AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.16
Data decisione, Autorità:
02.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00016
mm/cd
Lugano
2 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2002
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 3 dicembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
luglio 1999, a __________ - all'epoca alle dipendenze del Hotel __________ in qualità
di ausiliaria di pulizie e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la
__________ - è rimasto intrappolato il pollice della mano destra nello
sportello di una lavatrice.
A causa
del suddetto sinistro, l'assicurata ha riportato un trauma contusivo/distorsivo
del pollice destro.
La
__________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che il caso dell'assicurata ha avuto un decorso
contraddistinto da importanti complicazioni. Finalmente, con decisione formale
del 9 aprile 2001, l'assicuratore LAINF - sentito il parere del proprio medico
di fiducia - ha dichiarato __________ completamente abile al lavoro a far tempo
dal 1° aprile 2001, e ciò tenuto conto dei soli postumi residuali oggettivabili
dell'infortunio del luglio 1999 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. _) -
successivamente completata dall'avv. __________ (cfr. doc. _) - la __________,
in data 3 dicembre 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 27 febbraio 2002, __________, patrocinata dall'avv.
__________, ha formulato le richieste seguenti:
"
- Il ricorso è accolto.
1.1. è annullata la decisione su opposizione 3 dicembre 2001
della __________;
1.2. l'__________ è tenuta ad elargire alla signora __________
tutte le prestazioni assicurative scaturenti dall'infortunio occorsole in data
5 luglio 1999 anche dopo il 1 aprile 2001, in particolare l'indennità
giornaliera al 100% e la copertura delle spese di cura;
1.3. l'__________ è tenuta a versare alla signora __________
l'indennità giornaliera al 100% per il mese di gennaio 2000 e per il periodo
dal 4 novembre 2000 al 31 marzo 2001, durante i quali era inabile al lavoro
nella misura del 100%;
1.4. sull'importo delle prestazioni pecuniarie dovute alla
ricorrente la __________ [recte: la __________, n.d.r.] rifonderà gli
interessi di mora al 5% a far tempo dalla scadenza delle stesse. (…)" (I,
p. 5).
Questi in
particolare gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
(…)
- Fino al
giorno dell'infortunio accadutole al __________, la signora __________ non ha
mai avuto nessun disturbo al pollice ed, in generale, al braccio destro, per
cui l'unica causa della sua attuale inabilità lavorativa é l'infortunio
occorsole in data 5 luglio 1999; contrariamente a quanto sostenuto
dall'assicurazione, sussiste un nesso causale naturale tra l'evento del 5
luglio 1999 ed i dolori persistenti della signora __________. Senza
l'infortunio la ricorrente non avrebbe mai avuto le conseguenze di cui soffre
tuttora per cui si deve legittimamente considerare che il fattore scatenante dei
gravi postumi infortunistici é quanto accaduto il 5 luglio 1999. In questo
senso si é espresso anche il dr. __________, il quale nel suo certificato del
22 marzo 2001 parla di "brachialgia persistente a destra in stato dopo
trauma distorsivo in adduzione/contusivo del pollice destro (MCF) il
05.07.1999." (v. doc. _).
Lo
stesso professionista nel suo rapporto del 14 maggio 2001 ha attestato che
"si tratta di uno sviluppo sfavorevole dopo un trauma contusivo
relativamente banale con cronicizzazione di dolori espressi in modo credibile, scatenati
dal trauma del 05.07.1999 con manifestazioni di tipo tendinitico
cervicobrachiali". (v. doc. _).
Alla
luce deqli atti medici e della reale situazione medica della signora __________
si può certamente sostenere che sussiste un nesso causale naturale ed adeguato
tra l'infortunio e l'inabilità lavorativa dell'assicurata per cui il ricorso
deve essere accolto.
(…)
- L'__________
ha arbitrariamente ridotto le prestazioni assicurative già a far tempo dal
4
novembre 2000, ritenendo l'assicurata abile al lavoro nella misura dei 50%. A
partire dal 1 aprile 2000 essa ha rifiutato ogni prestazione.
Inoltre
la convenuta non ha versato alcunché per il mese di gennaio 2000, nonostante
non vi siano dubbi che anche in questo mese la signora __________ era inabile
al lavoro al 100% (v. doc. _).
Con il
presente ricorso si chiede quindi che l'assicurazione infortuni versi
l'indennità completa per il mese di gennaio 2000, nonché per il periodo dal
04.11.2000 al 31.03.2001. Inoltre l'assicurazione infortuni verserà l'indennità
giornaliera a far tempo dal 1.04.2001 e fino a quando la signora __________
sarà nuovamente abile al lavoro al 100%. L'assicurazione assumerà poi tutte le
spese di cura legate all'infortunio.
La
ricorrente non può infatti accettare che a partire dal 01.04.2001 non le venga
più riconosciuta nessuna prestazione. Essa é infatti tuttora inabile al lavoro
nella misura di almeno il 50%; nella sua professione di ausiliaria di pulizia
l'inabilità permane del 100%, ritenuta la menomazione al braccio destro.
II
sottoscritto legale non ha potuto prendere visione dell'intero incarto, per cui
si riserva sin d'ora di ulteriormente sviluppare le tesi in fatto e in diritto
nel prosieguo di procedura. Sulla base delle risultanze istruttorie la signora
__________ si riserva di adeguare, eventualmente riducendola, la sua pretesa
concernente il grado di inabilità lavorativa.
Una
perizia neutra, che valuti l'aspetto causale dell'infortunio e la capacità
lavorativa, sarà verosimilmente necessaria per poter correttamente valutare la
situazione." (I)
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato che la domanda di giudizio 1.4. venga
dichiarata irricevibile e, per il resto, un'integrale reiezione del gravame,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. III).
1.5. Con scritto
del 10 aprile 2002, il patrocinatore di __________ ha chiesto la modifica del
petito del ricorso 27 febbraio 2002 nel senso che, alla domanda di giudizio
1.4., la __________ venga sostituita con la __________ (cfr. VI).
in
diritto
2.1. La lite è
circoscritta alla questione a sapere se i disturbi di cui l'assicurata soffre
all'estremità superiore destra si trovavano ancora in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 5 luglio 1999, al momento
in cui la __________ ha deciso di chiudere il caso (1° aprile 2001).
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In concreto,
risulta dagli atti di causa che, nel luglio del 1999, __________ è stata
colpita al pollice della mano destra dallo sportello di una lavatrice (doc. _).
Dal
rapporto del 15 dicembre 1999 del dottor __________, generalista, si evince che
la cura medica (consistente nell'assunzione di antiflogistici) ha avuto inizio
soltanto il 13 luglio 1999, mentre che l'assicurata è divenuta totalmente
inabile al lavoro a decorrere dal 27 ottobre 1999 (cfr. doc. _).
In data 6
dicembre 1999, l'insorgente ha consultato il dottor __________, spec. FMH in
neurologia, il quale - predisposto un esame neurografico del nervo mediano
destro - ha affermato di non poter spiegare i disturbi accusati con un deficit
di natura neurologica. Egli ha peraltro consigliato un consulto presso un
chirurgo della mano (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di agosto 1999, ha avuto effettivamente luogo una visita di controllo
presso il dottor __________, specialista in chirurgia della mano presso
l'Ospedale regionale di __________. Il suddetto sanitario ha diagnosticato
degli esiti da trauma distorsivo del pollice destro, una brachialgia a destra
ed una minima tendinite de Quervain a destra.
Con il
certificato del 23 dicembre 1999, il dottor __________ ha indicato che la
brachialgia a destra non è più spiegabile con il pregresso trauma ed ha
dichiarato chiusa la cura medica a far tempo dal 23 dicembre 1999 (cfr. doc.
_).
Nel
gennaio del 2000, __________ è entrata in cura dal dottor __________, spec. FMH
in reumatologia. In occasione della prima consultazione, il reumatologo ha
constatato dei dolori al pollice destro ed al polso destro con sintomatologia
tendinitica "a catena" ascendente fino alla spalla destra. All'esame
clinico, egli ha sospettato la presenza di una componente algodistrofica (cfr.
doc. _).
In data
15 giugno 2000, la ricorrente è stata controllata presso l'Ospedale __________,
i cui specialisti in chirurgia della mano - all'esame clinico - hanno
sospettato la presenza di una lieve distrofia di carattere posttraumatico in
stato dopo traumatizzazione del pollice destro. Essi hanno peraltro
sottolineato il fatto che - radiologicamente ed anche all'esame di risonanza
magnetica - i disturbi accusati nella regione del pollice destro ("Daumengrundgelenk"
e "Daumensattelgelenk") apparivano privi di sufficiente
substrato organico:
"
(…)
Vom klinischen Bild kann eine geringgradige posttraumatische
Dystrophie im Sinne von einer leicht
vergrösserten Schwellung der Langfinger gegenüber der linken Seite und leicht
vermehrter Behaarung dokumentiert werden. Die Patientin entwickelte sicherlich
im Laufe des letzten Jahres eine Chronifizierung der Beschwerden des Daumens,
die im Verlauf durch Fehlbelastung und rezidivierende Ruhigstellung Beschwerden
im Bereich der Muskelansätze am Epicondylus lateralis und weiter in den
Oberarm- Schulter- und Nackenbereich sich fortsetzen. Sowohl radiologisch als
auch im MRI ist kein Korrelat für die Beschwerden im Bereich des
Daumengrundgelenkes und des Daumensattelgelenkes gegeben. Vom einweisenden
Arzt Dr. __________ sind die
therapeutischen Möglichkeiten im Sinne von Ruhigstellung, Steroidinjektionen,
lokalen und peroralen Analgetika und Antiphlogistika, ergo- und
physiotherapeutische Massnahmen bereits ausgereizt. Auch die Gabe von Miacalcic
hat nach Angaben der Patientin zu keiner Besserung geführt. Von unserer Seite
her sollte die Ruhigstellung des Daumens weggelassen werden. Eine ergo- und
physiotherapeutische Behandlung sollte fortgeführt werden mit dem Schwerpunkt,
die
Chronifizierung im Oberarm, Schulter- und
Nackenbereich zu stoppen.
Es ist auffällig, dass die Schmerzsymptomatik bei
Ablenkung der Patientin durch den Untersucher durch ein Gespräch kaum ausgelöst
werden konnten. Von unserer Seite sollte eine
konservative Therapie weitergeführt werden und die Integration in die
Arbeitswelt im Vordergrund stehen, so dass wir su keiner chirurgischen Intervetion
raten können." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
Il 25
luglio 2000, ha avuto luogo una vista fiduciaria di controllo presso il dottor
__________, medico chirurgo, il quale ha posto la diagnosi seguente, citiamo:
"esiti di contusione al pollice destro sede metacarpofalangea con
successiva manifestazione di algodistrofia con tendomiopatia a catena.
Attualmente la algodistrofia non è completamente regredita: malgrado i
miglioramenti sopravvenuti, lo stato non è ancora ottimale". Egli ha quindi
attestato una totale incapacità lavorativa sin dal 31 gennaio 2000 (cfr. doc.
_).
Durante
il periodo 5 ottobre-3 novembre 2000, __________ è rimasta degente presso la
Clinica __________ o, a scopo riabilitativo. Dal relativo rapporto d'uscita 10
novembre 2000 risulta che le misure terapeutiche multidisciplinari applicatele
non hanno portato al benché minimo miglioramento della sintomatologia
interessante l'intero braccio destro:
"
(…).
Il paziente si è impegnato con motivazione nel
programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato
particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica.
Riguardo alla modalità di attuazione della fisioterapia precedentemente
segnalata, abbiamo fatto tutto quanto indicato con risultati poco
soddisfacenti. Inoltre la posa di un gesso durante 3 giorni con lo scopo di
vedere il comportamento del dolore alla immobilizzazione, vanamente. Rimane il
dubbio riguardo a una eventuale lesione a livello del piatto volare
nell'articolazione metacarpo falangeale I destra.
La sua attenzione è stata parecchio focalizzata
sulla problematica dolorosa. Egli ha regolarmente partecipato al gruppo
d'approccio al dolore mediante rilassamento. In ergoterapia è stata valutata la
situazione funzionale, insegnata una tecnica ergoterapica di esercizi di
motricità fine, economia articolare per non caricare troppo l'articolazione
metacarpo falangeale, trattamento con la paraffina.
Inoltre abbiamo consegnato una ortesi per la
stabilizzazione del polso e del pollice destro. Non ci sono stati sensibili
miglioramenti nella funzionalità del braccio destro ed il dolore è sempre
presente. L'ergoterapista consiglierebbe una valutazione specialistica per
stabilire la causa di questo importante deficit funzionale"
(doc. _, p. 4).
Nel corso
del mese di gennaio 2001, l'assicurata ha interpellato il dottor __________.
Il
succitato chirurgo della mano è riuscito ad oggettivare unicamente una
instabilità dell'articolazione trapezio metacarpea a destra, rilevando
nondimeno che tale affezione "… non dovrebbe essere così invalidante come
viene descritta dalla paziente". Scartata a priori l'opzione chirurgica,
il dottor ________ ha finalmente raccomandato di rimanere conservativi nonché
di invitare l'assicurata a riprendere la propria attività lavorativa con
l'utilizzo di un tutore (cfr. doc. _).
In data 5
marzo 2001 nuova visita di controllo presso il medico fiduciario dell'_______,
il dottor __________, il quale - preso atto delle risultanze della scintigrafia
ossea trifasica eseguita il 13 marzo 2001 preso l'Istituto oncologico della
Svizzera italiana di __________ - ha dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale con l'evento infortunistico del luglio 1999:
"
(…)
CONCLUSIONE:
• esiti
di contusione al pollice destro sede metacarpofalangea con successiva
manifestazione di algodistrofia con tendomiopatia a catena. La algodistrofia è
completamente regredita mentre permangono dolori soggettivi ma non bene
definiti in assenza di atrofia muscolare dell'arto superiore destro, in assenza
di limitazione funzionale significativa: infatti vi sono soltanto 10° di
limitazione alla flessione della metacarpofalangea del I raggio destro per
altro con forza prevalente a destra. Non soltanto ma il fatto che la paziente
abbia potuto ribaltare le reti del letto nelle pulizie e che sia stata colpita
dalla rete sulla tabatiere dimostra che la signora __________ utilizza in
maniera quasi ottimale entrambe le mani.
CAUSALITA':
tenuto conto del risultato dei numerosi accertamenti finora
eseguiti che dimostrano l'assenza di lesioni ossee, in presenza soltanto di una
lassità legamentare lieve all'articolazione metacarpofalangea del pollice
destro, ritenuto per altro il notevole miglioramento funzionale e, prevalente,
del trofismo muscolare, si ritiene che non sussiste più un nesso di
causalità naturale preponderante fra la banale fattispecie di trauma
contusivo-distorsivo del pollice destro da cui è conseguita l'incredibile
inabilità lavorativa in atto tuttora.
PROCEDERE:
si può ancora prevedere l'utilizzo di un tutore da portare quando
la paziente esegue lavori molto pesanti che sembra comunque non essere
impiegato dalla paziente (vedi la recente contusione in sede tabatiere) mentre
altri provvedimenti non entrano francamente in predicato. Il caso può essere
considerato stabilizzato.
CAPACITA' LAVORATIVA:
la paziente era stata dichiarata abile al lavoro in misura del 50%
dal 4.11.2000.
In base al riscontro attuale, ritenuto il risultato del
rilevamento scintigrafico, nonché allo stato complessivo si ritiene la paziente
capace al lavoro in misura completa. Non essendo stato possibile raggiungere la
paziente invito __________ a notificare le risultanze peritali all'interessata
stabilendo il termine della inabilità corrispondente al momento della notifica
dell'informazione"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Fra gli
atti di causa figura pure il rapporto 14 maggio 2001 del dottor __________.
Dopo aver
riassunto l'anamnesi dell'assicurata, il suddetto reumatologo ha affermato
trattarsi di uno "… sviluppo sfavorevole dopo un trauma contusivo
relativamente banale con cronicizzazione di dolori espressi in modo credibile,
scatenati dal trauma del 05.07.1999 con manifestazioni di tipo tendinitico
cervicobrachiali. La situazione denota una difficoltà di interpretazione del
significato della sintomatologia algica".
Egli ha
quindi auspicato "… un approccio di sostegno/chiarimento psicologico per
meglio riuscire ad attenuare i sintomi" nonché, "vista la difficoltà
di definire sia la capacità lavorativa che il nesso di causalità …", un
nuovo consulto presso il Servizio di chirurgia della mano dell'Ospedale
__________ (cfr. doc. _).
Prima di
procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, la __________
ha sottoposto l'intera documentazione al dottor __________, il quale ha
allestito il rapporto del 20 giugno 2001.
Queste,
segnatamente, le considerazioni ivi contenute:
"
(…)
Intanto si premette che, in ambito Lainf, il semplice post hoc
propter hoc non è ammissibile e di conseguenza la presa di posizione del legale
a questo proposito non può essere accettata. Sottolineo poi come il nesso
causale naturale è di pertinenza medica e non giuridica e di conseguenza non è
compito del legale esprimersi al riguardo; diversamente l'aspetto della
adeguatezza è di natura giuridica e non medica e dovrà quindi essere esaminato
dalla istanza competente.
In riferimento alla valutazione medica del Dott. __________, la
diagnosi principale sottoscritta nel suo rapporto del 14.5.2001, in base al
controllo clinico del 7.5.2001, è di: "sindrome del dolore cronico con
cervico-brachialgia destra (dominante) in trauma distorsivo in
adduzione/contusivo del pollice destro (articolazione metacarpofalangea) il
5.7.1999. A pagina due, ultimo paragrafo, si legge: " si tratta pertanto
di uno sviluppo sfavorevole dopo trauma contusivo relativamente banale con
cronicizzazione di dolori espressi in modo credibili, scatenati dal trauma
dei 5.7.1999 con manifestazione di
tipo tendinitico cervicobrachiale. La situazione denota una difficoltà di
interpretazione del significato della sintomatologia algica. Dal punto di vista
terapeutico bisognerà valutare un approccio di sostegno-chiarimento psicologico
per meglio riuscire ad attenuare i sintomi".
Ritengo che sia con la diagnosi primaria indicata dal collega
cosiccome dal contenuto del paragrafo testé riportato, si entri nel vivo della
discussione, ossia: si è trattato di un trauma
contusivo relativamente banale; i dolori sono probabilmente stati
scatenati dal trauma con manifestazioni gigantesche correlate da una componente
psichica che, verosimilmente, assume un certo ruolo nella situazione
complessiva. Dal profilo della causalità naturale (aspetto di competenza
medica) v'è da sottolineare intanto che, fortunatamente, non tutti i traumi ad
un pollice, sfocino in una sindrome da dolore cronico con cervico-brachialgia
dal lato interessato dal trauma. La Lainf non prevede elargizioni per eventuali
concausalità dovute a struttura psichica non ottimale di un paziente o a non
interpretazione adeguata della lesione subita: nel caso specifico, da tutti gli
atti medici, risulta evidente che vi è stata una contusione-distorsione del
pollice destro, che vi è una minima instabilità all'articolazione
metacarpo-falangea del pollice destro in assenza di qualsivoglia altra
componente posttraumatica. Che poi la paziente abbia elaborato in maniera
sproporzionata le sequele del banale infortunio non implica che il decorso,
anche soltanto dal profilo logico, debba risultare anomalo e non naturale.
Non entro nel merito dell'adeguatezza del trauma a fronte della
mega-sintomatologia lamentata attualmente.
In base ai ragionamenti sopra riassunti, ovvi e documentati, che
prendo posizione in maniera obiettiva e secondo scienza e coscienza.
La posizione dell'avvocato __________ per suffragare l'opposizione
presentata non può trovarmi concorde così come non trova concorde neppure il
collega __________ secondo il contenuto dello scritto del 14.5.2001. Il Dott.
__________ propone per altro una eventuale visita "neutra" (e qui mi
permetto sottolineare che in ambito Lainf il medico che opera quale perito per
la Lainf è da considerare neutro a tutti gli effetti) presso un centro
universitario con domande specifiche circa l'aspetto causale e la capacità
lavorativa. Per altro il Dott. _________ ha riscontrato anche un eritema
all'apertura toracica superiore e alle spalle con la diagnosi differenziale di
eventuale distenia neurovegetativa nonché lieve livido reticolare agli arti
inferiori per cui propone di valutare nel decorso l'eventuale apparizione di
manifestazioni autoimmunologiche: se e qualora vi sarà una comparsa di sintomi
orientati verso questa diagnosi sarebbe elemento di difficoltà per il Dott.
__________ (per sua stessa ammissione) definire una capacità lavorativa e anche
di definire il nesso di causalità.
Da parte mia, a prescindere da qualsivoglia svolta diagnostica
possa intervenire, ribadisco la posizione assunta in sede peritale a fronte
della causalità naturale la quale è completamente esaurita per le ragioni
precedentemente illustrate, sottolineando ulteriormente come il "prima non
aveva niente e dopo l'infortunio è arrivato tutto" non ha alcun valore in
ambito della medicina assicurativa." (doc. _)
Con
certificato del 26 luglio 2001, il dottor __________ ha riferito al medico
fiduciario dell'assicuratore LAINF circa il sostanziale insuccesso anche del
trattamento eseguito con Arédia. Egli ha inoltre fatto stato di una "…
sindrome da dolore cronico (…) di origine multifattoriale in paziente con difficoltà
di interpretazione e di gestione del dolore con ripercussioni anche
psicosociali, …" (doc. _).
In data 5
novembre 20001, __________ è stata nuovamente sottoposta ad un esame
neurografico del nervo mediano destro presso il dottor __________, risultato,
una volta ancora, assolutamente normale (cfr. doc. _).
2.5. Dottrina e
giurisprudenza insegnano che "… ist mittels
medizinisch-wissenschaftlicher Beweisführung zumindest als überwiegend
wahrscheinlich gemacht, dass eine bestimmte unfallmässige Schädigung einen
organischen Befund (mit)verursacht hat und dass dieser die geklagten
Beschwerden auslöst, ist der natürliche kausalzusammenhang erstellt. (…). Lässt
sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befunden, nach
derzeitigem Wissenstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres" (cfr.
U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105).
Nel caso
di specie, questa Corte constata come gli specialisti che hanno avuto modo di
interessarsi al caso di ___________ non siano riusciti a sufficientemente
oggettivare un reperto organico - in ogni caso, di natura traumatica - suscettibile di correlare con i disturbi da lei
soggettivamente lamentati.
Al
proposito, basti citare la certificazione del 15 giugno 2000 dei sanitari del
Servizio di chirurgia della mano dell'Ospedale __________, i quali - sospettata
clinicamente la presenza di una lieve distrofia di natura posttraumatica (doc.
_: "Verdacht auf posttraumatische Dystrophie bei Status nach
Adduktions- und Quetschtrauma des Daumens rechts am 15.07.1999" - la
sottolineatura è del redattore), patologia, in ogni caso, assente in occasione
dell'esame di scintigrafia ossea del 12 marzo 2001 (cfr. referto 13.3.2001
accluso al doc. _) - hanno esplicitamente sottolineato come i disturbi
localizzati nella regione del pollice destro non trovino alcuna correlazione
sul piano somatico ("Sowohl radiologisch als auch im RMI ist kein
Korrelat für die Beschwerden im Bereich des Daumengrundgelenkes und des
Daumensattelgelenkes gegeben" - la sottolineatura è del redattore),
quella, datata 25 gennaio 2001, del dottor ________, anch'egli specialista in
chirurgia della mano, il quale ha rilevato una sostanziale discrepanza fra la
situazione clinica esistente a livello della mano destra - contraddistinta
soltanto da una instabilità dell'articolazione trapezio metacarpea - e la
sintomatologia risentita dalla ricorrente (cfr. doc. _: "Nella visita in
data odierna trovo di patologico una instabilità dell'articolazione trapezio metacarpea
a destra, instabilità della metà della larghezza del I metacarpo sul trapezio e
instabilità dolente. La valutazione globale della mano destra mi sembra tutto
sommato favorevole: i perimetri muscolari sono simmetrici sia per quel che
riguarda la muscolatura globale dell'avambraccio che per quella del palmo: la
cute non presenta distrofie come pure la struttura ossea. Dal mio punto di
vista la patologia non dovrebbe essere così invalidante come viene descritta
dalla paziente" - la sottolineatura è del redattore), oppure ancora
quella del 14 maggio 2001 del dottor __________, in cui si fa esplicito
riferimento ad una situazione che "… denota una difficoltà di
interpretazione del significato della sintomatologia algica" (doc. _).
In casi
del genere, la decisione non potrà che essere sfavorevole all'insorgente, nella
misura in cui, non essendo stato possibile oggettivare, da un profilo
medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni
sociali - a maggior ragione - non può ammettere l'esistenza di una relazione di
causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso,
la STCA del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10, del 22
febbraio 1999 nella causa D., 35.1998.61 e del 21 settembre 2000 nella causa
P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con sentenza del 13 marzo 2001, U
429/00).
Deve qui
valere, insomma, il principio secondo cui: "Wo die Medizin nicht mehr
Weiteres weiss, kann sich nicht das Recht an ihre Stelle setzen" (cfr. U.
Meyer-Blaser, op. cit., p. 106).
Alla luce
di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene quindi di potere condividere
l'opinione espressa dal medico fiduciario della __________, il dottor
__________ (cfr. doc. _), la quale appare come la logica risultanza di una
valutazione globale della documentazione medica presente all'inserto, senza che
si riveli peraltro necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori
(perizia giudiziaria).
A
quest'ultimo riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito
ai considerandi che precedono, occorre concludere che - tenuto conto dei soli
postumi residuali dell'infortunio assicurato - a ragione la __________ ha
dichiarato __________ non più bisognosa di cure mediche nonché totalmente abile
al lavoro, a contare dal mese di aprile del 2001 (cfr. doc. _, p. 2).
A
proposito dell'affermazione secondo la quale sarebbe dato il nesso di causalità
naturale poiché i disturbi all'arto superiore destro sarebbero apparsi soltanto
posteriormente all'evento del 5 luglio 1999 (cfr. I, p. 3: "Fino al giorno
dell'infortunio accadutole al __________, la signora __________ non ha mai
avuto nessun disturbo al pollice ed, in generale, al braccio destro, per cui
l'unica causa della sua attuale inabilità lavorativa è l'infortunio occorsole
in data 5 luglio 1999; contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione,
sussiste un nesso causale naturale tra l'evento del 5 luglio 1999 ed i dolori
persistenti della signora __________ "), occorre ricordare che, per
affermata giurisprudenza, il semplice fatto d'essere insorto dopo un
infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato
da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
30, nota 96).
2.6. Al
precedente considerando si é diffusamente dimostrato come i numerosi
accertamenti esperiti non abbiano permesso d’individuare una causa organica
suscettibile di spiegare i persistenti dolori all’arto superiore destro
presentati da __________.
Può,
d’altro canto, rimanere indecisa la questione a sapere se il disturbo lamentato
dall’assicurata debba essere considerato piuttosto come l’espressione di una
patologia presente a livello psichico - così come parrebbe emergere da alcuni
dei referti versati agli atti - poiché, anche in questa ipotesi, l’obbligo
contributivo dell’assicuratore infortuni convenuto dovrebbe comunque essere
negato, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, questione che
deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss..
Infatti,
l’infortunio occorso a ___________ - un banale trauma contusivo/distorsivo al
pollice destro - può senz’altro venir classificato nella categoria degli infortuni
leggeri: secondo la giurisprudenza del TFA, in questo caso, l’adeguatezza
del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992, U 154, p.
248s.).
2.7. Con il
proprio gravame, l'assicurata ha chiesto, fra l'altro, la condanna della
__________ a corrisponderle indennità giornaliere corrispondenti ad una totale
inabilità lavorativa per il mese di gennaio 2000 e per il periodo 4 novembre
2000-31 marzo 2001 (cfr. I, p. 5).
In
realtà, né con la decisione formale del 9 aprile 2001 (cfr. doc. _) né,
tantomeno, con quella su opposizione del 3 dicembre 2001 (cfr. doc. _),
l'assicuratore LAINF convenuto si è pronunciato a proposito del grado
dell'incapacità lavorativa presentata da __________ durante i summenzionati due
periodi. In effetti, la ___________ si è limitata a dichiarare l'insorgente
completamente abile al lavoro a far tempo dal 1° aprile 2001, e ciò a fronte
delle sole sequele dell'evento infortunistico assicurato. Anche con la propria
risposta di causa, l'assicuratore convenuto si è astenuto dall'esprimersi nel
merito della questione.
In
siffatte condizioni - ricordato che, per costante giurisprudenza, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in
re G.; STCA 24.10.1991 in re N. G., 4.5.1992 in re G. V., 3.9.1998 in re C. e
9.4.1999 in re G. V.) - questa Corte non può esaminare la domanda di giudizio
1.3..
La
__________ è comunque invitata a volersi pronunciare - senza indugio - circa
l'entità dell'incapacità lavorativa presentata da __________ nel corso dei
periodi oggetto di contestazione (gennaio 2000 e 4 novembre 2000-31 marzo
2001).
2.8. __________
ha pure postulato che le venga riconosciuto un interesse di mora del 5% sulle
prestazioni pecuniarie che le sarebbero ancora dovute (cfr. I, p. 5).
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali,
per principio, non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non
lo preveda espressamente (cfr. DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con
riferimenti).
Ad
esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è
previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41bis
(interessi moratori) e all’art. 41ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR
1994 AHV Nr. 39 p. 106).
Il motivo
principale di questa regolamentazione risiede nel ruolo che riveste
l’amministrazione. Quale detentrice di un potere pubblico essa ha infatti il
compito di istruire, talvolta lungamente, le richieste di prestazioni e di
applicare obiettivamente il diritto. Imporle, sistematicamente, il versamento
di interessi moratori significherebbe penalizzarla per aver assolto con cura i
propri compiti. Quanto all’assicurato, la regola dell’uguaglianza delle parti,
impone di dispensarlo dal versamento di interessi moratori allorquando egli
difende ciò che ritiene essere un suo diritto (DTF 108 V 15 consid. 2a e 101 V
118 citate in DTF 119 V 133 consid. 3a).
Questo
principio conosce nondimeno delle eccezioni.
In
effetti, la nostra Corte federale ha riconosciuto il diritto ad interessi
moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.
Queste
circostanze sono state considerate realizzate in presenza di atti od omissioni
illeciti e colposi dell'amministrazione (cfr. DTF 101 V 118 ).
In DTF
108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 p. 156 consid. 4b) l’Alta Corte - dopo avere
confermato la propria prassi - ha aggiunto che per poter attribuire
eccezionalmente interessi moratori in assenza di base legale, oltre all’atto
illecito, è ancora
necessario
un agire colposo da parte dell’amministrazione (cfr., pure, DTF 117 V 352
consid. 3, 116 V 327).
Il
ritardo nell'applicazione del diritto è illecito se le circostanze che si
trovano all'origine dell'inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate. Poco importa quali sono le cause del ritardo in
questione. Tuttavia, la sola constatazione di un ritardo oggettivo non è
sufficiente: deve inoltre essere accertata una colpa.
Il TFA ha
rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di
casi (ad esempio, per ritardata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale
impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione
sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come nel
passato, soltanto in via eccezionale e solo in casi isolati che particolarmente
urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a; RCC 1990 pag. 47 consid.
3).
La
situazione giuridica cambierà con la prossima entrata in vigore della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000, la quale, al suo articolo 26,
recita:
"
¹I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata.
²Sempre che l'assicurato si sia pienamente
attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di
mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma la più
presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto."
Nel caso
concreto, il TCA, come sopra esposto, ha confermato la decisione impugnata,
avallando pertanto l'estinzione del diritto alle prestazioni a far tempo dal 1°
aprile 2001 (cfr. consid. 2.5. e 2.6.). D'altro canto, esso si è dichiarato
incompetente ad esaminare se ____________, in precedenza, avesse o meno avuto
diritto a delle prestazioni più estese rispetto a quelle riconosciutole
dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. consid. 2.7.).
Pertanto,
nella fattispecie non vi è ragione di esaminare la questione relativa agli
interessi di mora, la cui richiesta è priva di oggetto.
2.9. Dev’essere,
infine, esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria gratuita, come da lei richiesto in sede di ricorso 27 febbraio 2002
(cfr. I).
2.9.1. Secondo
l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi
Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo
giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita”
(art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).
2.9.2. Secondo la
giurisprudenza, i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria
si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 114).
Con
riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in
materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha
statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle
seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269;
103 V 47; 98 V 117; cfr., anche, ZBl 94/1993 p. 517):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza
posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in
modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA
non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare
se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e
delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115
V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di
accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di
mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano
invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato
potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit.,
ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di
quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non
pubbl. succitata p. 3).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
Nella
sentenza apparsa in SVR 1998 UV 11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro canto,
ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette
senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 n. 5).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia
essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a
partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della
procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da
un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (DTF 108 V 265
consid. 4), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e
decisione è importante (cfr., pure, Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 155 p.
485).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il
TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella
misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte
oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF
119 Ia 265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p.
42 N 4).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).
2.9.3. La procedura
per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale
(Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240), come del resto quelle relative alle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV 1). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato
si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova
in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione
atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa
fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve
sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV 1 e giurisprudenza ivi citata).
In
concreto, in data 4 aprile 2002, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avvocato
__________ di inviare la documentazione necessaria a decidere circa
l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. V).
Nondimeno,
sino ad oggi, l'assicurata non ha fatto pervenire al TCA la documentazione atta
a comprovare il preteso suo stato di indigenza, e ciò malgrado questa Corte gli
abbia dato la possibilità di farlo.
In tali
circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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