AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.10
Data decisione, Autorità:
28.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00010
mm
Lugano
28 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 30 ottobre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
giugno 1999, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
muratore - nel scendere da una scala, è scivolato e si è finalmente procurato
una frattura obliqua del V metatarso nonché una frattura pluriframmentaria del
II, III e IV metatarso del piede destro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie
prestazioni assicurative.
In data
25 febbraio 2000, l'assicurato è stato colpito da un infarto miocardico
sub-acuto (cfr. doc. _).
1.2. Dopo aver
interpellato il proprio medico di circondario (cfr. doc. _) nonché il dottor
__________ (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 1° marzo 2000, ha
riconosciuto l'assicurato abile al lavoro nella misura del 50% a far capo dal 3
aprile 2000, ciò tenuto conto delle sole sequele dell'infortunio del giugno
1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione formale 4 settembre 2000, l'__________ ha dichiarato chiuso il caso
d'infortunio a decorrere dal 1° settembre 2000, data a partire dalla quale
__________ è stato giudicato in grado di riprendere normalmente l'esercizio
della propria attività lavorativa.
All'occasione,
l'assicuratore LAINF ha pure negato la propria responsabilità relativamente ai
disturbi localizzati all'alluce destro ed al ginocchio sinistro, difettando una
relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ) nonché
dalla __________ Assicurazioni (cfr. doc. ), l'________, in data 30 ottobre
2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 30 gennaio 2001, __________, rappresentato dal ,
ha chiesto che l' venga condannato a versare indennità giornaliere
corrispondenti ad un'inabilità lavorativa totale a partire dal 3 aprile 2000
(cfr. I, p. 3).
A
sostegno della propria pretesa, l'assicurato si è riservato di produrre, nel
prosieguo, "… un'adeguata documentazione medico-specialistica" (cfr.
I, p. 2).
1.5. L'__________,
in risposta, si è limitata a fare riferimento al contenuto dell'impugnata
decisione su opposizione 30 ottobre 2000, ciò nell'attesa di poter esaminare la
documentazione medica preannunciata da __________ (cfr. III).
1.6. Nel corso
del febbraio 2000, __________ ha versato agli atti un rapporto, datato 19
febbraio 2001, del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr.
doc. _) ed ha osservato quanto segue:
"
(…).
Il ricorrente contesta questa valutazione e fa
valere di essere tuttora inabile al lavoro in misura di almeno il 50%
eventualmente il 100% anche dopo il 1° settembre 2000. A sostegno di questa sua
posizione produce relazione del Dr. __________ della __________, __________,
del 19 febbraio 2001. Il Dr. __________ attesta notevole impedimento funzionale
causa esiti di fratture multiple al piede destro, limitazione valutabile
sicuramente ad almeno il 50% nella professione di muratore capacità non
migliorabile con accorgimenti ortopedici. Il medico riconosce inoltre una
causalità traumatica parziale per il danno all'alluce valgo.
Il sanitario consultato dal ricorrente rinvia
inoltre alla perizia del Dr. med. __________, medico fiduciario
dell'assicurazione d'indennità di malattia del datore di lavoro del ricorrente,
per quanto è della causalità traumatica del danno al ginocchio sinistro,
ritenuto invece di origine morbosa dalla __________. Al fine di stabilire
questa causalità traumatica, si chiede pertanto si fondi il diritto a
prestazioni sulla citata perizia __________ del 2 agosto 2000, rispettivamente
venga questo sanitario interpellato al fine di rimotivare la causalità
traumatica.
(…).
… Alla luce dei considerandi di cui sopra, si
chiede venga il ricorso accolto con il riconoscimento del diritto a prestazioni
assicurative sulla base di una capacità del 50% anche a partire dal 1° settembre
2000 per quanto è degli esiti traumatici al piede destro e all'alluce destro,
rispettivamente, a prestazioni sulla base di un'inabilità del 100% qualora
fosse riconfermata la causalità traumatica del danno al ginocchio sinistro" (V).
1.7. Il 27 aprile
2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha formulato le seguenti osservazioni:
"
-
L'__________ ribadisce che, tenuto conto del
criterio della probabilità preponderante, unicamente le fratture metatarsali
sono in relazione causale probabile con l'infortunio. La valutazione 19.2.2001
del dott._________, da un lato, indica chiaramente di non poter condividere il
parere del dott. __________ per quanto riguarda il ginocchio mentre per
l'alluce valgo menziona "che una percentuale minima può essere dovuta al
trasverso-piatto che è in parte conseguenza dell'infortunio e che ha potuto
accelerare questa malformazione del I raggio". Ora la semplice possibilità
(può) non basta per fare nascere un obbligo di indennizzo.
-
Si prende nota che il ricorrente non contesta,
per quanto riguarda i soli esiti della frattura, la capacità lavorativa del 50%
dal 3.4.2000 fissata dall', ma mette in discussione la chiusura con
il 30.8.2000. Preliminarmente, visto che tale punto non è stato menzionato con
il ricorso, l' ritiene che l'impugnata decisione sia parzialmente
cresciuta in giudicato per cui la richiesta tendente all'ottenimento
dell'indennità giornaliera oltre il 31.8.2000 deve venir respinta già in
ordine.
Secondariamente, dagli atti risulta in modo
inequivocabile che, in ogni caso con il 31.8.2000, non sussistevano delle cure
atte a portare ad un notevole miglioramento dello stato di salute del
ricorrente. Questo significa che, con riferimento all'art. 19 cpv. 1 LAINF già
espressamente menzionato nell'impugnata decisione su opposizione
indipendentemente dalle divergenze in merito alla capacità lavorativa, le
premesse per il riconoscimento dell'indennità giornaliera oltre il 31.8.2000
non sono date.
L'__________ provvederà a esaminare se le condizioni
per l'assegnazione di una rendita di invalidità sono adempiute alla chiusura
della presente procedura e cioè quando sarà stato definito quali disturbi sono
di natura post-infortunistica"
(VII).
in
diritto
2.1. Lo scrivente
TCA deve decidere se l'__________ era o meno legittimato a negare ad __________
il diritto alle indennità giornaliere dopo il 31 agosto 2000.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 p. 106 consid. 2,
U27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 p. 79
consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.4.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si
possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori,
abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.5. Le parti
appaiono discordi circa la questione a sapere se fra i disturbi al ginocchio
sinistro e l'alluce valgo a destra, da un lato, e l'evento infortunistico 14
giugno 1999, dall'altro, esista un nesso di causalità naturale.
Nessun
dubbio, invece, che i postumi residuali delle
fratture metatarsali costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio
assicurato.
Da parte
sua, l'Istituto assicuratore convenuto, in sede di decisione su opposizione, ne
ha negato l'esistenza, facendo essenzialmente riferimento alle valutazioni
enunciate dal proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica.
Il succitato
medico fiduciario si è espresso, per la prima volta, in merito all'eziologia
dei disturbi accusati da __________, in occasione della visita di controllo del
30 agosto 2000:
"
VALUTAZIONE
Attualmente l'assicurato asserisce dolori
soprattutto nella regione dell'alluce valgo del piede destro.
Lo srotolamento è problematico e scatena un forte
dolore nell'articolazione metatarso-falangeale I.
Radiologicamente
la falange prossimale I è sublussata lateralmente a causa di un alluce valgo di
40°. La testa del I metatarso forma la pseudo-esostosi.
Le fratture dei matatarsi II-IV sono consolidate.
Clinicamente non è
più oggettivabile una metatarsalgia II-IV.
Per quanto concerne il ginocchio sinistro, i
referti patologici che ha trovato il dr. __________, non specialista in
traumatologia o ortopedia, non sono per niente evidenziabili. Infatti, si
tratta solamente di una condropatia patellare, vale a dire una sofferenza della
cartilagine. La causa di questa malattia è sconosciuta, si pensa possa essere
causata da una malnutrizione della cartilaggine.
È chiaro che questa malattia non concerne
l'assicurazione infortuni.
Procedere medico:
Per quanto attiene al piede destro, si potrebbe
consigliare una correzione dell'alluce valgo tramite un intervento in caso di persistenza dei dolori (Cassa Malati).
Per il ginocchio sinistro invece c'è poco da
fare, si può consigliare solamente una cura con Condrosulf (a carico della
Cassa Malati)"
(doc. _).
Il dottor
__________ si è espresso, una seconda volta, nel corso della procedura
d'opposizione. Questo il contenuto del suo referto 20 ottobre 2000:
"
Fattispecie: il 14.6.1999 mentre l'assicurato
scendeva da una scala a pioli appoggiata alla soletta, la stessa si è mossa in
quanto non fissata, di conseguenza è caduto da un'altezza di circa 4 metri
picchiando il piede destro sull'ultimo gradino.
Il 10.11.1999, l'assicurato riferisce ad un
consulente esterno che durante la caduta probabilmente ha anche battuto il
ginocchio sinistro.
Fino ad agosto 2000, in nessun referto medico si
trova un accenno di un problema al ginocchio sinistro, né dal dr. __________,
chirurgo, né dal dottor __________, ortopedico FMH (doc. _).
L'assicurato non ha riferito niente dei problemi
al ginocchio durante la visita medico-circondariale; però, come un filo rosso,
diversi medici hanno notato un alluce valgo dall'inizio fino in data odierna.
Attualmente i problemi principali sono dovuti a
una deformazione di alluce valgo di 40° con una pseudo-esostosi fortemente
infiammata. Le fratture dei metatarsi II-IV sono guarite.
Secondo il mio parere di ortopedico, trovo molto
strano che un paziente con una lesione completa di un crociato anteriore e con
una lesione meniscale (dicit dr. __________), non abbia mai detto niente dei
problemi al ginocchio sinistro ai diversi medici consultati.
Durante l'esame medico -circondariale del
30.8.2000 al ginocchio sinistro ho trovato solamente una tumefazione nella
regione della tuberosità tibiale. Proprio in questa regione c'è l'inserzione
del legamento patellare che è anche la regione più toccata durante i lavori
svolti in posizione inginocchiata.
Una tale tumefazione si trova spesso in pazienti
che svolgono un lavoro come piastrellista o muratore.
Non erano evidenziabili un'instabilità o dei
referti patologici per una lesione meniscale. Il segno di Zohlen era fortemente
positivo e questa segno parla piuttosto per una condropatia retropatellare.
Una condropatia patellare si può sviluppare a
qualsiasi età, la causa è sconosciuta, ma molto probabilmente, si tratta di un
disequilibrio della muscolatura del quadricipite o di una malnutrizione della
cartilagine tramite liquido intrarticolare.
Raramente una contusione diretta può scatenare
simili problemi e sicuramente non dopo più di 5 mesi, infatti i dolori si
presentano già subito dopo delle ore.
L'alluce valgo con pseudo-esostosi ed il
problema retropatellare del ginocchio sinistro sono da mettere in relazione ad
una malattia; ulteriori accertamenti vanno a carico della Cassa malati"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In corso di causa, __________ ha privatamente
consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la
__________, il quale ha allestito il rapporto 19 febbraio 2001:
"
(…).
Diagnosi: esiti di
infortunio del 14.06.1999 con frattura obliqua alla base del V metatarso e
fratture pluriframmentarie dei metatarsi II, III e IV del piede destro,
trattate conservativamente.
Alla visita odierna, il paziente accusa dolori a
tutto il piede destro ma specialmente a tutto l'avampiede. I disturbi sono
legati soprattutto alle deambulazione in piano, ma peggiorano su terreni
sconnessi o quando deve effettuare delle salite. Questi disturbi sono presenti
da alcuni mesi a questa parte sebbene il paziente abbia a disposizione una
serie di plantari, ultimi dei quali con suola rigida.
Oltre ai problemi concernenti il piede destro, il
paziente accusa dolori al ginocchio sinistro che secondo lui è stato
traumatizzato al momento dell'incidente. Egli afferma infatti di aver urtato il
ginocchio nella caduta ed ora riferisce dolori persistenti sulla rotula e in
sede del compartimento mediale.
Esame clinico:
l'esame clinico del ginocchio sinistro mostra l'assenza di alcun segno di
irritazione articolare con una mobilità pressoché normale, rispetto al ginocchio
destro. Importante dolenzia e scroscii retro-patellari con test di Zohlen
positivo. Lachmann e pivot-shift negativi. Dolenzia alla palpazione nel
compartimento mediale con positivo il test di McMurray. Allo stress in valgo
minima apertura mediale.
Trovo difficoltà di srotolamento nella
deambulazione a destra. Deambulazione sui talloni senza particolarità, mentre è
impossibile la deambulazione sulla punta del piede destro. È pure impossibile
la posizione accovacciata causa dolori a livello della zona delle articolazioni
metatarso-falangee del II, III e IV dito.
Dolente pure l'alluce che presenta una
deformazione in valgo. Il II ed il III dito a destra, mantengono una posizione
in iper-estensione e alla palpazione sono dolenti tutte le articolazioni metatarso-falangee
ma specialmente l'esostosi sul dorso del IV metatarso.
Quest'ultima è molto prominente. La mobilità
attiva del II, III e IV dito, praticamente ridotta solo a minimi movimenti.
Le radiografie in visione mostrano consolidate
tutte le fratture con una deviazione dell'asse del III e del IV raggio in varo.
Visibile pure uno speroncino osseo in sede dorsale del IV metatarsale. Presenza
di alluce valgo con massiccia pseudo-esostosi sulla testa del I metatarsale.
Conclusioni
Per quanto concerne il piede destro si tratta di
un'importante deformazione anatomo-funzionale con squilibrio dell'avampiede
destro. Il tutto è dovuto alla presenza dell'alluce valgo nonché alla
consolidazione con asse ottimale dei metatarsi e iper-estensione delle dita II
e III.
Per quanto riguarda l'inabilità lavorativa posso
dire che alla visita odierna certamente sussiste una limitazione sicuramente
del 50% per quanto concerne l'attività di muratore, poiché per effettuare
questo lavoro il paziente deve deambulare su terreni irregolari, su scale e
impalcature, spesso mantenere posizioni accovacciate, alzare e portare pesi.
Certamente con un piede così dolente e deformato
l'attuale professione non può essere svolta al 100%. Ciò non lo può migliorare
neanche un supporto ortopedico come neppure un intervento chirurgico
all'infuori di una correzione dell'alluce valgo. Per quanto concerne
quest'ultimo sicuramente non è imputabile al 100% all'infortunio, sebbene una
percentuale minima può essere dovuta al trasverso-piatto che è in parte
conseguenza dell'infortunio e che ha potuto accelerare questa malformazione del
I raggio.
Per il danno al ginocchio sinistro non posso
affermare che vi sia alcuna correlazione con l'incidente del 14 giugno 1999, in
quanto non vi è alcuna registrazione medica documentata all'infuori della
perizia del Dr. __________ del 2 agosto 2000, che parla per una lesione del
crociato anteriore ed eventualmente un menisco mediale in riferimento
all'incidente.
Qui è assolutamente impossibile affermare che ciò
corrisponda alla realtà poiché non ci sono documenti medici che lo attestano
(vedi cartella Ospedale __________ e visite del medico di circondario della
__________)"
(doc. _).
2.6. Tutto ben
considerato - per quel che riguarda l'eziologia dei disturbi al ginocchio
sinistro - il TCA ritiene che l’opinione del dottor __________, specialista
nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da supporto
probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare
seguito ad ulteriori provvedimenti probatori.
A quest'ultimo proposito, va ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come
poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente
di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni
dello specialista interpellato dall’__________, se si considera che, per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante é che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss.
consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
In
casu, le conclusioni a cui è pervenuto il dottor __________, già __________
presso il Reparto di ortopedia-traumatologia dell'Ospedale regionale di
__________, a proposito della natura morbosa dei disturbi al ginocchio
sinistro, appaiono a questa Corte motivate in modo senz'altro persuasivo.
Del
resto, il rapporto allestito dal dottor , specialista privatamente
consultato dall'assicurato, non è suscettibile di mettere in dubbio
l'attendibilità dell'apprezzamento manifestato dal medico di circondario
dell'. Se egli ha fatto riferimento al referto peritale 2 agosto 2000
del dottor __________, è soltanto per affermare di non aver potuto attestare la
presenza delle patologie evidenziate da quest'ultimo (peraltro a seguito di un
semplice esame clinico - cfr. doc. _).
Infine,
non può neppure essere ignorato il fatto che __________ ha accennato, per la
prima volta, a disturbi al ginocchio sinistro, a distanza di circa cinque mesi
dalla data dell'evento traumatico in discussione, precisamente in occasione di
un colloquio con un ispettore dell'__________ (cfr. doc. _). Da notare, a
questo riguardo, che né i medici dell'Ospedale regionale di __________, dove
l'assicurato è rimasto degente dal 14 al 18 giugno 1999 (cfr. doc. _), né il dottor __________, spec. FMH in chirurgia (cfr.
doc. _) né ancora il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr.
doc. _), avevano avuto modo di diagnosticare il benché minimo problema a
livello del ginocchio sinistro.
Per quel
che concerne l'alluce valgo, lo scrivente TCA ritiene, per
contro, che ai referti del dottor __________ non possa venir riconosciuto
sufficiente valore probante necessario per poter vagliare, con cognizione di
causa, la presente lite. In effetti, essi non rispettano i requisiti minimi,
posti dalla giurisprudenza federale, che un rapporto medico deve presentare
affinché possa essergli attribuito valore probante (cfr. RAMI 1991 U133, p.
311ss.).
In questo
ordine d'idee, è opportuno nuovamente ricordare che la nostra Alta Corte,
ancora di recente, ha ribadito che il riconoscimento del pieno valore probante
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze dell'assicuratore, presuppone
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 351).
In
concreto, il medico di circondario dell'__________ ha sì affermato che l'alluce
valgo con pseudo-esostosi va messo in relazione con una malattia (cfr. doc. _),
tuttavia egli ha completamente omesso di motivare questa sua opinione da un
profilo medico-scientifico. Ciò è insoddisfacente, considerato, da un canto,
che il dottor __________, anch'esso chirurgo ortopedico, che pure ha
diagnosticato l'esistenza di un alluce valgo, aveva categoricamente negato la
presenza di fattori extra-traumatici (cfr. doc. _) e, dall'altro, che il dottor
__________, con il suo referto peritale 19 febbraio 2001, ha pur evocato la
possibilità che la succitata affezione rappresenti una parziale conseguenza
dell'infortunio assicurato, motivando scientificamente questa sua tesi (cfr.
doc. _).
In esito
a quanto precede, questa Corte ritiene che l'__________ non abbia posto in atto
tutto quanto era possibile per delucidare compiutamente l'aspetto eziologico, e
ciò contravvenendo al disposto dell'art. 47 cpv. 1 LAINF (cfr., al riguardo, A.
Maurer, op. cit., p. 261s.).
2.7. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della
procedura né il principio inquisitorio.
Secondo
la più recente giurisprudenza del TFA, comunque, simile rinvio può costituire
un diniego di giustizia in particolare quando, una semplice perizia giudiziaria
o una misura d’istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto (cfr. RAMI 1993 U170, p. 136s.).
Tale
giurisprudenza é stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560.
L’autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
é compito dell’assicuratore accertare d’ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata é - secondo l’autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza (art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF) - costi che,
invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l’argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all’assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d’altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l’assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
Pertanto,
in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all'__________, affinché abbia a chiarire - sottoponendo la pratica ad
uno specialista di sua fiducia - la natura dei disturbi accusati da __________
all'alluce del piede destro.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione
formale, mediante la quale determinarsi in merito al diritto a prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione 30.10.2000 è annullata.
§§ L’incarto
é rinviato all'__________ affinché - chiarita l'eziologia dei disturbi
lamentati dall'assicurato all'alluce del piede destro - renda, se del caso, una
nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato l'importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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