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35.2001.58 ΓÇó Appeal struck out as moot after new administrative decision
35.2001.58Altro tribunale11 dic 2001Withdrawn
In an accident-insurance appeal, the cantonal insurance court noted that the insurer had issued a new decision on 3 December 2001 fully granting the appellant’s requests and annulling the contested opposition decision. The appellant then withdrew the appeal on 7 December 2001. Applying the rule allowing the administrative authority to reconsider the challenged decision before filing its response, the court held that the case had become moot and struck it from the roll. No court fees or costs were imposed.
Art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata da parte dell’autorità amministrativa prima dell’invio della risposta; irricevibilità pratica del gravame per sopravvenuta mancanza d’oggetto. Se l’autorità amministrativa riforma integralmente la decisione impugnata in senso favorevole al ricorrente e quest’ultimo ritira il ricorso, il procedimento diventa privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli; in tal caso non si pongono tasse né spese. L’istituto del riesame mira a consentire una rapida eliminazione dell’errore senza necessità di proseguire il contenzioso, quando la controversia sia integralmente soddisfatta prima della risposta dell’autorità.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.58
Data decisione, Autorità: 11.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00058
dc/gm
Lugano 11 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 7 settembre 2001 interposto da
___________,
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno 2001 emanata da
___________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 3 dicembre 2001 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 7 dicembre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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