AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.36
Data decisione, Autorità:
25.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00036
rs/sc
Lugano
25 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 30 aprile 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
giugno 2000, __________, responsabile delle vendite presso la __________, mentre
stava sostituendo una tegola sul tetto della propria abitazione, è scivolato,
ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.
La
__________, assicuratrice infortuni, in un primo tempo ha assunto il caso e ha
versato le prestazioni per le spese di cura.
1.2. Fondandosi
sul parere espresso dal proprio perito, Dr.__________, la __________, con
decisione del 16 novembre 2000, ha comunicato all'assicurato che, mancando la
relazione causale adeguata tra la lesione e un infortunio, essa era costretta a
rifiutare integralmente il caso e che competente per la relativa valutazione
era l'assicuratore malattia. Ha pure precisato che le prestazioni anticipate
per un importo di fr. 7'811.10 sarebbero state dedotte dai pagamenti della
__________ __________ __________, la quale assicura il rischio di indennità
perdita di guadagno per malattia dell'assicurato (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione del 22 novembre 2000, __________ ha preteso che fosse
l'assicurazione infortuni ad essere chiamata in causa, visto che ritiene
presumibile che senza l'infortunio non vi sarebbe stata alcuna inabilità (cfr.
doc. _).
1.4. Con
l'impugnata decisione del 30 aprile 2001, l'Istituto assicuratore ha respinto
l'opposizione presentata dall'assicurato (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, è insorto
innanzi a questa Corte, chiedendo:
"
(…)
-
Il ricorso è
accolto.
-
È annullata
la decisione 30 aprile 2001 della __________.
-
È riconosciuta la responsabilità dell'__________
per l'incidente del signor __________ a far tempo dal 3 giugno 2000.
Non è pertanto dovuto nessun rimborso alla __________ per le
indennità giornaliere di fr. 1'673.40 da parte del signor __________.
- Protestate
spese e ripetibili." (Doc. _. pag. 2)
A motivazione
del proprio gravame l'assicurato ha osservato:
"
Secondo la __________ l'incapacità lavorativa
del signor __________ non sarebbe dovuta all'infortunio 3 giugno 2000 ma ad un
fenomeno degenerativo, e ciò secondo quanto sarebbe emerso dai referti clinici
senza una precisa indicazione.
Questa situazione non corrisponde al vero.
Infatti come potrà essere dimostrato con un rapporto peritale ed una perizia
neutra, gli attuali disturbi del signor __________ sono legati solo e soltanto
all'incidente in discussione.
Si rileva anche che competente non è il Tribunale
cantonale di __________, ma bensì quello di domicilio del signor __________ e
pertanto quello del Canton Ticino.
Prove:
· documenti
· richiamo documenti
· perizia neutra." (doc. _, pag. 1-2)
1.6. La
__________, rappresentata dall'avv. __________, in risposta, ha postulato
un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.7. Il 28 agosto
2001 l'avv. __________ ha comunicato:
"
vi trasmetto in allegato la mia istanza di
intersecazione per le frasi contenute nell'allegato responsivo del collega di
controparte, che costituiscono degli apprezzamenti professionali sul
sottoscritto legale, e che nulla hanno a che vedere con l'interesse della lite
dal profilo medico, e che è solo quello di sapere se il signor __________ era
affetto da un'alterazione cervicale." (Doc. _)
1.8. Sempre il
patrocinatore dell'assicurato, il 7 settembre 2001 ha trasmesso al TCA alcuni
certificati medici (doc. _) e ha precisato:
"
mi permetto di trasmettere in allegato il
certificato medico rilasciatomi dal dottor __________, dal quale risulta che si
tratta di una situazione complessa, e che vi potrebbe pertanto essere un nesso
causale con l'infortunio del 3 giugno 2000, come è stato sostenuto.
Secondo il dottor __________ vi sarebbero anche
delle implicazioni dal profilo psichico.
Allego anche copia del certificato medico del
dott. __________, dal quale risulta che con l'infortunio 3 giugno 2000, vi sono
stati dei disturbi di cefalea.
Ritengo di conseguenza che la situazione debba
ulteriormente essere chiarita per il tramite di una perizia medica, così come
richiesto con il gravame.
Quanto agli apprezzamenti del legale di
controparte sul sottoscritto ed il suo operato professionale, sottolineo che
queste frasi, nulla hanno a che vedere con la necessità di sostenere la presa
di posizione dell'assicurazione in causa, ovviamente differente da quella del
signor __________. Non intendo pertanto perdere tempo prezioso per rispondere
in questa Sede, ne abbassarmi a questo livello per sostenere le ragioni del mio
cliente." (Doc. _)
1.9. Il 10
ottobre 2001 l'avv. __________, inoltrando le osservazioni del Dr. __________
del 3 ottobre 2001 (doc. _), ha puntualizzato:
"
(…)
- Con lo
scritto del 7 settembre 2001 (doc. _) il ricorrente produce atti medici (doc.
_) i quali nulla sembrano addurre alla tesi da lui sostenuta; infatti è parso
alla convenuta di intravedere nelle nuove considerazioni dei medici al massimo
alcune valutazioni di natura possibilistica, che comunque non consentono al
ricorrente di superare lo scoglio della probabilità preponderante
nell'accertamento del nesso di causalità naturale fra evento e danno fisico.
Pertanto già dopo la lettura dei
nuovi atti appare confermata l'iniziale improponibilità del discorso di un
nesso di causalità adeguato.
- Nel chiaro
intento di fugare ogni dubbio, la convenuta ha ciononostante sottoposto al
proprio perito, dott. __________ i nuovi accertamenti medici prodotti in causa
(a proposito dei quali, e segnatamente del più importante, vale a dire di
quello del neurologo dott. __________, si rileva, a non averne dubbio, la
conferma di quanto aveva addotto il sottoscritto legale nel proprio allegato di
risposta, che, cioè, entro il termine "naturale" di ricorso della
documentazione medica a sostegno del gravame medesimo sarebbe potuta essere
tranquillamente raccolta!).
Il dott. __________ ha così
rilasciato il proprio nuovo rapporto, datato 3 ottobre 2001, che si produce in
allegato (lasciando alla Cancelleria di codesto Tribunale di assegnargli la
numerazione progressiva in cifre romane), al quale viene fatto integrale
riferimento, riprendendo nel presente allegato, oltre alla circostanza, che la
nuova documentazione medica si basa su accertamenti precedenti già noti alle
parti, unicamente quel che segue:
" L'analisi
del rapporto di causalità naturale mette bene in rilievo le incertezze riguardo
all'origine dei disturbi. Viene anche messo l'accento sulla cronicizzazione
con un cambiamento del carattere (insofferenza ed irritabilità) e dell'umore
(stato depressivo) per cui una perizia psichiatrica risulta necessaria. Essa,
tuttavia, non sembra poter venir effettuata siccome l'assicurato manifesta
chiaramente il suo rifiuto di un approfondimento del genere.
Tutto
sommato il rapporto del Collega non fa altro che mettere in evidenza gli
aspetti bio‑psico‑sociali di un disturbo che sospetta essere in
rapporto con l'infortunio del 03.06.00 senza tuttavia poter presentare
argomenti convincenti a sostegno del suo sospetto. E' così che
interpreto la sua presa di posizione: ".... considerando quindi gli
eventi sotto questa angolazione bio‑psico‑ sociale, non sono così
sicuro che l'infortunio del 03.06.00 non abbia alcun nesso causale
seppure non facilmente documentabile … ." (rapporto 3.10.2001 del
dott. __________, pag. 2 e 3; le sottolineature sono nostre)
-
Il menzionato
perito accenna pure al fatto, che il neurologo avrebbe previsto una risonanza
magnetica cervicale, di cui peraltro non risulta alcuna traccia nell'incarto,
che ci occupa: il dott. __________ ha comunque precisato di essere pronto a
valutare anche eventuali considerazioni derivanti da tale risonanza magnetica,
che però non risulta fino ad oggi nè esser stata effettuata nè, tanto meno,
essere stata versata agli atti!
-
Stando così
le cose, è palese, che ove fosse eventualmente anche possibile di parlare di
nesso di causalità naturale fra la caduta (sarebbe forse meglio dire: il salto)
dal tetto e le conseguenze fisiche, di cui è portatore il ricorrente,
l'incidenza della causa sull'effetto potrebbe al massimo apparire siccome
possibile; di conseguenza essa non raggiungerebbe palesemente quel grado della
probabilità preponderante, esatto dalla giurisprudenza costante del Tribunale
federale delle assicurazioni.
Ne consegue, che neanche sulla
scorta della nuova documentazione acquisita, il ricorso potrà essere accolto.
- Il
sottoscritto legale prende infine a titolo personale atto, che il patrocinatore
del ricorrente proclama espressamente di non voler "perdere tempo prezioso
per rispondere in questa Sede" a considerazioni, che erano state fatte
nella risposta di causa, in particolare non intendendo (bontà sua!)
"abbassarmi a questo livello per sostenere le ragioni del mio
cliente" ...
Per parte nostra si precisa solo,
di non aver nulla da aggiungere, ma anche, e soprattutto, nulla da togliere
all'allegato responsivo del 16 agosto 2001!" (Doc. _)
1.10. Il TCA, il 12
ottobre 2001, ha invitato il Dr. __________ a voler trasmettere copia del
referto relativo all'esame di risonanza magnetica effettuata il 30 luglio 2001
e a voler indicare se esso contiene degli elementi suscettibili di mutare la
valutazione dell'eziologia dei disturbi accusati dall'assicurato (cfr. doc. _).
Il
referto radiologico del Dr. __________ del 30 luglio 2001 è pervenuto a questa
Corte il 16 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
1.11. Il
patrocinatore dell'assicurato, con scritto del 25 ottobre 2001, ha indicato:
" in
merito al rapporto radiologico, il signor __________ tiene ad osservare che
l'incidente è stato la causa che ha scatenato i suoi dolori, ciò che è
documentato dai documenti medici presentati.
Il fatto che non ci siano dei residui di contusione, non è rilevante
ai fini della determinazione della responsabilità dell'assicurazione quale
infortunio e non quale malattia." (Doc. _)
1.12. Il 26 ottobre
2001 il rappresentante dell'Istituto assicuratore ha trasmesso un'ulteriore
valutazione del Dr. __________ del 23 ottobre 2001 (doc. _) e ha rilevato:
"
(…)
-
Ancorché la
semplice lettura degli atti prodotti dal dott. ________, e segnatamente del
referto radiologico del 30.7.2001 (doc. ), già lasciassero intendere, che la
radiologia diagnostica più avanzata (in casu: la risonanza magnetica) ne aveva
confermato le valutazioni, la "_______" ha inteso sottoporre al
proprio perito, dott. __________, anche quel documento perché le rilasciasse un
parere aggiuntivo.
-
Il predetto
medico ha rassegnato in tempi brevissimi la propria valutazione, che si produce
(lasciando facoltà alla Cancelleria di codesto TCA di assegnarle la numerazione
progressiva, che le compete), da cui si rileva in particolare:
" Il
referto RM del Dr. __________ del 30.07.01 dimostra quindi chiaramente, che
le alterazioni degenerative evidenziate dalle radiografie convenzionali
fatte dal Dr. __________ il 05.06.00 sono più importanti di ciò che
lasciavano intendere." (cfr. rapporto dott. __________, pag. 3);
orbene, se già sulla scorta delle citate
radiografie convenzionali il citato perito era giunto a quelle conclusioni, che
tanto erano dispiaciute al ricorrente, a maggior ragione quelle conclusioni
vanno confermate dopo l'esame di risonanza magnetica, che ha dato risultanze
assolutamente inequivocabili.
- La
"__________" si rimette perciò integralmente ai contenuti di detto
rapporto, dal quale sembra scaturire la rafforzata conferma delle proprie
tesi." (Doc. _)
1.13. L'avv.
__________, il 18 dicembre 2001, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
osservazioni da formulare (cfr. doc. _).
1.14. Il 20
dicembre 2001 l'avv. __________ dal canto suo ha ancora sottolineato:
"
(…)
- La convenuta
si rimette al giudizio di codesto TCA, limitandosi a ribadire, che l'
"evento", che ci occupa, non può intanto essere parificato ad un
"infortunio" ai sensi di legge, venendo intanto a mancare uno degli
elementi caratterizzanti gli infortuni ex‑art. 9 cpv. 1 OAINF; in
particolare è venuto a mancare ogni tipo di lesione!
In
ciò concordano sia il medico curante, sia il perito incaricato dalla
__________, ragione per cui neppure sono date le premesse per mettere in
relazione l'inesistente lesione con l'evento, che, lo ricordiamo di transenna,
è consistito in un solo salto con atterraggio sui due piedi a pochi metri di
altezza.
- Non essendovi
tale rapporto, non si può palesemente ricostruire nè il nesso causale naturale
fra l'evento e la "non lesione", per il che è logico di concludere,
che a maggior ragione non può essere ricostruito un nesso di causalità
adeguato, indispensabile per determinare l'obbligo assicurativo della
convenuta.
La
logica conclusione è che non si può parlare di infortunio ai sensi di legge e
non è quindi data alcuna copertura del caso.
- Si osserva
pure, che è la controparte medesima ad asseverare, che "l'incidente è
stato la causa che ha scatenato i suoi dolori": ancorché ciò non sia
provato, è comunque palese, che nel quadro clinico ricostruibile dagli atti
medici, la circostanza, del resto non provata, che sarebbe proprio stato
quell'evento ad aver "scatenato i suoi dolori", potrebbe semmai
consentire di ricavare il convincimento, che tali dolori, comunque già latenti
per lo status degenerativo del ricorrente, siano potuti risultare di qualche
po' più percettibili.
Ciò
non è comunque tale da modificare in alcun modo le risultanze dell'incarto, che
si trova nelle mani di codesto TCA." (Doc. _)
1.15. Il doc. _ è stato sottoposto
all'avv. __________ (cfr. doc. _). Egli non ha tuttavia presentato eventuali
osservazioni in merito.
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto a sapere se esiste una relazione di causalità
naturale fra l'evento del 3 giugno 2000 e le emicranie accusate da __________.
2.2. Giusta
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
L’art. 10
LAINF prevede che l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell’art.
18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita
d’invalidità.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00;
STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure
sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51 - 53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.5. In data 3
giugno 2000 ___________ è rimasto vittima di una caduta dal tetto della propria
abitazione verso fine mattinata - inizio pomeriggio.
Subito
dopo l'evento non ha accusato dolori particolari. Nel pomeriggio, tuttavia,
sono iniziate delle emicranie piuttosto forti.
Il medico
curante del ricorrente, Dr. __________, nel "Rapporto finale LAINF"
del 18 settembre 2000 ha indicato quale diagnosi definitiva una contusione
cervicale da contraccolpo. Inoltre ha precisato che il paziente risultava
reticente alla guarigione e che era da convocare presso il medico di fiducia
(cfr. doc. _).
Di
conseguenza la __________ ha incaricato il perito Dr. __________ di esaminare
il caso.
Dal
rapporto dell'11 ottobre 2000 redatto dal Dr. __________ risulta che:
"
(…)
Evento del 03.06.00
Verso fine mattinata‑inizio pomeriggio stava cambiando una
tegola sul bordo del tetto della propria abitazione quando per non si sa quale
motivo è scivolato. Per evitare di cadere male a terra salta giù dal tetto
atterrando normalmente in piedi ca. 2,5 m più in basso. Sul momento non prova
nulla di particolare e continua a svolgere normalmente le sue attività. Nel
pomeriggio, tuttavia, iniziano delle emicranie alla parte destra della testa
irradianti dalla regione occipitale all'occhio. Verso sera c'è anche un
gonfiore alla parte antero‑mediale del collo del piede destro ma senza
dolori.
All'occasione del primo controllo presso il medico curante 2
giorni dopo l'accaduto vengono per la prima volta fatte delle radiografie della
colonna cervicale. Non ha mai fatto altre radiografie in passato e, tutto
sommato, potrei anche avere interpretato male la calligrafia particolarmente
difficile da leggere del Dr. __________ nel suo certificato iniziale del
23.06.00.
In seguito le emicranie destre diventano sempre più forti e
continue con anche a momenti manifestazioni dello stesso genere alla parte
sinistra della testa. Nei momenti di forti dolori ci sono anche delle nausee ed
un'intolleranza ai rumori ed alla luce al punto da dover rimanere a letto al
buio. L'uso del PC per elaborare le fatture tende ad aggravare i disturbi tanto
da non poter resistere più di 1 ora.
In generale prende molto mal volentieri i medicinali e tutt'alpiù
usa ogni tanto dell'Aspegic. All'inizio il Dr. __________ avrebbe prescritto un
altro antiinfiammatorio all'origine di diarrea. La cura medicamentosa consiste
quindi solo in Aspegic fino a 4 volte al giorno a seconda dei dolori.
Quanto alla fisioterapia, le 20 sedute finora attuate sono
consistite in impacchi caldi, massaggi e mobilizzazione manuale della regione
cervicale.
Ha smesso di fumare più di 10 anni fa, beve vino solo
occasionalmente, non usa mai droghe e non è affatto abituato a consumare
farmaci.
(…)
RADIOGRAFIE
Le radiografie convenzionali della colonna cervicale fatte dal Dr.
__________ il 05.06.00 evidenziano una lordosi fisiologica, una marcata
cervicartrosi generalizzata in particolare atlanto‑epistrofeale e da C4
in giù (discartrosi con osteofitosi posteriore, uncartrosi ed artrosi delle
faccette articolari).
VALUTAZIONE
Non ci sono antecedenti particolari a parte un infortunio alla
spalla sinistra nel 1992 (apparentemente una f.l.c. profonda alla parte
anteriore) guarita bene dopo un intervento chirurgico durato ca. 3 ore. Ci sono
tuttavia dei fattori preesistenti asintomatici consistenti in cervicartrosi
significativa in particolare atlanto‑epistrofeale e del segmento C4‑C7.
Il 03.06.00 non c'è stata una contusione cervicale siccome, per
evitare di cadere male dall'altezza di ca. 2,5 metri, l'assicurato ha preferito
saltuare dal tetto riuscendo ad atterrare bene sui due piedi senza cadere. Non
è tuttavia chiaro se può eventualmente avere subito un contraccolpo cervicale
che possa corrispondere ad un meccanismo distorsivo. Comunque sia non ci sono
mai state cervicalgie ed i soli disturbi consistenti prima in emicrania a
destra poi anche a sinistra sono iniziati alcune ore dopo l'accaduto
continuando a svolgere normalmente i lavori del tempo libero.
In seguito il decorso è caratterizzato unicamente dalle emicranie
anche accompagnate nei momenti di esacerbazione da nausea ed intolleranza sia
alla luce che ai rumori al punto da dover rimanere a letto chiuso nel buio.
Sembra che i controlli medici siano stati solo saltuari e gli
accertamenti radiologici nonché la fisioterapia indirizzati alla regione
cervicale nonostante l'assicurato neghi di avere mai provato disturbi in questa
sede bensì solo delle cefalee a mo' di casco, cioè dall'occipite agli occhi e
soprattutto a destra. Inoltre, tenuto conto dell'importanza della cervicartrosi
diagnosticata 2 giorni dopo l'accaduto, pare anche strano che non abbia mai
avuto disturbi cervicali in passato e neppure dopo il salto da 2,5 metri sui
piedi.
Pare quindi molto difficile stabilire un rapporto di causalità
qualsiasi tra l'evento del 03.06.00 e le cefalee che potrebbero anche essere
insorte spontaneamente per caso alcune ore dopo. È anche vero che l'assicurato
oltre alle alterazioni degenerative cervicali non presenta delle alterazioni
della statica vertebrale che potrebbero giustificare una sintomatologia
dolorosa nella regione delle inserzioni occipitali della muscolatura nucale.
Quanto al lungo periodo di incapacità lavorativa solo per delle emicranie, pare
difficilmente giustificabile. Apparentemente non sembra imputabile neanche solo
in parte a fattori psichici siccome l'assicurato riferisce di essere motivato
dal suo lavoro ed anche fortunato siccome i due soci della compagnia non
l'hanno ancora sostituito e si sono arrangiati da soli durante la stagione
estiva abitualmente di intensa attività. Il salario è anche sempre stato
corrisposto regolarmente.
Dal punto di vista medico le alterazioni degenerative cervicali
preesistenti seppure asintomatiche sono sufficientemente gravi per giustificare
delle manifestazioni muscolotensive all'origine di occipitalgie a loro volta
responsabili delle emicranie bilaterali soprattutto a destra. Vengono a
mancare le premesse necessarie per poter stabilire con probabilità
preponderante l'esistenza di un rapporto tra le emicranie e l'infortunio del
03.06.00. È infatti del tutto possibile che i disturbi siano per caso
iniziati poco dopo l'accaduto, cioè in modo spontaneo in rapporto con le
alterazioni degenerative cervicali preesistenti.
Fino a prova contraria si può quindi ammettere che il caso sia di
competenza esclusiva della cassa malati.
L'assicurato, tuttavia, si dichiara disposto a fare qualsiasi cosa
pure di guarire ed accetta la mia proposta di infiltrazioni locali. Prendo
quindi contatto con il Dr. __________ e, con il suo consenso, procedo ad
un'infiltrazione di Depot‑Medrol in corrispondenza dell'inserzione
occipitale della muscolatura nucale prima a destra poi a sinistra. Infatti,
dopo rapida scomparsa dell'abituale emicrania destra sotto effetto
dell'anestetico locale le emicranie latenti dalla parte sinistra tornano al
primo piano. Si procede quindi ad un'infiltrazione anche da questo lato con un
esito pur rapidamente positivo. In modo di poter valutare meglio il risultato
l'assicurato si presenterà ad un ulteriore controllo il 13.10.00.
Dopo avere controllato la sua cartella clinica il Dr. __________
mi ha pure confermato che il paziente non ha mai lamentato cervicalgie bensì
solo cefalee e che non sono mai state fatte delle radiografie cervicali prima
dell'evento del 03.06.00. (Doc. _, pag. 3 e 5)
Emerge
poi dalle risultanze agli atti che il Dr. __________, il 9 ottobre 2000, ha
interpellato telefonicamente il Dr. __________ e che quest'ultimo avrebbe
condiviso pienamente il parere del medico di fiducia dell'Istituto assicuratore
circa il fatto che non sia possibile, dal punto di vista medico, stabilire con
probabilità preponderante un rapporto di causalità tra le cefalee e l'evento
del 3 giugno 2000 (cfr. doc. _).
Va
rilevato che questa circostanza, benché il patrocinatore dell'assicurato abbia
avuto la possibilità di visionare l'intero incarto (cfr. doc. _), non è mai
stata contestata.
2.6. Secondo la
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 3 dicembre 2001 nella causa
R., I 490/00; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22
febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA
del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid.
3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1;
DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001
pag. 101; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio
2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata,
STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re
F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice
può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.
consid. 2.6.).
Ora, nel
caso di specie dagli atti risultano dei rapporti medici allestiti
posteriormente all'emanazione della decisione impugnata. Essi tuttavia si
riferiscono alla situazione precedente all'emissione del provvedimento
contestato e sono stati allegati con l'intento di acclarare l'eziologia dei
disturbi sofferti dal ricorrente. Pertanto essi sono rilevanti ai fini del
presente giudizio.
L'assicurato
ha prodotto il referto medico del Dr. __________ del 18 luglio 2001, il quale
lo ha visitato il 13 luglio 2001. Dal medesimo si evince che:
"
(…)
si tratta quindi a mio modo di vedere di una situazione
apparentemente semplice ma in realtà alquanto complessa poiché mette in gioco
dei disturbi soggettivi importanti e cronificati (compatibili in fondo,
malgrado la lateralità destra, con la diagnosi di cefalee di tipo tensivo
divenute quotidiane) con le classiche ripercussioni psichiche (probabile stato
depressivo), i quali contrastano con l'assenza di reperti neurologici e
radiologici correlabili a questa sintomatologia.
Il quadro, in modo altrettanto "classico", si sviluppa
con una corrispondenza cronologica indiscutibile rispetto all'infortunio del
03.06.00 seppur questo evento non può spiegare direttamente l'apparizione dei
sintomi (come spiega la perizia del Dr. __________).
E' ipotizzabile che il trauma assiale (cervicale) subito nella
caduta abbia favorito lo sviluppo delle cefalee partendo dal presupposto di una
cervicartrosi rilevante e, sicuramente, preesistente. Il meccanismo di questa
"facilitazione» è ignoto (in assenza d'evidenti anomalie radiologiche
traumatiche).
La cronificazione dei disturbi potrebbe (sempre in modo ipotetico)
essere stata facilitata da un contesto psichico sfavorevole da un lato (seppure
il paziente tende a respingere questa idea e rifiuta un approfondimento
psichiatrico dei sintomi attuali) e dall'altro, dal conflitto giuridico
assicurativo in corso.
Considerando quindi gli eventi sotto questa angolazione "bio‑psico‑sociale",
non sono così sicuro che l'infortunio del 03.06 non abbia alcun nesso causale
(seppur non facilmente documentabile; ricordando che prima dell'incidente il
paziente si riteneva asintomatico).
PROCEDERE:
mi sono permesso di prevedere una MRI del rachide cervicale, esame
non indispensabile dal punto di vista dei sintomi ma sicuramente utile
nell'ambito del dibattito assicurativo.
L'interruzione della spirale assicurativa sarebbe auspicabile.
Tramite il riconoscimento (anche se parziale) di una
responsabilità (o causalità) dell'infortunio rispetto alle condizioni attuali,
la situazione potrebbe semplificarsi al punto di permettere un miglioramento
dei sintomi (e quindi della capacità lavorativa).
Mi sono permesso d'introdurre una terapia antidepressivo‑antalgica
(Saroten a dosi progressive fino alla posologia di almeno 50 mg la sera). Ho
avvertito il paziente dei possibili effetti collaterali
incitandolo a mantenere questa terapia (che si potrebbe anche
potenziare in caso di buona tolleranza) per almeno 2‑3 mesi.
In alternativa all'Aspegic, in caso di recidiva di cefalee, il
paziente potrebbe utilizzare un altro AINS (Nisulid, Voltaren, Indocid) se
possibile senza abusi.
Infine sarebbe consigliabile, come già accennato, una valutazione
psichiatrica che potrebbe sicuramente aiutare il paziente ma rispetto alla
quale il signor _________ rimane attualmente restio." (Doc. _)
Il Dr.
__________, dal canto suo, alla luce del rapporto neurologico del Dr.
__________, ha affermato:
"
(…)
VALUTAZIONE DEGLI ATTI NUOVI
Rapporto neurologico del Dr. __________ del 18.07.01
Si tratta di una valutazione recente basata sugli stessi elementi
di cui disponevo all'occasione della mia presa di posizione dell'11.10.00. Non
viene quindi fatto stato di elementi nuovi significativi.
L'analisi del rapporto di causalità naturale mette bene in rilievo
le incertezze riguardo all'origine dei disturbi. Viene anche messo l'accento
sulla cronicizzazione con un cambiamento del carattere (insofferenza ed
irritabilità) e dell'umore (stato depressivo) per cui una perizia psichiatrica
risulta necessaria. Essa, tuttavia, non sembra poter venir effettuata siccome
l'assicurato manifesta chiaramente il suo rifiuto di un approfondimento del
genere.
Tutto sommato il rapporto del Collega non fa altro che mettere in
evidenza gli aspetti bio‑psico‑sociall di un disturbo che sospetta
essere in rapporto con l'infortunio del 03.06.00 senza tuttavia poter
presentare argomenti convincenti a sostegno del suo sospetto. E' così che
interpreto la sua presa di posizione: "... considerando quindi gli eventi
sotto questa angolazione bio‑psico‑sociale, non sono così sicuro
che l'infortunio del 03.05.00 non abbia alcun nesso causale seppure non
facilmente documentabile…"
.
Il Dr. __________ annuncia comunque di avere previsto una RM
cervicale perché la ritiene utile nell'ambito del dibattito assicurativo. Ma
non ne trovo menzione nel dossier. Sarebbe quindi auspicabile poter disporre
del relativo referto in modo di sapere già ora se l'esame ha prodotto qualche
elemento determinante che la controparte potrebbe eventualmente tenere in
riserva. (…)" (Doc. _)
Il 30
luglio 2001 l'assicurato è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Dal
referto del Dr. __________ emerge che:
" Buon
allineamento dei corpi vertebrali senza deformazioni a cuneo. Presenza di una
lordosi fisiologica. Ad eccezione di discrete alterazioni reattive a livello C5‑C6
e C6‑C7 si nota un segnale del midollo osseo nei limiti della norma. Le
dimensioni del canale spinale sono ancora nei limiti della norma. Normale
morfologia e segnale del midollo spinale cervicale e toracico alto fino a
livello del corpo vertebrale D3. Presenza di una normale morfologia e segnale
del disco C2‑C3 e C3‑C4. A livello del disco C4‑C5 si nota
una lieve riduzione dello spessore del disco compatibile con una iniziale
discopatia. Lievi segni di uncartrosi a sin. con discreto restringimento del
forame intervertebrale a sin. senza chiari segni per un conflitto radicolare
(scan 5, slice 35). A livello del disco C5‑C6 si nota una riduzione
dello spessore del disco compatibile con una discopatia. Il reperto è associato
ad una lieve protrusione diffusa del disco senza compressioni radicolari.
Moderati segni di uncartrosi a des. con moderato restringimento del forame
intervertebrale, senza chiari segni per una compressione radicolare (scan 5,
slice 28). A livello del disco C6‑C7 si nota un'importante riduzione
dello spessore del disco compatibile con una discopatia. Presenza di una
protrusione del disco con accentuazione paramediana/recessale e foraminale a
sin. (scan 5, slice 21 e 22). Si nota un moderato restringimento del forame intervertebrale
a sin. con possibile conflitto con la radice C7 a sin. Reperti di normalità a
livello C7‑D1 e D1‑D2. Non si evidenziano chiare lesioni a livello
dei tessuti molli o delle strutture legamentari.
Conclusioni: presenza di una discopatia con una
protrusione paramediana/recessale foraminale a sin. a livello del disco C6‑C7
con moderati segni di uncartrosi, con possibile conflitto con la radice C7 a
sin. a livello del forame. Inoltre si nota una discopatia C5‑C6 con una
lieve protrusione diffusa del disco, associata ad un'uncartrosi a des., dove si
nota un moderato restringimento dei forami senza chiari segni per un conflitto
radicolare. Moderato restringimento del forame intervertebrale a livello C4‑C5
a sin. per un'uncartrosi senza segni . per un conflitto radicolare.
Non si evidenziano lesioni post‑traumatiche a livello
osseo o dei tessuti molli rispettivamente delle strutture legamentari."
(Doc. _)
La
__________ ha interpellato nuovamente il Dr. __________, il quale, il 23
ottobre 2001, ha rilevato:
"
(…)
RM CERVICALE DEL 30.07.01
L'esame eseguito presso l'Ospedale __________ e refertato dal Dr.
__________ è stato presentato al TCA solo il 16.10.01. Senza entrare nei
dettagli si può affermare che oltre a confermare le alterazioni degenerative,
significative che avevo notato sulle radiografie convenzionali fatte dal Dr.
__________ il 05.06.00 il referto del Collega radiologo conferma Ia loro
gravità ai livelli C4‑C5, C5‑C6 e C6‑C7 discopatia con
riduzione dello spazio intersomatico soprattutto in C6‑C7, a livello C4-C5
lieve uncartrosi con discreto restringimento del forame intervertebrale a
sinistra senza segni di conflitto radicolare, e livello C5‑C6 modesti
segni di uncartrosi a destra con moderato restringimento del forame
intervertebrale e lieve protrusione diffusa del disco senza segni di
compressione radicolare e, a livello C6‑C7, moderato restringimento del
forame intervertebrale a sinistra e protrusione del disco nella stessa regione
con possibile conflitto con la radice C7 sinistra.
Il referto RM del Dr. __________ del 30.07.01 dimostra
quindi chiaramente che le alterazioni degenerative evidenziate dalle
radiografie convenzionali fatte dal Dr. __________ il 05.06.00 sono più
importanti di ciò che lasciavano intendere.
Va comunque sottolinealo ancora una volta che nel caso particolare
il disturbo persistente non consiste in cervicalgie bensì in cefalee a mo' di
casco che secondo l'esame clinico dee 09.10.00 e fino a prova contraria sono di
origine muscolo‑tensiva.
Infatti, oltre ad una riduzione globale del ca. 20% della mobilità
cervicale di tipo meccanico avevo potuto evidenziare una dolenzia pressoria
significativa in corrispondenza delle inserzioni occipitali della muscoIatura
nucale soprattutto a destra nonché una discreta ipertonia dolorosa dei trapezi
e delle tendomiosi dolorose nella regione interscapolare.
Non è quindi possibile dimostrare con probabilità
preponderante l'esistenza di un rapporto di causalità naturale tra l'evento del
03.06.00 e le cefalee muscolo-tensive a mo' di casco mentre seppure non meglio
dimostrabile pare molto probabile che esse siano insorte spontaneamente per
caso poche ore dopo il salto giù dal tetto con atterraggio del tutto normale
sui piedi in rapporto con delle manifestazioni muscolo-tensive di vecchia data
dipendenti da fattori psicotensivi e da alterazioni degenerative cervicali
significative di gran lungo preesistenti e che potrebbero anche essere state
all'origine delle cefalee curate con successo dal Dr. __________ nel 1990."
(Doc. _)
2.7. Esaminata la
documentazione medica agli atti, lo scrivente TCA constata come i disturbi alla
salute di cui soffre __________ siano stati approfonditamente investigati.
Tuttavia,
nessuno fra gli specialisti consultati - e neppure il Dr. __________, sul cui parere
il ricorrente parrebbe voler fondare le proprie pretese (cfr. consid. 1.8.) -
è riuscito ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, un reperto di
natura post-traumatica suscettibile di giustificare la persistente
sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato, motivo per cui il giudice
delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l’esistenza
di una relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato (cfr., in
questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer
Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen
Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand,
in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer
ohne weiteres”).
Quanto
sostenuto dal Dr. ________, ovvero che:
"
Considerando quindi gli eventi sotto questa
angolazione "bio-psico-sociale", non sono così sicuro che
l'infortunio del 03.06 non abbia alcun nesso causale (seppur non facilmente
documentabile, ricordando che prima dell'incidente il paziente si riteneva
asintomatico)." (Doc. _)
non può
infatti essere d’alcun soccorso all’assicurato, nella misura in cui il medico
ritiene unicamente che non si possa escludere con certezza una relazione
causale fra l'evento del 3 giugno 2000 e le cefalee lamentate dal ricorrente,
dando quindi atto soltanto della possibilità di un legame tra la caduta subita
dal medesimo e i disturbi emersi successivamente.
Se ne
deduce pertanto che - in totale assenza di postumi infortunistici oggettivabili
- questo TCA non può certo ritenere provato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale con l'evento
traumatico del 3 giugno 2000.
2.8. Con l'atto
ricorsuale (cfr. consid. 1.5.) e le proprie osservazioni del 7 settembre 2001
(cfr. consid. 1.8.), l'insorgente ha postulato che venga esperita una perizia
medica giudiziaria.
Da parte
sua, questa Corte ritiene di potersi esimere dall'ordinare il summenzionato
provvedimento probatorio, ritenendolo superfluo ai fini del presente giudizio.
In
effetti sono ampiamente sufficienti le risultanze mediche agli atti per
stabilire, come appena esposto, che non è provato il rapporto causale tra le
cefalee di cui soffre l'assicurato e la caduta dal tetto del 3 giugno 2000.
A questo
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Con scritto
del 28 agosto 2001 l'avv. __________ ha chiesto l'intersecazione dei seguenti
passaggi contenuti nella risposta di causa del 16 agosto 2001:
"
(…)
" Nel
proprio succinto (per usare un eufemismo) "ricorso" la controparte,
oltre a trovare il tempo, di asserire, che non vi sarebbero argomenti medici a
sostegno della decisione adottata dalla convenuta, trova pure lo spazio per una
disquisizione, assolutamente inutile.
…
Sarebbe inoltre stato sufficiente
leggere, anche solo in modo superficiale, la predetta decisione per rendersi
conto, che è la decisione stessa ad imporre di coniugare i verbi della prima
(delle tre sole) frasi e del ricorso all'indicativo presente, piuttosto che al
condizionale.
…
Che al ricorrente (o forse, e per
meglio dire, al patrocinatore del ricorrente; si veda in proposito il contenuto
della pregressa opposizione, redatta personalmente dal signor ________ il 22
novembre 2000 ‑ doc. _ ‑, che appare più circostanziata e meglio
motivata, che non il ricorso stesso!) la decisione possa non essere piaciuta,
lo si può anche capire;
…
Inoltre il ricorrente, allo scopo di
puntellare la propria vacillante "verità apodittica", invece di
proporre un documento medico,
…
Nè controparte potrà asseverare,
d'aver agito "in urgenza", atteso che, fatti due calcoli, il termine
di ricorso a ragione delle ferie giudiziarie estive sarebbe giunto a scadenza
al più presto il 2 settembre pv, il che è come dire, che, se vi fossero
argomenti essi sarebbero potuti essere "sviscerati"!"
(Doc. _)
Il
patrocinatore dell'assicurato sostiene che tali frasi non hanno nulla a che
vedere con l'interesse della lite e che sono unicamente degli apprezzamenti sul
suo operato, che ledono la sua persona e costituiscono degli attacchi personali
ai sensi dell'art. 19 del Codice professionale (cfr. doc. _).
La legge
di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) non prevede nulla in merito.
Tuttavia l'art. 23 LPTCA sancisce che per quanto non stabilito dalla presente
legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il
Codice cantonale di procedura civile.
Secondo
l'art. 68 cpv. 1 CPC, applicabile sussidiariamente in virtù del rinvio
contenuto nell'art. 23 LPTCA, le parti hanno il dovere di comportarsi in
giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienza, di non turbare
l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive.
Se le contumelie si trovano
in allegazioni scritte il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC).
E'
evidente che per ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in
presenza di vere ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive:
la legge parla di "contumelie" e di "ingiurie", ovvero di
espressioni usate per offendere una persona oppure per far diminuire nei
confronti di essa la stima degli altri, senza che il proferente sia spinto
dalla necessità di esporre oggettivamente dei fatti o di criticare quanto
avvenuto.
Se al
contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le
parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può
parlare di ingiurie e di contumelie (ad esempio se sono stati usati termini
come "cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").
E' chiaro
che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che in quanto tale ha
delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si
deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci
si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte
del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Schulthess polygraphischer Verlag, Zurigo 1989, pag. 164-165).
Nell'evenienza
concreta i passaggi sopra menzionati non giustificano l'applicazione dell'art.
68 cpv. 3 CPC.
Tenendo
conto infatti del contesto concreto in cui queste affermazioni sono state
espresse, occorre concludere che esse non rivelano dei semplici intenti di
gratuita denigrazione od offesa verso il rappresentante del ricorrente, bensì
hanno uno scopo processuale preciso, teso a dimostrare che, secondo l'Istituto
assicuratore, la controparte non solo non allega delle tesi atte a capovolgere
il giudizio emanato dal medesimo, ma nemmeno ne avrebbe la possibilità (cfr. B.
Cocchi / F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 69 nota 229).
Questa
Corte non può comunque esimersi dal rilevare che alcune espressioni utilizzate
dal patrocinatore della convenuta (soprattutto per quanto concerne il primo e
il terzo passaggio menzionati dall'avv. __________), appaiono infelici e
avrebbero dunque potuto essere evitate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'istanza
di intersecazione è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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