AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.41
Data decisione, Autorità:
20.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00041
rs/sc
Lugano
20 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 10 aprile 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
ottobre 1997 __________ - addetto alla direzione cantieri presso la __________
- è rimasto vittima di un infortunio professionale. Egli è stato colpito da un
blocco di cemento armato e ha riportato una frattura del bacino, una frattura
della tibia e della fibula a destra, una lesione dell'arteria collaterale e
dell'arteria iliaca interna con instabilità emo-dinamica e importante ematoma
retro-peritonale, nonché la rottura di due denti.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione del 22 settembre 2000, l'Istituto assicuratore ha assegnato a
__________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, negandogli
invece una rendita di invalidità in quanto i postumi dell'infortunio non
pregiudicano in maniera apprezzabile la sua capacità di guadagno (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione personalmente interposta dall'assicurato, l'__________ ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Contro
questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è così espresso:
"
inoltro ricorso alla decisione su opposizione
perché ritengo di essere vittima di una grave ingiustizia da parte della
__________ la quale basandosi sul fatto che - grazie alla mia professione -, ho
potuto per ora riprendere il lavoro al 100%. Questa opportunità è data grazie a
un comportamento fisico che non pregiudichi l'attuale situazione. Situazione
che per favorire l'attività lavorativa pregiudica completamente la mia attività
privata di manutenzione della casa, del rustico e terreni, che nei periodi
estivi svolgevo, e che oggi devo far svolgere in gran parte da terze persone
che ovviamente devo pagare.
Nei considerandi la __________, quali conseguenze
dell'infortunio, non considera fra l'altro l'artrosi, il continuo male alle
cervicali con conseguenti capogiri, il dover assumere una pastiglia giornaliera
per la pressione sanguinea alta, nonché la condizione fisica influenzata dalla
meteo.
Anche per quanto riguarda il Ministero Pubblico
nella valutazione del rapporto di costatazione non viene indicato alcuna
responsabilità da parte della ditta esecutrice dei lavori -__________ - devo
credere che ciò che è successo sia fatalità? Credo invece che da parte di
questa ditta vi siano delle precise responsabilità.
Allego copia della mia opposizione 09.10.00 e
copia della decisione su opposizione, fiducioso che sappiate comprendere la mia
situazione, di un dipendente che seppur con occasionali difficoltà continua a
lavorare al 100% con annuale fisioterapia e visite mediche condizionato da:
-
farmaco per la pressione sanguinea alta necessaria solo dopo
l'infortunio;
-
mal di collo con conseguenti capogiri - mal di collo continuo,
capogiri occasionali -;
-
disturbi al labbro superiore, continui;
-
dolori alla spalla destra;
-
placca nel bacino - mal di schiena dopo 15
minuti di lavoro fisico -
-
rottura di due denti;
-
caviglia destra;
-
artrosi - constatabile nelle radiografie del notevole
peggioramento dopo l'infortunio;
-
condizione fisica condizionata dalla
situazione meteo.
Tutto ciò ancora nel mese di giugno u.s. ha
influenzato la mia attività lavorativa in modo parziale; e questo è
quantificato con un indennizzo di fr. 9'720.--.
È determinante che si consideri che per poter
lavorare al 100% devo svolgere in modo molto ridotto la mia attività privata, e
questo è a beneficio anche della __________, la quale però deve comprendere i
disagi con cui sono confrontato.
Confidando in una giusta rivalutazione
dell'indennizzo, resto in attesa di vostre decisioni." (Doc. _)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della vertenza è circoscritto alle questioni a sapere se l'__________ ha a
ragione o meno negato a __________ una rendita di invalidità e al grado della
menomazione dell'integrità presentata dall'assicurato.
2.3. Rendita
d'invalidità
2.3.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI
1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul
mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re
P.).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. In concreto
l'assicurato può ancora svolgere al 100% con pieno rendimento la sua originaria
professione di direttore cantieri della Sezione stabili erariali.
Dal
rapporto della visita medica di chiusura effettuata il 15 settembre 2000 dal
medico di circondario dell'__________, Dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, emerge infatti che:
"
(…)
VALUTAZIONE
-
Deficit
funzionale terminale più marcato in flessione plantare, sindrome algica al
carico marcato caviglia destra, in presenza di uno stato dopo frattura della
tibia e della fibula distale, trattate conservativamente.
-
Sindrome algica
a componente prevalentemente muscolare alto-toracale paravertebrale destra con
estensione fino in sede basso-cervicale in presenza di alterazioni
degenerative pluri-segmentali del rachide cervicale senza indizio per una
lesione strutturale acquisita di origine post-traumatica. Frattura del bacino
di tipo B1, stadio II osteosintetizzata con placca e viti tuttora in situ, così
come stato dopo embolizzazione dell'arteria collaterale dell'iliaca destra il
17.10.1997 senza disturbi residui di rilievo ma unicamente un'impressione
saltuaria di prurito della cicatrice.
Insensibilità
residuale al labbro superiore, denti incisivi tuttora provvisori.
Soggettivamente disturbato in primo luogo dalla limitazione
nei movimenti della caviglia. Infastidito dal disturbo della sensibilità al
labbro superiore. Accusa ancora dei disturbi in sede alto-toracica destra con
estensione verso la base del collo. Praticamente nessun disturbo per contro al
bacino. Intensità e frequenza degli episodi di capogiro diminuiti, ipertensione
arteriosa sotto-controllo con il trattamento medicamentoso.
Oggettivamente deficit funzionale terminale sia in
flessione dorsale che in estensione plantare, quest'ultima più marcata, alla
caviglia destra senza segni infiammatori locali in atto.
Disturbo di carattere muscolare paravertebrale alto-toracico senza
indizi clinici per una componente vertebrale toracica in presenza tuttavia di
una disfunzione segmentale basso-cervicale su alterazioni degenerative.
Nessun particolare disturbo al bacino.
Sul piano terapeutico il paziente non sta attualmente effettuando
e peraltro non necessita neppure di misure particolari, oltre agli esercizi
individuali di rilassamento della muscolatura del tronco.
Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo con la visita
odierna alla definizione della pratica.
Paziente abile al lavoro in misura completa dal 5.7.1999."
(Doc. _)
Inoltre
il ricorrente medesimo, sia nella sua opposizione alla decisione dell'__________
del 22 settembre 2000, che nell'atto ricorsuale, ha dichiarato di lavorare al
100% e che l'infortunio non ha pregiudicato il suo salario (cfr. doc. _; I;
consid. 1.3.).
La
capacità lavorativa dell'assicurato nella sua professione è pertanto totale.
In simili
condizioni occorre concludere che la capacità di guadagno di __________ non è
diminuita, per cui egli non ha diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STFA
del 29 marzo 2001 nella causa E., U 317/00):
"
qu'il y a lieu d'accorder aux conclusions des
experts judiciaires pleine valeur probante au sens de la jurisprudence précitée
et de considérer que la capacité de travail du recourant dans son métier de
directeur d'entreprise est de 100%;
(…)
que par ailleurs, il n'est pas établi que le
recourant aurait subi un préjudice économique dû à une diminution de sa
capacité de rendement;
qu'à cet égard, son revenu est resté la même durant
toute la période de 1991 à 1997, en dépit d'une situation conjoncturelle peu
favorable;
qu'au surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des
éventuelles entraves que le recourant subirait plus particulièrement dans
l'accomplissement des travaux d'exécution (réalisation de plans et de
maquettes, menuiserie, peinture, livraison, montage des stands), dès lors que
les experts judiciaires n'ont fait état d'aucune limitation de ce genre;
qu'à cet égard, il incombe au recourant d'atténuer
autant que possible les conséquences du dommage imputables à l'accident, seul
étant déterminant le caractère objectif de ce qui est exigible (ATF 123 V 96
consid. 4c; Guélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents LAA, p. 98, p. 5);"
L'assicurato
sostiene che egli lavora effettivamente al 100%, ma che è confrontato con
occasionali difficoltà. Inoltre egli assumerebbe un comportamento fisico
controllato che non pregiudica l'attuale situazione, visto che sa come e dove
muoversi (cfr. consid. 1.3.; doc. I; _).
Al
riguardo giova osservare che il principio dell'obbligo di ridurre il danno
valido nel diritto delle assicurazioni sociali, impone all'assicurato di attenuare
le conseguenze del pregiudizio imputabile all'infortunio, facendo tutto quanto
è ragionevolmente esigibile (cfr. STFA del 29 marzo 2001 nella causa E., U
317/00; DTF 123 V 96 consid. 4c; Guélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 98, n. 5).
Inoltre,
il fatto che l’assicurato, dopo l’evento infortunistico, non sia più stato in
grado di procedere a lavori di manutenzione della casa, del rustico e dei
terreni, di procurarsi la legna per il camino, di occuparsi del giardino (cfr.
doc. _; I; consid. 1.3.) e che, perciò, debba pagare delle terze persone, non
può condurre questa Corte ad assegnargli una rendita di invalidità.
Determinante, al riguardo, è quanto previsto dall’art. 28 cpv. 2 2a frase
OAINF.
Questa
disposizione prevede che se l’assicurato, oltre a un’attività salariata,
esercita un’attività non assicurata secondo la legge o non retribuita, ai fini
della determinazione del grado d’invalidità, non è preso in considerazione
il pregiudizio patito in queste attività. Con la sentenza 14 settembre 1998
nella causa R., pubblicata in RAMI 1999 pag. 119, il TFA ha peraltro
espressamente riconosciuto la legalità dell’art. 28 cpv. 2 OAINF (per un caso
analogo cfr. STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.98.117 confermata dalla
STFA del 3 gennaio 2000 nella causa C., U 296/99; cfr. pure
Guélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag. 91; RAMI 2000 pag. 92 segg.).
In
conclusione nella misura in cui all'assicurato non è stata riconosciuta una
rendita invalidità, l'impugnata decisione su opposizione emanata dall'__________
merita dunque di essere tutelata da questo Tribunale.
2.4. Indennità
per menomazione dell'integrità
2.4.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 pag. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., pag. 121).
2.4.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI
1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come
una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un
peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile
effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è
importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono,
naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si
sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991 no. U 132 pag. 308
segg. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza
Semplici direttive di natura amministrativa, esse
non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto
2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA 7.12.1988 nella
causa P.; RAMI 1989, no U 71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono
unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di
tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI
1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nel caso di
specie l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato a __________ un'indennità
per menomazione dell'integrità del 10% (costituita da un'IMI del 7,5% per i
disturbi alla caviglia destra e del 2,5% per il disturbo alla sensibilità del
labbro superiore), facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal medico
di circondario, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in
occasione della visita di chiusura del 15 settembre 2000, nella quale il medico
si è così espresso:
" REPERTO
Deficit funzionale terminale in flessione plantare ed estensione
dorsale articolazione tibio-tarsica destra. Iposensibilità/anestesia
all'altezza del labbro superiore.
VALUTAZIONE
10 %
GIUSTIFICAZIONE
Caviglia destra:7,5%.
Vedi tabella 5 estratto LAINF, edizione INSAI 1990. Tenuto conto
dell'ulteriore ragionevole decorso il quadro clinico viene paragonato con
un'artrosi della tibiotarsica di media entità. La presa in considerazione di
un valore superiore quale per esempio l'artrosi di grave entità o addirittura l'artrodesi
della tibio-tarsica non sono momentaneamente giustificati non potendo prevedere
con ragionevole attendibilità la rapidità di evoluzione, rispettivamente lo
stadio conclusivo del processo artrosico.
Disturbo della sensibilità nella regione del labbro superiore:
2,5%.
Vedi tabella 17 estratto LAINF, edizione INSAI 1991. Quadro
clinico paragonato al massimo con la metà di una lesione del nervo mentale.
OSSERVAZIONE
La valutazione attuale dell'indennità per menomazione
all'integrità non tiene conto di potenziali futuri postumi, attualmente sub-clinici,
attinenti alla lesione del bacino mentre la sindrome muscolare alto-toracale
non viene ritenuta duratura e neanche d'entità importante." (Doc. _)
Nell'ambito
della procedura d'opposizione l'assicurato ha contestato l'IMI assegnatagli,
ritenendola troppo esigua (cfr. doc. _).
Il 6
novembre 2000 l'assicurato è stato convocato dall'__________ per un colloquio.
Dal relativo rapporto si evince che:
"
(…)
Il signor __________ ha due premesse per giustificare
l'opposizione.
- la prima che leggendo il rapporto del nostro medico
circondariale
presso il curante ha avuto l'impressione
di avere parecchie conseguenze infortunistiche;
- la seconda che
il 10% non tiene conto delle problematiche complessive del suo stato attuale
poiché la menomazione appare inferiore al reale grazie al suo impegno ed alla
ricerca di compromessi fisici e mentali sul posto di lavoro.
(…)
Chiede:
-
di giustificare il calcolo del 10%
-
di
considerare la situazione nel suo complesso come menomazione d'integrità
fisica, di considerare i capogiri e la questione della pressione che lui
ritiene assolutamente una conseguenza dei postumi infortunistici. Come già
riferito al nostro MdC non aveva prima di questi disturbi." (Doc. _)
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale del 10 aprile 2001, l'Istituto
assicuratore convenuto ha sollecitato dal proprio medico di circondario una
nuova presa di posizione.
L'8 marzo
2001 il Dr. med __________ si è di conseguenza così espresso:
" Per
quanto attiene agli antecedenti personali vedi esame medico-circondariale del
15.9.2000.
In questo frangente venivano considerati i seguenti postumi
infortunistici:
Deficit funzionale terminale in flessione plantare ed estensione
dorsale articolazione tibio-tarsica destra. Iposensibilità/anestesia
all'altezza del labbro superiore.
La valutazione attuale dell'indennità per menomazione
all'integrità non ha tenuto conto di potenziali futuri postumi, attualmente
sub-clinici, attinenti alla lesione del bacino, mentre la sindrome muscolare
alto-toracica non veniva ritenuta duratura e neppure d'entità importante.
Nell'opposizione del 9.10.2000 il paziente afferma che nel
rapporto di visita vi siano delle constatazioni per nulla proporzionate
all'indennizzo ottenuto e, in occasione dell'incontro avuto il 6.11.2000 con il
signor __________, riportato nel rapporto d'opposizione, il signor __________
ritiene in particolare non essere stati considerati i capogiri e la questione
della pressione arteriosa.
VALUTAZIONE
- Con
riferimento alla tabella 14 dell'estratto LAINF edizione INSAI del 1990 un
disturbo del sistema dell'equilibrio di lieve intensità non dà diritto a
nessuna indennità per menomazione all'integrità.
Per quanto attiene all'origine del disturbo accusato dal paziente,
da notarsi che il signor __________ in occasione dell'evento infortunistico del
17.10.1997 non ha di per sé stesso subito nessuna contusione cranio-cerebrale
ma unicamente del viso, con lesione del labbro e rottura di 2 denti, senza
perdita di conoscenza (vedi rapporto di polizia, rispettivamente rapporto
d'ispezione del 17.3.1998). Anche i rapporti di dimissione dall'Ospedale
__________ del 12.12.1997 e dal Centro di Riabilitazione di __________ del
16.1.1998 non fanno riferimento alcuno a eventuali traumatismi
cranio-cerebrali.
Per quanto attiene a una
potenziale origine cervicale del disturbo vertiginoso, da notarsi in primo
luogo l'entità tutto sommato poco rilevante sul rachide cervicale della
contusione del 17.10.1997 e la presenza di antecedenti che avevano a suo tempo
già condotto all'esclusione del signor __________ dal Servizio Militare.
Nel rapporto del 21.10.1999 si
era già proceduto a un'analisi più approfondita di questo aspetto specifico.
- Pur considerando unicamente come ipotesi di
lavoro un'origine traumatica dell'ipertensione, essa non rappresenterebbe
nessun postumo di entità importante. Questo visto in particolare l'elevata
incidenza dell'ipertensione nella popolazione in generale da una parte, la sua
buona risposta terapeutica dall'altra.
Sulla base di quanto precede le
considerazioni esposte dal signor __________ il 9.10.2000 non contengono quindi
elementi di giudizio atti a invalidare l'entità dei postumi infortunistici
considerati in precedenza." (Doc. _)
Nell'atto
ricorsuale l'assicurato ha nuovamente criticato il fatto che l'__________ non
abbia considerato, quali conseguenze dell'infortunio, l'artrosi, il continuo
male alle cervicali con conseguenti capogiri, l'assunzione di una pastiglia al
giorno a causa della pressione sanguinea elevata e la condizione fisica
influenzata dalla meteo (cfr. consid. 1.3.).
Il TCA
non ha tuttavia motivi per non fare proprio l'apprezzamento del Dr. __________,
soprattutto dopo le ulteriori precisazioni fornite dal medico l'8 marzo 2001
prima dell'emissione della decisione su opposizione.
Questa
Corte ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario,
la quale si riferisce unicamente ai disturbi alla caviglia destra e alla
sensibilità nella regione del labbro superiore, è corretta. Sono infatti
proprio queste problematiche a essere le menomazioni importanti e durevoli
verificatesi a seguito dell'infortunio del 17 ottobre 1997.
Per
quanto concerne i restanti disturbi invocati dal ricorrente, va osservato che
effettivamente, come esposto dal medico dell'Istituto assicuratore, i capogiri,
la cui eziologia, non avendo subito nessuna contusione cranio-cerebrale, non è
del resto chiara, non danno comunque diritto a un'IMI (cfr. Tabella no 14.3
edita dall'INSAI 1990). L'ipertensione poi, indipendentemente dalla sua causa,
non costituisce una menomazione importante, visto che, grazie a specifici
medicamenti, può essere tenuta sotto controllo (cfr. doc. _).
Tutto ben
considerato, quindi, questa Corte ritiene che i rapporti allestiti dal dottor
, medico di fiducia dell' - che rispettano manifestamente
le condizioni poste dal TFA in RAMI 1996 U252, p. 191ss. - possano validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione
sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi
dalla valutazione del dottor __________, se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. (art. 29
Cost. dal 1° gennaio 2000) e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto
formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto
assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore:
in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356,
p. 572).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl., ).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella
causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del
13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa
M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare la decisione impugnata
anche per quanto concerne l'assegnazione di un'IMI del 10%.
A titolo
abbondanziale va segnalato che l'assicurato ha in ogni caso la possibilità di
richiedere la revisione dell'IMI se si dovesse verificare un peggioramento
importante e non prevedibile della menomazione (cfr. consid. 2.4.3.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster