AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.14
Data decisione, Autorità:
19.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00014
mm
Lugano
19 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 gennaio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
luglio 1997, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
montatore elettricista - è rimasto vittima di un incidente della circolazione
stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________ (Cantone dei
__________).
A seguito
del suddetto sinistro, egli ha riportato molteplici lesioni all'arto superiore
destro.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 6 novembre 2000,
ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 40% a far tempo dal 1°
febbraio 2000, siccome "dagli accertamenti medici ed economici risulta che
il signor __________ ha potuto restare alle dipendenze dell'impresa con
tutt'altre mansioni di quelle svolte prima dell'infortunio. L'effettivo salario
per questi lavori non può essere tenuto in considerazione per il calcolo della
rendita d'invalidità. Si potrebbe anche pretendere che svolga altre attività
meno impegnative sull'arco di un'intera giornata e realizzare così, grosso modo,
un salario di circa il 60% di quello che avrebbe potuto percepire se non fosse
rimasto vittima dell'infortunio" (doc. _).
D'altra
parte, all'assicurato è stata riconosciuta un'indennità per menomazione
dell'integrità del 25%.
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 29 gennaio 2001, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 marzo 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli una
rendita d'invalidità del 50% a decorrere dal 1° febbraio 2000 (cfr. I, p. 9).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Oggetto di contestazione per la definizione del
grado di invalidità è unicamente il reddito da invalido, ad esclusione di
quello senza invalidità (fr. 69'916.--) che viene accettato.
Innanzitutto, è opportuno rilevare che la
__________ non ha preteso un cambiamento di professione, ma si è basata sulle
nuove mansioni che l'assicurato svolge in seno alla ditta __________ per
definire il reddito con invalidità.
Per cui mal si comprende come la __________ possa
ragionevolmente affermare che l'Ente assicuratore ha calcolato il reddito da
invalido sulla base di un reddito ipotetico, tenendo in considerazione tutte le
attività ragionevolmente esigibili per l'assicurato (decisione su opposizione
29.01.2001, pag. 4 punto 4).
L'affermazione è palesemente contraddetta dagli
atti, in particolare dal doc. _:
"Calcolo rendita d'invalidità
La ditta afferma che il salario di merito ammonta
a fr. 2'700.-- x 13 mesi anche se non ha ancora fissato un salario all'assicurato.
D'altra parte con le DPL arriviamo ad un guadagno
di addirittura fr. 46'383.--.
Inoltre si afferma che un giovane operaio alle
prime armi riceverebbe fr. 3'300.--.
L'esperienza del nostro assicurato, il fatto che
è un buon operaio, che conosca la lingua tedesca, che abbia molte conoscenze
nella zona e non da ultimo che attiri molti clienti sicuramente sopperisce al
diminuito rendimento fisico e al fatto che ogni tanto deve fare delle cure.
Il rendimento di merito di M., malgrado i postumi
infortunistici, può essere valutato almeno a quello di un giovane operaio al
primo impiego.
Per questo motivo ritengo giustificata una
rendita del 40%"
Da questo documento emerge con estrema chiarezza
che la __________ ha definito il reddito da invalido non sulla base di un
reddito ipotetico conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di un'attività
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle limitazioni evidenziate nella
visita medica di chiusura (doc. _), bensì sulla base delle nuove mansioni
concrete di supporto al tecnico dell'azienda svolte da _____________ ,
reputando che il reddito che egli può conseguire l pari a quello di un giovane
montatore (vedasi pure doc. _ dove esplicitamente si menziona questa
circostanza).
Per cui la __________ é malvenuta ora a sostenere
che il reddito da invalido è stato definito sulla base di un reddito ipotetico
definito sulla scorta di tutte le attività entranti in linea di conto per
l'assicurato.
Quindi si tratta di definire il rendimento
effettivo dell'assicurato in queste nuove mansioni.
Ora, il datore di lavoro ha affermato che il
rendimento di __________ in questa nuova attività è inferiore a quella di un
giovane montatore che percepisce un salario iniziale di fr. 3'300.-- mensili
per 13 mensilità, pari a fr. 42'900.-- annui.
Egli ha poi precisato che il salario consono al
rendimento dell'assicurato sarebbe di fr. 2'700.-- mensili per 13 mensilità,
pari a fr. 35'100.-- annui (doc. _).
Il ricorrente ritiene pertanto che l'invalidità
debba essere stabilita sulla base di un reddito da invalido di fr. 35'100.-- e
non di fr. 42'900.-- (fr. 3'300.-- x 13 mensilità, vale a dire il reddito di un
giovane montatore).
Ne discende che il grado di invalidità è pari al
50%
(…)"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro, con lo scopo di ottenere
delle precisazioni a proposito dell'attuale situazione lavorativa e salariale
di __________ (cfr. VII).
La
risposta della ditta __________ è pervenuta l'11 giugno 2001 (cfr. VIII).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni in merito (cfr. X e XIII).
__________,
da parte sua, ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 63%.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante a
__________.
2.3. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.4. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF;
RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133)
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5. Emerge dalle
tavole processuali che a causa dei postumi residuali dell'infortunio del luglio
1997, __________ non è più stato in grado di riprendere l'esercizio della sua
originaria attività professionale, ossia quella di montatore elettricista.
Nondimeno, l'assicurato ha potuto rimanere alle dipendenze della ditta
__________, con però delle mansioni differenti rispetto al passato (cfr. doc. _:
"Il signor __________ gli ha proposto un'attività di supporto al
tecnico dell'azienda. Deve occuparsi di sopralluoghi, colloqui con
architetti, contatti coi clienti come pure dirigere il lavoro, in particolare
quando viene affidato a giovani montatori o ad apprendisti e ordinare materiale
da imprese di oltralpe. Questa nuova attività è iniziata da poco più di un mese
e non si conoscono ancora bene gli sviluppi" - la sottolineatura è del
redattore; cfr., pure, VIII, risposta al quesito n. 1).
Con l'impugnata
decisione su opposizione, l'__________ ha sostenuto che è necessario fare
astrazione dalla perdita di guadagno concreta, siccome, sul mercato generale
del lavoro, l'insorgente sarebbe in grado di meglio valorizzare la sua residua
capacità lavorativa. Specificatamente, egli potrebbe realizzare un reddito
annuo pari almeno al 60% di quello che avrebbe percepito qualora non fosse
sopravvenuto l'evento traumatico assicurato, donde il riconoscimento di una
rendita d'invalidità del 40% (cfr. doc. _, p. 4: "A differenza di quanto
preteso dall'opponente non può essere fatto riferimento alla situazione
concreta che non risulta per nulla definita ed è influenzata anche dalle
difficoltà finanziarie enunciate dalla ditta. Inoltre, anche ammesso e non
concesso, che l'assicurato percepisca un salario annuo di fr. 35'100.--, deve
essere fatta astrazione dalla situazione concreta in quanto, sul mercato
generale del lavoro, l'assicurato è in grado di sfruttare meglio la propria
capacità lavorativa residua" - la sottolineatura è del redattore).
__________,
da parte sua, sostiene invece che il tasso d'invalidità debba essere stabilito
prendendo in considerazione il reddito effettivamente percepito presso la
__________, ossia - conformemente a quanto accertato dal TCA in corso di causa
(cfr. VIII) - fr. 2001.--/mese per 13 mensilità. Incontestato il reddito da non
invalido ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto, egli pretende quindi che
gli venga assegnata una rendita d'invalidità del 63% (cfr. XIII).
L'insorgente
non mette in dubbio di essere in grado di esercitare, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività sostitutiva, confacente alle sue condizioni di
salute. Un riferimento al mercato generale del lavoro non potrebbe tuttavia
entrare in linea di conto, giacché "… la __________ non ha preteso un
cambiamento di professione, ma si è basata sulle nuove mansioni che
l'assicurato svolge in seno alla ditta __________ per definire il reddito con
invalidità" (cfr. I, p. 7).
2.6. Il TCA non
può condividere quanto sostenuto dal ricorrente.
Innanzitutto,
va osservato che non è affatto vero che l'Istituto assicuratore convenuto ha
determinato il tasso dell'invalidità presentata da __________, fondandosi sulla
situazione lavorativa concreta presso la ditta __________.
In
effetti, nella decisione formale del 6 novembre 2000 - intimata all'assicurato
- si legge testualmente, citiamo:
"
L'effettivo salario per questi lavori non può
essere tenuto in considerazione per il calcolo della rendita d'invalidità.
Si potrebbe anche pretendere che svolga altre
attività meno impegnative sull'arco di un'intera giornata e realizzare così,
grosso modo, un salario di circa il 60% di quello che avrebbe potuto percepire
se non fosse rimasto vittima dell'infortunio"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Analoghe
indicazioni si ritrovano, del resto, anche nel rapporto ispettivo del 25
febbraio 2000, relativo ad un incontro al quale hanno partecipato, fra gli
altri, __________ ed il suo avvocato:
"
Faccio presente che se vi fosse un guadagno
troppo basso, riterremmo la residua capacità lucrativa non sfruttata
convenientemente e quindi ci baseremmo sui guadagni ipotetici (DPL).
Stesso ragionamento in caso di mancata valutazione salariale da parte della
ditta.
(…)"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
ed in
quello datato 18 settembre 2000:
"
Attualmente la ditta riconosce al signor
__________ un salario mensile lordo di fr. 2000. Ho riferito che non avremmo
potuto considerare la restante capacità lucrativa adeguatamente
"sfruttata" con tale importo"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In
secondo luogo, e soprattutto, conformemente ai dettami giurisprudenziali
evocati al considerando 2.4., una delle condizioni necessarie affinché la
perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno
computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U130, p. 270ss. consid. 4a).
Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
Il TFA ha
avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9
maggio 2001 nella causa D., I 147/01:
"
b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha
ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale
("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato
non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215)"
(STFA
succitata, consid. 2b).
Ora, in
concreto - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito
conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) di supporto
al tecnico della ditta ________, non può determinare il reddito da invalido,
non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza,
__________ sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua
restante capacità lavorativa.
2.7. Non è
oggetto di contestazione il fatto che __________, malgrado i postumi residuali
dell'infortunio del luglio 1997, interessanti l'arto superiore destro, potrebbe
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lucrativa
che rispetti gli impedimenti funzionali messi in luce dal dottor __________,
spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura del 29
novembre 1999.
In sostanza, si tratterebbe di un'attività
leggera dal profilo dell'impegno fisico, che non necessiti, in particolare,
l'ingaggio dell'arto superiore destro oltre l'orizzontale o il porto,
rispettivamente, il sollevamento di pesi anche solo relativamente importanti
(cfr. doc. _, p. 3: "L'assicurato può ancora talvolta portare pesi fino a
5 kg all'altezza dei fianchi e di rado portare pesi da 5 fino a 10 kg
all'altezza dei fianchi. Non può più portare pesi di oltre 10 kg all'altezza
dei fianchi. Il paziente può di rado portare pesi fino a 5 kg all'altezza del
petto, ma non può più sollevare pesi di oltre 5 kg sopra l'altezza del petto.
Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, talvolta di media
entità, ma non più di pesante o molto pesante entità. Il paziente non può più
svolgere lavori sopra la testa con rotazione").
D'altro
canto, a mente di questa Corte si deve ritenere che le opportunità di reperire
un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché
con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o
eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332
consid. 3c).
Certo,
non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a
profitto della residua capacità lavorativa comporterà per __________. Ciò
nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora
che secondo il già citato principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui
essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA 10.9.1998 in re S. inedita e DTF 123 V
96 consid. 4c).
Se, malgrado tale impegno, un'occupazione
confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del
momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Del
resto, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha,
ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U439, p. 347ss.:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder
einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch
in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher
nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und
seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben.
Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden
schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom
11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an
automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle,
Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem
Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-)
medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen
fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der
Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung
(zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)"
(STFA
succitata, consid. 3b).
2.8. Incontestata
l'entità del reddito da non invalido (fr. 69'750.40/anno - cfr. doc. _),
occorre ora determinare l’entità del reddito che l'insorgente potrebbe
conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da
invalido).
Riconoscendo
un tasso d’invalidità del 40%, l’assicuratore LAINF convenuto ha, di fatto,
considerato che l'assicurato, sul mercato generale del lavoro, é ancora in
grado di realizzare un reddito annuo di fr. 41'850.25.
2.8.1. Per quel che
concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.
M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in
re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999
(cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Nel passato,
questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique
VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B., I 411/98 - pervenuta al TCA il
24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'_, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV
no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su
dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla
pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche
del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste
dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite"
(STFA 30.6.2000
succitata).
La nostra
Corte federale ha pure emanato, di recente, alcune
sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di
fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da
invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione
operata dall'______ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui
posti di lavoro (DPL).
La prima
di queste pronunzie è stata emanata nella causa L., U181/98, e reca la data del
22 maggio 2001.
Essa è
stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA del 31 maggio
2001 nella causa M., U 286/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 275/98, 31
maggio 2001 nella causa M., U 279/98, 11 giugno 2001 nella causa M., U 17/99,
11 giugno 2001 nella causa S., U 285/98, 19 giugno 2001 nella causa M. P., U
271/98, 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98, 27 giugno 2001 nella causa B.,
U 362/98, 28 giugno 2001 nella causa C.-D. C., U 18/99, 2 luglio 2001 nella
causa F., U 4/99, 9 luglio 2001 nella causa M., U 142/99, 19 luglio 2001 nella
causa T., U 190/99, 27 luglio 2001 nella causa B., U 252/99, 5 ottobre 2001
nella causa B., U 165/00, 5 ottobre 2001 nella causa I., U 91/00, 10 ottobre
2001 nella causa C., U 217+225/00 e, infine, 16 ottobre 2001 nella causa M., U
301/00.
Sostanzialmente,
il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'______, dopo aver anche
verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie,
l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei
dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il
salario statistico fino al limite massimo del 25%:
"
(…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto
l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla
retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai
o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere
adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui
pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di
una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'______. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile
senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti
in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il
diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere
ristabilita"
(STFA
22.5.2001 succitata, p. 4ss.).
L'Alta
Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di
principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali
il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF
124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.8.2. Nel caso di
specie, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque,
basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio
federale di statistica.
Secondo
questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
nel settore privato in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'268.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore
(cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--. Per il
2000 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si
raggiunge un reddito mensile di fr. 4'529.-- oppure di fr. 54'348.--
per l'intero anno (fr. 4'529.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5, consid. 3a).
L'importo
stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 41'850.25) appare
plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si
consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le
specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una
riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al
limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr. 40'761.--).
2.8.3. Va ancora
rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.8.1., il TFA ha proceduto
a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente
percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una
donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo
preciso proposito, lo scrivente TCA, nel recente passato, ha avuto modo
d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la
Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per
gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute. In questo ordine d'idee, questa Corte, con
una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R., pubblicata in RDAT I-2001,
p. 250ss. - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad
esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B., inc. 35.1999.15+59 e del 22
maggio 2001 in re M., inc. n. 35.1999.48) - sentito preliminarmente il parere
del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così
precisato la propria giurisprudenza:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è
sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato
prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici
occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra
regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21,
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les
statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et,
pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur
une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes"
(…)"
(STCA
succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel caso
sub judice - per le medesime ragioni diffusamente
indicate nella STCA del 4 settembre 2000 nella causa N. R. - a questa Corte
parrebbe più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno
alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino.
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo
realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore
privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'996.--, importo
che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid.
2.8.2.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto
che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle
circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 41'850.25
considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr.
45'996.-- leggermente inferiore al 10%).
2.9. In esito ai
considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato
confrontando i fr. 41’850.25 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 69'750.40 - si fissa al 40%.
Si ha
quindi la dimostrazione che l'assicurato, esercitando delle professioni
alternative a quella concretamente svolta presso la ditta __________ (la quale
gli consente di realizzare un reddito annuo lordo di fr. 26'013.--, cfr. VIII),
può mettere a frutto in maniera più ottimale la sua residua capacità
lavorativa.
A mente
del TCA la decisione dell’__________ di assegnare all’insorgente una rendita
d’invalidità del 40% è immune da ogni censura e deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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