AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.38
Data decisione, Autorità:
09.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00038
mm
Lugano
9 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2002 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
luglio 1999, __________ - dipendente del Garage __________ e, perciò,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è scivolato sul
suolo bagnato ed ha picchiato a terra la spalla sinistra con il braccio in
estensione, riportando una contusione diretta della spalla sinistra con rottura
transmurale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2001, l'assicurato è
stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 10% a far tempo dal
1° maggio 2000, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%
(cfr. doc. _).
La
suddetta decisione formale è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. Il 19
febbraio 2001, __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico
interessante, segnatamente, la spalla sinistra (cfr. doc. _).
L'__________
ha riconosciuto anche per questo secondo caso la propria responsabilità.
1.3. Sentito il
parere del medico di circondario, con decisione formale dell'11 ottobre 2001,
l'assicurato è stato dichiarato completamente abile al lavoro entro i limiti
della rendita di invalidità di cui già era al beneficio. Ad __________ è quindi
stato negato il diritto ad una rendita e ad un'indennità per menomazione
all'integrità aggiuntive (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ per conto di __________ (cfr. doc.
_), l'assicuratore LAINF, in data 22 febbraio 2002, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 24 maggio 2002, __________, sempre patrocinato dalla
__________, ha chiesto che gli venga "… riconosciuto un grado di
invalidità maggiore di quello stabilito dalla __________ nonché un capitale a
titolo di menomazione all'integrità fisica" (cfr. I, p. 3), osservando, in
particolare, quanto segue:
"
(…)
Con il presente ricorso il ricorrente vuole
opporsi alla decisione su opposizione della __________ la quale si basa su
indagini e perizie che non hanno valutato a fondo quale delle due
sintomatologie, quella traumatica o degenerativa, influisca maggiormente sul
suo stato di salute.
A questo proposito si attira l'attenzione di
questo lodevole Tribunale sulle difficoltà del medico curante del ricorrente,
il quale esplicitamente nel suo ultimo rapporto del 13.12,2001 ha affermato
quanto segue:
« Trattandosi di una sintomatologia in parte di origine
traumatica, in parte degenerativa, esiste una certa difficoltà nel valutare
il grado di danno all'una o all'altra patologia.»
(…)
… Visto quanto precede, in ragione del fatto che
il ricorrente è attualmente impedito ad effettuare parecchi lavori quotidiani e
che spesso si deve recare dal medico e che i medici, sia della __________ come
quello curante, non sono stati in grado di determinare con un alto grado di
verosimiglianza quale patologia abbia causato in maggior misura il danno alla
salute, si chiede che questo lodevole Tribunale ordini una perizia medica
approfondita che finalmente possa dare una risposta a questo fondamentale
quesito." (I)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.6. In corso di
causa, __________ ha prodotto il certificato del 10 giugno 2002 del suo medico
curante, il dott. __________ (cfr. doc. _).
In data
18 giugno 2002, l'assicuratore convenuto ha preso posizione al riguardo (cfr.
VIII).
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione a sapere se, a dipendenza dell'evento
infortunistico di cui l’assicurato é rimasto vittima nel febbraio 2001, la
rendita di invalidità del 10%, assegnatagli dall’Istituto assicuratore
convenuto a seguito dell’infortunio dell'11 luglio 1999, debba o meno essere
aumentata. Analogo discorso vale per l’indennità per menomazione all’integrità.
2.2. Rendita
d’invalidità
2.2.1. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1°
gennaio 1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle
assicurazioni sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività ed in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Nondimeno,
se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993, U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b).
2.2.2. A seguito
dell’infortunio dell'11 luglio 1999, l’assicurato é stato posto al beneficio di
una rendita di invalidità del 10% a contare dal 1° maggio 2000 (cfr. doc. _).
Dagli
accertamenti esperiti dall'__________ é emerso, in primo luogo, che __________
- a fronte di invalidanti disturbi di natura morbosa alle spalle, ai gomiti ed
al rachide cervicale - si era visto costretto, già prima di rimanere vittima
del suddetto evento traumatico, a modificare la propria attività lavorativa, nel
senso che aveva fortemente limitato il proprio impegno nelle mansioni
specifiche di meccanico (cfr. doc. _: "Prima dell'infortunio 11.7.99, la
mia attività nel ramo meccanica si limitava alle diagnosi dei veicoli, con
smontaggio e rimontaggio di piccole parti meccaniche quali protezioni, filtri,
ecc.. Al limite eseguivo qualche controllo dei livelli, cambio olio e piccoli
servizi. Non appena occorreva eseguire lavori dove è necessaria una certa forza
fisica come smontaggio motore, cambio, freni, cerchi ruote e gomme dovevo
essere aiutato da qualcuno. Per quanto riguarda il servizio di soccorso uscivo
con l'autocarro ma anche in questa attività dovevo essere aiutato in quanto non
potevo fare sforzi per i noti disturbi alle braccia, spalle e mani. Malgrado i
disturbi riuscivo a lavorare con le braccia alzate. Per il resto mi occupavo
dei clienti alla ricezione, ritiro pezzi, pratiche di collaudo e messa in
circolazione di veicoli nuovi").
In
occasione della visita medica di chiusura del 9 marzo 2000, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia, diagnosticata una periartropatia
omero-scapolare a sinistra con buona mobilità e solamente lievi segni di impingement,
aveva dichiarato l'assicurato totalmente abile per mansioni di tipo
amministrativo (cfr. doc. _).
Il
suddetto medico di circondario supplente è ancora stato interpellato
dall'assicuratore LAINF convenuto, in vista di definire la questione
riguardante l'esigilità lavorativa. Secondo il dottor________, l'infortunio del
luglio 1999 ha peggiorato la situazione preesistente nella misura di circa il
10%. Egli ha inoltre indicato che, oltre ai lavori prettamente amministrativi,
__________ era ancora in grado di svolgere piccoli lavori di meccanica, con un
limite di carico di 5 kg (cfr. doc. _).
Sentito
da un ispettore dell'__________ il 23 ottobre 2000, il ricorrente ha affermato,
fra l'altro, che, citiamo: "… una rendita ______ del 10% terrebbe
adeguatamente conto del peggioramento alla spalla sinistra e dei maggiori
impedimenti e dolori (doc. _).
In data
" (doc. 17 gennaio 2001, l'__________ ha quindi posto __________ al
beneficio di una rendita di invalidità del 10% (cfr. doc. _), decisione che non
è stata contestata (cfr. doc. _).
In data
19 febbraio 2001, nel prestare soccorso stradale, ___________ è stato aggredito
da tale __________.
Il suo
medico curante ha diagnosticato uno stato dopo contusione dell'emifaccia
sinistra, contusione del labbro, contusione della spalla sinistra, contusione
della scapola sinistra e regione iliacale sinistra, stato dopo contusione del
gomito destro con escoriazioni e borsite acuta olecranica (cfr. doc. _).
Visitato
il 27 luglio 2001 dal dottor __________, dopo un soggiorno riabilitativo ad
__________, __________ - a fronte di una periartropatia omero-scapolare a
sinistra di lieve entità e di un dolore pressorio residuo al sacro sinistro - è
stato dichiarato totalmente abile al lavoro a contare dal 3 settembre 2001
(cfr. doc. _).
Con
certificato del 17 settembre 2001, il dottor __________ ha riferito che il suo
paziente "… non ha mai menzionato i suoi vecchi dolori legati
all'incidente del 19.02.2001. In giugno 2001, il paz. si è recato ad __________
per una terapia di tipo fisico ed ha eseguito due serie di fisioterapia per
l'infortunio a margine. Oggettivamente non mi sono accorto di sequele postinfortunistiche
ed il paziente non ha lamentato nulla che sia attinente a questo infortunio"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore). Egli ha altresì precisato che
l'assicurato presentava una inabilità lavorativa del 50% per "… motivi
che non riguardano l'infortunio del 19.2.01" (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
In data 4
ottobre 2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott.
__________, spec. FMH in chirugia ortopedica, in occasione della quale
__________ è stato giudicato abile al lavoro nella misura della rendita:
"
STATO LOCALE
Spalla sinistra
All'ispezione senza particolarità, alla
palpazione si trova un dolore pressorio sopra al processo coracoideo.
Funzione nella norma. Abduzione/adduzione
180-0-30°, elevazione/retroversione 180-0-30°, extra-/intrarotazione 30-0-90°.
Tutti i test sono negativi: lift-off, Neer,
Palm-up e Jobe.
Gomito sinistro
Si nota una lieve tumefazione sopra l'olecrano,
alla palpazione si sente bene la presenza di una piccola borsa ispessita, con
corpi simile a grani di riso.
La palpazione è dolorosa. Funzione completa.
Nella regione della colonna lombare si trova una
dolenzia proprio nella regione dell'inserzione della muscolatura paravertebrale
a sinistra. Altrimenti nessuna particolarità.
DIAGNOSI
VALUTAZIONE
Lo stato attuale della spalla è invariato.
Nuovi elementi o un peggioramento non sono evidenziabili.
Al gomito destro si trova una borsite cronica,
borsa ispessita con pezzi duri simili al riso.
Nella regione della colonna lombare si trova una
lombalgia, attualmente non molto attiva.
Procedere medico
Per quanto concerne la spalla un ulteriore
trattamento non è necessario.
Per il gomito è consigliabile una cura con una
pomata.
Per i problemi alla colonna lombare, della
ginnastica quotidiana può portare beneficio.
L'assicurato è abile al lavoro nella misura
della rendita."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore)
Con
decisione formale dell'11 ottobre 2001, __________ è finalmente stato
dichiarato abile al lavoro al 100% a far tempo dal 3 settembre 2001 (tenuto
conto della rendita di invalidità del 10% - cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'Istituto assicuratore ha risottoposto
l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, da parte sua, allestito
l'apprezzamento medico del 19 dicembre 2001:
"
(…)
Il 9.3.2000 si procede alla chiusura del caso
10.51689.99.9:
il medico ha trovato la spalla sinistra con una
lieve atrofia del muscolo sovrapinoso, con una dolenzia all'articolazione AC
sinistra alzando il braccio sopra l'orizzontale. Test di Jobe e lift-off-test
positivi.
La forza isometrica d'abduzione è diminuita di
1/4.Forza di prensione buona.
Rotazione esterna 30° e rotazione interna 80° (a
destra 90°).
A seguito di un nuovo infortunio il 19.2.2001
(10.50446.01.4) si procede ad una nuova chiusura il 4.10.2001: il medico trova
un dolore pressorio sopra al processo coracoideo con una funzione della spalla
normale. Lif-off-test, Neer, Palm-up e Jobe negativi.
Al gomito sinistro, il medico trova una piccola
borsa ispessita con corpi simili a grani di riso. La palpazione di questa zona
è dolorosa, la funzione è però completa.
L'esame della colonna lombare risultava
praticamente normale, presenta unicamente di dolenzia nella regione
dell'inserzione distale della muscolatura paravertebrale a sinistra.
VALUTAZIONE
Lo stato attuale alla spalla sinistra è
invariato, se non addirittura migliorato rispetto alla chiusura del caso del
1999. Tutti i test attualmente sono nella norma.
Per quanto concerne il gomito, siamo in presenza
di una vecchia borsite cronica, con i tipici pezzi duri simili ai grani di
riso.
Referto chiaramente non in relazione causale con
l'infortunio.
Nella regione della colonna lombare si trova
invece una lieve lombalgia, non molto attiva.
In conclusione possiamo affermare che lo stato
attuale nella regione della spalla sinistra è migliorato. Lo stato attuale è
favorevole e l'assicurato rimane abile al lavoro nella misura della
rendita."
(doc. _)
2.2.3. Con il
gravame del 24 maggio 2002, l’assicurato si é limitato, in sostanza, a
postulare l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, facendo valere che
non sarebbe stato chiarito a sufficienza, né dal medico fiduciario
dell'__________ né dal curante, "… quale patologia [traumatica o morbosa, n.d.r.]
abbia causato in maggior misura il danno alla salute" (I, p. 3).
Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di
dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione
del dottor ________ - secondo cui, a far tempo dal settembre 2001, l'assicurato
ha ritrovato una piena capacità lavorativa entro i limiti della rendita di
invalidità di cui già era al beneficio (cfr. doc. _) - può validamente
costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica
giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del
26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile
1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'_______ hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95).
D'altro
canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p.
113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; RCC 1988
p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
La valutazione espressa dal medico di circondario dell'______ - già
di per sé convincente e ben motivata - trova pieno riscontro nel rapporto del
dottor __________ relativo alla visita di controllo del 27 luglio 2001, in
occasione della quale era già stata prevista una capacità lavorativa del 100% a
partire dal 3 settembre 2001 (cfr. doc. _).
Un'ulteriore
conferma della fondatezza della tesi difesa dal dottor __________ la si ritrova
nella certificazione del 17 settembre 2001 del curante dell'assicurato. In
quella sede, il dottor __________ ha infatti sostenuto di non avere potuto
oggettivamente constatare delle sequele postinfortunistiche e che, d'altro
canto, anche il suo paziente non aveva lamentato nulla che fosse attinente
all'infortunio del febbraio 2001. Egli aveva inoltre fatto stato di una
inabilità del 50% per motivi estranei all'evento traumatico del febbraio
2001 (cfr. doc. _).
Il fatto
che il medesimo medico curante, il 10 giugno 2002, abbia certificato che
l'infortunio del febbraio 2001 avrebbe "… sicuramente influenzato ed
aggravato la situazione clinica esistente alla chiusura del I. infortunio
(11.07.1999)" (cfr. doc. _), non può essere di soccorso all'insorgente.
In
effetti - oltre ad essersi manifestamente contraddetto (cfr. doc. _) - il
dottor __________ non è stato in grado di illustrare per quali ragioni il suo
paziente non sarebbe più in grado di continuare a svolgere, beninteso nei
limiti della rendita di invalidità del 10%, l'attività - prevalentemente
amministrativa - esercitata al momento in cui rimase vittima del secondo evento
infortunistico.
Con
riferimento a quanto affermato in sede di ricorso, ad ___________ si fa
presente che il medico di circondario dell'__________ ha valutato lo stato
della spalla sinistra (giudicato essere persino migliore rispetto a quanto
constatato in occasione della visita di chiusura del 9 marzo 2000), a
prescindere dalla presenza di disturbi di natura morbosa (cfr. doc. _).
In conclusione,
lo scrivente Tribunale ritiene provato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che __________
ha riacquistato la piena capacità lavorativa (nei
limiti della rendita di invalidità)
nei tempi e nei modi indicati dall'__________ nella decisione impugnata.
2.3. Indennità
per menomazione all'indennità
2.3.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 121).
2.3.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.3.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.3.5. In concreto,
__________ ha chiesto di essere posto al beneficio di un capitale a titolo di
menomazione all'integrità fisica (cfr. I, p. 3). Egli non ha però precisato né
i motivi per cui dovrebbe essergli corrisposta un'IMI aggiuntiva dopo
l'infortunio del 19 febbraio 2001 né, tantomeno, l'entità della pretesa
ulteriore menomazione all'integrità.
Tenuto
conto del fatto che, rispetto alla situazione esistente al momento della visita
di chiusura del 9 marzo 2000, in occasione della quale il dottor __________
aveva valutato in un 5% la menomazione all'integrità presentata dall'assicurato
(cfr. doc. _), non si è potuto dimostrare alcun peggioramento (cfr. doc. _),
questa Corte ritiene che la pretesa di __________ vada senz'altro respinta.
Vista la
conclusione a cui è pervenuto il TCA, può rimanere irrisolta la questione a
sapere se la decisione formale dell'11 ottobre 2001 è parzialmente cresciuta in
giudicato, così come sostenuto dall'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster