AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.29
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00029
mm/tf
Lugano
26 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 18 gennaio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
gennaio 1998, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
montatore di linee esterne - è scivolato sulle scale di casa ed ha riportato un
trauma contusivo alla spalla destra.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno permesso di mettere in luce una sindrome da Impingement
sotto-acromiale ed una probabile piccola rottura della cuffia dei rotatori
(cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 26 ottobre 2000, l'Istituto
assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del
20% a far tempo dal 1° luglio 2000 nonché di un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Servizio consulenza giuridica __________ per
conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 18 gennaio 2001, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso 18 aprile 2001, __________, sempre patrocinato dal summenzionato
Servizio di consulenza giuridica, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto
venga condannato a riconoscergli una rendita d'invalidità del 67% ed un'IMI del
20%.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
" Nella
fattispecie la decisione di accordare un'IMI del 10% si basa sulla valutazione
effettuata dal medico di circondario in data 18.2.2000. Lo stesso ritiene che
il quadro clinico complessivo possa essere paragonato ad una periartropatia
della spalla destra di media entità, la quale comprende la componente algica,
la limitazione funzionale nelle varie direzioni dello spazio, la diminuzione
della forza e l'ipotrofia muscolare.
L'assicurato soffre principalmente di una limitazione funzionale
della spalla destra con un'elevazione limitata all'orizzontale. L'IMI
corrispondente a tale deficit previsto nella Tavola 1 della Divisione medica
della __________ prevede un'indennità del 15% ("mobile jusqu'à l' l'horizontale").
Nella tabella citata non figura assolutamente, a differenza di quanto sostiene
il medico di circondario dr. __________, che la limitazione della mobilità fino
all'orizzontale sia da intendersi unicamente per un blocco meccanico e non per
una limitazione funzionale, la quale sarebbe prevista e contenuta già nell'IMI
riferita alla periartrite omero‑scapolare. In effetti potrebbe
presentarsi anche la fattispecie dove è presente una periartrite omero‑scapolare
pur senza limitazione della mobilità fino all'orizzontale. Si ritiene pertanto
che la limitazione della mobilità fino all'orizzontale sia da riconoscere con un'IMI
del 15%, come prevede la Tavola 1 della __________, indipendentemente se
l'origine di tale limitazione sia un blocco meccanico oppure una limitazione di
tipo funzionale.
L'assicurato presenta inoltre una sindrome algica a riposo e sotto
sforzo, una modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro ("deutliche
Atrophie im Bereich des Supra‑ und Infraspinatus. uskellücke zwischen dem
vorderen und mittleren Drittel des Deltoideus ", v. incarto _ doc. _),
nonché una netta limitazione funzionale nella interna/esterna in abduzione.
Per questi motivi si ritiene che la percentuale di IMI stabilita
dalla __________. del 10% non tenga sufficientemente conto della reale
menomazione e sia in contrasto con le stesse tavole __________. Si ritiene
pertanto maggiormente giustificata un'IMI del 20%.
(…)
Qualora dalla continuazione della cura medica non sia da
attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute e siano conclusi
eventuali provvedimenti d'integrazione dell'__________, l'assicurato invalido a
seguito d'infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità, il cui grado è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo la manifestazione del l'invalidità, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile, ed il reddito del lavoro che egli avrebbe,
potuto conseguire senza evento invalidante (art. 18‑20 LAINF). Se
l'assicurato non svolge di fatto l'attività che si può ragionevolmente esigere
da lui, questa circostanza è ininfluente per la determinazione del grado
d'invalidità.
La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare il danno alla salute del richiedente e quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili. Prima di determinare il diritto alle
prestazioni, il danno alla salute deve dunque essere chiarito sufficientemente.
Nel caso specifico per stabilire l'esigibilità di un'attività
lavorativa la __________ si è fondata sul rapporto della visita di chiusura del
medico di circondario, il quale ritiene che l'assicurato sia "limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra dell'orizzontale o scostato dal tronco, i movimenti ripetuti di
elevazione, abduzione oppure rotazione sotto sforzo, l'uso di strumenti o
macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, così come: il trasporto di
pesi anche poco rilevanti (pochi chili) con il braccio distaccato dal tronco
" (v. incarto _doc. _).
Per calcolare il grado d'invalidità del 20% la __________ si è
basata sul reddito dell'attività che l'assicurato avrebbe ancora svolto senza
il sopraggiungere dell'infortunio (fr. 52234) confrontandolo, con l'importo di fr.
41'924.60, ritenuto quale guadagno ancora realizzabile nonostante i postumi
infortunistici.
Il reddito da invalido non viene contestato, mentre non si può
ritenere attendibile l'importo di fr. 41'924.60, media salariale di 4 attività
teoricamente possibili presso 4 ditte prese in esame (v. incarto _ doc. _).
(…)
Normalmente il confronto dei redditi deve avvenire in maniera
molto precisa. Allorquando mancano però i dati salariali concreti, la
giurisprudenza ha ammesso anche l'utilizzo di dati statistici o tabellari.
Nella fattispecie la __________ ha stabilito il reddito da invalido utilizzando
il metodo delle cosiddette schede DPL (descrizione dei posti di lavoro), metodo
finora ritenuto valido dal TFA al pari dell'utilizzo delle rilevazioni della struttura
dei salari dell'Ufficio federale di statistica (RAMI 1999 pag. 412). In data
10.4.2001 la Ia camera del TFA dovrebbe però essersi pronunciata in un caso
concreto destinato a creare giurisprudenza sull'eventuale anticonformità del
metodo delle schede DPL, alle norme della CEDU,
Indipendentemente dall'esito di tale vertenza, di cui non
conosciamo ancora il risultato, rimane riservato il fatto che per poter
applicare il metodo delle schede DPL, devono essere soddisfatte alcune
condizioni stabilite dalla giurisprudenza.
Per i seguenti motivi si ritiene pertanto che nel caso concreto il
reddito da invalido di fr. 41924.60 ottenuto dalla _______ non possa essere
considerato attendibile:
- La __________ ha utilizzato 4 schede DPL. In un caso (scheda
DPL,
- si tratta di un'attività
normalmente svolta da personale femminile: sulla scheda figura la dicitura
"operaia", e che i lavori vengono eseguiti da donne, ma che anche un
uomo può farli. Di sicuro difficilmente verrebbe assunto un uomo della corporatura
dell'assicurato, che ha sempre svolto esclusivamente lavori pesanti (contadino,
aiuto‑giardiniere, manovale edile, montatore di linee aeree elettriche e
telefoniche; v. incarto _ doc. _), visto che si tratta di un lavoro
esclusivamente di manualità fine.
Il TFA a più riprese ha stabilito che le
possibilità che l'assicurato possa svolgere i lavori considerati
dall'assicurazione non devono essere irrealistiche. Nel caso di specie si
tratta di un lavoro il cui svolgimento non è precluso a priori ad un uomo. Considerando
però attentamente tutte le circostanze del caso, appare irrealistico che
l'assicurato possa effettivamente svolgere queste mansioni, tanto più che
"le TFA a reconnu que des travailleurs non qualifiés qui, avant de devenir
invalides, exerçaient une activité manuelle sont en règle générale engages pour
des travaux de manoeuvre ou d'autres activités physiques. (RCC 1989 pag. 331).
- In due casi (schede DPL 2456 e 4255) si presuppone di aver
terminato le scuole dell'obbligo quale
requisito di formazione per poter accedere alla formazione empirica interna
alla ditta. L'assicurato però purtroppo ha potuto frequentare le scuole
unicamente fino alla quinta classe elementare (v. incarto _ doc. _).
Sconcertante è la risposta contenuta
nella decisione su opposizione che "il fatto che alcune ditte menzionano
quali requisiti la conclusione delle scuole dell'obbligo è ininfluente visto
che determinante non è il fatto di sapere se le ditte in questione sarebbero
disposte ad assumere anche un collaboratore che ha fatto solo la quinta
elementare ma piuttosto di sapere se il lavoratore in questione sarebbe in
grado di fare il lavoro richiesto". Così dicendo la __________ confonde
l'esigibilità di un lavoro dal punto di vista medico con l'aspetto prettamente
economico della determinazione dei redditi.
Il lavoro descritto dalle schede DPL
2456 e 4255 potrebbe magari anche essere esigibile da un punto di vista medico,
ma all'assicurato mancano i requisiti scolastici per poterlo esercitare. I dati
salariali riferiti a queste schede non possono pertanto entrare in
considerazione (ATA GE 30.5.2000, A/918/1999, cons. 7: "... a présenté six
postes, dont deux peuvent être d'emblée résolument exclus, la recourante ne possédant
pas de diplôme d'enseignement").
- Nel caso della
scheda DPL, 2296 si tratta di un unico posto di lavoro, con delle mansioni ben
specifiche che difficilmente vengono ancora svolte presso altri datori di
lavoro. La __________ ribadisce che non tocca all'assicuratore infortuni
reperire un posto di lavoro all'assicurato ma semplicemente comprovare che in
via teorica sul mercato del lavoro sussistono delle attività che l'assicurato
può svolgere. Ancora una volta ci si deve richiamare al fatto che possibilità
di impiego irrealistiche non devono essere tenute in conto (ATA GE 30.5.2000,
A/918/1999, cons. 3: " ... on ne saurait déterminer le revenu raisonnablement
exigible de l'assuré ... en se bornant à prendre en considération un genre d'activité
quasiment inconnue du marché du travail"), e che i dati presi in
considerazione devono essere significativi di un mercato del lavoro che ancora
può offrire delle mansioni all'assicurato divenuto invalido. Un solo posto di
lavoro non può di certo "fare mercato".
Ne consegue che praticamente nessuna delle 4 schede DPL, scelte
dalla __________ possono servire da punto di partenza per determinare il
reddito che l'assicurato può ancora conseguire nonostante il danno alla salute.
Oltre alle considerazioni presentate ve ne sono ancora altre che
possono rendere inattendibile la scelta operata dalla __________:
-
Il reddito
di fr. 41'924.60 è calcolato applicando, la media dei 4 salari non tenendo
conto della loro frequenza nella realtà ed è quindi errato. Nel caso della
scheda DPL 2296 si tratta di un unico posto di lavoro. Nel caso delle altre
schede non si sa invece per quanti posti di lavoro, viene corrisposto il
salario indicato. Per essere attendibile, la media salariale delle attività
mediamente ancora esigibili non può essere raggiunta facendo la media tra le
ditte scelte (totale dei salari diviso 4), bensì con una media aritmetica tra i
vari posti di lavoro, che dovrebbero corrispondere per lo meno ad un centinaio
suddivisi almeno tra 5 ditte ("Die Auswahl der Arbeitsplätze ‑ mindestens
fünf ‑ dient schliesslich als Grundlage für die Bestimmung des Invalidenlohnes,
wobei der Durchschnítt massgebend ist", K. __________, __________ ‑Tabellenlöhne
zur Ermittlung des Invalideneinkommens, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen
der Invaliditát in der Sozialversicherung, pag. 121).
-
Per giungere
all'importo sopra indicato, si è preso in considerazione il salario medio tra
il minimo e il massimo salariale previsto dalla ditta. La modalità di passaggio
dal salario minimo al massimo, altro dato importante che manca nelle schede
DPL, è spesso in relazione al rendimento e alle prestazioni del dipendente.
Ammesso che l'assicurato, di 63 anni di età, riesca a soddisfare le esigenze
minime, stabilite sulle norme produttive, sembra veramente ottimistico
affermare a priori che egli si meriterebbe la retribuzione media.
-
In relazione
ai posti di lavoro delle schede DPL 4255 e 2597, si ritiene che non si possa
chiedere all'assicurato, visti i suoi problemi di salute (dolori alla spalla
nel guidare l'automobile a lungo), di percorrere circa 150/100 km al giorno per
arrivare ad __________ rispettivamente __________o. Inoltre, se si dovesse
ritenere esigibile uno spostamento giornaliero tra il luogo di domicilio e il
luogo di lavoro così considerevole, si ritiene che nella determinazione del
reddito si dovrebbe pure tener conto delle maggiori spese per il conseguimento
del reddito (spese di viaggio elevate), che nella professione precedente
l'assicurato non doveva sopportare.
-
La
__________ ha ripreso la media tra i 4 salari delle schede DPL, scelte senza
esaminare se nel caso specifico poteva e doveva essere applicata un'ulteriore
riduzione sull'importo ottenuto. In effetti il TFA ha stabilito che deve sempre
essere valutata l'applicazione di un ulteriore coefficiente di riduzione sul dato
salariale ottenuto (leidensbedingter Abzug; RAMI 1999 pag. 414).
In considerazione delle argomentazioni sopraesposte, si ritiene
che il reddito da invalido fissato dalla __________ sia arbitrario.
Se si dovessero applicare invece i dati statistici dell'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica,
riferiti al Cantone Ticino, in attività leggere, semplici e non qualificate, si
giungerebbe ad un risultato completamente diverso, contrariamente a quanto
afferma la __________ nella decisione su opposizione. In effetti la __________
si basa su degli importi non validi per il Cantone Ticino. Codesto lodevole
tribunale ha stabilito che per la manodopera maschile ci si deve basare su un
salario annuo di fr. 45'390. Questo importo è suscettibile di un'ulteriore
riduzione a dipendenza dalle circostanze personali e dalla situazione
professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione). Nel caso di specie, considerata l'età, la mancanza di scolarità
e formazione specifica, il fatto di avere sempre e solo svolto lavori pesanti,
e la possibilità di essere impiegato solo a tempo ridotto, giustificano
l'applicazione del coefficiente di riduzione massimo del 25%. Si otterrebbe
così un salario esigibile di fr. 34'042.
Tenuto conto inoltre che il PD dr. __________ dell'__________, a
suo tempo scelto dalla __________ quale perito specialistico (v. doc. _), ha
fissato un'abilità lavorativa unicamente del 50% anche in attività confacenti
("In angepasster Tätigkeit könnte eine 50% Arbeitsfähigkeit erreicht werden"
v. incarto _ doc. _), e che è sicuramente disposto a circostanziare meglio la
propria valutazione, si ottiene un reddito ancora esigibile in un'attività
consona allo stato di salute dell'assicurato di fr. 17'021, ciò che determina
un grado d'invalidità del 67%"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. Nel corso
del mese di maggio 2001, lo scrivente TCA ha proceduto ad interpellare il Prof.
dott. __________, al quale sono state chieste precisazioni in merito alla
valutazione dell'esigibilità lavorativa contenuta nel referto 13 ottobre 2000
(cfr. VI).
La
risposta è pervenuta il 25 luglio 2001 (VII).
Le parti
hanno avuto occasione di formulare le loro osservazioni (cfr. IX e X nonché XVI
e XVIII).
1.6. Nel
settembre 2001, il TCA ha acquisito agli atti di causa il rapporto 30 agosto
2001 allestito dal medico di circondario dell'__________ nella causa V. (cfr.
35.2000._) ed ha concesso alle parti facoltà di presentare delle osservazioni
in relazione alla quantificazione dell'IMI.
ha preso posizione il 14 settembre 2001 (XX), mentre l'Istituto assicuratore
convenuto, da parte sua, lo ha fatto il 20 settembre 2001 (XXI).
1.7. In data 14
dicembre 2001, lo scrivente Tribunale ha interpellato il dottor ,
medico di circondario dell', al quale è stato chiesto d'illustrare
gli eventuali motivi per cui __________ non dovrebbe essere posto al beneficio
di un'IMI superiore al 10%, e ciò con riferimento al caso dell'assicurato V.
(cfr. XXIV).
La
risposta del dottor __________ data del 7 gennaio 2002 (cfr. XXV).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni al riguardo (cfr. XXIX eXXX).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto al grado dell'invalidità e della menomazione dell'integrità
presentate da __________.
2.2. Rendita
d'invalidità
2.2.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
2.2.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp.
le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994
U187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde
ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U130,
p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 U187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
30.6.1994 in re P.).
II.
termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.2.3. In concreto,
in data 18 febbraio 2000, ha avuto luogo la visita medica di chiusura eseguita
dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica.
Questo lo
status oggettivamente costatato dal dottor __________ a livello dell'arto
superiore destro:
"
Oggettivamente
funzione ancora limitata al di sopra dell'orizzontale, nessun referto
infiammatorio locale attualmente in atto, poco attrito sotto-acromiale (minore
in tutti i casi rispetto alla spalla contro-laterale), diminuzione diffusa
della resistenza allo sforzo, più marcata in rotazione interna.
Sul piano terapeutico il paziente segue
attualmente ancora un programma attivo alla frequenza di 2 sedute la settimana
ed esegue individualmente un programma di esercizi alla frequenza di 3-4 volte
al giorno. Nessun trattamento medicamentoso.
Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo
con l'esame odierno alla definizione della pratica con in particolare
specificazione dell'esigibilità. Concretamente in effetti la prosecuzione degli
esercizi individuali di mobilizzazione e rinforzo della spalla è suscettibile
di migliorare ulteriormente il quadro clinico attuale senza tuttavia
ripercuotersi in maniera significativa sulla residuale capacità lavorativa
rispettivamente esigibilità. Da valutarsi inoltre che il paziente, a pochi anni
dal licenziamento, è già stato messo temporaneamente a beneficio di una rendita
d'invalidità completa.
Postumi infortunistici:
- sindrome algica a riposo e sotto sforzo,
deficit funzionale al di sopra dell'orizzontale, diminuzione della resistenza
agli sforzi, modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare spalla destra"
(doc. _,
p. 3).
Il medico
di circondario ha poi discusso la questione relativa all'esigibilità lavorativa
e, in particolare, ha avuto modo d'illustrare gli impedimenti funzionali che
l’assicurato presenta a dipendenza del danno residuale alla spalla destra. Si
tratterebbe, dunque, d’evitare lo svolgimento di mansioni che richiedono un
ingaggio prolungato del braccio destro sopra all’orizzontale, di movimenti
ripetuti di elevazione, abduzione e rotazione sotto sforzo, nonché la
manipolazione di oggetti vibranti e/o contundenti:
"
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Paziente limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra dell'orizzontale o
scostato dal tronco, i movimenti ripetuti di elevazione, abduzione oppure
rotazione sotto sforzo, l'uso di strumenti o macchinari vibranti,
rispettivamente contundenti, così come il trasporto di pesi anche poco
rilevanti (pochi chili) con il braccio distaccato dal tronco"
(doc. _,
p. 3).
Proprio
sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura, l'assicuratore
LAINF convenuto ha concluso che l'originaria attività di montatore di linee
esterne non appariva più ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 4).
L'__________
ha, quindi, stabilito il grado d'invalidità facendo riferimento al mercato
generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi. Seguendo le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario,
l'Istituto assicuratore ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a
tempo pieno e con un completo rendimento, "… un lavoro più leggero che non
necessiti in particolare l'ingaggio dell'arto superiore destro oltre
l'orizzontale o il porto/sollevamento di pesi rilevanti" (cfr. doc. _, p.
4), quali l'operatore su robot presso la __________, il trafilatore presso la
__________, il custode/fattorino presso la __________ e, infine, l'operaio
addetto al controllo delle __________ dei __________ presso la __________ (cfr.
doc. _).
Nel corso
del mese di ottobre 2000, il qui ricorrente si è sottoposto ad una visita di
controllo presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________,
dove, nel settembre 1999, era stato eseguito un intervento artroscopico di reinserzione
della cuffia dei rotatori (cfr. doc. _).
In questa
occasione, i sanitari hanno constatato la persistenza di una limitazione
funzionale dolorosa, principalmente per quel che riguarda l'elevazione
dell'arto superiore destro. Trattandosi dell'esigibilità lavorativa, __________
è stato giudicato totalmente inabile nella sua abituale professione. Per
contro, per un'attività adeguata - non gravosa, da svolgere fino all'altezza
delle spalle - la sua capacità lavorativa è stata valutata al 50% (cfr. doc.
_).
In data 9
gennaio 2001, il dottor __________ ha avuto modo di prendere posizione in
merito all'apprezzamento enunciato dagli specialisti dell'__________,
specificatamente in relazione all'entità della menomazione all'integrità fisica
(cfr. doc. _).
Con il
proprio gravame, l'assicurato - riferendosi esplicitamente alla valutazione
espressa dal PD dott. __________ il 13 ottobre 2000 (cfr. doc. _) - ha preteso
che, per un'attività confacente, il suo grado di abilità lavorativa sarebbe
soltanto del 50% (cfr. I, p. 7 in fine).
Da parte
sua, il TCA ha, in corso di causa, interpellato il dottor __________, al quale
è stato chiesto di voler argomentare "… la tesi secondo cui __________ non
è in grado d'esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività adeguata ai postumi infortunistici residuali" (cfr. VI).
Questa la
risposta fornita dal suddetto __________:
"
(…).
Ich habe den Patienten seit dem 9.10.2000 nicht
mehr gesehen. Wie im Poliklinikbericht vom 9.10.2000 festgehalten wird, sind
wir damals der Meinung gewesen, dass im angestammten Beruf als Elektromonteur
eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit bestand. Dies war insofern zu motivieren, da
keine belasteten Aktivitäten auf oder über Schulterhöhe zumutbar waren. In
einer angepassten Tätigkeit kann selbstverständlich eine volle Arbeitsleistung
erwartet werden. Diesbezüglich dürfte es sich bei dem vorletzten
Satz im Poliklinikbericht vom 9.10.2000 um einen Lapsus linguae handeln,
für den ich mich im Namen des diktierenden Assistenzarzt entschuldigen muss"
(VII -
sottolineatura e grassetto sono del redattore).
In data
10 agosto 2001, __________ ha esternato perplessità a proposito delle
giustificazioni addotte dal dottor __________, evidenziando che, citiamo:
"il fatto di avere in un primo tempo stabilito una determinata inabilità
lavorativa, ed ora misconoscerla retroattivamente, non può certo essere
qualificato quale un lapsus linguae. Piuttosto il dr. __________ non è
in grado oggigiorno di meglio precisare una valutazione fatta a suo tempo dal
proprio medico-assistente, comunque ugualmente controfirmata dallo stesso
__________. Pertanto è più semplice affermare, a sproposito, che si è trattato
di un lapsus linguistico" (X).
Per
finire, egli ha ribadito la necessità che questa Corte proceda ad ordinare
l'allestimento di una perizia medica specialistica (cfr. X, p. 2).
Lo
scrivente TCA - dopo attenta riflessione - non vede ragioni che gli impediscano
di fare proprie le considerazioni enunciate dal dottor __________ a proposito
degli impedimenti funzionali dipendenti dai postumi infortunistici residuali
(cfr. doc. , p. 3), considerazioni che coincidono, essenzialmente, con quelle
contenute nel referto del 13 ottobre 2000 della Clinica di chirurgia ortopedica
dell'_________ (cfr. doc. _).
Del
resto, tali impedimenti funzionali sono quelli che si riscontrano, normalmente,
in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,
trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto
superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale
(cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e
STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con
pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).
Relativamente
ai postumi infortunistici alla spalla destra di cui è ancora portatore
__________, così come relativamente agli impedimenti funzionali conseguenti a
questi postumi, il TCA non vede dunque motivo per scostarsi dagli apprezzamenti
enunciati dai dottori __________ e __________, che possono, quindi, validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si
riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dal
ricorrente (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid.
2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In queste
circostanze, le obiezioni sollevate dall'assicurato in merito alla risposta 23
luglio 2001 del Prof. __________ (cfr. VIII e X), non appaiono pertinenti,
siccome non si vede per quale ragione __________ non dovrebbe essere in grado
d'esercitare - a tempo pieno e con un rendimento completo - un'attività che
presenti le suesposte peculiarità.
A mente
del TCA, quindi, la motivazione fornita dal succitato specialista - ossia che
il rapporto 13 ottobre 2000, nella misura in cui la capacità lavorativa in
un'attività sostitutiva è stata valutata al 50%, è frutto di un lapsus
linguae - appare più che plausibile.
2.2.4. __________ ha
definito come irrealistiche le opportunità di lavoro segnalate
dall'Istituto assicuratore convenuto.
Per quel
che riguarda la DPL 2597 (addetto al controllo delle punte destinate ai trapani
dei __________), si tratta di un'attività di manualità fine, inidonea per un
individuo che ha da sempre svolto lavori pesanti. Per quel che concerne le
professioni di cui alle DPL 2456 e 4255 (trafilatore ed operatore su robot),
non possono entrare in linea di conto giacché si richiede che l'interessato
abbia portato a termine le scuole dell'obbligo (ciò che non è il caso
dell'assicurato). Infine, nel caso della DPL 2296 (custode-fattorino), il
ricorrente osserva che si tratta "di un unico posto di lavoro, con delle
mansioni ben specifiche che difficilmente vengono ancora svolte presso altri
datori di lavoro" (I, p. 6).
In una
sentenza del 7 maggio 1999 nella causa D., 35.1998.102, lo scrivente Tribunale
ha avuto modo d'esaminare se un assicurato totalmente analfabeta, privo di ogni
formazione e portatore dei medesimi impedimenti funzionali presentati da
__________ (danno alla spalla destra che non gli consentiva di svolgere
mansioni richiedenti un ingaggio prolungato dell'arto superiore destro sopra
all’orizzontale, movimenti ripetuti di elevazione, retro-pulsione dello stesso
braccio dietro la schiena, rispettivamente, movimenti di rotazione contro
resistenza, nonché la manipolazione di oggetti vibranti e/o contundenti),
potesse realisticamente mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa
sul mercato generale del lavoro.
Giova
riprodurre, qui di seguito, il considerando 2.6. della summenzionata pronunzia:
"
Se - da un profilo medico - la situazione appare
chiara (cfr. consid. 2.5.), merita, invece, qualche riflessione la circostanza
che D. é totalmente analfabeta nonché privo di ogni formazione.
Dottrina e giurisprudenza insegnano, in effetti,
che da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si
può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto
conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche
ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 105 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo
cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart
des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten
sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances, SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che
- trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche. (P. Omlin, op. cit.,
p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a). Nella sentenza non pubblicata 3 febbraio
1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI, prodotta dall’INSAI sub doc. _, la nostra
Corte federale ha, tuttavia, precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non é limitato a tali attività. Nell’industria e
nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza
fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù
importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA 23.5.1995 in re
G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle
opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il
settore delle prestazioni di servizio.
In sintesi, se é vero che, da un lato,
l'assicurato é tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto d’esigibilità,
nel senso poc’anzi evocato.
Ritornando alla presente fattispecie, il fatto
che D. non sappia né leggere né scrivere e sia, inoltre, totalmente privo di
formazione, rappresenta certamente un grave handicap, che si traduce in un
ulteriore restringimento del ventaglio delle attività lucrative da lui
ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal punto di vista di un mercato
del lavoro equilibrato.
Nel corso dell’istruttoria di causa, il TCA ha
interpellato le ditte presso le quali l’A. ha preteso che vi fosse un posto di
lavoro confacente all’assicurato, chiedendo loro se il fatto d’essere
analfabeta e di non possedere alcuna formazione professionale, avrebbe potuto
rappresentare un ostacolo all’esercizio dell’attività. Tre di esse - il Garage
__________ (IX), la __________ (VIII) e la __________ (IX) - hanno risposto
positivamente al succitato quesito. La __________ ha preferito non esprimersi
al riguardo non avendo mai avuto esperienze dirette (X), mentre la __________ é
rimasta silente.
Con le proprie osservazioni 18 gennaio 1999, l’A.,
a questo proposito, ha rilevato che: “le risposte negative date dalle ditte
alla lettera 26 novembre 1998 del Tribunale non possono sorprendere: infatti
nessun datore di lavoro si potrebbe dichiarare disposto ad assumere, anche solo
in via teorica, un analfabeta” (XIV, p. 1).
Ora, le risposte fornite dal Garage __________,
dalla __________ e dalla __________ non riguardano tanto la questione di sapere
se un datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere alle proprie dipendenze un
lavoratore analfabeta, quanto piuttosto quella di sapere se questo lavoratore
analfabeta, tenuto conto dei compiti che sarebbe chiamato a svolgere, é o meno
in grado di fornire la propria prestazione. Per quel che riguarda, ad esempio,
l’attività di magazziniere, la sua non esigibilità emerge già dalla descrizione
stessa del posto di lavoro: “... Deve in pratica controllare i bollettini di
consegna dei pezzi di ricambio ed allestire gli avvisi di non conformità per la
merce difettosa. (...). Non sono richieste particolari conoscenze tecniche.
Basta fare attenzione e leggere senza errori i numeri di serie e riporre i
singoli pezzi numerati negli scaffali corrispondenti” (cfr. doc. _ - DPL n.
2307 - la sottolineatura é del redattore).
Tutto ben considerato, questa Corte ritiene,
comunque, che da D. - malgrado sia indubbiamente sfavorito dal fatto d’esser
analfabeta e privo di formazione - si possa esigere che valorizzi la sua
restante capacità lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che
entra per lui in linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono,
in effetti, delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere -
che non presuppongono particolari attitudini intellettuali. Tali attività
potrebbero senz’altro venir svolte anche da una persona analfabeta, nella
misura in cui richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi:
assimilato l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro
esercizio (cfr., ad esempio, l’attività di operaio presso la __________
[cfr. inc._] che consiste nel togliere da una pressa automatica delle
conchiglie di materiale sintetico del peso massimo di 100 gr., quella di
operaio presso la __________, ditta che produce volanti per autovetture del
peso di 1.2-2 kg., che comporta soltanto lavori di carteggiatura, stuccatura,
scocciatura delle parti da non verniciare, lisciatura [cfr. doc. _ - DPL 2658],
quella d’addetto alla lavorazione del feltro presso la ________, che consiste
nel porre, ad uno ad uno, dei cappelli di feltro non ancora rifiniti sopra
delle forme metalliche o di legno e nel calare, successivamente, una pressa a
vapore sopra la forma stessa [DPL 2612], quella d’addetto all’imballaggio
presso il __________, che consiste nel sistemare il prodotto già imballato
sotto una macchina etichettatrice, la quale provvede automaticamente
all’apposizione dell’etichetta autoadesiva. In seguito, il prodotto deve essere
riposto in un container, il quale, una volta pieno, viene trasportato, con
l’ausilio di un carrello, fino alla cella frigorifera [DPL 2612] oppure ancora
quella di trafilatore presso la __________ che consiste semplicemente nel
sorvegliare lo svolgimento della trafilatura, che avviene su dei rulli, ed
intervenire soltanto in caso di bisogno, per esempio per saldare i fili in caso
di rottura [DPL 2456]).
Non bisogna dimenticare che il concetto di
mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra
l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro
che presenta un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che
concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la
prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b)"
(STCA
7.5.1999, succitata - la sottolineatura è del redattore).
Le
considerazioni che precedono possono trovare applicazione, mutatis mutandis,
anche nella fattispecie ora sub judice, posto comunque come quest'ultima
presenti una costellazione decisamente più favorevole (il ricorrente non è
analfabeta ed ha beneficiato di una, seppur minima, formazione scolastica e
professionale - cfr. doc. _).
A mente
di questa Corte, quindi, si deve ritenere che le opportunità di reperire
un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché
con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o
eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid.
3c).
Certo,
non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a
profitto della residua capacità lavorativa comporterà per _____________. Ciò
nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora
che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere
ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze
delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi
citati; cfr., pure, STFA 10.9.1998 in re S. inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c).
Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione
contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Del
resto, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha,
ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto ad una medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U439, p. 347ss.:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder
einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch
in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher
nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und
seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben.
Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden
schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom
11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an
automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle,
Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem
Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-)
medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen
fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der
Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung
(zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)"
(STFA
succitata, consid. 3b).
2.2.5. L'assicurato
contesta inoltre l’entità del reddito che potrebbe conseguire esercitando delle
attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).
A mente
dell’Istituto assicuratore convenuto, che ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _) l’insorgente - malgrado i
postumi residuali dell'evento traumatico del gennaio 1998 - potrebbe conseguire
un reddito annuo ammontante a fr. 41’924.-- circa.
____________,
da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di
un reddito da invalido di fr. 34’042.-- (cfr. I, p. 7).
2.2.6. Per quel che
concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.
M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in
re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999
(cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Nel passato,
questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique
VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B., I 411/98 - pervenuta al TCA il
24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite"
(STFA 30.6.2000
succitata).
La nostra
Corte federale ha pure prolato, di recente, alcune
sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di
fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da
invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione
operata dall'__________ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui
posti di lavoro (DPL).
La prima
di queste pronunzie è stata emanata nella causa L., U181/98, e reca la data del
22 maggio 2001.
Essa è
stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA del 31 maggio
2001 nella causa M., U 286/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 275/98, 31
maggio 2001 nella causa M., U 279/98, 11 giugno 2001 nella causa M., U 17/99,
11 giugno 2001 nella causa S., U 285/98, 19 giugno 2001 nella causa M. P., U
271/98, 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98, 27 giugno 2001 nella causa B.,
U 362/98, 28 giugno 2001 nella causa C.-D. C., U 18/99, 2 luglio 2001 nella
causa F., U 4/99, 9 luglio 2001 nella causa M., U 142/99, 19 luglio 2001 nella
causa T., U 190/99, 27 luglio 2001 nella causa B., U 252/99, 5 ottobre 2001
nella causa B., U 165/00, 5 ottobre 2001 nella causa I., U 91/00, 10 ottobre
2001 nella causa C., U 217+225/00 e, infine, 16 ottobre 2001 nella causa M., U
301/00.
Sostanzialmente,
il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo aver anche
verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
"
(…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'__________.
L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i
quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in
occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a
fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le
specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una
riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita"
(STFA
22.5.2001 succitata, p. 4ss.).
L'Alta
Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di
principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali
il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF
124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.2.7. Nel caso di
specie, __________ è inattivo ormai da parecchi anni. Va da sé, pertanto, che
non è affatto possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta. In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque, basarsi sui
dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di
statistica.
Secondo
questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
nel settore privato in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'268.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore
(cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--. Per il
2000 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si
raggiunge un reddito mensile di fr. 4'529.-- oppure di fr. 54'348.--
per l'intero anno (fr. 4'529.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5, consid. 3a).
L'importo
stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 41’924.--) appare
plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si
consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le
specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una
riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al
limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr. 40'761.--).
2.2.8. Va ancora
rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.2.6., il TFA ha proceduto
a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente
percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una
donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo
preciso proposito, lo scrivente TCA, nel recente passato, ha avuto modo
d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la
Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per
gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute. In questo ordine d'idee, questa Corte, con
una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R., pubblicata in RDAT I-2001,
p. 250ss. - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad
esempio, STCA 17.4.2001 in re F. B. c/ INSAI e 22.5.2001 in re T. M. c/ SWICA
Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore
dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è
sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato
prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito
per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21,
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'__________, ritenuta l'importanza della tematica in
questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato
di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai
dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les
statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour
les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur
moyenne entre les salaires des femmes et des hommes"
(…)"
(STCA
succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel caso
sub judice - per le medesime ragioni diffusamente
indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re N. R. - a questa Corte parrebbe più
coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute,
utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino.
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo
realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore
privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'996.--, importo
che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid.
2.2.7.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto
che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle
circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 41'924.--
considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr.
45'996.-- leggermente inferiore al 10%).
2.2.9. In esito ai considerandi
che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i
fr. 41’924.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 52'234.-- (cfr. doc. _), dato quest'ultimo
non contestato dal ricorrente (cfr. I, p. 4) - risulta effettivamente essere
del 20%.
Se ne
deduce, pertanto, che l'impugnata decisione su
opposizione dell'__________ non presta il fianco a censure di sorta.
2.3. Indennità
per menomazione dell'integrità
2.3.1. Secondo l'art.
24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).
2.3.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48, p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.3.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.3.5. In concreto,
l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità per
menomazione dell'integrità del 10%, facendo
riferimento all'apprezzamento enunciato dal medico di circondario, il dottor
__________, in occasione della visita medica di chiusura del 18 febbraio 2000,
nella quale il citato sanitario si è così espresso:
"
REFERTO
Sindrome algica a riposo e sotto sforzo, deficit
funzionale al di sopra dell'orizzontale, diminuzione della resistenza agli
sforzi, modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare spalla destra.
VALUTAZIONE
10%.
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI
1990, quadro clinico complessivo paragonato ad una periatropatia della spalla
destra di media entità."
(doc. _).
Nel
quadro della procedura d'opposizione - dopo aver preso conoscenza del referto
relativo alla visita di controllo effettuata il 9 ottobre 2000 presso l'__________
- il dottor __________ si è nuovamente chinato sulla questione riguardante
l'entità dell'IMI di cui ha diritto l'assicurato:
"
(…).
Nel referto del 13.10.2000, preso come
riferimento da parte del rappresentante legale del paziente, il prof.
__________ fa notare come il paziente sia in grado di eseguire dei lavori fino
all'altezza dell'orizzontale accusando in seguito al di sopra della stessa
("darüber") una marcata debolezza muscolare e dei dolori alla spalla.
Concretamente, il signor __________ presenta
quindi un limite funzionale e antalgico del movimento della spalla all'altezza
dell'orizzontale e non un blocco meccanico come previsto nella tabella 1 e
indennizzato con una IMI del 15%.
Per quanto attiene all'aspetto soggettivo del
dolore, il referto del dr. __________ del 13.10.2000 risulta essere addirittura
più favorevole rispetto ai postumi ritenuti in occasione dell'esame medico-circondariale
di chiusura del 18.2.2000.In effetti, esso fa stato di una mancanza
praticamente di disturbi a riposo con dolori solo saltuari durante la notte.
Trattandosi notoriamente di un decorso variabile
dipendente non soltanto da fattori inerenti al paziente stesso ma pure per
esempio a elementi atmosferici, il miglioramento riscontrabile nel referto del
dr. ______ non giustifica nessun cambiamento della valutazione effettuata a suo
tempo della IMI.
Il quadro clinico descritto nel referto del
13.10.2000, come già in precedenza, corrisponde tuttora a una periartropatia di
media entità che comprende, ragionevolmente, la componente algica, la
limitazione funzionale delle varie direzioni dello spazio, la diminuzione della
forza e l'ipotrofia muscolare.
Complessivamente, il referto del dr. __________
del 13.10.2000 non contiene nuovi elementi di giudizio significativi
suscettibili d'invalidare la valutazione dell'entità complessiva dei postumi
infortunistici effettuata il 18.2.2000"
(doc. _).
Con il
proprio gravame, __________ ha postulato l'assegnazione di una IMI del 20%
(cfr. I, p. 3).
L'assicurato
critica la valutazione medica del dott. __________ che assimila la patologia di
cui soffre a una periatropatia della spalla di media entità. A suo parere, la
limitazione nella mobilità dell'arto superiore destro dà diritto, di per sé, ad
una IMI del 15% in virtù della Tabella 1 della Divisione medica dell'__________,
"… indipendentemente se l'origine di tale limitazione sia un blocco
meccanico oppure una limitazione di tipo funzionale" (cfr. I, p. 3). Un
ulteriore 5% andrebbe riconosciuto per tenere conto di una sindrome algica a
riposo e sotto sforzo, di una modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare
destro nonché di una netta limitazione funzionale nella rotazione
interna/esterna in abduzione.
In corso
di causa, è stato acquisito agli atti un referto, datato 30 agosto 2001,
allestito dal dottor __________ nell'ambito di un'altra procedura ricorsuale
(inc. n. _).
Quest'ultima
riguardava l'assicurato V. - posto finalmente al beneficio di un'IMI del 10% -
la cui spalla destra era limitata in elevazione a 170° ed in abduzione a 160°.
Egli presentava, inoltre, una diminuzione della forza, rispettivamente della
resistenza allo sforzo, nonché una ipotrofia muscolare focale all'emicinto
scapolare.
Queste le
considerazioni enunciate dal medico di circondario dell'__________:
"- Con
riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI 1990, quella in vigore
in occasione dell'esame medico‑circondariale di definizione della
pratica, un'IMI del 10% corrisponde a una periartropatia omero‑scapolare
di media entità oppure a una spalla mobile fino a 30° al di sopra
dell'orizzontale. Con riferimento alla tabella 5 dell'estratto LAINF edizione
INSAI 1990, questo stesso valore del 10% corrisponde a un'artrosi della spalla
(articolazione gleno‑omerale) da media a grave entità. Vengono quindi
presi in considerazione l'aspetto algico (dolori a riposo, alla messa in moto e
al movimento), l'aspetto funzionale (diminuzione meccanica dell'ampiezza del
movimento) e la diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza agli
sforzi.
-
Un'ipotrofia muscolare corrisponde de facto alla diminuzione
del volume e/o del numero di fibre contrattili associata a un aumento del
grasso all'interno di un muscolo. Permettendomi un piccolo inciso, indipendente
dal caso specifico del signor V., la presenza, rispettivamente l'entità del
tessuto adiposo all'interno di un muscolo permette di trarre delle
considerazioni sulla durata di un determinato processo oppure sul grado di
avanzamento di un'ipotrofia. Oueste ipotrofie possono essere primarie, come per
esempio nel caso di affezioni neurologiche, oppure secondarie in relazione alla
perdita (vedi immobilizzazione gessata) oppure alla diminuzione di una o più
funzioni contemporanee (riduzione dell'ampiezza di un determinato movimento,
diminuzione della forza in seguito per esempio a dolore, decondizionamento,
... ). Concretamente, nel caso in parola, l'ipotrofia muscolare non può quindi
essere considerata quale elemento a sé stante ma rappresenta una conseguenza
diretta e peraltro un segno molto sensibile di un disuso della spalla.
-
Con riferimento al referto clinico
riscontrato in occasione dell'esame effettuato il 20.7.1999 si può notare come
la spalla destra raggiunga in elevazione 170° (solo 10° meno della sinistra) e
in abduzione 160° (solo 20° in meno rispetto alla sinistra). Ritenuto per
scontato che l'orizzontale rappresenta un angolo di 90°, si può notare come la
mobilità della spalla destra vada ben al di là dell'orizzontale e risulti
essere addirittura superiore ai 30° al di là dell'orizzontale che darebbero
diritto a un'IMI del 10% secondo la tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI
Considerando quindi solo e
isolatamente l'aspetto funzionale, la differenza tra l'ampiezza complessiva del
movimento del braccio destro rispetto al sinistro risulta essere minima, quasi
irrilevante, e non giustificherebbe a sé stesso il versamento di nessuna
indennità per menomazione all'integrità.
-
Con riferimento alla tabella 5
estratto LAINF edizione INSAI 1990, il valore complessivo del 25% richiesto dal
rappresentante legale del paziente corrisponde addirittura a una spalla
bloccata (artrodesi) oppure al valore massimo indennizzabile per un cattivo
risultato dopo protesi della spalla. Si tratta di scenari apocalittici,
fortunatamente ben distanti dalla realtà effettiva di quanto oggettivabile alla
spalla sinistra del signor V.
-
Le
sollecitazioni al carico degli arti superiori essendo significativamente minori
rispetto a quelle per esempio degli arti inferiori e di fronte a una lesione
della cuffia dei rotatori riparata (elemento prognostico favorevole), non vi
sono al momento attuale neppure degli elementi che permettano di prevedere con
ragionevole attendibilità l'ulteriore evoluzione dei postumi infortunistici, al
di là di quanto riconosciuto con il versamento di un'IMI del 10%"
(XIX).
In data
14 settembre 2001, __________ ha fatto valere che le due fattispecie si
differenziano fra loro in ragione del diverso grado di elevazione e di
abduzione della spalla destra ed ha quindi postulato, tenuto altresì conto
degli altri disturbi (sindrome algica a riposo e sotto sforzo, modesta
ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro nonché netta limitazione
funzionale nella rotazione interna/esterna in abduzione), il riconoscimento di un'IMI
d'entità variante fra il 15 ed il 20% (cfr. XX).
Il TCA
ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario,
paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla
destra di media entità (cfr. doc._), meriti d'essere parzialmente seguita,
nella misura in cui l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto
superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è
comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale.
Al
ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso
del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala - con
riferimento a quanto deciso nella suevocata procedura ricorsuale - che la
tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'__________ prevede la
corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco
meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia
il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto
superiore al di sopra dell'orizzontale.
D'altro
canto, però, non può essere ignorato che, per rapporto all'assicurato V., le
limitazioni - in elevazione e in abduzione - di cui è portatore ____,
sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di V. raggiungeva in
elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza di movimenti solo
leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la spalla destra di
__________ raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc. , p.
2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente
riconosciuta anche dal medico di circondario dell' (cfr. XXV:
"Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure
confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente
verso gli estremi contrapposti di una periatropatia della spalla di media
entità" - la sottolineatura è del redattore).
Il dottor
__________ ha nondimeno precisato che, per prassi, egli si astiene "…
dall'effettuare una suddivisione supplementare del tasso della IMI, rispetto
alle tabelle da noi adottate", e ciò per, citiamo: "… evitare di
cadere in speculazioni nel voler adattare una tabella numerale rigida a maglie
strette a dei reperti caricati di un certo margine d'apprezzamento.
Personalmente ho interpretato in questo senso lo spirito del legislatore nel porre
dei limiti della rilevanza di un certo postumo, per esempio nell'amputazione
completa di due falangi di un dito senza considerare i diversi stadi
intermedi" (cfr. XXV).
Questa
Corte constata, da parte sua, come la dottrina riconosca la possibilità di graduare
più "finemente", a seconda delle particolarità del caso di specie, il
grado della menomazione all'integrità:
"
Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch 5
teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage
darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff.
1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder
grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise,
eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder
121/2% usw. zu wählen"
(W. Gilg/H.
Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso
senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a
proposito della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle
tabelle edite dalla Divisione medica dell'NSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen
gelten also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen
Abweichungen zulässig sind").
D'altro
canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di pronunciarsi in
questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un assicurato
portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro - la
valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'______:
"
(…).
… Dr. med. B. bemass in
seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon
aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei
einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der
Medizinischen Abteilung der SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale
Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie
für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für
die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der
Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher
als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger
und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der
Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch
Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und _____ der Gruppe Unfallmedizin
der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte
die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der
funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen
lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine
Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen
(Bericht vom 9. Juli 1986).
(…).
… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von
der Einschätzung des Integritätsschadens durch die __________, welche sich im
Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche
Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde, eine
über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten"
(DTF
succitata, consid. 3a e 5).
Nel caso
di specie, è stato accertato che la menomazione di cui è portatore il
ricorrente è più importante rispetto a quella dell'assicurato V., indennizzata
con un'indennità del 10%. Per contro, il caso di __________ è meno grave
rispetto a quello di colui che presenta una "spalla mobile fino
all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr. tabella
INSAI 1.2).
Tutto ben
considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra
gli assicurati, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente
un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.
Come è
possibile arguire dallo scritto 7 gennaio 2002 del dottor __________ (cfr.
XXV), un'ulteriore, più "sottile", graduazione non può entrare in
linea di conto, siccome racchiude in sé il rischio di cadere nell'arbitrio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Per quel
che riguarda la questione dell'indennità per menomazione dell'integrità, il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'__________ è condannato
a corrispondere all'assicurato un'IMI del 12.5%.
Per
il resto, il ricorso è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato l'importo di fr. 800.--, a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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