AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.69
Data decisione, Autorità:
19.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00069
mm
Lugano
19 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 16 luglio 2001 emanata
da
__________,
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
gennaio 2001, il datore di lavoro di __________, la ditta __________, ha
annunciato alla __________ che il suo dipendente, il 27 dicembre 2000, nel
praticare lo sci, aveva lamentato uno strappo alla regione lombare (cfr. doc.
_).
I medici
del Pronto soccorso di __________, presso il quale __________ si è
immediatamente recato, hanno posto la diagnosi di lombalgia destra da trauma distorsivo
al rachide lombare, prescrivendo essenzialmente l'assunzione di analgesici
(cfr. doc. _).
Rientrato
in Ticino, il 16 gennaio 2001, l'assicurato ha consultato il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale - predisposti gli accertamenti del
caso - ha diagnosticato una spondilartrosi L2 - L5 traumatizzata (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale del 30 marzo 2001, il summenzionato assicuratore LAINF ha
negato il proprio obbligo contributivo, sostenendo, da un lato, che i disturbi
alla colonna lombare non erano da porre in relazione ad un infortunio e,
dall'altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi
d'infortunio (cfr. doc. _).
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), la
__________, in data 16 luglio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 26 settembre 2001, __________ ha chiesto che
l'assicuratore LAINF venga condannato a versare le proprie prestazioni in
relazione all'evento del 27 dicembre 2000, osservando quanto segue:
"
(…).
Come evidenziato nel mio scritto del 04.04.2001
di cui allego copia, ho espressamente indicato che lo strappo lombare si è
verificato alla prima discesa quando i muscoli erano ancora freddi ed al mal
assorbimento di una cunetta.
Secondo l'art. 9.1 dell'ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni si indica che lo stesso può essere
riconosciuto quale infortunio ad un fattore esterno straordinario; ritengo a
mio avviso che la cunetta situata nel percorso sia da considerarsi come tale.
Secondo quanto esposto presi uno strappo alla
parte lombare, causandomi un'inabilità lavorativa del 100% dal 27.12.2000 al
15.01.2001 ed al 50% dal 16.01.2001 al 15.02.2001.
Auspico pertanto che il presente ricorso venga
esaminato favorevolmente e che la decisione impugnata venga annullata con il
relativo rimborso secondo le disposizione dell'assicurazione contro gli
infortuni"
(I).
1.5. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.6. In replica,
__________ si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. VI).
1.7. In corso di
causa, lo scrivente TCA ha interpellato il dottor __________, al quale sono
state chieste precisazioni in merito alla diagnosi dei disturbi lamentati
dall'assicurato (cfr. V).
La
risposta del dottor __________ è pervenuta al Tribunale il 6 dicembre 2001
(VIII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In concreto,
si tratta di stabilire se i disturbi lombari di cui ha sofferto __________ r,
siano stati causati da un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di
risposta negativa, se il succitato danno alla salute possa eventualmente essere
posto a carico della __________ a titolo di lesione parificata ad infortunio ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce
che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad
esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un
oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un
pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore
esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un
infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI
1993 U165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller
(Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p.
267).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid.
4b).
2.7. In casu,
il processo lesivo si è esclusivamente prodotto all'interno del corpo umano,
ragione per cui occorre esaminare se si può ammettere che vi é stato un
movimento scombinato o uno sforzo eccessivo.
2.8. La
dinamica dell’evento, così come l’assicurato l’ha puntualmente descritta
all’ispettore sinistri della __________ (cfr. doc. _: verbale d’audizione
letto, approvato e firmato da __________), permette già di per sè di scartare
l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo (cfr. consid. 2.6.).
Il
carattere infortunistico può dunque essere riconosciuto all’avvenimento in
questione solo se il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in
maniera manifestamente insolita, fuori programma (cfr. A. __________r, op.
cit., p. 245).
In data 5
febbraio 2001, il ricorrente è stato sentito da un ispettore della __________.
In questa occasione, __________, trattandosi precisamente della dinamica
dell'evento del dicembre 2000, ha dichiarato quanto segue:
"
Stavo scendendo da una [pista, n.d.r.]
abbastanza difficile e terminata la parte ripida, quando ormai ero nella zona
piana, ho sentito una fitta fortissima all'altezza del gluteo destro.
Non sono caduto. Stavo effettuando uno slalom
stretto. Non ricordo un sobbalzo forte, ma l'attrito sulla neve era importante.
Si tratta senz'altro di un infortunio"
(doc. _).
Nel
prosieguo, l'assicurato ha sostanzialmente ribadito la suesposta versione dei
fatti, ponendo in evidenza il fatto che "ad elevate velocità, l'evento
traumatico può verificarsi anche in seguito ad una cunetta male assorbita"
(cfr. doc. _).
Ancora in
sede di replica 8 novembre 2001, __________ ha individuato in una cunetta
mal assorbita, la causa del danno alla salute poi diagnosticatogli (cfr.
VI).
Tutto ben
considerato, lo scrivente TCA ritiene che non siano realizzate, in concreto, le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Tale
conclusione si rivela essere conforme alla giurisprudenza federale. In effetti,
in una sentenza del 16 maggio 1991 nella causa A., pubblicata in Estr.
INSAI 1991 n. 3, p. 5, la nostra Corte federale - trattandosi del caso di un
assicurato che ha riportato una lombosciatalgia a destra con sindrome
radicolare, sciando a grande velocità su una pista ripida e piena di dossi - ha
segnatamente affermato quanto segue:
"
(…).
Sulla scorta dello stato di fatto descritto
dall'assicurato quando fu sentito la prima volta, è assodato che nel corso
della discesa in questione non era scivolato né caduto. La compressione è
avvenuta in un avvallamento nel tratto accidentato della pista. Non si può
tuttavia scorgere né uno sforzo eccessivo manifesto né una circostanza
imprevista. Che nel percorrere una pista accidentata il corpo subisca di
tanto in tanto anche dei colpi, segnatamente alla schiena, non è nulla di
straordinario. Questo non eccede comunque la misura usuale nell'ambito di
questo tipo di sport. Se si adottasse l'opposto punto di vista dei primi
giudici, questo vorrebbe dire che ogni colpo più o meno normale subito sciando
su una pista accidentata, dovrebbe essere definito per principio un infortunio"
(STFA
succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nella
pronunzia pubblicata in RAMI 1999 U345, p. 420ss., il TFA ha riconosciuto
l'esistenza di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, nel caso di un assicurato che sciando su un
terreno irregolare, è scivolato in un punto coperto da ghiaccio senza cadere e,
perdendo il controllo degli sci, è passato su una cunetta, è stato sollevato da
terra e, ricadendo, ha battuto duramente sul suolo con la parte superiore del
corpo girata.
L'Alta
Corte ha, comunque, avuto modo di precisare che quest'ultima fattispecie si
differenzia in maniera sostanziale da quella di cui alla STFA del 16 maggio
1991 summenzionata (e, quindi, anche da quella ora sub judice) rilevando:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hatte in dem im Einspracheentscheid vom 5. September 1996 erwähnten unveröffentlichten
Urteil G. vom 24. Juni 1981 und dem im Rechenschaftsbericht
der SUVA 1991Nr. 3 S. 5 erwähnten Urteil A. vom 16. Mai 1991 zu beurteilen, ob
in Bezug auf einen schmerzauslösenden Vorfall beim Skifahren und eine damit in Zusammenhang
gebrachte Gesundheitsschädigung das Unfallbegriffsmerkmal des aussergewöhnlichen
äusseren Faktors gegeben ist. Beiden Entscheiden lag indessen, wie die Vorinstanz
für das jüngere Urteil richtig erkannt hat, ein wesentlich anderer Sachverhalt zu
Grunde als im vorliegenden Fall. Wenn sodann das Eidgenössische Versicherungsgericht
feststellte, dass beim Skifahren Verdrehungen der Wirbelsäule nichts Aussergewöhnliches
darstellten (Urteil G. vom 24. Juni 1981, Erw. 2) und dass Schläge auf den menschlichen
Körper, insbesondere auf den Rücken, dass Befahren einer buckligen Piste das im
Rahmen dieser Sportart übliche Mass nicht sprengten (Urteil A. vom 16. Mai
1991, Erw. 4d), kommt diesen Ausführungen entgegen der Vorinstanz keine präjudizielle
Wirkung zu. Anders verhielte es sich nur, wenn als unmittelbare Ursache im unfallbegrifflichen
Sinne der beim Skifahren aufgetretenen Schmerzen lediglich das harte Aufschlagen
auf der Piste als Folge des unkontrollierten Anfahrens eines Buckels zu betrachten
wäre. Indessen, und insoweit liegt hier eine namentlich im Vergleich mit den erwähnten
zwei Urteilen spezielle Situation vor, steht dieser Vorgang in so engem Zusammenhang
mit dem (unbestrittenen) «Ausgleiten mit abrupter Verzögerung», wie sich der Versicherte
in seinem die Unfallmeldung ergänzenden Schreiben vom 31. März 1996 ausdrückte,
dass von einem, nicht in verschiedene Teilphasen zerlegbaren und insoweit
ungewöhnlichen Geschehen zu sprechen ist. Wären dem Versicherten nicht auf einer
vereisten Stelle die Skis weggerutscht, hätte er den betreffenden Buckel anders
angefahren und wäre, selbst wenn es ihn abgehoben hätte, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
wie immer sonst gelandet. Der ungewöhnliche äussere Faktor ist daher zumindest im
Sinne eines Grenzfalles als gegeben zu betrachten und daher das fragliche Ereignis
als Unfall nach Art. 9 Abs. 1 UVV anzuerkennen, wie wenn der Versicherte infolge
des Ausgleitens gestürzt wäre"
(RAMI
succitata, consid. 5).
L’evento
descritto come origine del danno alla salute non si caratterizza, pertanto,
quale infortunio ai sensi della LAINF, così come correttamente deciso dalla
____________.
2.9. L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
del timpano.
L'elenco
è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva,
in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e
375; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 58; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 202).
La
nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in
favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto
federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF
devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione,
dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998 UV
22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301
consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,
in SZS 1996, p. 84).
Per
ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che un
evento infortunistico si trovi parzialmente all’origine del danno alla salute,
anche solo quale fattore scatenante (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b, confermata
recentemente con la sentenza pubblicata in RAMI 2001 U435, p. 332).
D’altro
canto, le lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere
avuto una causa esterna, senza la quale non si può parlare di lesione
assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V
301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; RAMI 2001 U435, p. 333s.; Bühler,
op. cit., p. 8).
2.10. Nel caso di
specie - interpellato dallo scrivente TCA (cfr. V) - il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che l'assicurato presentava,
all'esame clinico, un dolore in sede lombare con un'irritazione della radice L3
a destra e, all'esame radiologico, una spondilartrosi L2 fino a L5 (cfr. VIII).
Analoghe
indicazioni si ritrovano, del resto, nel certificato del 5 marzo 2001, stilato
sempre dal dottor __________ (cfr. doc. _).
Ora, la spondilartrosi
plurisegmentale non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9
cpv. 2 OAINF e, dunque, non può essere assunta
dalla __________ a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
2.11. In esito ai
precedenti considerandi, è a ragione che la __________ ha rifiutato di
corrispondere le prestazioni assicurative a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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