AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.22
Data decisione, Autorità:
11.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00022
mm/cd
Lugano
11 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 dicembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
maggio 1999, __________ - già dipendente della ditta __________ in qualità di
addetto alla manutenzione degli stabili - è rimasto coinvolto, al volante della
propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale.
I
sanitari dell'Ospedale generale di zona di __________ (), dove l'infortunato si
é immediatamente recato, hanno diagnosticato un trauma al rachide cervicale del
tipo "colpo di frusta" con lieve contrattura della muscolatura
cervicale, maggiore a destra.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medici, l'Istituto assicuratore, con decisione formale
del 31 agosto 2001, ha dichiarato estinto, a far tempo dal 15 novembre 1999, il
nesso di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati da __________ e
l'evento traumatico del maggio 1999 e, con ciò, pure il diritto a prestazioni
(cfr. doc. _).
1.3. Con
pronunzia del 15 ottobre 2001, il TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso del
28 settembre 2001 di ___________ ed ha trasmesso gli atti all'__________
affinché emanasse la propria decisione su opposizione (cfr. doc. _).
1.4. In data 28
dicembre 2001, l'assicuratore LAINF ha parzialmente accolto l'opposizione
interposta dall'assicurato, nel senso che le indennità giornaliere gli sono
state versate sino al 13 luglio 2001, siccome "… è apparso corretto tenere
conto che, solo dopo diversi esami specialistici posteriori al 15.11.1999, la
______ ha potuto rilasciare una formale decisione" (cfr. doc. _, p. 5).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 3 aprile 2002, __________, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli indennità
giornaliere sino al 13 luglio 2001 e, in seguito, una rendita di invalidità
corrispondente ad una completa incapacità lucrativa (cfr. I, p. 7).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
(…).
In concreto l'__________ nega per il sig.
__________ l'esistenza di un quadro clinico del colpo di frusta in contrasto
con quanto risulta dai referti medici. Infatti che il ricorrente sia stato
vittima di un incidente in occasione del quale si è verificato un cosiddetto
"colpo di frusta" è stato stabilito dai medici dell'Ospedale di
__________, dove è stato visitato il giorno dell'incidente (doc. _ agli atti)
ed è stato confermato nel referto 27 giugno 2002 del Dr. __________ della
Clinica __________ (doc. _ agli atti). Anche il dr. __________, specialista in
ortopedia chirurgica della ________, ha indicato nel proprio referto 13.7.2001
che i dolori fatti valere dal paziente, ai quali non è stato possibile dare
riscontro oggettivo, appartengono al quadro dello "Schleudertrauma"
(doc. _ agli atti, p. 3).
È quindi stato chiarito attraverso ripetute
visite mediche che il sig. _______ in occasione dell'incidente 8 maggio 1999 è
stato vittima di un colpo di frusta alla colonna cervicale.
Il referto della visita medica circondariale
__________ 22.2.2000 (doc. _ agli atti) attesta poi che dal giorno
dell'incidente il qui ricorrente soffre di disturbi a livello della colonna
cervicale, in particolare dolori cervicali, cervicalgie, disturbi visivi,
capogiri e di una persistente sintomatologia da affaticamento, in aumento
sull'arco della giornata. L'intensificarsi di dolori alla testa, disturbi
di concentrazione, rapidità nello stancarsi, disturbi visivi, ecc. sono riconosciuti
dalla giurisprudenza come la conseguenza del colpo di frusta alla colonna
cervicale o di una lesione equivalente e in tal caso anche senza riscontri
patologici documentabili dopo anni dall'incidente possono subentrare problemi
funzionali della natura più diversa (DTF 117 V 636). Il fatto che a livello
medico non siano attualmente documentabili non permette di non riconoscerli e
quindi negare le prestazioni assicurative.
L'__________ sottolinea l'esistenza di disturbi
alla colonna cervicale persistenti nel ricorrente dal giorno dell'infortunio
che sono del tutto coerenti con il quadro clinico del colpo di frusta e di
fatto lo conferma. È infine la stessa __________ a riconoscere nella decisione
impugnata come "i disturbi alla nuca lamentati prevalentemente
dall'assicurato fanno parte dei sintomi risentiti dopo un colpo di frusta"
(doc. _, p. 4, pto. 4).
È quindi pure chiarito che il sig. __________
a seguito del colpo di frusta alla colonna cervicale presentava e presenta il
quadro clinico tipico di tale genere di infortunio.
In presenza del quadro clinico tipico del
colpo di frusta la giurisprudenza riconosce l'esistenza del nesso di causalità
naturale ed adeguato con l'incidente anche se le disfunzioni non sono
dimostrabili a livello organico (cfr. RKUV 1991 Nr.
U 121 p. 98 c. 4b e p. 102 c. 5d aa). Nel caso in esame deve quindi essere
riconosciuto il nesso di causalità fra l'infortunio e i successivi problemi di
salute del sig. __________.
In concreto il quadro clinico del sig.
__________ in conseguenza dell'infortunio 8 maggio 1999 denota una chiara
continuità e non giustifica, data la permanenza degli stessi problemi di
salute, di interrompere il nesso di causalità al 15.11.1999. Può quindi essere riconosciuta a tutti gli effetti la causalità
dell'infortunio 8 maggio 1999 per i disturbi successivamente sofferti dal
ricorrente e a tutt'oggi presenti. La decisione 28.12.2001 come già la
decisione 31.8.2001, di fatto interrompe retroattivamente e con ampio arbitrio
la durata del nesso causale. La decisione travisa il senso dei riscontri medici
operati sull'assicurato e disposti dalla stessa __________. Gli stessi hanno
infatti escluso il nesso causale, mentre risultano accertati i problemi di
salute dell'assicurato successivi all'incidente.
I problemi insorti a seguito dell'incidente,
il costante mal di schiena, i quotidiani mal di testa e i repentini
annebbiamenti della vista, il persistente rapido affaticamento, hanno
compromesso irrimediabilmente la capacità lavorativa del ricorrente, di
professione muratore. Tale professione, fisicamente
estremamente pesante, non può essere svolta dal sig. __________, se non
esponendosi a gravi pericoli e al peggioramento della salute. Lo stesso, non
più giovane e senza una formazione, non sarebbe in grado di svolgere un'altra
professione da quella che svolgeva.
In concreto non si prospetta un miglioramento
dello stato di salute del ricorrente. La stessa
__________ ha rinunciato a prescrivere al sig. __________ delle misure di terapia
o recupero e con la decisione 31.8.2001, pur negando tanto un'indennità
giornaliera che una rendita d'invalidità per la mancanza del nesso di
causalità, ha riconosciuto l'incapacità lavorativa del qui ricorrente.
Relativamente all'incapacità lavorativa la
giurisprudenza ha chiarito che quando sia diagnosticato un colpo di frusta e
sia dato il relativo quadro clinico, si deve di regola ammettere la causalità
dell'infortunio per la conseguente incapacità lavorativa, anche se qualora
l'infortunio fosse causa parziale del problema di salute (DTF 117 V 360).
Deve quindi essere riconosciuta l'incapacità
lavorativa del ricorrente, la sua durevole se non permanente incapacità di
guadagno, come conseguenza dell'incidente 8 maggio 1999 e pertanto la sua
condizione di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF, con il diritto alla
relativa rendita" (I).
1.6. L'__________I,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In corso di
causa, __________ ha versato agli atti la perizia medico-legale 15 aprile 2002
del dottor __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a
__________ (cfr. V 1).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi di cui soffriva
__________ in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'assicuratore
infortuni convenuto, si trovavano ancora in una relazione di causalità,
naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe
psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente
formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa
importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine
in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una
classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché
fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il
trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente
(objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto
l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154
p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la
causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da
ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione
costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente
categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute
psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.2.4. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige
una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni
visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in
generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo
che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
- senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni
radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità
adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un
infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente
confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V
98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI
1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime
pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna
cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di
anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti
casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli
attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri
disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare
un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit
funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa
l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un
profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere
qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale
distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà
d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.2.5. Alla luce dei
principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a
dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario,
dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei
disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch
zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die
natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem
konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso
aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen
zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR 1997
UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze,
presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V
415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 12.5.2000 in
re B. c/ INSAI, consid. 4b/bb [U 404/99].; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso,
la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro
accumulazione (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p.
29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand
der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del
Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997
UV 85, p. 310).
2.2.6. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale
(cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati
fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und
vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse
Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare
questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati
dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura
traumatica, formino un complesso di
disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili
(cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI
2000 U 397, p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche (RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR
1997 UV 96, p. 349ss.; STFA 17.3.1995 in re Z., STFA 6.1.1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 177; STFA 9.9.1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221,
p. 115; STFA 12.4.1991 in re N.).
2.3. Nella
presente fattispecie, __________, in data 8 maggio
1999, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto
in Italia.
Dalle
tavole processuali emerge che l'assicurato, al volante di una __________, si
era arrestato a causa di un'autovettura che aveva improvvisamente invaso la sua
corsia di marcia, quando è stato tamponato dall'automobile che lo seguiva (cfr.
doc. _).
Il giorno
stesso dell'incidente, __________ è stato visitato presso l'Ospedale generale
di zona di __________, dove i sanitari hanno diagnosticato un "colpo di
frusta con lieve contrattura muscoli cervicali, maggiore a dx. in iperteso,
causato incidente stradale" (doc. _).
In data
30 giugno 1999 nuova visita di controllo presso il succitato istituto di cura.
Dal relativo certificato risulta che l'assicurato presentava una mobilità del
collo dolente e limitata in tutte le direzioni nonché una netta contrattura dei
piccoli muscoli suboccipitali (cfr. doc. _).
Il 1°
luglio 1999 il ricorrente è stato visto dal medico di circondario dell'__________,
il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha finalmente
prescritto un soggiorno stazionario presso la Clinica __________:
"
(…).
Sindrome cervicale vertebrale senza componente
neurologica di entità progredente in presenza di uno stato dopo trauma
distorsivo l'8.5.1999 nell'ambito di un incidente della circolazione con
meccanismo di tamponamento.
Per quanto attiene alla cronistoria dei disturbi
del paziente, in assenza di alterazioni strutturali acquisite allo studio
radiologico, notiamo da una parte una mobilità praticamente libera in tutte le
direzioni in occasione dell'esame il giorno stesso dell'evento infortunistico
presso il servizio di PS Ospedale di __________ mentre attualmente, a
praticamente due mesi di distanza, viene riscontrata una limitazione funzionale
pluri-direzionale con contrattura della muscolatura para-vertebrale destra.
Sulla base del referto clinico attuale e del
decorso ho ritenuto indicato non limitarsi alla prescrizione di misure passive
(quale la terapia ad ultrasuono) ed attendere ancora un mese prima di introdurre
progressivamente quelle attive. Mi sono di riflesso permesso di prevedere
direttamente un soggiorno stazionario nel centro di riabilitazione ___________,
a decorrere dall'11.07.1999 alfine di poter utilizzare in tempo utile le
potenzialità a disposizione"
(doc. _).
Durante
il periodo 18 luglio-21 agosto 1999, l'assicurato è quindi rimasto degente
presso la suddetta Clinica, dove ha fatto oggetto di misure pluridisciplinari a
carattere riabilitativo.
Gli
specialisti di __________ hanno constatato un quadro clinico caratterizzato da
cervico-brachialgie, cervico-dorsalgie a destra, sindrome cervico-cefalica con
blocchi cervicali funzionali nonché diversi punti trigger, sia della
muscolatura suboccipitale e laterocervicale, compatibile con gli esiti di un
incidente della circolazione con meccanismo di tamponamento (probabile trauma
di accelerazione/decelerazione). Alla dimissione, __________ presentava,
soggettivamente, ancora dei forti dolori nucali e dorsali e, oggettivamente,
una mobilità cervicale ridotta di 2/3 in tutte le direzioni con dolore
nell'estensione, una muscolatura cervicale più sciolta con meno punti trigger
nonché un portamento ancora marcatamente irrigidito (cfr. doc. _).
Il 13
ottobre 1999, ha avuto luogo una nuova visita di controllo a cura del dottor
__________. In quella occasione, egli ha constatato unicamente una
sintomatologia da affaticamento, in aumento sull'arco della giornata, della
muscolatura corta sotto-occipitale a destra più che a sinistra.
Il medico
di circondario dell'__________ ha inoltre segnalato degli episodi transitori di
annebbiamento della vista senza impressione concomitante di malessere, già
presenti prima dell'infortunio del maggio 1999, da ricondurre a problemi di
ipertensione.
A fronte
di una situazione tutto sommato soddisfacente, __________ è stato dichiarato
abile al lavoro in misura del 50% dal 18 ottobre 1999 e in misura totale dal 15
novembre 1999 (cfr. doc. _).
Il
ricorrente è nuovamente stato visitato dal dottor __________ il 22 febbraio 2000,
in ragione della persistenza dei disturbi a livello del rachide cervicale (cfr.
doc. , p. 2: "accusa sempre gli stessi disturbi con difficoltà a ruotare
la testa verso la destra, così come dolori alla base del capo d'intensità
ingravescente nella seconda metà della giornata. Da qualche tempo pure
formicolii verso il braccio sinistro"). Il medico di fiducia dell'_________
ha quindi predisposto una valutazione specialistica da parte del PD dott.
__________, responsabile del team "colonna vertebrale" presso la
Clinica ortopedica __________, e ciò allo scopo di chiarire ulteriormente sia
l'aspetto diagnostico sia quello terapeutico (cfr. doc. _, p. 3).
La visita
presso la Clinica __________ ha avuto effettivamente luogo il 6 giugno 2000.
Queste le
conclusioni contenute nel referto 27 giugno 2000 del Prof. __________:
"
(…).
Bei diesem Patienten bestehen unspezifische
Zervikalgien begleitet von Kopfschmerzen in der okzipitalen Region bei normalem
CT, MRI sowie konventionellen Röntgenaufnahmen. Die Schmerzen können mit den
bis jetzt durchgeführten Untersuchungen nicht erklärt werden. Wir können
deshalb keine operative Therapie empfehlen, welche seine Symptomatik bessern
würde"
(doc. _- la sottolineatura è del redattore).
Durante
il mese di giugno 2001, __________ è stato periziato dal dottor __________,
spec. FMH in neurologia, per conto dell'Istituto assicuratore convenuto.
Qui di
seguito l'apprezzamento enunciato dal suddetto neurologo:
"
(…).
Si tratta di un paziente che a due anni dopo un
incidente automobilistico con conseguente colpo di frusta si lamenta di dolori
occipitali e cervicali soggettivamente invalidanti e di una brachialgia destra
con disestesie diffuse a predominanza notturna, inoltre indipendentemente dalla
sintomatologia menzionata di episodi con disturbi visivi mal sistematizzati, di
breve durata, non scatenati da fattori particolari e non associati ad ulteriore
sintomatologia accompagnatoria.
Il quadro clinico è caratterizzato da una
sindrome cervicale molto discreta, ritrovando una mobilità del capo abbastanza
libera e la provocazione di un dolore risentito soggettivamente come discreto e
non irradiante alla lateroflessione del capo a destra, solo in fine corsa. Non
si ritrovano invece in particolar modo atrofie del cinto scapolare o ancora
dell'arto superiore destro. La brachialgia destra non sembra essere a carattere
radicolare, secondo la fenomatologia descritta un'indagine neuroradiologica non
avrebbe mostrato secondo referto alterazioni di tipo compressivo radicolare o
ancora midollare.
Le disestesie accusate in modo diffuso e a
prevalenza notturna sono piuttosto da ricondurre alla presenza di una sindrome
del tunnel carpale, con evidenza all'esame elettroneurografico di una
neuropatia sensitiva con componente demielinizzante del nervo mediano destro,
d'entità discreta ma che può ben spiegare la sintomatologia disestesiante
accusata. L'entità della neuropatia non impone un intervento di neurolisi, una
rapida regressione della sintomatologia è solitamente osservata con un'immobilizzazione
notturna con porto di polsiera con stecca. Una relazione tra la sintomatologia
e la sindrome del tunnel carpale e l'evento infortunistico è possibile in
ragione della fenomenologia della caduta stessa e in quanto il paziente
anteriormente all'evento infortunistico non avrebbe mai accusato una
sintomatologia simile. Tuttavia è da sottolineare che una simile patologia è
spesso riscontrata al di fuori di un evento infortunistico.
Gli episodi con improvviso disturbo visivo
bilaterale, mal sistematizzato, di breve durata, non accompagnato da ulteriore
sintomatologia, rimane di origine non chiara: in primo luogo, va discusso un
eventuale disturbo del ritmo cardiaco, anche in considerazione di una tendenza
a tachicardia all'esame odierno rispettivamente ad ipertensione arteriosa.
Quale ulteriore diagnosi differenziale va discussa un'eventuale insufficienza
vertebrobasilare da indagare a mezzo di esame dopplersonologico precerebrale
comiziale appare ancor meno probabile. Non è possibile esprimersi in modo
definitivo su una relazione sicura tra quest'ultima sintomatologia e l'evento
infortunistico prima dell'esecuzione degli esami sopraccitati.
In conclusione è da sottolineare una discrepanza
tra la sintomatologia dolorosa cervicale accusata e risentita soggettivamente
come invalidante ed il referto clinico in presenza di una sindrome cervicale
solo discreta. Per questo motivo, non sembra esserci un'indicazione a procedere
ad ulteriori misure fisioterapiche. La brachialgia dovrebbe migliorare con le
misure terapeutiche sopraesposte.
Infine gli episodi ricorrenti con disturbi visivi
transitori vanno dapprima indagati in ambito cardiologico vascolare prima di
poter concludere ad una relazione sicura con l'evento infortunistico."
(doc. _)
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale del 31 agosto 2001, l'Istituto
assicuratore convenuto ha ancora sottoposto la pratica alla propria Divisione
medica di __________, e specificatamente al dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica (cfr. doc. _).
Per
l'essenziale, il suddetto specialista - analogamente a quanto aveva rilevato il
dottor __________ - ha constatato una profonda discrepanza tra i disturbi
soggettivamente accusati da __________ ed il reperto oggettivabile a livello
del rachide cervicale. D'altro canto - anche qui in accordo con la valutazione
enunciata dal neurologo (il quale si è espresso in termini di semplice
possibilità, cfr. doc. _, p. 4) - la sindrome del tunnel carpale, responsabile
delle disestesie a destra, è stata ritenuta completamente estranea
all'infortunio assicurato:
"
(…)
Zusammenfassend lässt sich zum Verlauf Folgendes
herauskristallisieren: Der Patient erlitt höchstwahrscheinlich eine leichte HWS-Distorsion,
die initial nur durch Nackenschmerzen gekennzeichnet war. Das sekundäre
Auftreten einer ausgeprägten Bewegungseinschränkung in alle Richtungen ist
keineswegs charakteristisch für einen posttraumatischen Zustand der
Halswirbelsäule, denn in diesem Falle sind Schmerzen und Bewegungseinschränkung
in den ersten Tagen am ausgeprägtesten, um im Verlaufe der Zeit sich zu
normalisieren. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bei praktisch sämtlichen Affektionen
des Nackens immer Bewegungen in einzelne Richtungen des Raumes möglich sind,
falls sie langsam erfolgen. Nun ist es aber auch möglich, dass Dr. ______ während der Zeit, als er den Patienten
betreute, eine Verminderung der Funktionsamplituden fand, sie aber nicht
erwähnte. Sicher ist es aber, dass die Halswirbelsäule sich funktionell nach
dem Rehabilitationsaufenthalt in __________ gut erholt hatte, was durch mehrere
Ärzte bestätigt worden ist. Die anlässlich der dritten kreisärztlichen
Untersuchung erhobenen Befunde in Form einer Druckdolenz von bestimmten
Regionen des Nackens gelten als nicht objektiv. Konkret heisst dies, dass ab
9.12.1999 keine Symptome von Seiten des Nackens mehr vorlagen, die ein Korrelat
für die vom Patienten beklagten Restbeschwerden lieferten. Auch nachträglich
vermochten die extensiven Abklärungen mit MR und funktionellem CT nicht, eine relevante Pathologie zu
identifizieren, weshalb es statthaft war, von unspezifischen Zervikalgien zu
sprechen.
Zwar hat Dr. __________ als mögliche Teilursache der
vom Patienten geschilderten Brachialgie ein leichtes Karpaltunnelsyndrom elektroneurographisch
identifiziert. Er schrieb, dass dieses Kompressionssyndrom möglicherweise Folge
des Unfallereignisses vom 8.5.1999 sein könnte. Allerdings ging er von einer
falschen anamnestischen Voraussetzung aus, nämlich von einem Sturz auf die Hand
(der bei dem Autounfall sicher nicht stattgefunden hatte) und stützte sich auch
auf dem Idiom des post hoc, propter hoc, das keinen Wert besitzt, um eine Kausalitätstheorie
zu untermauern.
Zusammengefasst lässt sich Ihre zweite Frage so
beantworten, dass es keine medizinisch objektivierbaren Befunde gibt, die
Beschwerden des Patienten erklären könnten, ausser
dem leichten Karpaltunnelssyndrom, das aber als zweifelsfrei unfallfremd zu
bezeichnen ist. Andere Symptome, wie das plötzliche Nebelsehen, das während
Sekundenbruchteilen und sporadisch nur auftritt, lag bereits vor dem Unfall
vor, gemäss den Angaben des Patienten.
Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden
hauptsächlich in Form von Nackenschmerzen gehören zu den Symptomen, die nach
einem "Schleudertrauma" geklagt werden können. Andere Symptome hat
der Patient nicht geschildert, wobei darauf hinzuweisen ist, dass gemäss Konsenspapier
der Kommission" Whiplash Associated Disorder der Schweizerischen
Neurologischen Gesellschaft das Auftreten neuartiger Symptome nach einem beschwerdefreien
Intervall unwahrscheinlich ist, anders ausgedrückt, das "typische
Beschwerdebild" nach einem solchen Unfallmechanismus muss sofort, bzw. in
den ersten Tagen nach dem Unfall registriert werden.
Ich erachte weitere Abklärungen für nicht mehr
angezeigt, nachdem der Patienten extensiv untersucht worden ist und keine für
seine Beschwerden erklärenden Befunde gefunden werden konnten. Eine weitere
Behandlung ist auch nicht erforderlich.
Es lässt sich werden ein Intergritätsschaden, noch
eine Einschränkung der Arbeitsfähig keit aufgrund der erhobenen klinischen
Daten begründen." (cfr. doc. _)
2.4. Una attenta
valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente
considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno
avuto modo, man mano, di interessarsi al caso di __________, é riuscito ad
oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico,
suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’assicurato.
In
particolare, il PD dott. __________ - specialista di livello universitario
proprio in materia di affezioni del rachide - nonostante tutti gli accertamenti
paraclinici predisposti (TAC, MRI e radiografie convenzionali), non è stato in
grado di oggettivare alcunché di anormale a livello della colonna cervicale
(cfr. doc. _, p. 2).
D'altro
canto, la sindrome del tunnel carpale (con le conseguenti disestesie
interessanti l'arto superiore destro) non può essere annoverata fra le
conseguenze naturali dell'evento traumatico del maggio 1999. Al proposito,
occorre osservare che il dottor __________, spec. FMH in neurologia, in
occasione della visita fiduciaria del 12 giugno 2001, ha indicato che la
succitata patologia si trova solo possibilmente in una relazione di causalità
naturale con il noto incidente della circolazione, rilevando peraltro che,
prima di allora, l'assicurato mai avrebbe accusato una sintomatologia del
genere (cfr. doc. _, p. 4: "Una relazione tra la sintomatologia e la
sindrome del tunnel carpale e l'evento infortunistico è possibile in
ragione della fenomenologia della caduta stessa e in quanto il paziente
anteriormente all'evento infortunistico non avrebbe mai accusato una
sintomatologia simile" - la sottolineatura è del redattore).
Ora, il
fatto che l'esistenza di un nesso di causalità sia stata giudicata come
semplicemente possibile, esclude, già di per sé, la responsabilità
dell'assicuratore LAINF convenuto (cfr. consid. 2.2.1.). Inoltre, la
giurisprudenza insegna che la semplice circostanza d'essere apparso
posteriormente ad un infortunio, non significa ancora che un determinato
disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF
119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
La
medesima conclusione si impone trattandosi degli sporadici e transitori episodi
di annebbiamento della vista. Infatti - per ammissione dello stesso ricorrente
- tali disturbi visivi erano già presenti prima dell'infortunio in
questione (cfr. doc. _, p. 2: "Vengono segnalati inoltre degli episodi
transitori di annebbiamento della vista senza impressione concomitante di
malessere, peraltro presenti già prima dell'evento infortunistico in
parola. Fino ad ora non sembrano essere stati investigati ma ricondotti
ad un'origine ipertensiva" - la sottolineatura ed il grassetto sono del
redattore).
Il TCA si
trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dal
ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano
oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole
all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può certo riconoscere
l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento
traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 19 febbraio 1999
nella causa A., inc. n. 35.1998.10, del 22 febbraio 1999 nella causa D.,
35.1998.61 e del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57,
confermata dal TFA con sentenza del 13 marzo 2001, U 429/00; cfr. inoltre, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für
das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen
Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt
des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten
Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der
Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).
In
conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 338), che , al momento della chiusura del caso da parte dell'
(luglio 2001), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio dell'8 maggio 1999.
2.5. Con il
proprio gravame, __________ sostiene di essere rimasto vittima di un trauma di
accelerazione al rachide cervicale (cfr. I) e postula, quindi, l'applicazione
della relativa giurisprudenza federale (cfr. DTF 117 V 359).
Al
proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota
sentenza S. (cfr. consid. 2.2.4.), il TFA si è scostato dal principio appena
evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr.
consid. 2.4.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla
colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi
tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi
tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,
pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro
gli infortuni.
Da parte
sua, il TCA osserva che il fatto che __________ sia rimasto vittima di un
trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, è stato pacificamente
riconosciuto da diversi specialisti, non da ultimo dal PD dott. __________
(cfr. doc. _, p. 1: "Der Patient erlitt am 08.05.99 einen Autounfall mit
einem Schleudertrauma in der HWS"), rispettivamente, dal dottor
, attivo presso la Divisione medica dell' a __________ (cfr. doc. _, p. 1: "(…):
Herr __________ erlitt anlässlich einer Auffahrkollision am 8.5.1999 eine
HWS-Distorsion bzw. ein kraniozervikales Beschleunigungstrauma, die, nach der
heute weit verbreiteten Klassifikation der Quebec Task Force initial zu einem
sogenannten WAD (Whiplash Associated Disorder) von Grad I führte. Der Grad I
ist durch das Vorliegen von Zervikalgien und einem subjektiven Steifheitsgefühl
im Nacken definiert").
Nondimeno,
ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla
nostra Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti,
secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna
applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei
disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid.
4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e
della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità
affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In questo
ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00,
prodotta dall'__________ sub doc. _, il TFA ha negato l'applicabilità della
specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente
della circolazione stradale con conseguente leggero trauma d'accelerazione,
aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede
occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30
settembre 1998 nella causa M., U 223/97, prodotta sub doc. _).
In
concreto - contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso - __________,
dopo l'evento traumatico del maggio 1999, non ha mai presentato il
quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”, caratterizzato
da disturbi multipli (cfr. consid. 2.3.), ricordato che né i disturbi visivi né
le disestesie interessanti il braccio destro possono essere ricondotti
all'infortunio assicurato (cfr., al riguardo, il consid. 2.4.).
In queste
condizioni, è dunque a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto ha negato
l'applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo
"colpo di frusta" (cfr. doc. _, p. 3 in fine).
Non può
essere di soccorso al ricorrente neppure la perizia medico-legale 15 aprile
2002 del dottor __________, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni a __________, nella misura in cui essa non contiene alcun nuovo
(rilevante) elemento di valutazione.
Il
succitato sanitario, consultato privatamente da __________, ha infatti
diagnosticato una distorsione del rachide cervicale del tipo "colpo di
frusta" (cfr. V 1, p. 9) - circostanza questa ormai pacificamente ammessa
- limitandosi inoltre a descrivere i disturbi soggettivamente accusati
dall'insorgente (cfr. V 1, p. 10: "Gli elementi costitutivi del danno alla
persona del Periziando derivati dalle lesioni sofferte in seguito all'evento
traumatico in oggetto consistono in: rachialgia cervicale con quasi completa
rettilineizzazione della fisiologica lordosi, discreto deficit funzionale
antalgico, algie e contrattura alla muscolatura paravertebrale cervicale e
dorsale alta (maggiormente a dx) e ai cucullari (maggiormente a dx), con importante
brachialgia destra con diminuzione della forza di presa alla mano, e con crisi
cefalgiche tensive occipitali in soggetto cervico artrosico e
discopatico").
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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