AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.74
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00074
mm
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione del gd Ivano Ranzanici,
astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 21 luglio 2000 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
gennaio 1994, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità
d'impiegata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la
__________ - si è sottoposta ad un intervento di
estrazione del dente del giudizio inferiore n. 38, intervento eseguito dal medico-dentista
__________.
Terminato
l'intervento, l'assicurata ha presentato una ipoestesia della parte periferica
del nervo mandibolare sinistro. Accertamenti successivamente predisposti hanno
permesso di mettere in luce una lesione del nervo alveolare inferiore sinistro.
1.2. Con
decisione formale 16 novembre 1999, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo contributivo in relazione al summenzionato danno alla salute, facendo
difetto un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), la __________, in data 21 luglio 2000, ha sostanzialmente
ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con decreto
d'accusa 20 marzo 2000, il Procuratore Pubblico __________ ha ritenuto il medico-dentista
__________ colpevole di lesioni colpose
e lo ha quindi condannato al pagamento di una multa di fr. 2'000.-- (cfr. doc.
_).
1.4. Con
tempestivo ricorso 23 ottobre 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscere la
propria responsabilità relativamente alla lesione del nervo alveolare (cfr. I,
p. 5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Nel caso in esame, l'atto medico del Dr.
__________ è sicuramente qualificabile d'infortunio.
Dalla perizia __________ si desume, infatti, che
per l'estrazione di un dente del giudizio è indispensabile accertare a
livello di diagnosi preoperatoria l'esatto percorso del nervo, e la
relazione morfologica esistente tra questo e le radici; per fare ciò la
semplice radiografia, per di più in corso d'estrazione, non è
sufficiente (perizia __________, p. 9). Tali accertamenti sono
indispensabili proprio perché la stretta relazione morfologica comporta rischi
maggiori, ed una tecnica operatoria particolare (perizia
___-, p. 10). Il Dr. __________ non avendo rispettato tali
elementari regole dell'arte, non si è nemmeno reso conto del rischio, non intraprendendo
quindi neppure la tecnica operatoria adeguata, e cioè la prudente dissezione di
corona e radici (perizia __________, p. 13).
Anche il perito giudiziario Dr. __________ ha
confermato che la lesione è stata causata da un non corretto approccio diagnostico-operativo,
da imperizia ed imprudenza nella condotta dell'intervento da parte del
Dr. __________ (perizia __________, p. 5). Il perito giudiziario ha inoltre
indicato che, nella sua esperienza, la lesione nervosa è sempre conseguenza
di manovre chirurgiche inizialmente non previste per sottovalutazione del
problema sia dal punto di vista diagnostico che operativo, con conseguenti
manovre "al buio" (perizia __________, p. 3).
Persino il perito dell'assicurazione RC del Dr.__________,
in uno scritto emerso solo recentemente nell'ambito dell'istruttoria penale
(doc. _), aveva ammesso la violazione delle regole dell'arte per quanto
riguarda la tecnica operatoria, indicando che il Dr. __________ aveva sicuramente
sopravvalutato le proprie competenze (lettera Dr. __________ 13 novembre
1995, p. 2).
Infine, anche l'esame della dottrina medica
sull'argomento fa giungere alle medesime conclusioni: è indispensabile
accertare la posizione del nervo prima di iniziare l'operazione, perché ciò
comporta un rischio accresciuto ed una tecnica operatoria particolare (doc. _,
I; cf. inoltre Schroeder, Probleme der zivilrechtlichen Haftung des freipraktizierenden
Zahnarztes, Zurigo 1982, p. 114).
… In conseguenza di tutto ciò proprio non si
capisce come possa la __________, nella decisione impugnata, affermare che
l'intervento si sarebbe svolto normalmente.
Al contrario , il Dr. __________ ha operato
"al buio", violando così le più elementari regole della professione e
facendo correre alla paziente un rischio che lei neppure si poteva immaginare.
La straordinarietà dell'atto medico sta proprio in questo: mai avrebbe potuto
la paziente contare sul fatto che il medico l'avrebbe operata "al
buio", senza rispettare l'ABC della medicina dentale.
Si tratta quindi d'infortunio ai sensi della
LAINF" (I).
1.5. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
VI).
in
diritto
2.1. In casu,
si tratta di rispondere alla questione di sapere se la __________, nella sua
qualità d’assicuratore-infortuni, é o meno tenuta a corrispondere le
prestazioni previste dalla LAINF per la lesione del nervo alveolare inferiore
accusata da __________.
2.2. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e
rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.4. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF che ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto,
il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,
definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a;
RAMI 1993 p. 157ss., consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.5. La questione
a sapere se un atto medico costituisce, come tale, un fattore esterno
straordinario ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF deve essere risolta sulla base
di criteri medici oggettivi. Secondo la giurisprudenza federale, il carattere
straordinario di un atto medico é un presupposto la cui realizzazione può
essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario che, tenuto conto
delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti considerevolmente
dalla pratica corrente in medicina e che implichi così oggettivamente dei
grossi rischi (SVR 1999 UV9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF
118 V 61 consid. 2b, 284 consid. 2b).
La cura
di una malattia non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da
parte dell’assicuratore-infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a
titolo eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi
confrontati a confusioni o a grossolani atti d’imperizia o, ancora, ad un
pregiudizio intenzionale, circa il quale nessuno contava né doveva contare. D’altro
canto, l’indicazione per un intervento chirurgico non é criterio giuridico
determinante per stabilire se un determinato atto medico risponda alla
definizione legale d’infortunio (DTF 118 V 283).
Per
rispondere alla domanda riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del
diritto assicurativo, é irrilevante sapere se la violazione delle regole
dell’arte di cui risponde il medico implichi una responsabilità (civile o di
diritto pubblico). Analogo discorso vale nei riguardi di una eventuale sentenza
penale che sanziona il comportamento del medico (RAMI 1993 U159, p. 33, consid.
2b).
In
ossequio a questi principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso
l’esistenza di un infortunio in caso di confusione in materia di gruppi
sanguigni o in materia d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a)
oppure in caso di un’accumulazione d’errori in occasione di un’angiografia
(consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V 283) o, ancora, durante
un’anestesia (RAMI 1993 U176, p. 201).
Per
contro, il TFA ne ha negato l’esistenza riguardo alla perforazione della
sclerotica in occasione di un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI
1990, n. 1), trattandosi della scelta, assai discutibile, di una tecnica
operatoria (RAMI 1988, U36, p. 42) oppure in caso di lesione della base cranica anteriore, ciò che
ha provocato un'emorragia a livello del cervello frontale, in occasione di un
intervento operatorio nelle cavità nasali laterali (SVR 1999 UV9, p. 27ss.).
Per una
panoramica dei casi in cui il TFA ha ammesso, rispettivamente negato,
l’esistenza di un fattore esterno straordinario, cfr. SVR 1999 succitata,
consid. 4b, c..
Nella
recente sentenza pubblicata in RAMI 2000 U407, p.
404ss., la nostra Massima Istanza - a conferma della propria giurisprudenza -
ha avuto modo di ribadire che solo eccezionalmente un atto medico può
presentare le caratteristiche di un infortunio ai sensi di legge:
"
Les recourants contestent toutefois la légalité
de la jurisprudence précitée. Selon eux, la responsabilité médicale doit être
définie de la même façon en droit des assurances sociales et en droit de la
responsabilité civile.
… La critique des recourants repose apparemment
sur une confusion entre l'assurance des accidents non professionnels et celle
de la responsabilité civile. En effet, au risque de faire jouer à l'assurance
des accidents non professionnels le rôle d'une assurance de la responsabilité
civile des fournisseurs de prestations médicales, ce qui serait contraire à la
loi (art. 41 sv. LAA), on ne saurait considérer que des gestes médicaux
inappropriés, voire en partie contraires aux règles de l'art, tels qu'ils
paraissent s'être produits en l'occurrence, réunissent les critères d'un
événement accidentel au sens de la jurisprudence.
En réalité, les recourants voudraient obtenir une
modification de la jurisprudence en la matière, à savoir que l'exigence d'un
acte médical s'écartant considérablement de la pratique médicale courante soit
abandonnée et que toute faute du médecin soit considérée comme un événement
extraordinaire. Toutefois, les conditions d'un tel revirement de jurisprudence
ne sont pas remplies (ATF 125 I 471, 124 V 387 consid. 4c et les arrêts cités;
voir aussi ATF 126 V 40 consid. 5a)"
(RAMI
succitata, p. 405s., consid. 9a, b - la sottolineatura è del redattore).
2.6. In concreto,
non è oggetto di discussione fra le parti la
circostanza che il medico-dentista __________, nel corso dell'intervento
d'estrazione del dente del giudizio n. 38, ha inavvertitamente leso il nervo
alveolare inferiore sinistro di __________.
Controversa
è, per contro, la questione di sapere se tale gesto costituisca o meno un
evento esterno straordinario e, in ultima analisi, un infortunio giusta l'art.
9 cpv. 1 OAINF.
Agli atti
risultano due referti peritali. Il primo, datato 10 novembre 1998, è stato
allestito dal Centro di medicina dentaria dell'__________ per conto di
__________ (cfr. doc. _). Il secondo, stilato dal dottor __________,
specialista in odontostomatologia a __________, è stato ordinato dal Procuratore
Pubblico __________, nel quadro del procedimento penale promosso contro il medico-dentista
__________ (cfr. doc. _).
I periti basilesi
- ossia il Prof. __________ ed il dottor __________ - hanno sostanzialmente riconosciuto il dentista __________
responsabile di una violazione dell'obbligo di diligenza in relazione agli
accertamenti diagnostici preoperatori:
"
Wurden bei der Behandlung von Frau __________
durch den Zahnarzt Dr. __________, __________ die beruflichen
Sorgfaltspflichten verletzt, insbesondere bezüglich:
(…).
1.2. Durchführung
der extraktion ohne adäquaten Schutz des nun lädierten Nerves?
Für die Einschätzung des Operationsrisikos der
Verletzung des Nervus alveolaris inferior ist das Röntgenbild der Anhaltspunkt
für ein möglicherweise erhöhtes Risiko. In vielen Fällen von
radiologischer Überschneidung von Kanal und Wurzel wird bei der Entfernung des
Zahnes der Mandibularkanal nicht tangiert. Der klinische intraoperative Aspekt
bei optimaler Übersicht bleibt der zuverlässigste Anhaltspunkt. Im vorliegenden
Fall konnte das qualitativ nicht den heute gängigen Anforderungen entsprechende
präoperative Röntgenbild keinen Hinweis geben.
Präoperativ ist die Mindestanforderung eines
vollständig auf dem Röntgenfilm abgebildeten Zahnes 38 nicht erfüllt. Eine
weitere radiologische Diagnostik (zum Beispiel: Panoramaschichtaufnahme,
Spiraltomographie, Computertomographie) hätte eine deutlichere Darstellung des
Canalis mandibulae ermöglicht. Der äusserst schmale Alveolarfortsatz
(Panoramaschichtaufnahme und Spiraltomogramm vom 12.08.1998) gibt Hinweis auf
eine enge topographische Lagebeziehung der anatomischen Strukturen.
Der Zahnarzt hat den operativen Eingriff ohne
adäquate präoperative Diagnostik durchgeführt. Dies zählt als unsorgfältige Planung
für die Entfernung des verlagerten Weisheitszahnes. Die unsorgfältige Planung
beeinträchtigt die Durchführung und es resultiert hieraus die Verletzung der
Sorgfaltspflicht.
(…).
- Welche
Gründe sprechen dafür, allenfalls festgestellte Sorgfaltspflichtverletzungen
als schwerwiegend zu qualifizieren?
Der Schaden ist eindeutig auf die Entfernung des
unteren linken Weisheitszahnes durch Dr. __________ am 12.01.1994
zurückzuführen, wobei eine Verletzung der Sorgfaltspflicht in der präoperativen
diagnostischen Abklärung vorliegt. Die operative Entfernung hätte nach
entsprechender radiologischer Diagnose unter Kenntnis des tatsächlichen
Nervverlaufs schrittweise und mit Durchtrennung der Krone und der Wurzeln
erfolgen müssen.
Bei Kenntnis des Schwierigkeitsgrades der
operativen Entfernung sind auch die Risiken und resultierenden Folgen bekannt,
die mit dem Patienten besprochen werden müssen.
Es stellt sich nun zusätzlich die Frage nach der
adäquaten Aufklärung vor dem Eingriff.
(…)"
(doc. _, p. 10 e 13).
A
proposito dei rischi operatori connessi all'estrazione dei denti del giudizio
inferiori dislocati, gli specialisti dell'Università di __________ hanno
osservato quanto segue:
"
(…).
Bei der Entfernung von unteren Weisheitszähnen
bestehen verschiedene Operationsrisiken. Im vorliegenden Fall ist die
Möglichkeit der Verletzung des Nervus alveolaris inferior von Interesse. Durch
die operative Entfernung eines retinierten Weisheitszahnes kann es zu
Folgeerscheinungen im Bereich des Nervus alveolaris inferior kommen, ohne dass
von einer Verletzung der Sorgfaltspflicht zu sprechen ist (Siehe Frage 1.2). Je
nach anatomischer Beziehung der Wurzeln des Weisheitszahnes und dem Nervkanal
im Unterkiefer mit dem darin verlaufenden Nervus alveolaris inferior kann auch
die Entfernung des Zahnes selbst zur Verletzung oder Kompression des Nerven
führen. Dieses Risiko liegt in unterschiedlichen Untersuchungen zwischen einem
und sechs Prozent und hängt von mehreren Faktoren wie den anatomischen
Verhältnissen und dem Alter des Patienten ab.
Im vorliegenden Fall lässt sich anhand des
Röntgen-Zahnfilmes keine exakte Aussage über die anatomischen Beziehungen
zwischen Wurzel des Weisheitszahnes und dem Nervkanal im Unterkiefer machen.
Die Sorfaltspflichtverletzung entsteht aus dem
vollständigen Fehlen eines Vermerkes bezüglich Aufklärung über den geplanten
operativen Eingriff. Ohne ausreichende Röntgendiagnostik konnte keine spezielle
Aufklärung zur Weisheitszahnentfernung" (doc. _, p. 9).
A delle
conclusioni essenzialmente analoghe è pure pervenuto lo specialista consultato
dal Procuratore Pubblico, il dottor __________, odontostomatologo a __________.
Preliminarmente,
il perito giudiziario ha avuto modo di formulare delle considerazioni d'ordine
generale in merito alle lesioni del nervo alveolare inferiore in corso di
manovre chirurgiche per l'avulsione del dente del giudizio 38 malposizionato:
"1) le lesioni del nervo alveolare inferiore
sono lesioni, per la caratteristica implicita della terminazione nervosa lesionata,
di carattere sensitivo e non motorio ed hanno quindi come conseguenza la
perdita di sensibilità ed, in misura più o meno marcata, associata componente
dolorifica.
-
molto frequenti, per interruzione, a seguito dell'inserimento di
impianti, sono altrettanto frequenti ma anche per fenomeni meccanici di
carattere compressivo, nelle manovre chirurgiche complesse (quale l'avulsione
del dente del giudizio in disodontiasi, ovvero malposizionato).
-
prevenzione: un corretto approccio diagnostico (radiologico in
particolare), un corretto approccio chirurgico (mediante "scolpitura"
di un lembo, ovvero area di accesso adeguata), l'eventuale rinvio a specialista
chirurgo maxillo-facciale nei casi al di sopra delle proprie capacità di
routine odontoiatrica, consentono di prevenire le complicanze come, appunto, la
lesione nervosa.
-
molto frequentemente (per casistica personale, nella totalità dei
casi esaminati) la lesione nervosa è conseguenza di manovre chirurgiche
inizialmente non previste per sottovalutazione del problema sia dal punto di
vista diagnostico (insufficiente raccolta di dati, per lo più radiografici,
endorali, TAC, etc.), sia dal punto di vista operativo, con cavità di accesso
non proporzionate e conseguenti manovre "al buio" e quindi non prudenti.
A questo susseguirsi di eventi si associa una mancanza di informazione
preliminare dei rischi dell'intervento stesso, causata dalla mancanza di
valutazione dei rischi stessi da parte dell'operatore (in altre parole, secondo
la logica del cosiddetto consenso informato, l'operatore non informa del
rischio di lesioni neurologiche il paziente, perché egli stesso sottovaluta, o
addirittura non prevede, tale rischio).
-
la diagnosi della lesione neurologica: la diagnosi è per
presunzione, mediante il riscontro del nesso di causale tra fatto (evento
chirurgico) e conseguenza (lesione neurologica), sulla base di elementi di
carattere temporale e/o circostanziale. Come nel caso in esame, é consigliato
un congruo periodo, 6/12 mesi, di attesa per la verifica della stabilizzazione
dei sintomi (essendo possibile una risoluzione spontanea, sempre però lenta,
della sintomatologia, in caso di compressione e, non, naturalmente, invece
nelle recisioni complete delle fibre nervose)."
(doc. _, p. 3s.).
Il dottor
__________ ha, quindi, affermato che il medico-dentista __________ ha commesso
un errore professionale, che consiste in un "… non corretto approccio
diagnostico/operativo al problema dell'avulsione di 38 in disodontiasi con
conseguenze in termini di imperizia ed imprudenza; …" (cfr. doc. _, p. 5).
2.7. Il TFA, nel passato, ha avuto occasione di giudicare delle fattispeci
che presentano delle similitudini con quella ora sub judice.
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1988 U36, p. 42ss., la Corte federale ha negato
l'esistenza di un infortunio ex art. 9 cpv. 1 OAINF, trattandosi di una
broncoscopia - considerata altamente discutibile tanto da un punto di vista
dell'indicazione quanto da quello della tecnica operatoria utilizzata - con
perforazione dell'arteria polmonare, affermando quanto segue:
"
(…).
Deswegen erfüllt aber der Eingriff das Merkmal
der Aussergewöhnlichkeit nicht; denn dazu bedürfte es schädigender
Einwirkungen, die derart weit ausserhalb der Risiken liegen, welche
medizinischen oder chirurgischen Massnahmen normalerweise innewohnen, das
niemand im voraus ernsthaft damit zu rechnen braucht (EVGE 1961 S. 205 unter
f.). Eine solche Ungewöhnlichkeit des operativen Eingriffs ist durch die
Expertise des Prof. N. nicht erstellt. Ein versicherter Unfall im Sinne der
geltenden Rechtsprechung liegt demnach nicht vor" (RAMI succitata, p. 49).
Il TFA ha
parimenti negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario, trattandosi
della lesione di nervi della mano nel corso di un'operazione su tessuto cicatriziale,
la cui anatomia era stata modificata da molteplici interventi anteriori:
"
(…).
On l'espèce, on ne peut pas dire que
l'intervention pratiquée le 9 septembre 1992 s'écartait considérablement de la
pratique courante. Selon la lettre de l'Hôpital cantonal universitaire au
mandataire de la recourante, du 30 avril 1993, l'intervention consistant à
provoquer l'extension de la peau saine pour remplacer une peau cicatricielle
est certes une technique relativement récente dans le domaine de la chirurgie de
la main (elle est en revanche couramment appliquée dans le domaine de la
chirurgie esthétique). Mais la lésion de deux nerfs s'est produite, en
l'espèce, au cours d'un acte chirurgical qui n'avait en soi rien
d'exceptionnel, savoir l'excision de la peau cicatricielle.
(…).
En fait, comme cela ressort du rapport
d'expertise du professeur B., le professeur X a omis de prendre toutes les
précautions nécessaires lors de la préparation du nerf médian, alors qu'il
savait , pour avoir déjà opéré plusieurs fois la patiente, qu'il pouvait y
avoir "d'importants remaniements adhérentiels et un déplacement possible
du nerf". L'expert ajoute que le professeur X, expérimenté dans la
chirurgie du système nerveux périphérique et habitué à pratiquer des neurolyses
cicatricielles (soit la libération chirurgicale d'un nerf comprimé par des
lésions), devait savoir que, dans de telles circonstances, le nerf doit être
repéré au niveau du tissu sain et être préparé en direction de la zone
cicatricielle, de manière à éviter une lésion importante. Ces conclusions
rejoignent celles du docteur M., pour lequel la section des deux nerfs en cause
devait être envisagée eu égard à la complexité de la situation locale qui
existait depuis des années et qui était connue de l'opérateur.
Que l'atteinte à la santé subie par la recourante
soit attribuable à une absence de précautions qui s'imposaient à un opérateur
chevronné, connaissant parfaitement bien, de surcroît, le passé médical de la
patiente, est indéniable sur le vu de ces avis médicaux. Pour autant, ce manque
de précautions ne saurait être considéré comme résultant d'une confusion ou
d'une méprise grossière et extraordinaire. Pareille conclusion ne peut pas être
déduite des deux rapports susmentionnés. La lésion d'un nerf, lors d'actes opératoires,
est un risque, certes minime au dire du professeur B., mais qui peut se
réaliser, fortuitement ou à la suite d'un geste simplement maladroit"
(DTF 121
V 39s.).
Ad
un'analoga conclusione la Corte federale è giunta nella sentenza 9 luglio 1997
nella causa L. c/ "La Suisse" Assicurazioni [U173/96] - parzialmente
pubblicata in SJ 1998, p. 430 - concernente una fattispecie nella quale
l'assicurato, sottoposto ad operazione chirurgica d'ernia inguinale, ha
lamentato il sezionamento della vena epigastrica al suo imbocco nella vena
femorale:
"
(…).
qu'en l'espèce, les éléments figurant au dossier
établissent que le recourant, lors d'une opération chirurgicale, a subi un
sectionnement tangentiel de la veine épigastrique à son abouchement sur la veine
fémorale, suivi d'une hémostase et d'une ligature de l'artère épigastrique;
que l'acte médical accompli en l'occurrence par
le chirurgien ne s'écarte pas de la pratique courante en médecine pour le
traitement d'une hernie inguinale;
que le sectionnement de la veine épigastrique,
s'il semble bien résulter d'une erreur ou d'une maladresse de l'opérateur, ne
saurait toutefois être considéré comme la conséquence d'une confusion ou d'une
méprise grossière et extraordinaire;
que le fait de sectionner involontairement une
veine, compte tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée en l'espèce, est
une erreur de traitement qui pouvait ou devait être envisagée, et qui fut
d'ailleurs immédiatement traitée, sans qu'il subsiste de séquelles organiques,
aux dires des médecins appelés à se prononcer sur le cas du recourant;
qu'une complication de ce genre, dans les circostances
de l'espèce, ne représente donc pas un événement répondant à la notion
juridique de l'accident"
(STFA succitata).
2.8. In concreto, le perizie specialistiche agli atti dimostrano che
la lesione nervosa accusata da __________ è attribuibile ad
una carenza di precauzioni nella fase preoperatoria.
In
effetti, tanto i medici della Clinica di medicina dentaria dell'__________
quanto il dottor __________, hanno ammesso che il medico-dentista __________,
prima di procedere all'estrazione del dente del giudizio inferiore incluso,
avrebbe dovuto maggiormente approfondire l'aspetto diagnostico, segnatamente
allo scopo di stabilire l'esatto percorso del nervo alveolare (cfr., ad
esempio, doc. _, p. 10: "Der Zahnarzt hat den operativen Eingriff ohne adäquate
präoperative Diagnostik durchgeführt. Dies zählt als unsorgfältige Planung für
die Entfernung des verlagerten Weisheitszahnes").
Ciò
nondimeno - così come è stato il caso nella
fattispecie di cui alla DTF 121 V 35ss. - questa carenza di precauzioni non può
essere considerato un grossolano atto d’imperizia.
D'altro
canto, sempre a detta dei summenzionati specialisti, con la lesione del nervo
alveolare inferiore sopravvenuta nel corso della nota estrazione di un dente
del giudizio malposizionato, si è realizzato un rischio ben conosciuto in caso
d'esecuzione di tale intervento (cfr., ad esempio, doc. _: "molto
frequenti, per interruzione, a seguito dell'inserimento di impianti, sono
altrettanto frequenti, ma anche per fenomeni meccanici di carattere compressivo,
nelle manovre chirurgiche complesse (quale l'avulsione del dente del
giudizio in disodontiasi, ovvero malposizionato)" - la sottolineatura è
del redattore).
In esito
alle considerazioni che precedono e alla luce della giurisprudenza federale
estremamente restrittiva, il TCA deve concludere che la lesione nervosa patita
dalla ricorrente non è costitutiva di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
OAINF.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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