AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.59
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00059
mm
Lugano
17 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 luglio 2001 emanata
da
__________,
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
luglio 1999, __________ - all'epoca responsabile dell'Agenzia di __________ e,
perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la medesima Compagnia
- è caduta dalle scale e si è procurata una contusione all'indice della mano
destra.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Vista la
persistenza della sintomatologia dolorosa localizzata alla testa del metacarpo,
__________ ha consultato il dottor __________, chirurgo della mano, il quale ha
diagnosticato una sinovialite della seconda articolazione metacarpo falangea.
Dal profilo terapeutico, il dottor __________ ha eseguito una infiltrazione con
corticosteroide, non escludendo, in caso d'insuccesso, il ricorso alla
chirurgia (cfr. doc. _).
1.3. In data 14
ottobre 2000, l'assicurata ha chiesto all'assicuratore LAINF il proprio
benestare per sottoporsi ad un consulto presso il dottor __________ di
__________, anch'egli specializzato in chirurgia della mano (cfr. doc. _).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione
formale 13 giugno 2001, si è rifiutata di assumere il costo del prospettato
consulto presso il succitato sanitario (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. _), l'assicuratore
infortuni, in data 19 luglio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 10 settembre 2001, __________, rappresentata dal marito
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata ad assumere i costi
di una visita specialistica per "seconda opinione" (cfr. I, p. 3).
Questi,
in particolare, gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
A seguito dell'infortunio occorsole la ricorrente
è stata in cura prima presso la Clinica __________, dal medico di famiglia Dr.
__________ e su consiglio di questi
dello specialista Dr. __________. Quali esami particolari sono state eseguite
l'ecografia e una RMI, i relativi costi sono stati assunti dalla __________.
Purtroppo e contrariamente a quanto asserito da
controparte queste cure non hanno sortito l'effetto desiderato e cioè in primo
luogo la scomparsa dei dolori al dito e alla mano in oggetto. Le cure sin qui
fatte non hanno permesso di raggiungere lo stato precedente l'infortunio. Da
qui la richiesta formulata per un secondo parere presso altro specialista.
Integralmente contestate le conclusioni di parte
avversa circa l'origine dei disturbi della ricorrente, che non sono affatto
dovuti alla "costellazione psicosomatica che si manifesta nel colon
irritabile, nella carcinofobia e nella depressione", ma unicamente alle
conseguente dell'infortunio. Mai infatti prima la ricorrente ha lamentato
dolori al dito in oggetto o all'intera mano.
Se è pur vero che di principio le cure devono
rispettare il principio dell'economicità delle cure, è altrettanto vero che
all'assicurato devono essere garantiti tutti quegli interventi atti a
ristabilire ragionevolmente la situazione fisica ante infortunio, soprattutto
quando i dolori lamentati, come osserva la __________ per caso bagatella, a distanza
di ormai due anni non scompaiono e anzi addirittura aumentano. D'altra parte,
il costo della visita non raggiunge importi elevati e può stare in rapporto
adeguato al caso in oggetto"
(I).
1.6. La
__________a, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se __________ ha o meno
diritto al rimborso del costo del prospettato consulto presso il dottor
__________ di __________.
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito,
precisati alle lett. a) a e) dello stesso capoverso.
Nondimeno,
l'assicuratore LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di
cura soltanto qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello
stato di salute dell’assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss.; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1994, p. 186 n. 10, secondo il quale ciò significa che - in assenza di
concrete probabilità d’ottenere un miglioramento - la cura medica é esclusa).
D'altro
canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del trattamento
- previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal (cfr. art. 23 LAMI) - recitando che
chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto
richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e
fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.
La cura
medica deve, dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca
d'adeguatezza fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli
insegnamenti della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra
i mezzi diagnostici e terapeutici a disposizione.
Conformemente
alla giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che
si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili ed immaginabili per eliminare i
postumi del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo
dell'assicuratore contro gli infortuni è vincolato al precetto della
proporzionalità (cfr. STFA del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui
estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 240).
2.4. Con
l'impugnata decisione su opposizione 19 luglio 2001, la __________ ha negato il
proprio obbligo contributivo relativamente al preteso consulto specialistico
presso il dottor __________. In effetti, secondo l'assicuratore convenuto,
"… una seconda opinione di uno specialista in chirurgia della mano risulta
non solo superflua ma anche contraria al principio dell'economicità del
trattamento secondo l'art. 54 LAINF" (III, p. 4).
Per il
resto, la __________ ha esplicitamente dichiarato
la propria disponibilità ad assumere "… le misure diagnostiche e
terapeutiche correnti fino alla conclusione del trattamento in atto" (III,
p. 4 in fine).
Dalle
tavole processuali emerge che prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 13 giugno 2001, la
__________ ha interpellato, nell'ordine, il medico curante dell'assicurata, il
dottor __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano,
nonché il proprio medico fiduciario, il dottor __________, spec. FMH in
cardiologia e medicina interna.
Il dottor
__________ ha riferito di avere lui stesso consigliato ad __________ di
consultare il dottor __________, e ciò già nel corso del mese di agosto 2000.
Da lì in poi, egli non ha più avuto alcuna notizia da parte della sua paziente
(cfr. doc. _).
Al dottor
__________, la __________ ha sottoposto alcuni quesiti, ai quali lo specialista
in chirurgia della mano ha risposto nel seguente modo:
"
(…).
Prima domanda:
Credo che la paziente sia stata curata in
maniera adeguata, poiché si era trattato di una contusione alla testa del
II metacarpo radialmente al 13.07.1999.
Seconda domanda:
Non ho fatto laboratorio, perché non si tratta di
un'infezione di tipo batterico e neppure di una infiammazione di tipo
reumatico, come si potrebbe trovare in una poliartrite.
Si tratta semplicemente di uno stato
post-contusionale con una infiammazione locale della sinovia su parziale
rottura del connesso intertendineo o della capsula articolare.
Spesso queste reazioni infiammatorie
post-contusive passano con una infiltrazione di corticosteroide cristallino.
Se questo atto terapeutico relativamente semplice
e, a priori, con una prognosi abbastanza favorevole non avesse il successo
sperato, si può discutere e proporre una sinovialettomia della articolazione
compromessa.
Questo atto chirurgico, al contrario del primo, è
alquanto più impegnativo, sia per il paziente che per il terapeuta e lascia una
prognosi meno favorevole.
Terza domanda:
Non sapevo che la signora si era recata dal Dr.
__________ a __________ (non si tratta di un professore ma di un collega
medico) e non credo sia adeguata una seconda opinione per una patologia di
entità ancora discretamente semplice per un chirurgo specializzato.
La situazione dell'articolazione
metacarpo-falangea 2 a destra è sicuramente un'unica conseguenza dell'incidente
del 13.07.1999, come accennato nella mia del 28.09.2000, dove nella diagnosi
differenziale pongo sia una lesione parziale della cappa degli estensori o un
gonfiore della sinoviale.
Per quel che riguarda la seconda opinione, come
detto sopra non penso sia così necessaria.
In dubbio pro reo, trovo quindi adeguata una valutazione
presso un secondo medico: sia il Dr. __________ che il Dr. __________ erano
__________ in una Clinica Universitaria, il primo presso il Prof. __________ e
il secondo fu il mio successore presso il Prof. __________ "
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Con rapporto 28 aprile 2001, il dottor __________ è in
sostanza pervenuto alla conclusione che - tenuto conto dell'anamnesi
dell'assicurata, del suo attuale stato oggettivabile nonché di una predominante
costellazione psicosomatica - una "seconda opinione" non apporterebbe
dei nuovi e significativi elementi di valutazione:
"
(…).
Doch den ganzen Verlauf revue passierend,
einschliesslich aktueller objektiv genügend attestierter Status und nun
vordergründig die psychosomatische Konstellation respektierend, bringt diese
2. Meinung vom wissenschaftlichen Standpunkt nichts und muss demzufolge
abgelehnt werden.
Die Behandlung sämtlicher involvierten Kollegen
war adaequat. Neue somatische und verglichen mir den damals erfassten nun
grundlegend verschiedene Parameter lassen sich nicht erarbeiten"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Attentamente
esaminato l'insieme della documentazione presente all'inserto - in particolare
i referti allestiti dai dottori __________ (cfr. doc. _) e __________ (cfr.
doc. _) - questa Corte ritiene che il sottoporsi ad un'ulteriore visita
specialistica allo scopo d'ottenere una cosiddetta "seconda
opinione", si appalesi come inutile e, quindi, inidoneo a contribuire a
migliorare sensibilmente le condizioni di salute dell'assicurata (cfr. A. Maurer,
op. cit., p. 274: "Angemessen sind die Mittel schliesslich nur dann, wenn sie,
wie unter Z. 2 zu zeigen sein wird, mit ausreichender Wahrscheinlichkeit eine nahmhafte
Besserung erwarten lassen").
In
effetti, __________ ha già avuto occasione, a suo tempo, di consultare uno
specialista in chirurgia della mano, il quale ha, da parte sua, compiutamente
delucidato la fattispecie da un punto di vista sia diagnostico - grazie ad un
accurato esame clinico nonché all'ecografia ed alla risonanza magnetica del 21
settembre 2000 (cfr. doc. _) - sia terapeutico (cfr. doc. _). A quest'ultimo
proposito, il fatto che l'infiltrazione con corticosteroide cristallino
eseguita dal dottor __________ durante
il consulto del settembre 2000 non sia stata apparentemente coronata da
successo, non può essere d'alcun soccorso all'insorgente. Già in
quell'occasione, difatti, il succitato specialista aveva indicato che
l'infiltrazione costituiva soltanto un tentativo per evitare il ricorso
all'atto chirurgico (cfr. doc. _: "In questa situazione quale procedere
terapeutico non mi rimane che proporre una sinovialettomia chirurgica. Prima di
fare questa proposta ho comunque infiltrato l'articolazione metacarpo-falangea
2 con corticosteriode cristallino speculando su una remissione della
sintomatica. Se così non fosse bisognerà procedere in maniera più
cruenta", cfr., pure, doc. _). La persistenza della sintomatologia
dolorosa non significa quindi che il dottor __________ non sarebbe stato in grado
d'adeguatamente curare la patologia di cui è portatrice __________.
Per il
resto, il chirurgo della mano a suo tempo privatamente interpellato
dall'assicurata, rispondendo alle domande della __________, ha sottolineato l'inadeguatezza
del fare ricorso ad una "seconda opinione", trattandosi in casu
di "… una patologia di entità ancora discretamente semplice per un
chirurgo specializzato" (doc. _, p. 2).
Il TCA
non ignora il fatto che lo stesso dottor __________ ha, ad un certo punto,
affermato esattamente il contrario, facendo riferimento al principio "in dubio
pro reo" (cfr. doc. _: "In dubio pro reo, trovo quindi adeguata una
valutazione presso un secondo medico …"). Va tuttavia ricordato che, secondo una costante giurisprudenza federale, in
materia di assicurazioni sociali si applica il criterio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit., p.
338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor
più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il
principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato
(cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.-B. e sentenze ivi menzionate).
Valutando
le prove secondo l'abituale criterio della verosimiglianza preponderante -
senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori provvedimenti
probatori (cfr., a proposito dell'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 122
V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii) -
questa Corte non può che pervenire alla conclusione che il consulto
specialistico preteso da __________ costituisce un mezzo inadeguato, nella
misura in cui non permetterebbe di migliorare in modo notevole il suo stato di
salute.
In
siffatte circostanze, l'impugnata decisione della __________ e non presta il
fianco ad alcuna censura.
Del
resto, va ancora rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio
ancorato nell'art. 47 cpv. 1 LAINF, all'assicuratore contro gli infortuni va
riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove
assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, op. cit., p.
248). In questo ordine d'idee, trattandosi di misure probatorie, l'intervento
del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente
superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA del 3 luglio 1992 nella
causa K., U 18/92, consid. 5b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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