AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.83
Data decisione, Autorità:
25.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00083
mm
Lugano
25 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: Dr.ssa __________,
contro
la decisione del 10 novembre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
novembre 1999, __________ - disoccupato e perciò assicurato contro gli
infortuni presso l'__________ - è caduto dalle scale di casa, procurandosi
delle contusioni all'arto superiore destro, alla testa, alla schiena e al
ginocchio destro (cfr. doc. _).
Il 25
gennaio 2000, l'Istituto assicuratore ha dichiarato chiuso il caso a decorrere
dal 24 gennaio 2000 (cfr. doc. _).
1.2. In data 1°
giugno 2000, __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico,
interessante, questa volta, il ginocchio sinistro.
1.3. Sentito il
parere del proprio medico di circondario supplente (cfr. doc. ), l'_________,
il 18 luglio 2000, ha riconosciuto l'assicurato totalmente abile al lavoro a
far tempo dal 24 luglio 2000 (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di settembre 2000, __________ è stato di nuovo dichiarato
completamente inabile al lavoro dal suo medico curante, la dottoressa
__________ (cfr. doc. _).
1.4. Con
decisione formale 20 settembre 2000, l'assicuratore LAINF ha negato la propria
responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro a partire dal 24
luglio 2000, difettando, da tale data, una relazione di causalità con
l'infortunio assicurato (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla dottoressa __________ per conto di __________
(cfr. doc. ), l'_________, in data 10 novembre 2000, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 21 novembre 2000, , sempre patrocinato dal suo
medico curante, ha chiesto che l' venga condannato a riconoscere il
proprio obbligo contributivo anche dopo il 23 luglio 2000, osservando quanto
segue:
"
In data 1.6.00 il signor __________ cade dalle
scale di casa procurandosi una distorsione-contusione al ginocchio sin. con
dolori immediati e versamento. Visito il paziente in data 14.6.00, lo stesso
presenta un minimo versamento articolare, dolori alla rima mediale e un deficit
di flessione. Viene instaurata una terapia antinfiammatoria medicamentosa e
fisioterapica. Ricordo che il paziente aveva subito un analogo infortunio in
data 30.11.1999.
Malgrado terapia medicamentosa e fisioterapica,
il paziente presenta dolori al ginocchio sempre localizzati in zona mediale,
persiste un deficit di flessione.
In data 20.9.00 il signor __________ viene
visitato a __________ presso la spettabile __________, sospesi i contributi
infortunistici in quanto la patologia non viene riconosciuta come
post-traumatica. Per questo motivo si richiede una visita reumatologica presso
il Dr. __________ che conferma la patologia post-traumatica, viene eseguita una
risonanza magnetica del ginocchio che evidenzia una lesione del corno
posteriore del menisco mediale senza alcuna alterazione degenerativa. In base a
questo reperto ritengo necessario rivalutare l'eziologia traumatica della
lesione meniscale" (I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.7. Nel corso
del mese di giugno 2001, il TCA ha interpellato il dottor __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, chiedendogli precisazioni in merito all'eziologia del
danno meniscale evidenziato dalla risonanza magnetica dell'8 novembre 2000
(cfr. VII).
La
risposta del suddetto specialista è pervenuta il 31 luglio 2001 (VIII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. IX).
In data
17 settembre 2001, l'Istituto assicuratore ha prodotto un referto allestito dal
proprio medico di circondario, il dottor __________ (cfr. X e allegato).
è, per contro, rimasto silente.
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se ,
posteriormente al 23 luglio 2000, ha ancora presentato dei disturbi al ginocchio sinistro che devono venire assunti dall'.
2.2. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni
anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett.
a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF; cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati), a condizione che esse non siano
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.). Necessario è che si sia trattato di un evento
improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla
posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9
cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U385, p. 268 e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,
in SZS 1996, p. 87 in fine).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt
somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors
zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt"
(DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa INSAI c/ SWICA e E., U 398/00, la nostra
Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano
ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in
vigore il 1° gennaio 1998. Questa giurisprudenza è successivamente stata
confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA 27.6.2001 in re SWICA
c/ INSAI, U 127/00 e 27.6.2001 in re SWICA c/ INSAI, U 158/00).
2.3. In concreto, __________ è rimasto vittima di una
contusione/distorsione al ginocchio sinistro il 1° giugno 2000, scivolando
sulla scala d'entrata della propria abitazione.
Qualche
giorno più tardi, l'insorgente ha consultato il proprio medico curante. In
quell'occasione, la dottoressa __________ ha constatato, all'esame clinico, un
minimo versamento articolare, un ginocchio stabile, dei dolori alla rotula
craniale, nessun segno meniscale e, infine, un deficit di flessione (cfr. doc.
_).
Il 10
luglio 2000, ha avuto luogo una visita di controllo, eseguita dal medico di
circondario supplente, il dottor __________, il quale ha dichiarato il qui
ricorrente completamente abile al lavoro a contare dal 24 luglio 2000 (cfr.
doc. _).
All'inizio
di settembre 2000 - atteso il ritorno dalle ferie della dottoressa __________ -
__________ l'ha nuovamente interpellata. Essa ha riferito di una sintomatologia
identica a quella constatata durante il trascorso mese di giugno (cfr. doc. _).
In data
15 settembre 2000, ha avuto luogo nuova visita medica circondariale, questa
volta effettuata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Queste le
considerazioni contenute nel relativo rapporto 18 settembre 2000:
"
(…).
Siamo confrontati con un assicurato di 65 anni,
disoccupato come manuale, rimasto vittima di un infortunio in data 30.11.1999
con successivi problemi a livello della schiena, polso destro e ginocchio
destro chiuso.
Erroneamente in seguito si è parlato di una
ricaduta a livello del ginocchio sinistro però, in un secondo momento, viene
annunciato un nuovo infortunio poiché l'assicurato è scivolato sulle scale
procurandosi un trauma distorsivo/contusivo a livello del ginocchio sinistro,
con nuova completa inabilità lavorativa.
Viene visto dal dott. __________ che a parte una
condropatia non trova nessuna lesione meniscale né lesione capsulo-legamentare.
Dichiara l'assicurato abile in misura completa dal 24.7.2000.
Con scritto dell'8.9.2000, la dr.ssa __________
chiede di riaprire o di mantenere aperto il caso dell'ultimo infortunio.
In data odierna l'assicurato asserisce ancora
dolori intrarticolari con gonfiore. Oggettivamente il ginocchio è privo
d'irritazioni infiammatorie ossia senza segni di versamento intrarticolare,
senza segni capsulo-legamentari o meniscali. Condropatia retropatellare in
paziente con patella tripartita.
Deambulazione senza zoppia, fluida e senza
impedimenti, senza segni di risparmio. Radiologicamente presenza a livello del
ginocchio sinistro di una patella tripartita. Ginocchio destro senza
residui post-infortunistici del 30.11.1999 come già costatato alla visita
medico-circondariale del 21.1.2000.
Concludendo, in data odierna, non si sono
potuti verificare referti patologici post-traumatici. La patella tripartita con
lieve condropatia retropatellare non ha niente a che vedere con il
pregresso trauma. Manca pertanto una lesione organica puramente post-traumatica.
L'assicurato continuerà a figurare abile in
misura completa, come già predisposto dal dott. __________, a partire dal
24.7.2000.
Con tale data ogni nesso causale con l'evento del
1.6.2000 è da considerarsi estinto."
(doc. _).
Dagli
atti all'inserto emerge che, nel corso del mese di settembre 2000, il
ricorrente ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di condropatia post-traumatica
della rotula sinistra, riservando comunque la necessità di porre in atto degli
ulteriori chiarimenti diagnostici (ad esempio una risonanza magnetica oppure
un'artroscopia):
"
(…).
L'anamnesi le è nota come pure l'iter terapeutico
e il decorso clinico. Al momento della visita non aveva a disposizione alcuna
documentazione radiologica, e mi limito quindi alle dichiarazioni del paziente
e alle risultanze dell'esame clinico.
Accusa dolori al ginocchio sinistro con tendenza
alla claudicazione. La deambulazione avviene con claudicazione a sinistra
probabilmente da risparmio. In posizione coricata non si riscontra un
versamento articolare, la pressione assiale sulla rotula è dolorosa nella
regione pararotulea mediale, lateralmente si osserva una deformazione
probabilmente in relazione con la citata patella tripartita (relazione
__________ del 18.9.2000).
All'ulteriore esame la mobilità del ginocchio a
sinistra è limitata di circa 10° a causa di una certa resistenza, la stabilità
legamentare è intatta in particolare la stabilità del pivot centrale.
Il perimetro della coscia a sinistra è di circa 1
cm inferiore alla destra.
Clinicamente si tratta quindi di una condropatia
post-traumatica della rotula sinistra, al momento senza reazione sinovialitica.
Ulteriori chiarimenti diagnostici (ad esempio RMI
oppure artroscopia) potrebbero contribuire a precisare la diagnosi, anche se
l'efficacia terapeutica non sarà garantita. Il
paziente è già stato curato con fisioterapia, non è sicuro che altre misure in
questo senso possano portare a ulteriori miglioramenti.
L'Istituto d'assicurazione __________ riceve
copia di questa lettera con la cortese richiesta di valutare eventuali misure
diagnostiche e terapeutiche sopra menzionate"
(doc. _).
In data 8
novembre 2000, __________ si è sottoposto ad una risonanza magnetica del
ginocchio sinistro presso la __________.
Questo il
referto del succitato provvedimento diagnostico:
"
(…).
Vi è una lesione radiale del corno posteriore del
menisco mediale.
Normale morfologia del menisco laterale.
I due legamenti crociati ed i due legamenti
collaterali sono integri. Alterazioni degenerative e moderate alterazioni ossee
subcondrali nel compartimento anteriore. Rotula bipartita. Vi è una cisti di
Baker di ca. 4 x 2 cm di diametro.
CONCLUSIONI:
lesione del menisco mediale.
Cisti di Baker"
(doc. _).
Il 9
gennaio 2001, il dottor __________ ha ancora avuto modo di prendere posizione
riguardo alle risultanze della risonanza magnetica, rispettivamente, a
proposito della tesi difesa dalla dottoressa __________ in sede ricorsuale.
Il medico
di circondario dell'__________ ha ribadito l'assenza di postumi residuali
dell'evento infortunistico del 1° giugno 2000 e si è così espresso:
"
La dr.ssa __________, curante e
rappresentante legale dell'assicurato al contempo, nella sua relazione del
21.10.2000 sostiene che alla risonanza magnetica del ginocchio sinistro
(dell'8.11.2000) sia evidenziata una lesione del corno posteriore del menisco
mediale senza alcuna alterazione degenerativa.
Ripassando le relative lastre spineco-tomografiche,
la situazione è ben altra: già il dott. __________ nel suo referto del
9.11.2000 ha descritto delle "alterazioni degenerative e moderate
alterazioni ossee subcondrali nel compartimento anteriore" nonché una
cisti di Baker del diametro di 4x2 cm.
Oltre a queste sono visibili delle alterazioni
degenerative in zona retro-rotulea (regione della patella tripartita) nonché
una diffusa degenerazione con lesione non solo radiale, ma pure orizzontale e
obliqua intrameniscale (corno posteriore). Le prese assiali inoltre documentano
un importante sfrangiamento del bordo libero del corno del menisco mediale.
Questi criteri morfologici combaciano pure con la
manifestazione di una cisti di Baker, espressione di una patologia cronica
intrarticolare.
In siffatte condizioni, anche in assenza di un
evento infortunistico, è preclusa l'assunzione del caso sotto l'articolo 9/2
OAINF (revisione 1998), trattandosi di un'affezione di carattere indubbiamente degenerativa-morbosa"
(doc. _).
Nel corso
del mese di giugno 2001, questa Corte ha interpellato il dottor __________ allo
scopo di conoscere il suo parere riguardo all'eziologia del danno meniscale
evidenziato grazie alla succitata RM (cfr. VII).
Qui di
seguito le sue considerazioni:
"
(…).
Ho visitato il paziente __________, una unica
volta in data 25.09.2000, paziente inviatomi dal medico curante Dr.ssa
__________. Nella documentazione medica che mi allegate è contenuta anche copia
della mia lettera inviata alla Dr.ssa __________ datata 25.09.2000.
Ho poi letto attentamente l'apprezzamento del
medico di circondario __________ (documento _) del quale mi chiedete un
commento e in particolare se condivido la valutazione ivi contenuta della
eziologia del danno alla salute evidenziato dall'esame RM.
Il signor ________ aveva citato due diversi
infortuni, l'uno datato novembre 1999 e l'altro giugno 2000, ambedue con trauma
al ginocchio sinistro, distorsivo e contusivo.
Nella visita da me eseguita il 25.09.2000 avevo
constatato una mobilità limitata alla flessione al ginocchio sinistro e una
lieve ipotrofia della muscolatura alla coscia sinistra. A quel momento non ero
in possesso di documentazione radiologica né di diagnostica per immagini, e
avevo quindi espresso una valutazione clinica con diagnosi di una condropatia posttraumatica
della rotula a sinistra.
Qualora si fosse voluto precisare la diagnosi
avevo pure consigliato un approfondimento mediante esame di risonanza magnetica
oppure di artroscopia.
Il referto dell'esame di risonanza magnetica del
09.11.2000 parla di lesione del menisco mediale, con alterazioni degenerative e
moderate alterazioni ossee subcondrali del compartimento anteriore del
ginocchio sinistro, con presenza di una piccola cisti di Baker (cisti sinoviale
della fossa poplitea).
La presenza di alterazioni degenerative nella
regione retrorotulea (in rotula tripartita) e la presenza di segni di
degenerazione del menisco mediale non parla necessariamente per una patologia
cronica intraarticolare preesistente all'infortunio. È normale che in un paziente
di 65 anni che ha lavorato per molti anni in
qualità di manovale siano presenti alterazioni degenerative nel ginocchio come
quelle descritte nell'esame RM (condropatia e meniscopatia). Questo non
significa però che l'infortunio duplice come riportato nell'anamnesi del
paziente, non provochi ulteriori lesioni, in particolare al tessuto meniscale e
al tessuto cartilagineo retrorotuleo. In questo senso dobbiamo ritenere che gli
eventi infortunistici menzionati siano stati causa almeno parziale delle patologie
riscontrate nel ginocchio sinistro e dei disturbi che ne sono derivati. Occorre
inoltre tenere conto del fatto che l'esame RMI del ginocchio sinistro è stato
eseguito ca. 1 anno dopo il primo evento infortunistico invocato e che quindi a
quel momento risultava difficile distinguere quanto delle alterazioni
degenerative fossero preesistenti all'infortunio o piuttosto conseguenza del
medesimo evento.
Per questi motivi ritengo quindi che condivido
solo in parte la valutazione del medico di circondario __________ sulla
eziologia del danno alla salute evidenziato dalla RMI"
(VIII).
Da parte
sua, il medico di circondario ha così replicato all'apprezzamento enunciato dal
dottor __________:
"
Il dott. __________ che aveva esaminato
l'assicurato un'unica volta in data 25.9.2000, senza aver a disposizione alcuna
documentazione strumentale (radiologica, RM, ecc.) né dei rapporti medici
dettagliati (unicamente la lettera della dr.ssa __________), ha dovuto
limitarsi alle dichiarazioni del signor ________ e al risultato dell'esame
clinico.
Anche leggendo il suo rapporto del 18.7.2001,
sembra ripetersi una simile situazione, in quanto il dott. _______ per la sua
valutazione parte da premesse erronee.
Infatti riprende nuovamente le dichiarazioni
dell'assicurato che "aveva citato 2 diversi infortuni, uno datato novembre
1999 e l'altro giugno 2000, ambedue con trauma al ginocchio sinistro,
distorsivo e contusivo".
Questo nonostante la circostanza che già il
3.8.2000 (documento _), nel caso 2000, il sottoscritto aveva esplicitamente
rinviato al fatto che il caso 1999 non era in alcuna relazione con
l'infortunio occorso nel 2000, in quanto oggetto del ginocchio sinistro non
destro.
Magari il dott. __________ sarà incorso in questo
errore, avendo riletto unicamente la lettera della dr.ssa __________, la quale,
già nella sua missiva al dott. __________, l'8.9.2000 specifica: "ricordo
che il paziente a margine ha subito un primo infortunio al ginocchio sinistro
in data 30.11.1999…".
A questo punto non sappiamo se il dott. __________
in luglio 2001 non ha letto i documenti medici facenti parte del caso.
Comunque sia, il dott. __________ parte dal fatto
(errato) che il signor __________ sia stato vittima di 2 traumi contusivi e
distorsivi del ginocchio sinistro, quindi non solo da una carica doppia
dell'energia traumatica, ma pure da un inizio traumatico, risalente già a
novembre 1999.
Nella sua attuale valutazione, il dott.
__________ da un lato ritiene "normale che in un paziente di 65 anni che
ha lavorato per molti anni in qualità di manovale, siano presenti alterazioni
degenerative del ginocchio come quelle descritte nell'esame RM (condropatia e
meniscopatia)".
Dall'altra parte, stando al dott. __________, un
infortunio duplice potrebbe provocare anche ulteriori lesioni, in particolare
al tessuto meniscale e al tessuto cartilagineo retro-rotuleo.
Purtroppo il dott. __________ in merito alla specificazione
di questi danni "ulteriori" rimane silente.
Egli non solo parte quindi dalla (erronea)
premessa di un trauma nettamente superiore di quanto ha avuto effettivamente
luogo (un solo infortunio, non due), ma pure dalla circostanza errata che
l'esame di risonanza magnetica fosse stato eseguito solo un anno dopo il
primo evento infortunistico ( in verità dopo 5 mesi), con delle conclusioni
altrettanto sbagliate del tipo "… quindi a quel momento risultava
difficile distinguere quali delle alterazioni degenerative fossero preesistenti all'infortunio o piuttosto
conseguenza del medesimo evento".
Nonostante il fatto che il dott. __________ abbia
basato le sue considerazioni su una fattispecie completamente diversa dalla
realtà (2 infortuni anziché 1 a livello del ginocchio sinistro), egli condivide
almeno "in parte la valutazione del medico di circondario ______
sull'eziologia del danno alla salute evidenziato dalla MRI".
Sulla scorta di quanto sovraesposto, per quanto
riguarda l'aspetto medico-scientifico, dobbiamo integralmente confermare le
nostre considerazioni del 9.1.2001, rispettivamente la risposta del 16.1.2001"
(X bis).
2.4. Dalle
tavole processuali emerge segnatamente che __________, in data 1° giugno 2000,
ha riportato un trauma distorsivo/contusivo al ginocchio sinistro, a seguito di
una scivolata sulle scale di casa.
Da lì in
poi, l'assicurato ha accusato delle gonalgie con deficit di mobilità, che si
sono rivelate resistenti ai diversi provvedimenti terapeutici instaurati
(fisioterapia ed assunzione di anti-infiammatori).
Considerata
la persistenza della sintomatologia algica - dietro consiglio dell'ortopedico dottor
__________ (cfr. doc. _) - l'insorgente, nel corso del mese di novembre 2000, è
stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica presso la __________,
indagine che ha permesso di mettere in luce, fra l'altro, una lesione radiale
del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc. _).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA considera provato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid.
3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento
del 1° giugno 2000 abbia provocato la diagnosticata lesione meniscale - la
quale, pacificamente, cade sotto l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF - perlomeno
quale fattore scatenante.
È
così dato l'evento esterno.
Ritenuto
che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai
postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e
lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in casu, senz'altro
soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell'Istituto
assicuratore convenuto.
Il fatto
che __________ presentasse pure uno stato
patologico preesistente a livello del ginocchio sinistro, non è sufficiente,
alla luce della giurisprudenza federale citata, per negare l'obbligo di
prestazione da parte dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.3. in
fine).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È
accertato che l'assicurato è portatore di una lesione parificata ad infortunio
giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo
contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto
è retrocesso all'__________ affinché decida in merito alle prestazioni di cui l'assicurato
ha diritto posteriormente al 23 luglio 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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