterali, la TAC presenta una
fissura dell'anello fiborso con lieve protrusione paramediale e foraminale a dx
del disco senza segni per una compressione radicolare. Presenza di una lieve
protrusione diffusa del disco L5-S1 con irritazione della radice L5, senza
segni di compressione.
Attualmente il paziente accusa sotto sforzo
(leggeri lavori di giardinaggio) un aumento dei dolori lombosacrali, riesce a
camminare solo ca. 30 min., in seguito accusa dolori lombari irradianti verso
l'arto inferiore sx." (Doc. _; la sottolineatura è del redattore)
Il 27
settembre 1999 il Prof. Dr. med. __________ ha esaminato l'assicurato.
Dal
rapporto del 28 settembre 1999 risulta che:
"
(…)
Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati
delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente,
vittima di un trauma vertebrale nel 1992 e sottoposto ad una valutazione
specialistica nel nostro Servizio nel novembre 1994, ha beneficiato di cure
conservative su base stazionaria nei Centri di __________ e di __________
(l'ultima delle quali 2 anni or sono) mantenendo una capacità lavorativa
dapprima di 50% e successivamente del 75% nella professione originaria di
autista con compiti di carico e scarico. Un trauma (probabilmente assiale) sul
segmento lombare nell'ambito di una caduta (giugno 1999) ha determinato una
recrudescenza netta dei dolori lombari ed un'accentuazione anche dei disturbi
negli arti inferiori con dominanza del lato sinistro.
Per quel che concerne i dolori vertebrali
transizionali essi sono qualitativamente identici a quelli discussi nel 1994,
ma senz'altro più intensi senza segni manifesti di instabilità, ma con una
componente chiaramente dinamica. Quest'ultima è ritrovata anche per i disturbi
negli arti inferiori che presentano inoltre alcuni tratti di claudicatio
intermittente più spinale che racolare e distanze comunque dell'ordine di un
km.
La documentazione radiologica e la diagnostica
per immagini messe a disposizione non rivelano alterazioni sostanziali rispetto
al 1994, come suggerito dal quadro clinico.
In tal senso pensiamo valga la pena di sottoporlo
ad una cura conservativa su base stazionaria in uno dei 2 centri indicati,
riservando la discussione sull'opportunità o meno di un intervento
neuro-ortopedico (esiste una stenosi spinale in L4 ed L5, un bulging, disturbi
statici e sicuramente anche un problema discogeno all'origine delle algie
vertebrali) ad una valutazione nell'ambito del nostro gruppo interdisciplinare
per i problemi del rachide (GIR) nel caso in cui questi trattamenti si
rivelassero inefficaci.
È evidente tuttavia che una decisione chirurgica
dovrà essere considerata con molta prudenza non soltanto per l'assenza di
componenti morfologiche massicce, ma anche tenuto conto dell'età del paziente e
della cronicizzazione dei disturbi." (Doc. _; la sottolineatura è del
redattore)
Dal 10
novembre al 1° dicembre 1999 il ricorrente è stato sottoposto a una cura conservativa
presso il Centro di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _).
Il 15
dicembre 1999 il Direttore medico di tale Centro Dr. med. __________ e il Dr.
med. __________ hanno allestito la seguente relazione indirizzata al medico
curante dell'assicurato:
"
(…)
Diagnosi:
- Riacutizzazione di una sindrome lombovertebrale cronica,
recidivante con componente spondilogena a sinistra su una scoliosi
destro-convessa, uno stato dopo morbo di Scheuermann e la presenza di una
discopatia a livello L4-L5-S1.
Diagnosi collaterali:
-
Erniotomia inguinale bilaterale nel 1985.
-
Stato dopo gastrite (1997).
-
Stato dopo asportazione di due polipi del colon endoscopicamente
10 anni fa.
Trattamento riabilitativo e decorso:
Mi permetto di non ritornare sull'anamnesi di questo
paziente in quanto a lei già ben nota ed ampiamente descritta nei rapporti che
ha avuto la gentilezza di allegarci. Si tratta di un paziente già noto nel
nostro Centro per un precedente ricovero nel gennaio 1998. Ci è stato
attualmente inviato per esiti da trauma contusivo della colonna lombare a
seguito di una caduta sul lavoro l'11.06.1999. Da allora il dolore ha
cominciato ad irradiarsi agli arti inferiori, in particolare a sinistra fino
all'alluce. La MRI lombare del 05.08.1999 ha messo in evidenza una
protrusione peramediana-recessale e foraminale a destra a livello L5-S1 con
accentuazione foraminale a destra dove il disco è a contatto con la radice L5,
che potrebbe spiegare un'irritazione della stessa, senza segni di una
compressione. Il 27.09.1999 il paziente è stato valutato dal prof.
__________, che confermava una sospetta claudicatio spinale senza cambiamenti
sostanziali clinici e radiologici rispetto ad una precedente valutazione del
1994, proponendo la continuazione di un trattamento conservativo fisioterapico
intensivo stazionario, ed in seguito rivalutazione clinica e radiologica da
parte del team interdisciplinare del rachide in caso di insuccesso terapeutico.
All'entrata si presentava in buone condizioni
cliniche generali, presentava delle algie su pressione a livello dell'ultimo
segmento della colonna lombare, in particolare a livello della cresta iliaca
superiore posteriore a sinistra. Punti Valleix positivi a livello gluteale a
destra. Il tono dei muscoli paravertebrali era aumentato, la mobilità della
colonna lombosacrale risultava diminuita, in particolare in inclinazione a
latero-flessione di destra (DDS 20 cm, Schober 10-14 cm).
Disturbi della sensibilità a livello degli arti inferiori, non
chiara distribuzione dermatomerica che ci sembrano piuttosto di tipo
pseudo-radicolare. Trofismo, tono muscolare e forza agli arti inferiori
conservati. Riflessi tendinei simmetrici e normovivi. Non segni midollari, né
disturbi degli sfinteri. Polsi periferici tutti palpabili e senza soffi. Apparato
osteoarticolare periferico nella norma.
L'intervento fisioterapeutico era composto da
sedute giornaliere individuali in piscina ed in palestra e prevedeva iI
riconoscimento delle posture viziate con conseguenti esercizi di
autocorrezione, prima statica poi dinamica, quindi esercizi di allungamento con
lo stretching delle catene muscolari rigide e rinforzo
muscolare. II paziente ha inoltre beneficiato di una terapia
di tipo attivo tramite cicloergometro, tapis roulant e
passeggiate all'aperto con lo scopo di migliorare la tolleranza
allo sforzo. Si è pure proceduto ad un approccio fisioterapeutico di tipo
passivo con massaggi, impacchi caldi umidi di fiori di fieno ed elettroterapia
analgesica. Ha eseguito anche esercizi di gruppo ed ha ricevuto istruzioni per
l'ergonomia e per le tecniche di ginnastica da eseguire a domicilio.
Secondo il dottor __________, nostro consulente in reumatologia,
il paziente presenta attualmente una sindrome lombospondilogena con
predominanza a livello della gamba sinistra con particolare interessamento
della parte sinistra, del legamento ileo lombare, della cresta e della spina
iliaca a sinistra, senza chiari segni per una compressione dl tipo radicolare.
A suo modo dl vedere il paziente presenta una certa discrepanza fra i dolori
invalidizzanti ed i reperti clinici e radiologici che lasciano inoltre sorgere
il sospetto di una certa aggravazione della sintomatologia, (per ulteriori
dettagli, vedi rapporto allegato).
È stato dimesso in buone condizioni generali ed avviato al proprio
domicilio.
Terapia all'uscita:
· Vioxx 1/2-0-0
· Antra 20 mg 1-0-0
Proposte ulteriori:
Abbiamo consigliato al paziente di continuare al proprio domicilio
con gli esercizi appresi durante la degenza.
Valutazione professionale:
Per il momento il paziente è da ritenere, a nostro modo di vedere,
abile al lavoro al termine della degenza nella forma parziale del 50%. Ciò
concorda inoltre con quanto espresso dal dottor __________. Lasciamo comunque a
lei la valutazione professionale definitiva." (Doc. _; le sottolineature
sono del redattore)
Il Dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, interpellato dal
centro sinistri __________ l'8 dicembre 1999, ha precisato:
"
(…)
Der Versicherte hatte 1992 eine Rückenverletzung und
arbeitete deshalb später nur noch zu 75%.
Am 11.06.1999 fiel er von einer Rampe, Hospitalisation im Spital __________ wegen einer
Commotio cerebri, Entlassung am 12.06.1999.
Weiterbehandlung durch Dr. __________
in __________. Dieser schreibt am 24.08.1999, dass der Versicherte nach diesem
Sturz auch wieder vermehrte Rückenbeschwerden gehabt habe. Radiologisch hätten
sich keine Verletzungsfolgen ergeben und ein MRT vom 05.08.1999 habe nur eine
Protrusion L5/S1 ohne Kompression einer neuralen Struktur ergeben. Degenerative
Veränderungen der Lendenwirbelsäule scheinen aber schon vorbestanden zu haben.
Damit wurde eine bereits geschädigte Wirbelsäule
erneut traumatisch lädiert. Es wurden dabei aber keine erheblichen Unfallfolgen
im Bereich der Wirbelsäule beschrieben, weder medizinisch, noch radiologisch,
noch im Spital __________a, noch durch Dr. __________ und auch radiologisch fanden sich keine neuen Unfallfolgen. Damit muss
eine erneute reine Contusion der
Wirbelsäule angenommen werden. Solche Contusionen sollten spätestens in sechs
bis acht Monaten wieder völlig abheilen, nach eben kontinuierlicher Besserung.
Der letzte Eintrag auf der Unfallkarte stammt vom
20.09.1999 mit noch voller Arbeitsunfähigkeit, womit aus den Akten nicht
hervorgeht, ob der Versicherte nun wieder die Arbeit in früherem Rahmen
aufgenommen hat. Sollte dies der Fall sein, so könnten eigentlich noch
Unfallfolgen bis Ende 1999 bezüglich des zweiten Unfalls angenommen werden.
Sollte der Versicherte aber weiterhin wegen vermehrter Rückenbeschwerden nicht
arbeiten, so müsste hier effektiv eine begutachtende Untersuchung durchgeführt werden, da rein aktenmässig nicht zu begründen
ist, weshalb der Versicherte infolge der Contusion vom 11.06.1999 nicht wieder teilweise sollte arbeiten können. Es ist nach
den Akten auch anzunehmen, dass die Folgen einer Commotio cerebri sich ebenfalls wieder beruhigt haben."
(Doc. _; la sottolineatura
è del redattore)
Il Dr.
med. __________, specialista in medicina infortunistica, il 19 giugno 2000 su
incarico della __________ (cfr. consid. 2.5.; doc. _), ha visitato
l'assicurato.
Il 18
luglio 2000 il medico ha poi redatto un referto peritale, da cui risulta che
egli, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente e
averne altrettanto puntualmente descritto lo status, ha così valutato la
situazione medica dell'assicurato:
"
(…)
CONCLUSIONE:
-
esiti
di infortunio nel luglio 1992 allorquando il paziente, rimasto schiacciato da
una paletta di 12 quintali e da una trave del camion, subì contusioni varie
specie in sede lombare ove si diagnosticò una ernia distale L4-L5 paramediana
destra con compressione della radice di L5 in presenza di alterazioni
degenerative a livello segmentale lombare, trattata conservativamente con
residua inabilità lavorativa in misura del 25%, saltuariamente anche del 50%;
-
esiti
di infortunio in data 11 giugno 1999 a seguito del quale il paziente ha subito
· trauma cranico con commotio
cerebri, guarito senza reliquati;
· distacco del corpo vitreo
all'occhio sinistro attualmente senza conseguenze (in particolare il paziente
non avverte più la sensazione di "mosche volanti ")
· riacutizzazione della
sindrome lombare sulla conosciuta protrusione distale L4-L5, stenosi del canale
vertebrale.
CAUSALITÀ:
allo stato attuale si può ritenere che la causalità naturale
derivante dall'infortunio dell'11 giugno 1999 è esaurita e si è in presenza di
uno stato quo sine (possibilità inferiori al 50%).
I fattori estranei all'evento sono la degenerazione segmentale
L4-L5-S1 con protrusioni distali e stenosi del canale spinale elementi già
precedentemente conosciuti.
Lo stato quo sine è quindi raggiunto con data 19 giugno 2000 (data
della presente valutazione) a distanza praticamente di un anno dall'avvenuto
incidente e questo in misura largheggiante.
PROCEDERE:
a prescindere dalla questione causale, in base allo stato clinico
attuale, ritengo indispensabile un nuovo consulto specialistico dal Prof. __________ per valutare l'ulteriore procedere terapeutico
da riservare al caso ritenuta la sintomatologia recente intervenuta
recentemente con anestesia a sella e perdita di urina derivante dalla stenosi
del canale midollare.
CAPACITA' LAVORATIVA:
(dialogata, vagliata, stabilita e comunicata al paziente)
il signor __________ risultava inabile al lavoro in misura del 25%
prima dell'evento in causa accaduto l'11 giugno 1999.
A partire dal 11.6.1999 egli è inabile al lavoro in misura
completa.
______________ può assumere il caso fino al 19.6.2000 dopodiché il
caso e da considerare chiuso per i postumi dell'infortunio dell'11.6.1999
avendo raggiunto lo stato quo sine.
Indipendentemente dalla posizione assicurativa di __________
Assicurazione, è d'altro canto ovvio che il signor __________, nelle condizioni
attuali, non sia in grado di riprendere la propria attività lavorativa. Per
questo gli ho anche consigliato di presentare domanda __________.
OSSERVAZIONE:
a fronte dei postumi dell'infortunio dell'11 giugno 1999 non vi
sono le basi per una assegnazione di menomazione alla integrità fisica:
l'infortunio non ha di fatto causato un danno permanente verificabile e lo
stato è da ricondurre alla evoluzione naturale di una situazione precedente,
con una accelerazione transitoria dovuta all'infortunio, rientrata nondimeno
dopo un anno dallo stesso." (Doc. _; le sottolineature sono del
redattore)
2.7. Alla luce
dei referti medici appena riprodotti, il TCA ritiene di poter fondare il
proprio giudizio sul parere espresso dal Dr. med. __________ che vanta del
resto un'ampia esperienza nello specifico ambito della medicina infortunistica.
A mente di tale medico il nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati
da __________ e l'infortunio dell'11 giugno 1999 è estinto e si è in presenza
di uno status quo sine.
Non è
pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dal
ricorrente (perizia medica giudiziaria; cfr. consid. 1.4. e 1.6.).
Al
riguardo va segnalato che l'avv. __________ nello scritto 4 novembre 2002 ha
affermato che una perizia giudiziaria si imporrebbe anche sulla base del
rapporto medico 8 novembre 1994 del Prof. Dr. med. __________, in cui consiglia
un nuovo controllo TAC per escludere che nel frattempo sia comparsa
un'erniazione più importante (cfr. consid. 1.6.).
Tuttavia
dalla documentazione agli atti si evince che sono state effettuate una TAC nel
1994 e una risonanza magnetica nel mese di agosto 1999 (cfr. doc. _), come
d'altronde è già emerso dai referti medici menzionati al considerando
precedente.
Lo stato
di salute dell'assicurato è stato quindi approfonditamente esaminato sia
precedentemente che successivamente all'infortunio dell'11 giugno 1999.
Va, inoltre, ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01;
STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U
257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13
febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV n. 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivo di scostarsi dalle conclusioni del medico esperto in
medicina infortunistica consultato dall'Istituto assicuratore convenuto, se si
considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281,
p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984
in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine,
la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U
291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si
sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,
sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF
125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311
consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti;
STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122
V 160 in fine).
Il rapporto
medico del Dr. med. __________ non contiene in effetti contraddizioni. Inoltre
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI
1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, l'esperto giudiziario ha
espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a
negare che i disturbi alla colonna vertebrale fatti valere dal ricorrente
possano ancora essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio
assicurato dalla __________ in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver
proceduto ad un esame approfondito del caso.
Del resto
la tesi difesa dal Dr. med. __________, secondo la quale, visto che
l'assicurato soffre di una degenerazione segmentale L4-L5-S1 con protrusioni
discali e stenosi del canale spinale, lo status quo sine è stato raggiunto in
misura largheggiante il 19 giugno 2000, a distanza di un anno dall'avvenuto
incidente, risulta in sintonia con la dottrina medica dominante. Quest'ultima
sostiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato
anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi
6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a
contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto
(status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in
Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene
illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica
dominante in materia di traumi vertebrali).
Tale tesi
dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,
conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,
l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa
preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un
infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti
radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle
vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il
trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella
causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,
ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.
inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del
3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il
genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una
contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza
di lesioni degenerative al passaggio lombo-
sacrale -
cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno
dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg.
E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).
2.8. Ritornando
al caso di specie, l'assicurato sembra escludere la preesistenza di un quadro
morboso degenerativo della colonna vertebrale. Egli sostiene che l'ernia
discale L4-L5 paramediana destra sia stata esclusivamente causata
dall'incidente del 20 luglio 1992, visto che prima di tale evento non
presentava sintomi di ernia discale.
Inoltre
il secondo infortunio dell'11 giugno 1999 avrebbe aggravato le sue condizioni
di salute, provocando un'erniazione più importante (cfr. consid. 1.4.).
Tuttavia
ciò è confutato dalla documentazione medica agli atti.
Infatti i
medici che si sono pronunciati a proposito dello stato di salute
dell'assicurato, e meglio il Dr. med. __________, il Prof. Dr. med. __________,
il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________, hanno riconosciuto che questi
soffre di degenerazioni segmentali della colonna lombare che si manifestano
tramite discopatia e stenosi spinale in L4 ed L5, come è anche risultato dalla
risonanza magnetica del 5 agosto 1999 (cfr. consid. 2.6.; doc. _).
Per
quanto attiene poi all'asserzione dell'insorgente concernente il fatto che
l'evento infortunistico assicurato sarebbe all'origine di un aggravamento
determinante dello stato anteriore, va rilevato che al considerando 2.7.,
questa Corte ha già chiaramente illustrato le condizioni - poste dalla dottrina
medica generalmente riconosciuta e fatte proprie dalla nostra Corte federale -
che devono essere soddisfatte affinché si possa ritenere come dimostrato un
peggioramento direzionale di un'affezione degenerativa preesistente della
colonna vertebrale a seguito d'infortunio: gli accertamenti radiologici
devono mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come
l'apparizione oppure l'allargamento di lesioni dopo un trauma.
In
concreto non è assolutamente stato dimostrato che l'infortunio dell'11 giugno
1999 abbia causato la compressione di vertebre o abbia provocato delle lesioni
definitive alla colonna vertebrale oppure un aggravamento delle preesistenti
lesioni di carattere degenerativo.
Al
contrario dagli esami esperiti nei confronti dell'assicurato è risultato che
non si sono prodotte alterazioni sostanziali rispetto alla situazione
posteriore al primo infortunio subito dal ricorrente nel 1992, come evidenziato
dal Prof. Dr. med. __________ nel suo referto del 28 settembre 1999 (cfr.
consid. 2.6.; doc. _).
La
risonanza magnetica del 5 agosto 1999 ha, in particolare, messo in luce una
protrusione paramediana-recessale e braminale a destra a livello L5-S1 con
accentuazione foraminale a destra dove il disco è a contatto con la radice L5,
senza segni di una compressione (cfr. consid. 2.6.; doc. _).
Di
conseguenza il TCA non può fare propria l'opinione manifestata dall'assicurato,
peraltro non sostanziata da nessun certificato medico.
2.9. In simili
condizioni, dato che traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt'al più, di
provocare un peggioramento temporaneo dello stato anteriore del rachide della
durata di alcuni mesi dal giorno dell'infortunio (cfr. consid. 2.7.), il TCA
ritiene che la __________, relativamente ai disturbi lamentati dall'assicurato
alla colonna vertebrale lombare con irradiazioni agli arti inferiori, abbia
correttamente negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 19
giugno 2000.
In
effetti, è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr.
consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio dell'11 giugno 1999
non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione ai problemi alla colonna
vertebrale, la quale ha raggiunto lo status quo sine (cfr. consid. 2.4.1.).
Va per di
più sottolineato che il Dr. med. __________ ha puntualizzato che la valutazione
dell'intervento dello status quo sine a un anno di distanza dall'incidente
dell'11 giugno 1999 è stata effettuata "già in misura
largheggiante" (cfr. consid. 2.6., doc. _).
2.10. Per quanto
concerne la commozione cerebrale e il distacco del corpo vitreo dell'occhio
sinistro riportati dal ricorrente a seguito dell'infortunio dell'11 giugno 1999
(cfr. consid. 2.6.), va rilevato che dalla documentazione medica agli atti emerge
che tali disturbi si sono comunque attenuati, fino a una completa remissione
(cfr. consid. 2.6.; doc. _).
Occorre
dunque concludere che a livello del cranio e dell'occhio sinistro è intervenuto
lo status quo ante (cfr. consid. 2.4.1.).
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte deve pertanto confermare l'impugnata
decisione emanata dalla __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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