AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.31
Data decisione, Autorità:
28.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.31
mm/cd
Lugano
28 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2002 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 5 febbraio 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
febbraio 2001, __________ - dipendente de La __________ in qualità di addetto
al servizio di distribuzione e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso l'__________ - ha perso il controllo degli sci, è caduto ed è andato a
sbattere contro un albero.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato fratture costali in serie a destra, una
frattura stabile della vertebra D12 ed una minima contusione polmonare (cfr.
doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Sentito il
parere del medico di circondario, l'__________, con decisione formale del 7
dicembre 2001, ha dichiarato __________ abile al lavoro in misura del 50% dal
20 agosto 2001, del 75% dal 19 novembre 2001 ed in misura totale a far tempo
dal 3 dicembre 2001 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _),
l'assicuratore LAINF, in data 5 febbraio 2002, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 3 maggio 2002, __________ r, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli indennità
giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 50% anche dopo il 18
novembre 2001 (cfr. I, p. 4).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Come noto, determinante nello stabilire l'inabilità lavorativa é
l'effettiva incapacità, in base a valutazioni mediche, di svolgere l'attività
professionale originaria e non la valutazione medico-teorica dell'incapacità
lavorativa.
Dagli atti di cui all'incarto della __________, specie
per quanto attiene la documentazione attinente il datore di lavoro, risulta
manifestamente come il ricorrente dal 20.8.2001 non svolga più la sua attività
professionale originaria.
Significativa in tal senso appare essere la lettera spedita alla
______ dalla ______ in data 3.12.2001 per cui il ricorrente "non riesce
ancora a svolgere interamente le mansioni concernenti il suo settore
d'attività" (doc._ ). Come pure quella del 18.02.2002
del servizio medico della _______, con la quale il dott. __________ chiedeva un
esame presso il dott. __________ siccome "II signor ________ lavora in un
servizio di distribuzione, ciò che vuol dire che é importante di aver una
situazione soddisfacente a livello di colonna vertebrale" (doc. _). Altrettanto indicativa appare pure essere la lettera interna
alla _____ del 21.2.2002, sempre del dott. __________ al servizio del
personale, con la quale si propongono misure concrete di allegerimento per
migliorare la capacità lavorativa del ricorrente
(doc. _).
D'altra parte il tentativo di ripresa del lavoro al 75% il 19 e
20.11.2001, come voluto dalla __________, é risultato
comunque chiaramente fallito, come attestano il datore di lavoro, il dott.
__________ e il dott. __________ (doc. _). Afferma testualmente in proposito il
neurochirurgo: "II paziente lamenta forti dolori che si manifestano dopo
alcune ore di presenza al posto di lavoro. Quanto afferma appare assolutamente
credibile"
(doc. _).
La causalità tra i disturbi attuali del ricorrente e l'infortunio
occorsogli il 3.2.2001 é medicalmente data. Egli accusa sempre e ancora dolori
nella regione delle fratture costali 8 - 11 a destra, a livello della frattura
del corpo vertebrale D 12, nella regione ischio-pubica a destra dopo frattura
del ramo ischio-pubico, come pure nel fondo schiena, duramente colpito e di
cui al grosso ematoma ben visibile nella foto scattata il 6.2.2001 (doc. _).
Per lenire questi dolori egli fa capo quotidianamente a medicamenti. Prima di
detto infortunio, il ricorrente non ebbe mai disturbi del genere e nemmeno
risultano processi degenerativi preesistenti, in particolare alla colonna
vertebrale.
Afferma in proposito il dott. __________ in data 2.2.2002:
"E' poi noto che lesioni del genere possono provocare disturbi per tempi
prolungati, in qualche caso persino definitivi, specialmente sulla colonna
vertebrale, vista la compromissione delle condizioni statiche. Sono perciò non
rari simili casi che vengono chiusi con l'assegnazione di una rendita parziale
d'invalidità" (doc. _).
Di fatto, come già evidenziato, il ricorrente é tuttora inabile al
lavoro nella misura del 50% e il suo caso é stato nel frattempo annunciato alla
cassa malati del datore di lavoro a far tempo dal 21.11.2001
(doc. _).
Appare quindi idoneo procedere all'allestimento di una perizia da
parte di uno specialista, al di sopra delle parti, incaricato da questo
Tribunale di pronunciarsi sia sul grado d'inabilità lavorativa, sia sui postumi
infortunistici permanenti, sia sulla necessità delle cure fisioterapiche. Da
qui il presente ricorso." (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In data 29
maggio 2002, il ricorrente ha versato agli atti la perizia 24 maggio 2002
allestita dal dott. __________, spec. FMH in medicina generale, per conto del
datore di lavoro di __________ (cfr. VII + allegato).
Chiamato
a prendere posizione al riguardo, l'assicuratore infortuni convenuto ha
prodotto il rapporto 20 giugno 2002 del dott. __________, attivo presso la
Divisione medica di __________ (cfr. IX + allegato).
All'insorgente
è ancora stato concesso di replicare alle considerazioni espresse dal dott.
__________ (cfr. XI).
1.6. Con
ordinanza del 22 luglio 2002 (XIV), il TCA ha ordinato l’esecuzione di una
perizia medica giudiziaria a cura del Prof. dott. __________, attivo presso la
__________.
1.7. In data 28
maggio 2003, il perito giudiziario ha consegnato al TCA il proprio referto
(XXIV), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XXV).
1.8. L’__________
ha preso posizione in data 6 giugno 2003 (XXVI), producendo l’apprezzamento 4
giugno 2003 del dott. __________ (XXVI 1).
è da parte sua rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 5
febbraio 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti
i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la
persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A.
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p.
286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid.
2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79
consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
Va ancora
osservato che, in una sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 366, p. 92s., il TFA
ha stabilito che in caso di danno
alla salute presente soltanto durante un lasso di tempo limitato, il grado
d’incapacità lavorativa non si valuta secondo la limitazione esistente in
un'attività sostitutiva, bensì in base a quella accertata nell'originaria professione. Diverso è invece il discorso qualora lo stato di salute sia
stabile e, quindi, gli impedimenti lamentati
dall'assicurato ormai permanenti. In tal caso, può
essere preteso che egli sfrutti la sua residua
capacità lavorativa in altre attività.
2.4. Dalle tavole
processuali emerge che a proposito dei tempi e delle modalità secondo le quali
__________ ha ritrovato una capacità lavorativa del 100%, sono state espresse
delle opinioni contrastanti fra loro.
In data 6
novembre 2001, l'assicurato - che aveva ripreso il proprio lavoro nella misura
del 50% a far tempo dal 20 agosto 2001 (cfr. doc. _) - è stato sottoposto ad
una visita fiduciaria di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia.
È in
questa occasione che __________ è stato dichiarato abile al lavoro nella misura
del 75% dal 19 novembre 2001 ed in misura completa dal 3 dicembre 2001:
"
(…)
All'esame odierno oggettivamente verifichiamo una mobilità
complessiva della colonna dorso - lombare nei limiti di norma, trofismo
muscolare dell'erettore simmetrico e nessuna dolenzia residuale a livello della
precedente frattura, nemmeno al carico.
Non persiste neppure una componente tendomiotica (tono muscolare
non aumentato, indolente alla compressione).
Dei lievi disturbi, provocabili unicamente alla massima
reclinazione del tronco, in proiezione del transito lombo-sacrale, sono da
interpretare come turbe statiche, a un livello che evidenzia anche un'iniziale
minima discopatia (L5/S1). Questi referti combaciano con il quadro radiologico
(consolidazione completa, senza poter riconoscere un residuo di frattura).
Per quanto attiene all'emitorace destro, persiste un'isolata
dolenzia pressoria (linea ascellare), a livello D7/D8, quadro compatibile con
l'avanzata consolidazione delle fratture, rispettivamente non ancora compiuta
all'altezza delle ultime 3 coste (IX-XI); il parenchima polmonare risulta
normale, nessun residuo pleurico (parietale o nel seno frenico-costale).
La respirazione, anche ai gradi estremi delle escursioni, non
provoca alcun fastidio.
L'arto inferiore sinistro, non coinvolto nell'infortunio del
febbraio scorso, non presenta alcun mutamento rispetto al 1996 (mobilità del
piede, trofismo muscolare, quadro radiologico; tipo ed intensità dei disturbi
residuali).
In base ai referti clinici oggettivi e radiologici, il signor
__________ non necessita più di ulteriori cure specifiche (oltre il termine
del ciclo fisioterapico in corso, né dei controlli medici (tranne esame finale
dal curante).
L'assicurato continua a praticare degli esercizi di rinforzo
muscolare (rachide), praticando (a titolo privato) del nuoto regolare (a
dorso).
Inoltre è indispensabile che il signor __________ (a titolo
privato) normalizzi il suo peso corporeo, eliminando almeno 26 kg.
In merito all'attività professionale l'assicurato, per le
conseguenze infortunistiche può senz'altro riprendere il lavoro in misura del
75% il 19.11.2001 e al 100% entro il 3.12.2001.
L'assicurato viene informato circa le nostre conclusioni in modo
esaustivo e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato
d'infortunio.
A carico del caso 2001 non persiste una menomazione dell'integrità
ai sensi dell'OAINF." (doc. _)
Il 26
novembre 2001, il medico di circondario dell'__________ é ancora stato chiamato
ad esprimersi in merito all'esigibilità lavorativa, dopo che un tentativo di
ripresa nella misura del 75% era fallito dopo appena due giorni di lavoro (cfr.
doc. _):
" (…)
Nel nostro rapporto del 6.11.2001, a seguito di una visita clinica
e
radiologica approfondita abbiamo esposto in dettaglio i motivi,
per cui l'assicurato poteva riprendere il lavoro nell'ambito della
distribuzione della ______ (non pacchi, in macchina o ciclomotore), nella
misura stabilita, a distanza di quasi 9 mesi dell'infortunio iniziale).
Questo apprezzamento si basa sui referti oggettivi clinici e
strumentali, mentre il dott. __________, nel suo rapporto del 16.11.2001 rinvia
unicamente alla (soggettiva) "dolenzia alla
palpazione eseguita sulle costole fratturate e sul processo spinoso D12".
In base a tutti i risultati dettagliati degli esami clinici, anche
funzionali (sotto carico) è esigibile lo svolgimento dell'attività
(motorizzata), porta lettere, mansione che non comporta l'alzare e trasportare
dei pesi elevati, d'altronde pure questo in teoria ben possibile, considerata
la perfetta guarigione della frattura D12 completamente
composta.
A distanza di 9 mesi, visti tutti i risultati, non riteniamo
indicata la prosecuzione di ulteriori cure fisioterapiche, tanto meno a titolo
stazionario.
In base a queste considerazioni e visto che da parte del dott. _________
non vengono presentati nuovi elementi medici, finora sconosciuti, devono essere
integralmente confermate le nostre conclusioni." (doc. _)
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. _), l'Istituto
assicuratore ha sottoposto l'intero incarto al dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica presso la Divisione medica di __________, il quale ha, da
parte sua, allestito l'apprezzamento del 31 gennaio 2002:
"
(…)
Es ist wohl kaum etwas daran zu beanstanden, dass Dr. __________ Herrn __________ Angaben darüber
glaubt, dass er im Verlaufe des Tages Schmerzen bekomme. Damit ist aber leider
die Frage der Entschädigung durch die Versicherung bzw. die Frage der sog.
„zumutbaren Arbeitsfähigkeit" nicht beantwortet. Die Arbeitsfähigkeit
wird, soweit ich dies weiss, im UVG-Bereich nicht so sehr aufgrund von
glaubhaften Äusserungen über Schmerzen bestimmt, sondern sie sollte eigentlich
über den Modifikator „Zumutbarkeit" abgeschätzt werden. Diese Methode der
Einstufung hat sich allerdings bei Ärzten ausserhalb der ______ praktisch
nicht etablieren können, da es sich um einen juristischen Begriff
(Zumutbarkeit) handelt, welcher in der Medizin völlig ungebräuchlich ist und
welcher auch nicht annähernd zuverlässig aus Kenntnissen über Diagnosen und
von üblichen Verläufen abgeleitet werden kann. Zumindest soviel dürfte den
meisten Ärzten klar sein: Ein gewisses Mass an Schmerzen kann von einem
Versicherten erwartet werden, sofern die Schmerzen nicht wirklich unakzeptabel
oder gar Ausdruck einer Schädigung sind, also letztlich seinen Gesundheitszustand
gefährden. Bei Herrn __________ bestehen keine Anhaltspunkte für eine
körperliche Gefährdung durch längeren Verbleib am Arbeitsplatz als er es bisher
bewerkstelligt hat.
Leider geht aus den Angaben von Dr. ________ nicht hervor, welche Tätigkeiten oder
allenfalls welche Körperpositionen zu den „glaubhaften" Beschwerden
geführt haben. Möglicherweise könnte Herrn _________ bei Kenntnissen darüber
eine gewisse Anpassung am Arbeitsplatz angeboten werden. Wie den Angaben eines
Mitarbeiters im Postbetrieb vom 21.8.2001 entnommen werden kann, ist Herr
_________im Verteilungsservice tätig. Es bestünden gewisse Möglichkeiten
körperlich leichtere und auch bezüglich Körperpositionen abwechslungsreichere
Tätigkeiten anzubieten. Inwiefern Herr _________ grössere Lasten mit
ungünstiger Körperpositionen zu bewegen hat, geht aus diesem Bericht nicht
hervor. Einem Schreiben des Arbeitgebers vom 3.12.2001 sind dazu nähere
Kenntnisse zu entnehmen: Es gehe darum, am Morgen die Verteilung vorzubereiten,
die Säcke mit Briefen zu beladen um diese dann auch zu öffnen
(durchschnittliches Gewicht 20 bis 30 kg). Daraus müssten einzelne Päckchen mit
Durchschnittsgewicht von 2 kg herausgenommen werden. Diese Päckchen müssten
dann bearbeitet und schliesslich verteilt werden mit gewissen Hilfsmitteln, u.
a. einem Wagen. Am Nachmittag müsse er zusammen mit anderen Beamten wiederum
Säcke beladen und öffnen, mit Korrespondenz welche einkomme (vor allem Briefe,
ähnliches Gewicht wie oben genannt); dann müsse er diese Korrespondenz für
seine eigene Tour sortieren und Vorbereitung für den nächsten Morgen treffen.
Im Moment sei Herr _________ zu 50 % beschäftigt, dies aufgrund von Angaben
seines Vertrauensarztes und er schaffe es noch nicht in vollem Umfange in
seinem bisherigen Arbeitsbereich tätig zu sein.
Es fehlen nun Kenntnisse darüber, ob Herr _________
sich inzwischen in der Lage sieht bzw. dies auch umgesetzt hat, wieder in
vollem Umfange tätig zu sein. Ein anderes Heilungsergebnis der Frakturen und
der damit verbundenen Verletzungen von Weichteilen wäre aus medizinischer Sicht
eigentlich nicht akzeptabel. Ich gewinne den Eindruck, dass das beschriebene
Tätigkeitsprofil eigentlich dem entspricht, was die ______ einem Versicherten
nach Konsolidation seiner Frakturen zugemutet werden kann, so wie dies Dr. _________ dargelegt hat." (doc. _)
Delle
indicazioni diverse circa il grado di capacità lavorativa dell'assicurato, si
ritrovano - oltre che nelle certificazioni dei dott. __________ e __________ -
nel referto peritale 24 maggio 2002 che il dott. __________, spec. FMH in
medicina generale, ha allestito per conto de La __________ a:
"
(…)
Prognosi riguardante la capacità lavorativa?
In base agli atti, alle dichiarazioni del
paziente ed ai reperti, in accordo con i medici curanti, sono dell'avviso che
il signor ________, a causa dei dolori persistenti alla colonna vertebrale,
almeno per il momento non possa più svolgere l'attività originaria di addetto
alla distribuzione quale portalettere. Il paziente stesso afferma non sentirsi
più in grado di svolgere questa attività lavorativa, nemmeno in misura
parziale, mentre afferma poter continuare senza problemi l'attività attuale,
più leggera, nella misura del 50%.
Ad un anno e 3 mesi dall'infortunio, dato che i
disturbi persistono, la prognosi non appare favorevole però, considerato il
fermo desiderio dichiarato dal signor __________ di voler ad ogni costo
ulteriormente migliorare lo stato clinico e se possibile poter riprendere la
professione di addetto alla distribuzione, prima di trarre conclusioni
definitive direi di attendere ancora alcuni mesi, vale a dire fino all'autunno
2002, per vedere se, tramite misure terapeutiche adeguate, eventualmente una
nuova cura fisioterapica-riabilitativa intensa, vi sarà un miglioramento della
sintomatologia. In merito mi sono permesso di consigliare al paziente di
svolgere regolarmente esercizi specifici di rinforzo della muscolatura della
schiena ed addominale a domicilio ed in una palestra sotto guida esperta e di
fare il possibile per perdere peso corporeo.
Parallelamente per il momento la prognosi
riguardante la capacità lavorativa rimane aperta.
Restrizioni mediche e limiti di sforzo?
A causa dei disturbi alla schiena il paziente
dovrebbe evitare di svolgere lavori che comportano il sollevamento ed il
trasporto di pesi superiori ai 5 kg ed evitare di mantenere la posizione
eretta, seduta o con il tronco anteflesso per periodo prolungato. In un lavoro
con queste caratteristiche, come ad esempio sorvegliante o custode, la capacità
lavorativa potrebbe anche essere superiore al 50% attuale.
Pertanto
il paziente permane inabile al lavoro al
50% dal 20.08.2001.
Se la situazione clinica non dovesse migliorare
per la fine del corrente anno sarà poi compito dell'Azienda valutare
l'opportunità di offrire al signor __________ un posto di lavoro con le
caratteristiche citate, in caso contrario si andrà verosimilmente verso un
pensionamento parziale anticipato per motivi medici o una riqualifica professionale
a carico dell'assicurazione invalidità, considerando che si tratta di una
persona volonterosa con una doppia formazione di cuoco e funzionario _________.
Osservazioni
A mio modesto parere i disturbi attuali accusati
dal paziente sono da ricondurre alle lesioni subite nell'infortunio del
03.02.01 che è stato sicuramente violento (il paziente ha passato la prima
notte in cure intense!) e che ha causato lesioni strutturali ed oggettivabili
(frattura del corpo vertebrale D12, di 7 coste in serie e del bacino!) per cui
condivido l'opinione dei curanti Dr. ________ e Dr. _________ sia per quanto
riguarda la causalità che per quanto attiene la capacità lavorativa. In merito
alla causalità bisogna anche evidenziare che il paziente presenta solo una minima
scoliosi lombare ed una lieve incipiente discopatia L5-S1 che non possono
essere all'origine dei disturbi attuali alla colonna lombare ed infatti, prima
del 03.02.01, mai ebbe dolori alla schiena.
La decisione della __________ di chiusura del
caso dopo appena 10 mesi dall'infortunio è per lo meno affrettata e sicuramente
contestabile sapendo che per prassi i disturbi conseguenti a semplici
contusioni della colonna vertebrale senza lesioni ossee vengono accettati dalla
_________ stessa fino ad un massimo di 12 mesi."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Da notare
ancora che le considerazioni espresse dal dott. __________ sono state
criticamente commentate dal dott. __________, con il suo rapporto datato 20
giugno 2002:
"
(…)
Ich denke, das diese Äusserungen von Dr. __________ durchaus anerkennenswert sind.
Letztlich stellt sich aber die Frage, was nach einem Zeitraum von nunmehr doch
über einem Jahr noch an Verletzungsfolgen bessern kann (mit oder ohne
ärztliches Zutun), lediglich durch Muskeltraining, durch den Faktor Zeit und
durch Schonung am Arbeitsplatz. Letzteres dürfte eine vergebliche oder wenig
aussichtsreiche Hoffnung sein, keine realistische Heilungsaussicht. Das
langfristige Fernbleiben am angestammten Arbeitsplatz ist - ohne wirklich gute
medizinische Begründung dafür - weit eher ein invalidisierender
(Invaliditäts-fördernder) Faktor als das Gegenteil. Die Gefahr, dass sich der
Betroffene, sein Umfeld und was Alles dazu gehört dabei „entfremden", ist
nicht unerheblich. Eine Hinauszögerung der Wiederplazierung im angestammten
Arbeitsumfeld, ganz erheblich über eine effektive Heilung aus medizinischer
Sicht hinaus, ist kein sinnvolles bzw. kaum je erfolgreiches Unterfangen, was
die Wiederaufnahme der angestammten Tätigkeit anbelangt. Es kommt hinzu, dass
das evtl. „rettende Ufer" einer Rente (dies wurde ja als eine der möglichen
Lösungen des Problemes aufgezeigt) aus medizinischer Sicht wenig fundiert ist.
Klare Gründe, weshalb Herr _________ Rentner werden sollte, gibt es jedenfalls
nicht. Den Grund dafür sozusagen durch Arbeitsabstinenz sich zu erkämpfen oder
damit Invalidität zu "beweisen", ist letztlich etwas nicht
Medizinisches.
Erhebliche Zweifel am vorgeschlagenen Szenario zur
Wiedererlangung der bisherigen Arbeitsfähigkeit bzw. zur Wiederbesetzung seines
bisherigen __________ wie von Dr. __________ vorgeschlagen, sind somit leider begründet. Die Hinauszögerung der
Rückkehr in seinen Beruf dürfte nicht die richtige oder die beste Lösung für
das anstehende Problem sein. Der Versicherung (das heisst der ______) muss insofern zu einer etwas restriktiven oder
zumindest etwas kritischen Haltung geraten werden, so wie sie diese ja auch
schon bisher innegehabt hat. Selbstverständlich kann - wie von Dr. _________ vorgeschlagen, wie es gelegentlich
sogar nach banalen Prellungen am Rücken (allerdings zumeist erfolglos oder
sogar mit invaliditätsförderndem Effekt) von der Versicherung gehandhabt wird,
eine Ausdehnung der Leistung auf z.B. ein Jahr nach Unfall, diskutiert werden.
Dass damit Herrn _________ geholfen dabei wird, dass er wieder voll in seiner
bisherigen Tätigkeit integriert sein wird, ist aber mit einem Fragezeichen zu
versehen. Ein anderes Ziel als das Erreichen des bisherigen „Alltags"
(inkl. Beruf) wie vor dem Unfall, kann von uns Aerzten wohl kaum akzeptiert
werden; meines Erachtens kaum vereinbar mit unserem Hoch-Qualitäts-Medizin-Versorgungssystem.
Wenn dies nicht erreicht würde, wäre dies äussers enttäuschend und mit dem
heutigem medizinischem Fortschritt nicht kompatibel." (IX)
2.5. Allo scopo
di chiarire la fattispecie dal profilo medico, il TCA ha ordinato una perizia
giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, specialista
FMH in chirurgia vertebromidollare presso la __________.
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXIV, p.
1-7) ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XXIV, p. 8-10), il dott.
__________ si è scostato tanto dalla posizione difesa dai medici di fiducia
dell'__________, quanto da quella sostenuta dal dott. __________ e dai curanti
di __________, nel senso che egli ha affermato che l'assicurato ha ritrovato
una piena capacità lavorativa soltanto a decorrere dalla metà/fine del mese di
marzo 2002:
" (…)__________3.3.
Alla luce degli atti e di quanto raccontato dal signor __________, è lecito
credere che ci sia stato un irrigidimento eccessivo sia da parte della
__________ che da parte del Signor __________. Nel dicembre del 2001 la ripresa
completa del lavoro di postino, che comporta uno sforzo fisico forse non
eccessivo, ma talora non trascurabile, era prematura.
3.4. Tardiva è stata la ripresa del lavoro in agosto, cioè 18 mesi
dopo l’incidente. Un momento ragionevole di compromesso era quello di 12-14
mesi dopo l’incidente, cioè a metà-fine marzo del 2002. A partire da quel
momento il Signor __________ era nelle condizioni attuali e le conseguenze
invalidanti del trauma erano cessate."
(XXIV, p. 10)
Rispondendo
ai quesiti postigli dalle parti, il perito giudiziario ha, in primo luogo,
indicato che, al momento del consulto, il ricorrente non presentava più alcun
postumo invalidante dell'evento traumatico del febbraio 2001:
" (…)
4.2. Quali delle affezioni lamentate dall’assicurato sono in relazione
causale almeno probabile con l’infortunio 3.2.2001? Motivazioni.
Il signor __________ soffre ora di dolori diffusi
nella regione delle fratture costali. Tali dolori sono dovuti in genere alla
contusione delle parti molli con cicatrizzazione e fibrosi. Essi sono leggeri,
ma credibili e probabilmente destinati a sparire. I dolori brucianti nella
regione lombo-toracale, una volta guarita a perfezione la frattura D10 e la
frattura del bacino, sono anch’essi, per la maggior parte, più l’espressione di
uno schiacciamento e contusione di muscoli, tendini, legamenti e quant’altro
che la conseguenza di una lesione vertebrale, di cui non c’è traccia né clinica
né nella diagnostica per immagini. Anche questi disturbi, che non comportano
più una limitazione nelle sue prestazioni professionali a partire dalla fine di
marzo del 2002, hanno una buona prognosi.
4.3. La frattura D12 è consolidata?
Cfr. 2.2.8 La frattura D10 [recte: D12,
n.d.r.] è guarita.
(…)
5.1. E’ giusto affermare che i dolori ancora
presenti sono conseguenza delle lesioni traumatiche subite e che non esistono
indizi per un’origine extratraumatica totale o anche soltanto parziale?
Non si sono trovate cause extratraumatiche di
dolori o disturbi attuali, ma nemmeno lesioni traumatiche che possano causare
disturbi attuali rilevanti. Le fratture sono tutte guarite e le parti molli,
due anni e passa dall’incidente, sono più o meno del tutto restaurate."
(XXIV,
risposta ai quesiti n. 4.2. e 4.3. di parte convenuta e n. 5.1. di parte
ricorrente).
Il Prof.
__________ ha quindi riconfermato che, tenuto conto unicamente delle sequele
dell'infortunio assicurato__________ ha presentato una capacità lavorativa del
50% sino alla metà/fine del mese di marzo 2002:
"
(…)
4.5. Condivide le valutazioni del dott.
__________ e __________?
Se no, per quali motivi?
Cfr. 1.3.10 , 3.3. e 3.4. Il lavoro del signor
__________ può esser pesante, i dolori e i disturbi erano nel dicembre 2001
ancora rilevanti, e il signor __________ aveva dimostrato buona volontà riprendendo
il lavoro nella misura del 50% e tentando, invano, di lavorare di più. In quel
momento non era opportuno insistere. Una ripresa totale del lavoro sarebbe
stata possibile a partire da metà-fine marzo 2002"
(…)
5.2. Tenuto conto unicamente del danno alla
salute in relazione causale almeno probabile con l’infortunio, si giustifica
l’attuale riduzione della capacità lavorativa al 50%?
Tale riduzione era giustificata fino alla
metà-fine marzo del 2002, poi non più."
(XXIV,
risposta ai quesiti n. 4.5. di parte convenuta e n. 5.2. di parte ricorrente).
Infine,
secondo l'esperto designato dal TCA, il ricorrente non necessita più di alcun
trattamento terapeutico:
"
(…)
4.4. Tenuto conto solo dei (eventuali) reperti
postinfortunistici: sussistono delle cure atte a portare un notevole
miglioramento della situazione ex art. 10 LAINF?
La condizione del signor __________ è migliorata
a tal punto (anche psicologicamente!) che egli s’è sentito in grado di
riprendere a sciare, seppur con l’aiuto di qualche Ponstan. Una seduta
fisioterapica al mese è quanto gli serve, con qualche sporadico Ponstan, per
lavorare e per condurre una vita pressoché normale. Le limitazioni di cui in
1.3.12.1 sono già scemate dal novembre 02 al maggio 03 e sono suscettibili di
diminuire ulteriormente. Non si vede quindi la necessità di alcuna cura per le
conseguenze del trauma del 3 02 01, dopo che il signor __________ è stato
curato in modo ottimale.
(…)
5.3. Se con probabilità preponderante sono
ancora accertabili postumi infortunistici oggettivabili, sono in questo caso
indicate ulteriori cure e da quali terapie sarebbe da attendersi un notevole
miglioramento?
Cfr. 1.3.12.3 La condizione attuale del Signor
__________ è già oggi così soddisfacente, che non c’è alcun bisogno di terapia.
Si torna a ripetere che a partire dalla metà-fine marzo del 2002 le conseguenze
del trauma sono cessate."
(XXIV,
risposta ai quesiti n. 4.4. di parte convenuta e n. 5.3. di parte ricorrente).
2.6. Unitamente
alle proprie osservazioni (XXVI), l’assicuratore infortuni convenuto ha
prodotto un nuovo referto, datato 4 giugno 2003, del dott. __________.
In
particolare, egli ha sottolineato il fatto che la conclusione a cui giunto il
Prof. __________ a proposito del momento in cui l'assicurato è reputato avere
ritrovato una piena capacità lavorativa, ha il carattere di un compromesso e
che pertanto essa deve essere valutata come tale:
"
(…)
Für den Leser dürfte kaum klar werden, was in den
ersten drei Monaten des Jahres 2002 an invalidisierender Schädigung an Heilung
vor sich gegangen sein soll. Eine Impression- oder minimale Kompressionsfraktur
eines Wirbelkörpers im thorakolumbalen Übergang macht in aller Regel nach
dieser Zeit keine Heilungsvorgänge mehr durch welche aus einer Invalidität
herausführen. Das selbe gilt auch für Rippen-frakturen; deren Heilungsresultat
steht wesentlich früher fest. Selbstverständlich
können Beschwerden und auch das vom Betroffenen
selbst durchlebte Krankheitsbild hier deutlich hinterher hinken. Schmerzen
können zudem auch, ohne dass diese einer genauen Struktur zugeordnet werden
können, über längere Zeit, manchmal sogar dauerhaft verspürt werden oder auch
plötzlich ohne ersichtlichen
Grund verschwinden.
Wie dem auch sei: Prof.
__________ hat klinisch und radiologisch feststellen
können, dass die Verletzungen des Skiunfalles vom 3.2.2001 an der Wirbelsäule
vollständig und an den Rippen praktisch vollständig abgeheilt sind. Hinweise
für einen verzögerten Heilungsverlauf der Verletzungen fand er nicht;
lediglich die Disability, das heisst die Behinderung, welche Herr _________
noch verspürte dauerte wesentlich länger als die eigentliche strukturelle
Heilung, jedenfalls wurde dies von Herrn __________ Herrn Prof.
__________ so vermittelt. Er hat sich offenbar erst nach
18 Monaten wieder entschlossen zu arbeiten, wie er sagte, in der Lage gefühlt,
bzw. war er wieder dazu ausreichend motiviert.
Lediglich anhand von Akten ist es für alle
Beteiligten schwierig oder sogar unmöglich, einen Unterschied in der
physischen Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt als die ______ Herrn __________ für
arbeitsfähig eingestuft hat und zu dem Zeitpunkt welchen Prof.
__________ vorgeschlagen hat festzustellen. Sein
Vorschlag für die zeitliche Leistungsbegrenzung ist denn auch klar als
Kompromiss eingestuft worden und sollte meines Erachtens auch als solcher
bewertet werden." (XXVI - la sottolineatura è del redattore)
In caso
di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352
consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt
sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und
Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise
vergleichen").
In
concreto, il rapporto peritale del 21 maggio 2003 non contiene contraddizioni.
D’altra
parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,
piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in
modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame
approfondito del caso.
Lo
scrivente Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le
conclusioni a cui é pervenuto il dott. __________.
Oltre ad
essere un autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa, il
Prof. __________ ha avuto modo di farsi un'idea precisa dei trascorsi
valetudinari del ricorrente, grazie al fatto, da un lato, che gli è stata messa
a disposizione l'intera documentazione (cfr., al proposito, XXIV, p. 2-7) e,
dall'altro, che lo ha visitato personalmente in ben due occasioni (28 novembre
2002 e 6 maggio 2003.
Con le
proprie osservazione alla perizia giudiziaria, l'Istituto assicuratore ha
segnatamente fatto valere che quella a cui è pervenuto il dott. __________
costituirebbe piuttosto una soluzione di compromesso (cfr. XXVI + allegato).
Il TCA
constata invece che la conclusione ritenuta dal perito giudiziario é
principalmente il frutto della ponderazione di alcuni elementi oggettivi che
emergono dagli atti di causa, così come ha lui stesso avuto modo di
sottolineare (cfr. XXIV, risposta al quesito n. 4.5. di parte convenuta:
"… Il lavoro del signor ________ può essere pesante, i dolori ed i
disturbi erano nel dicembre 2001 ancora rilevanti, e il signor __________ aveva
dimostrato buona volontà riprendendo il lavoro nella misura del 50% e tentando,
invano, di lavorare di più. In quel momento non era opportuno insistere. Una
ripresa totale del lavoro sarebbe stata possibile a partire da metà-fine marzo
2002").
Se
proprio nella valutazione espressa dal Prof. __________ si vuole scorgere una
componente di compromesso, ciò è imputabile soltanto alle difficoltà insite nel
dovere valutare a posteriori il grado dell'incapacità lavorativa presentata da
un assicurato durante un determinato periodo di tempo.
In esito
alle considerazioni che precedono, occorre ritenere accertato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che __________ -
tenuto conto dei soli disturbi in relazione di causalità naturale (ed adeguata)
con l'infortunio del 3 febbraio 2001 - ha presentato un'incapacità lavorativa
totale fino al 19 agosto 2001 ed in misura del 50% fino al 31 marzo 2002 (fatta
eccezione per i due giorni [19 e 20 novembre 2001, cfr. doc. _] in cui egli ha
lavorato al 75%).
2.7. Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa
convenuta (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF).
La sua
domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9 aprile
2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione del 5 febbraio 2002 dell'__________ è annullata.
§§ L'__________
è condannato a versare all'assicurato indennità giornaliere corrispondenti ad
una inabilità lavorativa del 100% dal 6 febbraio al 19 agosto 2001 e del 50%
dal 20 agosto 2001 al 31 marzo 2002 (fatta eccezione per i due giorni [19 e 20
novembre 2001] in cui egli ha lavorato al 75%).
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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