AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.76
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00076
mm
Lugano
20 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 30 luglio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
novembre 1998, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di aiutante e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- si trovava sul ponte di un autocarro munito di gru, per seguire la manovra di
carico di alcune lastre di marmo. Ad un tratto, a seguito di problemi inerenti
il gancio della gru, l'assicurato è rimasto schiacciato fra una lastra e la
sponda destra dell'autocarro, riportando la frattura delle coste basali a
sinistra ed un piccolo sanguinamento al polo inferiore del rene sinistro.
Durante
il periodo 13-21 novembre 1998, __________ è rimasto degente presso il
Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, dove è stato
sottoposto alle cure del caso (analgesia e fisioterapia respiratoria).
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente
versato le prestazioni assicurative.
L'assicurato
ha potuto riprendere la propria attività lavorativa al 50% dal 25 gennaio 1999
ed in misura completa dal 1° marzo 1999. La cura medica è stata invece
dichiarata chiusa a contare dal luglio 1999.
1.2. In data 8
maggio 2000, il medico curante dell'assicurato, il dottor , ha
annunciato all' una ricaduta dell'infortunio del novembre 1998,
facendo stato di una recrudescenza dei dolori latero-toracali a sinistra (cfr.
doc. _).
La ricaduta
è stata assunta dall'assicuratore LAINF (cfr. doc. _).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione
formale del 24 novembre 2000, ha negato all'infortunato il diritto ad ulteriori
prestazioni assicurative a decorrere dal 30 novembre 2000, facendo difetto
postumi infortunistici di natura organica. L'assicuratore infortuni ha altresì
sostenuto che i disturbi psichici (eventualmente) accusati da __________, non
si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l'evento traumatico
assicurato (cfr. doc. _).
A seguito
delle opposizioni interposte dalla Cassa malati __________ (cfr. doc. ) e dal
Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'________, in
data 30 luglio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 30 ottobre 2001, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli ulteriori prestazioni
a far tempo dal 1° dicembre 2000.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
In questo caso, occorre accertare se i disturbi
psichici lamentati da __________ si trovano in una relazione di causalità,
naturale ed adeguata, con l'evento traumatico assicurato.
(…).
In tal senso citiamo le conclusioni contenute nel
rapporto medico allestito il 24 settembre 2001 dal dottor __________, in
occasione della perizia effettuata il 10 settembre 2001 presso l'ambulatorio
del servizio di psichiatria e di psicologia medica, __________.
Omissis:
CONCLUSIONI
"L'assicurato presenta un disturbo
depressivo di grado medio (ICD 10 F32.11) insorto dopo l'incidente del
novembre 1998. In precedenza non aveva mai presentato disturbi depressivi
contrariamente a quanto affermato al punto 1 della pagina 3 del rapporto della
__________ in cui si afferma che egli avrebbe già presentato una depressione
prima dell'infortunio.
Questo disturbo si inserisce nell'ambito di
una Sindrome post-traumatica da stress (ICD 10 F43.1).
Lo sviluppo di questi disturbi depressivi è
presente soprattutto dopo incidenti vissuti a livello soggettivo come
traumatici .In questo caso l'A. fin dall'inizio ha segnalato la sua sensazione
di star per morire per soffocamento nel momento in cui la lastra di tre
quintali si sarebbe trovata sul suo torace. Inoltre il persistere della
sintomatologia dolorosa è spesso associato allo sviluppo di disturbi di tipo
depressivo come riferito da numerosi studi scientifici al riguardo.
Il prof. ________ stesso nella sua valutazione
parla di disturbi psicosomatici e con questo termine indica chiaramente la
co-presenza di disturbi somatici e psichici e quindi non unicamente di un
disturbo psicologico o psichiatrico, che, in effetti, prima dell'infortunio non
esisteva.
Non posso evidenziare disturbi della
personalità in questo assicurato che in altre situazioni possono favorire
sindromi dolorose croniche di tipo somatoforme.
Non evidenzio altrimenti disturbi
psicopatologici rilevanti che possono influenzare in altro modo la sua attività
lavorativa.
Ritengo sulla base di quanto osservato e
soprattutto dai documenti messimi a disposizione che l'A. è attualmente inabile
al lavoro al 100% per motivi psichiatrici. La patologia psichiatrica è insorta
chiaramente dopo l'incidente del novembre 1998.
Per quanto riguarda la possibilità di
miglioramento occorre notare come egli abbia iniziato nel gennaio di quest'anno
un trattamento psicoterapico tuttora in corso. Verosimilmente é indicato anche
un trattamento psicofarmacologico con antidepressivi.
È possibile che tramite questi trattamenti
egli possa migliorare la sua capacità lavorativa almeno a tempo parziale.
Ad ogni modo una sua ripresa del lavoro
nell'attività precedente è poco probabile considerato che il vissuto traumatico
dell'incidente viene alla luce ogni qual volta si trova in situazioni analoghe.
Occorre valutare nel prosieguo l'opportunità
di un suo inserimento in altro ambito lavorativo senza pericoli di cui si è
detto"
Omissis
Rileviamo, inoltre, che anche il medico curante,
dottor __________, prima di decidere la chiusura del caso infortunistico,
proponeva di procedere ad una valutazione specialistica, non solo dal punto di
vista psichiatrico, ma anche in un centro destinato alla valutazione e alla
terapia del dolore"
(I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore
convenuto ha, a torto o a ragione, negato la propria responsabilità a proposito
dei disturbi psichici di cui soffre __________. Più concretamente, occorre
esaminare se questi disturbi si trovano in una relazione di causalità, naturale
ed adeguata, con l'evento infortunistico del 13 novembre 1998.
Non è
invece oggetto di contestazione il fatto che l'assicurato non presenti più
alcun rilevante postumo infortunistico di natura organica, circostanza
accertata grazie, segnatamente, alla perizia 4 settembre 2000 allestita dal
Prof. dott. __________, __________ presso il Dipartimento di chirurgia
dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare
di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente
e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133,
in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione
degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi
direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico:
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza
della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio,
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.5. In casu,
l'__________, con l'impugnata decisione su opposizione, ha lasciato aperta la
questione a sapere se le turbe psichiche lamentate da __________, costituiscano
una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 13 novembre 1998, siccome,
in ogni caso, farebbe difetto il nesso di causalità adeguato (cfr. doc. _, p. 4
pto. 3).
Unitamente
al proprio gravame, l'assicurato ha versato agli atti una perizia psichiatrica
di parte allestita dal dottor __________, Medico __________ di psichiatria e di
psicologia medica (cfr. doc. _).
Quest'ultimo
specialista ha diagnosticato un disturbo depressivo di grado medio (ICD 10
F32.11), innestatosi nel quadro di una sindrome post-traumatica da stress (ICD
10 F43.1). Egli non ha tuttavia approfondito l'aspetto eziologico, limitandosi
ad affermare che le turbe psichiche lamentate sono insorte posteriormente
all'infortunio del novembre 1998.
In
risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha nuovamente ricordato il
ruolo primordiale giocato dalla causalità adeguata in materia di disturbi
psichici (cfr. III, p. 2). Esso ha inoltre sottolineato - con evidente
riferimento all'apprezzamento enunciato dal dottor __________ - che, secondo
costante giurisprudenza, per il semplice fatto di essere apparso dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere considerato come una
sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s.
consid. 2b/bb con riferimenti).
Questa
Corte, da parte sua, ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la
questione riguardante la natura delle turbe psichiche di cui è portatore
l'insorgente, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che queste
ultime costituiscano una naturale conseguenza dell'infortuno assicurato, ciò
non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo
dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà dimostrato
in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere
valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA
20.12.1994 in re L., inedita).
2.6. Esaminando
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto, procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.
La
dinamica dell'evento traumatico del 13 novembre 1998 risulta chiaramente dal
rapporto ispettivo 5 ottobre 2000 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di
discussione fra le parti:
"
(…).
Dal deposito il camion con la gru doveva
sollevare due lastre delle dimensioni di 3.5 x 2, spessore 3 cm, peso di 3 q la
lastra.
Era salito sul camion. Il tutto è avvenuto in
pochi attimi.
Si trovava l'apposito cavalletto per appoggiare
inclinate le lastre (come quelle dei vetrai).
La prima lastra è arrivata e si è appoggiata
senza problemi. L'autista del mezzo manovrava la gru. Lui badava che la lastra
si appoggiasse correttamente al cavalletto. Poi doveva sganciare la ventosa.
È arrivata la seconda lastra. È stata appoggiata
per terra e il suo compito era quello di allentare il gancio a ventosa. Lo ha
fatto.
L'autista ha alzato il gancio di 4-5 cm e si è
accorto che non si era sganciato. È ritornato quindi verso la lastra mentre la
stessa si è sganciata da sola. Gli veniva addosso. Si è gettato sulla destra
della lastra rannicchiandosi contro la sponda del camion (sponde alte). La
lastra è caduta sulla sponda spaccandosi in vari pezzi. Una scheggia lo ha
preso sulla testa sopra la fronte a destra (sutura di 7-8 punti). Un pezzo di
almeno 2 metri gli è venuto addosso contro l'addome. Lui ha cercato di
trattenerlo con tutte le sue forze. Dietro aveva la sponda. Nel frattempo si
era rimesso in piedi. Caso vuole che nel contempo l'altra lastra si è spostata
dalla base e cominciava a scivolare verso la sponda. Così facendo spingeva il
pezzo rotto dell'altra lastra che lo schiacciava sempre di più. Davanti aveva
questo pezzo, a sinistra pure un altro pezzo e dietro la sponda. L'autista è
riuscito a riagganciare la lastra e ad alzarla. Lui si è liberato del pezzo di
lastra ed è saltato sulla strada da almeno due metri. È arrivato in piedi e poi
si è accasciato di lato. Era intontito e in stato confusionale. Gli mancava il
respiro. Forte dolore"
(doc. _).
Dal
rapporto d'uscita 23 novembre 1998 stilato dai sanitari dell'Ospedale regionale
di __________ risulta che l'assicurato, a causa del sinistro, ha lamentato una
"contusione toracoaddominale con piccolo sanguinamento al polo inferiore
del rene sinistro e clinicamente frattura delle coste basali a sinistra"
(doc. _). Dal profilo terapeutico, i medici hanno posto in atto una terapia
analgesica e della fisioterapia respiratoria. __________ a ha peraltro potuto
lasciare il suddetto istituto di cura il 21 novembre 1998, "… in
migliorate condizioni generali e senza alcuna terapia".
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a
__________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità
all'interno della categoria medio-grave.
Si
ricorda che il TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U
38/89, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un
infortunio in cui l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto
schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano
una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10
centimetri. L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare
ed al torace nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei
minuti grazie all'ausilio di una gru.
Sempre la
nostra Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico
in cui una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di
2.5 metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura
compressiva della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella
causa S., U 244/96).
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.. Per
ammettere l'adeguatezza fra l'evento del novembre 1998 ed il danno alla salute
psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza
particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura) o l'intervento di più fattori.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409
e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Il criterio della particolare spettacolarità
dell'infortunio non appare soddisfatto in maniera particolarmente incisiva
(cfr., del resto, le suevocate STFA del 13.11.1989 e del 23.2.1998).
Per quel
che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni patite dall'assicurato
(fratture costali, piccolo sanguinamento al polo inferiore del rene sinistro e
ferita lacero-contusa frontale) non possono essere ritenute gravi e, in particolare,
idonee a provocare un'errata elaborazione psichica.
Le cure
mediche applicate all'insorgente non sono state errate né hanno, tantomeno,
aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Limitatamente
alle sole sequele organiche dell'infortunio del 13 novembre 1998, la cura
medica non ha avuto un decorso sfavorevole né sono intervenute delle rilevanti
complicazioni. In effetti, dalle tavole processuali emerge che il medico
curante dell'assicurato - dopo aver attestato una piena capacità lavorativa già
a far tempo dal 1° marzo 1999 (cfr. doc. _) - ha dichiarato chiusa la cura
medica a partire dal luglio 1999 (cfr. doc. _).
D'altra parte, l'importanza delle alterazioni
morfologiche di tipo pseudo artrosico delle ultime 3 coste posteriori inferiori
di sinistra - diagnosticate grazie alla TAC toracica del 31 maggio 2000 (cfr.
doc. ), la cui esecuzione è stata ordinata dal medico di circondario dell'_________,
il dott. __________, a seguito dell'annuncio di ricaduta del maggio 2000 (cfr.
doc. _) - è stata relativizzata di molto dal Prof. dott. __________, __________
del Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, il quale
ha messo in luce l'esistenza di una profonda discrepanza fra il reperto
oggettivabile e l'intensità dei disturbi soggettivamente accusati da __________
(cfr. doc. _: "Dal punto di vista clinico comunque residui pseudo-artrosici
nelle coste non lasciano praticamente mai dei disturbi compatibili con quelli
espressi dal paziente. Semmai ci si potrebbe attendere su un livello
costale degli specifici disturbi con persistenti sintomi di pseudo-artrosi
quale digitopressione dolente, tumefazione o rossore. Tutti sintomi che nel
paziente non esistono. D'altra parte l'assenza di limitazione funzionale del
torace parla contro una possibile causa dei dolori del paziente da parte delle pseudo-artrosi
costali. L'origine dei disturbi del sig. __________ è probabilmente dovuta a
residui psico-somatici non spiegabili da lesioni organiche. Non vedo nessuna
possibilità di migliorare con delle terapie somatiche la situazione attuale.
(…). La TAC conferma, se fosse necessario, la completa indipendenza
dei sintomi del paziente dalla residua alterazione della morfologia
costale" - la sottolineatura è del redattore).
Sulla
scorta di quanto precede, non può essere neppure sostenuto che la cura medica
delle sequele somatiche dell'evento infortunistico in discussione, sia stata
eccezionalmente lunga né, d'altra parte, che l'insorgente abbia sofferto di
dolori somatici persistenti.
Infine, non
appare nemmeno adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità
lavorativa: come già indicato in precedenza, __________ ha ripreso ad
esercitare il proprio lavoro al 50% dal 25 gennaio 1999 ed in misura completa
dal 1° marzo 1999 (cfr. doc. _). I dolori annunciati all'Istituto assicuratore
nel corso del maggio 2000 - all'origine di una completa inabilità lavorativa
dal 17 aprile 2000 in poi - non hanno trovato correlazione sul piano oggettivo
e, come tali, non devono essere presi in considerazione nel quadro dell'esame
dell'adeguatezza. Pertanto, se il ricorrente non è più stato in grado di
riprendere la propria attività lucrativa, non è
certamente a causa del danno - tutto sommato assai modesto
- riportato a seguito dell'evento traumatico del novembre 1998.
In simili
circostanze occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
Non è
pertanto censurabile il fatto che l'__________ abbia negato la propria
responsabilità a dipendenza delle turbe psichiche lamentate dal ricorrente ed
abbia, finalmente, rifiutato d'indennizzare l'incapacità lavorativa che ne
deriva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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