AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.71
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00071
mm
Lugano
12 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 30 luglio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
marzo 1998, __________ - dipendente del Comune di __________ in qualità di
operaio avventizio - a causa di una lite con un collega di lavoro, ha riportato
una frattura diafisaria della tibia sinistra, successivamente trattata con
osteosintesi.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Il 15 maggio
2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dottor ,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha constatato delle condizioni di
salute ormai stabilizzate. Il medico di circondario dell' ha, in
particolare, negato che fossero realizzati i presupposti per riconoscere
un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. _).
1.3. L'Istituto
assicuratore, con decisione formale del 30 maggio 2001, ha quindi rifiutato ad
__________ il versamento di un'IMI (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 30 luglio 2001, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 11 ottobre 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che gli venga riconosciuta un'IMI oppure,
subordinatamente, un'indennità per torto morale di un importo di fr. 10'000.--
(cfr. I, p. 3).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
Come già esposto in sede di opposizione, il fatto
che il qui ricorrente è affetto da permanente zoppia, nonché di dolori
costanti, gli danno pienamente diritto all'ottenimento di un'indennità per
minor integrità fisica (IMI), rispettivamente ad un'indennità per torto morale.
In particolare la zoppia gli impedisce di
essere pienamente efficiente sul lavoro, ma gli impedisce pure di esercitare
nella vita privata attività di svago e sportive.
Non vi è chi non veda che, per un uomo ancor
giovane, queste limitazioni, prevedibilmente permanenti, non sono di poco
conto. A questo proposito, onde non tediare inutilmente codesto lodevole
Tribunale, diamo qui per integralmente riprodotta la nostra opposizione 18
luglio 2001 (doc. _).
I dolori che il
__________ lamenta, e che sono incontestabilmente conseguenza dell'infortunio,
a loro volta costituiscono una diminuzione dell'integrità: egli è infatti
costretto ad assumere medicamenti, con conseguenti effetti collaterali, e del
resto il suo carattere il modo di porgersi al prossimo è cambiato, come spesso
succede a chi è giornalmente confrontato con il dolore fisico.
In via subordinata, e sempre per i motivi di cui
all'opposizione, si chiede che al ricorrente sia corrisposta un'indennità per
torto morale.
(…).
… Sulla quantificazione dell'importo richiesto:
Considerata l'età ancor giovane del qui
ricorrente, e le conseguenze che egli dovrà sopportare per i restanti anni
della sua vita, appare equo postulare il risarcimento di un'IMI
(rispettivamente torto morale) di Fr. 10'000.--"
(I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se __________ ha diritto ad
un'indennità per menomazione dell'integrità e, nell'affermativa, di quale
entità.
2.3. Con il
proprio gravame, l'insorgente ha chiesto - in via subordinata - la
corresponsione di un'indennità per torto morale.
Come
pertinentemente osservato dall'Istituto assicuratore convenuto, ancora in sede
di risposta di causa (cfr. III, p. 2), si tratta qui di una pretesa
manifestamente estranea all'assicurazione contro gli infortuni retta dalla
LAINF, la quale, fra le prestazioni assicurate, non annovera l'indennità per
torto morale (cfr. artt. 10ss. LAINF - cfr., al riguardo, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 165ss.).
L'indennizzo
previsto dagli artt. 24 e 25 LAINF ha un carattere oggettivo (o astratto), in
funzione soltanto della gravità della menomazione medicalmente accertata, e
quindi non in funzione della maniera in cui essa è vissuta dall'assicurato
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, pag. 121 e giurisprudenza ivi menzionata).
2.4. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., pag. 121).
2.6. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124
V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.7. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA 7 dicembre 1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71,
pag. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.8. Nel caso di
specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico del marzo 1998, ha
privatamente consultato, in data 22 novembre 2000, il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica (doc. _).
Dal
relativo referto risulta la seguente valutazione della fattispecie:
"
(…).
Valutazione: persistenti
dolori all'arto inf. sx intero in stato dopo osteosintesi e successivo AMO di
una frattura della gamba sx. Sulla base dell'esame clinico e delle lastre non
sono in grado di spiegare tutti i disturbi evocati dal paz., ritengo tuttavia
che al momento vi sia un'insufficienza del tibiale post., forse resa
sintomatica dopo il trauma a sx, in associazione ai piedi piatti.
È possibile che i dolori lat. al ginocchio siano
da correlare a una sindrome del tratto ileotibiale, così come quelli retrotrocanterici
siano in relazione con una insufficienza dei muscoli abduttori (gluteo medio)
con conseguente trocanterite. Dal mio punto di vista proporrei la confezione di
plantari con sostegno della volta longitudinale mediale, a sx con ev. contro
rialzo est. A meglio stabilizzare il piede, mentre per i problemi di parti
molli più prossimali proporrei della FT con stretching della fascia lata, stretching
dei glutei e rinforzo dei glutei stessi, chiaramente in associazione con
anti-infiammatori per os e locali. (…)" (doc. _).
In data
12 marzo 2001, ha avuto luogo un secondo consulto presso il dottor __________,
dopo esecuzione dei provvedimenti prescritti in occasione della visita del
novembre 2000.
Il
succitato specialista ha segnatamente sottolineato la presenza di una
discrepanza fra lo status clinico e radiologico dell'arto inferiore sinistro ed
i disturbi soggettivamente lamentati dall'assicurato:
"
(…).
Ho rivisto in controllo questo paz. che da quasi
2 mesi porta i plantari confezionati, con soggettivo beneficio, nel senso che
il paz. riesce ad appoggiare i piedi al suolo non solo sulla parte lat. degli
stessi e percepisce il passo come più sicuro e stabile. La FT ha portato a
giovamento a livello della trocanterite sx, dove i dolori sono praticamente
scomparsi. Restano tuttavia praticamente invariati i dolori descritti
"dalla frattura sino alla parte distale della tibia" sia mediale che
laterali, inoltre rimangono anche se intermittenti dolori al ginocchio, a volte
anteriori a volte laterali.
Clinicamente il gin. si presenta calmo, senza versamento,
al momento i dolori sono moderati e non aumentano alla palpazione, sia
lateralmente che anteriormente. A livello della gamba dolenzia quasi solo a
sfiorare la metà distale della stessa, sia mediale che laterale, per cui sono
meno convinto rispetto all'esame precedente che questi dolori siano in
relazione a una insufficienza del tibiale post., in merito il paz. riferisce
che questi dolori sono comparsi da subito dopo la frattura e sono sempre
rimasti più o meno costanti: l'intensità soggettiva degli stessi è difficile
da correlare all'esame clinico e radiologico, non essendovi mai stato un
problema di infezione nel decorso sinora.
Prendo atto che il paz. verrà convocato per una
visita presso la __________ il 21.3.01 e lascio ai colleghi decidere se
proseguire ulteriormente le investigazioni in merito ai dolori tibiali"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Il 21
marzo 2001, __________ è stato visitato dal medico di circondario dell'__________,
il quale, a fronte di una persistente sintomatologia dolorosa a livello
tibiale, ha predisposto un esame scintigrafico osseo (cfr. doc. _), indagine
che non ha però messo in luce alcunché d'anormale (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di maggio 2001, ha quindi avuto luogo la visita medica di chiusura.
In
quell'occasione, il dottor __________, dopo aver osservato uno status
decisamente blando a livello della gamba sinistra, ha diagnosticato dei dolori
funzionali (ossia senza sufficiente sostrato oggettivo) in stato dopo
osteosintesi di una frattura trasversa della tibia e della fibula ed ha
finalmente espresso la seguente valutazione:
"
L'assicurato accusa persistenti dolori alla
gamba sinistra, soprattutto nella regione della vecchia frattura e della
tuberosità tibiale alla gamba sinistra.
È sensibile pure al cambiamento del tempo
atmosferico e talvolta accusa una dolenzia sotto forma di stilettate.
Clinicamente la
funzione del ginocchio e della caviglia è completamente nella norma. Per contro
si palpa un'irregolarità/tumefazione nel III distale, molto probabilmente
corrispondente al callo osseo. La frattura è però guarita completamente.
La scintigrafia è completamente nella norma e non
ha evidenziato un processo attivo.
Procedere medico:
La situazione attualmente è stabilizzata e
ulteriori cure non sono più indicate.
Procedere amministrativo e professionale:
L'assicurato rimane abile al lavoro nella misura
del 100%, senza rilevanti impedimenti.
Per quanto concerne l'esigibilità, l'assicurato
può svolgere qualsiasi lavoro.
In caso di rilevanti peggioramenti futuri, che
però non sono da aspettarsi, la pratica può sempre essere riaperta.
Non vi sono i presupposti per il riconoscimento
di un'indennità per menomazione all'integrità ai sensi dell'OAINF"
(doc. _).
In sede
d'opposizione, __________ ha prodotto un certificato, datato 25 giugno 2001,
del suo medico curante, il dottor __________, generalista, nel quale figurano
le seguenti considerazioni:
"
(…).
Il signor __________ però, pur lavorando al 100%,
ha sempre lamentato dolori soprattutto a livello della frattura, così come nel
ginocchio e nella caviglia. Dolori che aumentano sotto sforzo fisico, rendendo
difficoltose certe attività come una passeggiata in montagna.
Perfino nella visita medica di chiusura della
__________ del 15.05.2001, allo stato locale, viene notato:
- alla deambulazione notiamo una zoppia sinistra
con difficoltà all'andatura sulle punte dei piedi ma non sui talloni,
l'assicurato non riesce ad accovacciarsi completamente con il ginocchio
sinistro così come una dolenzia alla palpazione dei malleoli e di una
tumefazione dura medialmente della tibia.
Dunque il signor __________ soffre tutt'oggi di
postumi dell'infortunio che si riscontrano anche in parametri dell'esame
clinico oggettivo, anche se la scintigrafia e le radiografie mostrano una
frattura consolidata" (doc. _; cfr., pure, il doc. _).
Unitamente
alla propria risposta di causa, l'Istituto assicuratore ha prodotto un nuovo
rapporto del dottor __________, il quale ha, fra l'altro, enunciato delle
considerazioni d'ordine generale a proposito dell'indennità per menomazione
dell'integrità:
"
Se un assicurato, in seguito a infortunio, o a
malattia professionale, è alterato in modo durevole e importante nella sua
incolumità fisica o mentale, ha diritto a un'indennità per menomazione
dell'integrità. È importante se l'integrità fisica o mentale è pregiudicata in
modo evidente o grave.
Nella fattispecie la base è costituita dal
reperto medico. Età, sesso, attività, … dell'assicurato non hanno alcuna
importanza. Determinanti sono la durata e la gravità della menomazione
all'integrità.
In questo caso, la valutazione non evidenzia una
lesione oggettivabile tramite le tabelle speciali. La funzione dell'arto
inferiore sinistro è completamente nella norma e la frattura è guarita
completamente. L'integrità del corpo, quindi, non è lesionata né gravemente né
in maniera importante"
(IIIbis).
2.9. Con il
proprio ricorso, __________ ha, dunque, preteso l'assegnazione di un'IMI
corrispondente ad un capitale di fr. 10'000.--, facendo riferimento, in
particolare, ad una residua zoppia, all'origine d'impedimenti tanto nella vita
professionale quanto in quella privata (cfr. doc. _).
Il TCA
ritiene, da parte sua, di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso
dal dottor __________ - specialista nella materia che qui interessa - a mente
del quale l'assicurato non ha diritto ad un'indennità per menomazione
dell'integrità, senza che si riveli peraltro necessario dare seguito al preteso
provvedimento probatorio (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi di scostarsi dalla valutazione enunciata dallo specialista in
chirurgia ortopedica consultato dall'______, il cui contenuto non è affatto
stato smentito, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite
5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto
in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano
chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag.
191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c.
F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Nel caso
di specie, riveste un'importanza decisiva la circostanza che i disturbi
soggettivamente risentiti da __________ alla gamba sinistra, non abbiano
trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. Del resto, su questo
specifico aspetto, il parere del dottor __________ trova piena conferma nei
rapporti allestiti dal dottor __________, anch'egli specialista in chirurgia
ortopedica. In occasione del consulto del 13 marzo 2001, il succitato sanitario
ha, in effetti, dichiarato che "… l'intensità soggettiva degli stessi [dei
dolori all'arto inferiore sinistro, n.d.r.] è difficile da correlare
all'esame clinico e radiologico, non essendovi mai stato un problema di
infezioni nel decorso sinora" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
La
certificazione del dottor __________ non è suscettibile d'infirmare
l'apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell'__________, nella
misura in cui egli pretende considerare, non soltanto i postumi infortunistici
oggettivabili, ma pure i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato, ciò
che appare contrario alla volontà del legislatore.
L'indennità
per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche.
Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da
un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta
astrazione dei fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid.
4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei,
op. cit., p. 40s.).
Va da sé
che voler tener conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti da un
assicurato, così come proposto dal dottor __________ e dall'insorgente
medesimo, non permetterebbe più una valutazione astratta e egualitaria di una
menomazione all'integrità.
Concludendo,
la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il
fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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