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Numero d'incarto:
35.2000.69
Data decisione, Autorità:
17.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00069
mm
Lugano
17 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: avv.dott. __________,
contro
la decisione del 11 luglio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - in data 24 luglio
1997, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di boscaiolo - è rimasto vittima di un infortunio professionale, riportando una
forte contusione alla colonna vertebrale, responsabile, segnatamente, una paraglegia
senso-motorica incompleta al di sotto di Th9.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative;
-
alla
chiusura del caso, con decisione formale 19 aprile 2000, l'Istituto
assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del
40% a contare dal 1° aprile 2000 e di un'indennità per menomazione dell'integrità
del 40% (doc. _);
-
a seguito
dell'opposizione personalmente interposta da , l', in data
11 luglio 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. _);
-
con
tempestivo ricorso 12 ottobre 2000, l'assicurato, rappresentato dall'avv.
__________, ha chiesto che l'impugnata decisione venga annullata e l'incarto
retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto affinché proceda ad una nuova
determinazione del grado d'invalidità (cfr. I);
-
l'__________,
in risposta, ha postulato, in ordine, che il gravame venga dichiarato
irricevibile per incompetenza territoriale di questo TCA e, nel merito,
un'integrale reiezione del ricorso presentato da __________ (cfr. III);
-
con
scritto 9 novembre 2000, l'avv. __________ ha chiesto che la causa venga
trasmessa, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei
Grigioni (cfr. V);
considerato che, - la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.);
-
sempre in
ordine, questa Corte non può esimersi dal chinarsi sull'eccezione
d'incompetenza territoriale sollevata dall'Istituto assicuratore in sede di
risposta di causa 27 ottobre 2000;
-
giusta
l'art. 107 cpv. 1 LAINF, i Cantoni designano i tribunali delle assicurazioni
per giudicare le contestazioni secondo l'art. 106.
Il cpv. 2
regola, da parte sua, la questione della competenza in ragione del territorio,
prevedendo che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di
domicilio dell'interessato. Se questi è domiciliato all'estero, è competente il
tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o
quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero; in
difetto di ambedue questi domicili, è competente il tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'assicuratore;
-
al
momento in cui ha presentato il ricorso, __________ era domiciliato all'estero,
per la precisione presso il Comune di __________ ();
-
che
l'assicurato, dal 1996 sino al momento dell'infortunio, ha esercitato
l'attività di boscaiolo in Svizzera, grazie ad un permesso di lavoro stagionale
(cfr. doc. _, p. 2 e doc. _), ragione per cui il suo domicilio è sempre rimasto
all'estero;
-
dalle
tavole processuali emerge che il suo ultimo datore di lavoro in Svizzera è
stato la ditta __________ (Cantone dei Grigioni);
-
in
applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LAINF, competente ratione loci è,
dunque, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, a cui sono
trasmessi gli atti di causa per competenza;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
di causa sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone dei Grigioni, Coira.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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