AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.64
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00064
rs/cd
Lugano
14 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________ ,
contro
la decisione del 21 giugno 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
giugno 1998 __________ - insegnante delle Scuole __________ e, perciò assicurata
d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasta coinvolta in un
incidente della circolazione stradale, a causa del quale ha riportato una
contusione toracale, una sindrome lombovertebrale con irradiazione spondilogena
all'arto inferiore destro, una sindrome cervico-vertebrale, cervico-cefalica e
cervico-brachiale bilaterale, con componente fibromialgica.
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale 30 marzo 2001, l'assicuratore infortuni - esaminato il
referto peritale del Prof. Dr. med. __________ (cfr. doc. _) - ha riconosciuto
il proprio obbligo contributivo soltanto sino al 16 gennaio 2001, data a
partire dalla quale l'evento traumatico occorso a __________ il 27 giugno 1998
non ha più avuto alcun ruolo causale con i disturbi lamentati dalla medesima
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata, la
__________ ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 19 settembre 2001 __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a corrisponderle le
prestazioni assicurative anche dopo il 16 gennaio 2001.
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa:
"
(…)
In data 27 giugno 1998 la signora __________ é stata vittima di un
incidente della circolazione in territorio del Comune di __________
all'incrocio tra via __________.
L'assicurata alla guida del suo veicolo percorreva la via
__________ immettendosi su via __________ ed il veicolo che procedeva su tale
via ometteva di fermarsi al segnale stop, collidendo fortemente con il veicolo
della signora __________.
L'infortunio ha cagionato alla signora __________, di professione
maestra di __________, tutta una serie di problemi alla salute ed in
particolare ella ha sofferto e soffre a tutt'oggi di forti dolori cervicali,
dovuti alla distorsione cervicale, dolori muscolari, vertigini e forti
emicranie, cagionatale dal succitato infortunio.
Nel dettaglio l'assicurata lamenta forti dolori lungo la regione
cervicale con brachialgie bilaterali così come nella regione dorsale e in
quella lombare. Nell'arto interessato sussiste oltre al dolore costante una
mancanza di forza nei movimenti ripetuti e di rotazione.
Tali dolori si presentano costanti ed anche durante la notte, ciò
che cagiona a volte alla ricorrente anche fastidiosi ed insormontabili periodi
d'insonnia.
La qui ricorrente patisce dunque di disturbi del rachide cervicale
e di cefalee, dei quali non ha mai sofferto prima dell'incidente.
Prove: doc.,testi, rich. ediz. doc., perizia medica
In data 30 marzo 2001 la spett. __________ ha deciso la posta a
termine del caso, sostenendo, che i disturbi alla salute patiti a tutt'oggi
dalla signora __________ ed i conseguenti impedimenti nei movimenti, non hanno
alcun nesso causale con l'infortunio di data 27 giugno 1998.
A seguito di tempestiva opposizione di data 24 aprile 2001 la
__________ ha emanato la qui impugnata decisione su opposizione, la quale in
sostanza riconferma la decisione precedente ed esclude vi possa essere un
rapporto di causalità tra lo stato di salute attuale della ricorrente e
l'evento infortunistico.
Tali considerazioni, basate su supposizioni errate, sulla
tendenziosa e contestata perizia del Dr. __________; poco oggettiva,
manifestamente unilaterale e priva di sufficienti riscontri medici probatori;
non possono che venir contestate dall'assicurata.
La signora __________ soffre di tali disturbi alla salute, che,
come evidenziato dai referti del suo medico curante Dr. __________ agli atti,
sono da mettere in relazione con l'infortunio.
Sussiste in effetti una sicura causalità naturale tra l'infortunio
e lo stato di salute attuale della qui ricorrente.
Le conseguenze dell'incidente
causano alla signora ________ seri problemi alla salute, i quali le
impediscono, per esempio, di espletare le comuni mansioni di casa.
Non corrisponde al vero che i
danni alla salute di cui lamenta a tutt'oggi l'assicurata non devono essere
messi in relazione con l'infortunio.
Nell'ipotesi in cui lo stesso
non si fosse verificato, é assolutamente improbabile per non dire impossibile
che la signora __________ potrebbe oggi patire tali dolori.
Il referto medico Dr. __________
su cui poggia quasi esclusivamente l'impugnata decisione, proprio per la sua
unilateralità ed incompleta oggettività, non risulta essere esaustivo e
fedefacente ed é sicuramente contestabile e contestato dall'interessata.
II perito non ha seriamente
motivato le ragioni per cui, con tale certezza e determinazione egli ha escluso
a priori un legame di causalità tra i dolori patiti ancora a tutt'oggi dalla
signora __________ e l'evento dannoso occorsole in data 27.6.1998.
Come sottolineato l'interessata
a tutt'oggi patisce dolori in sede cervicale, con irradiazione alle braccia,
associati a cefalee di tipo emicranico ed accusa anche dolori lombo-sacrali con
irradiazioni all'arto inferiore sinistro.
Le visite specialistiche presso
il Dr. __________, neurologo in data 8.10.1998 e successivamente in data
1.2.1999 confermavano una sindrome post-traumatica caratterizzata da una
cervico-bracalgia pseudoradicolare sinistra, associata ad intermittenti
cefalee, disturbi vertiginosi e lacune neuro-psicologiche oggettive.
La successiva visita
specialistica avvenuta presso il Dr. med. __________ di data 17.3.1999
confermava le diagnosi di trauma di accelerazione della colonna cervicale con
successiva sindrome cervico-brachiale così come contusione toraciale e lombare.
In un'ulteriore visita medica
del 31.5.2000 lo stesso Dr. med. __________ riconfermava le diagnosi sopra
esposte e visti i processi degenerativi sulle immagini radiologiche veniva
costatato che la causalità naturale veniva scemando.
Ne discende che comunque, seppur discutendo sulla quantificazione
dello stesso, il rapporto di causalità non viene nemmeno messo in discussione
nemmeno dal Dr. __________.
Giova ricordare che la paziente, prima dell'evento infortunistico,
non accusava grandi disturbi a livello della colonna cervicale e questo fatto
risulta provato dalle dichiarazioni agli atti del suo medico curante, Dr.
__________.
Prove: doc.,testi, rich. ediz. doc., perizia medica
La successiva perizia espletata dal Dr. __________, sulla base
della quale l'assicuratrice LAINF fonda la propria decisione é recisamente
respinta dall'interessata; ritenuto che il perito scelto dall'assicurazione non
ha saputo dimostrare oggettività nella trattazione del caso. A dimostrazione di
ciò si rinvia in particolare alle risposte di cui ai quesiti supplementari
sottoposte al perito dal sottoscritto legale; per le quali il perito non é
entrato nemmeno nel merito, limitandosi a ribadire la tendenziosa perizia.
II perito nel citare i rapporti dei periti medici precedenti mette
in luce unicamente solo quello che può essere ritenuto a sfavore
dell'assicurata ed esclude a torto ed in maniera contraddittoria, un legame di
causalità tra l'incidente e lo stato di salute attuale dell'assicurata.
Basti sottolineare che nel rapporto agli atti del neurologo Dr.
__________ veniva emessa per la signora __________ la diagnosi di
sindrome post traumatica
dominata da una cervico-bracalgia sinistra di tipo pseudo-radicolare con
marcata componente fibrositica a livello del cinto scapolare ed una leggera
periartropia omero-scapolare. Il medico postulava pure una possibile
irritazione radicolare ed uno stiramento del plesso brachiale da parte della
cintura di sicurezza.
Da ciò risulta manifesto che oltre ad uno status neurologico senza
deficit, la diagnosi é di un traumatismo con conseguenze.
Anche la perizia del Dr. med. __________, sempre agli atti, pone
la seguente diagnosi:
Egli riconosce anche solo indirettamente un legame di causalità
naturale con l'evento in causa, il quale, sostiene, viene pian piano a scemare.
Ne discende che la causalità non é nemmeno messa in discussione e
non può essere a priori categoricamente esclusa, così come sosterrebbe il Dr.
__________.
Va inoltre sottolineato, anche nell'ipotesi ventilata dal perito
Dr. __________ in cui i dolori risultassero di natura psichiatrica, anche in
tale ipotesi non é escluso il legame di causalità naturale ed adeguato con il
grave incidente subito dalla qui ricorrente
Contrariamente a quanto sostiene il perito Dr. __________ é
innegabile che vi é stato un infortunio della circolazione con la distruzione
degli autoveicoli coinvolti e, per forza di cose, la colonna cervicale della
qui ricorrente deve aver subito un trauma da decelerazione.
La sospetta frattura delle costole, dovuta all'impatto con la
cintura di sicurezza, non può che provare la violenza e l'importanza
dell'impatto.
II trauma causato dalla cintura di sicurezza nella regione
toraciale e di conseguenza nella regione cervicale é sicuramente importante.
II perito Dr. __________ nelle risposte ai quesiti supplementari
ammette anch'egli anche solo indirettamente che il meccanismo dell'infortunio é
stato adeguato per principio a causare una distorsione della colonna cervicale,
dilungandosi poi però sul quesito, puramente accademico, a sapere se ci sia un
nesso tra il grado della distruzione del veicolo e la lesione dell'occupante
dello stesso.
II suddetto perito alla domanda a sapere se la contusione toracica
subita dalla signora __________; con sospetta frattura delle costole, non sia
una dimostrazione della violenza dell'impatto, si sofferma di nuovo, senza
rispondere alla domanda, sul nesso tra la gravità del danno materiale e la
gravità del danno alla persona, citando addirittura, in maniera assai poco
professionale, un aneddoto personale.
Anche l'ulteriore quesito posto al perito a sapere come mai nei
rapporti precedenti del Dr. med. __________ e del medico infortunistico Dr.
__________ non sia mai stata negata una causalità, egli risponde in modo
evasivo riferendosi alle sue non soddisfacenti precedenti risposte.
Egli de facto, malgrado quanto sostenuto dagli altri due medici,
minimizza l'esistenza di una causalità, senza però fornire una chiara,
oggettiva e precisa delucidazione in merito.
Nella perizia __________, che non può essere condivisa
dall'interessata, alla domanda se la presenza di processi degenerativi in una
paziente cinquantenne squalifichi di fatto che la paziente possa aver subito un
infortunio con sintomatica postraumatica importante; il perito risponde che i
processi degenerativi sono la regola, con percentuali simili in pazienti con o
senza infortunio.
Risulta evidente, anche per un non professionista del ramo, che
detta risposta risulta essere assai azzardata. Ciò che conferma il
convincimento della qui ricorrente sulla non fedefacenza e la tendenziosità del
rapporto medico steso dal Dr. __________ e ciò in considerazione che tutti i medici
visti dall'interessata, visti anche i processi degenerativi, non hanno potuto
mettere in dubbio la causalità della sintomatica lamentata dalla signora
__________ unicamente dopo l'infortunio e lo
stesso.
La ricorrente costata che i
gravi danni alla salute di cui soffre a tutt'oggi, non erano presenti prima
dell'incidente.
Si necessita pertanto e la
ricorrente lo auspica, che cod. Lod. Tribunale abbia ad ordinare nuova
perizia neutra,che abbia seriamente a stabilire l'esistenza della causalità
naturale, problema che in sostanza risulta essere il fulcro della presente
vertenza.
Prove: doc.,testi, rich. ediz. doc., perizia medica e
Psichiatrica"
(Doc. _)
1.4. La
__________, tramite l'avv. __________, in risposta, ha postulato un'integrale
reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L'avv.
__________, il 26 febbraio 2002, ha trasmesso al TCA un certificato medico del
Dr. med. __________, medico curante dell'assicurata, dell'8 febbraio 2002 e ha
ribadito l'esigenza di espletare una perizia (cfr. doc. _ allegato).
1.6. Il 19 aprile
2002 l'avv. __________ ha precisato:
" nulla
di nuovo porta il certificato del Dr. __________ prodotto dalla controparte,
perchè non si esprime sulla causalità e si limita a ribadire il principio <post hoc, ergo propter hoc> che non
può mai fondare il diritto a prestazioni.
La compagnia ribadisce quindi quanto espresso nella risposta di
causa." (Doc. _)
1.7. Il doc. VII
è stato sottoposto all'assicurata con la facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro il termine di 5 giorni (cfr. doc. _).
Il 28
maggio 2002 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato:
"
(…) mi permetto sollecitare l'aggiornamento di
una perizia medica giudiziale, come più volte richiesto dalla ricorrente.
La perizia risulta in
effetti indispensabile onde stabilire il rapporto di causalità tra l'incidente
subito dalla signora __________ ed i danni alla salute da lei tutt'oggi
patiti." (Doc. _)
1.8. L'avv. __________,
il 7 giugno 2001, ha infine rilevato:
"
la __________ non può far altro che ribadire
quanto già espresso in sede di risposta di causa nel senso che non vi sono
elementi che possano mettere in dubbio i referti peritali sui quali poggia la
decisione della compagnia.
Ne scende che
l'esperimento di una perizia giudiziaria, richiamati i principi già esposti al
punto h) di risposta, appare superfluo potendosi fare riferimento alle perizie
agli atti." (Doc. _)
1.9. Il doc. _ è
stato trasmesso per conoscenza all'assicurata (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore
ha o meno correttamente posto termine al proprio obbligo contributivo,
concernente le cefalee e i disturbi alla colonna cervicale e lombosacrale
lamentati dall'assicurata a seguito dell'evento traumatico del 27 giugno 1998,
a contare dal 16 gennaio 2001.
2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti
previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso
d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie
professionali.
2.3. Secondo
l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha
diritto alla rendita d’invalidità.
2.3.1. Va comunque
ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Nell'evenienza
concreta, con l'impugnata decisione su opposizione, la __________, fondandosi
sul parere espresso dal Prof. Dr. __________, spec. FMH in neurologia, incaricato
dalla stessa di allestire una perizia in merito al caso dell'assicurata, ha
ritenuto che a decorrere dal 16 gennaio 2001 il nesso di causalità naturale fra
il danno alla salute e l'infortunio del 27 giugno 1998 si sia estinto.
Eventuali ulteriori persistenti disturbi oltre tale data sono quindi da
considerare causati da malattia (status quo sine, cfr. consid. 2.4.1.).
L'assicurata,
dal canto suo, sostiene che i dolori di cui soffre sono da mettere in relazione
con l'evento traumatico subito nel mese di giugno 1998, come evidenziato dal
Dr. __________, spec. FMH in neurolgia, consultato privatamente, e dal Dr.
__________, specialista in medicina infortunistica, il quale ha visitato
l'assicurata su indicazione della __________.
Inoltre
l'insorgente ha asserito che la perizia espletata dal Prof. Dr. __________ non
sarebbe oggettiva e che essa prima del 27 giugno 1998 non mai accusato grandi
disturbi a livello della colonna cervicale, come attestato dal suo medico
curante, Dr. __________ (cfr. consid. 1.3.).
2.5. Dagli atti
all'incarto emerge che il 15 gennaio 2001 il Prof. Dr. __________ ha visitato
personalmente l'assicurata nel suo studio medico di __________.
Il 1°
febbraio 2001 il neurologo ha poi redatto un referto peritale, da cui risulta che
egli, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente e
averne altrettanto puntualmente descritto lo status, ha così valutato la
situazione medica dell'assicurata:
"
(…)
Es geht nachfolgend um die Frage, wie weit bei Frau
__________ heute noch behandlungs- oder entschädigungsbedürftige Folgen eines
am 27.6.1998 erlittenen Unfalles vorliegen. In diesem Zusammenhang ist
betreffend die Vorgeschichte zu erwähnen, dass Frau ________ früher nie
ernstlich krank war. Zwar habe sie früher gelegentliche und nicht behindernde
Kopfschmerzen gehabt, welche jedoch nicht die Charakteristika einer Migräne
aufwiesen. Wie weit der eingangs erwähnte Hinweis im Bericht von Ovronnaz einen
anderen Rückschluss aufzwingt, kann nicht entschieden werden. Jedenfalls war
sie im Zeitpunkt des oben erwähnten Unfalles voll arbeitsfähig. Immerhin muss
festgehalten werden, dass sie am 10.9.1996 bzw. am 27.9.1997 bereits je einen
bei der ________ versicherten Unfall hatte. Schon beim ersten Unfall wurde eine
Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule geltend gemacht. Tatsächlich war der
damals vorliegende Mechanismus für eine derartige Verletzung durchaus geeignet.
Schon damals allerdings stellte man degenerative Veränderungen der
Halswirbelsäule fest. Obwohl die damals aufgetretene Periode von
Arbeitsunfähigkeit nur relativ kurzdauernd war, entspannte sich eine lange
Auseinandersetzung mit der Einschaltung von Herrn __________. Es ging vor allem
um die Geltendmachung von Ohrgeräuschen ohne objektivierbaren pathologischen
Befund mit einer Latenz von 1 Jahr nach dem Unfall. Die Auseinandersetzung
wegen dieses dem Geschehen nach scheinbar banalen Ereignisses dauerte mehr als
1 1/2 Jahre und die letzte diesbezügliche Korrespondenz, datiert vom 8.5.1998.
Der zweite Unfall, jener vom 27.9.1997, bestand in einem Sturz von der Treppe
zu Hause und bestand ebenfalls in einer Kontusion des Kopfes, wobei
ausdrücklich vom Hausarzt ebenfalls eine Distorsionsverletzung der
Halswirbelsäule attestiert wurde. Es wurden auch entsprechende Befunde mit
Einschränkung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule und Schmerzhaftigkeit der
entsprechenden Muskulatur noch am 10.3.1998 beschrieben. Im weiteren ist durch
die Bilddokumentation (s.o.) belegt, dass Frau __________ als angeborene
Anomalie eine pathologische Veränderung am lumbosakralen Uebergang aufweist,
wahrscheinlich eine partielle und asymmetrische
Sakralisation des 5.Lendenwirbaels. Es kann also nicht übersehen werden,
dass Frau __________ zwar im Zeitpunkt des Unfalles vom 27.6.1998 voll berufstätig
war, dass sie jedoch in der Vorgeschichte Kopfschmerzen hatte, anschliessend an
zwei keineswegs dramatisch erscheinende Unfälle Beschwerden von Seiten der
Wirbelsäule und im Besonderen von Seiten der Halswirbelsäule hatte, und dass
bei ihr beide Male eine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule
diagnostiziert worden war. Nicht unauffällig ist auch die mehr als 1
1l2-jährige Auseinandersetzung mit der Versicherung im Anschluss an einen Ball
an der rechten Kopfseite durch einen Schüler.
Der uns hier im
Besonderen beschäftigende Unfall vom 27.6.1998 bestand in einer
seitlichen Kollision am Steuer ihres Autos. Ein Schädeltrauma fand nicht statt,
jedoch erlitt sie Kontusionen an verschiedenen Körperstellen, und der
Mechanismus war an und für sich durchaus geeignet, grundsätzlich auch eine
Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule hervorzurufen. Es geht jedoch nicht
nur
um die grundsätzliche
Möglichkeit eines solchen Unfallmechanismus, sondern vor allem auch - im
Hinblick auf die seither verstrichenen 2 1/2 Jahre - um die Frage, wie der Schweregrad
einer allfälligen Distorsionsverletzung war. In diesem Zusammenhang sei
festgehalten, dass die Raschheit, mit welcher die Symptome auftreten
einerseits, und die objektiven Untersuchungsbefunde andererseits einen gewissen
Rückschluss erlauben. Diesbezüglich schildert zwar die Patientin bei der
polizeilichen Befragung (4 Wochen nach dem Trauma) unter anderem eine Läsion
der Halswirbelsäule, aber im Polizeibericht betreffend den Unfall selber wird
sie nur als leicht verletzt bezeichnet. Im Weiteren wird im initialen
Spitalbericht ausschliesslich die Thoraxkontusion aufgeführt und eine
Verletzung der Halswirbelsäule überhaupt nicht erwähnt. Allerdings wurde ein
Röntgenbild der Halswirbelsäule angefertigt, und sie erhielt einen Halskragen.
Die Befunde jedoch bei der Spitaleinweisung, also die ersten erhobenen Befunde,
sprachen nur von einer geringfügigen Einschränkung der Kopfbeweglichkeit und
von einer gewissen Druckempfindlichkeit der paravertebralen Nackenmuskulatur
auf der linken Seite. Ein weiterer Massstab für die Schwere des erlittenen
Traumas ist das Vorhandensein bzw. das Fehlen von sichtbaren Traumafolgen in
den bildgebenden Untersuchungen. Im vorliegenden Fall waren sowohl die
Funktionsaufnahmen der Halswirbelsäule wie auch später durchgeführte
bildgebende Untersuchungen in Bezug auf Traumafolgen stets negativ, zeigten jedoch in verschiedenen Aufnahmen - auch vor dem Unfall - sowohl im
Bereiche der Halswirbelsäule wie auch der Lendenwirbelsäule degenerative
Veränderungen und an letzterer eine Anomalie des Ueberganges zum Kreuzbein.
All diese Elemente erlauben den Rückschluss, dass
trotz der dramatisch wirkenden Umstände des Unfalles selber und der starken
Fahrzeugbeschädigung die Gewalteinwirkung auf die Wirbelsäule der Explorandin
keine sonderlich schwere gewesen ist.
Trotz dieser Einschätzung der Unfallschwere waren
die anschliessenden Beschwerden aussergewöhnlich langdauernd, intensiv
und vielfältig. Objektivierbare Ausfälle waren allerdings ausser des von der
Mitarbeit der Patientin abhängigen Grades der Kopfbeweglichkeit bzw. der
hierbei und bei der Palpation angegebenen Schmerzhaftigkeit keine vorhanden. Im
Besonderen fanden sich weder in den bildgebenden Untersuchungen traumatische
Läsionen, noch konnten bei der neurologischen Untersuchung eine Schädigung
zervikaler Wurzeln oder anderer Strukturen nachgewiesen werden.
Selbstverständlich wird daraus keineswegs etwa der Schluss gezogen, dass keine
Beschwerden vorlagen.
Mit dem soeben Gesagten soll lediglich betont
werden, dass wir uns somit auf nichts Anderes als auf die Angaben der
Explorandin einerseits und auf die Wahrscheinlichkeit einer kausal durch den
Unfall verursachten Natur der angegebenen Beschwerden andererseits stützen
können.
Was die Natur der Beschwerden anbetrifft, so
stehen für Frau __________ ihre Migräne-Attacken im Vordergrund. Sie erwähnt
dieselben spontan als Erstes bei der Auflistung ihrer Beschwerden und betont,
dass dies für sie das Schlimmste sei. Abgesehen von der wohl kaum zu klärenden
Frage, wie weit sie nicht schon früher an Migräne-Attacken gelitten hat, muss
die Frage nach der traumatischen Verursachung dieser Migräne durch den Unfall
eindeutig verneint werden. Wohl gibt es traumatisch verursachte Migränen.
Voraussetzung allerdings ist das Fehlen von Kopfschmerzen in der Vorgeschichte,
ein nennenswertes Schädeltrauma und das sofortige Auftreten von nennenswerten
(und somit in den ärztlichen Berichten zweifellos sehr bald figurierenden)
typischen Migräne-Episoden. All dies trifft bei Frau _______ nicht zu. Es
ist somit nicht mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die bei
Frau __________ bestehende Migräne eine Folge des Unfalles vom 27.6.1998 ist.
Was die übrigen Beschwerden anbetrifft, so
soll keineswegs gesagt werden, dass Frau __________ nicht unter gelegentlichen
Nackenschmerzen, nächtlichen Einschlafgefühlen der Arme, Lumbalgien und
Beinschmerzen links leidet. Es geht auch hier nicht um die Frage der
Glaubwürdigkeit der Beschwerden, sondern um deren Schweregrad und deren kausale
Beziehung zum Unfall. Nackenbeschwerden hatte Frau __________ erwiesenermassen
schon früher: Schon anlässlich von zwei früheren Unfällen wurden diese
dokumentiert. Auch hat sie zweifellos auch dem ersten Unfall vorausgehend schon
degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule aufgewiesen. Es hätte also
keinen Arzt gewundert, wenn auch ohne den dritten Unfall Frau __________
irgendwann einmal wieder über Nackenbeschwerden geklagt hätte. Im Übrigen
stehen diese für sie keineswegs im Vordergrund und stellen keinen Grund für
eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit dar. Was das nächtliche Einschlafen
der Hände anbetrifft, so ist dasselbe sehr verdächtig auf ein sogenanntes
Karpaltunnel-Syndrom. Ein solches kommt vorwiegend bei Frauen, meist in der
Alterskategorie von Frau ___________ vor, ist ausserordentlich häufig und steht
in keinem Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen. Es ist im Übrigen auch
wiederum nicht ein Grund für eine nennenswerte Behinderung oder gar eine
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als Lehrerin. Die Lumbalgien und
pseudoradikulär in das linke Bein ausstrahlenden Schmerzen sind ebenfalls nicht
neu. Schon am 2.2.1993 musste die Lendenwirbelsäule einmal geröntgt werden. Man
stellt schon auf jenen Bildern (s.o.) fest und bestätigte in einem späteren CT
eine angeborene Anomalie des lumbosakralen Überganges, besonders
links, welche erfahrungsgemäss zu Lumbalgien und pseudoradikulären
Ausstrahlungen prädisponiert. Schon am 27.9.1997 hatte bei einem Treppensturz
eine viel direktere Traumatisierung der Lendenwirbelsäule stattgefunden als im
Jahre 1998. Somit kann auch nicht mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit
postuliert werden, dass die lumbalen Schmerzen und die pseudoradikulären
Schmerzen im linken Bein eine Folge des Unfalles vom Jahre 1998 sind. Nicht
nur für die Migräne, sondern auch für die übrigen angegebenen Beschwerden kann
kein überzeugender, den Grad der Wahrscheinlichkeit erreichender Zusammenhang
mit dem Unfallereignis vom 27.6.1998 angenommen werden, hingegen lassen sich
unfallfremde angeborene Anomalien an der Lendenwirbelsäule nachweisen.
Dass im Übrigen keine signifikanten Unfallfolgen
mehr postuliert werden können, ergibt sich ja auch aus der Alltags-Realität:
In ihrem durchaus sowohl körperlich durch das
häufige Stehen wie auch seelisch durch die anspruchsvolle Betreuung von 50
lebhaften Primarschülern belastenden Beruf, ist schliesslich Frau ________ seit
mehr als 1 Jahr im Wesentlichen voll arbeitsfähig mit nur seltenen
vorübergehenden Ausnahmen. Wohl gibt sie an, dem eigenen Haushalt nicht mehr
genügend gewachsen zu sein. Die Verantwortung hierfür aber dem Unfall
zuschreiben zu wollen, widerspricht der Beurteilung der Unfallschwere und der
Unfallfolgen, wie sie oben im Einzelnen dargelegt wurde. Aus dem soeben Gesagten
muss gefolgert werden, dass bei Frau __________ heute keine der
Unfallversicherung anzulastende Behandlungsnotwendigkeit und keine für die
Unfallversicherung entschädigungspflichtigen Folgen des Geschehens vom
27.6.1998 mehr vorliegen." (Doc. _).
Con
ulteriore rapporto del 5 marzo 2001 il Prof. Dr. __________ ha risposto ai
quesiti supplementari postigli dall'avv. __________:
- Spieghi
il perito come mai (perizia pag. 13), secondo le regole della fisica è
possibile sostenere che in un infortunio dalle circostanze drammatiche, come
quello in narrativa, con la distruzione dei veicoli interessati, la colonna
cervicale della paziente non abbia potuto subito traumi da decelerazione?
Zunächst sei betont,
dass der Unterzeichnende nie behauptet hat, dass Frau __________ keine Distorsionsverletzung
der Halswirbelsäule erlitten hat. Im Gegenteil wurde auf Seite 12 ausdrücklich
festgehalten, dass der Mechanismus "durchaus geeignet ..... war...... grundsätzlich auch eine
Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule hervorzurufen". Entscheidend ist
jedoch nicht die Tatsache, ob Frau __________ eine Distorsion der
Halswirbelsäule erlitt, sondern vielmehr die Frage, wie weit aus den
materiellen Schäden der Fahrzeuge beim Unfall auf die Schwere der erlittenen
Gewalteinwirkung auf die Halswirbelsäule geschlossen werden kann. Es ist leider
eine bei Laien und auch bei Ärzten häufig zu findende Kurzschluss-Überlegung,
dass ein grosser Fahrzeugschaden gleichbedeutend ist mit einer schweren
Verletzung des menschlichen Körpers. Dies ist jedoch nicht der Fall. Jeder in
diesem Bereich erfahrene (siehe zum Beispiel die Darlegungen von Prof. _____,
z.B. Biomechanische Aspekte der HWS-Verletzungen. Orthopäde, 23, 262-267, 1994
) weiss, dass zahlreiche Momente mitspielen, zum Beispiel das Auffangen der
kinetischen Energien durch die Deformierung der Karosserie etc. etc.
- Indichi
il perito se la contusione toraciale subita dalla paziente e causata dalle
cinture, con sospetta frattura delle costole, non è la dimostrazione della
violenza dell'impatto nel ritenere il corpo all'interno dell'abitacolo della
vettura.
Wie im Gutachten
dargelegt, ist nicht gesichert, dass überhaupt eine Rippenfraktur stattgefunden
hat. Dass allerdings der Brustkorb der Patientin eine Gewalteinwirkung erfahren
hat, wird nicht bezweifelt. Auch hier geht es um die Frage, wie weit diese
Gewalteinwirkung geeignet ist, einen Dauerschaden zu verursachen.
Zufälligerweise kann der Unterzeichnende anhand eines selber erlebten Beispiels
dazu beitragen: er selber erlitt vor rund 1 1/2 Jahren eine schwere
Auffahrkollision mit in bildgebenden Verfahren bewiesener Fraktur zweier
Rippen, ohne irgendwelche bleibende Folgen. Mit anderen Worten ist das
Vorliegen einer Rippenfraktur ein durchaus banales Geschehen, was nicht
notwendigerweise persistierende unfallbedingte Folgen von Bedeutung zwingend
nach sich zieht.
- Indichi
il perito come mai sia il rapporto del neurologo Dr.__________ sia quello del
medico infortunistico Dr. __________, non negano la causalità tra l'incidente e
la sintomatica post-infortunistica della paziente e ciò soprattutto per quel
che riguarda la sindrome cervico-brachiale e cervico-cefalica.
Möglicherweise hat der
zeitliche Zusammenhang der geschilderten Beschwerden mit dem Unfallgeschehen zu
dieser Umschreibung der Beziehung zwischen den beiden Elementen geführt. Aber
erneut muss wie bei Frage 1 festgehalten werden, dass es nicht um die Frage
geht, ob Beschwerden im zeitlichen Anschluss nach einem Unfall aufgetreten
sind, sondern vielmehr um die Frage, ob der Unfall geeignet war, als Ursache
für dauernde und entschädigungswürdige Beschwerden angesehen zu werden. Es geht
also um die Frage der Adäquanz.
- Spieghi il perito se il fatto che vi
sia un periodo di latenza tra l'infortunio e l'insorgere della sintomatica è
sintomo di un trauma da decelerazione con distorsione della colonna cervicale.
Beschwerden nach einer
Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule treten in der Regel unmittelbar, das
heisst innerhalb von Minuten bis Stunden nach dem Ereignis in Erscheinung. In
seltenen Fällen treten sie allerdings verzögert im Abstand von 1 oder 2 Tagen
auf. Es ist mit noch längerem Zeitabstand zwischen Ereignis und
Beschwerdebeginn zunehmend weniger wahrscheinlich, dass ein echter
Kausalzusammenhang besteht. Im Weiteren ist es eine Erfahrungstatsache, dass,
je länger der beschwerdefreie Zeitraum zwischen Unfallgeschehen und
Beschwerdebeginn ist, die Beschwerden desto geringfügiger und desto weniger
intensiv sind.
- Come mai
la perizia si limita in sostanza all'analisi ed a considerazioni sull'
emicrania e non prende in considerazione gli altri sintomi post traumatici
patiti dalla signora __________, quali sintomi violenti nella regione cervicale
con brachialgie bilaterali ed anche nella regione dorsale ed in quella lombare?
Es trifft nicht zu, dass
das Gutachten ausschliesslich die Kopfschmerzen der Verunfallten
berücksichtigt. Es ist auf Seite 8 ausdrücklich und ausführlich auch auf die
übrigen Beschwerden eingegangen worden. Dass bei der Diskussion die
Kopfschmerzen, die ja im Vordergrund standen, als erste diskutiert wurden,
geschah vor allem deshalb, weil Frau ___________ sehr ausdrücklich darauf
hinwies, dass es eben diese Kopfschmerzen sind, die sie besonders
beeinträchtigen (siehe Seite 8 oben). Im Übrigen gelten für die nicht auf den
Kopf bezogenen Beschwerden durchaus grundsätzlich ähnliche Überlegungen in
Bezug auf Unfallkausalität, wie sie für die Kopfschmerzen ausführlich dargelegt
wurden. Dies wurde ausdrücklich auf Seite 14 gemacht und auf einer ganzen Seite
sowohl die Nackenbeschwerden wie auch das nächtliche Einschlafen der Hände
(Brachialgien) und die Lumbalgien besprochen. Es erstaunt deshalb, dass Herr
Rechtsanwalt __________ dem Gutachter, der sich um eine sorgfältige
Berücksichtigung aller Elemente bemühte, den in Frage 5 enthaltenen Vorwurf
macht.
- Spieghi per quale motivo ed in quale
percentuale il fatto che in una paziente 50enne, siano presenti dei processi
degenerativi a livello della colonna, squalifica di fatto che la paziente possa
aver subito un infortunio dopo il quale ha lamentato una sintomatica
post-traumatica importante.
Degenerative
Veränderungen der Wirbelsäule sind bei Patienten, die älter als 50jährig sind,
die Regel. Vergleichende Untersuchungen an Patienten mit und ohne erlebte
Distorsionsverletzungen und andere traumatische Einwirkungen auf die
Wirbelsäule ergeben keine statistisch signifikant häufigeren Veränderungen bei
Unfallpatienten.
- Indichi il perito come mai e su che basi
scientifiche egli sostiene che lo sforzo profuso dalla signora __________ per
mantenere una capacità lavorativa di maestra di scuola al 100 %, possa
dimostrare che a tutt'oggi la paziente non lamenta più conseguenze dirette
dell'infortunio.
Es ist nicht fair, diese
tendentiös formulierte Frage zu formulieren, ohne zu berücksichtigen, dass der
Begutachter zum Beispiel auf Seite 15 oberes Drittel sich um eine
differenziertere Formulierung bemühte. Es wurde nirgends behauptet, dass Frau
__________ keinerlei Beschwerden mehr hat. Es wurde lediglich betont und es sei
auch hier noch einmal gesagt, dass die real durchgehaltene Arbeitsfähigkeit ein
Argument dagegen ist, dass nennenswert behindernde Folgen des Geschehens
vom 21.6.1998 vorliegen. Dass allenfalls eine gewisse Selbstüberwindung und
Anstrenung vielleicht notwendig sind, wird keineswegs bestritten. Dies
erscheint aber zumutbar. Auch bei Menschen, die nie Unfälle hatten, erfordert
der tägliche Arbeitseinsatz vielfach Überwindung, Einsatz und Anstrengung, was
nicht grundsätzlich unzumutbar ist."
(Doc. _)
Riassumendo,
il Prof. Dr. __________ ha dunque rilevato che l'evento traumatico del 27
giugno 1998 non ha provocato un "colpo di frusta", bensì diverse
contusioni a differenti parti del corpo della ricorrente. Egli, inoltre, non ha
negato che l'assicurata accusi ancora determinati disturbi e ha precisato che
la medesima soffre di processi degenerativi e di anomalie congenite alla
colonna vertebrale. Lo specialista ha infine concluso che tra i dolori
lamentati a tutt'oggi e l'infortunio subito non può più essere dimostrato con
un grado di verosimiglianza preponderante un nesso di causalità naturale.
2.6. Tutto ben
considerato, questo TCA ritiene che l’opinione del Prof. Dr. __________ possa
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa,
senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso
dalla ricorrente (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa
O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV n. 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in
neurologia consultato dall'Istituto assicuratore convenuto, se si considera
che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983
in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione
ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione
esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in
questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine,
la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U
291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si
sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,
sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF
125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311
consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti;
STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(cfr. DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Il
referto peritale del Prof. Dr. __________ in effetti non contiene
contraddizioni. Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad una valutazione medica,
piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid. 1b): in
particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito
del caso.
Va
inoltre osservato che il neurologo ha illustrato con dovizia di argomenti le
ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dalla
ricorrente possano ancora essere considerati una naturale conseguenza
dell'infortunio assicurato dalla ____________.
Del resto
le sue considerazioni a proposito dell'eziologia dei disturbi accusati
dall'assicurata non sono messe in dubbio dalla rimanente documentazione medica
presente all'inserto.
Infatti
dal rapporto 1° febbraio 1999 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia,
consultato dalla ricorrente, emerge quanto segue:
"
(…)
VALUTAZIONE: A 7 mesi di distanza dall'infortunio persiste
una sindrome post-traumatica caratterizzata da una
cervico-brachialgia pseudo-radicolare sin associata ad intermittenti cefalee,
disturbi vertiginosi e lacune neuropsicologiche soggettive. Ancora una volta
l'esame neurologico è normale, non vi sono sindrome cervicale né segni di
compressione radicolare agli arti superiori, si ritrova invece una marcata
fibromialgia a livello del cinto scapolare e arto superiore sin. Nel complesso
sembra esservi comunque un certo miglioramento, si può discutere nelle prossime
settimane una ripresa del lavoro al 50%, pur sapendo che esiste un rischio di
transitorio peggioramento dei disturbi dopo ripresa del lavoro. Proseguirei la
fisioterapia ambulatoria, a seconda del decorso si può discutere un tentativo
con un antidepressivo a scopo antalgico (per es. Efexor o
Nefadar vista la cattiva sopportazione del Surmontil e Saroten)."
(Doc. _)
Al
riguardo giova rilevare che anche il Prof. Dr. __________ ha affermato che
l'evento traumatico del 27 giugno 1998 ha peggiorato temporaneamente lo stato
di salute dell'assicurata. Egli non ha mai negato che, per un certo periodo, i
dolori lamentati dalla ricorrente fossero in una relazione di causalità con
l'infortunio subito (cfr. consid. 2.6.).
Il Dr.
__________, specialista in medicina infortunistica, interpellato dall'Istituto
assicuratore, dopo l'ultima visita dell'assicurata del 19 aprile 2000, ha
stilato, il 31 maggio 2000, un rapporto medico all'attenzione della __________,
dal quale si evince che:
"
(…)
CAUSALITÀ:
allo stato attuale della situazione la causalità naturale con
l'evento in causa viene pian piano a scemare a distanza di pressoché due anni
dall'evento stesso.
Sappiamo poi come la paziente sia portatrice di alterazioni
statico-degenerative medio-gravi a livello del rachide cervicale già prima
dell'evento in causa ciò che influenza negativamente l'andamento di guarigione
e ha ritardato sicuramente quello che sarebbe stato il normale processo di
guarigione.
Anche a livello lombare vi è una situazione analoga alla
precedente benché, fortunatamente, le alterazioni statico-degenerative di
questo tratto sono di minore entità.
PROCEDERE:
la signora __________ continuerà a sottoporsi alla
fisiochinesiterapia e ginnastica che permettono di mantenere, eventualmente
anche migliorare un poco la situazione del resto oggettivamente progredita
rispetto il mio precedente controllo.
CAPACITA' LAVORATIVA:
in qualità di docente la paziente lavora già in misura completa.
VALUTAZIONE:
gli impedimenti oggettivi in qualità di casalinga che la paziente
incontra interessano buona parte delle mansioni medie e pesanti di questo
ambito. Nondimeno è necessario chiedersi in quale misura ne è responsabile lo
stato post-infortunistico: tenuto conto di quanto precedentemente esposto
l'infortunio non può essere la unica causa degli impedimenti poiché le
alterazioni statico-degenerative sono di grado medio-grave a livello cervicale
e di grado lieve a livello lombosacrale.
L'infortunio, considerati i rilevamenti radiografici, non ha
comportato lesioni evidenti e pertanto si può riconoscere che lo stesso ha
causato un lieve peggioramento direzionale di una situazione antecedente in
precario equilibrio." (Doc. _) .
Il Dr.
__________, FMH in medicina generale, medico curante dell'assicurata, nel suo
certificato 20 aprile 2001, a cui fa riferimento l'insorgente nell'atto di
ricorso (cfr. consid. 1.3.) e il cui contenuto è stato ribadito nell'attestato
dell'8 febbraio 2002 (cfr. consid. 1.5.), ha poi dichiarato che la
sintomatologia presentata dall'assicurata ha avuto inizio unicamente dopo
l'infortunio (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
A tale
proposito va rilevato che la regola "post hoc, ego propter hoc" (dopo
questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza del TFA ha infatti stabilito, al riguardo, che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.7. In simili
condizioni il TCA deve concludere che correttamente l'Istituto assicuratore ha
negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 16 gennaio 2001.
In
effetti è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr.
consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio del 27 giugno 1998
non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione alle cefalee e ai disturbi
in sede cervicale e lombo-sacrale lamentati dall'assicurata, i quali devono
essere considerati di natura squisitamente morbosa.
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare l'impugnata decisione
emanata dalla __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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