AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.82
Data decisione, Autorità:
15.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00082
rs/cd
Lugano
15 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 22 novembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
agosto 2001, il datore di lavoro di __________, la __________, impresa di
pitture tecnico-industriali di , ha annunciato all' la rottura
di un dente del proprio dipendente, avvenuta il 26 agosto 2001. L'evento è
stato così descritto, citiamo: "Viaggiando in bicicletta ha mangiato una
barretta alimentare del tipo già consumato finora e che non dovrebbe contenere
corpi solidi. Vi era però un corpo duro che ha provocato la lesione al molare
superiore sinistro" (cfr. doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, l'__________ ha negato il proprio
obbligo contributivo (cfr. doc. _).
Tale
rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato
(cfr. doc. _) - con la decisione su opposizione del 22 novembre 2001 (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso 10 dicembre 2001, __________ ha chiesto che l'__________
venga condannata a prendere a proprio carico tutte le spese di cura dentaria
relative al sinistro del 26 agosto 2001 (cfr. doc. _), facendo valere, in
particolare, quanto segue:
"
(…)
Per quanto concerne i fatti
si richiama l'intero incarto dalla
__________ che porta il numero _.
Confermo la mia opposizione del 24 ottobre 2001.
La decisione su opposizione del 22.11.2001, nel respingere la mia
opposizione del 24.10.2001, si riferisce essenzialmente alla sentenza del
Tribunale Federale del 30.04.1996 in re J. K.
Questa sentenza non può assolutamente essere presa come paragone
per il presente caso. Infatti nella citata sentenza si vuole cercare di trovare
un'analogia con la presente vertenza nel senso che si è costantemente affermato
di aver morso un oggetto duro.
II Tribunale Federale ammette che quanto esposto lascia presumere
che la lesione dentaria sia riconducibile a un infortunio.
II Tribunale Federale conclude tuttavia che l'oggetto
duro possa esser stato un ingrediente normale del "Knabbermüesli" (bacca dura non completamente
scongelata o fiocco di frumento duro) e
poichè bisogna aspettarsi la presenza di un simile ingrediente esso non può
essere definito un fattore esterno straordinario".
E' qui che sta la netta differenza con la presente vertenza.
Infatti nella barretta alimentare da me mangiata è escluso che vi sia la presenza di un qualsivoglia oggetto duro.
L'oggetto duro da me trangugiato fu solo un qualche cosa di
straordinario che non può assolutamente far parte della barretta che ho
mangiato.
Per miglior convinzione allego una barretta del tutto simile a
quella da me mangiata, invitando gli onorevoli Giudici a volerla completamente
sbriciolare per sincerarsi così, al di là di ogni dubbio, che nessuna analogia
può essere trovata con un "Knabermüesli".
Infatti nel "Knabermüesli", come si legge nella citata
sentenza, si intravede la possibilità della presenza di un corpo duro,
possibilità da escludere per contro nella barretta alimentare da me mangiata.
Ribadisco quindi che si è trattato di un vero e proprio infortunio
e che quindi la __________ è tenuta a riconoscere il caso, versandomi le
prestazioni di legge.
Di transenna faccio notare che tutti gli altri considerandi della
decisione su opposizione non sono altro che delle generiche frasi stereotipate
che non possono rivestire alcun peso di rilievo nella motivazione della
decisione su opposizione.
Visto quanto precede ritengo che, come esige la giurisprudenza, ho
reso verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio.
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il Giudice si basa, per
la sua decisione, salvo disposizione contraria di legge, sui fatti che, non
potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante.
Accertato inequivocabilmente nella presente
fattispecie il fattore esterno
straordinario (e
non semplicemente un fatto che possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile) non si può che concludere che l'evento del 26.08.2001 riveste
tutti i caratteri dell'infortunio." (Doc. _)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 9
cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel
precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a
e147 consid. 2a). Questo il testo:
" E'
considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che
colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore
esterno straordinario".
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali:
" -
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla
salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale
esterno
-
la straordinarietà
di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Lausanne 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che è considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.4. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto,
il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,
definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a,
118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci (cfr. DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b,
1988 p. 420 consid. 2b) oppure ancora un sassolino presente in un preparato a base di riso (cfr. RAMI 1999
U349, p. 477ss.).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta
confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in
una salsiccia (RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.;
RAMI 1992 U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid.
2b).
2.6. In concreto,
nell’annuncio d’infortunio LAINF 29 agosto 2001, l'evento del 26 agosto 2001 è
stato così descritto:
"
Viaggiando in bicicletta ha mangiato una
barretta alimentare del tipo
già consumato finora e che non dovrebbe contenere
corpi solidi. Vi era però un corpo duro che ha provocato la lesione al molare
superiore sinistro.
Appuntamento con il dentista: mercoledì 5
settembre 2001". (cfr. doc. _)
In
seguito l'assicuratore LAINF convenuto ha posto all'insorgente le seguenti
domande in merito all'accaduto:
"
(…)
-
Quando ha riportato la lesione dentaria?
Quando si è recato per questo
motivo per la prima volta dal dentista?
-
Come si è
procurato il danno ai denti (spiegare dettagliatamente i fatti)?
-
E'
avvenuto qualcosa di inusuale, di particolare, rispettivamente le cose non si
sono svolte normalmente? Nell'affermativa, descrizione particolareggiata.
-
Se la lesione dentaria si è prodotta durante l'ingestione di
cibi:
-
La causa è da attribuire ad un
alimento? Perché?
-
Quando, dove e da chi è stato
acquistato il prodotto in
questione?
(…)
PS: p.f. precisare pure; marca e genere della barretta indicata
sull'annuncio d'infortunio?. . . . . . . ." (Doc. _)
Con
scritto del 16 settembre 2001 l'assicurato ha risposto:
"
(…)
Ad 1.
Lesione dentaria riportata
domenica, 26.08.2001 ore 10.00 ca.
Ad 2.
Recatomi per la prima volta dal
dentista il mercoledì, 5.09.2001 in quanto tutta la settimana precedente era
assente.
Ad 3e4.
II danno è stato procurato nel
modo seguente
-
Pedalando avevo tratto una
barretta alimentare, che avevo già parzialmente consumata, dalla tasca della
giacca.
-
Masticandola ho sentito una specie di
"crac" e dei grani duri in bocca.
-
Non volevo fermarmi perchè stavo facendo una
salitella così, pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente
dura, lì ho inghiottiti.
Solo dopo essermi recato dal dentista è
risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si
era rotto.
Ad 5.
Riflettendo maggiormente in
seguito, non sono ora sicuro che sia l'alimento (che d'altronde impiego da un
paio di anni) ad aver causato il danno. Può anche essere un corpo estraneo che
era entrato nella tasca (sassolino o altro), che si era attaccato alla barretta
aperta e molle (quel giorno era caldo) e che non avevo visto perchè stavo
pedalando.
Siccome in lunghi viaggi con
l'auto ne faccio pure uso poi le lascio aperte nel porta oggetti del veicolo, è
anche possibile che lì, durante i giorni caldi sia entrato qualche cosa di duro
(per es. grani di abrasivo dal cantiere dove mi reco
regolarmente per ragioni di lavoro, ecc.) di cui non mi sono accorto.
Le barrette le
acquisto occasionalmente presso __________ Sport a __________ e non ho
ancora reclamato appunto perchè non sono sicuro che la causa sia proprio la
barretta che conteneva un imprevedibile elemento duro o un corpo estraneo
attaccatosi alla stessa nella circostanza sopra descritta.
Quando pedalavo ero solo e
quindi non vi sono testimoni.
Al PS.
Barretta tecnica ai frutti
tropicali __________ della Officina Alimentare ()." (Doc. _)
Il
ricorrente, sia in sede di opposizione (cfr. doc. _), che con il gravame 10
dicembre 2001 (cfr. I), ha poi in sostanza ribadito quanto già dichiarato
compilando il summenzionato questionario.
2.7. Nella
presente fattispecie controversa è l'esistenza di un elemento esterno
straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi
dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF sono infatti realizzati.
Il
ricorrente sostiene che la frattura del dente è stata causata da un corpo duro
estraneo che si trovava all'interno della barretta alimentare che stava
masticando, ma che non ne faceva parte, o che con il caldo si era attaccato
alla medesima, come ad esempio un sassolino o un grano di abrasivo da cantiere
(cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Secondo
la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio.
Nell'ambito
del diritto delle assicurazioni sociali infatti, pur essendo la procedura retta
dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr.
57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V
282), secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal
giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come
questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N.
12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e
come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo
delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA
del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re
M.).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50
pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28
novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).
Non è,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che
sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va
ricordato, inoltre, che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il
principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire,
nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 26 settembre 2001 nella
causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del Canton
Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201
consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269
consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).
È, però,
doveroso segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,
occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta
inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza
l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo
procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss
consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
In
concreto l'assicurato presume semplicemente che ad aver provocato il danno al
dente sia stato un corpo duro che non faceva parte della barretta che ha
mangiato. Tuttavia non è stato in grado di accertare direttamente tale
supposizione.
Infatti
rispondendo ai quesiti 3-4 postigli dall'__________ ha affermato:
"
(…)
Non volevo fermarmi perché stavo facendo una
salitella così, pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente
dura, li ho inghiottiti." (cfr. doc. _)
Ciò non
basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della
probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario. Il
TFA, infatti, pronunciandosi su un caso in cui un'assicurata aveva sostenuto di
aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui
identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo, ha negato
l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia giudiziaria avesse
escluso un'altra causa (STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.).
Parimenti,
in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto
un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna
prova al riguardo, il
TFA ha
escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA inedita
21.11.1990 in re T.).
Questo
principio era già stato applicato dal TFA in precedenza in altri due casi in
cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa
di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in
entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile
l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA 30.4.1991 in re R.;
16.1.1992 in re T. non pubbl. citate in STFA 27.8.1992 in re M.).
In una
recente sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B. (K 202/00), il Tribunale
federale delle assicurazioni, chinandosi su un caso analogo alla presente
vertenza, in cui un'assicurata mangiando del pane semi-bianco si era rotta un
dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa
esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva
visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone
l'identità aveva ingoiato.
In
un'ulteriore decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de
santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra (K 207/00), il TFA
ha stabilito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non
costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un
corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante
dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.
In simili
condizioni, si deve, dunque, concludere, in applicazione della giurisprudenza
federale che, anche nel caso di specie, il discorso si limita ad una ipotesi.
Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.
Dalle
risposte date ai quesiti dell'__________ concernenti l'evento del 26 agosto
2001 si evince del resto che il ricorrente medesimo in prima battuta non aveva
escluso la possibilità che nella barretta vi fosse un pezzo duro di frutta (cfr.
consid. 2.6.). In tale ipotesi non si tratterebbe di un fattore esterno
straordinario, in quanto mangiando una barretta ai frutti tropicali bisogna
aspettarsi la presenza di ingredienti quali pezzi di frutta (cfr. consid. 2.5.;
STFA del 30 aprile 1996 nella causa SUVA c/ K., U 61/96 nella quale il TFA ha
rilevato che in un "Knabbermüesli" la presenza di bacche non
completamente scongelate o di fiocchi di frumento duri non costituisce un
fattore esterno straordinario, visto che essi sono degli ingredienti che
possono trovarsi nell'alimento).
Non
essendo, pertanto, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della
verosimiglianza (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore
esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di
indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss
consid 5b; 116 V 136ss consid 4b; DTF 111 V 201 consid. 6b, RAMI 1990 U86, pag.
50, A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, S. Gallo 1995, pag. 267).
2.8. Infine, va
rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai
denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la
rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9
cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss,
consid 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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