AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.12
Data decisione, Autorità:
28.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00012
mm
Lugano
28 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2001
di
__________,
rappr. da: st. leg. __________,
contro
la decisione del 1° dicembre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
dicembre 1999, la Cassa disoccupazione __________ ha annunciato all'__________
che, in data 17 ottobre 1999, __________ è rimasto vittima di una caduta sulle
piste da sci di __________, a seguito della quale ha riportato una commotio
cerebri con amnesia circostanziale (cfr. doc. _).
L'assicurato
è rimasto degente - in osservazione neurologica - per 24 ore presso l'Ospedale
regionale di __________ (cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le proprie
prestazioni assicurative, perlomeno sino al 5 dicembre 1999, data in cui
l'assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. _).
1.2. Il 20 giugno
2000, __________ ha comunicato all'assicuratore LAINF di presentare ancora dei
problemi in relazione all'evento infortunistico dell'ottobre 1999 e di avere,
al proposito, consultato il dottor __________, generalista (cfr. doc. _).
Successivamente,
l'assicurato è stato sottoposto ad una valutazione neuropsicologica presso il
Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _),
nonché ad un esame neurologico da parte del dottor __________, spec. FMH in
neurologia (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione formale 30 agosto 2000, l'__________, dopo aver interpellato il
proprio medico di circondario (cfr. doc. _), ha negato la propria
responsabilità relativamente ai disturbi annunciatigli nel corso del mese di
giugno 2000 (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _),
l'assicuratore infortuni, in data 1° dicembre 2000, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 28 febbraio 2001, __________, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a riconoscergli
ulteriori prestazioni assicurative (cfr. I, p. 7).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…).
La __________, nel motivare la propria decisione,
rileva giustamente che il nesso di causalità naturale, quale questione di
fatto, deve essere esaminato sulla scorta degli atti medici. Nel caso che
occupa non v'è dubbio circa il fatto che i disturbi denunciati dal signor
__________ non sono invenzioni dell'assicurato, anche perché comportano
risvolti delicati, che possono suscitare disagio o imbarazzo da parte sua.
Neppure si può però ritenere, come a torto vien fatto nella decisione
impugnata, che il nesso causale non sia addirittura probabile.
Dall'istruttoria non emergono elementi che
possano seriamente far ritenere che il signor __________ conoscesse simili disturbi
prima del 17.10.1999.
Anche sotto l'aspetto giuridico della causalità
adeguata, quindi, l'argomento merita approfondimento e non può essere liquidato
in modo sbrigativo. Alla luce di quanto precede la __________ avrebbe pertanto
dovuto entrare nel merito e valutare seriamente la situazione caratterizzante
l'assicurato __________. Così facendo essa ha infatti deciso di non decidere,
ciò che potrebbe rappresentare un pregiudizio importante, nell'ipotesi in cui
il caso in questione dovesse fare l'oggetto di un rifiuto di prestazioni da
parte della cassa malati.
(…).
A sostegno alle proprie tesi, l'autorità
giudicante menziona i rapporti della psicologa signora __________ e del dott.
__________, giungendo alla conclusione che tali rapporti "non permettono,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante almeno, che
l'assicurato presenta un'affezione alla salute di natura organica
post-infortunistica". A mente del ricorrente, per contro i rapporti
citati, così come gli atti allegati all'incarto, permettono di concludere il
contrario. Lo stesso dott. __________, nel suo rapporto, dichiara che gli esami
medici confermano le difficoltà denunciate dal signor __________. Il fatto che
nel 1992 l'assicurato fosse già stato oggetto di indagini specialistiche,
peraltro, nulla toglie al fatto che i disturbi sono stati riscontrati a seguito
dell'infortunio del 17.10.1999.
Il rapporto del 26.5.2000 della psicologa attesta
inoltre che "i deficit neurologici riscontrati nell'odierna valutazione
sono con molta probabilità conseguenze dell'infortunio del 17.10.1999",
ciò che contraddice le valutazioni contenute nella decisione oggetto di
ricorso.
(…).
La __________, nella decisione in oggetto, rileva
tra l'altro che "l'assicurato, sciatore provetto, si trovava su una
pista facile per cui oggi appare dubbio che egli sia caduto e abbia picchiato
la testa tanto da riportare una commozione cerebrale". Anche in questo
caso la posizione dell'autorità giudicante non può essere condivisa: essa è del
tutto soggettiva ed opinabile. Appare infatti insostenibile affermare che, per
il solo fatto di essere uno sciatore provetto, il ricorrente non possa essersi
fatto male su una pista facile. Indipendentemente dalla difficoltà di una
pista, infatti, la presenza di un'irregolarità nel terreno (anche minima) o di
un sasso, possono far perdere l'equilibrio a chiunque. Una volta perso
l'equilibrio, la violenza dell'impatto e quindi la gravità delle conseguenze
della caduta non dipendono più dal grado di capacità dello sciatore. Se così non
fosse, i buoni sciatori non sarebbero mai vittima di incidenti, ciò che
apparentemente non sembra però essere il caso"
(I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In data 4
settembre 2001, il TCA ha interpellato il dottor __________, chiedendogli di
voler descrivere l'evoluzione dei disturbi accusati dall'assicurato dopo il
consulto del luglio 2000 (cfr. V).
La
risposta dello specialista è pervenuta il 10 settembre 2001 (VI).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni.
in
diritto
2.1. La lite è
circoscritta alla questione di sapere se i disturbi presentati da __________, oggetto
dell'annuncio di ricaduta del giugno 2000, si trovavano in una relazione di
casualità, naturale ed adeguata, con l'evento del 17 ottobre 1999.
L'__________,
in sede di decisione su opposizione così come con
la risposta di causa, ha sostenuto che non sarebbe stata sufficientemente
dimostrata la sopravvenienza dell'evento
infortunistico in parola. Da parte sua, il TCA ritiene che questa obiezione,
almeno a prima vista, potrebbe non essere del tutto infondata, considerata
l'amnesia totale retro- e anterograda che ha colpito l'assicurato nonché
l'assenza di qualsivoglia testimone oculare (e, in questo contesto, assume
indubbiamente una certa importanza il fatto che il ricorrente fosse un ottimo
sciatore oppure ancora il fatto che egli stesse sciando su una pista facile).
Nondimeno, non può neppure essere ignorato il fatto che l'Istituto assicuratore
ha regolarmente assunto il caso iniziale, riconoscendo in questo modo che
__________ è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.
Lo
scrivente Tribunale può comunque esimersi dall'esaminare più da vicino questo
aspetto, difettando, come si vedrà in seguito, il nesso di causalità naturale.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine).
2.4. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Determinante
é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA 31.7.2001 in re H.
c/ INSAI [U 122/00]).
2.5. Dalle tavole
processuali emerge che, nell'aprile 2000, a causa del persistere di disturbi a
carattere neuropsicologico e di cefalee, __________ è entrato in cura dal
dottor __________, generalista, il quale ha predisposto, da parte sua, degli
accertamenti neuropsicologici e neurologici (cfr. doc. _).
In data
19 maggio 2000, l'assicurato è quindi stato periziato dalla psicologa
__________, attiva presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di
__________, la quale, sulla scorta delle risultanze dei test, ha oggettivato
dei disturbi neuropsicologici di grado lieve-medio:
"
(…).
Si tratta di un paziente ben collaborante,
orientato, globalmente non rallentato, adeguato. L'impulso interiore è intatto.
Durante la valutazione il paziente è ansioso. In generale tenta di nascondere
l'ansietà con un atteggiamento spigliato. Il metodo di lavoro è tendenzialmente
precipitoso e superficiale. Il paziente vuole fare in fretta, ma a tratti si
confonde e sbaglia. In alcuni momenti appare confuso. Dice che fatica a
mantenere la concentrazione e che tende fortemente a divagare con il pensiero.
Al termine della valutazione, il paziente dice di
essere stanco. Il mal di testa, su una scala a 1 a 10, è aumentato da 4 a 6.
Con un globale profilo neuropsicologico nella
norma, l'odierna valutazione neuropsicologica evidenzia soprattutto
un'aumentata affaticabilità mentale, difficoltà d'attenzione e di
concentrazione, momenti di confusione, che si ripercuotono soprattutto sulla
capacità di cogliere informazioni verbali, quando il loro contenuto è
complesso, e sulla capacità mnesica verbale. Leggermente ridotta la capacità di
risolvere calcoli scritti (errori di distrazione).
È molto probabile che queste difficoltà rendano
il paziente più irritabile e nervoso. Egli lamenta pure una diminuzione del
dinamismo vitale.
Nella norma: la flessibilità del pensiero, la
fluenza verbale e figurale, la capacità di pianificazione, le prassie
costruttive, la capacità di apprendere informazioni (verbali e
visivo-spaziali), la capacità mnesica visivo-spaziale, la memoria semantica, i
calcoli mentali, la percezione visiva (differenziazione figura-sfondo), lo
schema corporeo (attribuzione destra-sinistra).
I risultati indicano un disturbo neuropsicologico
lieve-medio.
I deficit neuropsicologici riscontrati
nell'odierna valutazione sono con molta probabilità conseguenze dell'infortunio
del 17.10.99. Alla base c'è senz'altro una personalità ansiosa, con cefalee
recidivanti. È tuttavia ben possibile che, dall'infortunio, si sono sovrapposti
deficit neuropsicologici sentiti soggettivamente dal paziente, sia nell'ambito
professionale che privato, e rilevati anche dall'odierna valutazione"
(doc. _).
Successivamente,
il 10 luglio 2000, il ricorrente è pure stato investigato da un profilo
neurologico, a cura del dottor __________, spec. FMH in neurologia.
Questa
la valutazione contenuta nel relativo referto del 24 luglio 2000:
"
(…).
Lo stato neurologico a parte una minima
asimmetria della commissura labiale all'innervazione massima e delle parestesie
all'emifaccia sinistra è risultato normale.
Presenza di parestesie anche alla mano sinistra
probabilmente in relazione con un'irritazione del nervo mediano al canale
carpale.
Nessun altro segno di lateralizzazione.
Normale la MRI cerebrale con angio-RM arteriosa e
con una piccola immagine cistica a livello del peduncolo cerebrale sinistro,
che sicuramente non può essere messa in relazione con la patologia attuale.
Si tratta di un paziente emicranico, ambidestro,
che ha manifestato una patologia amnestica prolungata, associata a delle
cervicalgie., la cui origine non è chiara. Da come descritto sospetterei in
primo luogo un episodio amnestico transitorio, patologia analoga all'emicrania
basata su probabili vasospasmi, eventualmente nel territorio vertebro-basilare.
Nella DD un episodio di emicrania complicata, con
eventuale disfunzione ischemica transitoria nel talamo eventualmente destro. Il
paziente, essendo ambidestro è difficile stabilire quale sia l'emisfero
dominante.
Impossibile sapere se il paziente, buon sciatore,
sia effettivamente caduto in una pista non difficile, battendo violentemente il
capo o provocando una violenta distorsione cervicale: nessuno l'ha visto
cadere, apparentemente non era particolarmente bagnato o sporco di neve.
Dall'evento tuttavia il paziente mantiene dei
disturbi soprattutto a livello della concentrazione e della memoria verbale
apparentemente, con difficoltà soprattutto sul lavoro, non riuscendo più a
concentrarsi e mantenere efficiente la sua attività di consulente aziendale.
Un recente esame neuropsicologico confermerebbe
la presenza di modiche difficoltà, concentrate effettivamente sia sulla
concentrazione che sulla memoria verbale.
La MRI cerebrale permette di escludere delle
lesioni vascolari evidenti o delle stenosi dei grossi e medi vasi intracranici.
Perfettamente normale anche l'EEG senza segni di
irritabilità corticale.
Paziente normoteso, non presenta un fattore di
rischio per malattie cerebro-vascolari.
Per il momento bisogna dunque supporre degli
esiti di un disturbo dal carattere funzionale di tipo emicranico su vasospasmo
prolungato con una disfunzione a livello del circuito della memoria. Difficile
da valutare se i disturbi della concentrazione siano primari o secondari
eventualmente allo stato d'ansia ed allo stress secondario.
In questi casi è meglio non prescrivere delle
benzodiazepine, tutt'al più un antidepressivo con effetto ansiolitico,
possibilmente non ipnotico (Zoloft?) a piccole dosi. Per il momento tuttavia
gli ho prescritto del Nootropil 1300 mg 3 volte al dì.
Mi sono permesso di convocarlo fra circa un mese
per giudicarne l'evoluzione.
In assenza di lesioni organiche alla MRI, la
prognosi dovrebbe comunque essere buona per quel che concerne un recupero
totale delle funzioni perse, eventualmente a distanza di ancora 6 mesi"
(doc. _).
Interpellato
direttamente da questo TCA a proposito dell'evoluzione delle condizioni di
salute di __________, il dottor __________, con rapporto del 6 settembre 2001,
ha affermato quanto segue:
"
Dal controllo non sono emersi ulteriori
elementi.
La diagnosi risulta dunque piuttosto basata sulla
descrizione degli eventi da parte dei colleghi del paziente, il quale,
conservando un'amnesia totale dell'evento acuto, non può ricordare cosa fosse
successo.
Da quanto già descritto si tratta di un ottimo
sciatore, istruttore, la discesa in causa non sarebbe stata difficile, le prove
assolute di un evento traumatico non sono state portate.
Ricordo tuttavia che un trauma cranico o una
distorsione cervicale, se adeguate, possono comportare, in casi relativamente
rari, manifestazioni analoghe a quelle riportate dal paziente.
L'episodio amnestico transitorio, analogo a
manifestazione emicranica, può tuttavia manifestarsi senza causa scatenante
esterna.
In conclusione, è impossibile stabilire se ci
sia stato un trauma o meno alla base della sintomatologia"
(VI - la
sottolineatura è del redattore).
Prima di
procedere all'emanazione della querelata decisione, in sede di procedura
d'opposizione, l'__________ si era rivolto al proprio medico di circondario, il
dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale
aveva formulato il seguente apprezzamento:
"
All'assicurato, dopo una caduta con gli sci,
unicamente in base a un'amnesia circostanziale, viene diagnosticata una
"probabile commozione cerebrale", motivo di un'ospedalizzazione di 24
ore, quindi per motivi di sicurezza (sorveglianza).
Oggettivamente non
sono state riscontrate delle lesioni corporali di rilievo, segnatamente a
livello cerebrale-neurologico. Lo stesso vale per la documentazione radiologica
effettuata allora.
La questione è se i disturbi attualmente
lamentati dall'assicurato siano conseguenza organica diretta della caduta con
gli sci dell'ottobre 1999 o meno. Al riguardo il signor __________ è stato
sottoposto a tutta una serie di esami medici e pure strumentali, tutte delle
indagini che non hanno rivelato alcuna lesione strutturale, tanto
meno di natura post-traumatica.
Dal lato medico-infortunistico è quindi più che
fondato che i disturbi cranici, soprattutto cefalgici, sono di natura morbosa,
considerazione suffragata pure da pregressi esami neurologici (nel 1992, per
cefalee vaso-motorie).
Dallo scritto del signor __________ (del
25.9.2000) si evince inoltre l'opinione che la responsabilità della __________
in caso di ricaduta sia data anche nella situazione in cui la relazione con
l'infortunio sia solo possibile (questione tuttavia non medica).
Dal lato medico più grave comunque è il fatto che
il signor __________ parte dalla premessa erronea che la signora _______
sia dottoressa o sia persona portante il titolo di dottore nella scienza di
medicina.
In sintesi, sulla scorta di tutti gli esami
medici oggettivi finora esperiti, non permettono di stabilire un nesso
causale più che possibile fra i disturbi accusati attualmente dal signor
__________ e l'infortunio dell'ottobre del 1999"
(doc. _).
2.6. Dopo un'attenta
valutazione dell'insieme della documentazione presente all'inserto, questo
Tribunale è dell'avviso che non sia stata dimostrata, almeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di una relazione di
causalità naturale fra l'evento del 17 ottobre 1999 ed i disturbi accusati da
__________ a partire dall'aprile del 2000.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202
consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13
febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza
TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
particolare, non può essere sottaciuto come il dottor __________ - specialista
nella materia che qui interessa - nonostante abbia sottoposto l'insorgente ad
approfonditi accertamenti (clinici e radiologici), si
sia trovato nell'impossibilità pratica di stabilire, con un sufficiente grado
di verosimiglianza, se all'origine dei disturbi lamentati da __________ vi sia
stato un evento traumatico (cfr. VI). Anzi, nel referto relativo alla visita
peritale del 10 luglio 2000, il summenzionato neurologo ha addirittura
dichiarato propendere piuttosto per una causa di natura squisitamente morbosa
(cfr. doc. _, p. 4: "Per il momento bisogna supporre degli esiti di un
disturbo dal carattere funzionale di tipo emicranico su vasospasmo prolungato
con una disfunzione a livello del circuito della memoria. Difficile da valutare
se i disturbi della concentrazione siano primari o secondari eventualmente allo
stato d'ansia ed allo stress secondario").
Il TCA
non ignora il fatto che la psicologa __________, autrice dell'apprezzamento
neuropsicologico del 19 maggio 2000, abbia affermato che i deficit riscontrati
sono molto probabilmente conseguenza dell'infortunio del 17 ottobre 1999, anche
se, ha aggiunto la psicologa, "alla base c'è senz'altro una personalità
ansiosa, con cefalee recidivanti. È tuttavia ben possibile che,
dall'infortunio, si sono sovrapposti deficit neuropsicologici sentiti
soggettivamente dal paziente, sia nell'ambito professionale che privato,
…" (doc. _).
Nondimeno,
la giurisprudenza del TFA ha stabilito che, secondo le attuali conoscenze, la neuropsicologia non è di per sé stessa in grado di valutare in modo decisivo la questione della
causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere significativi nel quadro dell'apprezzamento
globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo abbia espresso
delle indicazioni persuasive a proposito della causalità, indicazioni che si
devono inoltre inserire in maniera convincente nelle risultanze di altri
accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA 9.1.2001 in re R. c/ INSAI, consid. 2
c/cc [U 148/00]).
I
succitati presupposti non appaiono realizzati nella presente fattispecie,
ponendo mente al solo fatto che, secondo lo specialista in neurologia
privatamente consultato da _________, é persino lecito dubitare che
quest'ultimo abbia accusato un trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri.
D'altra
parte, la tesi secondo cui esisterebbe un legame causale naturale fra
l'infortunio ed i disturbi a carattere neuropsicologico, poiché questi
ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso, è priva di
pertinenza scientifica (cfr. I, p. 4).
Va qui
rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere
apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
considerato come una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter
hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 31.7.2001 in re A. c/
INSAI, consid. 3c [U 492/00]; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In simili
condizioni, la decisione dell'Istituto assicuratore convenuto di negare la
propria responsabilità relativamente alla ricaduta annunciatagli il 20 giugno
2000, non presta il fianco ad alcuna censura (cfr. consid. 2.2. in fine).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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