AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.7
Data decisione, Autorità:
14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00007
mm/sc
Lugano
14 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 9 ottobre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
febbraio 2000, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità di assistente
al programma e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso La
__________ - ha tentato il suicidio, procurandosi delle ferite da taglio al
polso sinistro, al torace e in regione sovraclavicolare (cfr. doc. _).
Trasportata
all'Ospedale regionale di __________, i sanitari hanno diagnosticato ferite da
taglio e punta in regione sovraclavicolare destra e sinistra con emotorace
sinistro e pneumomediastino a destra, ferite al polso sinistro con lesione del
tendine palmaris longus e flexor carpi radialis (cfr. doc. _).
Dimessa
dal summenzionato nosocomio (23 febbraio 2000), __________ è stata trasferita
alla Clinica psichiatrica di __________, dove è rimasta degente sino al 31
marzo 2000.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, La __________, con decisione
formale dell'11 luglio 2000, ha negato il proprio obbligo contributivo in
relazione al danno alla salute insorto il 6 febbraio 2000 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata,
l'assicuratore LAINF, in data 9 ottobre 2000, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 23 gennaio 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che La __________ venga condannata a versarle le
prestazioni assicurative a dipendenza dell'evento del febbraio 2000 (cfr. I, p.
8).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Il suicidio come tale non è un infortunio
assicurato se non è stato commesso in uno stato di totale incapacità di
discernimento.
Conseguentemente, per riconoscere la
responsabilità dell'assicuratore LAINF, è necessario che, al momento dell'atto
e tenuto conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive in
relazione anche all'atto in questione, l'interessato sia stato privo di ogni
possibilità di determinarsi ragionevolmente a causa di una malattia psichica o
di debolezza mentale. Il suicidio deve avere per origine una malattia mentale
sintomatica.
… Nella presente fattispecie ci si trova in
presenza di due valutazioni specialistiche opposte: da una parte il medico
curante che ritiene il caso da qualificare quale infortunio, dall'altra il perito
dell'assicuratore LAINF che lo nega.
Già sin d'ora appare necessario che il caso sia
sottoposto alla valutazione di un perito giudiziario, che soccorra il Giudice
nel suo compito.
È comunque accertato, così come lo sarà ancor
meglio in corso di istruzione probatoria, che già prima del tentativo di
suicidio del 6.2.2000 la ricorrente soffriva di una malattia mentale denominata
"psicosi bipolare", diagnosticata definitivamente ed in tal senso
soltanto a seguito dello scompenso ipomaniacale intervenuto nell'estate 1999,
benché fosse affetta da anni da depressioni ricorrenti.
È pertanto dato senz'altro il quadro della
malattia mentale ai sensi dell'art. 16 CCS definita dalla giurisprudenza.
Lo stato psicologico ha privato il soggetto della
capacità di agire ragionevolmente; al momento dell'azione impulsiva di tipo
suicida, la capacità di ragionare della ricorrente era talmente assente, nel
senso che era in grado soltanto di seguire, sia pure superficialmente, pensieri
(o meglio: schemi d'attuazione del piano) che avessero attinenza con contenuti
depressivi e le ossessioni da cui era afflitta, giustificate dallo scompenso
depressivo nella psicosi bipolare.
In concreto andrà verificato se, al momento
dell'atto, fosse o meno annullata la capacità di valutazione e di controllo in
riferimento all'azione del suicidio (cfr. STFA 1.7.1993 in re H. non
pubblicata), e non in riferimento ad altre azioni. Nella sentenza citata, in
altro caso di tentato suicidio, il TFA aveva ritenuto che questa capacità di
controllo è da ritenersi annullata quando "l'impulso irrompe direttamente
e primariamente nell'azione non permettendo più lo svilupparsi di quel
controllato fenomeno di distacco dal momento che è proprio dell'azione
intenzionale".
La ricorrente è certa di poter così dimostrare,
nei limiti della verosimiglianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza
del TFA, che al momento del tentativo non era capace di discernimento.
La conseguenza di tale conclusione sarà che la
decisione impugnata deve essere annullata e all'assicuratore va fatto obbligo
di erogare le prestazioni previste dalla LAINF." (I)
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.5. In replica,
l'assicurata ha chiesto che il TCA proceda all'audizione testimoniale dei
dottori __________ e __________, suoi medici curanti (cfr. V).
1.6. Con
ordinanza 25 aprile 2001, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria a cura
della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. VI).
1.7. In data 31
ottobre 2001 la dott.ssa __________ ha trasmesso il proprio referto peritale
(X), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XI).
1.8. Il 12
novembre 2001, questa Corte ha chiesto alla dott.ssa __________ di voler
precisare la risposta al quesito n. 2 di parte convenuta, rispettivamente, n.
2.2. di parte ricorrente (cfr. XII).
La
risposta è pervenuta il 15 novembre 2001 (XIII).
Alle parti
è stata accordata la facoltà di presentare delle osservazioni (XIV).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione a sapere se La __________ debba essere tenuta a
versare le proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 6 febbraio 2000.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
2.5. L'art. 37
LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In
particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui
l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte
non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese
funerarie.
L'art. 48
cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "seppur dimostrabile intendesse
l'assicurato suicidarsi o automutilarsi volontariamente, l'art. 37 cpv. 1 della
legge non è applicato se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria
colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio, il
tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un
infortunio assicurato".
La
giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 113 V 61;
RAMI 1990 p. 182ss.; cfr., pure, A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 197). Essa ha inoltre precisato che il
suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato soltanto se è stato
commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento ai
sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la responsabilità
dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è necessario che, al
momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e
soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato fosse
totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. RAMI 1996 U267, p. 310
consid. 2b, 1989 U84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U22, p. 352).
2.6. Nel caso di
specie, le parti appaiono concordi nel ritenere che, quel 6 febbraio 2000, vi è
stato un tentativo di suicidio.
A questa
tesi lo scrivente TCA può senz'altro aderire.
2.7. Ritenuto,
dunque, che risulta accertato che le lesioni presentate dall'assicurata sono
conseguenti ad un tentativo di suicidio, determinante è la questione a sapere
se __________, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di
discernimento.
L'art. 16
CCS definisce il discernimento come la facoltà di agire ragionevolmente. Esso
comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di valutare il
senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento
caratteriale, la facoltà di agire in funzione di tale apprezzamento, secondo la
libera volontà (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a ed i
riferimenti ivi menzionati). La capacità di discernimento è relativa: essa non
deve essere valutata in astratto, ma concretamente, in rapporto ad un
determinato atto, in funzione della sua natura e della sua importanza, le
facoltà richieste dovendo esistere al momento dell'atto (DTF 118 Ia 236 consid.
2b in fine; 117 II 331 consid. 2a ed i riferimenti ivi citati).
Una
persone è privata del discernimento ai sensi della legge se la sua facoltà di
agire ragionevolmente è alterata da una delle cause enumerate all'art. 16 CCS,
fra le quali figurano l'infermità e la debolezza mentale, ossia degli stati
anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di
agire ragionevolmente in un caso particolare. Per malattia mentale, si intende
dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati che hanno sul comportamento
esterno della persona interessata delle conseguenze evidenti, qualitativamente
e profondamente sconcertanti per un profano accorto (DTF 117 II 231 consid. 2a in
fine e riferimenti ivi menzionati).
Il TFA,
in una sentenza inedita del 1° luglio 1993 nella causa H., U 136/92, ha
precisato - riferendosi a Bucher, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 16 ZGB - che
l'elenco della cause d'incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS è
esemplificativo e non esaustivo. In particolare, in relazione ai disturbi di
natura psichica, ciò comporta che, per ammettere l'incapacità di discernimento,
non necessariamente occorre essere confrontati ad una malattia mentale o ad una
debolezza mentale: l'incapacità di discernimento può essere ammessa anche di
fronte ad uno stato che, pur essendo anormale, non è esattamente definibile e
delimitabile (cfr. STFA succitata, consid. 5a).
Secondo
la giurisprudenza, colui che pretende avere diritto alle prestazioni a causa
d'infortunio deve provare, segnatamente, l'involontarietà del danno alla salute
e - in caso di suicidio - l'assenza della facoltà di agire ragionevolmente al
momento dell'atto (RAMI 1996 succitata, 1988 U55, p. 362 consid. 1b).
Tuttavia,
nel processo in materia di assicurazioni sociali, caratterizzato dalla massima
inquisitoria, alle parti non incombe un onere della prova soggettivo ai sensi
dell'art. 8 CCS. Un onere della prova esiste unicamente nella misura in cui, in
assenza di prove, la decisione andrà a discapito di colui che intendeva dedurre
dei diritti da una fattispecie finalmente rimasta indimostrata.
Siccome
la questione della capacità di discernimento va valutata sulla base di "sviluppi
interiori" al momento in cui è stato commesso un determinato atto suicida
(DTF 113 V 63) e dunque una prova certa della sua assenza è da escludersi (cfr.
DTF 91 II 338 consid. 8, 74 II 205 consid. 1), non possono essere poste delle
esigenze probatorie troppo severe. Perciò, si considera fornita la prova
dell'assenza della facoltà di agire ragionevolmente, quando "… eine durch
übermächtige Triebe gesteuerte Suizidhandlung als wahrscheinlicher erscheint
als ein noch in erheblichem Masse vernunftgemässes und willentliches
Handeln" (cfr. STFA 1° luglio 1993 succitata; RAMI 1996 U267, p. 311
consid. 2d; STFA del 2 luglio 2001 nella causa A., B. e C., U 55/99, consid.
1b).
2.8. Con
l'impugnata decisione su opposizione, La __________ ha essenzialmente negato
che, al momento del tentativo di suicidio, __________ fosse totalmente priva
della facoltà di agire ragionevolmente (cfr. doc. _).
Così
facendo, l'assicuratore LAINF ha fatto proprio l'apprezzamento espresso dal
dottor __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia presso
l'Institut für medizinische __________, il quale - con una perizia basata
esclusivamente sugli atti - ha definito semplicemente possibile il fatto che,
al momento dell'atto, l'assicurata fosse completamente incapace di discernere:
"
(…)
Strittig ist vorliegend, ob es sich bei dem
erwähnten Tentamen um einen Unfall im Sinne von Art. 48 UVV handelte. Es muss
also zum Zeitpunkt der Tat eine Urteilsunfähigkeit vorgelegen haben. Dabei gilt
es zu beachten, dass Art. 16 ZGB rechtlich nur das Entweder‑Oder‑Prinzip
zuläßt, wenngleich aus psychologischer Sicht auch die Urteilsfähigkeit ‑
wie die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit ‑ alle Graduierungen von
leichter und mittelgradiger bis hin zu schwerer Verminderung sowie deren Aufhebung
kennt. Somit könnte man eine schwere Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit als
Urteilsunfähigkeit qualifizieren. Da Art. 48 UVV aber voraussetzt, dass ein
Versicherter zur Zeit der Tat "ohne Verschulden gänzlich unfähig
war, vernunftsgemäss zu handeln", muss auch ‑ psychologisch gesehen ‑
die UrteiIsfähigkeit völlig aufgehoben sein und nicht bloß stark vermindert.
Das kann nur heissen, dass Frau __________ einem
dumpfen, triebhaften, aus völlig irrationalen Motiven stammenden Willensimpuls
hätte folgen müssen. Ein solcher Verlust der rationalen Steuerung setzt aber
eine Psychose voraus, d.h. eine Geisteskrankheit im Rechtssinn und nicht bloß
im medizinischen Sinn. Eine Suizidhandlung muss demnach nicht nur
unverhältnismässig sein, wie sie es ‑ wie auch in casu ‑ in den
meisten Fällen von Suiziden und Suizidversuchen ist, sondern unsinnig, weil
Suizide fast immer in Verzweiflung geschehen, also eine vernunftsferne Art und
Weise der Urteilsbildung voraussetzen, wobei Emotionalität und Labilität eine
grosse Rolle spielen. Eine bloße Unverhältnismässigkeit der Tat, in der die
Suizidentin ihre Lage in depressiv-verzweifelter Stimmung einseitig und
voreilig einschätzt, genügt zur Annahme einer vollständigen Urteilsunfähigkeit
nicht.
Wenn wir uns die Angaben der Versicherten und
diejenigen der sie behandelnden Psychiaterin vor Augen führen, so fällt auf,
dass weder im Vorfeld noch in unmittelbarem Nachgang zum rubrizierten
Schadenereignis wahnhafte oder ähnlich schwere psychische Störungen erwähnt
wurden. Der Begriff "psychotisch" ist in diesem Zusammenhang
unspezifisch und meint lediglich, dass eine schwere Depression gerade auch im
Rahmen einer bipolaren Affektstörung aus medizinischpsychiatrischer Sicht als
Psychose gilt. Damit ist zur Urteilsfähigkeit natürlich noch nichts gesagt,
wobei es auch unbehelflich ist, ohne entsprechende Anhaltspunkte einfach von
einem veränderten Bewusstseinszustand zu sprechen oder die Gewalt, mit der
Suizidversuch verübt wurde, ins Feld zu führen.
Dass die Versicherte, inzwischen von ihren
Verletzungen geheilt und mit einiger zeitlichen Distanz zu den Vorkommnissen
und unter Therapie bei verbesserter depressiver Symptomatik, ihr damaliges
Verhalten als "fremdartig" einstuft, ist normalpsychologisch gut
einfühlbar und sagt ebenfalls nichts aus über den Geisteszustand am Abend des
6. Februar 2000.
Schon der Ablauf der Geschehnisse am 6. Februar 2000
spricht gegen eine wahnhafte Verkennung der Situation. Die seit Juli im
Nachgang zum Tode ihres Vaters depressive und in Behandlung stehende
Versicherte brach nach Weihnachten 1999 den Kontakt zu ihrem Verlobten
praktisch ab und traf ihn am Morgen des 6. Februar 2000, wobei diese Begegnung
nicht glücklich verlief. Wegen dieser Enttäuschung reifte in Frau ______ die
Idee, sich zu suizidieren. Daher trug sie sich schon am Vormittag mit dem
Gedanken, sich von einem Parkhaus zu stürzen. Sie sah dann aber davon ab und
kehrte nach Hause zurück. Sie nahm ein Kabel aus der in Auto liegenden
Werkzeugkiste, schrieb einen Abschiedsbrief, liess ein Bad ein, holte ein
Rüstmesser aus der Küche und begann sich die Pulsadern links aufzuschneiden,
worauf sie in die Wanne stieg. Dort begann das Blut allmählich zu stocken, da
sie glücklicherweise nicht die Arteria radialis, sondern wohl nur eine Vene und
zwei Sehnen ganz oder teilweise durchschnitt. Darauf begann sie sich mit dem
bereitgestelIten Kabel zu strangulieren. Danach oder davor brachte sie sich
auch Schittverletzungen am Hals bei. Wegen einer kärperlichen schwäche und wohl
auch, weil sie nicht mehr sterben wollte, rief sie dann die Polizei an.
Dieser über mehrere Stunden sich abspielende
Suizidversuch war in Anbetracht der Lebensumstände sicher unverhältnismässig,
aber beileibe nicht unsinnig. Im Verlauf des Tages hat sich der Suizidimpuls
möglicherweise auch verstärkt oder war gewissen Schwankungen unterworfen,
welche eventuell Widerstreitenden innerseelischen Erwägungen. entstammte. So
war der Versicherten ein Sprung vom Parkhaus Balestra mutmaßlich zu endgültig.
In der Folge war sie aber immer Wieder zu besonnenen Handlungen fähig, etwa
dann, als sie den Abschiedsbrief verfasste oder nach Abbruch ihres
Suizidversuchs die Polizei benachrichtigte.
Insgesamt war ihr Vorgehen also durchaus von langer
Hand geplant und beinhaltete sogar gewisse Absicherungen wie etwa das
Bereitlegen des erwähnten Kabels.
Den vorliegenden Fall müsste man allerdings anders
beurteilen, wenn die Versicherte sich beispielsweise vor oder nach dem
Verlassen der Badewanne aus dem Fenster gestürzt hätte, also ein zuvor nicht
geplanter Handlungsstrang plötzlich, unmittelbar und elementar das planvolle
Handeln durchbrochen hätte.
Zusammenfassend lag zum Zeitpunkt des Tentamen
suicidii weder eine Geisteskrankheit noch so etwas wie ein "Raptus
melancholicus" vor, der hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt sei;
nicht nur, weil er extrem selten ist, sondern weil er weder von der
Versicherten selbst noch von sonst jemandem geltend gemacht wird und ohnehin
bei der erwähnten Konstellation nicht möglich wäre, wird darunter doch eine
plötzliche Erregung verstanden, die unvermittelt aus einem Zustand schwerer
depressiver Hemmung herausbricht.
An jenem Tag war die Versicherte aber nie schwer
depressiv gehemmt. Damit ist eine den Geisteskrankheiten ähnliche oder
gleichwertige Herabminderung oder Veränderung psychischer Funktionen natürlich
nicht völlig ausgeschlossen, aber nur wenig möglich und sicher nicht
überwiegend wahrscheinlich, weshalb die Voraussetzungen des Art. 48 UVV nicht
erfüllt sind und die Vorfälle im Verlauf des 6. Februar 2000 im Rahmen der
psychischen Grunderkrankung, nämlich der Depression, betrachtet werden müssen"
(doc. _).
Fra gli
atti all'inserto figurano pure le certificazioni stilate dall'allora psichiatra
curante di __________, la dott.ssa __________.
Con
referto del 22 agosto 2000, indirizzato al Servizio medico fiduciario de La
__________, la succitata psichiatra ha affermato - per quanto qui d'interesse -
che l'assicurata, al momento dell'atto, si trovava "… in uno stato
alterato di coscienza (psicosi depressiva), ciò che le impediva di determinarsi
ragionevolmente trasformando il suo senso di realtà; ciò si conferma dalla
dinamica violenta e compulsiva dell'atto e dal fatto che in stato di remissione
la paziente si senta emotivamente e psichicamente del tutto estranea all'atto
stesso" (doc. _).
In data 3
ottobre 2000 - interpellata dal patrocinatore della qui insorgente - la
dott.ssa __________ ha segnatamente dichiarato che è "difficile dire se al
momento dell'atto suicidale la capacità di intendere e di volere sia stata
totale o solo gravemente ridotta. Di certo la motivazione che ha spinto la
paziente al suicidio nasceva da un'interpretazione e da un vissuto delirante
della propria persona nell'ambito della grave depressione" (doc. _).
2.9. Allo scopo
di finalmente chiarire la situazione - segnatamente di stabilire se, al momento
del tentamen, __________ fosse completamente privata della facoltà di
agire ragionevolmente - lo scrivente TCA ha ordinato una perizia psichiatrica,
affidandone l'allestimento alla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatra e
psicoterapia (cfr. VI).
Dopo aver
descritto l'anamnesi della ricorrente ed averne puntualmente ricostruito i dati
soggettivi (cfr. X, p. 7-10), la dott.ssa __________ ha posto le diagnosi seguenti:
" - Disturbo bipolare, attualmente in remissione
-
Stato dopo mancato suicidio con arma da
taglio
-
Stato dopo ferite da taglio e punta in regione sopra claveare
destra e sinistra con emotorace sinistra e pneumomediastino a destra
-
Stato dopo ferite al polso sinistro con lesione del tendine m. palmaris
longus e flexor carpi radialis."
(X, p.
11).
Si dirà
immediatamente che il perito giudiziario si è dissociato dalla tesi difesa dal
medico fiduciario de La __________ (cfr. consid. 2.8.), sostenendo che, al
momento dell'atto, l'assicurata era in preda ad un episodio depressivo grave
con manifestazioni psicotiche nel quadro di un disturbo bipolare, patologia che
l'aveva privata totalmente (cfr. la precisazione di cui a XIII) del
discernimento:
"1) È vero che la ricorrente è affetta da
psicosi bipolare? In caso di risposta affermativa, descriva il perito tale tipo
di affezione.
Sì la peritanda soffre di una psicosi bipolare.
Oggi, secondo il DSM-IV, questa malattia viene
denominata disturbo bipolare. Questa malattia comporta fasi maniacali alternate
a fasi depressive. Durante le fasi maniacali l'umore é espanso, il paziente si
presenta iperattivo fino all'agitazione psicomotoria nei casi più gravi,
diminuito bisogno di sonno, maggiore loquacità, accelerazione del pensiero,
distraibilità, eccessivo coinvolgimento in attività ludiche che hanno un alto
potenziale di conseguenze dannose.
Nella fase depressiva l'umore è depresso per la
maggior parte della giornata, c'è una marcata diminuzione d'interesse e
piacere, perdita di peso, insonnia o ipersonnia, agitazione o rallentamento
psicomotorio, faticabilità o mancanza d'energia, sentimenti di autosvalutazione
o di colpa (che possono essere deliranti), ridotta capacità di pensare o di
concentrarsi, pensieri ricorrenti di morte, ricorrente ideazione suicidaria
senza un piano specifico.
Il DSM-IV distingue (e ne fissa i parametri di
valutazione) se la malattia psichica in quella fase di manifestazione debba
considerarsi lieve, moderata o grave. In quest'ultima categoria distingue
altresì se sono presenti o meno manifestazioni psicotiche.
Per manifestazioni psicotiche si intendono deliri
o allucinazioni che possono essere congrui con l'umore (il contenuto è coerente
con i tipici temi depressivi: inadeguatezza personale, colpa, malattia, morte,
ecc.) o incongrui all'umore (il contenuto non coinvolge i tipici temi
depressivi).
Quindi la diagnosi completa al momento dei fatti
secondo il DSM-IV è la seguente: Disturbo bipolare I, più recente episodio
depressivo grave con manifestazioni psicotiche congrue all'umore.
- Con riferimento all'episodio suicidale 6.2.2000 che ha visto
protagonista la ricorrente, indichi il perito giudiziario:
2.1) Al
momento dell'atto si è trovata essa in uno stato alterato di coscienza che le
impediva di determinarsi ragionevolmente?
Sì, al momento dell'atto la peritanda si trovava
in uno stato alterato di coscienza nel senso che il suo pensiero era delirante
e centrato sull'idea del suicidio. Tutto il pensiero della signora era rivolto
all'attuazione del gesto autolesivo e non era in grado di essere critica né
riguardo a ciò che stava pensando né a ciò che stava agendo.
2.2) Era essa totalmente incapace di agire
ragionevolmente?
Se per "ragionevolmente" s'intende la
capacità di valutare il gesto che si va compiendo, la sua portata, i suoi
effetti, la peritanda era incapace di agire ragionevolmente.
D'altra parte pensare in modo ossessivo al
suicidio, pianificarne le mosse ed i tempi, avere come unico scopo il suicidio
non è certo "ragionevole": una simile modalità di pensiero trova
spiegazione nel riconoscimento di uno Stato di malattia, la depressione grave
con sintomi psicotici, che pregiudica la capacità di giudizio. La peritanda per
un mese intero pensa e pianifica il suo suicidio, perché non dobbiamo
dimenticare che tale doveva essere nel suo pensiero cioè senza possibilità di
salvezza: come già detto questo è un "mancato" suicidio e non un
"tentato" suicidio"
(X, p.
17-18; cfr., pure, risposta ai quesiti n. 1 e 2 di parte convenuta).
L'esperta
designata da questa Corte ha pure saputo esporre, in maniera articolata e
persuasiva, i motivi che l'hanno portata a concludere che __________ lamentava
una depressione innestata su un disturbo psicotico (disturbo bipolare), che
l'aveva privata, al momento dell'atto, della facoltà di agire ragionevolmente:
"
(…)
Si tratta di una giovane donna che soffre da anni di un disturbo
psichiatrico grave, disturbo bipolare tipo I (DSM‑IV
Diagnostic
Statistical Manual della American Psychiatric Association), non
ben
diagnosticato inizialmente e conseguentemente non trattato in
modo adeguato fino al momento del ricovero presso la clinica
__________.
La peritanda ha una familiarità depressiva importante: nei
collaterali materni si riscontrano casi di depressione e tentati suicidio. La
madre stessa, dopo la nascita delle gemelle, sembra aver sofferto di un periodo
depressivo o di un disagio psichico importante tale da non potersi occupare
delle bambine.
Delle due gemelle una si suicida: è possibile ipotizzare che
soffrisse di una patologia depressiva o quanto meno di una patologia
psichiatrica grave.
Si sa che la presenza nei familiari diretti di un disturbo
depressivo aumenta il rischio di ammalare di depressione, sia nel senso di una
depressione maggiore che di un disturbo bipolare.
Ciò significa che l'attenzione allo sviluppo di un disturbo
psichico in questo soggetto abbisogna di particolare attenzione.
Intorno ai 18 anni sviluppa un'anoressia: possiamo ipotizzare, in
base alla storia di malattia della peritanda, che quest'episodio sia una forma
di depressione espressa con modalità diverse. Siamo ancora nell'area
dell'adolescenza e le modalità di espressione della malattia possono assumere
le caratteristiche di anoressia che è comunque un sforzo di annullamento. La
modalità di pensiero caratteristica dell'anoressia ricomparirà in occasione
della depressione che ha esitato nel tentato suicidio del febbraio 2000.
Nel 1988 muore la sorella suicida: è un evento grave, inaspettato,
condotto con determinismo, senza prova d'appello. La sorella era infermiera
psichiatrica. Tutto ciò è importante poiché condiziona il pensiero della
peritanda riguardo la malattia e al suicidio: della malattia si muore (quindi
non si guarisce) e il suicidio è un gesto definitivo.
Nel 1990 si ammala di depressione: in quest'occasione c'è un
tentativo di suicidio non così grave da necessitare le cure ospedaliere: è in
ogni modo un segnale del disagio di cui soffriva, una richiesta d'aiuto. E' il
padre che raccoglie la richiesta e le sta vicino sostenendola affettuosamente.
Si fa comunque curare da uno specialista, ma la cura le sembra
troppo impegnativa nel senso che la intontisce, la seda eccessivamente. Seguono
diversi altri tentativi di trattamento, ma questi non sembrano efficaci: la
peritanda sembra mostrare episodi depressivi puri senza episodi maniacali o
ipomaniacali per cui farmacologicamente non viene prescritto un medicamento
atto a stabilizzare l'umore, vale a dire in grado di contenere in intensità sia
le fasi depressive che maniacali permettendo, al contempo, di diradare gli
episodi di malattia.
Per cui la patologia si ripresenta quasi in modo inesorabile,
potremmo dire: il vissuto della paziente è pesante, il limite che la malattia
impone è gravoso, "ti porti la morte addosso" le dicono; le cure
perdono senso perché non garantiscono la guarigione, ma solo periodi liberi da
sintomi in attesa della successiva ricaduta.
Così in quest'ultimo episodio la peritanda non crede più nella
possibilità di cura e di miglioramento: vuole fare da sola, in modo onnipotente
vuole sconfiggere la malattia.
Il peggioramento delle condizioni psichiche, però, la inducono a
chiedere aiuto: chiama lo specialista e si fa prescrivere una terapia. Ma la
medicazione sembra non essere efficace, anzi la peritanda descrive il periodo
trascorso a casa caratterizzato da un estremo immobilismo e apatia.
I suoi pensieri si chinano ossessivamente sui sentimenti di colpa
riguardo. alla sorella, quanto avrebbe potuto fare e non ha fatto; quanto
avrebbe potuto capire e non ha compreso; avrebbe dovuto impedire che compiesse
questo gesto così definitivo; lei che era infermiera psichiatrica non ce l'ha
fatta nei confronti della malattia; di colpa nei riguardi della madre perché
anche questa figlia, la peritanda, è ammalata. Il suo corpo non le piace, lo
avverte come sformato, brutto, grasso. Ha paura si possa trasformare,
allargare.
Comincia a pensare di non voler più vivere con la malattia, con
"questa" malattia. E allora: __________, la via di fuga, la porta
d'uscita dalla malattia, costi quel che costi compresa la vita. Ed inizia a
cercare il modo, quello più efficace che significa senza ritorno.
Nei pazienti depressi i pensieri di morte sono la regola: il
pensiero del suicidio è un'ossessione, esso viene immaginato, desiderato,
cercato.
Il pensarlo non vuoi dire necessariamente agirlo. Certo è che il
limite è sottilissimo, il confine è esile: lo spirito vitale, quello che ci
permette di rimanere attaccati alla vita, è diminuito nel depresso. Ciò
significa che basta davvero poco perché questo tipo di paziente agisca il
tentativo di suicidio.
Poiché nel paziente depresso si possono ritrovare sentimenti di
autosvalutazione, disistima, questi avvalorano maggiormente i propositi
suicidali, giustificando e avvallando la necessità del gesto.
Le idee di autosvalutazione, disistima, spesso di colpa
riferendosi ad errori del passato (nel paziente depresso il passato è dominante
perché non esiste più il futuro), idee di rovina riguardanti la propria vita ma
anche i congiunti più prossimi, si organizzano spesso in delirii veri e propri:
il paziente e convinto che le proprie impressioni, le proprie percezioni siano
corrette quindi non è critico rispetto ad esse e si comporta di conseguenza.
Infine il passaggio all'atto necessita che lo spirito
d'autoconservazione, quell'istinto che regola la nostra sopravvivenza, venga
meno. Non è così facile farsi volutamente male fisicamente; ancor meno è facile
ripetere il gesto autolesivo più volte e volte ancora.
Nel caso in questione, la malattia aveva sicuramente distorto la
capacità di discernimento della peritanda: l'ideazione depressiva era dominante
e delirante nel senso che sussistevano idee di indegnità e colpa, dispercezioni
corporee che non erano reali e che la peritanda non solo non sapeva criticare,
ma tanto meno correggere.
La capacità critica era alterata. Quanto in quel momento ella
fosse inadeguata, quanto il suo pensiero fosse distorto ci viene rivelato
proprio dal biglietto d'addio: in quel momento particolare, così disperato
ritiene doveroso che venga avvertita la collega che ella sarà impedita a
presentarsi il giorno dopo sul lavoro.
L'ideazione delirante riguardava anche il suicidio nel senso che
tutto il pensiero della peritanda era rivolto ad esso ed alle modalità
d'attuazione. Ci pensa per un mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Né è in
grado di dirsi e credere che sia un'assurdità, che esistano alternative: tutto
il suo mondo psichico impallidisce e perde senso di fronte al pensiero del
suicidio.
E' proprio la presenza di un'ideazione delirante che giustifica il
termine nosografico "psicosi depressiva".
Nel caso in questione, inoltre, dobbiamo parlare di "mancato
suicidio" e non di "tentato suicidio" né la distinzione è solo
formale. Il suicidio è un gesto che si consuma assolutamente in privato ed in
segreto; il tentato suicidio è un gesto che potremmo definire pubblico nel
senso che avviene di solito con spettatori o potenziali tali (per esempio la
possibilità di poter essere scoperti poco prima). Il suicidio comporta la
consapevolezza dei mezzi atti all'attuazione e alla riuscita dello stesso; il
tentato suicidio è più estemporaneo, meno pensato, meno programmato. Il
suicidio non è una richiesta di aiuto, ma una vera e propria ricerca della
fine, il tentato suicidio è una richiesta d'aiuto per poter continuare a
vivere.
E' importante ascoltare il racconto del paziente, come sono stati
i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e
criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di
giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia
progressivamente sviluppata.
Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in
grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il
racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto
all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione
psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di
malattia depressiva in cui versava"
(X).
2.10. Con le
proprie osservazioni 21 novembre 2001, l'assicuratore convenuto ha censurato il
referto peritale allestito dalla dott.ssa __________, facendo essenzialmente
appello all’apprezzamento contenuto nel rapporto 19 novembre 2001 del dottor
__________ (cfr. XV).
Il medico
fiduciario de La __________ ha dichiarato che le conclusioni peritali non
sarebbero suscettibili di modificare la sua valutazione della fattispecie, e
ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni:
"
(…).
Diese [la dott.ssa __________, n.d.r.]
beschreibt sehr treffend die typische Symptomatik einer Depression, wie sie bei
leichten, mittelschweren und schweren Depressionen vorkommt, wobei zumeist nur
ein gradueller, d.h. quantitativer Unterschied besteht. Zu diesen Symptomen
gehören - wie Frau Dr. med. __________ richtig erwähnt - verminderte
Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit, negative und
pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken bis hin zu
Suizidhandlungen, Schlafstörungen, verminderter Appetit. Gemäss ICD-10, das in
unserem Land in sämtlichen somatischen und psychiatrischen Kliniken
verbindliche Diagnosesystem - wird speziell darauf hingewiesen, dass
Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit gerade auch bei leichten
depressiven Episoden vorkommen.
Nebenbei sei erwähnt, dass die ICD-10 und das
DSM-IV recht ähnlich sind. Allerdings sind im DSM-IV bei gewissen Diagnosen die
Beschreibungen etwas ausführlicher, jedoch nicht grundsätzlich verschieden von
denjenigen der ICD-10.
Zu den erwähnten typischen Symptomen einer
Depression gesellt sich ebenfalls schon bei leichten, eher aber bei
mittelgradigen depressiven Episoden ein sogenanntes somatisches Syndrom mit
-
Interessenverlust oder Verlust der Freude an normalerweise
angenehmen Aktivitäten
-
mangelnder Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder
freudige Ereignisse emotional zu reagieren
-
frühmorgendlichem Erwachen zwei oder mehr Stunden vor der
gewohnten Zeit
-
Morgentief
-
dem objektiven Befund einer psychomotorischen Hemmung oder
Agitiertheit
-
deutlichem Appetitverlust
-
Gewichtsverlust, häufig mehr als 5% des
Körpergewichts
-
deutlichem Libidoverlust
Solange also kein qualitativer Unterschied zu
diesen normalen depressiven Symptomen, die eben nicht wahnhaft sind,
hinzukommt, handelt es sich - wie erwähnt - um nur graduelle Unterschiede und
würde in allen Fällen eines Suizids oder Suizidversuchs bei depressiven
Patienten psychiatrische Begutachtungen überflüssig machen, zumal etwa 15-20%
der depressiven Patienten ihr Leben durch eigene Hand beenden.
Ausdrücklich hält aber Frau Dr. med. __________
fest, dass die Gedanken und Ideen im Vorfeld des Suizids resp. Suizidversuchs
von Frau __________ synthym waren, d.h. zur Stimmungslage passten und daher
kein im engeren Sinn wahnhaftes oder psychotisches Gepräge annahmen, selbst
wenn sie realitätsfern angesiedelt werden müssen. Erst parathyme, d.h. nicht
mehr zur Stimmung passende und im engeren Sinn psychotische oder wahnhafte
Ideen würden das Vorliegen einer psychotischen Störung im engeren Sinn
nahelegen und damit auch die Voraussetzungen für eine gänzliche Aufhebung des
Vermögens, vernunftsgemäss zu handeln.
Auf Seite 17 ihres Gutachtens räumt Frau Dr. med.
__________ selbst ein, dass die Gefühle der Selbstentwertung und der Schuld
wahnhaft sein können. Sie sind es aber in den seltensten Fällen - wie oben
ausgeführt -, da sie synthym sind, d.h. zur aktuellen Stimmung passen.
(…).
Zusammenfassend kann also durchaus von einer im
psychologischen Sinn verminderten Urteilsfähigkeit der Versicherten ausgegangen
werden. Dies gilt aber für die meisten Suizide und Suizidversuche, weil die
vernunftsferne Beurteilung des eigenen Lebens typisch, ja gerade Voraussetzung
für Suizide und Suizidversuche ist. Nur so erklärt sich, dass über 90% der
geretteten Suizidenten über die Rettung froh sind und in der Folge zumeist
gerne weiterleben.
Selbst wenn möglicherweise in casu eine
derartige Verminderung der Urteilsfähigkeit im psychologischen Sinn bestanden
haben mag, so waren doch für die Voraussetzungen für eine gänzliche
Unfähigkeit, vernunftgemäss zu handeln, nicht vorhanden"
(doc. _).
In caso
di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita
tuttavia di essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio molto limitato per rapporto ad una perizia giudiziaria (cfr.
STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten
lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung
und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten
Expertise vergleichen").
Merita
comunque d'essere ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità (DTF 125 V 351). In questo contesto, va
considerato che in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella
fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di
attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989 pag. 30 seg.).
In
concreto, il rapporto peritale 31 ottobre 2001 non contiene contraddizioni. Il
solo fatto che la dott.ssa __________ - nella misura in cui ha diagnosticato la
presenza di una depressione psicotica (e non di una "semplice"
depressione psichica, come preteso dal dottor __________) e, con ciò, una
totale incapacità di discernimento al momento del tentamen - abbia
manifestato un apprezzamento divergente rispetto a quanto fatto dal sanitario
consultato da La __________ non basta, ovviamente, per qualificare come
contradditoria la sua perizia. Se così fosse, il TCA si troverebbe -
sistematicamente - a doversi scostare dalle conclusioni peritali, non appena il
medico di fiducia dell'assicuratore interessato esprime una diversa valutazione
della fattispecie (ciò che, naturalmente, accade con una certa frequenza, in
presenza di referti peritali sfavorevoli all'assicuratore).
D'altro
canto, non può essere ignorato che, secondo la giurisprudenza federale, ad una
perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere
riconosciuto valore probante soltanto nella misura in cui quest'ultimo contenga
sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale
dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento).
Questa giurisprudenza va relativizzata quando si tratta di valutare - come nel
caso di specie - delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica,
nel senso che questa perizia, di principio, deve essere allestita sulla base
di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti,
citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).
A mente
dello scrivente TCA, il referto peritale della psichiatra __________ ha dimostrato,
nei limiti della verosimiglianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza
del TFA, che la ricorrente, al momento del tentativo di suicidio, non era
capace di discernimento a causa di una malattia psichica.
Del
resto, la nostra Corte federale è pervenuta ad una identica soluzione nella
sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. - citata da H. Kind, Suizid oder
"Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. - concernente il suicidio di
un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza aveva respinto il ricorso
giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era stata diagnosticata una
"semplice" depressione, senza carattere psicotico. Nella procedura
ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per la prima volta, che il suo
paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito psichiatra (analogamente
al dottor ___) ha definito queste idee come una sopravvalutazione ("überwertig")
nel quadro della depressione, tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto
propria la diagnosi di depressione caratterizzata da idee deliranti, ed ha
finalmente riconosciuto che il suicidio è stato commesso in uno stato di totale
incapacità di discernimento.
Infine,
alla convenuta non può essere di nessun soccorso osservare che "la signora
__________ ha programmato il suicidio giorno dopo giorno, nei minimi dettagli,
…" (XV). In effetti, secondo la giurisprudenza federale, comportamenti
pianificati e coerenti avuti nei giorni precedenti ed immediatamente prima del
suicidio, non escludono affatto una totale incapacità di discernimento al
momento dell'atto (cfr. STFA dell'11 luglio 2001 nella causa A., B., C., U
55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi menzionati).
La
conseguenza di tale conclusione è che la decisione su opposizione impugnata va
annullata e a La __________ va fatto obbligo di erogare le prestazioni previste
dalla LAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione 9.10.2000 è annullata.
§§ A
__________ è fatto obbligo di versare le prestazioni previste dalla LAINF.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata l'importo di
fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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