AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.78
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00078
mm
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 31 luglio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
settembre 1999, il Municipio di __________ ha annunciato alla __________ un
infortunio riguardante __________, docente presso la __________ (cfr. doc. _).
Unitamente
al suddetto annuncio, all'assicuratore LAINF è pure stato trasmesso un
certificato del dottor __________, datato 13 luglio 1999, ai termini del quale
__________ presenta una "… patologia distimica endoreattiva aggravata sul
piano sintomatico da momenti di irascibilità, paure, insicurezza ed ansie che
gli impediscono una ripresa della sua funzione di Docente di Scuola __________
", affezione da considerare "… come esito di un problema lavorativo,
ciò che in effetti lui stesso considera una "malattia
professionale"" (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione
formale 24 gennaio 2000, ha integralmente negato il
proprio obbligo contributivo, giacché farebbero difetto i presupposti per poter
riconoscere l'esistenza di una malattia professionale giusta l'art. 9 LAINF
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _),
l'assicuratore infortuni, in data 31 luglio 2000, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 31 ottobre 2000, __________ ha formulato le seguenti
conclusioni:
"
in via principale:
-
la decisione su opposizione emessa a carico di __________, in
data 31.07.2000, dalla __________ è annullata;
-
al Signor __________ è riconosciuta la malattia professionale ai
sensi della LAINF, in applicazione dell'art. 9, cpv. 2 e 3;
-
al Signor __________ è riconosciuto l'intero stipendio per due
anni, ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati
dello Stato e dei docenti;
-
l'assicuratore si impegna a stornare al Signor __________ il 20%
dello stipendio (tredicesima compresa e relativi interessi) trattenuto a decorrere
dal mese di ottobre 1999 al mese di aprile 2000;
-
l'assicuratore rimborsa alla Cassa malati __________ tutte le
spese mediche e ospedaliere direttamente legate alla fattispecie, secondo la
lista che verrà prodotta dalla stessa Cassa Malati, dopo la decisione del
presente ricorso;
-
l'assicuratore rimborsa al Signor __________ tutte le quote
percentuale (10%) sulle spese di medicinali, ospedaliere e di rilascio di
certificati medici riguardanti la fattispecie (100%) anticipate di tasca sua.
La
lista esaustiva verrà prodotta dopo la decisione al presente ricorso.
in via subordinata:
la decisione su opposizione emessa a carico di
__________, in data 31.07.2000, dalla __________ viene riformata come segue:
-
al Signor ________ viene riconosciuta la malattia professionale
ai sensi della LAINF, in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 e 3, limitatamente al
2° anno e, meglio dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000;
-
l'assicuratore si impegna a stornare al Signor __________ il 20%
dello stipendio (tredicesima compresa e relativi interessi) trattenuto a
decorrere dal mese di ottobre 1999 al mese di aprile 2000;
-
l'assicuratore rimborsa al __________ tutte le spese pagate di
tasca sua senza nessuna copertura (franchigie, percentuali su prestazioni
mediche e ospedaliere, rilascio di certificati medici), secondo la lista
ufficiale che verrà presentata dopo la decisione al presente ricorso" (I, p. 3).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
Breve esposizione dei fatti:
-
dal
1° settembre 1974 al 31 maggio 1998 sono stato dipendente del Comune di
__________ in qualità di docente di scuola __________ nominato a tempo pieno.
Ho sempre svolto il mio lavoro con serietà e
impegno, a soddisfazione del Municipio, come lo testimonia il certificato qui
allegato (documento _);
antecedentemente avevo insegnato un anno a __________, sempre nelle
__________, posto dove fui subito nominato ma che decisi di lasciare
spontaneamente dopo un solo anno per trasferirmi a __________ in seguito a
matrimonio (documento _);
-
in
tutti questi anni ho sempre pagato regolarmente il premio LAINF (dedotto
automaticamente dallo stipendio) senza mai dover richiedere particolari
prestazioni alla compagnia assicurativa se non per semplici casi bagatella;
in tutti questi anni di servizio non sono mai stato assente dalla scuola per
lunghi periodi, se non per un appendicectomia nel 1974 (10 giorni) e le
influenze di stagione in qualche anno successivo;
dal 01 maggio 1998 al 30 aprile 2000 ho dovuto essere assente dalla scuola
per ripetute depressioni nervose causate da motivi esclusivamente legati
all'esercizio della professione, in particolare da due famiglie di altrettanti
allievi e da un consigliere comunale (zio di un allievo) che disapprovavano il
mio modo di fare scuola e da ripetute gravissime calunnie e diffamazioni
all'intenzione della mia persona e della mia famiglia, divulgate anche tramite
i massmedia, fatti questi che hanno messo in ginocchio non soltanto il
sottoscritto, ma anche tutti i suoi familiari, come si può evincere dalla
documentazione allegata, in particolare il mio primo ricorso alla decisione
della compagnia __________ di non riconoscere la malattia professionale;
la campagna denigratoria messa in atto nei miei
confronti aveva origini esclusivamente nell'esercizio della mia professione,
malgrado fossi stimato da 18 famiglie su 20 e da tutti i miei superiori che non
aprirono nessuna inchiesta nei miei confronti;
in data 16 settembre 1999 (dopo un anno di assenza per malattia
professionale) il Comune di __________, mio datore di lavoro, inoltrava
l'annuncio LAINF alla __________ (documento _ e allegati) in quanto per il
secondo anno si prospettava la riduzione dello stipendio a mio carico.
Addirittura il mio datore di lavoro mi scriveva consigliandomi di ricorrere
alla richiesta dell'AI e della Cassa pensione, proposta a cui non detti seguito
perché la mia intenzione era quella di continuare a lavorare e non vivere da
parassita usufruendo delle prestazioni che le nostre istituzioni prevedono;
in data 08.10.1999 la __________ inviò al mio domicilio l'ispettore
__________ insieme al quale fu redatto un verbale d'interrogatorio (documento
_);
in data 12 novembre 1999 la __________ chiese un parere alla dott.sa
__________ (documento _);
-
in
data 24.01.2000 la __________ assicurazione prese una decisione (documento _);
-
in
data 23 febbraio 2000 il sottoscritto inoltrò ricorso contro quella decisione
(documento _ e allegati);
-
in
data 18 agosto 2000 la Corte di Cassazione e di revisione penale del Tribunale
di Appello, riconferma la condanna di entrambi i genitori per diffamazione,
mentre scagiona lo zio dell'allievo () in quanto ritiene che abbia agito per
interesse pubblico.
Commento:
se per i nostri tribunali diffamare e calunniare ad oltranza la gente da parte
di un rappresentante del popolo non è ritenuto lesivo, mi domando cosa debba
commettere un CC per essere condannato! (documento _);
- in
data 31.07.2000 la __________ ha emanato una nuova decisione su opposizione che
è oggetto del seguente ricorso (documento _).
Motivazione al ricorso
Il presente ricorso viene inoltrato in quanto si
è riscontrato:
-
un'errata interpretazione del diritto, in particolare nell'applicazione
dell'art. 9 LAINF, cpv. 2 e 3;
-
un arbitrio nell'accertamento dei fatti;
-
si
sono portati, da parte dell'amministrazione cantonale, argomenti temerari,
offensivi e lesivi alla mia personalità pur di non accettare il riconoscimento
della malattia professionale;
-
il parere dell'amministrazione cantonale non è espresso da
medici, ma da semplici amministratori e non ha nessun valore dal punto di vista
tecnico-medico e quindi viene pienamente contestato, con la riserva di
procedere penalmente nei confronti dei funzionari responsabili per le gravi e
disonorevoli allusioni verbalizzate nei miei confronti, soprattutto a pagina 4
delle "Considerazioni" alla decisione su opposizione;
-
i pareri medici, per contro, rilevano elementi a suffragare sia
l'una sia l'altra diagnosi e, quindi, in applicazione del principio "in
dubio pro reo" la fattispecie, ancorché dovesse essere invocata, non
lascia scampo che a una decisione in mio favore.
Conclusione
Per farla breve e concludere sta di fatto che, se
questo evento non fosse successo e non avrebbe comportato le conseguenze
descritte nei vari mezzi di prova prodotti, il sottoscritto non avrebbe dovuto
abbandonare il suo lavoro, sobbarcarsi spese mediche a oltranza, subire due
interventi chirurgici d'urgenza e continuerebbe a esercitare la professione per
la quale ha studiato, creduto e dato molto.
Per il sottoscritto non si sarebbero verificate
difficoltà finanziarie dovute alla perdita di guadagno non prevista, né
tantomeno spese giudiziarie per oltre 50'000.-- fr. sopportate tutte di tasca
sua"
(I, p.
1-2).
1.4 La __________, in risposta, ha postulato
un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica, __________
ha ancora avuto modo di prendere posizione riguardo a talune affermazioni
contenute nell'allegato di risposta presentato dall'assicuratore convenuto
(cfr. V).
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la malattia
è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata
nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel
secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati
in tale sede (RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; DTF 108 V 160; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.2. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF prevede che le altre malattie di cui è provato siano state
causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (RAMI
1997 U273, p. 179 consid. 3a, 1999 U326, p. 109 consid. 3; DTF 116 V 136,
consid. 5c, 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra
Corte federale, nella recente sentenza di cui alla DTF 126 V 183ss., ha,
infine, precisato quanto segue:
"
(…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten
(zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%]) Kausalzusammenhanges
nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B.
wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Bevölkerung, welche es
ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person
zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung
im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus (BGE 116 V 143
Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im gleichen Sinne
bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung
als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%;
RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich
bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten
schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000,
worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko
für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden
Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung
liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen
Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis
ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit
vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des
qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d;
RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)".
2.3. Analogamente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio,
colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia
questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è
controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia
professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a
tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non
consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una
malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il
giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,
l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140
consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI
1990 n. U86 pag. 50; STFA 1.12.1992 in re O. non
pubbl.).
2.4. In concreto,
dalle tavole processuali emerge segnatamente che, a partire dal mese di
dicembre 1997 e per parte del 1998, __________, docente di Scuola __________
per oltre un ventennio, è stato oggetto di pesanti attacchi diffamatori da
parte delle famiglie di alcuni suoi allievi, attacchi che, in realtà, si sono rivelati privi di ogni fondamento.
A far
tempo dall'agosto 1998, l'insorgente è entrato in cura dal dottor __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, con certificato 13 luglio
1999, ha attestato un disturbo d'ansia con attacchi di panico nell'ambito di un
disturbo dell'adattamento ed una sospetta sindrome post-traumatica da stress in
relazione alla complicata, intricata e degradante situazione lavorativa e
sociale (doc. _), disturbi ritenuti costituire un "esito di un problema
lavorativo".
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale 24 gennaio 2000, la __________
ha interpellato la dottoressa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, chiedendole una valutazione della fattispecie.
Queste
alcune delle considerazioni da essa espresse:
"
(…).
Nel caso del Sig. __________ a mio avviso
trattasi infatti di una sindrome di disadattamento (F43.2 dell'ICD 10) e non di
una sindrome post-traumatica da stress in quanto l'evento scatenante in primo
luogo (la diffamazione) non corrisponde al criterio minaccioso e di eccezionale
gravità per la vita stessa del soggetto come descritto nel codice
diagnostico.
Diffamazione sul posto di lavoro è in uso e
pratica corrente e non rappresenta in nessun modo un evento di eccezionale
gravità per il soggetto.
Dopo un quarto di secolo che uno esercita con
convinzione il proprio mestiere, non reagisce in questo modo abnorme alla
diffamazione. Dovrebbe avere una sicurezza e tranquillità interiore tale che
non si lascia sconvolgere dai pettegolezzi e/o atteggiamenti diffamatori di una
o due famiglie. Ha avuto generazioni di bambini a cui ha insegnato e non vedo
ragione di lasciarsi sconvolgere così e mettersi in pasto ai suoi nemici in
questo modo, senza che ci sia una personalità particolarmente sensibile e
rigida che non sopporta minimamente le critiche altrui.
Ai sensi dell'articolo 9 della LAINF per essere
una malattia professionale, quella del sig. __________ dovrebbe essere provato
che è stata causata esclusivamente o in modo preponderante
dall'esercizio dell'attività professionale, ossia oltre il 75% dell'attività
lavorativa dovrebbe entrare in causa.
Inoltre a mia conoscenza svolgere la professione
d'insegnamento non rappresenta un particolare rischio psico-fisico grave ai
termini della legge né costituisce un terreno fertile per lo sviluppo di una
malattia professionale.
In conclusione, il Sig. __________ soffre
senz'altro di una sindrome da disadattamento (F 43.2 dell'ICD10) legata a tutta
questa vicenda incresciosa e diffamatoria, ma la detta sindrome non entra ai
sensi della legge nella categoria di malattia professionale" (doc. _).
In sede
d'opposizione, __________ ha prodotto un nuovo rapporto del suo medico curante,
lo psichiatra __________, il quale ha avuto modo di criticamente commentare
l'apprezzamento enunciato dalla collega __________:
"
(…).
Da quanto riferito sopra, ritengo che l'affezione
psicopatologica manifestata dal signor __________ sia nettamente riconducibile
a dei problemi conflittuali insorti a livello professionale fra questi e la
famiglia di un allievo.
Da allora il signor __________ ha presentato
delle manifestazioni psichiatriche tali da richiedere un intervento specifico
sia a livello di sostegno psicologico che d'intervento psicoterapeutico.
È chiaro che l'attuale situazione è da mettere in
diretta relazione con il problema insorto a livello scolastico e quindi
professionale.
Sono dell'avviso che le manifestazioni
psicopatologiche evidenziate dal signor __________ possono essere attribuite ad
una "malattia professionale" equiparate ad una situazione di
"mobbing" o d'abusi all'interno di un'azienda da parte dei superiori
o dei subalterni.
Non penso che gli articoli di legge della LAINF
contemplano questo tipo di problematica e ritengo comunque che, oggigiorno, il
rischio di diffamazione che corre un docente di Scuola __________, __________
e, non sia per nulla da sottovalutare. Le ripercussioni di simili accuse,
soprattutto quando prendono l'importanza mediatica (radio, giornale,
televisione), assumono certamente forme estremamente negative e nefaste sui
protagonisti: il vedere il proprio nome e la propria professionalità in pasto
ai giornali, alla televisione ed alla radio che rappresenti, di per sé, un momento
traumatico estremamente importante, un momento traumatico unico al quale le
nostre istanze egoistiche non sono in grado di far fronte normalmente.
Con questo si giustifica quindi anche il
riconoscimento diagnostico di "sindrome post-traumatica da stress"
che secondo l'ICD-10 riveste un carattere di estrema gravità ma, in modo
pragmatico, colpisce anche le persone che non sono direttamente confrontate con
la morte.
Per un docente, essere accusato di pedofilia e
violenza sui bambini, rappresenta certamente un momento d'eccezionale
"gravità" ed anche se queste accuse non mettono direttamente a
repentaglio la vita di una persona sono comunque in grado di distruggere tutta
la sua vita sociale, familiare e professionale.
Non si tratta di giudicare se il signor
__________ è più o meno colpevole di quanto gli viene attribuito ma di
difendere la sua dignità e di obiettivare se i problemi insorti hanno un
diretto rapporto con la sua funzione professionale di docente.
L'iter giuridico di prima e seconda istanza (Procuratore
Pubblico e Pretore di __________) ha portato alla conclusione che il signor
__________ è estraneo ai fatti che gli sono stati imputati: ne consegue che la
sintomatologia è una chiara manifestazione della diagnosi di "sindrome
post-traumatica da stress e disturbo dell'adattamento", quindi una
patologia che ha un diretto riferimento con la funzione professionale del
signor __________ " (doc.
_).
Fra gli
atti di causa figura, altresì, la nota riassuntiva di un colloquio che ha avuto
luogo il 20 luglio 2000, fra una dipendente dell'assicuratore LAINF convenuto
ed il dottor __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia a __________ (cfr. doc. _):
"
Dr. __________ studiert die letzte Stellungnahme
des behandelnden Psychiaters Dr. __________ und überfliegt den Zeitungsausschitt,
der im Dossier liegt. Die übrigen Daten, die uns seit Dez. 97 bekannt sind,
teile ich ihm mündlich mit.
Zur Berufskrankheit:
Dr. ___________ beurteilt die Frage wie folgt:
Die vorliegende psychische Problematik ist kein
für Lehrer typisches Krankheitsbild und wurde nach Ansicht von Dr. __________
auch nicht zu mind. 75% durch die Lehrertätigkeit verursacht.
Letzteres Kriterium haben wir anlässlich der
Besprechung diskutiert, obwohl es nicht die Aufgabe des Psychiaters ist, zu
entscheiden, ob der Umgang mit den Eltern von Primarschülern noch zur reinen
Berufstätigkeit eines Lehrers gehört" (doc. _).
2.5. Con il
proprio gravame, __________ - e con lui il suo medico curante - ha dunque
postulato che le note turbe psichiche vadano a carico della __________ a titolo
di malattia professionale.
Esclusa a
priori l’applicabilità del cpv. 1 dell’art. 9 LAINF, la questione che deve qui
essere risolta é quella di sapere se fra i disturbi psichici e l’attività
professionale svolta dal ricorrente vi sia un rapporto causale esclusivo o
almeno nettamente preponderante (nella misura d’almeno il 75%; cfr. consid.
2.3.).
Secondo il chiaro tenore dell'art. 9 cpv. 2 LAINF, è
necessario che la malattia in questione sia stata causata dall'esercizio
dell'attività professionale assicurata.
Riguardo
a questa prima condizione, la documentazione all'inserto dimostra che ciò che
accomuna, in qualche modo, l'attività professionale svolta da __________ alla
sua malattia, è esclusivamente la circostanza che gli attacchi diffamatori,
provenienti peraltro dall'esterno, ossia dalle famiglie di alcuni allievi, vertevano su degli episodi che - a detta dei
diffamatori - sarebbero accaduti nell'esercizio della sua professione di
insegnante.
In questo
ordine d'idee, si potrebbe sostenere che non è stata l'attività di docente
in quanto tale ad aver provocato il danno alla salute, così come ha
sottolineato anche l'assicuratore LAINF convenuto in sede di risposta di causa
(cfr. III, p. 4 in fine).
Tale
questione può tattavia restare aperta. Infatti, a prescindere da quanto
precede, in ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3.,
per ammettere l'esistenza di una malattia professionale ex art. 9 cpv. 2 LAINF,
sarebbe necessario dimostrare - e ciò ancor prima d'affrontare la questione
della presenza di un nesso di causalità qualificato nel caso di specie -
che, epidemiologicamente, la categoria professionale dei docenti è
colpita da malattie psichiche in una misura almeno quattro volte superiore
rispetto alla popolazione svizzera in generale (cfr., ad esempio, DTF 126 V
183ss.).
Ora,
tanto la dottoressa __________ quanto il dottor __________ hanno negato che ciò
sia il caso (cfr. doc. _, p. 4: "… a mia conoscenza svolgere la professione
d'insegnamento non rappresenta un particolare rischio psico-fisico grave ai
termini della legge né costituisce un terreno fertile per lo sviluppo di una
malattia professionale" e doc. _: "Die vorliegende psychische Problematik
ist kein für Lehrer typisches Krankheitsbild …").
Da parte
sua, lo scrivente TCA non vede motivi per dubitare della fondatezza del parere
manifestato dai medici interpellati dalla __________ - ambedue specialisti
nella materia che qui interessa - tanto più che il dottor __________, medico
curante dell'assicurato, non ha affatto preteso il contrario (cfr. doc. _).
2.6. In esito ai
considerandi che precedono, l'impugnata decisione su opposizione della
__________ non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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