AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.67
Data decisione, Autorità:
14.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00067
rs/sc
Lugano
14 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di
__________,
rappr. da: st.leg.avv. __________,
contro
la decisione del 2 luglio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
marzo 2000, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità di venditrice
nel reparto formaggi - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale, avvenuto in territorio del comune di __________.
A causa
del sinistro, l'assicurata ha riportato la frattura della decima costola
posteriore a destra e la contusione sia del ginocchio destro, che del sinistro.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale 30 aprile 2001 l'assicuratore infortuni ha negato, a
decorrere dal 25 ottobre 2000, la propria responsabilità relativamente ai
disturbi, sia fisici che psichici, accusati da __________.
L'assicuratore
LAINF ha sostenuto che non esistono più lesioni organiche imputabili
all'infortunio del 27 marzo 2000 e che i disturbi psichici non costituirebbero
una conseguenza adeguata dell'evento traumatico (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata,
l'__________, il 2 luglio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 1° ottobre 2001, __________, sempre patrocinata dallo Studio
legale avv. __________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga
condannato a versarle una rendita d'invalidità e un'indennità per menomazione
all'integrità (cfr. doc. _ pag. 7).
Questi in
particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…)
In fatto
- In data 27
marzo 2000 la ricorrente, di professione venditrice, è stata investita
da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
L'assicurata ha riportato una frattura alla decima costa posteriore a destra,
nonché una contusione alle ginocchia (si richiama dalla __________ l'incarto
relativo all'infortunio n. _).
Prove: documenti,
testi, perizia, richiamo incarto.
Si richiama l'intero incarto relativo all'infortunio n. _ dalla
_________.
- In seguito
all'incidente, la ricorrente ha subito dovuto sospendere l'attività lavorativa.
Infatti, una sindrome dolorosa alla colonna toracale superiore estesa e poi al
braccio ed alla spalla destri, con una perdita di sensibilità e di forza, si è
manifestata una settimana dopo l'infortunio.
Ella ha ripreso a lavorare al
50% il 25 aprile 2000 ed al 100% il 29 maggio 2000.
A seguito dei postumi, la
ricorrente ha però di nuovo dovuto sospendere il lavoro l'8 settembre 2000, per
poi riprendere l'attività al 100% dal 9 aprile 2001. La ricorrente si trova
tuttora in congedo maternità.
Prove:
come sopra
- Con decisione
30 aprile 2001, la __________ ha sospeso il pagamento delle prestazioni
assicurative a contare dal 18.10.2000, ritenendo che il caso era di competenza
dell'assicuratore malattia. Questi ha corrisposto alla ricorrente le indennità
giornaliere pari all'80% del salario dal 25.10.2000 all'8 aprile 2001.
L'assicuratore RC dell'autore dell'incidente ha coperto la differenza di
salario dal 30 marzo al 9 settembre 2000.
Contro la decisione della
__________, l'assicurata ha interposto opposizione. Con
decisione 2 luglio 2001, la __________ ha respinto l'opposizione, ritenendo
che:
-
l'assicurata
non presentava alcuna affezione organica post-infortunistica
-
le affezioni lamentate sono di natura psichica
-
le
affezioni psichiche non sono in casu in relazione causale con l'infortunio
(doc. _)
A seconda dell'esito del presente
ricorso, l'assicuratore RC sarà chiamato a coprire l'ulteriore differenza di
salario per i mesi da ottobre ad aprile 2001. E' inoltre chiaro che, qualora la
signora __________ dovesse di nuovo ritrovarsi in condizioni di inabilità
lavorativa dovuta alle conseguenze dell'infortunio, essa dovrà essere di nuovo
totalmente risarcita, ciò che non avverrà qualora si dovesse ritenere che il
caso sia di competenza dell'assicuratore malattia. In siffatta ipotesi,
l'assicuratore RC dell'autore dell'incidente non sarà infatti tenuto a
corrispondere la differenza del guadagno non assicurato (doc. _). Ne discende
che l'interesse della ricorrente all'annullamento della decisione della ______
è degno di essere tutelato.
Prove come sopra
Doc. _: copia decisione __________ 2 luglio 2001
Doc. _: presa di posizione assicuratore RC del 18 maggio 2001
- La __________
ha basato la sua decisione sugli accertamenti reumatologici e neurologici dell'1.9.2000
e 19.10.2000 del dottor __________, rispettivamente del dottor __________
(quest'ultimo rapporto, per l'esattezza, reca la data 16 novembre 2000) (doc.
_). Nessun riferimento è invece stato riservato al parere del 12 febbraio 2001
del dottor __________, della sezione medica della __________ con sede a
__________, appositamente interpellato dalla __________
__________. Tale parere rilevava la possibilità (ma non la certezza) che
i dolori accusati dall'assicurata fossero di natura post-traumatica o
depressiva, e sottolineava inoltre la necessità di approfondirne le cause con
un'ulteriore visita presso un neurologo, preferibilmente di lingua portoghese:
" Es besteht somit der Verdacht auf eine
depressive Entwicklung oder eine posttraumatische Belastungsstörung, welche
weiter abgeklärt werden sollte. Nach Meinung von Frau Dr. __________, Unfallmedizin __________ __________, sollte man diese Abklärung aus sprachlichen
Gründen im Tessin veranlassen; nach Möglichkeit bei einem Portugiesisch
sprechenden Psychiater. Danach wäre die Adäquanz juristisch zu
beurteilen."
(doc. _)
Prove: come sopra
Doc. _: rapporto 1.09.2000 dott. __________
Doc. _. rapporto 16.11.2000 dott. __________
Doc. _: rapporto 12.02.2001 della __________
- Solo in base
ad un ulteriore accertamento avrebbe potuto aver luogo un apprezzamento
giuridico della causalità adeguata.
La possibilità di tale visita non
è però stata concessa alla ricorrente, nonostante che con l'opposizione 7
maggio 2001 essa lo abbia richiesto esplicitamente (doc. _). Del resto, nella
sua decisione su opposizione, la __________ nemmeno si è chinata sulla
questione, tralasciando pure di indicare il riferimento al rapporto della
__________. Se si tiene conto del fatto che esso era alla base della decisione
di sospensione delle prestazioni da parte della __________ e che era stato
notificato all'assicurata assieme alla stessa, il rifiuto della ______ di
procedere ad ulteriori accertamenti appare inaccettabile.
Prove: come sopra
Doc. _: opposizione 7 maggio 2001
- La __________
ha fondato la sua decisione sul contenuto dei rapporti dei medici __________ e
__________. Tali rapporti non rilevano tuttavia che i postumi sono di natura
esclusivamente psichica. Infatti, nel suo rapporto 16 novembre 2000, il dott. __________
rileva che:
" A
proposito di debolezza non trovo elementi che non possano
farla ritenere di natura post-traumatica, consecutiva all'incidente del 27.3.2000. Verosimilmente
dei fattori psicogeni giocano un ruolo in questa sintomatologia."
(le sottolineature sono nostre)
Da ciò si desume che, a mente del
dott. __________, l'aspetto neurologico può aver giocato un ruolo, ma non
costituisce la causa principale dei dolori lamentati dalla ricorrente. Inoltre,
l'allusione ad una causa psichica è riferita solo alla debolezza o perdita di
sensibilità accusata al braccio dalla ricorrente, ma non agli altri dolori
dalla stessa lamentati. Non da ultimo, appare chiaro che i disturbi sono di
natura post-traumatica. La causalità naturale è dunque accertata.
La stessa __________, nella
sua decisione, riassumeva i pareri affermando che venivano
"sospettati" dei disturbi psichici.
L'unico dato certo, fra tanti
sospetti e congetture, è che occorrevano ulteriori esami prima di classificare
il caso come "neuropsicologico" per passare seduta stante agli
apprezzamenti giuridici.
Prove: come sopra.
- Inequivocabile
risulta peraltro il parere del dottor med. __________, che l'11 settembre
2001 ha visitato la paziente. Egli rileva segnatamente che:
" Tenuto
conto della dinamica dell'infortunio e del fatto
che la P. ha sicuramente riportato una contusione
toracica ds (frattura della
decima costa), è ben possibile che
disturbi residui all'arto superiore ds siano di origine traumatica,
legati a una sospetta lesione del n. toracicus longus e forse a uno stiramento
del plesso brachiale, favoriti a loro
volta da una insufficienza muscolare e legamentaria di natura ancora non ben definita. A favore di un'origine
traumatica vi è pure il rapporto cronologico tra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi
in una P. fino allora in buona salute."
(doc. _)
Nessun riferimento viene più fatto a
possibili cause psicologiche dei traumi. Si sottolinea che tale rapporto è il
più recente. Esso risale al 12 settembre 2001. L'incidente è avvenuto più di un
anno e mezzo fa, eppure la ricorrente accusa tuttora i dolori e l'insensibilità
al braccio manifestatisi subito dopo l'infortunio, ciò che rende l'ipotesi
della "neuropsicosi" assai inverosimile.
Prove: come sopra
Doc. _: rapporto 11. 09.2001 del dottor neurologo __________
In diritto
- Non vi è
dubbio che la causalità adeguata, quale criterio ammesso in seno alla
giurisprudenza, sia appropriato a determinare se un disturbo psichico in
seguito ad un infortunio possa fondare un diritto ad una prestazione
assicurativa secondo la LAINF. Tantomeno si contesta la competenza
dell'assicuratore, rispettivamente del giudice nella valutazione di detta
causalità.
Quello che non può essere
condiviso, è il fatto che la __________ ha dato per certo e scontato che i
dolori accusati dalla ricorrente dopo l'incidente avessero una natura
esclusivamente psichica, e questo nonostante che la divisione medica di
__________ della stessa __________ avesse chiaramente ed esplicitamente
menzionato la necessità di un approfondimento delle cause. La __________ è
invece partita dalla presunzione che si trattasse di un decorso psicosomatico o
psichico delle lesioni.
Si fa inoltre notare che nella
sua sussunzione, la __________ ha tagliato capo e piedi ai criteri
giurisprudenziali citati nella sua stessa decisione, limitandosi a sostenere
che quand'anche il nesso causale naturale con l'infortunio fosse ammesso, l'adeguanza
doveva venire in casu negata.
A fondamento di tale conclusione,
la __________ non ha però ritenuto di dover fornire motivazioni. In
particolare, essa non ha operato nessuna sussunzione del caso concreto in una
delle fattispecie da lei citate. In particolare, non è stato verificato se
l'infortunio in oggetto rientri nella categoria degli infortuni di media
gravità o in quella inferiore.
Prove: come
sopra
- Alla luce di
quanto sopra, segnatamente del rapporto medico del dottor __________, la
decisione della __________ appare, se non campata in aria, quantomeno
affrettata, priva di fondamento scientifico e di motivazione giuridica. In
particolare, essa non poteva essere presa sulla base delle sole risultanze
mediche disponibili al momento della decisione.
I dolori lamentati dalla signora
__________ durano ormai da quasi due anni e non sono certo il frutto della sua
immaginazione. Tanto più che gli stessi si sono manifestati subito dopo
l'incidente nel quale ella è stata coinvolta.
Se appare ineccepibile che la
valutazione della causalità adeguata competa al giurista, essa non può essere
operata in astratto, senza i riscontri scientifici e medici indispensabili, se
non a rischio di emettere decisioni scarsamente motivate o totalmente prive di
fondamento, quale è la decisione 2 luglio 2001 della __________.
II presente caso non può pertanto
essere ritenuto un caso di cassa malati. Ad ogni buon conto, prima di deciderne
la sorte, occorrerà rivalutarlo alla luce degli esami neurologici effettuati, e
segnatamente prendendo in debita considerazione quello dell'11 settembre 2001
effettuato presso il dott. __________.
Prove: come sopra.
- Qualora si
dovesse ritenere già sin d'ora che vi sono motivi sufficienti per affermare
l'origine psichica dei dolori, fondamentale è definire la gravità
dell'infortunio occorso alla ricorrente, onde stabilire se sussista o meno un
suo diritto a prestazioni assicurative. Tale apprezzamento non è infatti stato
operato dalla __________.
La ricorrente ha subito la
frattura di una costa e non semplicemente una banale caduta o una leggera
contusione.
Alla luce dei criteri utilizzati
dal Tribunale Federale, l'infortunio occorso alla ricorrente non rientra
certamente nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri. Date le
circostanze, segnatamente la durata dell'incapacità lavorativa, la durata della
cura seguita dalla signora __________, nonché la persistenza dei dolori dalla
stessa lamentati, l'infortunio dev'essere almeno situato nella categoria medio-superiore
o addirittura rientrare in quella degli infortuni di grave entità. In entrambe
le ipotesi, alla ricorrente spettano le prestazioni assicurative della
__________.
Se si dovesse ritenere che vi
siano pari tempo cause psichiche e fisiche alla base dei postumi lamentati
dalla ricorrente, queste, se considerate globalmente, fondano comunque un
diritto alle prestazioni assicurative della __________.
Alla ricorrente dev'essere
pertanto assegnata un'adeguata rendita d'invalidità, nonché un'indennità di
menomazione dell'integrità ai sensi degli art. 18 ss LAINF, siccome la sua
capacità lavorativa è stata alterata per un periodo rilevante (quasi 1 anno) ed
essa subirà verosimilmente continue interruzioni a seguito dei dolori fisici,
per i quali le cure sinora seguite (fisioterapiche e medicinali) non hanno dato
nessun esito.
Prove: come sopra" (Doc. _)
1.4. Con scritto
del 1° ottobre 2001 l'assicurata, tramite la lic. jur__________ dello Studio
legale avv__________, ha inoltre presentato istanza per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. _).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.6. Il 7
novembre 2001 la lic jur. __________ ha rilevato:
"
(…)
Si produce lo scritto del 22.09.2000 del dottor __________ , che
si chiede di assumere agli atti quale doc. _.
Dal doc. _ si evince chiaramente che, contrariamente a quanto
asserito dall'__________ con risposta 24 ottobre 2001, la signora __________
non ha affatto consultato privatamente il dottor __________, bensì lo ha fatto
su precisa indicazione del dottor __________, il quale ha sollecitato la
convocazione diretta da parte del dottor __________ della paziente per l'esame
neurologico, esame che ha avuto luogo nel settembre 2001 (doc. _). Rilevante è
dunque la circostanza che la richiesta dell'esame è avvenuta da parte dello
stesso , essendo che il dottor __________ ha agito in veste di medico
circondariale dell'.
Di conseguenza, la decisione 30.4.2001, rispettivamente 2.7.2001 dell'__________
di porre termine alle prestazioni a favore della signora __________ è
intervenuta prematuramente ed ancor prima che tutti gli esami necessari ed
ordinati dallo stesso __________ venissero effettuati, come imposto dalle
circostanze ancora poco chiare relative allo stato di salute della signora
__________." (Doc. _)
1.7. Lo studio
legale avv. __________i, sempre il 7 novembre 2001, ha trasmesso al TCA il
certificato municipale del Comune di _________, secondo cui l'istanza tendente
all'ammissione all'assistenza giudiziaria non può essere accolta (cfr. doc. _),
oltre ad altri documenti.
Il
patrocinatore dell'assicurata ha inoltre osservato:
"
(…)
Parimenti allego i documenti presentati con la richiesta del
certificato, dalla quale si può evincere che il reddito della signora
__________ quale impiegata di vendita presso il __________ è di fr.
2'850 mensili lordi.
II preavviso sfavorevole del Municipio non è comprensibile già per
il modesto reddito conseguito dalla signora __________, reddito che nemmeno
sarà con certezza percepito in un prossimo futuro.
Infatti, la signora __________ si trova ora in congedo maternità
ed al termine dello stesso deciderà se riprendere l'attività lavorativa,
attività che in ragione del suo stato di salute non le era più concesso
svolgere senza difficoltà a causa dei dolori derivanti dai postumi
dell'infortunio occorsole.
Inoltre, nemmeno considerando il reddito del marito di fr. 3540.- netti mensili, sono dati gli estremi per negare
l'assistenza giudiziaria. Come si può evincere dall'annessa notifica di
tassazione, il reddito imponibile dei coniugi __________ è di soli 45'237
annui. II budget familiare è ora ulteriormente gravato dalla nascita del figlio
e dalla sospensione dell'attività lavorativa della signora __________.
Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria del 1 ° ottobre 2001
viene integralmente mantenuta." (Doc. _)
1.8. Il 13
novembre 2001 l'avv. , rappresentante dell', ha precisato:
"
(…)
A scanso di equivoci e riservata la verifica nell'incarto depositato
presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, preciso che mi risulta che
la visita inizialmente prospettata dal dott. __________ presso il neurologo
dott. __________ è poi stata eseguita (prima della chiusura dell'incarto) dal
neurologo dott. __________ (cfr. rapporto 19.10.2000).
Quindi in un secondo tempo l'assicurata, di propria iniziativa, si
è rivolta al dott. __________ (cfr. doc. , settembre 2001) per
un consulto privato non predisposto dall'_________." (Doc. _)
L'avv.
__________i, il 10 dicembre 2001, ha ancora comunicato:
" con
riferimento alla mia lettera del 13 novembre scorso nel caso sopra indicato in
allegato produco, a completazione degli atti, copia della lettera inviata il 16
novembre 2001 dal dott. __________ al dott. __________ con i relativi allegati
(referto del Servizio __________ di Neurologia), che l'__________ ha ricevuto
in copia lo scorso 3 dicembre.
Osservo che tale documentazione attesta l'assenza di affezioni
organiche di natura postinfortunistica." (Doc. _)
1.9. Il 20
dicembre 2001 l'avv. __________ ha inviato a questa Corte il seguente scritto:
" facendo
riferimento al referto del Dr. Med. __________ e alla relativa risposta dell'__________
, chiedo che quale ulteriore prova la mia assistita venga sottoposta ad una
valutazione da parte di un reumatologo ortopedico.
Allegato fotocopia referto Dr. Med. __________ del 16 novembre
2001 e la lettera __________ del 13 dicembre 2001." (Doc. _)
1.10. Il TCA, il 29
aprile 2002, ha trasmesso all'assicurata i doc. _ e _ e le ha posto i seguenti
quesiti:
"
(…)
-
se
__________ ha ripreso l'attività lavorativa e da quando;
-
in
caso di risposta positiva alla prima domanda, indicare a quanto ammonta lo
stipendio dell'assicurata e allegare i relativi certificati di salario a
decorrere dal mese in cui ha riniziato a lavorare." (Doc. _)
Con
scritto del 13 maggio 2002 l'avv. __________ ha indicato di ritirare la
richiesta di una rendita di invalidità, mentre ha confermato la domanda di
un'indennità per menomazione dell'integrità e l'istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Egli ha
in particolare osservato:
"
(…)
- Nel rapporto
del 16.11.2000 (doc. _), il dottor __________ indicava che per quanto riguarda
la debolezza al braccio non vi erano elementi che non potessero farla ritenere
di natura post-traumatica, consecutiva all'incidente del 27.3.2000. Il dottor
__________ richiedeva inoltre ulteriori esami ematologici e invitava il dottor
__________ a trasmettergli i risultati.
II dottor __________ ha consultato
il neurologo __________, il quale ha fatto eseguire degli esami presso
l'Ospedale regionale di __________. Tali esami hanno finalmente fornito un
quadro assai chiaro dei postumi dell'infortunio, i quali poco hanno a che vedere
con problemi neurologici. Il rapporto del dottor __________ indica nero su
bianco quanto segue.
" ll
bilancio permette di escludere con molta probabilità un disturbo primariamente
neurologico."
II dottor __________ basa le proprie
conclusioni sugli esami eseguiti dall'Ospedale regionale di __________, i quali
sono ancor più eloquenti:
" Alla
luce del quadro clinico e degli accertamenti eseguiti riteniamo che la
sintomatologia algica al braccio, il senso di ipostenia ed il disturbo
soggettivo di sensibilità non siano di origine primariamente neurologica,
bensì più probabilmente espressione di una S. del quadrante superiore ds sulla
base di alterazioni statiche vertebrali. Proponiamo una valutazione anche
da parte di un ortopedico specializzato sul rachide".
(La
sottolineatura è nostra).
E' palese che tali sintomi sono di
origine postinfortunistica. Lo dice il referto stesso a chiare lettere:
" Paziente
28 enne, che in seguito ad un incidente stradale (. ..) ha sviluppato una brachialgia
destra associata successivamente ad ipostenia ed iposensibilità diffuse al
braccio. Clinicamente i reperti sono blandi, principalmente costituiti da
alterazioni statiche della colonna cervico-dorsale (...)."
- Sulla scorta
di questi risultati, si può affermare che la decisione 2 aprile 2001 dell'__________,
in seguito riconfermata in sede di opposizione, è intervenuta prematuramente ed
arbitrariamente. In particolare, non è stato dato alcun seguito all'indicazione
contenuta nel rapporto 12 febbraio 2001 del dottor __________ (doc. _), il
quale auspicava ulteriori esami neurologici.
La signora __________ ha dovuto
passare da un medico e da un esame all'altro, prima che si sia finalmente
potuto avere un quadro attendibile relativo alla natura ed alle cause dei disturbi
dalla stessa lamentati. Dato che il problema non è neurologico, il caso
dovrebbe ora essere esaminato da un ortopedico, come proposto nel referto
dell'Ospedale regionale di __________.
La ricorrente ha dovuto nel
frattempo cambiare occupazione, in quanto non le è nemmeno più possibile
sollevare una forma di formaggio senza l'ausilio dell'altro braccio e ciò a
causa dell'infortunio occorsole.
A
ciò si aggiunga il fatto che ella ha portato a termine una gravidanza nel mese
di luglio 2001. L'assenza di sensibilità e di forza all'arto superiore destro
le procura non pochi inconvenienti.
La
ricorrente ha potuto riprendere l'attività lavorativa al 100% dal 10.04.2001
sino al 13.06.2001. Ella è poi rimasta a casa per il congedo maternità e per le
vacanze di Natale, ed ha ripreso l'attività lavorativa ad inizio gennaio 2002.
Ella è attualmente occupata alla cassa anziché al banco formaggi e percepisce
sempre uno stipendio mensile di fr. 2'850.- lordi, pari a fr. 2'533.- al netto degli oneri sociali (vedasi certificati di salario
allegati).
- Come si può evincere dai vari referti medici,
le cure sinora seguite ed in particolare diversi cicli di fisioterapia, non
hanno dato nessun esito.
La
menomazione dell'integrità fisica è dunque destinata a perdurare e la gravità
della stessa è data dal fatto che un intero arto (braccio destro) è iposensibile
ed ipostenico, ciò che non permette più un normale utilizzo dello stesso.
- Per questi motivi, la richiesta di indennità
per menomazione dell'integrità formulata in sede di ricorso 1 ottobre 2001
viene integralmente riconfermata.
Ritenuto
come la signora __________ abbia potuto riprendere l'attività lavorativa con lo
stesso salario percepito in precedenza, la richiesta di una rendita di
invalidità non ha attualmente più ragione di essere e viene pertanto ritirata.
L'istanza
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
1
ottobre 2001 viene parimenti riconfermata." (Doc. _)
1.11. L'avv.
__________, il 2 maggio 2002, ha rilevato:
" mi
riferisco alla Sua lettera dello scorso 29/30 aprile e al termine di 5 giorni
assegnatomi per prendere posizione sulla lettera 20 dicembre 2001 dell'avv.
__________.
Osservo che dal rapporto 23 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale
di __________ da me inviato al Tribunale Cantonale delle assicurazioni in
allegato alla mia lettera del 10 dicembre 2001 risulta chiaramente che le
affezioni lamentate dall'assicurata al braccio destro sono imputabili a
alterazioni statiche, ossia a problematiche che non concernono l'__________.
Rilevo ulteriormente che l'assicurata è già stata oggetto di visita
da parte di un reumatologo e che con rapporto 1° settembre 2000 il dott.
________ aveva negato l'esistenza di affezioni organiche di natura postinfortunistica.
Di conseguenza l'__________ è del parere che nel caso concreto una
ulteriore valutazione peritale da parte di un reumatologo ortopedico
non sia necessaria." (Doc. _)
1.12. Il 23 maggio
2002, l'avv. __________ ha ribadito:
" preso
atto dello scritto 2 maggio dell'avv. __________ nella causa citata in
epigrafe, osservo che una valutazione peritale da parte di un reumatologo
ortopedico si impone nel caso concreto. Mantengo pertanto la richiesta
formulata in tal senso in data 20 dicembre 2001." (Doc. _)
1.13. Il
rappresentante dell'__________, il 27 maggio 2002, ha precisato:
" mi
riferisco alla risposta dello scorso 13 maggio 2002 del Collega avv. __________
e al termine assegnatomi per prendere posizione sulla stessa.
Preliminarmente osservo che il dott. __________, neurologo, non ha consigliato esami neurologici,
bensì esami psichici.
L'__________, fondandosi sulla consolidata giurisprudenza
in materia, non ha ritenuto di dar seguito all'invito del dott. __________
poiché con ogni evidenza non risulta adempiuto il presupposto della causalità
adeguata.
Preciso ulteriormente che il dott. __________, confermando la
valutazione del dott. __________, aveva chiaramente stabilito che dal punto di
vista della propria specialità l'assicurata non presentava alcun danno alla
salute, per cui la richiesta un terzo consulto neurologico appariva superflua,
ritenuto anche che l'assicurata era stata visitata sia dal dott. __________ (reumatologo)
sia dal dott. __________ (ortopedico).
Le affezioni ortopediche messe in luce dall'Ospedale regionale di
__________ sono di chiara natura morbosa e congenita, per cui non incombe all'__________
eseguire ulteriori delucidazioni o versare prestazioni assicurative.
Per pura completezza osservo poi che si tratta di reperti blandi
che in ogni caso non permetterebbero di riconoscere una indennità di
menomazione giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF che richiede un
danno durevole e importante." (Doc. _)
1.14. Il 13 giugno
2002, il patrocinatore dell'assicurata, ha puntualizzato:
"
(…)
Con la presente, riconfermo integralmente l'esposto 13 maggio
2002.
Ritengo inoltre di dover sottolineare che gli esami effettuati
presso l'Ospedale regionale di __________ hanno messo chiaramente in luce la
natura dei disturbi lamentati dalla ricorrente, disturbi che non sono di
origine neurologica. Tale circostanza è chiaramente menzionata dal dott.
__________ nella sua lettera 16 novembre 2001 al dott. __________.
Non vi è pertanto nulla di "congenito" né tantomeno
"morboso". Il disturbo soggettivo di sensibilità al braccio non è di
origine neurologica, bensì è la conseguenza di alterazioni statiche vertebrali,
come ben si può evincere dal referto neurologico 23 ottobre 2001 dell'Ospedale
regionale di __________.
Si ritiene pertanto che la richiesta di un esame presso un reumatologo
ortopedico formulata in data 20 dicembre 2001 quale ulteriore prova è più che
giustificata." (Doc. _)
1.15. Il doc. _ è
stato sottoposto all'avv. __________ per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. ). Il rappresentante dell'_________
è rimasto silente.
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione a sapere se la ricorrente presenta ancora dei postumi
- organici e/o psichici - dipendenti dall'infortunio del 27 marzo 2000 e di
conseguenza se ha diritto o meno ad ulteriori prestazioni dopo il 25 ottobre
2.2. Giusta l’art.
6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni
assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l’art.
10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha
diritto alla rendita d’invalidità.
2.3.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in
fine).
2.3.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"È noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la
loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per quanto
attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che
non possono essere classificati nelle due predette categorie" -
l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento
all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia
distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della
loro relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza
la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.4. Nel suo
ricorso, l'assicurata ha contestato il fatto che l'__________ ha dato per certo
che i dolori lamentati dalla medesima siano di natura esclusivamente psichica e
questo nonostante che la divisione medica di __________ dell'Istituto
assicuratore avesse chiaramente menzionato la necessità di un approfondimento
delle cause. Essa si basa anche sulle dichiarazioni del Dr. med. __________,
spec. FMH in neurologia e del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, i
quali non escludono la natura post-traumatica dei disturbi accusati.
Considera
inoltre che la decisione dell'__________ sia priva di fondamento scientifico e
di motivazione giuridica.
La
ricorrente sostiene che se si dovesse ritenere che i disturbi siano di origine
psichica, l'infortunio occorsole, vista la durata dell'incapacità lavorativa,
la durata della cura, nonché la persistenza dei dolori, rientra nella categoria
medio-superiore o addirittura in quella di grave entità, per cui le spettano le
prestazioni assicurative dell'__________ (cfr. consid. 1.3.).
L'Istituto
assicuratore convenuto, da parte sua, ha sostenuto l'esatto contrario, ovvero
che l'assicurata non presenta più alcuna affezione somatica postinfortunistica
necessitante di cure e causante un'incapacità di guadagno dopo il 17 ottobre
2000. Infatti nessuno dei medici che hanno visitato l'insorgente avrebbe
ammesso la persistenza di cause organiche postinfortunistiche.
Esso ha
pure affermato che non risultava adempiuto nessuno dei severi presupposti in
forza dei quali risulti comprovata l'esistenza di un nesso causale adeguato tra
l'infortunio e i disturbi psichici (cfr. doc. _).
Onde
favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà in due momenti distinti la
problematica somatica e quella psichica.
2.5. Affezioni
somatiche
2.5.1. Dagli atti
all'incarto emerge che l'aspetto eziologico dei disturbi fisici lamentati dalla
ricorrente è stato discusso da diversi specialisti.
Il
medesimo giorno in cui è avvenuto l'incidente della circolazione, l'assicurata
è stata visitata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale ____________.
Dal
relativo rapporto si evince che all'insorgente è stata diagnosticata una
contusione sia del ginocchio destro, che del ginocchio sinistro e la frattura
della decima costola posteriore destra (cfr. allegato a doc. _).
Il Dr. med.
__________, spec. FMH in reumatologia, che ha visitato l'assicurata su
indicazione del medico curante Dr. med. __________, FMH medicina generale, nel
suo rapporto del 1° settembre 2000 ha rilevato:
"
(…)
Discussione: Si
tratta dunque di una paz. che lamenta dei dolori della colonna toracica
superiore apparsi dopo l'infortunio del 27.03.00. I dolori si sono
intensificati ca. una settimana dopo l'infortunio con impossibilità di
sollevare l'arto superiore a dx causa algie alla scapola.
Attualmente persistono dei dolori della regione toracica superiore posteriore,
dei dolori nella regione cervicale con difficoltà legate alla sua attività
lavorativa nel reparto __________ ".
Dal
punto di vista clinico si conferma la presenza di un disturbo statico con
accentuazione della cifosi cervicale inferiore e appiattimento della cifosi
fisiologica toracica superiore alla flessione anteriore. Le Rx mirate eseguite
a questo livello non evidenziano comunque nessuna lesione particolare.
Risulta
dunque difficile trovare una spiegazione oggettiva per la sintomatologia
dolorosa di intensità relativamente invalidante descritta dalla paz. In questo
senso ritengo che dal mio punto di vista non ho elementi tali da giustificare
una inabilità lavorativa.
La paz. si lamenta inoltre di dover
spostare e sollevare i formaggi dal bancone con l'arto superiore dx, attività
che è senz'altro possibile anche con la sx. Evidentemente la paz. troverebbe
giovamento se potesse trovare un'attività lavorativa differente. Non ci sono comunque
ragioni di tipo medico per ritenere indispensabile un tale provvedimento.
Ho
prescritto alla paz. una terapia di Celebrex (2x200 mg) per 1-2 settimane, dopo
di che si presenterà da te per un controllo.
Nel
caso in cui la signora __________ non riuscisse a continuare la sua attività
lavorativa ritengo che sarebbe opportuna una rivalutazione da parte della
__________." (Doc. _)
In
occasione della visita medica circondariale del 22 settembre 2000, il Dr. med.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato:
"
(…)
VALUTAZIONE
In data odierna l'assicurata asserisce ancora forti dolori nella
regione scapolare a destra, alla colonna cervicale a destra e al braccio
destro.
Oggettivamente i muscoli romboidei sono molto dolenti a
destra con miogelosi.
La sensibilità nella parte superiore del torace a destra e al
braccio è fortemente ridotta. I riflessi sono presenti ma meno vivaci in
confronto con il braccio sinistro.
Procedere medico:
Chiediamo un esame neurologico dal dr. __________ , che preghiamo
gentilmente di convocare direttamente l'assicurata.
Nel frattempo l'assicurata deve continuare con la fisioterapia, ha
ricevuto una nuova prescrizione in occasione dell'esame.
Procedere amministrativo e professionale:
L'assicurata rimane abile al lavoro nella misura completa."
(Doc. _)
L'__________
ha in seguito deciso, visto che un appuntamento presso il Dr. med. __________
non era possibile prima del 15 novembre 2000, di interpellare il Dr. med.
__________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _).
Il Dr. med.
__________ ha visitato l'assicurata il 17 ottobre 2000.
Dal
relativo referto 17 novembre 2000 risulta quanto segue:
"
(…)
Ho comunque richiesto una RM della colonna cervicale
(vedi copia allegata del rapporto del 2.11.2000 del Dr. __________) che ha
evidenziato essenzialmente delle turbe statiche con annullamento della lordosi
cervicale fisiologica e sviluppo di una moderata curva cifotica e a livello
C5-C6 un assottigliamento dell'anulo fibroso con minima protrusione centrale
senza ripercussione sul midollo né sulle radici nervose.
Valutazione del caso:
obiettivamente constato solo un raddrizzamento del segmento
cervicale senza altri segni attuali nel senso di una sindrome vertebrale
patologica né di un'eventuale sofferenza midollare o radicolare cervicale e a
parte ciò la summenzionata atrofia relativa delle masse tenariche più netta
alla mano destra, senza attuali segni EMG o ENG di
sofferenza e sequele di sofferenza del mediano all'uno o all'altro polso (ma
purtroppo come detto sopra l'esame EMG non ha potuto essere affinato) e faccio
notare che la paziente stessa non lamenta disturbi alle mani... o
tutt'al più alla destra un'impressione di debolezza nell'ambito di una
debolezza che asserisce concernere l'emicintura scapolare e tutto il membro
superiore destro.
A proposito di debolezza non trovo elementi che non possano farla
ritenere di natura posttraumatica, consecutiva all'incidente del 27.3.2000.
Verosimilmente dei fattori psicogeni giocano un ruolo in questa sintomatologia soggettiva.
Pertanto, tenuto conto di questa lamentata debolezza e di una muscolatura
globalmente poco sviluppata, consiglierei di far eseguire dal medico curante (e
con presa in carica della cassa malati) una presa di sangue per controllo
enzimatico sanguigno concernente la LDH la GPT, la GOT, la CK e l'Aldolasi...
per escludere eventuali turbe enzimatiche muscolari nell'ambito di una comunque
a mio parere poco verosimile miopatia (e non ci sono segni attuali miastenici o
miasteniformi).
Infine per quanto concerne l'atrofia relativa delle masse tenariche
è possibile che si tratti comunque (anche se non ho potuto dimostrarlo all'EMG
e ENG) di una sequela di contusione del mediano ai due
polsi all'occasione della caduta dell'incidente.
Questa atrofia relativa attualmente è senza sequele handicappanti.
Sul piano pratico, ho dunque spiegato alla paziente che non
persistevano attuali sequele post-traumatiche condizionanti un incapacità di
lavoro (in attesa del responso dell'MRI mi ero comunque permesso di mantenerla
ad una incapacità del 50% dal 17 ottobre fino alla conclusione di questo
rapporto che vi invio ora." (Doc. _)
Il medico
di circondario dell', il 14 dicembre 2000, ha indicato che il caso
doveva essere sottoposto alla divisione medica dell' di __________ -
__________ - (cfr. doc. _).
Il Dr. med.,
spec. FMH in neurologia, dell', il 12 febbraio 2001, ha così valutato
lo stato di salute dell'assicurata:
"
(…)
BEURTEILUNG
Am 27.03.2000 wurde die Patientin angefahren und zog
sich dabei eine Kniekontusion beidseits sowie eine Rippenfraktur Th10 zu.
Bereits nach vier Wochen konnte die Patientin die Arbeit als Käseverkäuferin
zu 50 % wieder aufnehmen, und am 29.5.2000 war sie wieder voll arbeitsfähig.
Sehr bald danach klagte die Patientin über Exacerbationen
der Schmerzen im thoracocervicalen Übergang und zusätzlich über eine nicht Dermatom
bezogene, diffuse Sensibilitätsstörung des rechten Armes. Eine rheumatologische
Untersuchung durch Dr. med. ________,
FMH Rheumatologie, inkl. radiologischer Abklärungen ergab keine Hinweise auf
eine Fraktur oder Subluxation und keine objektivierbaren Befunde, welche eine
Arbeitsunfähigkeit berechtigen würden. Die neurologische Untersuchung bei Dr. __________, FMH Neurologie, inkl. MRI-Untersuchung
der HWS und EMG-Untersuchung, ergaben ebenfalls keine Hinweise auf eine
Pathologie, welche die Beschwerden der Patientin erklären könnte.
Es besteht somit der Verdacht auf eine depressive
Entwicklung oder eine posttraumatische Belastungsstörung, welche weiter
abgeklärt werden sollte. Nach Meinung von Frau Dr.
__________, Unfallmedizin __________, sollte man diese
Abklärung aus sprachlichen Gründen im Tessin veranlassen; nach Möglichkeit bei
einem Portugiesisch sprechenden Psychiater.
Danach wäre die Adäquanz juristisch zu beurteilen.
Weitere somatische Abklärungen halte ich im Moment
nicht für indiziert." (Doc. _)
Sulla
base delle risultanze mediche menzionate, l'assicuratore LAINF convenuto ha
concluso che non esistevano più lesioni organiche imputabili all'infortunio del
27 marzo 2000. I disturbi che l'assicurata accusava al braccio e alla spalla
destra, alla colonna cervicale e toracale erano piuttosto di natura psichica.
L'__________
ha quindi ritenuto estinta la sua responsabilità assicurativa dal 25 ottobre
2000 (cfr. doc. _).
Non
condividendo quanto deciso dall'__________, l'assicurata, dopo l'emanazione
della decisione su opposizione, si è sottoposta volontariamente ad una visita
da parte del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia.
Contrariamente
a quanto asserito dall'insorgente (cfr. consid. 1.6.), non è stato l'__________
a ordinare questo incontro. Infatti, come visto sopra, il medico di circondario
aveva sì indicato l'eventualità di una visita dal parte del Dr. med.
__________, tuttavia è poi stato consultato il Dr. med. __________.
Dal
rapporto del Dr. med. __________ del 12 settembre 2001 emerge quanto segue:
"
(…)
VALUTAZIONE: All'esame neurologico il reperto più evidente
consiste in una netta atrofia tenarica bilaterale, non databile, in una P con
muscolatura globalmente poco sviluppata che presenta una leggera insufficienza
del cinto scapolare con tendenza alla scapola alata più pronunciata dal lato ds,
una possibile paresi anche a livello del cinto pelvico (non riesce a passare
dalla posizione sdraiata-seduta senza l'aiuto delle mani, sospetto Trendelenburg
bilaterale, difficile da spiegare unicamente dal recente parto). L'EMG eseguito
dal Dott. __________ e gli esami di laboratorio non hanno portato elementi a
favore di una atrofia spinale o di una miopatia. L'atrofia tenarica può essere
congenita, una lesione traumatica bilaterale del ramo motorio del n.mediano mi
sembra improbabile nonostante la P. sia caduta sulle mani, a volte atrofie
analoghe sono secondarie a una sindrome dell'apertura toracica superiore, ma le
manovre per una ricerca di una TOS sono negative. Tenuto
conto della dinamica dell'infortunio e del fatto che la P. ha sicuramente
riportato una contusione toracica ds (frattura della decima costa), è ben
possibile che disturbi residui all'arto superiore ds siano di origine
traumatica, legati a una sospetta lesione del n.toracicus longus e forse a uno
stiramento del plesso brachiale, favoriti a loro volta da una insufficienza
muscolare/legamentaria di natura ancora non ben definita. A favore di
un'origine traumatica vi è pure il rapporto cronologico tra l'infortunio e
l'apparizione dei disturbi in una P. fino allora in buona salute. Nel bilancio
vale la pena di prevedere ancora un ricontrollo delle CK, elettroliti, TSH,
anticorpi contro i recettori della acetilcolina, Rx dell'apertura toracica
superiore (esclusione di una costa cervicale). Ho pure previsto un EMG presso
la Dott.ssa __________ a __________ per ricerca di anomalie neuro- o miopatiche,
di una lesione del n. toracicus longus ds o di una sofferenza del plesso
brachiale ds." (Doc. _)
Il 9 e 19
ottobre 2001 sono stati eseguiti presso l'Ospedale di __________ gli ulteriori
esami richiesti dal Dr. __________.
Dal
referto del 23 ottobre 2001 risulta:
"
(…)
Conclusioni: Paziente 28enne,
che in seguito ad un incidente stradale () ha sviluppato una brachialgia destra associata
successivamente a ipostenia e iposensibilità diffuse al braccio. Clinicamente i
reperti sono blandi, principalmente costituiti da alterazioni statiche della
colonna cervico-dorsale con dorso piano e marcata e circosctitta dolenzia alla
palpazione della regione paravertebrale mediotoracica des. E' presente inoltre
una iposensibilità soggettiva per tutte le modalità sensibili al quadrante
superiore ds. Non riscontriamo per contro alcun segno indicativo di neuropatia
distale, di radicolopatia o di lesione del plesso brachiale. Anche i potenziali
evocati somatosensoriali hanno rilevato tempi di conduzione normali e simmetrici
in particolare sul plesso brachiale e sul segmento cervicale. La paziente ha
una muscolatura poco sviluppata con assenza del m. palmaris longus e del m. abductor pollicis brevis
bilateralmente (confermata all'emg a ds), verosimilmente su aplasia congenita e
non dovuta a lesione traumatica (non ha notato alcun cambiamento d'aspetto
delle mani dopo l'incidente). Alla ricerca di una miopatia in senso lato. Vista
la muscolatura globalmente poco sviluppata pur in assenza di paresi, abbiamo
effettuato un EMG quantitativo del muscolo bicipite-brachiale risultato
normale.
Alla luce del quadro clinico e degli accertamenti eseguiti
riteniamo che la sintomatologia algica al braccio, il senso di ipostenia ed il
disturbo soggettivo di sensibilità non siano di origine primariamente
neurologica, bensì più probabilmente espressione di una S. del quadrante superiore ds sulla base di
alterazioni statiche vertebrali.
Proponiamo una valutazione anche da parte di un ortopedico
specializzato sul rachide." (Doc. _)
Il Dr. med.
__________, il 16 novembre 2001, ha inviato al medico curante dell'assicurata,
Dr. med. __________, i risultati degli esami precisando:
"
(…)
Il bilancio permette di escludere con molta probabilità un
disturbo primariamente neurologico al di fuori di una aplasia bilaterale
probabilmente congenita del m.abductor pollicis brevis.
Come proposto dai colleghi vale la pena prevedere una valutazione
da un reumatologo-ortopedico." (Doc. _)
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 3 dicembre 2001 nella causa
R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile
2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I
30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag.
5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF
112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V
141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi
quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice
può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid.
4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid.
2.6.).
Nel caso
di specie il rapporto medico del Dr. __________ e il referto relativo agli
esami effettuati presso l'Ospedale __________ nel mese di ottobre 2001, citati
sopra, sono stati allestiti posteriormente all'emissione della decisione
impugnata. Essi, tuttavia, sono stati allegati con l'intento di acclarare
l'eziologia dei disturbi sofferti dall'assicurata. Pertanto, visto che nella
situazione medica dell'insorgente non è comunque intervenuto nessun cambiamento
importante rispetto al periodo anteriore al 2 luglio 2001, tali rapporti sono
rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.5.2. Attentamente
esaminata la documentazione medica agli atti, questo Tribunale constata come i
disturbi alla salute, soprattutto al braccio destro, di cui soffre __________
siano stati approfonditamente investigati.
Tuttavia
nessuno fra gli specialisti consultati - e neppure il Dr. med. __________, sul
cui parere la ricorrente parrebbe voler fondare le proprie pretese (cfr. consid.
1.3.), né i medici dell'Ospedale __________ i quali, su richiesta del Dr. med.
__________, hanno effettuato degli ulteriori approfondimenti (cfr. consid.
2.5.1.) - sono riusciti ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, un
reperto di natura post-traumatica suscettibile di giustificare la persistente
sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurata, motivo per cui il giudice
delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l'esistenza
di una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr., in
questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das
Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden
und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen
Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern
die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).
Quanto
sostenuto dal Dr. med. __________, ovvero che:
"
(…)
Tenuto conto della dinamica dell'infortunio e del
fatto che la P. ha sicuramente riportato una contusione toracica ds (frattura
della decima costa), è ben possibile che disturbi residui all'arto superiore ds
siano di origine traumatica, legati a una sospetta lesione del n. toracicus longus
e forse a uno stiramento del plesso brachiale, favoriti a loro volta da una
insufficienza muscolare/legamentaria di natura ancora non ben definita. A
favore di un'origine traumatica vi è pure il rapporto cronologico tra
l'infortunio e l'apparizione del disturbi in una P. fino allora in buona
salute." (Doc. _)
non può
infatti essere d'alcun soccorso all'assicurata, nella misura in cui il medico
dà atto soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio e i dolori
residui lamentati dalla ricorrente.
Per
quanto attiene poi alla precisa argomentazione del Dr. med. __________, appena
ribadita, relativa al fatto che prima dell'infortunio l'assicurata godeva di
buona salute e non lamentava disturbi particolari, va segnalato che la regola
"post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo)
non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito infatti, al riguardo, che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Se ne
deduce pertanto che, in totale assenza di postumi somatici infortunistici oggettivabili,
questa Corte non può certo ritenere provato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale tra i disturbi al
braccio destro ancora accusati dall'insorgente e l'evento traumatico del 27
marzo 2000.
2.5.3. Con le
proprie osservazioni del 20 dicembre 2001 (cfr. consid. 1.9.; 1.12.; 1.14.),
l'insorgente ha postulato che venga esperita una perizia medica giudiziaria da
parte di un reumatologo ortopedico.
Questa
Corte ritiene di potersi esimere dall'ordinare il summenzionato provvedimento
probatorio, ritenendolo superfluo ai fini del presente giudizio.
In
effetti sono ampiamente sufficienti le risultanze mediche agli atti per
stabilire, come appena esposto, che non è provato il rapporto causale tra i
disturbi somatici di cui soffre l'assicurato e l'incidente della circolazione
del 27 marzo 2000.
A questo
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R e R., H 220/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
C., H 194/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV
n. 10 pag. 38; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.5.4. In
conclusione - nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha negato
la sussistenza, posteriormente al 25 ottobre 2000, di postumi organici
dell'infortunio del 27 marzo 2000 - l'impugnata decisione su opposizione merita
d'essere tutelata.
2.6. Affezione
psichica
2.6.1. Nell'evenienza
concreta l'__________ con la decisione formale del 30 aprile 2001 ha ritenuto
che i disturbi che l'assicurata accusa al braccio e alla spalla destri, alla
colonna cervicale e toracale e che hanno determinato un'inabilità lavorativa
dal 25 ottobre 2000 sono piuttosto di natura psichica (cfr. doc. _).
Con il
provvedimento contestato ha poi lasciato aperta la questione a sapere se le sospettate
turbe psichiche di cui potrebbe soffrire l'assicurata costituiscano una
naturale conseguenza dell'evento traumatico del 27 marzo 2000, siccome, in ogni
caso, farebbe difetto il nesso di causalità adeguata. Tale infortunio, che deve
essere classificato nella categoria intermedia al limite di quella inferiore,
non presenta infatti nessuno dei criteri enunciati dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.3.3.).
Di
conseguenza l'__________ ha negato la propria responsabilità anche in relazione
alle turbe psichiche (cfr. doc. _; consid. 2.5.1.; doc. _).
Questa
tesi è avversata dalla ricorrente, la quale ritiene che non sia stato dato
seguito all'indicazione del Dr. med __________ del Servizio medico dell'__________
di __________, il quale aveva consigliato un ulteriore accertamento medico
delle cause dei dolori da lei accusati di possibile natura depressiva.
Inoltre
essa ha asserito che l'incidente della circolazione di cui è rimasta vittima
deve essere collocato nella categoria medio-superiore o addirittura in quella
di grave entità. Viste poi la durata dell'incapacità lavorativa, la durata
delle cure, nonché la persistenza dei dolori, qualora si dovesse ritenere
l'origine psichica dei dolori, il nesso di causalità adeguata deve essere
ammesso (cfr. consid. 1.3.).
Al
riguardo, il TCA constata che, effettivamente, dai documenti all'incarto non
risulta che __________ sia stata sottoposta ad una valutazione specialistica da
parte di uno psichiatria.
Nondimeno
questa Corte ritiene di potersi esimere dall’ordinare l’esecuzione di una
perizia psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venir accertata
l’esistenza di un rapporto di causalità naturale con l’evento assicurato - non
potrebbe essere ammessa la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto,
facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. consid. 2.6.2.),
questione che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF
115 V 133ss. (cfr. STFA 20.12.1994 in re L. inedita).
2.6.2. Per
pronunciarsi sull'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere
alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
La
dinamica dell'evento traumatico del 27 marzo 2000 risulta chiaramente dal
rapporto "Informazioni complementari" dell'11 aprile 2000 della
Polizia cantonale di __________ e, d'altronde, non è mai stata oggetto di
discussione tra le parti:
"
(…)
In data e ora citata, i protagonisti __________ A, si trovavano a
circolare su Via __________, in territorio di __________, in direzione
dell'intersezione circolare.
Giunto all'altezza del passaggio pedonale, il protagonista
__________ si è fermato in quanto un pedone, __________, stava attraversando la
strada da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia. Mentre
si trovava fermo a ridosso del passaggio pedonale veniva tamponato da un
furgone. La sua automobile avanzava, a causa della strada umida, di circa un
metro, questo anche se __________ teneva il veicolo frenato con il piede sul
relativo pedale. A seguito di ciò la collisione con il pedone è stata
inevitabile, il paraurti anteriore dell'automobile urtava lievemente la
__________ all'altezza delle ginocchia, di conseguenza quest'ultima rovinava a
terra finendo sul marciapiede destro. Prima dell'investimento il __________ non
ha udito rumori di frenata.
Dal canto suo il protagonista __________ ha dichiarato che di
professione è panettiere e tutte le mattine percorre quel tratto di strada per
effettuare le consegne. Anche la mattina del 27.03.2000 mentre circolava nella
stessa direzione del __________, a causa di una disattenzione tamponava il
veicolo che lo precedeva. Tale disattenzione è da ricondurre al fatto che
mentre era alla guida stava guardando alcuni foglietti sul sedile anteriore
destro. Ha cercato di effettuare una frenata d'emergenza, ma a causa della
distanza ridotta con il veicolo che lo precedeva e dal manto stradale umido non
ha potuto evitare l'urto. Non si è accorto subito che il veicolo da lui
tamponato ha investito un pedone, è stato informato dal __________ al momento
della constatazione dei danni.
II pedone investito ha riportato una contusione alle due ginocchia
e la frattura di una costola." (Doc. _)
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio di cui è
stata vittima l'assicurata non può essere classificato né fra quelli leggeri ma
neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di
media gravità all'interno della categoria intermedia.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che la nostra Alta Corte federale ha proceduto
ad una identica classificazione in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, riguardante una
fattispecie del tutto analoga a quella ora sub judice (cfr. VIII bis). In quel
caso, un operaio, che si trovava a lavorare su un cantiere stradale, era stato
improvvisamente investito da un'autovettura ed aveva così riportato una
frattura della gamba destra.
D'altro
canto, il TFA ha parimenti qualificato di grado medio all'interno della
categoria degli infortuni di media gravità, il sinistro in cui l'assicurato si
è fatto schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, è
caduto nel catrame bollente (cfr. STFA del 19 ottobre 2001 nella causa A., U
18/01).
Il
giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.3.3. Per
ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la
presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata
particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di
complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.
Va
peraltro preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza
del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409
e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Per quel
che riguarda il criterio della particolare drammaticità delle circostanze
concomitanti all'infortunio, attentamente esaminato il contenuto del rapporto
di polizia dell'11 aprile 2000, al sinistro che ha visto coinvolta l'assicurata
non può essere negato un certo carattere impressionante, tuttavia ciò non
basta, di per sé, per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di causalità
adeguata fra l'evento traumatico e il danno alla salute psichica.
Per quel
che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni patite dalla ricorrente
(frattura della costola X e contusioni alle ginocchia) non possono essere
ritenute gravi e, in particolare, idonee a provocare un'errata elaborazione
psichica.
Le cure
mediche applicate all'assicurata non sono state errate, né hanno, tantomeno,
aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Limitatamente
alle sole sequele organiche dell'infortunio del 27 marzo 2000, la cura medica
non ha avuto un decorso sfavorevole né sono intervenute delle rilevanti
complicazioni.
Né può
essere sostenuto che la cura medica delle sequele somatiche dell'evento
infortunistico in discussione sia stata eccezionalmente lunga.
Infine
non appare nemmeno adempiuto il criterio del grado e della durata
dell'incapacità lavorativa. Infatti l'insorgente ha ripreso a esercitare il
proprio lavoro al 50% dal 20 aprile 2000 e in misura completa dal 29 maggio
2000 (cfr. doc. _). E' vero che risulta dagli atti che l'assicurata è stata
ancora inabile al lavoro al 100% dal 9 settembre 2000 e al 50% dal 26 settembre
2000, tuttavia va ribadito che dal 25 ottobre 2000 i dolori annunciati non
hanno più trovato correlazione sul piano oggettivo e, come tali, non devono
dunque essere presi in considerazione nel quadro dell'esame dell'adeguatezza.
Pertanto dopo tale data se la ricorrente non è più stata in grado di lavorare
non è certamente a causa del danno - tutto sommato assai modesto - riportato a
seguito dell'infortunio del 27 marzo 2000.
A titolo
di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -
confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva
considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del
grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato
la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa
due anni. Questa Corte è giunta alla medesima conclusione nella sentenza del 2
ottobre 2001 nella causa C., 35.1999.95, riguardante un'assicurata che, a
fronte delle sole conseguenze organiche di un infortunio occorsole il 27
dicembre 1995, aveva ritrovato una capacità lavorativa del 50% a far tempo dal
18 novembre 1996, del 75% dal 1° gennaio 1997 e, infine, totale dal 17 marzo
1997.
Di
conseguenza nessuno dei criteri di rilievo è, nel caso di specie, soddisfatto.
In simili
condizioni occorre concludere che l'infortunio assicurato non ha avuto, secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, un
significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui
__________ è portatrice: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi,
venir ammessa.
Non è
pertanto censurabile il fatto che l'__________ abbia negato la propria
responsabilità a dipendenza delle affezioni psichiche lamentate dalla
ricorrente.
L'impugnata
decisione su opposizione deve essere confermata anche relativamente a questo
punto.
2.7. L'assicurata,
nell'atto ricorsuale, ha chiesto l'assegnazione di un'indennità per menomazione
all'integrità (cfr. consid. 1.3.). Tale domanda è stata confermata nello
scritto del 13 maggio 2002 (cfr. consid. 1.10.).
Secondo l'art.
24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).
Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
L'INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
Sull'IMI vedi pure: DTF 124 V 36 consid. 4, 210 consid.
4a; RAMI 1998 n. U 296 pag. 235 consid. 2, n. U 320 pag. 602 consid. 3.
In una sentenza del 28 giugno 2002 nella causa C,
U 14/02, il TFA ha avuto modo di stabilire quanto segue:
"
(…)
Al giudizio in lite si deve prestare adesione
pure nella misura in cui ha denegato al ricorrente il riconoscimento del
diritto a indennità per menomazione dell'integrità. In effetti, come
giustamente ritenuto dal primo giudice, si può dedurre dagli atti, in
particolare dai referti del medico di circondario dell'______ (cfr.
sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla
facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V
161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.), che la frattura della
tibia sinistra è completamente guarita e che la funzionalità dell'arto
infortunato è ristabilita. Si deve pertanto ammettere, con il giudice di prime
cure, che l'assicurato non presenta, a seguito dell'infortunio del 1998, un
danno all'integralità fisica suscettibile di giustificare il diritto alla
prestazione in lite. (…)".
Nel caso
di specie, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), dal 25 ottobre 2000, non
sussistono più postumi somatici infortunistici. Pertanto l'assicurata non
presenta, a seguito dell'incidente della circolazione del 27 marzo 2000, un
danno all'integrità fisica suscettibile di giustificare il diritto a
un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella
causa C., U 14/02).
Visto poi
che i disturbi ancora accusati dalla ricorrente al braccio e alla spalla
destri, alla colonna cervicale e toracale, pur potendo essere di natura
psichica, non si trovano in una relazione di causalità adeguata con
l'infortunio del 27 marzo 2000 (cfr. consid. 2.6.), non può nemmeno esserle
concessa un'indennità per menomazione all'integrità mentale.
2.8. Dev'essere
infine esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita, come richiesto dalla medesima in data 1° ottobre 2001
(cfr. consid. 1.4.).
Il
Municipio di _________, il 12 ottobre 2001, ha espresso un preavviso negativo
alla concessione dell'assistenza giudiziaria, affermando che le entrate della
famiglia __________ permettono di coprire il suo fabbisogno (cfr. doc. _).
Secondo l’art.
108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi Tribunali delle
assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo
giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita.”
(art.
108 cpv. 1 lett. f LAINF)
Secondo
la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”,
Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il
richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur
Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220+
238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 novembre
2000 nella causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; U
220/99; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre
2000 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;
DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a,; SVR 1998
UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA
del 23 marzo 1998, nella causa I., 38.97.323).
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto
il requisito dell'indigenza (cfr. STFA del 4 luglio 2001 nella causa H., U
374/00, 375/00; STFA del 23 agosto 2000 nella causa M., U 165/99).
La
giurisprudenza federale, riferendosi a una disposizione analoga all'art. 108
cpv. 1 lett. f LAINF in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS), ha in particolare precisato che l'indigenza posta alla base dell'art.
85 deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art.
152 cpv. 1 OG (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; STFA non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi/F. Trezzini,
op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento
derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in
linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far
capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art.
155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl.
succitata p. 3).
In una
recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una
richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente
sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la
manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente
deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse
finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione
finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo
calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo
fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(cfr. Rep. 1990, 275).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La
sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del
processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo
alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Dal punto
di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a;
DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e
decisione è importante (cfr. anche Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155,
pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid.
3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit.,
pag. 485-486, n. 39, 40 e 41 con relative note).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che l'assicurata ha ripreso la sua precedente
attività lavorativa presso la __________ il 10 aprile 2001 fino al 13 giugno
2001. Essa ha poi beneficiato del congedo maternità e ha ricominciato a
lavorare agli inizi del mese di gennaio 2002.
La
ricorrente percepisce un salario mensile di circa fr. 2'700.-- al netto degli
oneri sociali, comprensivo della tredicesima (cfr. consid. 1.10., doc. _).
Il marito
inoltre guadagna circa fr. 3'500.-- netti mensili (cfr. doc. _ e allegati).
Pertanto
il reddito complessivo della famiglia __________, formata dall'assicurata, dal
marito e da una figlia, ammonta a circa fr. 6'000.-- al mese.
La
ricorrente deve far fronte mensilmente a diverse spese, fra le quali fr.
1'800.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 250.-- per il figlio)
corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese
di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001).
Vi è poi
da computare il canone di locazione di fr. 915.-- al mese e i premi
dell'assicurazione contro le malattie di fr. 434.-- mensili (cfr. doc. _ e
allegati), per cui si ottiene un onere globale di fr. 3'149.--, a cui vanno
ancora aggiunte le imposte e le eventuali spese indispensabili connesse
all'esercizio della professione.
L'insorgente
presenta, dunque, un'eccedenza mensile di almeno fr. 2'000.-- (fr. 24'000.--
annui), per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per
ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo,
essa non può essere considerata indigente.
In tali
circostanze l'assicurata deve senz'altro essere ritenuta in grado di far fronte
alle spese legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre
concludere che l'istanza del 1° ottobre 2001 dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'istanza
1° ottobre 2001 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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