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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.13
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00013
mm
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul "ricorso" del 28
febbraio 2001 di
__________,
contro
__________,
__________,
ritenuto, - che, con atto
28 febbraio 2001 denominato impropriamente "ricorso", __________ ha
chiesto l'intervento del TCA nella vertenza relativa al furto di alcuni oggetti
che si trovavano all'interno della propria autovettura, che lo oppone alla
__________ (cfr. I);
-
che,
giusta l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e
penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima
istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali
per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità
cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre
contestazioni attribuitele dalla legge;
-
che l'art.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo
è attribuita la competenza del giudizio;
-
che, in
casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano da un
contratto d'assicurazione "casco parziale" per autoveicoli - retto
dalla Legge sul contratto d'assicurazione (cfr. art. D14 CGA - cfr. II) -
quindi delle pretese assolutamente estranee alle assicurazioni sociali;
-
che
l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae;
-
che
competente per il contenzioso sui diritti invocati da __________ è, invece, la giurisdizione
civile ordinaria;
-
che, a
norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA -
quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,
d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;
-
che,
secondo l'art. D13 delle CGA, per ogni litigio risultante dal contratto, la
__________ riconosce all'avente diritto la scelta fra il foro ordinario e
quello del suo domicilio svizzero;
-
che dalle
tavole processuali emerge che __________ è domiciliato nel Comune di
__________;
-
che, di
conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del
Distretto di __________, __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
"ricorso" è irricevibile.
Gli atti
sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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