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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.35
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00035
mm
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul "ricorso" del 21
maggio 2002 di
__________,
contro
__________,
ritenuto che, - con atto del 21
maggio 2002, __________ ha chiesto l'intervento del TCA nella vertenza relativa
all'infortunio del 9 ottobre 2001 occorsole presso le Terme di __________, che
la oppone alla __________ e, compagnia che assicura contro gli infortuni gli
utenti del suddetto stabilimento termale;
-
con
risposta di causa del 7 giugno 2002, l'assicuratore ha postulato che l'atto
presentato da __________ venga dichiarato irricevibile, facendo difetto la
competenza in ragione della materia del TCA (cfr. III);
-
giusta
l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza
cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le
quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale
di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni
attribuitele dalla legge;
-
l'art. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo
è attribuita la competenza del giudizio;
-
in
casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano da un
contratto d'assicurazione contro gli infortuni retto dalla LCA (cfr. doc. 5),
quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;
-
l'atto in
esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae;
-
competente
per il contenzioso sui diritti invocati da __________ è, invece, la giurisdizione
civile ordinaria (cfr. B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo
1985, p. 21);
-
a norma
dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando
un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,
d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;
-
secondo
l'art. 66 delle CGA, l'assicurato o l'avente diritto possono convenire in
giudizio l'assicuratore, a scelta, al foro ordinario oppure al loro domicilio
in Svizzera (cfr. doc. _);
-
dalle
tavole processuali emerge che __________ è domiciliata all'estero, ragione per
cui il foro competente non può che essere quello del domicilio del convenuto
(cfr. art. 30 cpv. 2 nCost.);
-
di
conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del
Distretto di __________ (luogo in cui è situata la succursale della
__________);
-
l'assicuratore
ha chiesto l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (cfr. III, p. 2);
-
la
giurisprudenza riconosce - eccezionalmente - ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività
da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono
importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale
o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STCA del 22 marzo
2001 nella causa C., inc. 38.2001.35; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid.
7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, § 59, p. 373);
-
in
concreto, per stendere la risposta di causa del 7 giugno 2002, la __________
non ha fatto capo ad un mandatario esterno. D'altro canto, le condizioni appena
esposte non appaiono soddisfatte.
All'assicuratore
non possono quindi venire assegnate ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
"ricorso" é irricevibile.
Gli atti
sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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