AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.73
Data decisione, Autorità:
11.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00073
rs/cd
Lugano
11 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 25 luglio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
luglio 1995, l'allora datore di lavoro di __________, la __________, Impresa di
costruzioni di , ha annunciato all' che il proprio
dipendente, il 26 luglio 1995, è stato aggredito da terzi, riportando una
contusione al gomito sinistro e alla colonna lombare e cervicale (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni sanitarie e ha accordato le indennità giornaliere in misura
parziale, in quanto trattandosi di un episodio di vie di fatto, prima di
pronunciarsi definitivamente, attendeva l'esito giudiziario (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale del 18 giugno 2001 l'assicuratore LAINF ha effettivamente
ridotto del 50% le prestazioni in contanti, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2
lett.a OAINF (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 25 luglio 2001, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 ottobre 2001, __________, sempre patrocinato
dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a versargli
indennità giornaliere non decurtate (cfr. doc. _, pag. 7).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…)
IN FATTO E IN
DIRITTO
- In
data 26 luglio 1995 il ricorrente si è recato in località __________, Comune di
__________, ai fini di trovare una soluzione bonale con il signor __________ in
merito al taglio di una pianta.
In
quell'occasione il ricorrente era accompagnato dal signor __________ e
dall'avv. __________.
Prove: - documenti
- La
discussione in lingua tedesca si è svolta prevalentemente tra l'avvocato
__________ e il signor __________.
La
discussione non era per nulla animata, essendo gli interessati decisi a trovare
un accordo sull'importo da versare per il danno causato dallo sfortunato taglio
della pianta. Insomma tutto lasciava supporre ad una soluzione più che
amichevole.
Prove: - documenti
- Inaspettatamente
e senza alcun motivo, il signor __________ ha aggredito fisicamente il signor
__________ nei modi e nei termini indicati dallo stesso __________ e descritti
nella decisione impugnata (cfr. fatti ad. A).
In particolare occorre sottolineare che
il signor __________ non è mai intervenuto nella discussione, anche perché egli
non parla il tedesco.
II signor __________ si è semplicemente
difeso dall'improvviso e brutale attacco lanciatogli dal signor __________ ed è
fuggito non appena ciò è stato possibile.
Prove: -
documenti
atti delle informazioni
preliminari contenuti nell'inc. no. _
- A
seguito dell'aggressione subita, il signor __________ ha riportato diverse
contusioni che hanno avuto quale conseguenza l'incapacità lavorativa al 100%
dal 26 luglio 1995 al 19 novembre 1995 e al 50% dal 20 novembre 1995 al 15
dicembre 1995 (doc. _ e doc. _). Pertanto il signor __________ ha chiesto alla
__________ i provvedimenti assicurativi del caso.
Prove: -
documenti
- Con
decisione del 18 giugno 2001, la __________ di __________ ha ridotto le
prestazioni del 50% poiché l'infortunio non professionale "è accaduto in
seguito a rissa" (doc. _).
II signor __________
si è opposto a questa decisione (doc. _).
Egli sostiene di non essere incorso in
una rissa e di essersi semplicemente difeso dal brutale ed improvviso attacco
del signor __________.
Pertanto le prestazioni dell'__________
non devono essere ridotte.
La __________ ha confermato la propria
decisione in data 18 giugno 2001. A torto.
Donde il ricorso in
oggetto.
Prove: - documenti
- Giusta
l'art. 39 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
il Consiglio Federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari
motivanti il rifiuto, nell'assicurazione contro gli infortuni non
professionali, di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in
contanti.
II
Consiglio Federale ha fatto uso di questa possibilità, stabilendo all'art. 49
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) che le
prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso di infortuni non
professionali occorsi nelle seguenti circostanze:
a)
partecipare a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai
litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b)
pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
c)
partecipazione a disordini.
Come da
costante giurisprudenza del TFA partecipa a una rissa o a una baruffa chi
riceve dei colpi poiché si è immischiato in un diverbio che racchiudeva il
rischio di degenerare in atti di violenza.
Chi
prende parte alla lite prima dell'inizio degli atti di violenza veri e propri
entra automaticamente nella zona di pericolo.
Questo
comportamento implica la riduzione delle prestazioni in contanti giusta l'art.
49 cpv. 2 OAINF.
Ininfluente
è il fatto di sapere per quali motivi l'interessato ha preso parte al litigio,
chi ha cominciato l'alterco o è passato per primo alle vie di fatto e quale
piega ha preso in seguito l'avvenimento.
L'assicurato
ha diritto alle piene prestazioni unicamente se risulta che, senza aver giocato
un ruolo determinante nel litigio, è stato attaccato dai partecipanti o è stato
ferito nel portare soccorso a una persona indifesa (DTF 107 V 235).
- Nel
caso in esame ben si può affermare come il ricorrente non abbia partecipato ad
una rissa.
7.1. Intanto non ricorrono gli
estremi per configurare il comportamento
del ricorrente quale partecipazione ad una rissa.
La
rissa viene definita come "tätliche wechselseitige Auseinandersetzung zwischen
mindestens drei Personen. ..., wobei die Beteiligung aktiv sein muss - das passive Einstecken von Schlägen genügt nicht ... "
(cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2° edizione,
pag. 472 ad art. 133 e rel.
giurisprudenza).
I
fatti in discussione hanno coinvolto unicamente il signor __________ e il signor __________; ovvero solamente due persone.
Inoltre
il signor __________ non ha avuto
alcun comportamento attivo nell'evolversi della fattispecie.
7.2. Come
già riferito, il ricorrente si è visto inaspettatamente aggredire dal signor
__________ e senza che questo avesse qualsivoglia apparente motivo di adottare
simile comportamento.
II
signor __________ non ha partecipato ad alcuna precedente discussione con il
signor __________. La discussione, peraltro pacifica ed amichevole, è avvenuta
tra il signor __________ e l'avv. __________.
7.3. II
ricorrente ha cercato di fuggire dall'aggressore usando leciti e proporzionati
mezzi di difesa.
Tanto è
vero che non è stato ravvisato alcun reato penale nei confronti del signor
__________.
7.4. In
altri termini il signor __________ non si è immischiato in alcun diverbio o
discussione e nel corso della discussione non vi era alcun motivo di
considerare qualsivoglia rischio di degenerazione delle circostanze di fatto in
atti di violenza.
Tanto è
vero che l'attacco del signor __________ è avvenuto in modi e tempi del tutto
insospettati.
Prove: - documenti
si richiamano dal Ministero Pubblico di __________ tutti
gli
atti delle informazioni preliminari contenuti negli
incarti
indicati al paragrafo 3
- In
definitiva il ricorrente ha diritto alle piene prestazioni, poiché
contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, egli è stato attaccato dal
signor __________ senza aver giocato alcun ruolo determinante nel litigio.
II ricorso va pertanto accolto.
Spese e ripetibili a carico della __________.
Prove: - documenti
tutti gli atti delle informazioni preliminari
contenuti
negli incarti indicati al paragrafo 3" (Doc. _)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.5. Il 12
novembre 2001 l'avv. __________ ha inviato al TCA il seguente scritto:
"
(…)
faccio riferimento all'ordinanza 30 ottobre 2001, comunicandole
che il mio cliente mantiene la richiesta di assunzione delle seguenti prove:
-
testi: - avv. __________
-
lic. oec. __________
entrambi presenti ai fatti del 26 luglio 1995,
- richiamo dal Ministero Pubblico di __________ di tutti gli atti
e
documenti formanti l'incarto __________."
(Doc. _)
1.6. L'Istituto
assicuratore, l'8 maggio 2002, ha precisato:
" le
persone citate quali testi, di cui una non è altro che il legale del ricorrente,
sono già state sentite in sede penale per cui l'__________ ritiene superfluo
sentire nuovamente tali persone." (Doc. _)
1.7. Il doc. _ è
stato trasmesso all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF
convenuto era o meno legittimato a decurtare del 50% le prestazioni in contanti
spettanti a __________ a dipendenza dell'infortunio del 26 luglio 1995.
2.2. All'art. 37
LAINF vengono distinte, nei tre capoversi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
Giusta il
cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave,
le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli
infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi
all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo
delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere
al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite
per superstiti.
Il cpv. 3
della suddetta disposizione recita, da parte sua, che le prestazioni in
contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se
l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto.
Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca
dell’infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi
diritto, alla sua morte, a rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei
postumi dell’infortunio.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni, la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 144s.).
2.3. Con l'art.
39 LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i
pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le
prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di
assicurazione contro gli infortuni non professionali.
I
pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49
OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il
rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la
loro riduzione.
In virtù dell'art.
49 cpv. 1 OAINF è rifiutata qualsiasi prestazione in caso d'infortuni non
professionali occorsi durante il servizio militare all'estero (lett. a) o
durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett. b).
Il cpv. 2
dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle
prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle
circostanze seguenti:
a. partecipazione
a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur
non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b.
pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
c. partecipazioni
a disordini.
2.4. Per rissa
o baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto
e circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10
marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).
Si tratta
dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale
esige la partecipazione di almeno 3 persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF 107
V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa G.,
U 11/01, consid. 1c; RDAT II-1997 pag. 229; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 151ss.).
Vi è
partecipazione a rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa
ad atti di violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere
nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato
globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Colui
che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza
propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di
pericolo" non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V
234ss, consid. 2a; STFA del 10 marzo 2000 succitata).
Poco
importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato
avvio alla violenza oppure se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle
percosse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung
oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270; RDAT II-1997 pag. 230).
Decisiva
è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del
rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI 1991
U 120, p. 85).
È da un
punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni
dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A. Rumo-Jungo,
op. cit., p. 264).
Un
assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in
cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in
precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.
Nessuna
riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo
difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli
assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152; RDAT II-1997 pag. 230).
2.5. La riduzione
delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF presuppone che fra
il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa o
baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto, esista un nesso di causalità.
Per
valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire
retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale
misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale
dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).
A questo
proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono
essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA
del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).
2.6. Dalle
tavole processuali emerge che, il 24 agosto 1995, l'assicurato, __________ e
__________, che erano presenti al momento dei fatti, sono stati interrogati
dagli agenti della Polizia cantonale.
Essi
hanno dichiarato quanto segue:
"
(…)
In sostanza in data 26 luglio 1995, verso le ore 14.00, ci siamo
recati sul monte di "__________" frazione di __________ ai fini di
discutere con il querelato alcune questioni aventi per oggetto rapporti di
vicinato.
In particolare si trattava di stabilire un importo di risarcimento
per il taglio di una pianta previa localizzazione della stessa ed inoltre
dimostrare al sig. __________ che le canalizzazioni esistenti sui fondi in
oggetto sono legittimate da regolari servitù iscritte a RF.
Ad un certo punto della discussione il __________ ha iniziato a
insultarci con vari epiteti ed in particolare "Ladri".
A quel punto abbiamo deciso di chiudere ogni e qualsiasi
discussione rimettendo se del caso il problema alle autorità competenti.
Da parte nostra confermiamo di non aver insultato e nemmeno
risposto alle sue provocazioni verbali.
Sorprendendo un po' tutti, il querelato cercò di afferrare le
gambe del __________, con l'intenzione di gettarlo a terra per poi picchiarlo.
Il __________ riuscì a liberarsi, pur cadendo a terra. Durante questa fase il
__________ ha perso il natel che portava nel taschino della camicia, la quale
si é pure strappata.
__________ afferrò il natel e lo scagliò verso il __________ senza
però colpirlo.
Indi il __________ cercò un sasso che trovò alcuni metri sotto il
luogo della prima colluttazione e velocemente si indirizzò verso il __________
per poterlo colpire. __________ stava nel frattempo lasciando il luogo ed
accortosi di questa minaccia, ed in particolare vedendo che il __________ aveva
ormai lanciato il sasso nella sua direzione, ha afferrato un badile che ha
lanciato contro lo stesso __________, onde proteggersi dal sasso.
Quindi il __________ fuggì in direzione della strada sottostante.
Immediatamente a seguito di quanto testè esposto il sig. __________ chiamò più
volte la moglie gridando "hilfe".
Parimenti __________ e __________ si sono indirizzati verso le
rispettive auto posteggiate a lato della strada sottostante. Giunti in
prossimità delle stesse __________ si accorse che il __________ ci stava
inseguendo brandendo il badile con fare minaccioso.
Quantomeno il __________ insegui __________ e __________ sino
all'arrivo della vecchia teleferica __________.
__________ e __________ si sono quindi recati a piedi e
soprattutto di corsa sino in località __________ dove hanno potuto avvisare la
Polizia di __________ per l'intervento.
Durante questa fuga il __________ cadeva a terra procurandosi una
escoriazione al ginocchio ed alla schiena. A proposito esiste
certificato medico.
Sempre in questa località __________ e __________ hanno incontrato
il __________ che sopraggiungeva in auto condotta dal sig. __________. Tutti e
tre quindi siamo scesi con detta vettura sino in paese di __________ onde
attendere la Polizia." (Doc. _ verbale di interrogatorio di _)
Questa
invece la versione fornita agli inquirenti dall'altro protagonista della
vicenda, __________:
"
(…)
Prendo atto che i signori __________, __________
e __________, hanno sporto una denuncia nei miei confronti per i reati di vie
di fatto ed ingiurie.
Fatto avvenuti sul monte di __________ in
territorio di __________ in data 26 luglio 1995 alle ore 14.00 circa.
In sostanza da parte mia posso dire che tutto
quello che hanno detto i tre denuncianti, non corrisponte al vero.
Secondo la loro versione, sarei stato io da solo
a picchiare ed insultare. Tutto questo non è vero. Infatti sono stati, in
particolare il __________ ed il __________ a picchiarmi. Uno dei due mi ha
gettato a terra mentre il __________, con i piedi ed un badile mi ha colpito
ripetutamente. Per questo posso presentare un certificato medico steso dal dr.
__________.
Faccio inoltre presente che alcune persone di
__________, quel giorno hanno potuto vedere che presentavo delle ferite in
particolare alla fronte e sulle mani.
Tutta questa storia è stata da me scritta, in sei
pagine, in lingua tedesca e spedita al __________.
Pertanto per i particolari mi rimetto a quanto
scritto.
Devo dire che purtroppo al momento dei fatti non
era presente nessun testimone." (Doc. _ verbale di interrogatorio di _)
Secondo
una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali
applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 319 consid.
5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/98; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena
come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale,
ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro
reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato
criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove,
deve seguire quella rappresentazione fattuale
che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 pag. 378).
Nonostante
alcune divergenze nella descrizione dell'accaduto, si può dunque considerare
accertato che tra __________, __________ e __________ da una parte e __________
dall'altra si stava svolgendo una discussione che è degenerata in una
colluttazione tra il __________ e il __________.
Dalla
documentazione agli atti risulta inoltre, per ammissione del medesimo
assicurato, che questi, quando a un certo momento ha preso un badile, non si è
limitato a cercare di ripararsi, ma ha anche colpito il suo avversario (cfr.
doc. , Rapporto del 16 ottobre 1995 del ricorrente all'attenzione dell'_________).
Ciò corrisponde in effetti a quanto dichiarato alla Polizia cantonale dal
__________ (cfr. doc. _ verbale di interrogatorio di _).
Tutto ben
considerato, questa Corte è dell'avviso che, indipendentemente da chi abbia
iniziato l'aggressione, verbale prima e mediante vie di fatto poi, l'insorgente
vi abbia comunque partecipato attivamente.
Pertanto
non è necessario compiere gli ulteriori atti istruttori richiesti
dall'assicurato (audizione dei testi avv. __________; lic. Oec. __________ e
richiamo dal Ministero Pubblico di tutti gli atti e documenti formanti
l'incarto _; cfr. consid. 1.3.; 1.5.).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il fatto
che il Procuratore pubblico, il 28 settembre 1998, abbia decretato un non luogo
a procedere, sia per quanto concerne la querela presentata da __________,
__________ e __________ contro __________ per vie di fatto, che per quanto
attiene alla denuncia inoltrata da quest'ultimo contro __________, __________ e
la Gendarmeria di __________ per vie di fatto e abuso di autorità (cfr. doc.
_), è ininfluente ai fini della presente vertenza.
Secondo
una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è
vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per
quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che
riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle
constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in
sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si
fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal
profilo delle assicurazioni sociali (DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti;
RAMI 1990 U 87, p. 56).
Come
esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), la definizione di rissa enunciata all'art.
133 CPS è più restrittiva rispetto al concetto applicato nel diritto delle
assicurazioni sociali.
Una
fattispecie che per il giudice penale non è penalmente perseguibile a titolo di
rissa, poiché gli elementi costitutivi del reato non sono realizzati, può
dunque essere considerata dal giudice delle assicurazioni sociali quale rissa o
baruffa ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 OAINF e conseguentemente legittimare la
riduzione delle prestazioni in contanti.
Inoltre,
nell'evenienza concreta, il Procuratore pubblico non ha dato seguito ai
procedimenti penali, in quanto, a causa delle versioni contrastanti, non era
possibile ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, la natura illecita degli
stessi e chi abbia agito unicamente per difendersi da provocazioni (cfr. doc.
_). Egli, pertanto, ha applicato il principio della presunzione di innocenza,
che come visto, vige nell'ambito del diritto penale.
Il
giudice del diritto delle assicurazioni sociali, per contro, decide sulla base
del principio della probabilità preponderante. Ecco perché i giudizi relativi
al medesimo caso di specie possono essere differenti.
In simili
condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dall'__________
non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite
inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr.
art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; consid. 2.3.;
STCA del 26 aprile 2002 nella causa G., 35.2002.7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster