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Numero d'incarto:
35.2001.38
Data decisione, Autorità:
30.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00038
mm
Lugano
30 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 3 luglio 2001
interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - con ricorso per
denegata giustizia del 3 luglio 2001, __________, rappresentato dall'avv.
__________, ha chiesto che alla __________ venga fatto ordine di emanare una
decisione di erogazione di prestazioni dell'assicurazione infortuni
professionali, senza rimettere in discussione l'avvenuto accertamento dell'esistenza
di un nesso causale naturale ed adeguato fra i disturbi lamentati dal signor
__________ e l'infortunio 27 giugno 1991 (cfr. I);
-
con
risposta di causa del 20 luglio 2001, l'assicuratore LAINF convenuto ha
postulato un'integrale reiezione del gravame, facendo valere che, in casu,
non vi sarebbe affatto stata denegata giustizia siccome "… in primo luogo
la stessa "__________", tramite missiva del 27 giugno 2001, ha
preannunciato l'emanazione di una decisione LAINF nei giorni successivi e,
secondariamente, in quanto nessuna richiesta di emanazione di una decisione
formale è mai stata formulata dal ricorrente" (III, p. 3);
-
in data
23 novembre 2001, la __________ ha intimato ad __________ una decisione formale
mediante la quale gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità corrispondente
ad un'incapacità lucrativa completa a far tempo dal 1° novembre 1997 (cfr. IV);
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F.,
U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
l'oggetto di un ricorso presentato in base
all'art. 106 cpv. 2 LAINF é unicamente la verifica del preteso diniego,
rispettivamente, ritardo. Il Tribunale non può, pertanto, decidere in merito
alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura (cfr. SVR 2001 UV38, p.
109s. e STFA 16 giugno 1999 nella causa S., U
309/98);
-
avendo, nel frattempo, la __________ proceduto all'emanazione di una
decisione formale, la causa può venire stralciata dai ruoli siccome divenuta
priva d'oggetto (cfr. STCA del 26 gennaio 2001 nella causa C., 35.2000.72).
-
l'assicurato
ha chiesto che la __________ venga condannata a corrispondergli un'indennità
per ripetibili;
-
per
decidere circa il diritto alle ripetibili, occorre preliminarmente esaminare se
erano dati i presupposti per presentare un ricorso per denegata giustizia ex
art. 106 cpv. 2 LAINF;
-
a norma dell'art. 106 cpv. 1 LAINF, l'interessato può
adire il competente tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni
su opposizione secondo l'articolo 105 capoverso 1, che non sono impugnabili con
ricorso alla commissione federale di cui all'articolo 109. Il termine di
ricorso è di tre mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni
assicurative e di 30 giorni negli altri casi.
Il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv.
2);
- a mente
del TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 4 vCost. (cfr., ora, art. 29 cpv. 1 Cost.) è
pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
- nella
presente fattispecie, __________ ha creduto di vedere nel fatto che la
__________ intendeva rimettere in discussione l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra turbe psichiche ed infortunio assicurato, un
"palese diniego di giustizia", giustificante l'inoltro di un ricorso
ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF (cfr. I, p. 2).
Ora, è
fuori di dubbio che la posizione assunta dall'assicuratore infortuni fosse
insostenibile, dato che l'eziologia traumatica dei disturbi psichici accusati
da __________ era già stata accertata mediante sentenza cresciuta in giudicato.
A quel punto, solo una revisione processuale avrebbe potuto entrare in linea di
conto (ciò che la __________ ha del resto successivamente fatto, senza successo
- cfr. STCA del 28 settembre 2001 nella causa B., inc. 35.2001.44).
Nondimeno,
non si può sostenere che l'assicuratore LAINF aveva in qualche modo lasciato
intendere che non avrebbe proceduto all'emanazione di una decisione formale.
Anzi, con la sua pre-decisione datata 11 giugno 2001, la __________ aveva
concesso all'assicurato un termine di 20 giorni per formulare eventuali
osservazioni, preannunciando esplicitamente la prossima emissione di una
decisione ex art. 99 LAINF (cfr. doc. _: "Ha la possibilità di esprimersi
in merito entro 20 giorni sollevando obiezioni motivate. Prenderemo quindi
posizione rilasciando una decisione" - la sottolineatura è del
redattore).
In
siffatte condizioni, a mente del TCA l'assicuratore infortuni convenuto non si
é reso colpevole di una denegata giustizia nei confronti di __________;
-
non
risultando fondato il ricorso per denegata giustizia presentato
dall'assicurato, egli non ha neppure diritto ad un'indennità per ripetibili;
-
con il
proprio gravame, l'assicurato ha domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. I, p. 3);
-
secondo
la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se
l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue
conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a
e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti);
-
nel caso
di specie - a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno (visto che, oltre alla rendita d'invalidità AI [fr.
2'162.--/mese], egli è ora pure al beneficio di una rendita LAINF intera per un
importo mensile di fr. 1'927.-- [valore dal 1° gennaio 2001]) - l'ultimo
presupposto non è dato; l'inammissibilità del gravame 3 luglio 2001 risultava
in effetti evidente;
-
è
pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
viste le disposizioni della Legge di
procedura del 6 aprile 1961;
decreta
-
la causa è stralciata dai ruoli;
-
la domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta;
-
non
vengono assegnate ripetibili;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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