AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.23
Data decisione, Autorità:
04.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00023
mm
Lugano
4 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 dicembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
maggio 1999, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
saldatore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso
l'__________ - è caduto all'indietro mentre stava tagliando un ramo di una
pianta a basso fusto, riportando una frattura __________ dislocata dell'osso metacarpale
I della mano destra (cfr. doc. _).
In data
12 maggio 1999, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi
con 2 viti di trazione presso il Reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale
di __________ (cfr. doc. _).
L'__________
ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 19 agosto 1999 (cfr.
doc. _).
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2000, il suddetto datore di lavoro ha annunciato
all'Istituto assicuratore una ricaduta dell'infortunio del maggio 1999 (cfr.
doc. _).
Il dottor
__________, medico aggiunto presso l'Ospedale regionale di __________, ha fatto
stato di dolori e di gonfiore alla base dell'osso metacarpale I ed ha
consigliato l'asportazione del materiale di osteosintesi (cfr. doc. _),
intervento che ha avuto effettivamente luogo il 7 aprile 2000 (doc. _).
L'assicurato
è stato giudicato nuovamente abile al lavoro a decorrere dal 19 giugno 2000. La
cura medica è invece stata dichiarata chiusa il 28 giugno 2000 (cfr. doc. _).
1.3. In data 10
ottobre 2000, il dottor __________ ha invitato l'__________ a volere convocare
il suo paziente ad una visita fiduciaria di controllo. Egli ha riferito di
persistenti disturbi al pollice destro, di una sindrome cervico-omerale nonché
di una sindrome spalla-mano destra (cfr. doc. _).
Preso
atto delle risultanze di una perizia allestita dalla Clinica di ortopedia
dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha
riconosciuto il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi
localizzati all'estremità superiore destra (cfr. doc. _).
1.4. Sentito il
parere del proprio medico di circondario, il dottor , l',
con decisione formale del 16 maggio 2001, ha negato la propria responsabilità
per quel che concerne i disturbi al rachide cervicale ed alla spalla sinistra,
difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato
(doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. _), rispettivamente da
__________, patrocinato, in seconda battuta, dall'avv. __________ (cfr. doc.
_), l'Istituto assicuratore, in data 20 dicembre 2001, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso dell'8 aprile 2002, __________, sempre rappresentato
dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a
riconoscergli una rendita d'invalidità ed un'indennità per menomazione
all'integrità, d'imprecisata entità, a dipendenza dei disturbi localizzati alla
spalla sinistra (cfr. I, p. 6).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…).
Il ricorrente contesta le conclusioni e la
diagnosi del medico della __________, così come il fatto di avere affermato, in
occasione della visita di cortesia del 21.07.1999 (doc. _), che da
"ragazzo in Tunisia era caduto da cavallo ed ha avuto una lesione alla
spalla sinistra".
A quest'ultimo riguardo il ricorrente ha riferito
al signor __________, redattore del verbale sub doc. _, unicamente il fatto che
prima di svolgere l'attività di fabbro, egli si era occupato della cura e
dell'addomesticamento di cavalli; questo sia nel nostro Paese, sia
precedentemente ancora in __________ suo Paese di Origine. In quell'occasione ,
il signor __________ potrebbe avere inteso, fraintendendo però il ricorrente e
sua moglie (presente all'incontro di cortesia), che il ricorrente fosse caduto
da cavallo già in precedenza e con conseguenze gravi alla spalla.
Di conseguenza non è corretto affermare, come a
pag. 4 ad 4 della decisione impugnata, che "già al momento dell'infortunio
sussistevano delle alterazioni con valenza artrosica alla base della cavità
glenoidea e della testa omerale", in particolare, con effetto invalidante
o tale da rompere il nesso di causalità tra l'infortunio del 7 maggio 1999 e la
sindrome riconoscibilmente invalidate alla spalla sinistra.
In ogni caso il ricorrente, per il tramite del
sottoscritto (cfr. lettera 30.1.2002), ha contestato il rifiuto di prestazioni
assicurative a seguito della sindrome alla spalla anche in ragione della
circostanza - dimostrata - che egli prima dell'infortunio del 7 maggio 1999
godeva di una piena capacità lavorativa, in particolare di una capacità
lavorativa tale da permettergli lo svolgimento di lavori molto pesanti (art. 28
cpv. 3 OAINF).
Inoltre il ricorrente ha altresì sostenuto il
proprio diritto alle prestazioni assicurative in forza dell'art. 9 cpv. 2 OAINF
secondo cui fratture, lussazioni, lacerazioni, stiramenti, ecc. sono equiparate
a infortunio (anche se non dovute a un fattore esterno straordinario) se non
attribuibili indubbiamente a malattia o a fenomeni degenerativi.
Di conseguenza, nel caso concreto, il ricorrente
ha sostenuto che alla luce della dinamica dell'incidente (e delle dichiarazioni
rilasciate di medici curanti e ai doc. _), l'onere della prova della non
sussistenza di un rapporto di causalità adeguata è a carico della __________
poiché:
-
le non contestate circostanze dell'infortunio (la dinamica) sono
certamente adeguate a provocare la sindrome alla spalla sinistra che lamenta il
ricorrente;
-
non è minimamente dimostrato che la sindrome alla spalla sinistra
è conseguenza di malattia o fenomeni degenerativi. (…)" (I)
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. _).
1.7. In data 23
maggio 2002, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte copia di un rapporto
allestito dal dottor __________ per conto della __________ (cfr. doc. _).
ha inoltre dichiarato di accettare la valutazione espressa dal suddetto
specialista ed ha chiesto al TCA di rispondere alla questione a sapere "…
se il ricorrente abbia o meno diritto a una rendita poiché, malgrado "le
alterazioni preesistenti alla spalla sinistra", è indubbio che fino al
giorno dell'infortunio - 7 maggio 1999 - egli godeva di una capacità lavorativa
intera e tale da permettergli lo svolgimento di lavori fisicamente
pesanti" (V).
All'Istituto
assicuratore convenuto è stata concessa la facoltà di presentare delle
osservazioni al riguardo (VI e VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Con il
proprio gravame, __________ ha preteso presentare una lesione parificata ai
postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 (cfr. I, p. 4s.: "…
il ricorrente ha altresì sostenuto il proprio diritto alle prestazioni
assicurative in forza dell'art. 9 cpv. 2 OAINF secondo cui fratture,
lussazioni, lacerazioni, stiramenti, ecc. sono equiparate a infortunio (anche
se non dovute a un fattore esterno straordinario) se non attribuibili indubbiamente
a malattia o a fenomeni degenerativi").
Questa
tesi si rivela essere infondata.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari;
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
del timpano.
L'elenco
è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva,
in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c;
RAMI 1988 p. 372 e 375; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 58; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 202).
La nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo
d’attenuare, in favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione
che il diritto federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori
infortuni LAINF devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata
distinzione, dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie
(SVR 1998 UV 22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c,
114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U 57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in SZS 1996, p. 84).
Per
ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che un
evento infortunistico si trovi parzialmente all’origine del danno alla salute,
anche solo quale fattore scatenante (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b, confermata
recentemente con la RAMI 2001 U 435, p. 332ss.).
D’altro
canto, le lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere
avuto una causa esterna, senza la quale non si può parlare di lesione
assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V
301 consid. 3c; RAMI 1988 U 57 p. 373 consid. 4b; RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; Bühler,
op. cit., p. 8).
In casu,
non siamo in presenza di una lesione parificata ai postumi di un infortunio,
nella misura in cui non è stato dimostrato che l'assicurato soffra di un danno
alla salute compreso fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2
OAINF (cfr. doc. _). In particolare, le indagini radiologiche esperite nel
passato, hanno evidenziato una cuffia dei rotatori assolutamente integra (cfr.
reperto radiologico del 10.5.1999 accluso al doc. _ e doc. _). D'altro canto,
non può neppure essere ignorata la circostanza che lo stesso _________ non è
stato in grado di specificare di quale delle lesioni previste all'art. 9 cpv. 2
OAINF, sarebbe portatore.
2.3. Occorre
quindi verificare se i disturbi localizzati alla spalla sinistra si trovino in
una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico
assicurato.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli
infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e
M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria
responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla sinistra, facendo
essenzialmente capo al parere espresso dal dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura dell'8
maggio 2001.
Queste,
in effetti, le considerazioni contenute nel relativo suo referto:
"
(…).
Per quanto attiene alla spalla sinistra, il nesso
causale tra i disturbi dichiarati attualmente dal signor __________ e l'evento
infortunistico del 7.5.1999 viene ritenuto solo possibile. Questo in funzione
delle seguenti considerazioni:
Contrariamente a quanto riportato in alcuni
documenti medici che compongono l'incarto, il 7.5.1999 il paziente non cade da
nessuna pianta. In effetti, la descrizione dell'evento infortunistico riportata
nel rapporto d'ispezione del 21.7.1999 fa chiaramente riferimento al fatto che
il paziente, tagliando con le braccia sollevate un ramo di una pianta bassa, a
causa del suolo scivoloso, cade all'indietro in una scarpata, procurandosi una
contusione/lussazione della mano destra appoggiata a terra per parare la caduta
prima di picchiare pure la spalla sinistra.
Questo dato di fatto assume un valore non
irrilevante nella considerazione delle forze effettivamente messe in gioco.
Lo studio radiologico effettuato il 10.5.1999 e
in particolare la risonanza magnetica dell'8.3.2001 mettono in evidenza la
presenza di alterazioni degenerativo/traumatiche pregresse rispetto all'evento
infortunistico in parola.
Da notarsi in particolare in questo senso la
presenza già al momento dell'infortunio di alterazioni con valenza artrosica
alla base della cavità glenoidea e della testa omerale.
Di fronte all'osservazione del dottor ________ su
di un reperto clinico non normale alla spalla sinistra, oggetto giustamente
delle investigazioni radiologiche del 10.5.1999, il paziente aveva a suo tempo
fatto riferimento a un infortunio subito da ragazzo con caduta da cavallo e
contusione della spalla sinistra, all'epoca non curata (vedi rapporto d'ispezione
del 21.7.1999).
Disturbi attuali:
La descrizione dei disturbi attuali con in
particolare dolori ed episodi di bloccaggio/pseudo-bloccaggio sotto sforzo,
suscettibile di correlare con i disturbi al labbro glenoidale, rispecchiano
quelli già descritti a suo tempo nel rapporto d'ispezione del 21.7.1999,
accusati già prima dell'evento infortunistico in parola. In effetti, in quel
frangente, il paziente segnalava pure da tempo una dolenzia e degli episodi
come di "bloccaggio" alla stessa spalla.
Sulla base di queste considerazioni si ritiene
quindi che il nesso causale tra gli attuali disturbi accusati dal signor
________ e l'evento infortunistico in parola del 7.5.1999 sia da ritenere solo
possibile.
In funzione del quadro clinico attuale e del referto
dell'artro-risonanza magnetica in funzione dell'entità, dell'intensità e delle
frequenza dei disturbi accusati dal paziente, ritengo possa eventualmente
venire presa in considerazione l'esecuzione di un'artroscopia della spalla.
Visto quanto precede, questo tuttavia a carico della rispettiva Cassa malattia
del paziente."
(doc. _,
p. 3s. - la sottolineatura è del redattore).
Nel corso
del mese di agosto 2001, l'insorgente ha privatamente consultato il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato uno
stato dopo traumatizzazione della spalla sinistra con instabilità ventrale. Con
il suo rapporto del 5 settembre 2001, il suddetto specialista - oltre ad avere
considerato una dinamica diversa da quella descritta dall'assicurato ("Il
paziente in maggio del '99 è caduto da un albero …") - non si è espresso
in maniera concludente a proposito dell'eziologia dei disturbi presenti a
livello della spalla sinistra (cfr. doc. _).
La
certificazione del dottor __________ è stata commentata criticamente dal medico
di circondario dell'__________:
"
Per quanto attiene agli antecedenti personali e
alle considerazioni che hanno condotto la __________ a rifiutare la presa a
carico dei disturbi accusati alla spalla sinistra, vedi in particolare l'esame
medico-circondariale dell'8.5.2001.
La lettera del dr. __________ del 19.6.2001, così
come quella del dr. __________ del 5.9.2001, non contengono nuovi elementi di
giudizio suscettibili di invalidare le considerazioni espresse in precedenza.
Esse contengono per contro un'importante
imprecisione degna di una nuova puntualizzazione anche in questa sede: come
chiaramente e inequivocabilmente notato nel rapporto d'ispezione del 21.7.1999,
il paziente non è caduto da nessun albero e da nessuna scala a pioli, ma è
scivolato su un terreno erboso e umido.
Anche gli episodi di bloccaggio del braccio
sinistro, riportati nella lettera del dr. __________ del 16.6.2001, con
riferimento allo stesso rapporto di ispezione del 21.7.1999, risultano essere
presenti già prima dell'evento infortunistico del 7.5.1999. Pure segnalata la
presenza da diverso tempo di dolori sotto sforzo." (doc. _)
In corso
di causa, il ricorrente ha versato agli atti un rapporto, datato 25 aprile
2002, allestito dal dottor __________ per conto della __________.
Il summezionato
specialista in medicina infortunistica - esaminata la documentazione medica e
radiologica - si è esplicitamente dichiarato d'accordo con la tesi difesa dal
dottor __________, secondo cui i disturbi alla spalla sinistra sono da
ricondurre alla pregressa caduta da cavallo:
"
(…).
Si conferma che la posizione di __________ è
corretta; l'esame radiologico del 10 maggio 1999 nonché la risonanza magnetica
del marzo 2001 confermano che il paziente ha subito, con altissima probabilità,
una pregressa lussazione della spalla sinistra, reperto che spiega i riscontri
radiologici e della risonanza magnetica nonché l'instabilità anteriore
conseguente del cingolo omero-scapolare sinistro.
Non vi è quindi un nesso di causalità naturale
preponderante fra l'infortunio del 1999 ed i disturbi attualmente lamentati dal
signor __________." (doc.
_ - la sottolineatura è del redattore)
2.7. Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA ritiene che
l’opinione del dottor __________ possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a
degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile
1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno
valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del
10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
D'altro
canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83);
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La
preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In concreto, va considerato che l'apprezzamento enunciato dal medico
di circondario dell'__________, specialista proprio nella materia che qui
interessa, è stato condiviso - senza alcuna riserva - dal dottor __________,
sanitario interpellato dalla __________ (cfr. doc. _).
D'altra
parte, occorre sottolineare che lo stesso __________, in data 23 maggio 2002,
ha comunicato allo scrivente TCA che, citiamo: "… il responso del Dr.
med. __________ è decisivo e concludente e viene accettato dal ricorrente"
(V - la sottolineatura è del redattore).
Posto
come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante, un legame causale con l'evento del maggio 1999, non può neppure
essere ammessa la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto per quel che
concerne i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra.
2.8. Dopo avere
espressamente dichiarato di accettare la valutazione del dottor __________, il
ricorrente, con lo scritto del 23 maggio 2002, ha postulato che questa Corte
determini "… se vi è diritto ad una rendita d'invalidità ritenuto che la
caduta del 7 maggio 1999 è certamente un'azione repentina, involontaria e
lesiva che lo ha colpito nel corpo, dovuta a un fattore esterno straordinario e
a seguito della quale egli è (presumibilmente) alterato nella sua precedente (e
in concreto) piena capacità di guadagno" (V).
A
prescindere dal fatto che oggetto della presente procedura ricorsuale era
unicamente la questione a sapere se i disturbi alla spalla sinistra fossero o
meno di competenza dell'__________, di modo che il TCA, se del caso, non
avrebbe neppure potuto esaminare il diritto a prestazioni (cfr. DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV
81, p. 294), nella misura in cui è stato accertato che i succitati disturbi non
costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 7 maggio 1999, per
l'eventuale perdita di guadagno che ne dovesse risultare, __________ non può
pretendere di avere diritto ad una rendita d'invalidità.
In
effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata costituisce
un presupposto necessario per fondare il diritto alle prestazioni, a
prescindere dalla loro natura (cfr. DTF 127 V 102ss.).
D'altro
canto, dagli atti di causa risulta che l'assicurato, per i disturbi localizzati
all'estremità superiore destra, conseguenza dell'evento del maggio 1999, è già
stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 20% a decorrere dal 1°
agosto 2001 nonché di un'IMI del 10% (cfr. I, p. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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