AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.80
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00080
mm/cd
Lugano
9 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: Dr.ssa __________,
contro
la decisione del 24 luglio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
marzo 2001, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di autista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- è stato colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria, messosi
improvvisamente in movimento sulla rampa di carico del furgone.
L'assicurato,
il 21 marzo 2001 alle ore 19.35, si è recato presso il PS dell'Ospedale
regionale di __________ (), dove i sanitari hanno diagnosticato una sindrome
lombo-vertebrale. Essi hanno peraltro predisposto un consulto neurologico (cfr.
doc. _).
Accertamenti
successivamente eseguiti hanno permesso di mettere in luce un'ernia discale
L2/L3 intraforaminale destra, patologia che ha reso necessario una discectomia
eseguita il 4 aprile 2001 (cfr. doc. _).
1.2. Sentito il
parere del proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 5 giugno 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente all'ernia discale di cui __________ è stato portatore, difettando
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del marzo 2001 (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla dott.ssa __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 24 luglio 2001, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 22 ottobre 2001, __________ a, sempre patrocinato dalla dott.ssa
__________, ha chiesto che il caso venga assunto dall'Istituto assicuratore
convenuto, osservando quanto segue:
"
(…)
Ribadisco che ho in cura il signor __________ dal
1996, che non ho mai avuto occasione di visitarlo per una patologia lombare, né
mi ha mai segnalato problemi a questo livello.
La motivazione di questo ricorso è dovuta al
fatto di una completa assenza di sitomatologia, dal mio punto di vista, prima
dell'infortunio.
Dall'evidenza di un trauma improvviso ed
importante a livello del segmento lombare.
Dalla testimonianza del datore di lavoro di
questo evento.
Dall'apparizione immediata di un dolore lombare
con irradiazione alla gamba destra.
Con questa motivazione mi sembra di poter
confutare l'opposizione della spettabile assicurazione, in quanto i fatti
espressi al punto tre sono praticamente dati." (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In data 18
marzo 2002, in presenza delle parti, il Presidente del TCA ha proceduto
all'audizione testimoniale dell'ex datore di lavoro di __________, __________
(IX).
1.6. Il 20 marzo
2002, __________ ha comunicato al TCA che "… il sig. __________ ha
lavorato presso la nostra azienda fino al giorno 22 marzo 2002 e che gli era
stata affiancata una persona quale aiuto per il suo lavoro" (XI).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. , Capo del Servizio di
neurochirurgia presso l', al quale sono stati posti dei quesiti
attinenti all'eziologia dell'ernia discale di cui ha sofferto l'assicurato
(cfr. X).
La
risposta del dott. __________ è pervenuta il 15 maggio 2002 (cfr. XV).
Visto che
le risposte fornite dal suddetto sanitario apparivano approssimative ed
incomplete, questa Corte l'ha invitato a rispondere in maniera più puntuale ai
quesiti sottopostigli (cfr. XVI).
Il
referto allestito dal dott. __________ data del 5 settembre 2002 (cfr. XXI).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni al riguardo.
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se la diagnosticata ernia
discale lombare costituisce o meno una conseguenza, naturale ed adeguata,
dell'infortunio 13 marzo 2001.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano
soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una
relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379,
p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi
casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le
proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora
l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio,
l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per
contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere
assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di
continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre
2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi
citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente
pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
2.5. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha negato il
proprio obbligo contributivo facendo essenzialmente riferimento
all'apprezzamento espresso il 1° giugno 2001 dal dott. ______, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha sostenuto che mancano presupposti appena
enumerati:
"
(…).
L'evento del 13.3.2001 non ha neppure resa
manifesta (ausgelöst) l'ernia discale. Questo referto, che mostra una
lussazione estesa e di grandi dimensioni, è impressionante e sostiene quindi la
teoria di tanti chirurghi della colonna vertebrale che affermano che un'ernia
discale acuta deve procurare subito o entro poche ore sintomi chiari.
Non è logico un intervallo muto di qualche
giorno.
Il signor __________ ha sentito un bloccaggio
della schiena solo 5 giorni dopo.
Un'ernia discale molto raramente è causata da un
trauma. Diversi test hanno dimostrato che prima della rottura di un disco
intatto, di verifica la rottura dell'osso.
Già in passato questo assicurato ha avuto diverse
lombaggini dovute a traumi a noi già noti nel 1988 e 1992, che sono guarite
entro poco tempo, senza problemi.
In questo caso manca un evento dinamico tale da
causare un'ernia discale, d'altra parte il referto è così impressionante che ci
si aspetta subito forti sintomi." (cfr. doc. _)
Da parte
sua, la dott.ssa __________, generalista, ha sostenuto la tesi opposta,
sottolineando l'assenza di qualsivoglia sintomatologia prima dell'evento
infortunistico in questione, l'importanza del trauma subito nonché
l'apparizione immediata di un dolore lombare con irradiazione alla gamba destra
(cfr. I).
2.6. Ai fini dell'istruttoria
di causa, il TCA ha ritenuto necessario sentire in qualità di teste l'ex datore
di lavoro di __________ ed interpellare il dott. , __________ del
Servizio di neurochirurgia presso l', autore dell'intervento
operatorio del 3 aprile 2001.
Questo il
contenuto del verbale di audizione teste del 18 marzo 2002:
"
(…).
Il signor __________ ha lavorato presso di me dal
1° marzo. Si tratta di una lavanderia industriale, lavoriamo con alberghi e
ristoranti. Ritiro della biancheria e consegna presso i clienti. Gli attrezzi
sono il furgone, carrelli, ceste e dei sacchi.
Attualmente ho 13 dipendenti, all'epoca 11 o 12.
In merito all'infortunio accorso al dipendente
posso precisare quanto segue.
Il mattino presto insieme ad un collega, stavano
caricando i carrelli sul furgone con la rampa. Il carico era destinato ad
alcuni alberghi del Locarnese.
Il camioncino è abitualmente in pendenza.
L'assicurato stava sistemando all'interno del furgone il primo carrello.
Malauguratamente non si è accorto che un secondo carrello si è mosso e gli è
andato addosso. Il peso del carrello è abitualmente di 120/140 kg. Le
dimensioni del carrello sono le seguenti: 170 cm di altezza, 70 cm di lunghezza
e 40 cm di larghezza (queste misure non sono evidentemente precise). Il
carrello è di ferro.
A domanda del giudice delegato sulla pendenza
della rampa il teste risponde che è abbastanza notevole, si avvicina al 10%
(sarà il 7 o
l'8 %).
Alla domanda del giudice delegato se ha assistito
alla scena, il teste risponde di sì, precisa che non si è potuto avvisare
l'assicurato del pericolo imminente in quanto è andato tutto molto in fretta.
Il signor __________ si è fermato un momento dopo
avere preso il colpo. Successivamente è andato con il collega a __________.
Non ricordo se il giorno successivo è venuto a
lavorare. Il giudice delegato segnala al teste che è stato convocato proprio
per fornire delle indicazioni relative all'episodio in questione e alle sue
conseguenze dal profilo lavorativo. Assegna dunque al teste un termine di 5
giorni per produrre al Tribunale una chiara indicazione su questo punto e cioè
se l'assicurato ha lavorato solo il giorno dell'infortunio o anche
successivamente (indicando con precisione quali giorni l'assicurato ha
lavorato).
Solitamente la persona si mette davanti al
carrello al momento in cui deve entrare nel camioncino e quindi lo trattiene.
Rispondendo all'avv. __________ il teste precisa
di avere cercato di bloccare il carrello con una mano. Ribadisce pure di non
avere però avvisato il dipendente del pericolo incombente. L'avv. __________
chiede che venga chiesto ad un ispettore dell'__________ di verificare in che
condizioni è avvenuto l'infortunio e secondo quali modalità vengono caricati i
carrelli nella ditta __________.
Rispondendo all'avv. __________ il teste risponde
di non sapere qual è la pendenza della strada vecchia del __________.
Rispondendo al giudice delegato il teste precisa
che ci sono abitualmente dei rumori, macchine da lavare che vanno. Il
ricorrente sottolinea che per questo motivo anche se il teste avesse gridato
lui non lo avrebbe sentito.
Il giudice delegato prende atto che rispondendo
all'avv. __________ il teste dichiara di essere pure responsabile del personale
della ditta. L'assicurato chiede al teste se ricorda o no il fatto che lui
stesso ha continuato a lavorare ancora una settimana dopo l'infortunio e che
proprio viste le sue difficoltà il datore di lavoro gli ha assegnato una
persona per aiutarlo. Il teste risponde che non ricorda. Il giudice delegato
invita il teste entro il termine di 5 giorni già assegnato a fornire anche
indicazioni precise a questo riguardo (e cioè se l'assicurato ha lavorato anche
dopo il giorno dell'infortunio e se gli ha assegnato qualcuno per aiutarlo).
Il teste rispondendo alla domanda della
rappresentante dell'assicurato precisa che quel giorno l'assicurato si è
lamentato per i dolori. Per i giorni successivi non può dire niente.
Conferma di potere stabilire dai suoi atti se il
signor __________ ha lavorato oppure no.
Il teste afferma che la maggior parte dei
dipendenti sono donne e rispondendo all'avv. __________ precisa che 3
dipendenti svolgono il lavoro di caricare i furgoni (erano addetti al servizio
esterno). Rispondendo al giudice delegato che chiede al teste se è sicuro che i
lavori venivano fatti sempre in due, il teste dice: non sempre.
Alle ore 15:00 il giudice delegato congeda il
teste e lo invita a rispondere precisamente alle domande che sono state
formulate entro il termine di 5 giorni." (IX, p. 2s.)
Nel corso
della stessa udienza, __________ ha esplicitamente riconosciuto "… di
avere continuato a lavorare una settimana dopo l'infortunio in quanto non
voleva perdere il posto di lavoro" (IX, p. 4).
D'altro
canto, interrogato in merito al contenuto del rapporto ispettivo dell'8 maggio
2001 (doc. _), rispettivamente, del referto 1° giugno 2001 del dott. __________
(doc. _), egli ha affermato quanto segue:
"
Il giudice delegato chiede all'assicurato con
riferimento al doc. _
"
della __________ se ha subito o no una botta al
momento dell'infortunio. L'assicurato risponde di sì, che è anche caduto per
terra e che il datore di lavoro vedeva la sua sofferenza. Il giudice delegato
chiede all'assicurato come spiega il verbale da lui firmato l'8.5.2001 nel quale
figurano i seguenti termini: "perché non mi pareva di avere subito una
forte botta". L'assicurato dichiara al proposito che a caldo riteneva
il dolore sopportabile. Precisa comunque che lo stesso datore di lavoro ha
confermato che dopo l'impatto con il carrello è rimasto per un po’ di tempo in
pausa.
Per i giorni successivi l'assicurato dichiara di
avere lavorato per non perdere il posto e di avere comunque sempre un collega
con lui che svolgeva le sue mansioni e che aveva sempre male alla gamba come una
coltellata." (IX, p. 4)
o, dirigente della __________, ha comunicato al TCA che __________, dopo
l'infortunio assicurato, "… ha lavorato presso la nostra azienda fino al
giorno 22 marzo 2002 [recte: 2001, n.d.r.] e che gli era stata affiancata
una persona quale aiuto per il suo lavoro" (XI).
In data
20 marzo 2002, lo scrivente Tribunale ha interpellato il dott. __________, al
quale sono stati sottoposti alcuni quesiti destinati a chiarire la natura del
danno alla salute di cui ha sofferto il ricorrente:
"
(…)
lo scrivente TCA è chiamato a derimere la
vertenza che vede opposto l'__________ al signor __________ in __________,
assicurato che lei ha operato in data 3 aprile 2001 (cartella n. _).
Dall'istruttoria è segnatamente emerso che, il 13
marzo 2001, l'assicurato è stato colpito alla schiena da un carrello pieno di
biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento
sulla rampa di carico del furgone. In data 21 marzo 2001, il signor __________
si è recato presso il PS dell'__________, avendo accusato un "blocco"
alla schiena. Qualche giorno più tardi, è stato visitato presso il vostro
Servizio, dove è stata posta la diagnosi di ernia discale L2/L3 intraforaminale
a destra.
Ora, ai fini del giudizio, la invitiamo a voler
rispondere - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione
della presente - ai seguenti quesiti:
-
Il danno alla salute lamentato da __________ si trova, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di
causalità naturale con l'evento traumatico del 13 marzo 2001? Voglia motivare
la sua risposta.
-
La sintomatologia provocata da un'ernia discale quale quella
diagnosticata all'assicurato, consentirebbe normalmente alla persona
interessata di "rimanere in piedi" per circa 8 ore al giorno?
(…)." (X)
Queste le
risposte fornite dal succitato sanitario il 29 aprile 2002:
" 1.
Il danno alla salute lamentato dal Signor __________ si
trova secondo un
criterio di verosimiglianza preponderante in relazione causale all'evento del
13.03.2001.
- La sintomatologia presentata dal paziente all'ultimo controllo
neurochirurgico del 24.08.2001 impedisce alla persona interessata di rimanere
in piedi per più di otto ore. Tuttavia, le condizioni cliniche sono
suscettibili di miglioramento. (…)"
(XV)
Nel corso
del mese di maggio 2002 - nella convinzione che le suesposte indicazioni, per
la loro imprecisione ed incompletezza, non potessero servire da fondamento al
giudizio - questa Corte ha riassegnato al dott. __________ un termine di 10
giorni per rispondere a tre quesiti concernenti l'origine della nota ernia del
disco, invitandolo peraltro ad una maggiore puntualità:
"
(…)
nella procedura ricorsuale sopra menzionata ho
ricevuto il suo rapporto datato 29 aprile 2002 e la ringrazio. Constato
comunque che lei ha risposto in maniera approssimativa ed incompleta a dei
precisi quesiti postigli dal vicecancelliere __________, ciò che non mi è
purtroppo di sufficiente aiuto nella definizione della lite.
Alla luce di quanto precede, mi vedo costretto ad
assegnarle un nuovo termine di 10 giorni, affinché lei risponda - questa
volta in modo puntuale - ai quesiti seguenti:
-
L'ernia discale L2/L3 intraforaminale a destra diagnosticata
grazie alla RM del 26 marzo 2001 si trova, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale (anche
solo parziale) con l'infortunio del 13 marzo 2001? La invitiamo a motivare
la sua risposta.
-
Con riferimento al quesito n. 1, voglia indicarci se un trauma
quale quello subito dall'assicurato (cfr. la descrizione contenuta nel nostro
scritto del 20.3.2002) sia da considerare adeguato a causare, o perlomeno a
scatenare, la diagnosticata ernia del disco.
-
Nell'ipotesi in cui l'ernia discale sia stata causata (o
scatenata) dall'infortunio del 13 marzo 2001, come spiega il fatto che il
signor __________ ha potuto essere presente sul suo posto di lavoro fino al 22
marzo 2001.
Un'ernia discale di tale entità provoca o meno immediatamente
una sintomatologia invalidante? (…)" (XVI)
Nel suo
rapporto del 5 settembre 2002, il dott. __________ è pervenuto alla conclusione
che l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'infortunio del
marzo 2001 e l'ernia discale, va considerata semplicemente possibile.
Qui di seguito le considerazioni enunciate dallo specialista:
" Mi
permetto di presentarLe le mie scuse per il ritardo con il quale Le
inoltro la presente relazione.
L'oggetto è il rapporto di causalità tra l'ernia discale lombare
L2/L3 intraforaminale ds, dimostrata il 18.3.2001 e l'infortunio professionale
del 13.3.2001.
In accordo con la letteratura specialistica, l'origine traumatica
di un'ernia discale lombare viene solo eccezionalmente riconosciuta (circa 3%
dei conflitti discoradicolari insorti in concomitanza con un evento
traumatico). Questo perché il disco intersomatico sano è una struttura
semielastica estremamente robusta, ritrovata sovente intatta, in soggetti con
fratture traumatiche complesse dei corpi vertebrali. Di conseguenza,
l'insorgenza di un'ernia discale nell'ambito di un trauma richiede a) la messa
in gioco di forze molto rilevanti, in un contesto dinamico particolare o b) una
degenerazione pre-esistente e significativa del disco intersomatico interessato.
Le forze richieste per rompere un disco sano portano
inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso
per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione
seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti,
ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se
esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione
laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti
(putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in
seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor
__________, le forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare
la rottura di un disco intersomatico sano.
Sulla base di queste considerazioni, bisogna ammettere che
l'evento traumatico del 13.3.2001 ha esercitato la propria azione su un rachide
lombare sede di alterazioni discali pre-esistenti. E in
questo contesto possiamo ricordare che, oltre il 30% dei soggetti
40enni asintomatici presenta degenerazioni significative negli studi di
risonanza magnetica, rispettivamente ernie discali a 1 o più livelli.
Nel caso del signor __________ si tratta quindi di decidere se
l'evento traumatico del 13.3.2001 abbia avuto un ruolo direzionale
(Richtungsgebend) nell'insorgenza del conflitto disco-radicolare, oppure se gli
si debba attribuire semplicemente il ruolo di un fattore scatenante.
A favore di un nesso di causalità tra l'infortunio del 13.3.2001 e
le manifestazioni cliniche, rispettivamente la dimostrazione dell'ernia discale
nella diagnostica per immagini, possono essere addotti tre argomenti.
In primo luogo il fattore temporale e, segnatamente, l'insorgenza
di disturbi caratteristici pochi giorni dopo l'infortunio.
In secondo luogo, il fatto che l'ernia discale ha interessato un
segmento lombare nel quale le ernie discali sintomatiche sono decisamente rare
(le più frequenti vengono osservate nei segmenti L4/L5 ed L5/S 1).
In terzo luogo, il fatto che all'intervento è stato dimostrato un
voluminoso lussato, con una compressione significativa delle strutture nervose.
Sulla base della nostra esperienza, è decisamente improbabile che
il paziente fosse portatore "asintomatico" di una lesione così importante
prima dell'infortunio.
Contro un nesso di causalità parlano, tuttavia, decisamente la
dinamica del trauma, l'entità delle forze messe in gioco e, non da ultimo, le
circostanze di apparizione dell'ernia del disco. A questo proposito, ci
permettiamo di riportare in extenso la descrizione del
Dr. med. __________, Neurologia FMH, __________ del Servizio
Cantonale di __________, che ha esaminato il paziente il 23.3.2001.
" ...
Il 13.03.2001 caricando un furgone, ha ricevuto un colpo con un carrello tra le
scapole, in seguito al quale ha avvertito solo un lieve dolore toracale
posteriore, già regredito il giorno successivo. Il sabato successivo, mentre
era a casa seduto con le gambe accavallate, dopo aver fatto un colpo di tosse
avverte improvvisamente un forte dolore a livello della cresta iliaca posterior
des, dell'inguine des, irradiante alla coscia anterolaterale. Questo dolore, in
parte regrediente dopo somministrazione di Ponstan, è rimasto ad intensità
fluttuante fino a martedì quando è regredito. Mercoledì in posizione seduta il
paziente ha avvertito una scossa elettrica nella regione della cresta iliaca
anteriore irradiante alla coscia antero-laterale, facendo riapparire il noto
dolore, che era intanto regredito alla schiena. Si è così recato al nostro
pronto soccorso, dove si evidenziava inoltre un'ipoestesia in L3, senza deficit
motori, con Lasègue inverso positivo, per cui veniva eseguita una radiografia
della colonna lombare che non evidenziava segni per una spondilolistesi o spondilodiscite…."
Questa dinamica (come pure le forze messe in gioco), non
sostengono un ruolo causale dell'infortunio; al contrario, il meccanismo di
insorgenza, cioè una manovra di Valsalva (colpo di tosse) è la circostanza
d'apparizione ben nota delle radicolopatie acute. In generale si ammette che
l'incremento brusco di pressione porti alla rottura di un legamento
longitudinale posteriore (che
isola il disco dall'interno del canale spinale), già assottigliato
dalla compressione pre-esistente ed ancora asintomatica.
Sulla base di questi elementi, non possiamo ritenere un ruolo
direzionale dell'infortunio del 13.3.2001, riteniamo che esistano molti dubbi
anche per quel che concerne il suo effetto quale fattore scatenante.
Di conseguenza, riteniamo che il nesso causale tra l'infortunio
del 13.3.2001 e l'ernia discale in L2/L3 diagnosticata il 18.3.2001, venga
ritenuto soltanto possibile (möglich), se non addirittura escluso."
(XXI)
2.7. Dopo avere
attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione
sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi
dalla valutazione enunciata dal dottor , medico di circondario dell',
secondo il quale la nota ernia del disco non era di natura traumatica.
Al riguardo
va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora stabilito che, nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove, é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il
giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su
basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono,
però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'_____ hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95).
D'altro
canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni
del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella
causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002,
p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161;
RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
D'altronde,
le considerazioni contenute nel referto del 1° giugno 2001 del dott. __________
(cfr. doc. _) - contrariamente a quelle enunciate dalla dott.ssa __________ -
trovano pieno riscontro nella restante documentazione presente all'inserto e,
soprattutto, nell'apprezzamento 5 settembre 2002 del dott. __________.
A questo
proposito, lo scrivente Tribunale non ignora che il succitato specialista in
neurochirurgia, in data 29 aprile 2002, aveva sostenuto che esiste un probabile
nesso di causalità naturale fra il danno alla salute lamentato da __________ e
l'evento infortunistico del marzo 2001 (cfr. XV), mentre invece nel rapporto
del 5 settembre 2002, ha invece definito come semplicemente possibile il
medesimo nesso di causalità (cfr. XXI).
Ora, il dott.
__________, il 29 aprile 2002, aveva completamente omesso di motivare la
propria risposta. Proprio per questa ragione, il TCA ha ritenuto necessario
interpellarlo una seconda volta, raccomandandogli una maggiore puntualità (cfr.
XVI).
Per
contro, la valutazione da lui espressa in data 5 settembre 2002 appare motivata
e decisamente convincente (cfr. consid. 2.6 in fine).
Del
resto, a mente di questa Corte, deve essere attribuito un significato decisivo
al fatto che il ricorrente abbia consultato un medico - per la prima volta -
soltanto il 21 marzo 2001, trascorsi ben 8 giorni dalla data
dell'infortunio.
In
occasione della consultazione del 21 marzo 2001 - resasi necessaria, a detta
del ricorrente, a causa di un bloccaggio lombare (cfr. doc. ) - i sanitari dell'_________
hanno constatato l'assenza di parestesie allo status locale,
un'ipoestesia a livello di L3, nonché l'assenza di deficit motori o di forza
ridotta. Presa visione delle risultanze dell'esame radiografico convenzionale,
essi hanno finalmente diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale (cfr. doc.
_).
È
soltanto grazie all'esame di risonanza magnetica eseguito il 26 marzo 2001, che
è stata messa in luce la presenza di un'ernia discale L2/L3 intraforaminale a
destra (cfr. doc. _), trattata chirurgicamente il 3 aprile 2001 (cfr. doc. _).
Stando
così le cose, al TCA appare senz'altro plausibile l'osservazione formulata dal
medico di circondario dell'__________, a mente del quale da un referto così
impressionante - qual era appunto l'ernia del disco diagnosticata
all'insorgente - ci si doveva immediatamente attendere dei sintomi importanti
(cfr. doc. _, p. 2). Ora, dagli atti all'inserto emerge invece che __________ è
addirittura stato in grado di esercitare la propria attività professionale,
seppure coadiuvato da un collega, sino al 22 marzo 2001 (cfr. XI).
La tesi
difesa dal dott. __________ trova d'altronde conferma nella perizia 27 ottobre
1998 allestita dal Prof. dott. __________, __________ della Clinica di
neurochirurgia dell'Ospedale __________, su incarico del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5
febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00.
In
effetti, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof.
__________ ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica
del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la
posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è
neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata
all'ospedale in posizione sdraiata:
"
(…)
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische
Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden
namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei
der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung
des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der
Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder
Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die
verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse
sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in
solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)"
(sentenza
del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore).
Appare
dunque pretestuosa l'affermazione ricorsuale, secondo cui l'assicurato, fresco
d'assunzione, avrebbe evitato di consultare un medico oppure di rimanere a
riposo - e ciò nonostante una sintomatologia algica già ben presente - per il
timore di perdere il proprio posto di lavoro (cfr. I). Questa Corte ritiene che
se __________ ha potuto continuare a svolgere il proprio lavoro ancora per alcuni
giorni, è piuttosto perché egli non accusava ancora i sintomi di un'ernia
discale.
In esito
ai considerandi che precedono, occorre concludere che il ricorrente non ha
dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.2.),
l'origine traumatica dell'ernia discale di cui è stato portatore. In siffatte
circostanze, l'esistenza di un rapporto di causalità naturale fra l'evento
infortunistico del 13 marzo 2001 e la summenzionata patologia lombare va
negata, così come sostenuto dall'__________.
Pertanto,
nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria
responsabilità relativamente all'ernia del disco, l'impugnata decisione su
opposizione non può che essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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