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35.2001.66 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of prior objection in accident insurance
35.2001.66Altro tribunale15 ott 2001Dismissed
The insured person appealed an accident-insurance decision of 31 August 2001 to the Ticino cantonal insurance court. The court held that the appeal was inadmissible because the decision had not first been challenged by an objection procedure, which is a mandatory prerequisite under the Accident Insurance Act and the Administrative Procedure Act. The court also noted that an earlier communication was not a formal decision. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, no court fee was charged, and the costs were borne by the State. The matter was sent back to the insurer so that it could issue an objection decision.
Art. 105 cpv. 1 LAINF; art. 106 cpv. 2 LAINF; art. 46 PA: l’opposizione costituisce, salvo i casi di denegata o ritardata giustizia, una via di diritto preventiva e necessaria prima del ricorso giudiziario contro le decisioni d’assicurazione contro gli infortuni. In mancanza di una decisione su opposizione, il ricorso è irricevibile; una mera comunicazione priva del carattere di decisione formale non può surrogare l’atto impugnabile. Il giudice cantonale, rilevata l’assenza della procedura d’opposizione, non entra nel merito e rinvia gli atti all’assicuratore per l’emanazione della decisione su opposizione (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.66
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00066
mm/
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 31 agosto 2001 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - __________, patrocinato dall'avv. , ha impugnato mediante ricorso 28 settembre 2001, la decisione formale emanata il 31 agosto 2001 dall', che l'assicura contro gli infortuni (cfr. doc. _);
giusta l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale;
eccezion fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2 LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ 1997, p. 452ss.);
in casu, la decisione di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione:
il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
La comunicazione 24 agosto 2000 dell'__________ (doc. _), avverso la quale l'assicurato pretende aver interposto opposizione (cfr. I, p. 4 in fine), non poteva evidentemente essere considerata quale decisione formale ex art. 99 LAINF;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 28 settembre 2001 é irricevibile.
§ Gli atti sono inviati all'__________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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